Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 20/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
671 /2022
Repubblica Italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile Unica
Sentenza
Il Giudice Onorario Avv. Vincenzo Alfio Filippello nella causa civile iscritta al n.r.g 671
/2022 promossa da:
, nato a Militello in [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, residente in [...], rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Concetta Sanfilippo
ATTORE
CONTRO
P.IVA , C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Amministratore Unico, società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in
Milano, P.zza della Trivulziana, 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
KRUK S.A., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Raffaele
Zurlo ed Andrea Ornati, del Foro di La Spezia,
CONVENUTA
HA EMESSO LA SEGUENTE SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con Atto di citazione regolarmente notificato, il proponeva opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo n.138/2022 del 05.04.2022, emesso, in data 04.04.2022, su istanza della dal G.U. Dr.ssa Paola Criscione del Tribunale di Caltagirone, nel Controparte_1
procedimento monitorio n.421/2022 R.G., notificato ad esso opponente il 02.05.2022, col quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 20.608,98, oltre gli interessi come da domanda e le spese di procedura.
Eccepiva l'opponente, in via preliminare, l'invalidità e la nullità del Decreto ingiuntivo opposto per mancanza di documentazione idonea, sì come prevista dal codice di rito e dal
TULB, e per palese non veridicità del saldo riportato. Rilevava la nullità del contratto derivante dalla illeggibilità delle Condizioni generali nonché della mancanza del piano di ammortamento. Chiedeva: “ …Contrariis reiectis, dichiarare nullo e/o inefficace e/o
revocare e/o annullare il decreto opposto accogliendo tutto quanto sopra domandato,
dedotto ed eccepito. Segnatamente: In via preliminare, accertare, ritenere e dichiarare
nullo e/o inefficace e/o revocare e/o annullare il decreto opposto per mancanza di prova e
di documentazione idonea, sì come prevista dal codice di rito e dall'art. 50 TULB e dalla
giurisprudenza di merito e di legittimità e per quant'altre motivazioni in atto riportate. Nel
merito: Accertare, ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare e/o annullare il
decreto opposto per carenza di titolo e di prova del credito. Segnatamente, Accertare,
ritenere e dichiarare la nullità del finanziamento contratto di conto corrente per tutte le
motivazioni puntualmente indicate al punto A) (Violazione del Codice del Consumo e del
TUB) con le conseguenze ivi indicate e comunque con le conseguenze di legge;
Accertare,
ritenere e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per tutte le motivazioni
puntualmente indicate al punto B) (Mancata inclusione, ai fini del calcolo del TAEG, di voci di costo nonché per indeterminabilità dello stesso) con le conseguenze ivi indicate e
comunque con le conseguenze di legge;
Accertare, ritenere e dichiarare la nullità del
contratto di finanziamento per tutte le motivazioni puntualmente indicate al punto C)
(Anatocismo e tassi ultralegali: ammortamento alla francese) con le conseguenze ivi
indicate e comunque con le conseguenze di legge;
Accertare, ritenere e dichiarare la
nullità del contratto di finanziamento per tutte le motivazioni puntualmente indicate al
punto D) (Nullità degli interessi moratori) con le conseguenze ivi indicate e comunque con
le conseguenze di legge;
Accertare, ritenere e dichiarare la nullità del contratto di
finanziamento per tutte le motivazioni puntualmente indicate al punto E) (Tassi usurari)
con le conseguenze ivi indicate e comunque con le conseguenze di legge. Il tutto col
computo a favore degli interessi attivi giorno per giorno maturati così come previsto
dall'art. 1284 c.c. ovvero dell'art. 117. comma 7 lett. A del TUB (tasso nominale massimo
dei BOT) e con la capitalizzazione prevista dall'art. 1283 c.c., per tutto il corso del
rapporto. Con vittoria di spese, spese generali e compensi di lite”.
Si costituiva con propria comparsa la convenuta contestando tutte le Controparte_1
domande dei parte opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi preliminarmente evidenziare che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio cognizione,
nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione,
risultando a carico del creditore opposto (avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente
(avente la veste di convenuto) quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Tribunale di Torino. Sez. I, 25.06.2018 n. 3285). A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al
decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero
originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di
merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore
con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio
deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente
l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere
in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso,
sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. Civile 22.2.2002, n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Alla luce delle superiori argomentazioni,
l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. L'attore non ha mai contestato l'esistenza del contratto di finanziamento su cui si basa il decreto ingiuntivo opposto,
limitandosi a formulare tutta una serie di eccezioni assolutamente generiche e sfornite di elementi di prova.
Infondata risulta l'eccezione circa l'illegittima pattuizione del piano di ammortamento c.d.
“alla francese”. Trattasi di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è
bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata. La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi,
quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana,
che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, in conformità all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia,
sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale. In
conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata),
mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale. Orbene,
conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa da Questo Tribunale, “si deve
escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa
l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata
da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia
indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di
capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via
decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna
discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di
interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro
volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Tribunale di
Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato (cfr. Trib. Milano, 29/1/2015). Ad
abundantiam, si rileva l'estrema genericità della contestazione sollevata da parte opponente circa la presunta violazione del divieto di anatocismo ai sensi dell'art. 1283 c.c.
l'opponente, infatti, neppure deduce quali sarebbero le clausole contrattuali produttive di interessi anatocistici, limitandosi a richiamare succintamente i principi normativi in materia, senza tuttavia applicarli alla fattispecie concreta. Ne deriva, di conseguenza, la legittimità della rateizzazione concordata nel contratto di finanziamento de quo. Alla luce delle superiori considerazioni gli interessi convenzionali vanno ritenuti legittimi.
Tuttavia, dall'inclusione degli interessi moratori nella disciplina dell'usura e della nullità
sancita dall'art. 1815 cpv. non discende l'automatica assimilazione, per le due categorie di interessi corrispettivi e moratori, del medesimo parametro di soglia e delle medesime conseguenze derivanti dall'eventuale nullità. Non basta infatti scegliere l'alternativa tra la possibilità e l'impossibilità di applicare la normativa antiusura agli interessi moratori ma,
ritenuta doverosa tale applicazione, occorre verificarne sia le modalità di applicazione sia le conseguenze, onde evitare che la formale adesione ad un principio di doverosa tutela del debitore usurato produca conseguenze aberranti e contrarie alla stessa ratio posta a fondamento di quella disciplina. Era onere dell'opponente depositare in atti i decreti ministeriali con i quali vengono determinati, per ogni tipologia di contratto bancario, i tassi soglia oltre i quali l'applicazione degli interessi diventa usuraia. L'opponente si è limitato genericamente ad eccepire l'usurarietà degli interessi applicati senza fornire alcun elemento di prova sul tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito, non ha dimostrato la non corrispondenza al tasso corrispettivo applicato rispetto a quello contrattualmente concordato dell'11.09%. Pertanto, in assenza delle superiori allegazioni ed, in particolar modo del decreto ministeriale di riferimento, la chiesta CTU è stata ritenuta meramente esplorativa. In ogni caso problema si profila di immediata evidenza allorché il contratto stipulato dal , finalizzato all'acquisto di un'auto usata, prevede Pt_1
interessi corrispettivi (11,09%) inferiori al tasso medio rilevato per il periodo di riferimento di €. 12,67% ed in ogni caso di gran lunga inferiore al tasso soglia (del 19,009%) vigente al momento della sottoscrizione della lettera contratto.
In ordine all'applicazione degli interessi moratori, le eccezioni mosse dal Pt_1
relativamente al loro, presunto, carattere usurario, comporta allora, con riferimento al criterio valoristico che sorregge tale disciplina: – da un lato la necessità di verificare se la soglia dell'usura possa ritenersi la stessa per entrambe le tipologie di interesse oppure se sia necessario introdurre un limite differenziato che tenga conto delle differenti funzioni espresse, sotto il profilo economico, dalle due categorie di interessi corrispettivi e moratori;
– dall'altro la necessità di individuare il regime delle conseguenze nel caso di invalidità
(per superamento della soglia di usura) dei soli interessi moratori, in particolare con riguardo alla sorte degli interessi corrispettivi non viziati da analoga nullità; – di qui l'ulteriore quesito del se – ritenuta l'autonomia delle clausole relative agli interessi corrispettivi ed a quelli moratori e delle relative sanzioni di nullità; ed ipotizzato il carattere usurario dei soli interessi moratori, possano ritenersi applicabili gli interessi corrispettivi non viziati anche nei periodi in cui il debitore risulta in mora. A ben vedere allora, sviluppando l'elenco delle verifiche appena indicato, la domanda di azzeramento integrale degli interessi convenuti quale effetto del superamento del tasso soglia richiede la trattazione di problematiche distinte che è utile articolare e trattare separatamente, come faremo nei paragrafi che seguono:
La prima è quella se l'eventuale natura usuraria della pattuizione degli interessi moratori,
cui si associ la validità della pattuizione degli interessi corrispettivi (perché più bassi della soglia pro tempore vigente), comporti la nullità dell'intera disciplina negoziale degli interessi ovvero dei soli interessi moratori, con conseguente trasformazione del mutuo oneroso in mutuo gratuito nel primo caso (come preteso dall'opponente) e di azzeramento dei soli interessi moratori nel secondo caso .
La seconda è se, indipendentemente dalla soluzione offerta per il primo, la valutazione del carattere usurario degli interessi moratori debba effettuarsi sulla base del medesimo parametro e della medesima soglia utilizzabili per la valutazione degli interessi corrispettivi, come fissati dai DD.MM., ovvero se sia logicamente necessaria, tecnicamente possibile e giuridicamente fondata la determinazione di una soglia diversa, specifica per gli interessi moratori.
Va osservato innanzitutto che la distinzione tra le due categorie di interessi non fonda in via diretta sul criterio della funzione economica assunta nel sinallagma contrattuale, bensì
sul criterio della loro inerenza a diverse fasi del rapporto: i corrispettivi disciplinando la fase fisiologica del rapporto, in cui il debitore legittimamente trattiene ed utilizza il denaro oggetto del mutuo (o del diverso contratto fonte dell'obbligazione), i moratori la fase eventuale e patologica, che ricorre qualora il debitore ometta la restituzione delle singole rate nei termini previsti dal piano di ammortamento, e sia quindi in ritardo (ovvero in mora) nell'adempimento. Dal punto di vista causale e funzionale, allora, mentre gli interessi corrispettivi hanno la sola funzione di remunerazione concordata del mutuante per l'impiego del denaro fornito al mutuatario, nel periodo stabilito nel contratto in cui non è
(ancora) esigibile la restituzione del capitale;
gli interessi moratori hanno invece una funzione complessa, analoga a quella della clausola penale (di cui possono considerarsi ipotesi speciale), di predeterminazione del danno derivante dal ritardo, con la duplice finalità di eliminare ogni contenzioso sulla misura e sulla prova di tale danno e di costituire adeguato incentivo al rispetto degli impegni e delle scadenze assunte, così contenendo il rischio di insolvenza per il creditore. Tanto deriva dalla disciplina dell'art. 1224 cpv. ult. pt.
c.c., che configura appunto gli interessi moratori come ipotesi speciale di clausola penale.
È importante osservare, tuttavia, che nella predeterminazione del danno da ritardo gli interessi moratori continuano ad esprimere (anche, ma non solo) la medesima funzione di remunerazione del denaro già affidata agli interessi corrispettivi nella fase fisiologica del rapporto: funzione che corrisponde ad una quota del danno da ritardo, cui si aggiunge una quota ulteriore ed aggiuntiva, che quindi da sola e più propriamente caratterizza la fase patologica del rapporto. L'esistenza di un danno ulteriore, rispetto alla mera perdita della remunerazione convenuta per l'impiego del denaro, è certamente giustificata sotto il profilo causale. Infatti, da un lato, il ritardo del debitore nel pagamento alle scadenze convenute comporta, per il creditore, un aumento del rischio di insolvenza, con conseguente aumento del costo attualizzato del finanziamento (che continua ad operare per una misura aggiuntiva rispetto alle previsioni iniziali, per effetto dell'inadempimento del debitore); dall'altro non è concepibile la finalità di incentivo al rispetto degli impegni e delle scadenze assunte se non convenendo l'esistenza di un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello rappresentato dalla mera perdita dell'interesse corrispettivo, già dovuto nella fase fisiologica del rapporto. Per questo la misura degli interessi di mora convenzionali deve essere superiore a quella degli interessi corrispettivi (ed in effetti lo è
sempre, salvi gli effetti dell'eventuale carattere usurario, che ne determina ex lege la nullità
e l'azzeramento): mentre la necessità di remunerare l'impiego del denaro altrui permane immutata anche nella fase patologica del rapporto, il ritardo nell'adempimento delle singole rate comporta per il creditore un danno ulteriore, che viene sempre predeterminato come tale (cioè maggiore della perdita dei soli interessi corrispettivi) qualora siano convenuti, appunto, gli interessi moratori. Nel caso che ci occupa esaminando la lettera contratto, sottoscritta dal , si legge testualmente (per come riconosciuto dalla parte Pt_1
opponente nei propri scritti difensivi) : “…tasso come da lettera di accettazione del
finanziamento pari al più basso dei tassi soglia della categoria interessata”.
Nell'interpretazione del testo contrattuale, non si evince la sommatoria tra interessi corrispettivi e quelli moratori lamentata dall'opponente anzi emerge che gli interessi moratori sono previsti in sostituzione degli interessi corrispettivi.
Inoltre, l'avere limitato l'applicazione del tasso di mora : “…al più basso dei tassi soglia
della categoria interessata” , garantisce il consumatore infatti, vista la tabella Ministeriale
di riferimento (primo trimestre 2010), lo limita al 18,255.
Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003)
al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del
2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. Formula: (T.E.G.M. + 2,1) x
1,5.
Per cui avremo: (12,17+2,1) x 1,5 = 21,405, da ciò l'evidenza che il tasso applicato “…al
più basso dei tassi soglia della categoria interessata” , vista la tabella di riferimento che lo limita al 18,255, non può essere considerato tasso usuraio. Del resto l'opponente che ne aveva l'onere non ha fornito prova che sia stato adottato un diverso tasso.
In ogni caso, qualora fosse stata dimostrata la natura usuraria dei soli interessi moratori,
ritiene il giudice che sia pienamente fondata la giurisprudenza di merito secondo cui, in caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la sanzione di gratuità prevista dall'art. 1815 cpv. c.c. debba investire la sola clausola affetta dalla nullità,
ovvero la sola clausola relativa agli interessi moratori, con conseguente diritto per il mutuante di esigere gli interessi corrispettivi non viziati da tale nullità. Tale conseguenza discende dal principio generale in tema di nullità parziale ex art. 1419 cpv. c.c., poiché la clausola nulla sostituita di diritto dalla norma imperativa ex art. 1815 cpv. c.c. non è quella concernente gli interessi in generale, ma solo quella concernente gli interessi moratori, e dunque solo gli interessi moratori non sono dovuti, mentre gli interessi corrispettivi devono continuare a seguire il regime convenzionale sino al totale soddisfacimento della restituzione delle somme finanziate.
In secondo luogo, però, si deve rilevare che, nel periodo successivo all'insorgenza del ritardo, la (ipotetica) nullità degli interessi moratori non può comportare la trasformazione del mutuo originariamente oneroso in mutuo gratuito: tale conseguenza sarebbe infatti evidentemente aberrante e paradossale, facendo discendere addirittura un vantaggio, per il debitore, dal proprio inadempimento! Essa risulta altresì contra legem (art. 1224 co.1° c.c.)
perché il profilo della necessaria remunerazione (convenzionale) del denaro continua ad essere operante anche nella fase patologica del rapporto qualora, per un qualsiasi motivo,
non risulti operante la disciplina convenzionale degli interessi di mora. Ciò è vero indipendentemente dal criterio con il quale tali interessi di mora siano stati commisurati
(se, cioè, in aggiunta o in sostituzione dei corrispettivi): sicché, qualora non si possano applicare gli interessi moratori perché convenuti in misura usuraria, restano (o ritornano)
applicabili anche nella fase della mora gli interessi corrispettivi (validi), in piena coerenza con quanto prevede l'art. 1224 co.1° ult. p. c.c. nel caso in cui non siano stati previsti interessi di mora convenzionali. Tale criterio, quindi, rende omogeneo il regime conseguente all'invalidità degli interessi di mora, sia che la modalità di pattuizione preveda la loro sostituzione agli interessi corrispettivi sia che preveda il cumulo: infatti, accertata la nullità dei soli moratori, i corrispettivi restano in ogni caso applicabili, per consentire la normale remunerazione del denaro, anche nella fase patologica del rapporto. Invero, anche qualora gli interessi moratori siano pattuiti in sostituzione dei corrispettivi (come in genere avviene e come è stabilito nel caso in esame), se sono stati stabiliti interessi corrispettivi validi mentre sono invalidi gli interessi moratori per superamento della soglia di usura, l'eliminazione degli interessi usurari prevista dall'art. 1815 cpv. c.c. non comporta di per sé
l'eliminazione dell'onerosità del mutuo, ma impedisce soltanto che agli interessi corrispettivi validi si sostituiscano quelli moratori invalidi. Azzerati dalla norma imperativa gli interessi moratori, però, nulla giuridicamente impedisce che gli interessi corrispettivi ritornino (rectius continuino) ad applicarsi anche nella fase patologica del rapporto: di modo che, eliminati gli interessi moratori ex art. 1815 cpv. c.c., deve tuttavia continuare l'applicazione degli interessi corrispettivi validamente convenuti.
Dunque nel caso in esame, in cui risultano corrisposti interessi moratori limitandoli“…al
più basso dei tassi soglia della categoria interessata” nessuna nullità può essere dichiarata per cui nessuna sostituzione può essere disposta.
Da rilevare, inoltre che il pur contestando l'estratto conto non produca alcun Pt_1
documento a suo favore nessuna ricevuta delle rate pagate non considerate nel contestato estratto conto.
In ordine alla non leggibilità delle clausole contrattuali allegate alla lettera contratto sottoscritta dal , le stesse non hanno impedito a questo giudice di pervenire alla Pt_1
odierna decisione essendo tutti gli elementi essenziali, ai fini: del decidere, contenuti nella lettera contratto del 24 marzo 2010 prodotta in atti, perfettamente leggibile: contratto scritto e sottoscritto, importo finanziato, tasso concordato, interessi di mora.
La palese inconsistenza delle contestazioni sollevate dall'opponente, in uno alla condotta tenuta dal medesimo che, in sede di mediazione, non ha formulato alcuna proposta transattiva che tenesse conto della presunta indeterminatezza degli interessi moratori applicati e di un loro ridimensionamento, attribuisce all'opposizione de qua finalità
meramente dilatorie, integranti, pertanto, un'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96
cpc. Tale disposizione mira, infatti, a scoraggiare l'abuso del processo attraverso azioni totalmente infondate, tutelando, in tal modo, l'interesse generale ad una durata equa dei giudizi, evitando di intasare il sistema con condotte pretestuose. Come è noto, il terzo comma dell'articolo in commento attribuisce al Giudice il potere di condannare la parte soccombente ad una somma equitativamente determinata, prescindendo da un'esplicita richiesta di parte in tal senso. Sul punto i Giudici di Piazza Cavour hanno statuito che, La
condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche,
correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi
della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti
dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con
un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da
quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per
la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente
determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia
necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza
dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in
considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per
contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta
inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale
infondatezza dei motivi di impugnazione.(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n.
22405 del 13 settembre 2018). Ritiene, pertanto, questo Giudicante, di dovere condannare l'opponente, ex art. 96 III comma cpc, ad un importo equitativamente determinato nella metà delle spese legali, liquidate, come da dispositivo, ex dm 55.14.
Le spese di lite del presente procedimento, liquidate in conformità al d.m. n. 55/2014,
seguono la soccombenza e, in applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, i valori medi sono diminuiti del 50% in ragione della non complessità delle questioni giuridiche affrontate nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone sezione unica civile, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio
Filippello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
✓ Respinge, per le ragioni in parte motiva, l'opposizione e conferma nella sua integrità il decreto ingiuntivo n.138/2022 del 05.04.2022, emesso, in data 04.04.2022, su istanza della dal G.U. Dr.ssa Paola Criscione del Tribunale di Controparte_1
Caltagirone, nel procedimento monitorio n.421/2022 R.G..
✓ Condanna a pagare in favore di le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, liquidate in € 5.077,00 oltre rimborso spese generali al 15% ICA e CPA come per legge.
✓ Condanna per le causali in parte motiva, a pagare in favore di Parte_1
l'importo di € 2.538,5 a titolo di responsabilità ex art. 96 III comma Controparte_1
cpc, oltre interessi legali dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Così deciso in Caltagirone 20/05/2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello