Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2007, n. 22340
CASS
Sentenza 24 ottobre 2007

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Non è consentita un'impugnazione condizionata alla preventiva delibazione da parte del giudice del gravame del contenuto della decisione, giacché l'attività cognitiva del giudice dell'impugnazione - secondo i principi propri della devoluzione - presuppone che la censura sia stata proposta e non anche che possa considerarsi articolata solo se il giudice del gravame raggiunga determinate conclusioni in ordine al contenuto della decisione, la cui interpretazione nel momento che precede l'impugnazione è onere esclusivo della parte. (Nella specie la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha dichiarato inammissibile la censura con la quale venivano denunciati i vizi di violazione di legge e di motivazione dell'impugnata sentenza d'appello - resa in controversia di risarcimento del danno conseguito a sinistro stradale - alla quale si addebitava il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali oltre il massimale per cui era tenuta la compagnia assicuratrice, là dove, in sede di gravame, si era dedotta l'ambiguità del dispositivo della decisione gravata, segnatamente quanto al fatto che non era comprensibile se la condanna della compagnia assicuratrice nei limiti del massimale riguardasse solo la somma capitale ovvero anche gli accessori del credito, sicché l'impugnazione di tale decisione era proposta "per il caso in cui la condanna della compagnia di assicurazione si dovesse configurare come condanna al pagamento del capitale oltre gli accessori degli interessi legali e della rivalutazione monetaria nell'ambito del massimale").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2007, n. 22340
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22340
    Data del deposito : 24 ottobre 2007

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