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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7708 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 1° luglio 2025, all'esito della camera di consiglio (ore 18,00) assenti i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 12123 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
n. a Roma il 26/6/1963, elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 alla via Carlo Passaglia, n. 14, presso lo studio dell'avv. Maria Sara MERLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elet-
[...] tivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12, rappresentato e difeso dai propri funzionari, avv.ti Alessandra MOLFESE ed Emilia PRINCIPE, ai sensi dell'art. 417 bis
c.p.c.
CONVENUTO
N O N C H É
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e di- CP_2 feso dall'avv. Maria Francesca GRANATA in virtù di procura generale alle li- ti per atto a rogito notaio repertorio n. 37875 del 22.03.2024, Persona_1
1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma
CONVENUTO
OGGETTO: altre ipotesi - pubblico impiego – riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anno 2013
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. M. S. Merlo, per la ricorrente: “- ogni contraria istanza deduzione, ec- cezione, disattesa e respinta, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anno 2013 e conseguen- temente, condannare il convenuto in Controparte_1
persona del Ministro in carica p.t. ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera che includa anche l'anno 2013 e, quindi, lo condanni al pagamento di ogni differenza spettante in conseguenza del corretto inquadramento, da quantificare in misura di giustizia o, in subordine, in separato giudizio, per Cont quanto non ancora prescritto. Con condanna, in caso, del convenuto a regolarizzare la posizione contributiva ed assicurativa della concludente con versamento all' competente di quanto risulterà dovuto. Con vittoria di CP_2
spese legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario da Cont porre a carico del convenuto”.
Gli avv.ti A. Molfese ed E. Principe, per il Ministero: “1) Dichiarare la
l'infondatezza del ricorso stesso per i motivi sopra esposti, e, in subordine la prescrizione. 3) Condannare la ricorrente a rimborsare all'Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcolabili, in via forfetaria, in €
1500,00 ex art, 152 bis disp att. cpc.. 4) Riunire tutte le cause aventi ad ogget- to i medesimi petitum e causa petendi assegnate all'Ill.mo Giudice e con udienza fissata nella medesima data”.
L'avv. M. F. Granata: “1) In via preliminare nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell 2) Tenere l' indenne dalle spese di giu- CP_2 CP_2 dizio”.
2 ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 1° aprile 2025, , docente di Parte_1
scuola secondaria di secondo grado in ruolo con decorrenza giuridica ed eco- nomica dall'1/9/2000, ha esposto che nel corso del 2013 ha prestato regolare servizio ma, in ossequio all'art. 9 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, non ha ottenuto il riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato in tale anno;
che, in virtù del citato D.L. n. 78/2010, non sono considerati utili, per il personale della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della matura- zione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici;
che il
D.P.R. n. 122 del 4 settembre 2013 ha prorogato tale disposizione fino al 31 dicembre 2013; che, individuati i necessari fondi previsti dalla legge con de- creto interministeriale n. 3 del 14/1/2011 del Controparte_4
di concerto con quello delle Finanze, è stato supera-
[...] to il blocco relativo all'anno 2010, mentre, grazie ai CCNL del 13 marzo 2013
e del 7 agosto 2014, è stato altresì possibile il recupero dei blocchi previsti per gli anni 2011 e 2012, ma non anche del 2013; che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178/2015, ha dichiarato l'illegittimità del blocco della contratta- zione collettiva e sono poi intervenute numerose pronunce di merito che hanno affermato il diritto dei lavoratori del comparto scuola a vedersi riconosciuto, a tutti gli effetti giuridici ed economici, anche il servizio prestato per l'anno
2013 sul presupposto delle “temporaneità” dei provvedimenti di blocco delle progressioni economiche, adottati al superiore fine di contenere la spesa pub- blica;
che anche la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16133 del
11/6/2024, ha affermato il principio secondo il quale l'anno 2013 è valido ai fini giuridici “ovvero come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità”; e che ella ha inviato, senza ricevere riscontro, in data 22/2/2025, diffida via pec con la quale ha intimato all'amministrazione il riconoscimento dell'intero servizio da lei prestato, compreso quello dell'anno 2013, ai fini del riconoscimento dell'integrale an-
3 zianità di servizio e della corretta progressione di carriera, ed a corrispondere tutte le differenze retributive maturate per effetto della predetta progressione, nonché ad emanare ogni provvedimento necessario per effettuare la nuova ri- costruzione di carriera comprensiva del servizio prestato nell'anno 2013.
Tanto premesso, ritenendo di aver diritto al riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, evidenziando che l' è chiamato in giudizio CP_2
quale litisconsorte necessario essendo il soggetto al quale devono essere versa- ti i contributi di legge a seguito della condanna del al pagamento di CP_1
quanto dovuto.
Il , costituitosi il 20 giugno 2025, Controparte_1
ha preliminarmente eccepito la prescrizione ed indi, richiamata la disciplina di legge in materia ed esposte le ragioni, anche con riferimento alla giurispruden- za costituzionale, che giustificano l'esclusione del diritto ad avanzamenti eco- nomici dipendenti dalla prestazione di servizio nell'anno 2013, ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
L' , costituitosi il 19 giugno 2025, ha eccepito la carenza di legitti- CP_2 mazione passiva attesa la propria estraneità rispetto al rapporto di lavoro della ricorrente. Evidenziata poi la propria posizione di soggetto chiamato in giudi- zio quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. relativamente alla regola- rizzazione della posizione assicurativa, ha dedotto che, nell'ipotesi di ricono- scimento della fondatezza della domanda, esso è disponibile a dare seguito alla decisione del giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La Corte di Cassazione, con sentenza 21/05/2025, n. 13619, esami- nando funditus la questione di diritto prospettata in ricorso, dopo aver attenta- mente ricostruito la disciplina legale e negoziale relativa al c.d. blocco stipen- diale introdotto dal D.L. n. 78/2010, ha affermato che “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando
4 solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” ed ha poi precisato che tale principio “solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass.
n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “su- pervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di CP_1
sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli econo- mici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa pre- visione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Quindi, escluso che possa tenersi conto dell'anno 2013 al fine di conse- guire le differenze stipendiali connesse all'avanzamento automatico nelle fa- sce stipendiali, deve limitarsi l'accoglimento del ricorso al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, condannandosi il convenuto ad ef- CP_1 fettuare ricostruzione di carriera che, ai detti fini, comprenda anche tale anno.
2. - L'infondatezza della domanda di condanna al pagamento di differen- ze retributive esclude la necessità di adottare pronuncia nei confronti anche dell'Istituto di previdenza.
3. - Le spese di lite, stante la novità della questione, possono essere inte- ramente compensate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 1° aprile 2025, respinta ogni altra Parte_1
richiesta, così provvede:
1. - dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità matu- rata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e condanna il
[...]
[...] [...]
e del merito alla ricostruzione della carriera di Controparte_5 [...]
che comprenda, ai detti fini, anche l'anno 2013; Pt_1
2. - dichiara compensate le spese di lite.
Roma, 1° luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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