Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 1
Non è consentita un'impugnazione condizionata alla preventiva delibazione da parte del giudice del gravame del contenuto della decisione, giacché l'attività cognitiva del giudice dell'impugnazione - secondo i principi propri della devoluzione - presuppone che la censura sia stata proposta e non anche che possa considerarsi articolata solo se il giudice del gravame raggiunga determinate conclusioni in ordine al contenuto della decisione, la cui interpretazione nel momento che precede l'impugnazione è onere esclusivo della parte. (Nella specie la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha dichiarato inammissibile la censura con la quale venivano denunciati i vizi di violazione di legge e di motivazione dell'impugnata sentenza d'appello - resa in controversia di risarcimento del danno conseguito a sinistro stradale - alla quale si addebitava il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali oltre il massimale per cui era tenuta la compagnia assicuratrice, là dove, in sede di gravame, si era dedotta l'ambiguità del dispositivo della decisione gravata, segnatamente quanto al fatto che non era comprensibile se la condanna della compagnia assicuratrice nei limiti del massimale riguardasse solo la somma capitale ovvero anche gli accessori del credito, sicché l'impugnazione di tale decisione era proposta "per il caso in cui la condanna della compagnia di assicurazione si dovesse configurare come condanna al pagamento del capitale oltre gli accessori degli interessi legali e della rivalutazione monetaria nell'ambito del massimale").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2007, n. 22340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22340 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI OS, in proprio e quale esercente la potestà sulla minore CU RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato CIPRIANI ROMOLO G., che la difende unitamente all'avvocato CARTILLONE BIAGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA, quale incorporante per fusione della NUOVA MAA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Condirettore Generale e legale rappresentante Dott. ERBETTA Emanuele, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato TROPIANO MAURIZIO, che la difende unitamente all'avvocato MORELLI ADRIANA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona della Dott.ssa VIETRI Luigina, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144 presso lo studio legale TI SS, difeso dagli avvocati TI CRISTOFARO, SS ANDREA con procura speciale del Dott. Notaio TUCCARI Carlo Federico, in Roma, del 23/01/04, Rep. 64276;
- intimato -
e contro
LO RU SE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2434/03 della Corte d'Appello di MILANO, terza sezione civile, emessa il 13/05/03, depositata il 26/08/03, R.G. 3365/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/07 dal Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso;
udito l'Avvocato CIPRIANI Romolo;
udito l'Avvocato TROPIANO Maurizio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 20.2.1991 il trentaduenne LT CU morì a seguito dello scontro della vettura che conduceva con il furgone di ZI LI, condotto da SE LO RU e sprovvisto di copertura assicurativa. Nel 1993 la moglie AN BI, anche quale esercente la potestà sulla figlia minore RA EL, agì giudizialmente per il risarcimento dei danni nei confronti del proprietario e del conducente del furgone, nonché della AA CU, quale impresa designata alla liquidazione per conto del Fondo di garanzia per le vittime ella strada.
I convenuti resistettero e l'assicuratrice convenuta chiese di essere tenuta indenne dai responsabili di quanto fosse condannata a pagare a titolo di risarcimento. Nel giudizio intervenne l'INAIL, che agì in surrogazione per il recupero delle prestazioni erogate in favore della moglie e della figlia del defunto.
Con sentenza del 13.5.2002 l'adito tribunale di Milano dichiarò l'esclusiva responsabilità del LO RU e lo condannò, in solido con gli eredi dello ZI (in tanto deceduto) e, nei limiti del massimale di legge, con la UO AA CU (subentrata alla AA CU), a risarcire alle superstiti il danno patrimoniale, quello morale e quello esistenziale. Accolse inoltre le domande di rivalsa della società assicuratrice e dell'Inail.
2. La UO AA CU e la BI proposero appello. Con sentenza n. 2434 del 2003 la corte d'appello di Milano, in parziale accoglimento di entrambi i gravami:
a) ha escluso la riconoscibilità del danno esistenziale (liquidato dal tribunale in complessivi Euro 90.000,00,) in quanto il relativo risarcimento era stato inammissibilmente richiesto solo con la comparsa conclusionale depositata in primo grado, ed ha elevato di un importo corrispondente (da Euro 180.000,00, a 270.000,00,) la somma da pagarsi complessivamente per danno morale (Euro 160.000,00, alla figlia ed Euro 110.000,00, alla moglie del CU);
b) ha confermato in Euro 140.518,44, il danno patrimoniale subito dalle superstiti per la perdita dell'apporto economico del defunto ed in Euro 26.247,60, quello connesso alle spese funerarie ed alle esigenze di accudimento della figlia minore;
c) ha condannato la società assicuratrice a pagare, nei limiti del massimale di Euro 351.519,82, e, in prededuzione, la somma di Euro 296.247,60, defalcata dell'acconto percepito ed aumentata degli interessi;
d) ha accolto la domanda di rivalsa dell'Inail nei confronti della società assicuratrice, fino alla concorrenza di Euro 140.518,44, nei limiti del massimale residuo;
e) ha mandando assolti da ogni pretesa risarcitoria gli eredi dello ZI per avere gli stessi rinunciato all'eredità;
f) ha condannato l'Inail a rimborsare alla società assicuratrice le spese del grado, compensandole tra tutte le altre parti.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione AN BI, in proprio e nella menzionata qualità, affidandosi a cinque motivi, cui resiste con controricorso la Milano CU s.p.a., incorporante per fusione della UO AA CU s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I cinque motivi di ricorso attengono a doglianze relative, rispettivamente, alla liquidazione del danno patrimoniale, a questioni relative al limite del massimale, all'entità delle somme riconosciute per danno morale, al danno ed, "esistenziale", alla compensazione delle spese processuali.
1.1. Col primo motivo deducendo violazione dell'art. 1223 c.c., e art. 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione su punti decisivi le ricorrenti si dolgono che la corte d'appello abbia escluso che fosse stato provato che il defunto percepisse continuativamente dal datore di lavoro ulteriori L. 500.000,00, mensili, in aggiunta a quanto riportato in busta paga, e che abbia erroneamente tenuto conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (10%), inoltre considerando in misura eccessiva la quota (25%) che il defunto avrebbe presumibilmente destinato alle proprie esigenze.
1.2. La censura è inammissibile nella parte relativa alla mancata considerazione del compenso "fuori busta", non essendo stata impugnata l'affermazione della corte d'appello laddove ha affermato (a pagina 4, terzo capoverso, della sentenza) che nel gravame non era stata mossa alcuna censura al ragionamento del primo giudice in ordine alla determinazione del reddito annuo netto del Correli, dal quale era stato escluso l'importo che si assumeva percepito "in nero".
Per il resto il motivo è infondato.
Le ulteriori argomentazioni delle ricorrenti (secondo le quali la somma da riconoscersi per danno da perduto apporto economico del defunto avrebbe dovuto essere determinata nell'equivalente in euro di L. 2.113.216.000, in luogo dei riconosciuti Euro 140.518,44,) sono infatti basate su considerazioni di fatto assolutamente apodittiche, volte alla prospettazione dell'equivalenza fra le somme percepite in costanza di rapporto di lavoro e quelle che sarebbero state conseguite dopo la sua cessazione ed alla eccessiva decurtazione della cosiddetta "quota sibi", invece operata dal giudice del merito in misura assolutamente conforme ai parametri comunemente adottati e sulla scorta del dato di base secondo il quale il reddito netto del CU ammontava, in base al mod. 101/89 prodotto dalla BI, a L. 22.700.000 annue.
2.1. Col secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 1224 c.c., e vizio di motivazione per non aver la corte d'appello "riconosciuto che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del fatto al saldo si aggiungono e superano eventualmente il massimale". Si afferma che il dispositivo della sentenza "non è privo di ambiguità laddove non si comprende esattamente se questo limite (n.d.r.: quello del massimale di L. 700.000.000) faccia riferimento alla somma capitale oppure se coinvolga insieme alla somma capitale anche gli accessori degli interessi legali" e si impugna la sentenza per il "caso in cui la condanna della compagnia di assicurazione si dovesse configurare come condanna al pagamento del capitale oltre gli accessori degli interessi legali e della rivalutazione monetaria nell'ambito del massimale di 700 milioni delle vecchie Lire".
2.2. La censura è inammissibile, non essendo consentita un'impugnazione condizionata alla preventiva delibazione da parte del giudice del gravame del contenuto della decisione, giacché l'attività cognitiva del giudice dell'impugnazione secondo i principi propri della devoluzione - presuppone che la censura sia stata proposta e non anche che possa considerarsi articolata solo se il giudice del gravame raggiunga determinate conclusioni in ordine al contenuto della decisione.
L'interpretazione della sentenza nel momento che precede la proposizione dell'impugnazione è, invero, onere esclusivo della parte, non delegabile al giudice, al quale compete solo di stabilire se l'interpretazione della parte che si dolga di un determinato contenuto della decisione sia, in ipotesi, corretta o sbagliata;
ma ciò in funzione della decisione, di rito o di merito, sul gravame, che devi potersi dire proposto prima ed indipendentemente dalla delibazione da parte del giudice dell'impugnazione, il quale è altrimenti privo di poteri cognitivi.
3.1. Col terzo motivo è dedotta falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., per non "adeguata valu-tazione equitativa" del danno morale.
Si assume che tale valutazione è censurabile in cassazione quante volte la liquidazione del danno non appaia correlata con le stesse premesse di fatto in ordine alla natura ed all'entità del danno accertate dal medesimo giudice;
e si assume che tanto sia nella specie accaduto in relazione all'importo riconosciuto, sostanzialmente irrisorio.
3.2. Anche tale censura è inammissibile in quanto, per un verso, l'argomentazione non si attaglia al denunciato vizio di violazione di legge (essendo invece propria, in ipotesi, di un non formalmente prospettato vizio della motivazione) e poiché, per altro verso, non sono esposte le premesse in fatto che la corte avrebbe considerato e tuttavia disatteso nel momento della liquidazione, sicché l'affermazione che l'importo riconosciuto è "sostanzialmente irrisorio" (Euro 270.000,00, aumentato dalla corte d'appello di _ 90.000 rispetto a quello riconosciuto dal tribunale) è fondata su un assunto di carattere meramente generale, inidoneo a porsi, sul piano logico, come premessa della deduzione che si pretende di trame in concreto.
Il motivo per il quale si domanda la cassazione è, dunque, solo apparentemente enunciato, sicché difetta il requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 4. 4.1. Col quarto motivo la sentenza è censurata per falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., e art. 116 c.p.c., laddove ha,ritenuto che il risarcimento del danno ed, esistenziale non fosse stato domandato in primo grado, benché il richiesto risarcimento dei "danni patrimoniali e morali patiti" rendeva evidente che la domanda era volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, senza esclusione alcuna. Del resto affermano le ricorrenti il danno in questione "rientra nella generale categoria del danno patrimoniale e morale, anche se dotato di una sua autonomia ontologica" .
4.2. Il motivo è infondato.
Premesso che "una generale categoria del danno patrimoniale e morale" non esiste, il danno da perdita del rapporto parentale a seguito di morte di uno stretto congiunto è stato considerato risarcibile (per la prima volta da questa corte con sentenza n. 8828/2003) come lesione di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente riconosciuto proprio sulla base dei rilievi che esso è ontologicamente diverso sia dal danno patrimoniale (com'è del tutto ovvio), sia da quello morale soggettivo, sia da quello alla salute o, lato sensu, biologico (quando ne ricorrano i presupposti). Non è dunque sostenibile che la domanda di risarcimento dei "danni patrimoniali e morali patiti" sia riferibile anche a tale tipo di danno;
ed è, del resto, intimamente contraddittorio affermare che lo sia, al contempo riconoscendo (del tutto correttamente) che esso è dotato di una sua autonomia ontologica.
Va piuttosto posto in rilievo che delle difficoltà e delle incertezze applicative dei nuovi principi quantomeno nei primi anni successivi alla loro enunciazione, del resto previste da questa corte nella coeva sentenza n. 8827/2003 s'è fatta carico la corte d'appello, evitando che esse ridondassero in danno dei danneggiati, laddove ha bensì escluso la riconoscibilità del danno da perdita del rapporto parentale perché non domandato, ma ha tuttavia incrementato la liquidazione del "danno morale" esattamente dello stesso importo che i primi giudici avevano riconosciuto per l'altra voce di danno.
5.1. Col quinto motivo le ricorrenti si dolgono da ultimo della compensazione delle spese processuali, deducendo falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Negano in particolare che la reciproca soccombenza sia stata paritetica, sicché le spese sarebbero potute essere, tutt'al più, parzialmente compensate.
5.2. Il motivo è manifestamente infondato, essendo stati i rispettivi gravami delle parti solo parzialmente accolti con correlativa soccombenza reciproca, il cui "grado", ai fini della regolazione delle spese, è, in difetto di vincoli normativi, liberamente apprezzabile dal giudice, con la conseguenza che la decisione sulla compensazione, totale o parziale che sia, è sottratta al sindacato di legittimità.
6. Il ricorso va conclusivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 6.100,00, di cui Euro 6.000,00, per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2007