Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza cartolare del 10.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2619/2022 + 1 del ruolo generale,
T R A
e , rappresentati e difesi in virtù di Parte_1 Parte_2
procura in atti dagli avv.ti Alessandro Cefalo e Lucia Caruso;
ricorrenti
C O N T R O
Liquidazione Giudiziale - in persona del Controparte_1
curatore p.t.; contumace
, in persona del l.r.p.t.; CP_2
contumace
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi in riassunzione in data 5.5.2022, successivamente riuniti, e , Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la società ex datrice di lavoro e onde ottenere, previo accertamento dell'iscrizione CP_2
da parte di dei lavoratori senza il consenso di Controparte_1
questi ultimi al fondo in uno all'accertamento del CP_2
mancato versamento al predetto Fondo delle somme dagli stessi maturate per TFR, la condanna di al Controparte_1
1
31.07.2017, ed al pagamento di € 14.308,37, a titolo di tfr maturato dal 17.11.2008; in subordine, chiedevano condannarsi a corrispondere a , per conto Controparte_1 CP_2
dei ricorrenti, la somma pari alla differenza tra quanto effettivamente versato a e quanto maturato dal CP_2
lavoratore per tfr . Il tutto con la maggiorazione del 50%, ovvero quella che sarà ritenuta congrua e pari alla mancata capitalizzazione della posizione contributiva complementare, a far data dai singoli ratei non versati e al risarcimento del danno derivante dal mancato conferimento.
L' si costituiva nei giudizi qui riuniti chiedendo Controparte_1
il rigetto dei ricorsi, di cui deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza.
non si costituiva. CP_2
Interrotti i giudizi riuniti in data 30.4.2024 a seguito di dichiarazione di intervenuta apertura di liquidazione giudiziale della gli stessi venivano riassunti in data Controparte_1
5.7.2024 nei confronti della Controparte_3
e di .
[...] CP_2
Nei ricorsi riassunti rimanevano contumaci entrambi i convenuti.
I ricorsi, così come riassunti, vanno dichiarati improcedibili .
Secondo la Suprema Corte, “Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento
o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste
2 uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo. ”
(Cass. n. 27796 del 2024)
“La “vis actractiva” del foro fallimentare opera anche nei confronti delle domande di mero accertamento ove dirette a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna nei confronti del fallito” (cfr. Cass. n. 282 del 2000)
Nella specie, i ricorrenti agiscono per ottenere la condanna dell'ex datore di lavoro ora in liquidazione giudiziale al pagamento di un credito di danaro mentre le domande di accertamento sono finalizzate all'ottenimento della tutela di condanna.
Sicchè i ricorsi in riassunzione, per quanto osservato, non possono che essere dichiarati improcedibili, dovendo le pretese dei ricorrenti essere accertate dinnanzi al Tribunale concorsuale con il rispetto del principio della par condicio creditorum .
Nulla per le spese, attesa la contumacia dei convenuti.
PQM
Dichiara i ricorsi riuniti improcedibili;
nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata, 10.4.2025
Il Giudice
Antonella Paparo
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