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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/04/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LIBERATI ROBERTA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
BRONZATO LUCA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis,
- autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
- pronunciare la separazione dei coniugi nato a [...]_1
(Polonia) il 20.7.1984 e nata a [...] il Parte_1
26.3.1985 i quali hanno contratto matrimonio civile in Witkowo, in data
03.7.2015 alle seguenti condizioni:
1. Assegnazione della casa coniugale alla moglie sig.ra la quale Pt_1
dovrà provvedere alla variazione dell'intestazione del contratto di locazione e
delle utenze entro e non oltre il corrente mese di Aprile.
2. Affido condiviso della figlia con possibilità per il padre di Per_1
contattarla tutti i giorni telefonicamente anche con videochiamata e, con
preavviso di 10 gg., poterla incontrare quando lui rientrerà in Italia, essendosi
già trasferito in Polonia.
3. Obbligo del sig. di versare un assegno di mantenimento CP_1
mensile per la figlia di € 200,00 a mezzo di bonifico bancario sul c/c Per_1
della sig.ra oltre al rimborso del 50% di eventuali spese Parte_1
straordinarie come da Protocollo in auge presso il Tribunale di Verona.
4. Assegno Unico interamente a favore della sig.ra . Parte_1
5. Nessun assegno di mantenimento tra i coniugi riconoscendosi
economicamente autosufficienti.
pagina 2 di 4
6. I coniugi si danno reciprocamente atto che gli accordi sono adeguati alle
esigenze materiali e morali della figlia minore ed esonerano il Tribunale al
suo ascolto.
7. Spese compensate.
Conclusioni del PM: nulla oppone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con nota scritta congiunta ex art. 127 ter c.p.c. dep. 01/04/25,
le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
ritenuta preliminarmente, data la presenza di elementi di estraneità (ricorrente cittadina slovacca e resistente cittadino polacco), la competenza del giudice adito:
- in ordine alla domanda di separazione, in base al primo criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del Reg. 2201/03 CE (la residenza abituale dei coniugi) e al quarto criterio (residenza di uno dei coniugi in caso di domanda congiunta), posto che entrambe le parti sono residenti in Italia in provincia di Verona;
- in ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli, in base al Regolamento (CE)
n. 4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), che stabilisce la giurisdizione dell'autorità del luogo di residenza abituale del convenuto o del creditore della prestazione alimentare,
pagina 3 di 4 poiché nel caso di specie e padre risiedono abitualmente in provincia di CP_2
Verona;
ritenuto, poi, l'applicabilità della legge italiana in base all'art. 8 lett. a) del Reg.
1259/2010 UE, posto che entrambe le parti sono residenti in Italia in provincia di
Verona;
dato atto che, nel merito, le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
osservato che il matrimonio non risulta trascritto in Italia;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni sopra riportate;
[...]
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, ove necessarie.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 16/04/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LIBERATI ROBERTA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
BRONZATO LUCA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis,
- autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
- pronunciare la separazione dei coniugi nato a [...]_1
(Polonia) il 20.7.1984 e nata a [...] il Parte_1
26.3.1985 i quali hanno contratto matrimonio civile in Witkowo, in data
03.7.2015 alle seguenti condizioni:
1. Assegnazione della casa coniugale alla moglie sig.ra la quale Pt_1
dovrà provvedere alla variazione dell'intestazione del contratto di locazione e
delle utenze entro e non oltre il corrente mese di Aprile.
2. Affido condiviso della figlia con possibilità per il padre di Per_1
contattarla tutti i giorni telefonicamente anche con videochiamata e, con
preavviso di 10 gg., poterla incontrare quando lui rientrerà in Italia, essendosi
già trasferito in Polonia.
3. Obbligo del sig. di versare un assegno di mantenimento CP_1
mensile per la figlia di € 200,00 a mezzo di bonifico bancario sul c/c Per_1
della sig.ra oltre al rimborso del 50% di eventuali spese Parte_1
straordinarie come da Protocollo in auge presso il Tribunale di Verona.
4. Assegno Unico interamente a favore della sig.ra . Parte_1
5. Nessun assegno di mantenimento tra i coniugi riconoscendosi
economicamente autosufficienti.
pagina 2 di 4
6. I coniugi si danno reciprocamente atto che gli accordi sono adeguati alle
esigenze materiali e morali della figlia minore ed esonerano il Tribunale al
suo ascolto.
7. Spese compensate.
Conclusioni del PM: nulla oppone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con nota scritta congiunta ex art. 127 ter c.p.c. dep. 01/04/25,
le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
ritenuta preliminarmente, data la presenza di elementi di estraneità (ricorrente cittadina slovacca e resistente cittadino polacco), la competenza del giudice adito:
- in ordine alla domanda di separazione, in base al primo criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del Reg. 2201/03 CE (la residenza abituale dei coniugi) e al quarto criterio (residenza di uno dei coniugi in caso di domanda congiunta), posto che entrambe le parti sono residenti in Italia in provincia di Verona;
- in ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli, in base al Regolamento (CE)
n. 4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), che stabilisce la giurisdizione dell'autorità del luogo di residenza abituale del convenuto o del creditore della prestazione alimentare,
pagina 3 di 4 poiché nel caso di specie e padre risiedono abitualmente in provincia di CP_2
Verona;
ritenuto, poi, l'applicabilità della legge italiana in base all'art. 8 lett. a) del Reg.
1259/2010 UE, posto che entrambe le parti sono residenti in Italia in provincia di
Verona;
dato atto che, nel merito, le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
osservato che il matrimonio non risulta trascritto in Italia;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni sopra riportate;
[...]
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, ove necessarie.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 16/04/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4