TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/01/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37639/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Cozzi Presidente relatore dott. Marcello Piscopo Giudice dott. Alessandro Petrucci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37639/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio L'avv. PIZZELLI FRANCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA C. CRIVELLI 12 MILANO presso il difensore avv. PIZZELLI
FRANCO
ATTRICE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, con il patrocinio L'avv. STELLA PAOLO GIOVANNI, elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA ALBERTO DA GIUSSANO, 15 20145 MILANOpresso il difensore avv. STELLA
PAOLO GIOVANNI
(C.F. ,), con il patrocinio L'avv. Parte_2 C.F._4 DELL'ELCE LORENZO e L'avv. DELL'ELCE GIOVANNI ( ), C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 20 20123 MILANO presso il difensore avv. DELL'ELCE
LORENZO IOLE (C.F. ), con il patrocinio L'avv. Parte_3 C.F._6
CRISTIANI ELISABETTA elettivamente domiciliato in VIA LANZONE, 31 20123 MILANO presso il difensore avv. CRISTIANI ELISABETTA (C.F. ), con il patrocinio L'avv. SPINICCI Parte_4 C.F._7
FEDERICO e L'avv. ANDREA BALDI, elettivamente domiciliato in VIA DELLO STADIO 2/D
51100 PISTOIA presso il difensore avv. SPINICCI FEDERICO
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio L'avv. IRRATI CP_3 C.F._8
MASSIMILIANO elettivamente domiciliato in VIA DELLO STADIO 2/D 51100 51100 PISTOIA presso il difensore avv. IRRATI MASSIMILIANO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 40 PER Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, 1) Determinare la consistenza della massa ereditaria e la stima della medesima, ed a tal fine:
1.1.) riconosciuto il carattere simulato dei relativi atti di acquisto, ordinare il conferimento alla massa ereditaria, o comunque l'imputazione del corrispondente valore alla medesima, L'appartamento di via Premuda 2 in LA attualmente detenuto dal sig. nonché della villa in MP Parte_4 L'LB, località Fetovaia, nonché di ogni altro bene ereditario o frutto comunque ricevuto o percepito dai coeredi dopo la morte del de cuius;
1.2.) ordinare in ogni caso ai condividenti di procedersi a collazione, nei sensi indicati in narrativa L'atto di citazione, mediante conferimento effettivo od imputazione alla propria quota di quanto già pervenuto a ciascun coerede per donazione diretta od indiretta;
2) determinare conseguentemente, previa collazione per imputazione, il valore delle quote spettanti a ciascun coerede ed ai loro aventi causa secondo il progetto divisionale n.
1-caso B, o in subordine n.
1- caso A, L'integrazione datata 23.01.2024 redatta dal CTU Arch. (quote da Per_1 maggiorarsi/diminuirsi previamente, in entrambi i casi, per effetto della collazione L'immobile di via
Premuda 2) o in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
3) sciogliere la comunione ereditaria procedendo alla divisione della massa ereditaria, attribuendo conseguentemente alla signora - rimborsate le spese anticipate dalla medesima nell'interesse Pt_1 della massa e quelle funerarie nonché regolato ogni altro reciproco rapporto di dare/avere - la quota e la correlativa proprietà dei beni in essa ricompresi (con ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di effettuare le conseguenti trascrizioni) ad essa spettante secondo il progetto divisionale “n.
1-Caso B”, o in subordine “n.
1-Caso A”, L'integrazione datata 23.01.2024 redatta dal CTU Arch. (quota Per_1 in entrambi i casi da maggiorarsi previamente rispetto al progetto per effetto della collazione L'immobile di via Premuda 2) o nella maggior misura che si riterrà di giustizia. Stabilire altresì ed ordinare il pagamento dei conguagli in denaro previsti dai progetti suddetti, o della maggior somma ritenuta di giustizia, in favore della signora Pt_1
4) ordinare agli intestatari della medesima la consegna alla signora del contenuto della cassetta Pt_1 di sicurezza indicata in narrativa L'atto di citazione;
5) rigettare ogni eccezione, domanda od azione proposta in via riconvenzionale nei confronti L'attrice da convenuti e/o terzi chiamati;
6) Vinte le spese di lite (incluso rimborso spese di CTU).
7) Previa occorrendo in via istruttoria rimessione sul ruolo per la verificazione ex art. 216 cpc L'originale della scrittura privata (custodita presso lo studio del IO in LA, Persona_2 via Vincenzo Monti 52), la cui fotocopia è stata prodotta come doc. 7 L'attrice, tramite CTU per l'accertamento della autografia della medesima in capo al de cuius Ing. (con le Persona_3 scritture di comparazione già precedentemente indicate nelle memorie attoree ex art. 183 sesto comma cpc).
PER AR LA OC E BA LA OC Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, richiamati qui tutti i precedenti atti difensivi, ribadito e ripetuto il rifiuto del contradditorio verso ogni domanda o istanza non proposta nelle forme e nei termini di rito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito che di merito, così giudicare:
- previa, occorrendo, revoca delle ordinanze del: i) 27 aprile 2021 con conseguente ammissione delle istanze istruttorie articolate in via diretta dai convenuti nella memoria ex art. 183, sesto CP_1 comma, n. 2 c.p.c., nonchè a prova contraria nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ammessi i capitoli di prova dedotti dalle altre parti;
ii) 14 luglio 2022, con conseguente accoglimento L'istanza di rimessione in termini avanzata dalla deducente difesa in data 9 giugno 2022, cui si fa integrale richiamo, e dichiarazione di pagina 2 di 40 ammissibilità e rilevanza della produzione della lettera del 27 aprile 2022 (e relativa e-mail di accompagnamento); iii) 26 aprile 2024, con conseguente integrazione o rinnovazione della disposta CTU, ovvero, in subordine, chiamata del Consulente Tecnico d'Ufficio a chiarimenti in ordine agli aspetti segnalati, tra l'altro, nei verbali di udienza del 12 ottobre 2023 e del 15 febbraio 2024 e alle puntuali contestazioni contenute nelle memorie del CTP;
§ ACCERTARE E STIMARE la massa ereditaria, previa nomina di un esperto e compimento di ogni operazione che si rendesse a tal fine necessaria e/o opportuna sulla base di quanto dedotto ed argomentato in atti;
§ DETERMINARE il valore delle quote spettanti a ciascun coerede ed ai loro aventi causa;
§ DISPORRE, ex artt. 713 c.c. e 785 c.p.c., la divisione L'intera massa ereditaria, con i provvedimenti conseguenti in ordine all'attribuzione delle quote in favore di ciascuno dei coeredi e loro aventi causa;
§ EMETTERE ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale;
§ con vittoria delle spese e competenze difensive del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali e IVA e CPA come per legge.
PER Parte_2 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: previa ricostruzione della massa ereditaria e previe le collazioni ed imputazioni come per legge e secondo le risultanze tutte di causa, determinare, conseguentemente, le quote di spettanza di ciascun coerede e/o dei suoi aventi causa;
sciogliere la comunione ereditaria e previa divisione attribuire le singole quote spettanti a ciascuno coerede e/o avente titolo stabilendo altresì ed ordinando il pagamento di eventuali conguagli in denaro.
Vinte le spese di lite.
PER Parte_5 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione così giudicare: In via principale,
1) accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante alla signora quale Parte_5 legittimaria, per effetto degli atti di liberalità (in via indiretta) effettuati dal de cuius in vita nei confronti di terzi e degli altri coeredi, (dissimulate anche da atti di compravendita) e, conseguentemente, previa collazione per imputazione e riunione fittizia delle donazioni, anche indirette, e delle riduzioni delle donazioni lesive dei diritti L'esponente, determinare la quota di legittima spettante alla sig.ra Parte_5
2) respingere la domanda così come formulata dall'attrice e comunque nei limiti della sua contrarietà alle domande riconvenzionali di seguito indicate, eccezione fatta per quanto inerente alla parte della stessa con cui viene chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria con divisione di tutti i beni immobili e resa dei conti;
In via riconvenzionale,
3) accertare e dichiarare il carattere simulato L'atto di acquisto L'immobile sito in MP L'LB, località Fetovaia, in capo alla signora Parte_1
4) accertare e dichiarare che l'immobile sito in Piazza Morandi n. 4, in LA è di proprietà esclusiva del signor e, quindi, non è soggetto a collazione;
CP_4
5) accertare e dichiarare che l'immobile sito in LA, via Savona n. 26 (Foglio 471, mappale 125, subalterno 36) è di proprietà esclusiva della signora e, quindi, non soggetto a Controparte_5 collazione;
6) assoggettare a collazione i beni (mobili e immobili) oggetto di donazione diretta e/o indiretta e meglio individuati ai punti A), B), C) e D) della comparsa di costituzione L'esponente depositata in data 19 novembre 2019, pervenuti agli altri coeredi da parte del de cuius, (anche laddove le donazioni pagina 3 di 40 fossero dissimulate da atti di compravendita che, in ogni caso, vengono qui impugnati) nonché di quanto conferito alla IG.ra nei limiti di quanto specificato nei propri scritti Parte_5 difensivi, mediante conferimento effettivo od imputazione alla propria quota di quanto già pervenuto a ciascun coerede ed ai lori aventi causa;
7) Determinare il valore effettivo del patrimonio relitto e dei beni (mobili e immobili) oggetto di collazione;
8) Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria procedendo a divisione della massa ereditaria, attribuendo ai singoli comproprietari, la quota spettante a ciascun erede, al netto delle spese da ciascuno di essi sostenute nell'interesse della massa ereditaria e ordinare tra le parti eventuali conguagli od integrazioni di quote.
In via Istruttoria, Si disconosce, ai sensi L'art. 214 c.p.c., il doc. 7 allegato da parte attrice nei limiti e per i motivi esposti nei propri atti difensivi.
Si chiede l'ammissione dei capitoli di seguito riportati:
1) "vero che l'immobile sito in Viale Premuda n. 2 e indentificato catastalmente al foglio 440, map. 10, sub 29 è stato trasferito in capo alla signora e dalla società Premuda Parte_5 Controparte_6
Suisse S.p.a. in data 21 dicembre 1981 a mezzo atto notarile a ministero del notaio Dott. PE
";
[...]
2) " vero che per il suddetto trasferimento della proprietà L'immobile non venne corrisposto alcun prezzo alla Premuda Suisse S.p.A.";
3) "vero che la proprietà di detto immobile doveva intendersi effettivamente in capo a lei e al suo defunto fratello, ; Persona_3
4) "vero che i nominativi degli acquirenti, relativi al predetto atto di compravendita, sono stati modificati in sede di rogito e vennero indicati per ragioni fiscali quelli dei signori e CP_6 [...]
; Parte_5 Pt_ 5) "vero che detta intestazione ai signori e era da considerarsi fittizia"; Controparte_6
6) "vero che successivamente il signor Le chiese di trasferire la quota di proprietà Persona_3 intestata a Suo figlio L'immobile in parola in favore del figlio "; Controparte_6 Parte_4
7) "vero che a seguito del suddetto trasferimento di proprietà Suo fratello Le Persona_3 corrispose il prezzo delle quota ceduta al figlio;
Parte_4
Sui capitoli da 1 a 7 si chiede l'ammissione del teste residente in [...]
Gran Sasso, 40 Si chiede l'interrogatorio formale L'attrice sui capitoli da 8 a 20: Parte_1
8) "vero che a sua figlia è stato assegnato dal di lei padre un appartamento e uno Parte_5 scantinato nel Comune di Capo L'LB identificati catastalmente territorio di Livorno, foglio 41 mappale 1167, sub alterno 3 e 604";
9) "vero che l'immobile risulta solo formalmente intestato alla sig.ra ; Parte_1
10) "vero che lo scantinato di cui all'immobile identificato al capitolo 8 è stato integralmente ristrutturato a spese della IGnora a partire dall'anno 1995 a seguire"; Parte_5
11) "vero che il predetto locale uso cantina/magazzino, ubicato al terzo livello, è stato ristrutturato dalla signora la quale ha ricavato un appartamento di MQ 45,25"; Parte_5
12) "vero che la signora ha migliorato, a proprie spese, l'accesso indipendente alle Parte_5 unità di cui sopra direttamente dalla strada provinciale, mediante la costruzione di terrazzamenti a scendere, con murate di contenimento e gradini in granito locale e camminamenti pavimentati con spacco di grani";
13) " vero che i lavori nell'immobile identificato catastalmente, foglio 41 mappale 1167, sub alterno 3, sono consistiti nella realizzazione L'impianto di riscaldamento/condizionamento, pavimentazione, sistemazione delle tubature della fognatura e installazione serramenti ";
pagina 4 di 40 14) "vero che sono sempre stati realizzati a cura e spese della signora le opere di cui Parte_5 alla pratica edilizia n. 458/03 DIA approvata dal Comune di MP Dell'LB, in data 11 maggio 2004, e relative al locale cantina/magazzino (foglio 41 mappale 1167, sub alterno 604)";
15) "vero che le opere di cui alla predetta pratica edilizia sono consistite nella realizzazione dei tamponamenti esterni e divisori interni, degli impianti, sotto traccia, idro termo sanitario per un servizio e l'angolo cottura, gli intonaci interni e esterni, i pavimenti e rivestimenti, le porte interne, i serramenti esterni con vetrocamera e le tinteggiature"; 16) "vero che il signor ha realizzato, tramite l'Immobiliare Novelli Prima S.r.l., Persona_3 nell'anno 1991 ed i successivi a seguire, un ampio complesso immobiliare di villette a schiera in Piazza
Novelli, LA";
17) Vero che nell'ambito di tale ampio progetto, una delle villette site in Piazza Novelli è stata assegnata dal signor al figlio mediante atto notarile del 17 Persona_3 Parte_4 febbraio 1999 a ministero notaio dott. "; Per_2
18) "vero che per detto trasferimento di proprietà L'immobile sito in Piazza Novelli, la società
Immobiliare Novelli Prima s.r.l. non ha incassato alcun corrispettivo da parte dei IGnori
[...]
e ; Parte_4 CP_3
19) "vero che l'usufrutto del predetto immobile venne intestato solo fittiziamente in capo alla signor per ragioni fiscali"; CP_3
20) "vero che il pagamento del prezzo integrale relativo al predetto immobile sito in Piazza Novelli fu regolato integralmente dal signor con la società Immobiliare Novelli, mediante Persona_3 compensazioni interne tra la società e il signor . Persona_3 Sul capitolo n. 12 si chiede, altresì, l'escussione del teste IG. residente in 57030 Testimone_2
Pomonte (LI), Via degli Etruschi.
* * * * * * *
Ci si oppone, infine, alle prove orali ex adverso richieste, siccome inammissibili, ed in caso comunque di loro ammissione si chiede, sin da ora, di essere abilitati alla prova contraria, con i medesimi testi ex adversis indicati.
* * * * * * *
Con vittoria di spese e competenze, determinate ai sensi del DM 55/14, incluso il 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA.
PER Parte_4
NEL MERITO come da memoria ex art. 183, comma VI nr. 1 cpc agli atti ovvero: Piaccia, all'Ill.mo Tribunale di LA, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, per i motivi sopra esposti,
In via preliminare Autorizzare la chiamata in causa del terzo, signora residente in [...]
Novelli nr. 14, in quanto litisconsorte necessario a seguito della domanda promossa dalla attrice di collazione nel patrimonio ereditario L'immobile di Viale Novelli nr. 14 in LA e di cui, la chiamata in causa, è usufruttuaria, con conseguente concessione del termine per la notifica L'atto di citazione alla stessa e lo spostamento della prima udienza di comparizione delle parti;
In risposta alle domande attrici:
Respingere la domanda di parte attrice di riconoscimento della natura simulata degli atti di acquisto la vendita dei beni del convenuto per i motivi esposti in premessa.
Rigettare la domanda attrice di ordinare agli intestatari della cassetta di sicurezza dalla stessa esposta in citazione, e comunque nei confronti del convenuto, la consegna alla stessa del contenuto di tale cassetta, per i motivi esposti in premessa;
pagina 5 di 40 e comunque respingere le domande ed eccezioni di parte attrice nei limiti della loro contrarietà alle domande riconvenzionali di seguito formulate e di quanto esposto in premessa. In risposta alle domande di parte convenuta Parte_2
Respinte le eccezioni e domande dalla stessa promosse nei confronti di a titolo di Parte_4 ratifica delle domande ed eccezioni di parte attrice, con vittoria di spese ed onorario.
In risposta alle domande di parte convenuta Parte_2
Si chiede di respingere le domande ed eccezioni che la convenuta promuove nei confronti di
[...] in quanto infondate per i motivi esposti in premessa, con vittoria di spese ed onorario. Parte_4
In risposta alle domande di parte convenuta Parte_5
In via preliminare chiede al Tribunale adito, lette le conclusioni dalla stessa rassegnate ai punti sub 5)
e 6), aventi effetti processuali e di diritto nei confronti di soggetti terzi al processo, di chiamare in causa e di ai sensi L'art. 107 cpc, od altra norma di riferimento, anche al Controparte_5 CP_4 fine di permettere agli stessi di prendere posizione sulle domande promosse dalla convenuta
[...]
nonché sulle domande di collazione promosse dagli eredi in merito a detti Parte_5 immobili;
In via preliminare subordinata, sempre in merito alle conclusioni dalla Parte_5 rassegnate ai punti sub 5) e 6) dichiararle improcedibili per i motivi esposti in premessa;
Nel merito alle domande ed eccezioni promosse dalla convenuta nei confronti di si Parte_4 chiede il rigetto delle stesse in quanto infondate in punto di fatto e di diritto così come esposto in premessa;
il tutto con vittoria di spese ed onorario.
Nel merito ed in via riconvenzionale
a. Riconoscere e dichiarare la natura di vendita simulata degli immobili intestati alla attrice nonché degli immobili intestati a e così come Parte_2 Parte_5 esposto in premessa e, conseguentemente, procedere alla collazione di detti beni immobili mediante il loro conferimento alla massa ereditaria. Nell'ipotesi in cui detti immobili non siano più nella disponibilità delle parti sopra esposte, ovvero siano stati venduti e/o donati a terzi, ordinare alla attrice e/o a ed Parte_2 [...]
di procedere a corrispondere alla massa ereditaria il valore economico dei beni Parte_5 immobili alla data della morte del de cuius a seguito di espletata CTU, e/o della maggior somma ricavata dagli atti di compravendita e/o di trasferimento a terzi dei beni immobili.
b. Riconoscere ed accertare le donazioni indirette degli immobili descritti in premessa eseguite dal de cuius a favore del convenuto e nei confronti di e dei suoi aventi causa e, Controparte_7 conseguentemente, procedere alla collazione di tutti i beni immobili sopra esposti mediante il loro conferimento nella massa ereditaria de relitta, così come indicato nella narrativa del presente atto costitutivo, od il valore degli stessi al momento della morte del de cuius così come accertato in sede di
CTU;
c. Ordinare alla attrice di restituire, alla massa ereditaria, la somma di Euro 185.000,00 in quanto ricevuta dal de cuius a titolo di donazione, per i motivi esposti in premessa.
d. Ordinare alla attrice di restituire, alla massa ereditaria, tutti i beni mobili presenti alla data della morte del de cuius nella sua casa familiare e tutt'oggi detenuti dalla stessa, per i motivi esposti in premessa.
e. Riconoscere la natura di beni ereditari indivisi del contenuto della cassetta di sicurezza esposta in premessa e, conseguentemente, ordinare il conferimento degli stessi nella massa ereditaria de relitta.
f. Determinare, previa CTU, il valore effettivo del patrimonio de relitto al netto delle collazioni sopra rappresentate.
g. Disporre la vendita coatta dei beni immobili rientrati nel patrimonio ereditario a mezzo di collazione e, previo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in causa, accertata la lesione della quota di legittima nei confronti del convenuto, determinare la quota spettante a ciascun erede al netto delle spese da ciascuno di essi sostenute nell'interesse della massa ereditaria, nessuna esclusa e, ordinare tra le pagina 6 di 40 parti eventuali conguagli od integrazioni di quote, nei limiti della legittima anche tenendo in considerazione le opere che il convenuto ha posto in essere sugli immobili oggetto di collazione a titolo di migliorie e manutenzione straordinarie ed ordinarie.
Il tutto con vittoria di spese di lite ed onorario Si disconosce il doc. 7 allegato dalla attrice all'atto di citazione ai sensi L'art. 214 cpc per i motivi esposti in premessa”. IN VIA ISTRUTTORIA Si conclude come da memoria ex art. 183, comma VI nr. 2 e nr. 3 cpc agli atti da intendersi qui integralmente richiamate con espressa istanza al Giudicante di rimettere la causa sul ruolo al fine di escutere i testimoni li indicati, sia a prova diretta che a controprova.
PER CP_3
IN PUNTO DI FATTO E DI DIRITTO – NEL MERITO
Come da atto di comparsa di costituzione e risposta, ovvero: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di LA, respinta ogni e contraria istanza ed eccezione, rigettare e, pertanto, respingere la domanda di parte attrice e di parte convenuta - - Parte_5 accertativa della natura simulata L'atto di vendita, a favore della L'usufrutto CP_3 sull'immobile di Piazzale Novelli nr. 14 in LA e, conseguentemente, respingere la domanda di collazione L'intero immobile sopra descritto nella eredità del de cuius;
con condanna della attrice e della convenuta alle spese ed onorari. Parte_5
IN VIA ISTRUTTORIA
Come da memoria nr. 2, e nr. 3, ex art. 183, comma VI cpc agli atti con espressa istanza di rimettere sul ruolo la causa al fine di autorizzare la comparente ad escutere i testimoni descritti in dette memorie, sia in prova diretta che controprova.
Motivazione conveniva in giudizio i figli Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_2
e gli eredi della figlia (deceduta in data 08.06.2017) e
[...] Controparte_7 CP_1
chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria del coniuge Controparte_2 [...]
deceduto ab intestato in data 11.05.2015, con la divisione e collazione dei beni ereditari Persona_3
oggetto di intestazioni fittizie e di donazioni dirette ed indirette.
Indicava le quote spettanti ai coeredi in forza della successione legittima di 2/6 per la coniuge Pt_1
e di 1/6 per ciascuno dei quattro figli e ricostruiva i beni della comunione ereditaria
[...]
richiamando:
- i beni di cui alla dichiarazione di successione n. 1138/9990 del 25/05/2015;
- i beni di cui alla dichiarazione integrativa n. 2625/9990 del 1/12/2015;
- i beni di cui alla dichiarazione integrativa n. 1041/9990 del 12/05/2016;
- n. 150 azioni del Credito Valtellinese SC sul dossier Titoli n. 597/672/00;
- il conto corrente n. 597/672 Credito Valtellinese intestato al de cuius;
- il conto corrente n. 00500/26059 Banca Popolare di LA intestato al de cuius, e a Tes_1
e
[...] Parte_6
pagina 7 di 40 - il conto corrente n. 00500/27098 Banca Popolare di LA intestato al de cuius e a;
Parte_1
- il contenuto della cassetta di sicurezza n. 00000/13254 Banca Popolare di LA intestata al de cuius,
e a e Testimone_1 Parte_6
L'attrice esponeva che il marito le aveva intestato fittiziamente degli immobili (costituenti distinte porzioni di villa) siti nel Comune di MP nell'LB, che erano stati assegnati in godimento ai figli e chiedeva che tali immobili venissero ricompresi nella massa ereditaria da dividere;
in subordine, chiedeva che ne venisse riconosciuta l'intervenuta donazione, anche se non formalizzata, delle singole porzioni immobiliari a ciascun figlio.
L'attrice chiedeva che venissero imputati alla massa ereditaria per collazione i seguenti beni: nella quota di Pt_4
-l'appartamento sito in LA Via Premuda n. 2 che aveva fittiziamente intestato Persona_3 al figlio e fatto a lui pervenire tramite l'altra figlia, a cui era stato a sua volta in Pt_4 Parte_5
precedenza intestato fittiziamente o in subordine donato;
- la piena proprietà di due appartamenti siti in LA - Via Colonna n. 48 del valore totale di Euro
230.000,00;
-la piena proprietà di una villetta sita in LA - Piazza Novelli n. 14 del valore totale di Euro
850.000,00;
nella quota degli eredi di : CP_3
-il 50% di piena proprietà L'appartamento sito in LA, via Sant' Andrea n. 8 per un valore di Euro
452.800,00;
-la piena proprietà di n. 2 appartamenti siti in LA via Colonna 48 per un valore totale di Euro
230.000,00;
-la piena proprietà di un appartamento sito in LA via Savona n. 26 per un valore di Euro
128.000,00; nella quota di Susanna:
-la piena proprietà di un immobile sito in LA – Via Premuda n. 2 per un valore stimato di Euro
224.400,00;
-la piena proprietà di un appartamento con box doppio sito in LA – via Savona n. 26 per un valore di Euro 664.032,00;
Pt_ nella quota di
- la piena proprietà di un immobile sito in LA - Via Premuda n. 2 per un valore stimato di Euro
180.000,00;
pagina 8 di 40 -la piena proprietà di un appartamento sito in LA - Via Colonna n. 48 del valore di Euro
115.000,00;
-piena proprietà del 50% della quota L'appartamento sito in LA - Piazza Morandi ammontante a
Euro 742.500,00;
-la piena proprietà di un appartamento sito in LA – via Savona n. 26 del valore di Euro 340.000,00.
L'attrice chiedeva che venissero imputati alla massa ereditaria per collazione le asserite donazioni in denaro eseguite da ai figli precisamente: Persona_3
- lire 694.000.000 pari a Euro 358.421,00 CP_3
- lire 441.000.000 pari a Euro 227.809,00 Pt_2
Pt_
- lire 75.000.000 pari a Euro 38.734,00
- lire 284.000.000 pari a Euro 146.932,00 Pt_4
L'attrice imputava alla massa ereditaria anche la somma di euro 185.000 ricevuta in donazione dal marito corrispondente al prezzo di un immobile che il marito aveva venduto in Persona_3
data 6/5/2015, per ministero del notaio di LA (rep. 13498/8884). Persona_5
Esponeva che una parte dei beni ereditari era stata già divisa dai coeredi secondo le quote della successione legittima (le quote societarie relative alle società Premuda Suisse srl, Immobiliare
Giannone Sud Srl, Gereco Sas di e C., Iniziative Immobiliari LA srl, Dogaletto Persona_3
srl, Impresa di Costruzioni IN Srl. e alcuni immobili siti in LA via Maestri IO) e Pt_ che, dopo l'apertura della successione, i figli , e avevano aperto una cassetta di CP_3 Pt_4 sicurezza cointestata ove l'attrice aveva depositato i propri gioielli e beni di valore di cui chiedeva la restituzione.
I convenuti si costituivano in giudizio non contestando le quote ereditarie indicate dall'attrice ed aderendo alla domanda di divisione, ma proponendo domande riconvenzionali e sollevando varie contestazioni (in particolare in ordine all'accordo simulatorio e alla donazione indiretta di alcuni beni oggetto della domanda di collazione e dei beni da comprendere nella divisione), che verranno esaminate nel prosieguo.
La prima udienza veniva differita per la chiamata in causa del terzo richiesta da e CP_3 Pt_4
quale usufruttuaria L'immobile di piazza Novelli n. 14 LA. Anche Parte_5 CP_3
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande relative alla natura simulata
[...] L'atto di acquisto L'usufrutto L'immobile di piazza Novelli n. 14 LA e, conseguentemente, di collazione L'intero immobile sopra descritto nella eredità del de cuius, con condanna della attrice e della convenuta alla rifusione delle spese ed onorari e, in particolare per Parte_5
la condanna per lite temeraria, ex art. 96 cpc.. Parte_5
pagina 9 di 40 La causa subiva dei rinvii per l'emergenza epidemiologica da covid-19 quindi venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c.
Depositate le memorie, con ordinanza del 27.4.2021 non veniva autorizzata la chiamata in causa dei
Pt_ terzi e (rispettivamente figlia e coniuge di ) e venivano decise le istanze Pt_5 CP_4
istruttorie delle parti. In particolare non venivano ammesse le prove orali e non veniva disposta la verificazione richiesta dall'attrice del “documento prodotto dalla parte attrice sub n 7 che è la copia di un manoscritto contenente appunti che l'attrice assume essere stato scritto dal de cuius, ma di cui è stata contestata la corrispondenza della copia prodotta all'originale nonché la sua autenticità estrinseca ed intrinseca (in particolare per la manomissione del documento, la mancanza di pagine, il difetto di autografia, la non veridicità delle annotazioni) e non veniva ammessa la prova orale dedotta dalle parti.
La causa veniva quindi istruita documentalmente e mediante c.t.u..
A richiesta di chiarimenti, all'udienza del 20.5.2021, i procuratori delle parti ribadivano che “le quote delle società Premuda Swiss s.r.l., Immobiliare Giannone sud srl, Gereco sas di IN EL e
C , Iniziative Immobiliare LA srl, Dogaletto srl e Impresa Costruzioni IN srl sono state volturate a favore degli eredi per le quote corrispondenti alla successione legittima;
gli immobili siti in
LA via Maestri IO n 17 (pagg. 24 e 25 atto di citazione) sono stati venduti in esecuzione di un contrato preliminare sottoscritto dal de cuius ed il ricavato è stato diviso tra gli eredi secondo le quote della successione legittima”; “in relazione agli immobili siti in Villa MP Dell'LB loc.
Fetovaia non vi è contestazione in relazione al fatto che il de cuius aveva intestato fittiziamente alla signora l'intero immobile ed assegnato in godimento gratuito una unità immobiliare a ciascuno Pt_1
dei 4 figli;
i terreni invece sono rimasti nella titolarità del de cuius come da denuncia di successione.”.
Con ordinanza del 14.7.2022 veniva respinta l'istanza del convenuto di rimessione in CP_1
Contr termini per l'acquisizione nel giudizio della lettera del 27 aprile 2022 di
Espletata la c.t.u. la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il 19.09.2024 le parti precisavano le conclusioni, come riportare in epigrafe. Venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e le parti depositavano gli scritti conclusivi.
La causa è stata decisa dal Tribunale in composizione collegiale, ex art. 50 bis n 6 c.p.c., essendo stata proposta (anche) domanda di riduzione per la lesione della legittima, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
LA DOMANDA DI RIDUZIONE
Occorre innanzitutto esaminare la domanda di riduzione degli atti di liberalità del de cuius
[...]
Pt_ che è stata proposta dalla convenuta e dal convenuto Persona_3 Pt_4
pagina 10 di 40 Pt_ In particolare, ha proposto, con la comparsa di costituzione in giudizio, la seguente domanda:
1) accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante alla signora
[...]
quale legittimaria, per effetto degli atti di liberalità (in via indiretta) effettuati dal Parte_5
de cuius in vita nei confronti di terzi e degli altri coeredi, (dissimulate anche da atti di compravendita) e, conseguentemente, previa collazione per imputazione e riunione fittizia delle donazioni, anche indirette, e delle riduzioni delle donazioni lesive dei diritti L'esponente, determinare la quota di legittima spettante alla sig.ra Parte_5
e con la memoria n 1 la seguente domanda: Pt_4
g. Disporre la vendita coatta dei beni immobili rientrati nel patrimonio ereditario a mezzo di collazione e, previo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in causa, accertata la lesione della quota di legittima nei confronti del convenuto, determinare la quota spettante a ciascun erede al netto delle spese da ciascuno di essi sostenute nell'interesse della massa ereditaria, nessuna esclusa e, ordinare tra le parti eventuali conguagli od integrazioni di quote, nei limiti della legittima anche tenendo in considerazione le opere che il convenuto ha posto in essere sugli immobili oggetto di collazione a titolo di migliorie e manutenzione straordinarie ed ordinarie.
Le suddette domande sono state proposte dai convenuti nel giudizio di divisione ereditaria introdotto dall'attrice, che comprende la domanda di collazione ma non quella di riduzione, che ha una causa propria, diversa ed autonoma da quella della divisione.
Infatti, l'azione di divisione ereditaria presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre l'azione di riduzione presuppone la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione, pertanto la domanda di riduzione non è inclusa in quella di divisione (Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 18468 del 04/09/2020).
Ne consegue che la domanda di riduzione proposta dal convenuto solo con la memoria n 1 è Pt_4
inammissibile in quanto tardiva (trattandosi di domanda riconvenzionale da proporre a pena di decadenza con la comparsa di costituzione e risposta nel termine di 20 giorni prima L'udienza di comparizione, ex art. 167 e 171 c.p.c.).
Oltre che tardiva la suddetta domanda è inammissibile, al pari di quella proposta - sia pure
Pt_ tempestivamente - dalla convenuta , in quanto entrambe prive L'allegazione dei presupposti L'azione di riduzione.
Sull'azione di riduzione si osserva, in generale, che trattasi L'azione che tutela il legittimario, che assume di non aver ricevuto nulla ovvero di aver ricevuto meno rispetto alla quota del patrimonio pagina 11 di 40 ereditario che la legge gli riserva, ai sensi degli artt. 536 ss. c.c., consentendogli di aggredire le disposizioni testamentarie e le donazioni effettuate in vita dal de cuius ritenute lesive (artt. 553 ss. c.c.).
Chi agisce per la riduzione delle disposizioni testamentarie, ex art. 554 c.c., o delle donazioni, ex art. 555 c.c., ha l'onere di fornire la prova della lamentata lesione, attraverso l'indicazione precisa dei limiti entro i quali ritiene sia stata lesa la sua quota di riserva, l'esatta determinazione del valore della massa ereditaria nonché del valore della quota di legittima violata dal testatore;
il tutto ai fini di consentire la formazione del compendio dei beni relitti, c.d. relictum, da cui detrarre i debiti del de cuius, per poi procedere alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e c.d. donatum, ossia il complesso del valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione. Solo all'esito di detta operazione contabile è possibile procedere al calcolo della quota disponibile e della quota indisponibile della massa ereditaria e valutare il valore della quota spettante al legittimario, al netto L'imputazione delle donazioni da quest'ultimo ricevute (in questo senso Cass. civ., sez. II, n. 14473, del 30/06/2011;
Cass. civ. sez. II, n. 13310 del 12/09/2002 Sez. 2 - ; da ultimo Cass. civ. sez. II n 1357 del 19/01/2017:
“In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius".).
Pt_ Nella specie, i convenuti e hanno lamentato la lesione della quota di legittima senza indicare Pt_4
neppure la quota astratta loro spettante quali legittimari;
non hanno individuato la lesione e la porzione disponibile (risultante dall'operazione della riunione fittizia ex art. 556 c.c. che non è stata richiamata, né tanto meno esplicitata) e non hanno allegato i presupposti per la riduzione delle donazioni di cui all'art. 555 c.c. tenuto conto del relictum risultante dalle denunce di successione.
Inoltre, le parti hanno chiesto di includere nel patrimonio da dividere, oltre al relictum, anche il
(preteso) donatum richiamando quindi l'istituto della collazione e non quello della riduzione. Infatti, solo la collazione determina l'effetto di accrescere con le donazioni la massa da dividere, mentre la riduzione non determina alcun incremento della massa comune ma opera la riunione fittizia al fine di determinare la porzione disponibile e l'eventuale lesione della quota di riserva con i conseguenti effetti limitati a reintegrare la quota predetta (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7237 del 22/03/2017 In tema di divisione ereditaria, poiché, ai fini L'individuazione della domanda proposta, non può prescindersi
pagina 12 di 40 dalla disamina congiunta della “causa petendi” e del “petitum”, se, sotto il primo profilo, la parte ha fatto riferimento alla possibilità di donazioni lesive della quota di legittima, non può ritenersi che sia stata proposta un'azione di riduzione ove il "petitum" rientri in quello L'azione di divisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che era stata proposta solo la domanda di divisione ereditaria, in quanto
l'autonoma domanda di riduzione avrebbe dovuto essere formulata espressamente ed, inoltre, la parte aveva richiesto di includere nel patrimonio da dividere, oltre al "relictum", anche il preteso
"donatum", risultato assicurato dal diverso istituto della collazione. Nella motivazione della sentenza si legge ancor più chiaramente che la collazione “…assicura l'effettivo rientro del bene nella massa da dividere, o comunque del suo controvalore (nel diverso caso in cui il donatario opti per la collazione per imputazione)”, mentre la riduzione “..implica che, a soli fini di calcolo, si tenga conto delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, onde accertare l'eventuale esistenza di una lesione, che giustifichi poi la riduzione delle donazioni e negli stretti limiti necessari a reintegrare la quota di legittima).
Pt_ Ne consegue che deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande di riduzione proposte da e nelle conclusioni, mentre deve essere esaminata e decisa la domanda di divisione dei beni Pt_4
ereditari e di collazione dei beni donati che è stata proposta da tutte le parti.
LA DOMANDA DI DIVISIONE
Occorre ora esaminare la domanda di divisione della comunione ereditaria.
Le quote ereditarie sono pacifiche, essendosi aperta la successione legittima ex artt. 566 e 581 c.c., e sono le seguenti: 2/6 per la coniuge e di 1/6 per ciascuno dei quattro figli Parte_1 Pt_4 Pt_2
Pt_
e per gli eredi di (deceduta nel 2017) ossia e che sono CP_3 CP_1 Controparte_2
succeduti a nella quota di 1/6. CP_3
La massa ereditaria è costituita dai beni indicati nelle denunce di successione:
- i beni di cui alla dichiarazione di successione n. 1138/9990 del 25/05/2015 (doc. 4 fasc. attr.);
- i beni di cui alla dichiarazione integrativa n. 2625/9990 del 1/12/2015 (doc. 5 fasc. attr.);
- i beni di cui alla dichiarazione integrativa n. 1041/9990 del 12/05/2016 (doc. 6 fasc. attr.);
In corso di causa le parti hanno dato atto che una parte dei beni della comunione ereditaria sono stati già divisi dai coeredi, secondo le quote della successione legittima.
In particolare le quote societarie relative alle società Premuda Suisse srl, Immobiliare Giannone Sud
Srl, Gereco Sas di IN EL e C., Iniziative Immobiliari LA srl, Dogaletto srl, Impresa di Costruzioni IN Srl., sono state volturate agli eredi pro quota e gli immobili siti in LA via Maestri IO n 17 di cui alla dichiarazione di successione n. 1138/9990 del 25/05/2015, nonché l'immobile di LA via Algarotti (categoria A/2, foglio 267 mappale 65 subalterno 14 Via
pagina 13 di 40 , categoria C/6, foglio 267 mappale 66 subalterno 2 Via VA 19, categoria C/6 foglio 267 Persona_6
mappale 119 subalterno 26) sono stati venduti ed il ricavato diviso tra i coeredi pro quota.
I beni suindicati non devono essere considerati nella divisione, al pari L'immobile sito in via
Colonna sub 31 che risulta dalla c.t.u. essere stato già venduto.
I beni mobili ed immobili compresi nella comunione ereditaria da dividere sono di seguito indicati.
I Valori Mobiliari
I valori mobiliari in comunione risultanti dalla denuncia di successione (doc. n 6 fasc. attr.) sono:
- 150 azioni del Credito Valtellinese SC sul dossier Titoli n. 597/672/00 valore euro 226,50;
- il conto corrente n. 597/672 Credito Valtellinese intestato al de cuius saldo euro 5.569,70
- il conto corrente n. 00500/26059 Banca Popolare di LA cointestato al de cuius, Tes_1
e saldo x la quota del de cuius euro 836,68
[...] Parte_6
- il conto corrente n. 00500/27098 Banca Popolare di LA cointestato al de cuius e a , Parte_1
saldo per la quota del de cuius euro 1618,28.
Dalla denuncia di successione risulta anche l'esistenza di una cassetta di sicurezza cointestata ai coniugi e che era però vuota all'apertura della successione. Persona_3 Parte_1
Pt_ La cassetta di sicurezza cointestata a - - CP_3 Pt_4
Le parti hanno dedotto l'esistenza di un'altra cassetta di sicurezza, che è cointestata a , e CP_3 Pt_4
Pt_
e che è pacifico sia stata aperta dai predetti presso la BPM – Agenzia di P.zza Meda dopo l'apertura della successione del padre.
L'attrice ha chiesto di “ordinare” agli intestatari della cassetta di sicurezza di consegnarle il contenuto, allegando in citazione che nella cassetta sia stati depositati beni propri (i propri gioielli e beni di valore) di cui chiede quindi la restituzione.
Nelle comparse di costituzione dei convenuti: ha contestato che i beni contenuti nella cassetta di Pt_4
Pt_ sicurezza siano della madre, allegando che trattasi di beni ereditari;
e non hanno CP_1 dedotto alcunché e si è dichiarata “totalmente estranea alla questione riguardante la cassetta Pt_2
di sicurezza … non essendone né cointestataria e non avendo mai avuto il possesso e/o la disponibilità dei beni che vi sono custoditi”.
Nel corso del giudizio, successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ha chiesto l'apertura della cassetta di sicurezza, l'attrice e hanno modificato le Pt_2 Pt_4
allegazioni inziali ed in particolare: la hs allegato “che nella cassetta di sicurezza vi siano beni Pt_1 del de cuius salvi i gioielli che sono invece della e che “gli intestatari della cassetta si Pt_1 Pt_4 dichiarano proprietari del contenuto”, salvo poi chiedere nelle conclusioni: la la consegna del Pt_1
contenuto della cassetta e l'accertamento della natura ereditaria dei beni e la divisione. Iole e Pt_4
pagina 14 di 40 hanno dichiarato la disponibilità all'apertura della cassetta di sicurezza senza nulla allegare CP_1
sul contenuto.
A prescindere dalla contraddittorietà delle tesi sostenute dalle parti, si osserva che la cassetta di sicurezza è cointestata a soggetti diversi dal de cuius e è stata aperta solo dopo la sua morte, pertanto era onere delle parti provare la riferibilità del suo contenuto alla o al de cuius, oltre che la Pt_1
consistenza dei beni ivi contenuti per la divisione.
Nessuna prova è stata offerta dalle parti sul punto, né sulla appartenenza dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza, né sulla natura dei beni ivi contenuti, di cui non è stata fornita alcuna specificazione.
La richiesta di apertura forzata della cassetta di sicurezza che è stata avanzata da in udienza Pt_2
dopo lo scadere dei termini delle preclusioni istruttorie è inammissibile, sia in quanto proposta tardivamente, sia in quanto è al di fuori dei casi consentiti dagli artt. 1840 e 1841 c.c..
Parimenti è inammissibile la c.t.u. per l'accertamento del contenuto della cassetta di sicurezza. Si tratta, infatti, di una c.t.u. meramente esplorativa e diretta a sollevare le parti dall'onere di allegare compiutamente e dimostrare i fatti posti a fondamento delle domande proposte, risolvendosi in una inammissibile relevatio ab onere probandi (tra le altre: Cass. Sez. 3, sentenza n 7635 del 16/05/2003:
“In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata.”).
Le domande di consegna all'attrice dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza e/o di divisione non possono dunque trovare accoglimento, per insufficienza di specificità L'allegazione fattuale e di prova, considerato che, in generale, è onere della parte che agisce in giudizio dedurre tempestivamente ed in modo specifico gli elementi a fondamento delle proprie domande, che deve poi dimostrare.
Gli Immobili
pagina 15 di 40 Gli immobili in comunione sono specificamene indicati nella c.t.u. nei volumi I, II e III e sono stati valutati dal c.t.u. alla data L'apertura della successione (2015) ed alla data della domanda di divisione (2019).
Le risultanze della c.t.u. sono fatte proprie dal Collegio, sia per quanto riguarda la valutazione degli immobili in comunione ereditaria, sia per quanto riguarda la valutazione degli immobili donati, considerato che il c.t.u. ha dato conto del procedimento seguito e ha fornito chiarimenti convincenti alle osservazioni sollevate dai cc.tt.pp., come riportato nell'elaborato peritale.
In particolare, nel volume I ha esposto i criteri di valutazione (pagg. 44 e ss.) ed all'udienza del 14 marzo 2023 sono state sentite le parti, che hanno concordato alcune modalità per procedere alla stima dei beni immobili.
La stima dei beni è stata quindi effettuata dal c.t.u. nel contraddittorio con i cc.tt.pp. nominati dalle parti ed esplicitando le operazioni compiute in relazione ai vari beni, con un procedimento immune da vizi logici.
Il C.t.u. ha inoltre risposto in modo chiaro ed esauriente alle osservazioni sollevate dalle parti nel volume V L'elaborato peritale (pagg. 3 – 53) che si richiama, come previsto dalla giurisprudenza secondo cui: “… il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass.
n. 33742/2022; Cass. n. 1815/2015).
Il c.t.u. ha anche elaborato dei progetti di divisione alternativi, che sono stati contestati dalle parti.
L'impossibilità di giungere alla divisione ex art. 789 c.p.c. appare essere conseguenza della controversia esistente tra le parti in ordine ad alcuni beni oggetto di donazione da porre in collazione, che richiede una decisione giudiziale coinvolgendo aspetti giuridici e non meramente tecnici, che verranno sviluppati nel prosieguo della motivazione.
I beni immobili in comunione ereditaria che devono essere divisi sono di seguito riportati con i relativi valori risultanti dalla c.t.u.:
SO d'LB (volume I, pagina 81 e ss. della ctu) posti auto: foglio n 41 – mapp. 1210 – sub 603 – 604 – 605 – 606 – 607, quota 1/3 : valutati nel 2015 e nel 2019 euro 16.667,00;
pagina 16 di 40 terreni: elencati a pagg. 92, 93 e 94 con l'indicazione della quota ereditaria, valutazione complessiva nel 2015 euro 94.156,00 e nel 2019 euro 85.000,00; via VA (volume II, scheda n 1, pag. 33) ufficio sub 2: intero euro 338.000 nel 2015 e nel 2019 euro 360.000; via Savona n 26 (volume II, scheda n 2, pag. 36 e ss.) appartamento sub 99 per l'intero + box sub 130 per l'intero + box sub 151 per l'intero: nel 2015 euro 177.000 di cui sub 99 euro 121.000 + sub 130 euro 35.000 + sub 151 euro 21.000; nel 2019 euro 190.000 di cui sub 99 euro 132.000 + sub 130 euro 36.000 + sub 151 euro 22.000; appartamento sub 31 per la quota di ¼ : nel 2015 euro 24.750,00 e nel 2019 euro 27.000,00; solaio sub 716 per la quota di 1/3: nel 2015 euro 17.602 e nel 2019 euro 19.200,00; via Maestri IO (volume II scheda n 3 pagg.58 e ss.) appartamenti sub 9 – 10 – 11 - 28 – 29 - 31 - 47 - 52 per l'intero e cantine sub 745 – 746 – 747 per l'intero: valutazione complessiva al 2015 euro 1.571.000 e valutazione complessiva al 2019 euro
1.665.000; locale portineria sub 701 per la quota di ¼ e cantine sub 718 – 719 – 720 – 721 – 723 – 724 – 725 per la quota di ¼: valutazione complessiva al 2015 euro 22.750 e valutazione complessiva al 2019 euro
23.500; la valutazione dei singoli beni è indicata a pag. 102 e 104 della c.t.u. con l'avvertenza che a pagina 104 per il bene n 4 è riportato il valore finale errato di euro 188.000 da rettificare in euro 260.000,00; via Quadronno (volume II scheda n 4 pagg. 106 e ss.) ufficio sub 6 quota di 2/3: valore nel 2015 euro 257.333,33 e nel 2019 euro 273.333,33; uffici sub 702 – sub 703 – sub 701 quota di ¼: valore nel 2015 euro 302,000 e nel 2019 euro 323.750,00; il dettaglio è a pagg. 131 e 132 vol. II della ctu che si richiama;
via Vittoria Colonna n 48 (volume II, scheda n 5, pagg. 134 e ss.) appartamento sub 16 quota ½: valutazione nel 2015 euro 67.000,00 e nel 2019 euro 75.000,00 area di parcheggio sub 7 quota di 38,115/100: valutazione nel 2015 euro 57.172,00 e nel 2019 euro
68.607,00; posto moto sub 6 per l'intero: valutazione nel 2015 euro 10.000,00 e nel 2019 euro 12.000,00; box sub 3, sub 22 e sub 26 per l'intero: valutazione nel 2015 euro 35.000,00, euro 33.000,00 ed euro
36.000,00 e nel 2019 43.000,00 euro 35.000,00 ed euro 40.000,00; appartamento sub n 18 per l'intero: valutazione nel 2015 euro 119.000,00 e nel 2019 euro 134.000,00;
è escluso il sub 31 in quanto venduto;
pagina 17 di 40 Villa MP L'LB (volume III)
Rientrano nella comunione ereditaria anche gli immobili della villa in MP L'LB (foglio n 41, mapp. 1167), essendo pacifica – quindi non necessitante di prova - la loro intestazione fittizia all'attrice e la loro riconducibilità al de cuius, il quale ne aveva anche attribuito ai figli il godimento.
In particolare, le unità immobiliari che compongono la villa e che sono state concesse in godimento ai figli sono le seguenti:
appartamento e box sub 2 e sub 607; Pt_4
Pt_ : appartamenti e box sub 3, sub 605 e sub 606;
appartamenti sub 4 e sub 6; CP_1
appartamento e box sub 5 e sub 607. Pt_2
La valutazione delle unità immobiliari è stata eseguita dal c.t.u. come segue: appartamento e box sub 2 e sub 607: euro 20.000 box + 1.119.000 abitazione = euro 1.139.000 nel
2015 e euro 915.000,00 nel 2019; appartamenti e box sub 3, sub 605 e sub 606: euro 30.000 box + 529.000 abitazione = euro 559.000 nel
2015 (625.575 – 67.000 x migliorie) e euro 506.000 nel 2019. La valutazione delle unità immobiliari di Pt_
tiene conto delle migliorie apportate dalla predetta alle unità immobiliari, che sono state quantificate dal c.t.u in euro 67.000,00 al 2015, come specificato alle pagg.78 – 83 del volume III L'elaborato peritale che si richiama. appartamento e box sub 5 e sub 607: euro 30.000 box + 543.000 abitazione = euro 573.000 nel 2015 e di 466.689 nel 2019 appartamenti sub 4 e sub 6: euro 530.000 nel 2015 e di 424.260 nel 2019
LE INTESTAZIONI FITTIZIE e LE DONAZIONI controverse
L'attrice ha allegato l'esistenza di intestazioni fittizie e donazioni a favore dei figli, aventi ad oggetto immobili e somme di denaro, che sono in parte riconosciute ed in parte contestate dai convenuti.
Quale elemento di prova delle intestazioni fittizie e delle donazioni, l'attrice ha prodotto la copia di un manoscritto (doc. n 7) assumendo che si tratti di una scrittura olografa, benché non sottoscritta, del de cuius, che rappresenta “una serie di appunti, una sorta di diario, in cui il defunto aveva annotato tutte le dazioni di denaro e le donazioni indirette tempo per tempo erogate in favore dei figli”.
Il manoscritto
Il manoscritto prodotto dalla parte attrice sub n 7 è stato contestato da sotto tutti i profili: è Pt_4
contestata la corrispondenza della copia prodotta all'originale, la sua autenticità estrinseca ed intrinseca
(in particolare per la manomissione del documento, la mancanza di pagine, il difetto di autografia, la pagina 18 di 40 non veridicità delle annotazioni), mentre le altre parti convenute ne scindono il contenuto, assumendo la veridicità di alcune annotazioni e non riconoscendone altre.
A fronte del disconoscimento di l'attrice ha chiesto la verificazione della scrittura ex art. 216 Pt_4
c.p.c., allegando che l'originale è “giacente” presso lo studio del IO in LA via Persona_2
V. Monti 52 (doc. n 22 fasc. attrice), con istanza di lasciare in deposito l'originale presso il IO e di ordinarne l'ispezione (art 218 c.p.c.) da parte del nominando c.t.u. ovvero con istanza di esibizione al
IO del documento originale in giudizio (art. 210 c.p.c.).
Con ordinanza del 27.4.2021 è stata respinta la verificazione e è stata ritenuta l'inammissibilità delle istanze ex artt. 118 e 210 c.p.c. in quanto, “a seguito del disconoscimento della copia del documento prodotta sub n 7, era onere della parte attrice produrre l'originale chiedendone la consegna al IO, che risulta averlo in “giacenza” senza alcuna formalità (doc. n 22)”.
Negli scritti conclusivi la parte attrice ha insistito nell'istanza di verificazione e nell'ordine di esibizione al IO, allegando che “l'originale della scrittura era stata depositata fiduciariamente presso il notaio di LA. Con propria comunicazione del 28.01.2021 (doc. 22 di parte Per_2
attrice) il notaio dava in effetti atto di custodire presso di sé l'originale del Persona_2 documento medesimo.” e che l'attrice “non avrebbe avuto titolo per richiedere al notaio di consegnargli (al fine di produrla in giudizio) l'originale del documento in questione, in quanto il medesimo non era nella propria disponibilità né, come riconosce la stessa ordinanza di Codesto Ill.mo
Tribunale, era stato consegnato al notaio in via fiduciaria dall'esponente, ma di comune accordo da tutti gli eredi o ancora più probabilmente dallo stesso Ing. al notaio Persona_3 PE
, padre del notaio che attualmente custodisce il documento. L'“assenza di formalità” nel
[...] conferimento L'incarico peraltro non fa certo venir meno l'obbligo di custodia conferito al notaio, né consente a quest'ultimo di consegnare il documento affidatogli a qualunque soggetto lo richieda. Il notaio invero, proprio a causa della mancanza di note formali di incarico specifiche regolanti anche la riconsegna del documento, avrebbe potuto consegnare la scrittura in questione all'esponente solo previo consenso di tutti i coeredi – nel caso di specie insussistente- o, appunto, solo a seguito di provvedimento del Tribunale. Non vi è dunque stata nel caso di specie alcuna inerzia L'attrice.”
La tesi L'attrice è infondata, considerato che è pacifico che l'originale del manoscritto sia in deposito presso il IO , la quale ha precisato che il manoscritto è “giacente” presso il suo studio, che Per_2
non esistono note di consegna o ricevute, e di presumere che sia stato consegnato da
[...]
al padre IO con il quale aveva frequenti rapporti (doc. n 21 fasc. attr.). Persona_3
pagina 19 di 40 Risulta dunque che non si verte in un caso di deposito formale di un documento presso il IO, ma di un documento “giacente” presso un depositario, che non ha conoscenza, né L'identità del depositante, né di alcun accordo per la consegna.
Ne consegue che l'attrice, la quale intendeva avvalersi del manoscritto nella causa, aveva l'onere di chiederne la consegna al depositario, e che solo nel caso di rifiuto di consegna da parte del predetto, avrebbe potuto chiedere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Infatti “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt.
118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento L'onere probatorio a carico L'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto. Cass. sez. 2 - , Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021.
Il manoscritto è dunque inutilizzabile stante il suo disconoscimento.
In ogni caso non può non rilevarsi che si tratta di un manoscritto privo di sottoscrizione, incompleto (i fogli sono numerati da 1 a 3 e da 5 a 9, quindi manca il foglio 4; inoltre i numeri 8 e 9 appaiono ricalcati su altri numeri per cui si desume la mancanza di un altro foglio) e con parti cancellate.
Ne consegue che il manoscritto, per il suo contenuto, deve ritenersi privo di valore giuridico formale e inidoneo a produrre effetti sostanziali e probatori (Cass. ordinanza del 29.11.2018 n 30948; Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3730 del 14/02/2013 Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare
nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale e produrre, quindi, effetti sostanziali e
probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte cui vengono opposte. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne
l'autenticità ai sensi L'art. 215 cod. proc. civ., norma che si riferisce al solo riconoscimento della
sottoscrizione, questa essendo, ai sensi L'art. 2702 cod. civ., il solo elemento grafico in virtù del quale -
salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 cod. civ.) - la scrittura diviene riferibile al
soggetto dal quale proviene e può produrre effetti a suo carico.).
Occorre dunque procedere all'esame delle questioni controverse relative agli atti di interposizione fittizia di persona e/o donazione senza utilizzare il manoscritto suddetto.
GLI IMMOBILI in contestazione
In relazione ad alcuni beni immobili oggetto di compravendite (quelli di LA viale Premuda 2, piazza Novelli, via Morandi e via Savona) è controversa la riconducibilità al de cuius per interposizione pagina 20 di 40 fittizia di persona ovvero la natura L'atto quale donazione da considerare al fine della divisione e collazione.
Secondo i principi generali, è onere di chi deduce l'intestazione fittizia di un bene o l'esistenza di una donazione fornirne la prova.
L'interposizione fittizia di persona rientra nella simulazione relativa soggettiva e richiede la prova L'accordo simulatorio del soggetto interponente, di quello interposto e anche del terzo contraente, come da giurisprudenza che di riporta: L'interposizione fittizia di persona postula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente o anche successivamente alla formazione L'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti L'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente e interposto (ovvero la mancata adesione a essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie L'interposizione reale di persona;
ne deriva che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova L'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione a esso anche del terzo contraente) Cass. sez. 2 Ordinanza n. 27189 del 21/10/2024 .
Inoltre, trattandosi di una simulazione relativa soggettiva, sempre quanto all'onere probatorio, occorre distinguere la situazione del legittimario che congiuntamente con la domanda di simulazione, proponga, nello stesso giudizio, l'azione di riduzione a tutela della quota di riserva (domanda che in questo giudizio è inammissibile) e quella del legittimario che chieda la collazione nell'ambito della divisione, come nel caso in esame.
Nel primo caso il legittimario, anche se chiamato a una quota di eredità, ha la veste di terzo, mentre nel secondo caso il legittimario agisce come successore a titolo universale del de cuius per l'acquisizione al patrimonio ereditario del bene che ha formato oggetto L'accordo simulato, pertanto, si trova nella medesima posizione giuridica del dante causa quindi è soggetto ai limiti imposti ai contraenti per la prova della simulazione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 536 del 11/01/2018 In tema di limiti alla prova testimoniale del negozio simulato posti alla parte (ovvero ai suoi successori universali) dall'art. 1417
c.c., l'erede che agisca per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non è necessariamente terzo, assumendo tale qualità solo qualora, dopo aver esperito l'azione di riduzione per pretesa lesione di legittima, spenda la qualità di legittimario e non anche allorché agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal "de cuius"; né consente il
pagina 21 di 40 superamento, da parte L'erede, dei suddetti limiti probatori il riferimento alla dispensa dalla collazione, trattandosi di istituto che opera solo dopo che sia stata accertata, in base alle previsioni di cui al cit. art. 1417 c.c., la natura di donazione L'atto, ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l'azione di simulazione sia strumentale al coevo esperimento di quella di riduzione).
Ne consegue che le parti in causa che agiscono facendo valore l'interposizione fittizia di persona o la simulazione della vendita dissimulante una donazione, devono provare la partecipazione all'accordo simulatorio del terzo contraente e, poiché agiscono per la collazione nell'ambito della divisione, incorrono nei limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c. quindi non possono provare la simulazione, né per testimoni, né per presunzioni ex art. 2729 ult. comma c.c. (Cass. sentenza n 9297 del 08/06/2012; sentenza n 13634 del 02.07.2015).
La prova della donazione indiretta, invece, può essere data anche senza i limiti probatori di cui sopra, considerato che “La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito;
ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova L'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario. (Cass. sez. II,
Ordinanza n. 19230 del 12/07/2024).
Premesso quanto sopra, occorre ora esaminare i singoli atti in contestazione.
Immobile di viale Premuda 2 intestato a Pt_4
Risulta documentalmente che l'immobile di viale Premuda 2 è stata venduto dalla Premuda Suisse spa Pt_ in liquidazione a e (cugino dei convenuti) nel 1982 (doc. A fasc. conv. e Controparte_6 Pt_4
Pt_ che successivamente, il 27.6.1989, è stato venduto da e a (doc. B conv. Controparte_6 Pt_4
. Pt_4
Pt_ L'attrice e i convenuti , e assumono il carattere fittizio L'intestazione a Pt_2 CP_1 L'immobile di via Premuda 2 in LA (e dunque l'appartenenza del bene medesimo alla Pt_4 massa ereditaria), o, in subordine, la donazione indiretta consistita nell'aver fornito il denaro necessario per l'acquisto L'immobile da parte di al figlio Per_3 Pt_4
ha contestato tale ricostruzione assumendo di aver acquistato il bene dalla sorella e dal cugino e Pt_4
Pt_ sostiene anche la donazione indiretta L'immobile da parte del padre alla sorella mediante la pagina 22 di 40 dazione della provvista (“Tale immobile, però, rileva ai fini della presente controversia in quanto venne acquistato, in data antecedente alla compravendita con il convenuto, dalla con Parte_5
denari provenienti dal padre e funzionali a tale acquisto;
concretizzandosi, con ciò, da parte del de cuius una donazione indiretta a favore della Parte_5
Per quanto sopra scritto la dovrà restituire alla massa ereditaria il valore monetario Parte_5 L'immobile di Via Premuda 2, in LA, alla data della morte L'Ing. ”) Persona_3
L'interposizione fittizia di al padre avvenuta con l'atto di compravendita del 1989 non è Pt_4 Per_3
provata, in assenza della controdichiarazione, stante il limite alla prova testimoniale e per presunzioni di cui all'art. 1417 c.c. e vieppiù considerato che non è stato dedotta e provata la partecipazione del terzo contraente all'accordo simulatorio. Pt_ Inoltre, ipotizzando che l'intestazione della quota di sia fittizia e l'interponente fosse il padre
, si ricadrebbe nella simulazione della vendita dissimulante una donazione diretta della quota - Per_3
Pt_ solo fittiziamente intestata a - da parte di al figlio che incorre quindi nel limite Per_3 Pt_4 probatorio di cui all'art. 1417 c.c., mentre per la quota di non è stato dedotto alcunché sulla sua CP_6 partecipazione all'accordo simulatorio.
Quanto alla ipotesi della donazione indiretta da parte di del denaro utilizzato da per Per_3 Pt_4
l'acquisto L'immobile, si osserva che non vi è allegazione e prova delle modalità del passaggio del denaro da a per il pagamento del prezzo della compravendita e che l'unico elemento a Per_3 Pt_4 sostegno della donazione è la giovane età di all'epoca di trentatré anni. Tale elemento è tuttavia Pt_4 di per sé insufficiente per provare l'animus donandi in quanto: “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia
l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma L'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori L'ex coniuge. (Cass. Sez.
2 -Ordinanza n. 9379 del 21/05/2020).
Parimenti non è provata la donazione indiretta della quota di ½ L'immobile da parte di a Per_3
Pt_ favore della figlia , in assenza di prova dell'animus donandi - ossia della intenzione di di Per_3
arricchire gratuitamente la figlia - ed anche in assenza di prova del pagamento del prezzo (che non risulta neppure dall'atto = doc. A fasc. conv. e delle modalità del trasferimento della provvista a Pt_4
Pt_
dal padre . Per_3
pagina 23 di 40 L'immobile di viale Premuda n 2 deve quindi essere escluso dalla divisione/collazione.
Villetta Piazza Novelli 14: nuda proprietà intestata a e usufrutto a Pt_4 CP_3
Nella comparsa di risposta, ha riconosciuto la donazione della nuda proprietà mentre ha Pt_4
contestato la donazione L'usufrutto acquistato dalla moglie CP_3
In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta, ha riconosciuto di aver ricevuto dal Pt_4
padre la donazione indiretta di due appartamenti siti in LA via Colonna n 48 e della nuda proprietà della villetta sita in LA piazza Novelli n 14.
Nella memoria n 1, il convenuto ha cambiato versione contestando la donazione della nuda proprietà della viletta di piazza Novelli. Negli scritti conclusivi ha sostenuto anche che la nuova tesi difensiva “ non ha trovato alcuna forma di opposizione da parte delle altre parti processuali, non da ultima dalla stessa I coeredi, infatti, non hanno contestato la ricostruzione dei fatti Parte_5
esposti da in sede di memoria ex art. 183 cpc e, quanto sopra, dovrà essere posto a Parte_4 fondamento della decisione come fatto non contestato, ex art. 115 cpc”.
L'ultima tesi del convenuto non ha alcun pregio, considerato che la donazione L'immobile di piazza
Novelli 14 è una delle questioni maggiormente controverse in causa, dagli atti introduttivi sino a quelli finali.
La donazione della nuda proprietà L'immobile di piazza Novelli 14 è invece da ritenere acquista al giudizio, in quanto la deduzione di un fatto costitutivo della domanda effettuato da una parte nel giudizio, anche a prescindere dal suo valore di confessione, determina che, nel contraddittorio tra le parti, detto fatto sia da ritenere non necessitante di prova perché pacifico ed acquisito in causa, con la conseguenza che non può essere successivamente “ritrattato”, come pretende il convenuto.
La donazione della nuda proprietà L'immobile di piazza Novelli 14 deve dunque essere oggetto di collazione.
Al contrario l'usufrutto L'immobile di piazza Novelli n 14 va escluso dalla collazione, in quanto:
-l'interposizione fittizia di persona è contestata e non provata (la prova della interposizione fittizia di persona ha il limite probatorio di cui all'art. 1417 c.c.);
- qualora si trattasse di una donazione indiretta del de cuius alla nuora comunque la CP_3 donazione non sarebbe soggetta a collazione a norma L'art. 739 c.c.: “L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti ed al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia tratto vantaggio. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente ai coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione”.
Pt_ Immobile Di Piazza Morandi 4 e di Via Savona 26 acquistati dal marito e dalla figlia di pagina 24 di 40 Parimenti sono da escludere dalla collazione gli immobili di Piazza Morandi n 4 e via Savona n 26 Pt_ Pt_ acquistati, rispettivamente, dal marito di e dalla figlia di .
È infatti documentale che l'immobile di piazza Morandi n 4 sia stato acquistato da con CP_4
atto notarile a ministero del notaio del 29 settembre 1992, rep. 30885 e racc. 7938 (doc. 2 fasc. Per_7
Pt_ conv. ) e che l'immobile di via Savona n 26 sia stato acquistato da (doc. n 6 fasc. Controparte_5
conv . CP_1
Pt_ L'interposizione fittizia di al marito ed alla figlia, trattandosi di simulazione relativa soggettiva, non è infatti provata (per il limite di cui all'art 1417 c.c. suesposto) e anche ipotizzando la donazione da parte di a favore del genero e della nipote, comunque resterebbero escluse dalla collazione ex Per_3
art. 739 c.c..
Per completezza ed in quanto richiamata dalle parti negli scritti conclusivi, si osserva che la produzione
Contr della lettera della del 27 aprile 2022 è avvenuta oltre i termini delle preclusioni istruttorie, pertanto si conferma la sua inammissibilità come da ordinanza del 14.7.2022.
Immobile di via Savona n 26 acquistato da Pt_2
Rispetto al suddetto immobile ha riconosciuto la donazione dal padre nella comparsa di Pt_2
costituzione e nelle memorie e, solo nel corso della c.t.u., il c.t.p. ha rilevato che detto bene era stato trasferito, per una parte, dallo zio e successivamente la convenuta ha contestato la donazione.
Si tratta di una contestazione tardiva ed inidonea a far venire meno l'effetto processuale prodotto dalla deduzione di un fatto costitutivo della domanda effettuato dalla parte nel giudizio, che, anche a prescindere dal suo valore di confessione, determina che, nel contraddittorio tra le parti, detto fatto sia da ritenere pacifico quindi non necessitante di prova (come sopra esposto in relazione alla donazione della nuda proprietà di piazza Novelli a . Pt_4
L'immobile deve quindi essere considerato come donazione del de cuius a favore di e Pt_2
collazionato.
LE DONAZIONI
Le donazioni da considerare pacifiche, in quanto riconosciute dalle parti - quindi non necessitanti di prova – da considerare i fini della collazione sono quindi le seguenti:
a favore di Pt_4
- la piena proprietà di due appartamenti siti in LA - Via Colonna n. 48, valore stimato al 2015 = euro 143.000,00 per ciascuno (volume IV, pagg. 67 e ss. e 75 e ss.)
-la nuda proprietà di una villetta sita in LA - Piazza Novelli n. 14 del valore stimato al 2015 di euro
333.000,00 (volume IV, pagg. 83 e ss.;)
a favore di : CP_3
pagina 25 di 40 -il 50% di piena proprietà L'appartamento per il solo piano quarto sito in LA, via Sant' Andrea n.
8, del valore stimato al 2015 di euro 784.000,00 (volume IV, pagg. 4 e ss.), considerato che solo l'appartamento al quarto piano risulta acquistato il 29.06.1979 da con il marito CP_3 Persona_8
e l'ampliamento con il piano quinto è avvenuto successivamente;
[...]
-la piena proprietà di n. 2 appartamenti siti in LA via Colonna 48 del valore stimato al 2015 di euro
130.000,00 e di euro 126.000,00 (volume IV, pagg. 26 e ss. e 31 e ss.)
-la piena proprietà di un appartamento sito in LA via Savona n. 26 del valore stimato al 2015 di euro 125.600,00 (volume IV, pagg. 35 e ss.);
a favore di Pt_2
-la piena proprietà di un appartamento e box sito in LA – Via Premuda n. 2 del valore stimato al
2015 di euro 222.600,00 e euro 18.000,00 (volume IV, pagg. 39 e 43 e ss.);
-la piena proprietà di un appartamento con box doppio sito in LA – via Savona n. 26 del valore stimato al 2015 di euro 348.000,00 (volume IV, pagg. 45 e ss.);
Pt_ A favore di
- la piena proprietà di un immobile sito in LA - Via Premuda n. 2 del valore stimato al 2015 di euro
225.000,00 (volume IV, pagg. 53 e ss.)
-la piena proprietà di un appartamento sito in LA - Via Colonna n. 48 del valore stimato al 2015 di euro 135.000,00 (volume IV, pagg. 59 e ss.)
A favore di Parte_1
-la somma di Euro 185.000,00
LA COLLAZIONE:
I coeredi devono conferire i beni che abbiano ricevuto in donazione dal de cuius direttamente o indirettamente (art. 737 c.c.).
Il conferimento del bene mobile deve avvenire per imputazione (art. 750 c.c.) mentre il conferimento L'immobile può avvenire in due modi, ossia in natura (con la restituzione del bene nell'asse ereditario) o per imputazione (corrispondendo il valore del bene al momento L'apertura della successione).
In particolare, l'art. 746 c.c. prevede che “la collazione di immobili si fa o con il rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione a scelta di chi lo conferisce. Se l'immobile è stato alienato o ipotecato la collazione si fa soltanto con l'imputazione.”.
Il conferimento deve quindi avvenire per imputazione se ha ad oggetto beni immobili alienati o ipotecati, mentre se l'immobile da collazionare non è stato, né venuto, né ipotecato, il donatario ha la facoltà di scegliere il conferimento del bene in natura e qualora non eserciti tale scelta, la collazione pagina 26 di 40 avviene per imputazione del valore (Cass. Sez. 2 - Sentenza n.17409 del 16/06/2023 In tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione L'immobile donato in natura, con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza.).
Il conferimento in natura comporta il trasferimento della proprietà L'immobile alla comunione ereditaria con effetto retroattivo al momento L'apertura della successione, quindi ha l'effetto di incrementare i beni che devono essere divisi.
La collazione L'immobile in natura richiede che il bene sia messo a disposizione dei coeredi dal donatario mediante una dichiarazione/atto di trasferimento del diritto sull'immobile, che è soggetto alla trascrizione ex art. 2645 c.c.
Il conferimento per imputazione comporta invece l'obbligo del donatario di corrispondere il valore del bene ricevuto al tempo L'apertura della successione, senza trasferimento del bene (a norma L'art. 747 “la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore L'immobile al tempo L'apertura della successione.”). In particolare, il conferente deve versare alla massa l'equivalente pecuniario del bene donato che avviene idealmente, mediante due operazioni:
- nella quota del coerede donatario è addebitato il valore del bene donato al tempo L'apertura della successione;
- gli altri coeredi prelevano dalla massa ereditaria, in proporzione delle loro quote, una corrispondente quantità di beni, per quanto possibile, della stessa natura e qualità ex art. 725
c.c., e stimati al valore al tempo L'apertura della successione, come chiarito dalla giurisprudenza: I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca L'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari (Cass. sez. 2 Sentenza n. 12068 del 03/05/2024).
Nel caso in esame, deve procedersi alla collazione per imputazione, considerato che alcuni dei beni
Pt_ donati sono stati venduti, che e non hanno chiesto il conferimento in natura e Pt_2 CP_1
che anche benché nelle difese abbia chiesto il conferimento in natura dei due appartamenti in via Pt_4
Colonna 48, non risulta abbia compiuto tale scelta con una dichiarazione della parte o un atto di trasferimento del diritto sugli immobili predetti, trascrivibile nei registri immobiliari.
pagina 27 di 40 Le donazioni da collazionare dei coeredi sono di seguito riepilogate, con l'indicazione della valutazione L'immobile al tempo L'apertura della successione (11.05.2015) che è stata stimata dal c.t.u., le cui risultanze sono fatte proprie dal Collegio, considerato che lo stesso c.t.u. ha risposto alle osservazioni delle parti in modo esauriente anche in relazione alle migliorie che sono risultate apportate dal donatario (volume n 4 della c.t.u.).
Nella quota di Pt_4
- la piena proprietà di due appartamenti siti in LA - Via Colonna n. 48: valutazione euro 143.000,00 ed euro 143.000,00
- la nuda proprietà di una villetta sita in LA - Piazza Novelli n. 14: valutazione euro 333.000,00
Nella quota quali eredi di : CP_1 CP_3
-il 50% di piena proprietà L'appartamento sito in LA, via Sant' Andrea n. 8 (il c.t.u. ha valutato
½ L'appartamento per il quarto piano in quanto la consistenza attuale con il quinto piano è frutto di successive modifiche): valore per la quota di euro 784.000,00 CP_3
-la piena proprietà di n. 2 appartamenti siti in LA via Colonna 48: valore euro 130.000,00 e euro
126.000,00
-la piena proprietà di un appartamento sito in LA via Savona n. 26: valore euro 125.600,00
Nella quota di Pt_2
-la piena proprietà di un appartamento e box sito in LA – Via Premuda n. 2 valore euro 222.600,00
e euro 18.000,00
-la piena proprietà di un appartamento con box doppio sito in LA – via Savona n. 26; valore euro
348.000,00
Pt_ Nella quota di :
- la piena proprietà di un immobile sito in LA - Via Premuda n. 2; valore euro 225.000,00
-la piena proprietà di un appartamento sito in LA - Via Colonna n. 48; valore euro 135.000,00
Nella quota L'attrice la somma di euro 185.000,00.
Le donazioni di altre somme di denaro
L'attrice ha allegato le donazioni di somme di denaro eseguite da ai figli Persona_3
precisamente: a lire 694.000.000 pari a Euro 358.421,00; a lire 441.000.000 pari a Euro CP_3 Pt_2
Pt_ 227.809,00; a lire 75.000.000 pari a Euro 38.734,00 e a lire 284.000.000 pari a Euro Pt_4
146.932,00.
Le suddette donazioni sono state contestate dai convenuti/donatari e non risultano provate, considerato che l'allegazione L'attrice si fonda unicamente sul manoscritto di cui è stata esclusa l'efficacia probatoria per i motivi suesposti.
pagina 28 di 40 Pt_ Quanto alle donazioni di denaro allegate da a favore di di euro 146.000,00 tra il CP_1
26.10.2007 e il 18.07.2012 e di euro 74.400,00, si osserva non è provato l'animus donandi e che sono comunque escluse dalla collazione ex art. 739 c.c. in quanto non eseguite a favore di un coerede, essendo da considerare coerede , alla quale sono succeduti nel 2017 i CP_3 CP_1
Parimenti non sono provate le donazioni delle somme di denaro trasferite mediante assegni emessi Pt_ dalla a favore dei figli (assegni prodotti da ), considerata l'astrazione del titolo e l'assenza di Pt_1 prova dell'animus donandi del de cuius a favore dei figli.
Anche le somme provenienti dal conto corrente del de cuius a favore della non sono soggette a Pt_1
collazione in quanto, stante il rapporto di coniugio e il tenore di vita della famiglia - da ritenere elevato stante l'ingente patrimonio di - non vi è prova che le elargizioni effettuate dal de cuius alla Per_3
moglie fossero state poste in essere esclusivamente per spirito di liberalità e non invece fossero giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal rapporto coniugale, e fossero dettate dalla necessità di mantenimento e di assistenza e cura, anche domestica, di due persone anziane (Cass. n. 18814 del 4/7/2023)
In particolare, sono circostanze pacifiche che fosse affetto, negli ultimi anni di vita, da una Per_3
forma sempre più grave e debilitante di morbo di Parkinson e che fosse assistito, nella propria abitazione, dalla moglie e da personale di servizio, come documentato dall'attrice con le produzioni da n 24 a n 105.
In particolare, con la memoria n 2 l'attrice ha reso il conto della gestione, allegando dei prospetti riassuntivi (doc. 23, 25, 27 e 29) dal 2012 al 2015, con le spese del nucleo familiare indicate anno per anno di euro 308.169,00 nel 2012; euro 321.573,00 nel 2013; euro 260.955,00 nel 2014 ed euro
158.052,00 nel 2015 (sino al decesso di ). Per_3
Inoltre, ha prodotto le dichiarazioni dei redditi da cui risulta che, negli ultimi quattro anni, le spese necessarie per i bisogni della famiglia superavano i redditi derivanti dal patrimonio immobiliare e societario, ed in particolare la maggiore spesa ammontava nel 2012 a euro 186.623,00; nel 2013 a euro
163.625,00; nel 2014 a euro 110.449,00 e nel 2015 a euro 95.886,00.
Le somme pervenute all'attrice dal de cuius, quali i) il provento della compravendita L'immobile in
LA via Maestri IO 17 (venduto il 12.05.2014 per euro 240.000,00), ii) i due bonifici di euro 20.000,00 del maggio 2015 e iii) le somme di euro 24.000,00 e di euro 36.900,00 negli anni dal
2007 al 2012, sono quindi riconducibili a spese di mantenimento e di assistenza per malattia, che non sono soggette a collazione ex art. 742 primo comma c.c., nonché alle liberalità previste dal secondo comma L'art. 770 c.c., ossia le liberalità disposte in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi, parimenti escluse dalla collazione ex art. 742 ult. comma c.c..
pagina 29 di 40 Beni mobili ed arredi presenti nella casa di abitazione del de cuius
Parimenti deve essere respinta la domanda del convenuto di “Ordinare alla attrice di restituire, Pt_4
alla massa ereditaria, tutti i beni mobili presenti alla data della morte del de cuius nella sua casa familiare e tutt'oggi detenuti dalla stessa”.
Si tratta infatti dei beni mobili contenuti nella casa di abitazione in cui la signora moglie del Pt_1 defunto, ha convissuto con quest'ultimo fino alla sua morte e sui quali il coniuge convivente ha il diritto di uso ex art. 540 secondo comma c.c.
Inoltre, il convenuto non ha allegato in modo specifico la consistenza dei beni suddetti e la genericità L'allegazione non consente la loro individuazione al fine della stima del valore e della divisione.
Le spese sostenute dalla per la comunione Pt_1
L'attrice ha documentato di aver sostenuto le spese funebri di euro 18.100,00 (fattura doc. 18) di cui ha diritto al rimborso dai coeredi pro quota.
Con riguardo alle spese funerarie, la Cassazione è consolidata nel ritenere che “Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza L'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria. Il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di manifestare una volontà contraria anche sul
"quantum", con la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, è tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio” (Cass. n. 17938/2020).
Nel caso di specie, i convenuti non hanno allegato di aver manifestato all'attrice una volontà contraria a tale attività gestoria pertanto le spese funerarie anticipate costituiscono debito ereditario, che non appare di importo eccessivo, considerato altresì che non risulta neppure contestata dai convenuti l'eccessiva sproporzione di tale importo rispetto ai prezzi di mercato.
La domanda di rifusione delle spese funerarie antipate da è dunque fondata in quanto si Parte_1
tratta di una spesa non eccessiva né sproporzionata rispetto alle tariffe e alle disponibilità economiche del de cuius pertanto costituisce debito L'eredità di che va posto a carico della massa. Per_3
Non è invece dovuto il rimborso di euro 50.000,00 richiesto dall'attrice per le spese, imposte e tasse sostenute nell'interesse comune della massa o dei coeredi per gli immobili siti all'LB, in quanto non dedotte in modo specifico e non documentate.
LE OPERAZIONI DI COLLAZIONE E DIVISIONE
pagina 30 di 40 Deve dunque procedersi alla divisione, che è stata richiesta da tutte le parti e che spetta a ciascun partecipante alla comunione, sia ereditaria che ordinaria, avendo natura di diritto potestativo (art. 713
c.c. “i coeredi possono sempre domandare la divisione” e art. 1111 c.c. “ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione”).
Quanto alle modalità della divisione, la domanda del convenuto di vendita dei beni non deve Pt_4
essere accolta, considerato che, ai sensi L'art. 718 c.c., ciascun condividente ha il diritto potestativo ad una porzione in natura di beni ereditari (ossia alla proporzionale divisione dei beni compresi nella comunione) e che la vendita dei beni è l'extrema ratio perseguibile solo nel caso in cui la comunione comprenda beni indivisibili secondo le quote dei condividenti (art. 720 c.c.).
Nella specie, la comunione ereditaria comprende numerosi beni immobili che possono essere attribuiti singolarmente ai condividenti, essendo distinte unità immobiliari, salvo il conguaglio per compensare l'ineguaglianza delle porzioni in natura ex art. 728 c.c., con il diritto dei condividenti creditori del conguaglio all'ipoteca legale ex art. 2817 n 2 c.c. sui beni immobili attribuiti agli altri coeredi, da iscrivere come previsto dall'art. 2834 c.c.
Deve quindi procedersi allo scioglimento la comunione, mediante la collazione delle donazioni per imputazione del valore mediante le operazioni di addebito nella quota del coerede donatario del valore del bene donato al tempo L'apertura della successione (2015) ed il prelevamento degli altri coeredi dalla massa ereditaria, in proporzione delle loro quote, di una corrispondente quantità di beni, per quanto possibile, della stessa natura e qualità ex art. 725 c.c., e stimati al valore al tempo L'apertura della successione (2015).
All'esito della collazione deve procedersi alla divisione del residuo con attribuzione dei beni in proporzione alle quote e determinazione del conguaglio in denaro ex art. 728 c.c.
SCHEMI RIEPILOGATIVI
In via preliminare, sono riepilogati i beni immobili facenti parte della massa ereditaria da dividere, con indicazione del valore degli stessi alla data di apertura della successione (2015) e attualizzati alla data della domanda di divisione (2019).
Beni della comunione da dividere Immobile Tipologia Quota de Valore quota Valore quota immobile cuius 2015 2019
1 € 1.139.000,00 € 915.000,00 SO d'LB - 1 Sub 2 Porzione di villa
Sub. 607 e box
Porzione di villa 1 € 530.000,00 € 424.260,00 SO d'LB - 2 Sub. 4
Sub. 6a Sub. 6b
1 € 573.000,00 € 466.689,00 SO d'LB - 3 Sub. 5 Porzione di villa Sub 607 e box pagina 31 di 40 1 € 559.000,00 € 506.000,00 SO d'LB - 4 Sub. 3 Porzione di villa
Sub. 605 e box
Sub. 606
Quote varie € 94.156,00 € 85.000,00 SO d'LB - Terreni Terreni
Posti auto 1/3 € 16.666,67 € 16.666,67 SO d'LB - Posti auto
Via VA sub. 2 Appartamento 1 € 338.000,00 € 360.000,00
Via Savona Sub. 99 Appartamento 1 € 121.000,00 € 132.000,00
Via Savona Sub. 130 Box 1 € 35.000,00 € 36.000,00
Via Savona Sub. 151 Box 1 € 21.000,00 € 22.000,00
Via Savona Sub. 31 Appartamento 1/4 € 24.750,00 € 27.000,00
Via Savona Sub. 716 Solaio 1/3 € 17.600,00 € 19.200,00
Via Maestri IO Sub. 9 Appartamento 1 € 146.000,00 € 155.000,00
Via Maestri IO Sub. 10 Appartamento 1 € 143.000,00 € 152.000,00
Via Maestri IO Sub. 11 Appartamento 1 € 193.000,00 € 205.000,00
Via Maestri IO Sub. 28 Appartamento 1 € 245.000,00 € 260.000,00
Via Maestri IO Sub. 29 Appartamento 1 € 255.000,00 € 270.000,00
Via Maestri IO Sub. 31 Appartamento 1 € 275.000,00 € 291.000,00
Via Maestri IO Sub. 47 Appartamento 1 € 140.000,00 € 148.000,00
Via Maestri IO Sub. 52 Appartamento 1 € 159.000,00 € 169.000,00
Via Maestri IO Sub. 745 Cantina 1 € 5.000,00 € 5.000,00
Via Maestri IO Sub. 746 Cantina 1 € 5.000,00 € 5.000,00
Via Maestri IO Sub. 747 Cantina 1 € 5.000,00 € 5.000,00 Locale
1/4 € 14.000,00 € 14.750,00 Via Maestri IO Sub. 701 portineria
Via Maestri IO Sub. 718 Cantina 1/4 € 1.250,00 € 1.250,00
Via Maestri IO Sub. 719 Cantina 1/4 € 1.250,00 € 1.250,00
Via Maestri IO Sub. 720 Cantina 1/4 € 1.250,00 € 1.250,00
Via Maestri IO Sub. 721 Cantina 1/4 € 1.250,00 € 1.250,00
Via Maestri IO Sub. 723 Cantina 1/4 € 1.250,00 € 1.250,00
Via Maestri IO Sub. 724 Cantina 1/4 € 1.250,00 € 1.250,00
Via Maestri IO Sub. 725 Cantina 1/4 € 1.250,00 € 1.250,00
Via Quadronno Sub. 6 Ufficio 2/3 € 257.333,33 € 273.333,33
Via Quadronno Sub. 702 Ufficio 1/4 € 138.750,00 € 147.250,00
Via Quadronno Sub. 703 Ufficio 1/4 € 91.000,00 € 96.500,00
Via Quadronno Sub. 701 Ufficio 1/4 € 75.500,00 € 80.000,00
Via Colonna Sub. 16 Appartamento 1/2 € 67.000,00 € 75.000,00
Via Colonna Sub. 3 Box 1 € 35.000,00 € 43.000,00
Via Colonna Sub. 6 Posto moto 1 € 10.000,00 € 12.000,00
Via Colonna Sub. 18 Appartamento 1 € 119.000,00 € 134.000,00
Via Colonna Sub. 22 Box 1 € 33.000,00 € 35.000,00
Via Colonna Sub. 26 Box 1 € 36.000,00 € 40.000,00 Area di 38,115/100 € 57.172,50 € 68.607,00
Via Colonna Sub. 7 parcheggio
Totale € 3.070.855,83 € 3.289.390,33
pagina 32 di 40 Al fine di procedere all'operazione di collazione, vengono riepilogati i beni di cui ciascun coerede risulta donatario, con indicazione, per i beni immobili, del valore al 2015 da imputare alla quota del coerede/donatario.
Donazioni da collazionare
Quota di Beni immobili CTU 2015 Donazioni in denaro
Via Colonna, 48 - Appartamento 1 € 143.000,00 Pt_4
€ 619.000,00 Via Colonna, 48 - Appartamento 2 € 143.000,00
Piazza Novelli, 14 - Nuda proprietà € 333.000,00 Eredi di Via Sant'Andrea, 8 - 50% piena proprietà € 784.000,00 CP_3
€ 1.165.600,00 Via Colonna, 48 - Appartamento 1 € 130.000,00
Via Colonna, 48 - Appartamento 2 € 126.000,00
via Savona, 26 € 125.600,00
Via Premuda, 2 - Appartamento € 222.600,00 Pt_2
€ 588.600,00 Via Premuda, 2 - Box € 18.000,00
Via Savona, 26 € 348.000,00 Pt_
Via Premuda, 2 € 225.000,00
€ 360.000,00 Via Colonna, 48 € 135.000,00
185.000,00 € Parte_1
185.000,00 €
Pertanto, al fine di riequilibrare le quote ereditarie nella collazione, occorre considerare la quota maggiore, ricevuta da e imputata ai di lei eredi, pari a €1.165.600,00. Controparte_7
Ne deriva che – alla luce delle quote spettanti a ciascun coerede – gli altri coeredi dovranno prelevare la differenza tra quanto ricevuto da ciascuno e quanto spetta in relazione alla quota (art. 725 c.c.).
Nel dettaglio, ciascun figlio dovrà prelevare dalla massa ereditaria beni fino al valore di €1.165.000,00
(corrispondenti alla quota di 1/6), mentre la moglie, cui spetta la quota di 1/3, beni fino al valore di
€2.331.200,00, in base al loro valore al 2015, come di seguito indicato:
Prelevamenti dei beni ex art. 725 c.c. Immobile Prelievo a
Tipologia Quota de Valore quota favore di immobile cuius 2015
1 € 573.000,00 SO d'LB - 3 Sub. 5 Sub Porzione di villa e Pt_2
607 box Pt_ 1 € 559.000,00 SO d'LB - 4
Sub. 3 Sub. Porzione di villa e
605 Sub. box
606
SO d'LB - Terreni Quote varie € 94.156,00 Persona_9
Via VA Lidia sub. 2 Appartamento 1 € 338.000,00 Via Savona Lidia Sub. 99 Appartamento 1 € 121.000,00 Via Savona Lidia Sub. 130 Box 1 € 35.000,00
pagina 33 di 40 Via Savona Lidia Sub. 31 Appartamento 1/4 € 24.750,00
Via Savona Lidia Sub. 716 Solaio 1/3 € 17.600,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 9 Appartamento 1 € 146.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 10 Appartamento 1 € 143.000,00
Via Maestri IO Iole Sub. 28 Appartamento 1 € 245.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 29 Appartamento 1 € 255.000,00
Via Maestri IO UI Sub. 31 Appartamento 1 € 275.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 47 Appartamento 1 € 140.000,00
Via Maestri IO UI Sub. 52 Appartamento 1 € 159.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 747 Cantina 1 € 5.000,00
Via Maestri IO UI Sub. 701 Locale portineria 1/4 € 14.000,00
Via Maestri IO UI Sub. 718 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO UI Sub. 719 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO UI Sub. 720 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO Iole Sub. 721 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO Susanna Sub. 723 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO Susanna Sub. 724 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO Susanna Sub. 725 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Quadronno Lidia Sub. 6 Ufficio 2/3 € 257.333,33
Via Quadronno Lidia Sub. 702 Ufficio 1/4 € 138.750,00
Via Quadronno Lidia Sub. 703 Ufficio 1/4 € 91.000,00
Via Quadronno Lidia Sub. 701 Ufficio 1/4 € 75.500,00
Via Colonna Lidia Sub. 16 Appartamento 1/2 € 67.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 3 Box 1 € 35.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 6 Posto moto 1 € 10.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 18 Appartamento 1 € 119.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 22 Box 1 € 33.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 26 Box 1 € 36.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 7 Area di parcheggio 38,115/100 € 57.172,50 Totale € 4.073.011,83
Ne deriva che le quote di ciascun coerede sono riequilibrate con i beni della massa ereditaria per il valore ricavabile dalla tabella che segue:
Erede Quota Da imputare Valore quote Da ricevere Attribuzioni Bilancio
UI 1/6 € 619.000,00 € 1.165.600,00 € 546.600,00 € 545.906,00 € 694,00 Eredi di € 1.165.600,00 € 1.165.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Parte_7
1/6 € 588.600,00 € 1.165.600,00 € 577.000,00 € 576.750,00 € 250,00 Pt_2 Pt_
1/6 € 360.000,00 € 1.165.600,00 € 805.600,00 € 805.250,00 € 350,00 Lidia 1/3 € 185.000,00 € 2.331.200,00 € 2.146.200,00 € 2.145.105,83 € 1.094,17
Totale 1 € 2.918.200,00 € 6.993.600,00 € 4.075.400,00 € 4.073.011,83 € 2.388,17
pagina 34 di 40 La modestissima entità della voce “bilancio” dimostra il riequilibrio delle quote, considerato che la collazione è avvenuta mediante il prelevamento di una pluralità di immobili, il cui valore è oggetto di una stima che, come tale, giustifica lievi scostamenti.
All'esito della collazione, si procede alla divisione dei beni della massa ereditaria rimanenti, previa determinazione del valore di ciò che rimane e della quota di ciascun coerede (art. 726 c.c.).
In particolare, il valore della massa ereditaria residua deve essere determinato considerando anche i beni mobili, nonché attualizzando il valore dei beni immobili alla data della domanda (2019).
Il compendio ereditario risulta, dunque, così composto:
Cespiti residui all'esito dei prelevamenti Immobili Tipologia Quota Valore quota 2019 immobile de cuius
SO d'LB - 1 Sub 2 Sub. Porzione di villa 1
607 e box
€ 915.000,00
SO d'LB - 2 Sub. 4 Porzione di villa 1
Sub. 6a
€ 424.260,00 Sub. 6b
€ 16.666,67 SO d'LB - Posti auto Posti auto 1/3
Via Savona Sub. 151 Box 1 € 22.000,00
Via Maestri IO Sub. 11 Appartamento 1 € 205.000,00
Via Maestri IO Sub. 745 Cantina 1 € 5.000,00
Via Maestri IO Sub. 746 Cantina 1 € 5.000,00
Valori mobiliari
€ 226,50
150 azioni Credito Valt.
€ 5.569,70
c.c. n. 597/627 Credito Valt.
€ 836,68
c.c. n. 00500/26059 BPM
€ 1.618,28
c.c. n. 00500/27098 BPM
€ 1.601.177,83
Totale
Ne deriva che le quote di ciascun coerede – pari a 1/6 della massa per i quattro figli e a 1/3 per la moglie – corrispondono rispettivamente a €266.862,97 e €533.725,16.
In base ai valori ed al numero dei beni che compongono la massa ereditaria, risulta possibile effettuare una divisione in natura con conguaglio in denaro, ex artt. 727 e 728 c.c..
I beni denominati “SO d'LB -1” e “SO d'LB -2” presentano un valore elevato (in particolare il primo supera il valore di tutte le quote) pertanto è inevitabile la formazione di porzioni con immobili e conguagli in denaro.
pagina 35 di 40 Al fine L'attribuzione dei beni denominati “SO d'LB -1” e “SO d'LB -2” appare preferibile considerare il criterio del godimento dei beni stessi, pertanto “SO d'LB -1” va attribuito a che Pt_4
lo ha in uso e “SO d'LB -2” agli eredi di che lo hanno in uso. CP_3
I suddetti beni non vengono attribuiti a benchè abbia la quota maggiore, in quanto l'età Parte_1
avanzata della stessa (di novantatreanni) ne ostacolerebbe il godimento, al punto di renderlo impossibile.
E' quindi giustificata l'attribuzione degli immobili L'SO d'LB a coeredi diversi dalla alla Pt_1
quale va invece attribuito il resto del compendio, attesa la maggiore consistenza della sua quota ereditaria e al fine di ridurre i conguagli monetari, ad esclusione del box di via Savona da attribuire a
Pt_ e del bene denominato “SO d'LB – Posti auto” da attribuire a . Pt_2
L'attribuzione a dei valori mobiliari per intero è giustificata dalla loro modesta consistenza Parte_1
che ne sconsiglia la divisione tra tutti i condividenti.
A fini di chiarezza, si indicano di seguito le attribuzioni dei singoli beni nel dettaglio:
Divisione dei cespiti residui all'esito della collazione
Immobili Attribuzione Tipologia Quota Valore quota immobile de 2019 cuius 1 € 915.000,00 SO d'LB - 1 Sub 2 Porzione di villa Pt_4
Sub. 607 e box
Porzione di villa 1 € 424.260,00 SO d'LB - 2 Eredi di Sub. 4 CP_3 Sub. 6a
Sub. 6b Pt_ Posti auto 1/3 € 16.666,67 SO d'LB - Posti auto
Via Savona Susanna Sub. 151 Box 1 € 22.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 11 Appartamento 1 € 205.000,00 Via Maestri IO Sub. 745 Cantina 1 € 5.000,00 Pt_1
Via Maestri IO Sub. 746 Cantina 1 € 5.000,00 Pt_1
Valori mobiliari
€ 226,50
150 azioni Credito Valt. Pt_1
€ 5.569,70
c.c. n. 597/627 Credito Valt. Pt_1
€ 836,68 c.c. n. 00500/26059 BPM Lidia
€ 1.618,28 c.c. n. 00500/27098 BPM Lidia
€ 1.601.177,83
Totale
Da tale riparto dei cespiti deriva l'attribuzione a di beni per il valore stimato di Parte_4
€915.000,00, agli eredi di per il valore stimato di €424.260,000, a Controparte_7 [...] per il valore stimato di €22.000,00, a per il valore stimato di €16.666,67 Parte_2 Parte_5
e a per il valore di €223.251,16. Parte_1 pagina 36 di 40 Nelle quote dei coeredi vanno imputate anche le somme di cui sono debitori, ossia le spese funerarie sostenute e documentate dall'attrice, per la somma di euro 18.100,00, che devono essere Parte_1
ripartire pro quota.
Ne deriva che ciascuno degli altri coeredi deve corrispondere alla la somma di €3016,67, pari ad Pt_1
1/6 delle spese. Vengono così attribuiti a €12.066,67 a titolo di rimborso per le spese funerarie, Pt_1 rimanendo a suo carico i restanti €6033,33, pari a 1/3 delle stesse.
Vanno infine determinati i conguagli in denaro per compensare l'ineguaglianza delle quote, ex art. 728
c.c., per cui: dovrà corrispondere un conguaglio pari a €651.154,00 e gli eredi di Parte_4 [...]
un conguaglio pari a €160.414,00; CP_7 dovrà ricevere, a titolo di conguaglio, €241.846,00, €247.180,00 Parte_2 Parte_5
e €322.542,00. Parte_1
I condividenti creditori del conguaglio hanno ipoteca legale ex art. 2817 n 2 c.c. sui beni immobili attribuiti agli altri coeredi, da iscrivere come previsto dall'art. 2834 c.c..
A titolo riepilogativo e a fini di chiarezza, si riportano i valori nella seguente tabella:
conguagli in denaro
Erede Quota Valore quote Attribuzioni Conguaglio Spese funerarie Totale conguaglio
UI 1/6 € 266.862,97 € 915.000,00 -€ 648.137,03 -3016,67 -€ 651.154,00 IA 1/6 € 266.862,97 € 424.260,00 -€ 157.397,03 -3016,67 -€ 160.414,00
1/6 € 266.862,97 € 22.000,00 € 244.862,97 -3016,67 € 241.846,00 Pt_2 Pt_
1/6 € 266.862,97 € 16.666,67 € 250.196,30 -3016,67 € 247.180,00
1/3 € 533.725,94 € 223.251,16 € 310.474,78 12066,68 € 322.542,00 Pt_1
Totale 1 € 1.601.177,83 € 1.601.177,83 € 0,00 € 0,00
Le spese processuali dei condividenti vanno compensate tra le parti, considerata la soccombenza reciproca rispetto alle molteplici domande proposte.
Le spese della c.t.u. finalizzate alla divisione, liquidate con decreto del 18.2.2024, vanno poste a carico definitivo delle stesse parti secondo le quote ereditarie spettanti a ciascuna.
La terza chiamata ha diritto alla rifusione delle spese di lite che vanno poste a carico di CP_3
di che l'ha chiamata in causa, considerato che in relazione all'altro chiamante, Parte_5 [...]
non è ravvisabile la soccombenza. Le spese si liquidano, come da dispositivo, ex DM Parte_4
147/22, considerando la causa di valore compreso tra euro 520.001,00 e 1.000.000,00 - corrispondente al valore L'usufrutto oggetto della domanda svolta nei confronti della predetta (stimato in euro pagina 37 di 40 777.000,00 o 723.600,00 dal c.t.u.) - e con l'applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, stante la difesa su un'unica questione non complessa e l'assenza di istruttoria orale.
La domanda ex art. 96 c.p.c. è stata rinunciata dalla CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'inammissibilità delle domande di riduzione e di reintegrazione della quota di legittima dei convenuti e Parte_5 Parte_4
2. rigetta la domanda L'attrice di condanna dei convenuti alla consegna del contenuto della Pt_ cassetta di sicurezza cointestata a , e CP_3 Parte_4
3. accerta e dichiara l'interposizione fittizia di persona di al de cuius Parte_1 [...] relativamente all'acquisto degli immobili denominati Villa in MP L'LB Persona_3
(foglio n 41, mapp. 1167, sub 2, sub 607, sub 3, sub 605, sub 606, sub 4, sub 6 (6a e 6b), sub 5
e sub 607);
4. accerta le donazioni nei limiti dei beni di seguito indicati, da porre in collazione mediante imputazione del valore, come segue:
Donazioni da collazionare
Quota di Beni immobili CTU 2015 Donazioni in denaro
Via Colonna, 48 - Appartamento 1 € 143.000,00 Pt_4
€ 619.000,00 Via Colonna, 48 - Appartamento 2 € 143.000,00
Piazza Novelli, 14 - Nuda proprietà € 333.000,00 Eredi di Via Sant'Andrea, 8 - 50% piena proprietà € 784.000,00 CP_3
€ 1.165.600,00 Via Colonna, 48 - Appartamento 1 € 130.000,00
Via Colonna, 48 - Appartamento 2 € 126.000,00
via Savona, 26 € 125.600,00
Via Premuda, 2 - Appartamento € 222.600,00 Pt_2
€ 588.600,00 Via Premuda, 2 - Box € 18.000,00
Via Savona, 26 € 348.000,00 Pt_
Via Premuda, 2 € 225.000,00
€ 360.000,00 Via Colonna, 48 € 135.000,00
185.000,00 € Parte_1
185.000,00 €
5. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria del de cuius tra i Persona_3
coeredi e e Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_2 CP_1
quali eredi di Controparte_2 Controparte_7
pagina 38 di 40 6. dispone la divisione mediante le operazioni di collazione per imputazione del valore dei beni donati, quindi dispone i prelevamenti dei beni ex art. 725 c.c. e l'attribuzione delle porzioni dei beni residui con i conguagli in denaro, come segue:
Prelevamenti dei beni ex art 725 c.c. Immobile Prelievo a
Tipologia Quota de Valore quota favore di immobile cuius 2015
1 € 573.000,00 SO d'LB - 3 Sub. 5 Sub Porzione di villa e Pt_2 607 box Pt_ 1 € 559.000,00 SO d'LB - 4
Sub. 3 Sub. Porzione di villa e
605 Sub. box
606
SO d'LB - Terreni Quote varie € 94.156,00 Persona_9
Via VA Lidia sub. 2 Appartamento 1 € 338.000,00
Via Savona Lidia Sub. 99 Appartamento 1 € 121.000,00
Via Savona Lidia Sub. 130 Box 1 € 35.000,00
Via Savona Lidia Sub. 31 Appartamento 1/4 € 24.750,00
Via Savona Lidia Sub. 716 Solaio 1/3 € 17.600,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 9 Appartamento 1 € 146.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 10 Appartamento 1 € 143.000,00
Via Maestri IO Iole Sub. 28 Appartamento 1 € 245.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 29 Appartamento 1 € 255.000,00
Via Maestri IO UI Sub. 31 Appartamento 1 € 275.000,00
Via Maestri IO Sub. 47 Appartamento 1 € 140.000,00 Pt_1
Via Maestri IO UI Sub. 52 Appartamento 1 € 159.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 747 Cantina 1 € 5.000,00
Via Maestri IO UI Sub. 701 Locale portineria 1/4 € 14.000,00
Via Maestri IO UI Sub. 718 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO UI Sub. 719 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO UI Sub. 720 Cantina 1/4 € 1.250,00 Pt_
Via Maestri IO Sub. 721 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO Susanna Sub. 723 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO Susanna Sub. 724 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO Susanna Sub. 725 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Quadronno Lidia Sub. 6 Ufficio 2/3 € 257.333,33
Via Quadronno Lidia Sub. 702 Ufficio 1/4 € 138.750,00
Via Quadronno Lidia Sub. 703 Ufficio 1/4 € 91.000,00
Via Quadronno Lidia Sub. 701 Ufficio 1/4 € 75.500,00
Via Colonna Lidia Sub. 16 Appartamento 1/2 € 67.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 3 Box 1 € 35.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 6 Posto moto 1 € 10.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 18 Appartamento 1 € 119.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 22 Box 1 € 33.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 26 Box 1 € 36.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 7 Area di parcheggio 38,115/100 € 57.172,50 Totale € 4.073.011,83
pagina 39 di 40 Divisione dei cespiti residui all'esito della collazione
Immobili Attribuzione Tipologia Quota Valore quota immobile de 2019 cuius 1 € 915.000,00 SO d'LB - 1 Sub 2 Porzione di Pt_4 Sub. 607 villa e box
1 € 424.260,00 SO d'LB - 2 quali Sub. 4 Porzione di CP_1 eredi di Sub. 6a villa CP_3
Sub. 6b Pt_ Posti auto 1/3 € 16.666,67 SO d'LB - Posti auto
Via Savona Susanna Sub. 151 Box 1 € 22.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 11 Appartamento 1 € 205.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 745 Cantina 1 € 5.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 746 Cantina 1 € 5.000,00 Valori mobiliari
€ 226,50
150 azioni Credito Valt. Pt_1
€ 5.569,70
c.c. n. 597/627 Credito Valt. Pt_1
€ 836,68
c.c. n. 00500/26059 BPM Lidia
€ 1.618,28 c.c. n. 00500/27098 BPM Lidia
€ 1.601.177,83 Totale
Per le esatte identificazioni catastali di ogni singolo immobile si richiama la CTU in atti.
Per l'effetto, determina nelle porzioni dei condividenti, i seguenti conguagli in denaro:
a. dovrà corrispondere un conguaglio pari a €651.154,00; Parte_4
b. e come eredi di dovranno corrispondere CP_2 Controparte_1 Controparte_7 un conguaglio pari a €160.414,00;
c. dovrà ricevere un conguaglio pari a €241.846,00; Parte_2
d. dovrà ricevere un conguaglio pari a €247.180,00; Parte_5
e. dovrà ricevere un conguaglio pari a €322.542,00. Parte_1
7. rigetta la domanda proposta nei confronti di CP_3
8. condanna alla rifusione delle spese processuali di che liquida Parte_5 CP_3
in €14.598,00 per compenso, oltre 15% spese forf., iva e cpa;
9. compensa tra l'attrice e i convenuti le spese processuali;
10. pone definitivamente a carico L'attrice e dei convenuti, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 18.2.2024.
LA, 14 gennaio 2025
La Presidente est. dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 40 di 40
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Cozzi Presidente relatore dott. Marcello Piscopo Giudice dott. Alessandro Petrucci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37639/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio L'avv. PIZZELLI FRANCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA C. CRIVELLI 12 MILANO presso il difensore avv. PIZZELLI
FRANCO
ATTRICE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, con il patrocinio L'avv. STELLA PAOLO GIOVANNI, elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA ALBERTO DA GIUSSANO, 15 20145 MILANOpresso il difensore avv. STELLA
PAOLO GIOVANNI
(C.F. ,), con il patrocinio L'avv. Parte_2 C.F._4 DELL'ELCE LORENZO e L'avv. DELL'ELCE GIOVANNI ( ), C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 20 20123 MILANO presso il difensore avv. DELL'ELCE
LORENZO IOLE (C.F. ), con il patrocinio L'avv. Parte_3 C.F._6
CRISTIANI ELISABETTA elettivamente domiciliato in VIA LANZONE, 31 20123 MILANO presso il difensore avv. CRISTIANI ELISABETTA (C.F. ), con il patrocinio L'avv. SPINICCI Parte_4 C.F._7
FEDERICO e L'avv. ANDREA BALDI, elettivamente domiciliato in VIA DELLO STADIO 2/D
51100 PISTOIA presso il difensore avv. SPINICCI FEDERICO
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio L'avv. IRRATI CP_3 C.F._8
MASSIMILIANO elettivamente domiciliato in VIA DELLO STADIO 2/D 51100 51100 PISTOIA presso il difensore avv. IRRATI MASSIMILIANO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 40 PER Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, 1) Determinare la consistenza della massa ereditaria e la stima della medesima, ed a tal fine:
1.1.) riconosciuto il carattere simulato dei relativi atti di acquisto, ordinare il conferimento alla massa ereditaria, o comunque l'imputazione del corrispondente valore alla medesima, L'appartamento di via Premuda 2 in LA attualmente detenuto dal sig. nonché della villa in MP Parte_4 L'LB, località Fetovaia, nonché di ogni altro bene ereditario o frutto comunque ricevuto o percepito dai coeredi dopo la morte del de cuius;
1.2.) ordinare in ogni caso ai condividenti di procedersi a collazione, nei sensi indicati in narrativa L'atto di citazione, mediante conferimento effettivo od imputazione alla propria quota di quanto già pervenuto a ciascun coerede per donazione diretta od indiretta;
2) determinare conseguentemente, previa collazione per imputazione, il valore delle quote spettanti a ciascun coerede ed ai loro aventi causa secondo il progetto divisionale n.
1-caso B, o in subordine n.
1- caso A, L'integrazione datata 23.01.2024 redatta dal CTU Arch. (quote da Per_1 maggiorarsi/diminuirsi previamente, in entrambi i casi, per effetto della collazione L'immobile di via
Premuda 2) o in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
3) sciogliere la comunione ereditaria procedendo alla divisione della massa ereditaria, attribuendo conseguentemente alla signora - rimborsate le spese anticipate dalla medesima nell'interesse Pt_1 della massa e quelle funerarie nonché regolato ogni altro reciproco rapporto di dare/avere - la quota e la correlativa proprietà dei beni in essa ricompresi (con ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di effettuare le conseguenti trascrizioni) ad essa spettante secondo il progetto divisionale “n.
1-Caso B”, o in subordine “n.
1-Caso A”, L'integrazione datata 23.01.2024 redatta dal CTU Arch. (quota Per_1 in entrambi i casi da maggiorarsi previamente rispetto al progetto per effetto della collazione L'immobile di via Premuda 2) o nella maggior misura che si riterrà di giustizia. Stabilire altresì ed ordinare il pagamento dei conguagli in denaro previsti dai progetti suddetti, o della maggior somma ritenuta di giustizia, in favore della signora Pt_1
4) ordinare agli intestatari della medesima la consegna alla signora del contenuto della cassetta Pt_1 di sicurezza indicata in narrativa L'atto di citazione;
5) rigettare ogni eccezione, domanda od azione proposta in via riconvenzionale nei confronti L'attrice da convenuti e/o terzi chiamati;
6) Vinte le spese di lite (incluso rimborso spese di CTU).
7) Previa occorrendo in via istruttoria rimessione sul ruolo per la verificazione ex art. 216 cpc L'originale della scrittura privata (custodita presso lo studio del IO in LA, Persona_2 via Vincenzo Monti 52), la cui fotocopia è stata prodotta come doc. 7 L'attrice, tramite CTU per l'accertamento della autografia della medesima in capo al de cuius Ing. (con le Persona_3 scritture di comparazione già precedentemente indicate nelle memorie attoree ex art. 183 sesto comma cpc).
PER AR LA OC E BA LA OC Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, richiamati qui tutti i precedenti atti difensivi, ribadito e ripetuto il rifiuto del contradditorio verso ogni domanda o istanza non proposta nelle forme e nei termini di rito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito che di merito, così giudicare:
- previa, occorrendo, revoca delle ordinanze del: i) 27 aprile 2021 con conseguente ammissione delle istanze istruttorie articolate in via diretta dai convenuti nella memoria ex art. 183, sesto CP_1 comma, n. 2 c.p.c., nonchè a prova contraria nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ammessi i capitoli di prova dedotti dalle altre parti;
ii) 14 luglio 2022, con conseguente accoglimento L'istanza di rimessione in termini avanzata dalla deducente difesa in data 9 giugno 2022, cui si fa integrale richiamo, e dichiarazione di pagina 2 di 40 ammissibilità e rilevanza della produzione della lettera del 27 aprile 2022 (e relativa e-mail di accompagnamento); iii) 26 aprile 2024, con conseguente integrazione o rinnovazione della disposta CTU, ovvero, in subordine, chiamata del Consulente Tecnico d'Ufficio a chiarimenti in ordine agli aspetti segnalati, tra l'altro, nei verbali di udienza del 12 ottobre 2023 e del 15 febbraio 2024 e alle puntuali contestazioni contenute nelle memorie del CTP;
§ ACCERTARE E STIMARE la massa ereditaria, previa nomina di un esperto e compimento di ogni operazione che si rendesse a tal fine necessaria e/o opportuna sulla base di quanto dedotto ed argomentato in atti;
§ DETERMINARE il valore delle quote spettanti a ciascun coerede ed ai loro aventi causa;
§ DISPORRE, ex artt. 713 c.c. e 785 c.p.c., la divisione L'intera massa ereditaria, con i provvedimenti conseguenti in ordine all'attribuzione delle quote in favore di ciascuno dei coeredi e loro aventi causa;
§ EMETTERE ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale;
§ con vittoria delle spese e competenze difensive del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali e IVA e CPA come per legge.
PER Parte_2 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: previa ricostruzione della massa ereditaria e previe le collazioni ed imputazioni come per legge e secondo le risultanze tutte di causa, determinare, conseguentemente, le quote di spettanza di ciascun coerede e/o dei suoi aventi causa;
sciogliere la comunione ereditaria e previa divisione attribuire le singole quote spettanti a ciascuno coerede e/o avente titolo stabilendo altresì ed ordinando il pagamento di eventuali conguagli in denaro.
Vinte le spese di lite.
PER Parte_5 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione così giudicare: In via principale,
1) accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante alla signora quale Parte_5 legittimaria, per effetto degli atti di liberalità (in via indiretta) effettuati dal de cuius in vita nei confronti di terzi e degli altri coeredi, (dissimulate anche da atti di compravendita) e, conseguentemente, previa collazione per imputazione e riunione fittizia delle donazioni, anche indirette, e delle riduzioni delle donazioni lesive dei diritti L'esponente, determinare la quota di legittima spettante alla sig.ra Parte_5
2) respingere la domanda così come formulata dall'attrice e comunque nei limiti della sua contrarietà alle domande riconvenzionali di seguito indicate, eccezione fatta per quanto inerente alla parte della stessa con cui viene chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria con divisione di tutti i beni immobili e resa dei conti;
In via riconvenzionale,
3) accertare e dichiarare il carattere simulato L'atto di acquisto L'immobile sito in MP L'LB, località Fetovaia, in capo alla signora Parte_1
4) accertare e dichiarare che l'immobile sito in Piazza Morandi n. 4, in LA è di proprietà esclusiva del signor e, quindi, non è soggetto a collazione;
CP_4
5) accertare e dichiarare che l'immobile sito in LA, via Savona n. 26 (Foglio 471, mappale 125, subalterno 36) è di proprietà esclusiva della signora e, quindi, non soggetto a Controparte_5 collazione;
6) assoggettare a collazione i beni (mobili e immobili) oggetto di donazione diretta e/o indiretta e meglio individuati ai punti A), B), C) e D) della comparsa di costituzione L'esponente depositata in data 19 novembre 2019, pervenuti agli altri coeredi da parte del de cuius, (anche laddove le donazioni pagina 3 di 40 fossero dissimulate da atti di compravendita che, in ogni caso, vengono qui impugnati) nonché di quanto conferito alla IG.ra nei limiti di quanto specificato nei propri scritti Parte_5 difensivi, mediante conferimento effettivo od imputazione alla propria quota di quanto già pervenuto a ciascun coerede ed ai lori aventi causa;
7) Determinare il valore effettivo del patrimonio relitto e dei beni (mobili e immobili) oggetto di collazione;
8) Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria procedendo a divisione della massa ereditaria, attribuendo ai singoli comproprietari, la quota spettante a ciascun erede, al netto delle spese da ciascuno di essi sostenute nell'interesse della massa ereditaria e ordinare tra le parti eventuali conguagli od integrazioni di quote.
In via Istruttoria, Si disconosce, ai sensi L'art. 214 c.p.c., il doc. 7 allegato da parte attrice nei limiti e per i motivi esposti nei propri atti difensivi.
Si chiede l'ammissione dei capitoli di seguito riportati:
1) "vero che l'immobile sito in Viale Premuda n. 2 e indentificato catastalmente al foglio 440, map. 10, sub 29 è stato trasferito in capo alla signora e dalla società Premuda Parte_5 Controparte_6
Suisse S.p.a. in data 21 dicembre 1981 a mezzo atto notarile a ministero del notaio Dott. PE
";
[...]
2) " vero che per il suddetto trasferimento della proprietà L'immobile non venne corrisposto alcun prezzo alla Premuda Suisse S.p.A.";
3) "vero che la proprietà di detto immobile doveva intendersi effettivamente in capo a lei e al suo defunto fratello, ; Persona_3
4) "vero che i nominativi degli acquirenti, relativi al predetto atto di compravendita, sono stati modificati in sede di rogito e vennero indicati per ragioni fiscali quelli dei signori e CP_6 [...]
; Parte_5 Pt_ 5) "vero che detta intestazione ai signori e era da considerarsi fittizia"; Controparte_6
6) "vero che successivamente il signor Le chiese di trasferire la quota di proprietà Persona_3 intestata a Suo figlio L'immobile in parola in favore del figlio "; Controparte_6 Parte_4
7) "vero che a seguito del suddetto trasferimento di proprietà Suo fratello Le Persona_3 corrispose il prezzo delle quota ceduta al figlio;
Parte_4
Sui capitoli da 1 a 7 si chiede l'ammissione del teste residente in [...]
Gran Sasso, 40 Si chiede l'interrogatorio formale L'attrice sui capitoli da 8 a 20: Parte_1
8) "vero che a sua figlia è stato assegnato dal di lei padre un appartamento e uno Parte_5 scantinato nel Comune di Capo L'LB identificati catastalmente territorio di Livorno, foglio 41 mappale 1167, sub alterno 3 e 604";
9) "vero che l'immobile risulta solo formalmente intestato alla sig.ra ; Parte_1
10) "vero che lo scantinato di cui all'immobile identificato al capitolo 8 è stato integralmente ristrutturato a spese della IGnora a partire dall'anno 1995 a seguire"; Parte_5
11) "vero che il predetto locale uso cantina/magazzino, ubicato al terzo livello, è stato ristrutturato dalla signora la quale ha ricavato un appartamento di MQ 45,25"; Parte_5
12) "vero che la signora ha migliorato, a proprie spese, l'accesso indipendente alle Parte_5 unità di cui sopra direttamente dalla strada provinciale, mediante la costruzione di terrazzamenti a scendere, con murate di contenimento e gradini in granito locale e camminamenti pavimentati con spacco di grani";
13) " vero che i lavori nell'immobile identificato catastalmente, foglio 41 mappale 1167, sub alterno 3, sono consistiti nella realizzazione L'impianto di riscaldamento/condizionamento, pavimentazione, sistemazione delle tubature della fognatura e installazione serramenti ";
pagina 4 di 40 14) "vero che sono sempre stati realizzati a cura e spese della signora le opere di cui Parte_5 alla pratica edilizia n. 458/03 DIA approvata dal Comune di MP Dell'LB, in data 11 maggio 2004, e relative al locale cantina/magazzino (foglio 41 mappale 1167, sub alterno 604)";
15) "vero che le opere di cui alla predetta pratica edilizia sono consistite nella realizzazione dei tamponamenti esterni e divisori interni, degli impianti, sotto traccia, idro termo sanitario per un servizio e l'angolo cottura, gli intonaci interni e esterni, i pavimenti e rivestimenti, le porte interne, i serramenti esterni con vetrocamera e le tinteggiature"; 16) "vero che il signor ha realizzato, tramite l'Immobiliare Novelli Prima S.r.l., Persona_3 nell'anno 1991 ed i successivi a seguire, un ampio complesso immobiliare di villette a schiera in Piazza
Novelli, LA";
17) Vero che nell'ambito di tale ampio progetto, una delle villette site in Piazza Novelli è stata assegnata dal signor al figlio mediante atto notarile del 17 Persona_3 Parte_4 febbraio 1999 a ministero notaio dott. "; Per_2
18) "vero che per detto trasferimento di proprietà L'immobile sito in Piazza Novelli, la società
Immobiliare Novelli Prima s.r.l. non ha incassato alcun corrispettivo da parte dei IGnori
[...]
e ; Parte_4 CP_3
19) "vero che l'usufrutto del predetto immobile venne intestato solo fittiziamente in capo alla signor per ragioni fiscali"; CP_3
20) "vero che il pagamento del prezzo integrale relativo al predetto immobile sito in Piazza Novelli fu regolato integralmente dal signor con la società Immobiliare Novelli, mediante Persona_3 compensazioni interne tra la società e il signor . Persona_3 Sul capitolo n. 12 si chiede, altresì, l'escussione del teste IG. residente in 57030 Testimone_2
Pomonte (LI), Via degli Etruschi.
* * * * * * *
Ci si oppone, infine, alle prove orali ex adverso richieste, siccome inammissibili, ed in caso comunque di loro ammissione si chiede, sin da ora, di essere abilitati alla prova contraria, con i medesimi testi ex adversis indicati.
* * * * * * *
Con vittoria di spese e competenze, determinate ai sensi del DM 55/14, incluso il 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA.
PER Parte_4
NEL MERITO come da memoria ex art. 183, comma VI nr. 1 cpc agli atti ovvero: Piaccia, all'Ill.mo Tribunale di LA, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, per i motivi sopra esposti,
In via preliminare Autorizzare la chiamata in causa del terzo, signora residente in [...]
Novelli nr. 14, in quanto litisconsorte necessario a seguito della domanda promossa dalla attrice di collazione nel patrimonio ereditario L'immobile di Viale Novelli nr. 14 in LA e di cui, la chiamata in causa, è usufruttuaria, con conseguente concessione del termine per la notifica L'atto di citazione alla stessa e lo spostamento della prima udienza di comparizione delle parti;
In risposta alle domande attrici:
Respingere la domanda di parte attrice di riconoscimento della natura simulata degli atti di acquisto la vendita dei beni del convenuto per i motivi esposti in premessa.
Rigettare la domanda attrice di ordinare agli intestatari della cassetta di sicurezza dalla stessa esposta in citazione, e comunque nei confronti del convenuto, la consegna alla stessa del contenuto di tale cassetta, per i motivi esposti in premessa;
pagina 5 di 40 e comunque respingere le domande ed eccezioni di parte attrice nei limiti della loro contrarietà alle domande riconvenzionali di seguito formulate e di quanto esposto in premessa. In risposta alle domande di parte convenuta Parte_2
Respinte le eccezioni e domande dalla stessa promosse nei confronti di a titolo di Parte_4 ratifica delle domande ed eccezioni di parte attrice, con vittoria di spese ed onorario.
In risposta alle domande di parte convenuta Parte_2
Si chiede di respingere le domande ed eccezioni che la convenuta promuove nei confronti di
[...] in quanto infondate per i motivi esposti in premessa, con vittoria di spese ed onorario. Parte_4
In risposta alle domande di parte convenuta Parte_5
In via preliminare chiede al Tribunale adito, lette le conclusioni dalla stessa rassegnate ai punti sub 5)
e 6), aventi effetti processuali e di diritto nei confronti di soggetti terzi al processo, di chiamare in causa e di ai sensi L'art. 107 cpc, od altra norma di riferimento, anche al Controparte_5 CP_4 fine di permettere agli stessi di prendere posizione sulle domande promosse dalla convenuta
[...]
nonché sulle domande di collazione promosse dagli eredi in merito a detti Parte_5 immobili;
In via preliminare subordinata, sempre in merito alle conclusioni dalla Parte_5 rassegnate ai punti sub 5) e 6) dichiararle improcedibili per i motivi esposti in premessa;
Nel merito alle domande ed eccezioni promosse dalla convenuta nei confronti di si Parte_4 chiede il rigetto delle stesse in quanto infondate in punto di fatto e di diritto così come esposto in premessa;
il tutto con vittoria di spese ed onorario.
Nel merito ed in via riconvenzionale
a. Riconoscere e dichiarare la natura di vendita simulata degli immobili intestati alla attrice nonché degli immobili intestati a e così come Parte_2 Parte_5 esposto in premessa e, conseguentemente, procedere alla collazione di detti beni immobili mediante il loro conferimento alla massa ereditaria. Nell'ipotesi in cui detti immobili non siano più nella disponibilità delle parti sopra esposte, ovvero siano stati venduti e/o donati a terzi, ordinare alla attrice e/o a ed Parte_2 [...]
di procedere a corrispondere alla massa ereditaria il valore economico dei beni Parte_5 immobili alla data della morte del de cuius a seguito di espletata CTU, e/o della maggior somma ricavata dagli atti di compravendita e/o di trasferimento a terzi dei beni immobili.
b. Riconoscere ed accertare le donazioni indirette degli immobili descritti in premessa eseguite dal de cuius a favore del convenuto e nei confronti di e dei suoi aventi causa e, Controparte_7 conseguentemente, procedere alla collazione di tutti i beni immobili sopra esposti mediante il loro conferimento nella massa ereditaria de relitta, così come indicato nella narrativa del presente atto costitutivo, od il valore degli stessi al momento della morte del de cuius così come accertato in sede di
CTU;
c. Ordinare alla attrice di restituire, alla massa ereditaria, la somma di Euro 185.000,00 in quanto ricevuta dal de cuius a titolo di donazione, per i motivi esposti in premessa.
d. Ordinare alla attrice di restituire, alla massa ereditaria, tutti i beni mobili presenti alla data della morte del de cuius nella sua casa familiare e tutt'oggi detenuti dalla stessa, per i motivi esposti in premessa.
e. Riconoscere la natura di beni ereditari indivisi del contenuto della cassetta di sicurezza esposta in premessa e, conseguentemente, ordinare il conferimento degli stessi nella massa ereditaria de relitta.
f. Determinare, previa CTU, il valore effettivo del patrimonio de relitto al netto delle collazioni sopra rappresentate.
g. Disporre la vendita coatta dei beni immobili rientrati nel patrimonio ereditario a mezzo di collazione e, previo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in causa, accertata la lesione della quota di legittima nei confronti del convenuto, determinare la quota spettante a ciascun erede al netto delle spese da ciascuno di essi sostenute nell'interesse della massa ereditaria, nessuna esclusa e, ordinare tra le pagina 6 di 40 parti eventuali conguagli od integrazioni di quote, nei limiti della legittima anche tenendo in considerazione le opere che il convenuto ha posto in essere sugli immobili oggetto di collazione a titolo di migliorie e manutenzione straordinarie ed ordinarie.
Il tutto con vittoria di spese di lite ed onorario Si disconosce il doc. 7 allegato dalla attrice all'atto di citazione ai sensi L'art. 214 cpc per i motivi esposti in premessa”. IN VIA ISTRUTTORIA Si conclude come da memoria ex art. 183, comma VI nr. 2 e nr. 3 cpc agli atti da intendersi qui integralmente richiamate con espressa istanza al Giudicante di rimettere la causa sul ruolo al fine di escutere i testimoni li indicati, sia a prova diretta che a controprova.
PER CP_3
IN PUNTO DI FATTO E DI DIRITTO – NEL MERITO
Come da atto di comparsa di costituzione e risposta, ovvero: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di LA, respinta ogni e contraria istanza ed eccezione, rigettare e, pertanto, respingere la domanda di parte attrice e di parte convenuta - - Parte_5 accertativa della natura simulata L'atto di vendita, a favore della L'usufrutto CP_3 sull'immobile di Piazzale Novelli nr. 14 in LA e, conseguentemente, respingere la domanda di collazione L'intero immobile sopra descritto nella eredità del de cuius;
con condanna della attrice e della convenuta alle spese ed onorari. Parte_5
IN VIA ISTRUTTORIA
Come da memoria nr. 2, e nr. 3, ex art. 183, comma VI cpc agli atti con espressa istanza di rimettere sul ruolo la causa al fine di autorizzare la comparente ad escutere i testimoni descritti in dette memorie, sia in prova diretta che controprova.
Motivazione conveniva in giudizio i figli Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_2
e gli eredi della figlia (deceduta in data 08.06.2017) e
[...] Controparte_7 CP_1
chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria del coniuge Controparte_2 [...]
deceduto ab intestato in data 11.05.2015, con la divisione e collazione dei beni ereditari Persona_3
oggetto di intestazioni fittizie e di donazioni dirette ed indirette.
Indicava le quote spettanti ai coeredi in forza della successione legittima di 2/6 per la coniuge Pt_1
e di 1/6 per ciascuno dei quattro figli e ricostruiva i beni della comunione ereditaria
[...]
richiamando:
- i beni di cui alla dichiarazione di successione n. 1138/9990 del 25/05/2015;
- i beni di cui alla dichiarazione integrativa n. 2625/9990 del 1/12/2015;
- i beni di cui alla dichiarazione integrativa n. 1041/9990 del 12/05/2016;
- n. 150 azioni del Credito Valtellinese SC sul dossier Titoli n. 597/672/00;
- il conto corrente n. 597/672 Credito Valtellinese intestato al de cuius;
- il conto corrente n. 00500/26059 Banca Popolare di LA intestato al de cuius, e a Tes_1
e
[...] Parte_6
pagina 7 di 40 - il conto corrente n. 00500/27098 Banca Popolare di LA intestato al de cuius e a;
Parte_1
- il contenuto della cassetta di sicurezza n. 00000/13254 Banca Popolare di LA intestata al de cuius,
e a e Testimone_1 Parte_6
L'attrice esponeva che il marito le aveva intestato fittiziamente degli immobili (costituenti distinte porzioni di villa) siti nel Comune di MP nell'LB, che erano stati assegnati in godimento ai figli e chiedeva che tali immobili venissero ricompresi nella massa ereditaria da dividere;
in subordine, chiedeva che ne venisse riconosciuta l'intervenuta donazione, anche se non formalizzata, delle singole porzioni immobiliari a ciascun figlio.
L'attrice chiedeva che venissero imputati alla massa ereditaria per collazione i seguenti beni: nella quota di Pt_4
-l'appartamento sito in LA Via Premuda n. 2 che aveva fittiziamente intestato Persona_3 al figlio e fatto a lui pervenire tramite l'altra figlia, a cui era stato a sua volta in Pt_4 Parte_5
precedenza intestato fittiziamente o in subordine donato;
- la piena proprietà di due appartamenti siti in LA - Via Colonna n. 48 del valore totale di Euro
230.000,00;
-la piena proprietà di una villetta sita in LA - Piazza Novelli n. 14 del valore totale di Euro
850.000,00;
nella quota degli eredi di : CP_3
-il 50% di piena proprietà L'appartamento sito in LA, via Sant' Andrea n. 8 per un valore di Euro
452.800,00;
-la piena proprietà di n. 2 appartamenti siti in LA via Colonna 48 per un valore totale di Euro
230.000,00;
-la piena proprietà di un appartamento sito in LA via Savona n. 26 per un valore di Euro
128.000,00; nella quota di Susanna:
-la piena proprietà di un immobile sito in LA – Via Premuda n. 2 per un valore stimato di Euro
224.400,00;
-la piena proprietà di un appartamento con box doppio sito in LA – via Savona n. 26 per un valore di Euro 664.032,00;
Pt_ nella quota di
- la piena proprietà di un immobile sito in LA - Via Premuda n. 2 per un valore stimato di Euro
180.000,00;
pagina 8 di 40 -la piena proprietà di un appartamento sito in LA - Via Colonna n. 48 del valore di Euro
115.000,00;
-piena proprietà del 50% della quota L'appartamento sito in LA - Piazza Morandi ammontante a
Euro 742.500,00;
-la piena proprietà di un appartamento sito in LA – via Savona n. 26 del valore di Euro 340.000,00.
L'attrice chiedeva che venissero imputati alla massa ereditaria per collazione le asserite donazioni in denaro eseguite da ai figli precisamente: Persona_3
- lire 694.000.000 pari a Euro 358.421,00 CP_3
- lire 441.000.000 pari a Euro 227.809,00 Pt_2
Pt_
- lire 75.000.000 pari a Euro 38.734,00
- lire 284.000.000 pari a Euro 146.932,00 Pt_4
L'attrice imputava alla massa ereditaria anche la somma di euro 185.000 ricevuta in donazione dal marito corrispondente al prezzo di un immobile che il marito aveva venduto in Persona_3
data 6/5/2015, per ministero del notaio di LA (rep. 13498/8884). Persona_5
Esponeva che una parte dei beni ereditari era stata già divisa dai coeredi secondo le quote della successione legittima (le quote societarie relative alle società Premuda Suisse srl, Immobiliare
Giannone Sud Srl, Gereco Sas di e C., Iniziative Immobiliari LA srl, Dogaletto Persona_3
srl, Impresa di Costruzioni IN Srl. e alcuni immobili siti in LA via Maestri IO) e Pt_ che, dopo l'apertura della successione, i figli , e avevano aperto una cassetta di CP_3 Pt_4 sicurezza cointestata ove l'attrice aveva depositato i propri gioielli e beni di valore di cui chiedeva la restituzione.
I convenuti si costituivano in giudizio non contestando le quote ereditarie indicate dall'attrice ed aderendo alla domanda di divisione, ma proponendo domande riconvenzionali e sollevando varie contestazioni (in particolare in ordine all'accordo simulatorio e alla donazione indiretta di alcuni beni oggetto della domanda di collazione e dei beni da comprendere nella divisione), che verranno esaminate nel prosieguo.
La prima udienza veniva differita per la chiamata in causa del terzo richiesta da e CP_3 Pt_4
quale usufruttuaria L'immobile di piazza Novelli n. 14 LA. Anche Parte_5 CP_3
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande relative alla natura simulata
[...] L'atto di acquisto L'usufrutto L'immobile di piazza Novelli n. 14 LA e, conseguentemente, di collazione L'intero immobile sopra descritto nella eredità del de cuius, con condanna della attrice e della convenuta alla rifusione delle spese ed onorari e, in particolare per Parte_5
la condanna per lite temeraria, ex art. 96 cpc.. Parte_5
pagina 9 di 40 La causa subiva dei rinvii per l'emergenza epidemiologica da covid-19 quindi venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c.
Depositate le memorie, con ordinanza del 27.4.2021 non veniva autorizzata la chiamata in causa dei
Pt_ terzi e (rispettivamente figlia e coniuge di ) e venivano decise le istanze Pt_5 CP_4
istruttorie delle parti. In particolare non venivano ammesse le prove orali e non veniva disposta la verificazione richiesta dall'attrice del “documento prodotto dalla parte attrice sub n 7 che è la copia di un manoscritto contenente appunti che l'attrice assume essere stato scritto dal de cuius, ma di cui è stata contestata la corrispondenza della copia prodotta all'originale nonché la sua autenticità estrinseca ed intrinseca (in particolare per la manomissione del documento, la mancanza di pagine, il difetto di autografia, la non veridicità delle annotazioni) e non veniva ammessa la prova orale dedotta dalle parti.
La causa veniva quindi istruita documentalmente e mediante c.t.u..
A richiesta di chiarimenti, all'udienza del 20.5.2021, i procuratori delle parti ribadivano che “le quote delle società Premuda Swiss s.r.l., Immobiliare Giannone sud srl, Gereco sas di IN EL e
C , Iniziative Immobiliare LA srl, Dogaletto srl e Impresa Costruzioni IN srl sono state volturate a favore degli eredi per le quote corrispondenti alla successione legittima;
gli immobili siti in
LA via Maestri IO n 17 (pagg. 24 e 25 atto di citazione) sono stati venduti in esecuzione di un contrato preliminare sottoscritto dal de cuius ed il ricavato è stato diviso tra gli eredi secondo le quote della successione legittima”; “in relazione agli immobili siti in Villa MP Dell'LB loc.
Fetovaia non vi è contestazione in relazione al fatto che il de cuius aveva intestato fittiziamente alla signora l'intero immobile ed assegnato in godimento gratuito una unità immobiliare a ciascuno Pt_1
dei 4 figli;
i terreni invece sono rimasti nella titolarità del de cuius come da denuncia di successione.”.
Con ordinanza del 14.7.2022 veniva respinta l'istanza del convenuto di rimessione in CP_1
Contr termini per l'acquisizione nel giudizio della lettera del 27 aprile 2022 di
Espletata la c.t.u. la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il 19.09.2024 le parti precisavano le conclusioni, come riportare in epigrafe. Venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e le parti depositavano gli scritti conclusivi.
La causa è stata decisa dal Tribunale in composizione collegiale, ex art. 50 bis n 6 c.p.c., essendo stata proposta (anche) domanda di riduzione per la lesione della legittima, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
LA DOMANDA DI RIDUZIONE
Occorre innanzitutto esaminare la domanda di riduzione degli atti di liberalità del de cuius
[...]
Pt_ che è stata proposta dalla convenuta e dal convenuto Persona_3 Pt_4
pagina 10 di 40 Pt_ In particolare, ha proposto, con la comparsa di costituzione in giudizio, la seguente domanda:
1) accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante alla signora
[...]
quale legittimaria, per effetto degli atti di liberalità (in via indiretta) effettuati dal Parte_5
de cuius in vita nei confronti di terzi e degli altri coeredi, (dissimulate anche da atti di compravendita) e, conseguentemente, previa collazione per imputazione e riunione fittizia delle donazioni, anche indirette, e delle riduzioni delle donazioni lesive dei diritti L'esponente, determinare la quota di legittima spettante alla sig.ra Parte_5
e con la memoria n 1 la seguente domanda: Pt_4
g. Disporre la vendita coatta dei beni immobili rientrati nel patrimonio ereditario a mezzo di collazione e, previo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in causa, accertata la lesione della quota di legittima nei confronti del convenuto, determinare la quota spettante a ciascun erede al netto delle spese da ciascuno di essi sostenute nell'interesse della massa ereditaria, nessuna esclusa e, ordinare tra le parti eventuali conguagli od integrazioni di quote, nei limiti della legittima anche tenendo in considerazione le opere che il convenuto ha posto in essere sugli immobili oggetto di collazione a titolo di migliorie e manutenzione straordinarie ed ordinarie.
Le suddette domande sono state proposte dai convenuti nel giudizio di divisione ereditaria introdotto dall'attrice, che comprende la domanda di collazione ma non quella di riduzione, che ha una causa propria, diversa ed autonoma da quella della divisione.
Infatti, l'azione di divisione ereditaria presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre l'azione di riduzione presuppone la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione, pertanto la domanda di riduzione non è inclusa in quella di divisione (Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 18468 del 04/09/2020).
Ne consegue che la domanda di riduzione proposta dal convenuto solo con la memoria n 1 è Pt_4
inammissibile in quanto tardiva (trattandosi di domanda riconvenzionale da proporre a pena di decadenza con la comparsa di costituzione e risposta nel termine di 20 giorni prima L'udienza di comparizione, ex art. 167 e 171 c.p.c.).
Oltre che tardiva la suddetta domanda è inammissibile, al pari di quella proposta - sia pure
Pt_ tempestivamente - dalla convenuta , in quanto entrambe prive L'allegazione dei presupposti L'azione di riduzione.
Sull'azione di riduzione si osserva, in generale, che trattasi L'azione che tutela il legittimario, che assume di non aver ricevuto nulla ovvero di aver ricevuto meno rispetto alla quota del patrimonio pagina 11 di 40 ereditario che la legge gli riserva, ai sensi degli artt. 536 ss. c.c., consentendogli di aggredire le disposizioni testamentarie e le donazioni effettuate in vita dal de cuius ritenute lesive (artt. 553 ss. c.c.).
Chi agisce per la riduzione delle disposizioni testamentarie, ex art. 554 c.c., o delle donazioni, ex art. 555 c.c., ha l'onere di fornire la prova della lamentata lesione, attraverso l'indicazione precisa dei limiti entro i quali ritiene sia stata lesa la sua quota di riserva, l'esatta determinazione del valore della massa ereditaria nonché del valore della quota di legittima violata dal testatore;
il tutto ai fini di consentire la formazione del compendio dei beni relitti, c.d. relictum, da cui detrarre i debiti del de cuius, per poi procedere alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e c.d. donatum, ossia il complesso del valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione. Solo all'esito di detta operazione contabile è possibile procedere al calcolo della quota disponibile e della quota indisponibile della massa ereditaria e valutare il valore della quota spettante al legittimario, al netto L'imputazione delle donazioni da quest'ultimo ricevute (in questo senso Cass. civ., sez. II, n. 14473, del 30/06/2011;
Cass. civ. sez. II, n. 13310 del 12/09/2002 Sez. 2 - ; da ultimo Cass. civ. sez. II n 1357 del 19/01/2017:
“In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius".).
Pt_ Nella specie, i convenuti e hanno lamentato la lesione della quota di legittima senza indicare Pt_4
neppure la quota astratta loro spettante quali legittimari;
non hanno individuato la lesione e la porzione disponibile (risultante dall'operazione della riunione fittizia ex art. 556 c.c. che non è stata richiamata, né tanto meno esplicitata) e non hanno allegato i presupposti per la riduzione delle donazioni di cui all'art. 555 c.c. tenuto conto del relictum risultante dalle denunce di successione.
Inoltre, le parti hanno chiesto di includere nel patrimonio da dividere, oltre al relictum, anche il
(preteso) donatum richiamando quindi l'istituto della collazione e non quello della riduzione. Infatti, solo la collazione determina l'effetto di accrescere con le donazioni la massa da dividere, mentre la riduzione non determina alcun incremento della massa comune ma opera la riunione fittizia al fine di determinare la porzione disponibile e l'eventuale lesione della quota di riserva con i conseguenti effetti limitati a reintegrare la quota predetta (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7237 del 22/03/2017 In tema di divisione ereditaria, poiché, ai fini L'individuazione della domanda proposta, non può prescindersi
pagina 12 di 40 dalla disamina congiunta della “causa petendi” e del “petitum”, se, sotto il primo profilo, la parte ha fatto riferimento alla possibilità di donazioni lesive della quota di legittima, non può ritenersi che sia stata proposta un'azione di riduzione ove il "petitum" rientri in quello L'azione di divisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che era stata proposta solo la domanda di divisione ereditaria, in quanto
l'autonoma domanda di riduzione avrebbe dovuto essere formulata espressamente ed, inoltre, la parte aveva richiesto di includere nel patrimonio da dividere, oltre al "relictum", anche il preteso
"donatum", risultato assicurato dal diverso istituto della collazione. Nella motivazione della sentenza si legge ancor più chiaramente che la collazione “…assicura l'effettivo rientro del bene nella massa da dividere, o comunque del suo controvalore (nel diverso caso in cui il donatario opti per la collazione per imputazione)”, mentre la riduzione “..implica che, a soli fini di calcolo, si tenga conto delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, onde accertare l'eventuale esistenza di una lesione, che giustifichi poi la riduzione delle donazioni e negli stretti limiti necessari a reintegrare la quota di legittima).
Pt_ Ne consegue che deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande di riduzione proposte da e nelle conclusioni, mentre deve essere esaminata e decisa la domanda di divisione dei beni Pt_4
ereditari e di collazione dei beni donati che è stata proposta da tutte le parti.
LA DOMANDA DI DIVISIONE
Occorre ora esaminare la domanda di divisione della comunione ereditaria.
Le quote ereditarie sono pacifiche, essendosi aperta la successione legittima ex artt. 566 e 581 c.c., e sono le seguenti: 2/6 per la coniuge e di 1/6 per ciascuno dei quattro figli Parte_1 Pt_4 Pt_2
Pt_
e per gli eredi di (deceduta nel 2017) ossia e che sono CP_3 CP_1 Controparte_2
succeduti a nella quota di 1/6. CP_3
La massa ereditaria è costituita dai beni indicati nelle denunce di successione:
- i beni di cui alla dichiarazione di successione n. 1138/9990 del 25/05/2015 (doc. 4 fasc. attr.);
- i beni di cui alla dichiarazione integrativa n. 2625/9990 del 1/12/2015 (doc. 5 fasc. attr.);
- i beni di cui alla dichiarazione integrativa n. 1041/9990 del 12/05/2016 (doc. 6 fasc. attr.);
In corso di causa le parti hanno dato atto che una parte dei beni della comunione ereditaria sono stati già divisi dai coeredi, secondo le quote della successione legittima.
In particolare le quote societarie relative alle società Premuda Suisse srl, Immobiliare Giannone Sud
Srl, Gereco Sas di IN EL e C., Iniziative Immobiliari LA srl, Dogaletto srl, Impresa di Costruzioni IN Srl., sono state volturate agli eredi pro quota e gli immobili siti in LA via Maestri IO n 17 di cui alla dichiarazione di successione n. 1138/9990 del 25/05/2015, nonché l'immobile di LA via Algarotti (categoria A/2, foglio 267 mappale 65 subalterno 14 Via
pagina 13 di 40 , categoria C/6, foglio 267 mappale 66 subalterno 2 Via VA 19, categoria C/6 foglio 267 Persona_6
mappale 119 subalterno 26) sono stati venduti ed il ricavato diviso tra i coeredi pro quota.
I beni suindicati non devono essere considerati nella divisione, al pari L'immobile sito in via
Colonna sub 31 che risulta dalla c.t.u. essere stato già venduto.
I beni mobili ed immobili compresi nella comunione ereditaria da dividere sono di seguito indicati.
I Valori Mobiliari
I valori mobiliari in comunione risultanti dalla denuncia di successione (doc. n 6 fasc. attr.) sono:
- 150 azioni del Credito Valtellinese SC sul dossier Titoli n. 597/672/00 valore euro 226,50;
- il conto corrente n. 597/672 Credito Valtellinese intestato al de cuius saldo euro 5.569,70
- il conto corrente n. 00500/26059 Banca Popolare di LA cointestato al de cuius, Tes_1
e saldo x la quota del de cuius euro 836,68
[...] Parte_6
- il conto corrente n. 00500/27098 Banca Popolare di LA cointestato al de cuius e a , Parte_1
saldo per la quota del de cuius euro 1618,28.
Dalla denuncia di successione risulta anche l'esistenza di una cassetta di sicurezza cointestata ai coniugi e che era però vuota all'apertura della successione. Persona_3 Parte_1
Pt_ La cassetta di sicurezza cointestata a - - CP_3 Pt_4
Le parti hanno dedotto l'esistenza di un'altra cassetta di sicurezza, che è cointestata a , e CP_3 Pt_4
Pt_
e che è pacifico sia stata aperta dai predetti presso la BPM – Agenzia di P.zza Meda dopo l'apertura della successione del padre.
L'attrice ha chiesto di “ordinare” agli intestatari della cassetta di sicurezza di consegnarle il contenuto, allegando in citazione che nella cassetta sia stati depositati beni propri (i propri gioielli e beni di valore) di cui chiede quindi la restituzione.
Nelle comparse di costituzione dei convenuti: ha contestato che i beni contenuti nella cassetta di Pt_4
Pt_ sicurezza siano della madre, allegando che trattasi di beni ereditari;
e non hanno CP_1 dedotto alcunché e si è dichiarata “totalmente estranea alla questione riguardante la cassetta Pt_2
di sicurezza … non essendone né cointestataria e non avendo mai avuto il possesso e/o la disponibilità dei beni che vi sono custoditi”.
Nel corso del giudizio, successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ha chiesto l'apertura della cassetta di sicurezza, l'attrice e hanno modificato le Pt_2 Pt_4
allegazioni inziali ed in particolare: la hs allegato “che nella cassetta di sicurezza vi siano beni Pt_1 del de cuius salvi i gioielli che sono invece della e che “gli intestatari della cassetta si Pt_1 Pt_4 dichiarano proprietari del contenuto”, salvo poi chiedere nelle conclusioni: la la consegna del Pt_1
contenuto della cassetta e l'accertamento della natura ereditaria dei beni e la divisione. Iole e Pt_4
pagina 14 di 40 hanno dichiarato la disponibilità all'apertura della cassetta di sicurezza senza nulla allegare CP_1
sul contenuto.
A prescindere dalla contraddittorietà delle tesi sostenute dalle parti, si osserva che la cassetta di sicurezza è cointestata a soggetti diversi dal de cuius e è stata aperta solo dopo la sua morte, pertanto era onere delle parti provare la riferibilità del suo contenuto alla o al de cuius, oltre che la Pt_1
consistenza dei beni ivi contenuti per la divisione.
Nessuna prova è stata offerta dalle parti sul punto, né sulla appartenenza dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza, né sulla natura dei beni ivi contenuti, di cui non è stata fornita alcuna specificazione.
La richiesta di apertura forzata della cassetta di sicurezza che è stata avanzata da in udienza Pt_2
dopo lo scadere dei termini delle preclusioni istruttorie è inammissibile, sia in quanto proposta tardivamente, sia in quanto è al di fuori dei casi consentiti dagli artt. 1840 e 1841 c.c..
Parimenti è inammissibile la c.t.u. per l'accertamento del contenuto della cassetta di sicurezza. Si tratta, infatti, di una c.t.u. meramente esplorativa e diretta a sollevare le parti dall'onere di allegare compiutamente e dimostrare i fatti posti a fondamento delle domande proposte, risolvendosi in una inammissibile relevatio ab onere probandi (tra le altre: Cass. Sez. 3, sentenza n 7635 del 16/05/2003:
“In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata.”).
Le domande di consegna all'attrice dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza e/o di divisione non possono dunque trovare accoglimento, per insufficienza di specificità L'allegazione fattuale e di prova, considerato che, in generale, è onere della parte che agisce in giudizio dedurre tempestivamente ed in modo specifico gli elementi a fondamento delle proprie domande, che deve poi dimostrare.
Gli Immobili
pagina 15 di 40 Gli immobili in comunione sono specificamene indicati nella c.t.u. nei volumi I, II e III e sono stati valutati dal c.t.u. alla data L'apertura della successione (2015) ed alla data della domanda di divisione (2019).
Le risultanze della c.t.u. sono fatte proprie dal Collegio, sia per quanto riguarda la valutazione degli immobili in comunione ereditaria, sia per quanto riguarda la valutazione degli immobili donati, considerato che il c.t.u. ha dato conto del procedimento seguito e ha fornito chiarimenti convincenti alle osservazioni sollevate dai cc.tt.pp., come riportato nell'elaborato peritale.
In particolare, nel volume I ha esposto i criteri di valutazione (pagg. 44 e ss.) ed all'udienza del 14 marzo 2023 sono state sentite le parti, che hanno concordato alcune modalità per procedere alla stima dei beni immobili.
La stima dei beni è stata quindi effettuata dal c.t.u. nel contraddittorio con i cc.tt.pp. nominati dalle parti ed esplicitando le operazioni compiute in relazione ai vari beni, con un procedimento immune da vizi logici.
Il C.t.u. ha inoltre risposto in modo chiaro ed esauriente alle osservazioni sollevate dalle parti nel volume V L'elaborato peritale (pagg. 3 – 53) che si richiama, come previsto dalla giurisprudenza secondo cui: “… il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass.
n. 33742/2022; Cass. n. 1815/2015).
Il c.t.u. ha anche elaborato dei progetti di divisione alternativi, che sono stati contestati dalle parti.
L'impossibilità di giungere alla divisione ex art. 789 c.p.c. appare essere conseguenza della controversia esistente tra le parti in ordine ad alcuni beni oggetto di donazione da porre in collazione, che richiede una decisione giudiziale coinvolgendo aspetti giuridici e non meramente tecnici, che verranno sviluppati nel prosieguo della motivazione.
I beni immobili in comunione ereditaria che devono essere divisi sono di seguito riportati con i relativi valori risultanti dalla c.t.u.:
SO d'LB (volume I, pagina 81 e ss. della ctu) posti auto: foglio n 41 – mapp. 1210 – sub 603 – 604 – 605 – 606 – 607, quota 1/3 : valutati nel 2015 e nel 2019 euro 16.667,00;
pagina 16 di 40 terreni: elencati a pagg. 92, 93 e 94 con l'indicazione della quota ereditaria, valutazione complessiva nel 2015 euro 94.156,00 e nel 2019 euro 85.000,00; via VA (volume II, scheda n 1, pag. 33) ufficio sub 2: intero euro 338.000 nel 2015 e nel 2019 euro 360.000; via Savona n 26 (volume II, scheda n 2, pag. 36 e ss.) appartamento sub 99 per l'intero + box sub 130 per l'intero + box sub 151 per l'intero: nel 2015 euro 177.000 di cui sub 99 euro 121.000 + sub 130 euro 35.000 + sub 151 euro 21.000; nel 2019 euro 190.000 di cui sub 99 euro 132.000 + sub 130 euro 36.000 + sub 151 euro 22.000; appartamento sub 31 per la quota di ¼ : nel 2015 euro 24.750,00 e nel 2019 euro 27.000,00; solaio sub 716 per la quota di 1/3: nel 2015 euro 17.602 e nel 2019 euro 19.200,00; via Maestri IO (volume II scheda n 3 pagg.58 e ss.) appartamenti sub 9 – 10 – 11 - 28 – 29 - 31 - 47 - 52 per l'intero e cantine sub 745 – 746 – 747 per l'intero: valutazione complessiva al 2015 euro 1.571.000 e valutazione complessiva al 2019 euro
1.665.000; locale portineria sub 701 per la quota di ¼ e cantine sub 718 – 719 – 720 – 721 – 723 – 724 – 725 per la quota di ¼: valutazione complessiva al 2015 euro 22.750 e valutazione complessiva al 2019 euro
23.500; la valutazione dei singoli beni è indicata a pag. 102 e 104 della c.t.u. con l'avvertenza che a pagina 104 per il bene n 4 è riportato il valore finale errato di euro 188.000 da rettificare in euro 260.000,00; via Quadronno (volume II scheda n 4 pagg. 106 e ss.) ufficio sub 6 quota di 2/3: valore nel 2015 euro 257.333,33 e nel 2019 euro 273.333,33; uffici sub 702 – sub 703 – sub 701 quota di ¼: valore nel 2015 euro 302,000 e nel 2019 euro 323.750,00; il dettaglio è a pagg. 131 e 132 vol. II della ctu che si richiama;
via Vittoria Colonna n 48 (volume II, scheda n 5, pagg. 134 e ss.) appartamento sub 16 quota ½: valutazione nel 2015 euro 67.000,00 e nel 2019 euro 75.000,00 area di parcheggio sub 7 quota di 38,115/100: valutazione nel 2015 euro 57.172,00 e nel 2019 euro
68.607,00; posto moto sub 6 per l'intero: valutazione nel 2015 euro 10.000,00 e nel 2019 euro 12.000,00; box sub 3, sub 22 e sub 26 per l'intero: valutazione nel 2015 euro 35.000,00, euro 33.000,00 ed euro
36.000,00 e nel 2019 43.000,00 euro 35.000,00 ed euro 40.000,00; appartamento sub n 18 per l'intero: valutazione nel 2015 euro 119.000,00 e nel 2019 euro 134.000,00;
è escluso il sub 31 in quanto venduto;
pagina 17 di 40 Villa MP L'LB (volume III)
Rientrano nella comunione ereditaria anche gli immobili della villa in MP L'LB (foglio n 41, mapp. 1167), essendo pacifica – quindi non necessitante di prova - la loro intestazione fittizia all'attrice e la loro riconducibilità al de cuius, il quale ne aveva anche attribuito ai figli il godimento.
In particolare, le unità immobiliari che compongono la villa e che sono state concesse in godimento ai figli sono le seguenti:
appartamento e box sub 2 e sub 607; Pt_4
Pt_ : appartamenti e box sub 3, sub 605 e sub 606;
appartamenti sub 4 e sub 6; CP_1
appartamento e box sub 5 e sub 607. Pt_2
La valutazione delle unità immobiliari è stata eseguita dal c.t.u. come segue: appartamento e box sub 2 e sub 607: euro 20.000 box + 1.119.000 abitazione = euro 1.139.000 nel
2015 e euro 915.000,00 nel 2019; appartamenti e box sub 3, sub 605 e sub 606: euro 30.000 box + 529.000 abitazione = euro 559.000 nel
2015 (625.575 – 67.000 x migliorie) e euro 506.000 nel 2019. La valutazione delle unità immobiliari di Pt_
tiene conto delle migliorie apportate dalla predetta alle unità immobiliari, che sono state quantificate dal c.t.u in euro 67.000,00 al 2015, come specificato alle pagg.78 – 83 del volume III L'elaborato peritale che si richiama. appartamento e box sub 5 e sub 607: euro 30.000 box + 543.000 abitazione = euro 573.000 nel 2015 e di 466.689 nel 2019 appartamenti sub 4 e sub 6: euro 530.000 nel 2015 e di 424.260 nel 2019
LE INTESTAZIONI FITTIZIE e LE DONAZIONI controverse
L'attrice ha allegato l'esistenza di intestazioni fittizie e donazioni a favore dei figli, aventi ad oggetto immobili e somme di denaro, che sono in parte riconosciute ed in parte contestate dai convenuti.
Quale elemento di prova delle intestazioni fittizie e delle donazioni, l'attrice ha prodotto la copia di un manoscritto (doc. n 7) assumendo che si tratti di una scrittura olografa, benché non sottoscritta, del de cuius, che rappresenta “una serie di appunti, una sorta di diario, in cui il defunto aveva annotato tutte le dazioni di denaro e le donazioni indirette tempo per tempo erogate in favore dei figli”.
Il manoscritto
Il manoscritto prodotto dalla parte attrice sub n 7 è stato contestato da sotto tutti i profili: è Pt_4
contestata la corrispondenza della copia prodotta all'originale, la sua autenticità estrinseca ed intrinseca
(in particolare per la manomissione del documento, la mancanza di pagine, il difetto di autografia, la pagina 18 di 40 non veridicità delle annotazioni), mentre le altre parti convenute ne scindono il contenuto, assumendo la veridicità di alcune annotazioni e non riconoscendone altre.
A fronte del disconoscimento di l'attrice ha chiesto la verificazione della scrittura ex art. 216 Pt_4
c.p.c., allegando che l'originale è “giacente” presso lo studio del IO in LA via Persona_2
V. Monti 52 (doc. n 22 fasc. attrice), con istanza di lasciare in deposito l'originale presso il IO e di ordinarne l'ispezione (art 218 c.p.c.) da parte del nominando c.t.u. ovvero con istanza di esibizione al
IO del documento originale in giudizio (art. 210 c.p.c.).
Con ordinanza del 27.4.2021 è stata respinta la verificazione e è stata ritenuta l'inammissibilità delle istanze ex artt. 118 e 210 c.p.c. in quanto, “a seguito del disconoscimento della copia del documento prodotta sub n 7, era onere della parte attrice produrre l'originale chiedendone la consegna al IO, che risulta averlo in “giacenza” senza alcuna formalità (doc. n 22)”.
Negli scritti conclusivi la parte attrice ha insistito nell'istanza di verificazione e nell'ordine di esibizione al IO, allegando che “l'originale della scrittura era stata depositata fiduciariamente presso il notaio di LA. Con propria comunicazione del 28.01.2021 (doc. 22 di parte Per_2
attrice) il notaio dava in effetti atto di custodire presso di sé l'originale del Persona_2 documento medesimo.” e che l'attrice “non avrebbe avuto titolo per richiedere al notaio di consegnargli (al fine di produrla in giudizio) l'originale del documento in questione, in quanto il medesimo non era nella propria disponibilità né, come riconosce la stessa ordinanza di Codesto Ill.mo
Tribunale, era stato consegnato al notaio in via fiduciaria dall'esponente, ma di comune accordo da tutti gli eredi o ancora più probabilmente dallo stesso Ing. al notaio Persona_3 PE
, padre del notaio che attualmente custodisce il documento. L'“assenza di formalità” nel
[...] conferimento L'incarico peraltro non fa certo venir meno l'obbligo di custodia conferito al notaio, né consente a quest'ultimo di consegnare il documento affidatogli a qualunque soggetto lo richieda. Il notaio invero, proprio a causa della mancanza di note formali di incarico specifiche regolanti anche la riconsegna del documento, avrebbe potuto consegnare la scrittura in questione all'esponente solo previo consenso di tutti i coeredi – nel caso di specie insussistente- o, appunto, solo a seguito di provvedimento del Tribunale. Non vi è dunque stata nel caso di specie alcuna inerzia L'attrice.”
La tesi L'attrice è infondata, considerato che è pacifico che l'originale del manoscritto sia in deposito presso il IO , la quale ha precisato che il manoscritto è “giacente” presso il suo studio, che Per_2
non esistono note di consegna o ricevute, e di presumere che sia stato consegnato da
[...]
al padre IO con il quale aveva frequenti rapporti (doc. n 21 fasc. attr.). Persona_3
pagina 19 di 40 Risulta dunque che non si verte in un caso di deposito formale di un documento presso il IO, ma di un documento “giacente” presso un depositario, che non ha conoscenza, né L'identità del depositante, né di alcun accordo per la consegna.
Ne consegue che l'attrice, la quale intendeva avvalersi del manoscritto nella causa, aveva l'onere di chiederne la consegna al depositario, e che solo nel caso di rifiuto di consegna da parte del predetto, avrebbe potuto chiedere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Infatti “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt.
118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento L'onere probatorio a carico L'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto. Cass. sez. 2 - , Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021.
Il manoscritto è dunque inutilizzabile stante il suo disconoscimento.
In ogni caso non può non rilevarsi che si tratta di un manoscritto privo di sottoscrizione, incompleto (i fogli sono numerati da 1 a 3 e da 5 a 9, quindi manca il foglio 4; inoltre i numeri 8 e 9 appaiono ricalcati su altri numeri per cui si desume la mancanza di un altro foglio) e con parti cancellate.
Ne consegue che il manoscritto, per il suo contenuto, deve ritenersi privo di valore giuridico formale e inidoneo a produrre effetti sostanziali e probatori (Cass. ordinanza del 29.11.2018 n 30948; Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3730 del 14/02/2013 Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare
nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale e produrre, quindi, effetti sostanziali e
probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte cui vengono opposte. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne
l'autenticità ai sensi L'art. 215 cod. proc. civ., norma che si riferisce al solo riconoscimento della
sottoscrizione, questa essendo, ai sensi L'art. 2702 cod. civ., il solo elemento grafico in virtù del quale -
salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 cod. civ.) - la scrittura diviene riferibile al
soggetto dal quale proviene e può produrre effetti a suo carico.).
Occorre dunque procedere all'esame delle questioni controverse relative agli atti di interposizione fittizia di persona e/o donazione senza utilizzare il manoscritto suddetto.
GLI IMMOBILI in contestazione
In relazione ad alcuni beni immobili oggetto di compravendite (quelli di LA viale Premuda 2, piazza Novelli, via Morandi e via Savona) è controversa la riconducibilità al de cuius per interposizione pagina 20 di 40 fittizia di persona ovvero la natura L'atto quale donazione da considerare al fine della divisione e collazione.
Secondo i principi generali, è onere di chi deduce l'intestazione fittizia di un bene o l'esistenza di una donazione fornirne la prova.
L'interposizione fittizia di persona rientra nella simulazione relativa soggettiva e richiede la prova L'accordo simulatorio del soggetto interponente, di quello interposto e anche del terzo contraente, come da giurisprudenza che di riporta: L'interposizione fittizia di persona postula l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente o anche successivamente alla formazione L'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti L'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente e interposto (ovvero la mancata adesione a essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie L'interposizione reale di persona;
ne deriva che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova L'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione a esso anche del terzo contraente) Cass. sez. 2 Ordinanza n. 27189 del 21/10/2024 .
Inoltre, trattandosi di una simulazione relativa soggettiva, sempre quanto all'onere probatorio, occorre distinguere la situazione del legittimario che congiuntamente con la domanda di simulazione, proponga, nello stesso giudizio, l'azione di riduzione a tutela della quota di riserva (domanda che in questo giudizio è inammissibile) e quella del legittimario che chieda la collazione nell'ambito della divisione, come nel caso in esame.
Nel primo caso il legittimario, anche se chiamato a una quota di eredità, ha la veste di terzo, mentre nel secondo caso il legittimario agisce come successore a titolo universale del de cuius per l'acquisizione al patrimonio ereditario del bene che ha formato oggetto L'accordo simulato, pertanto, si trova nella medesima posizione giuridica del dante causa quindi è soggetto ai limiti imposti ai contraenti per la prova della simulazione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 536 del 11/01/2018 In tema di limiti alla prova testimoniale del negozio simulato posti alla parte (ovvero ai suoi successori universali) dall'art. 1417
c.c., l'erede che agisca per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non è necessariamente terzo, assumendo tale qualità solo qualora, dopo aver esperito l'azione di riduzione per pretesa lesione di legittima, spenda la qualità di legittimario e non anche allorché agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal "de cuius"; né consente il
pagina 21 di 40 superamento, da parte L'erede, dei suddetti limiti probatori il riferimento alla dispensa dalla collazione, trattandosi di istituto che opera solo dopo che sia stata accertata, in base alle previsioni di cui al cit. art. 1417 c.c., la natura di donazione L'atto, ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l'azione di simulazione sia strumentale al coevo esperimento di quella di riduzione).
Ne consegue che le parti in causa che agiscono facendo valore l'interposizione fittizia di persona o la simulazione della vendita dissimulante una donazione, devono provare la partecipazione all'accordo simulatorio del terzo contraente e, poiché agiscono per la collazione nell'ambito della divisione, incorrono nei limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c. quindi non possono provare la simulazione, né per testimoni, né per presunzioni ex art. 2729 ult. comma c.c. (Cass. sentenza n 9297 del 08/06/2012; sentenza n 13634 del 02.07.2015).
La prova della donazione indiretta, invece, può essere data anche senza i limiti probatori di cui sopra, considerato che “La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito;
ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova L'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario. (Cass. sez. II,
Ordinanza n. 19230 del 12/07/2024).
Premesso quanto sopra, occorre ora esaminare i singoli atti in contestazione.
Immobile di viale Premuda 2 intestato a Pt_4
Risulta documentalmente che l'immobile di viale Premuda 2 è stata venduto dalla Premuda Suisse spa Pt_ in liquidazione a e (cugino dei convenuti) nel 1982 (doc. A fasc. conv. e Controparte_6 Pt_4
Pt_ che successivamente, il 27.6.1989, è stato venduto da e a (doc. B conv. Controparte_6 Pt_4
. Pt_4
Pt_ L'attrice e i convenuti , e assumono il carattere fittizio L'intestazione a Pt_2 CP_1 L'immobile di via Premuda 2 in LA (e dunque l'appartenenza del bene medesimo alla Pt_4 massa ereditaria), o, in subordine, la donazione indiretta consistita nell'aver fornito il denaro necessario per l'acquisto L'immobile da parte di al figlio Per_3 Pt_4
ha contestato tale ricostruzione assumendo di aver acquistato il bene dalla sorella e dal cugino e Pt_4
Pt_ sostiene anche la donazione indiretta L'immobile da parte del padre alla sorella mediante la pagina 22 di 40 dazione della provvista (“Tale immobile, però, rileva ai fini della presente controversia in quanto venne acquistato, in data antecedente alla compravendita con il convenuto, dalla con Parte_5
denari provenienti dal padre e funzionali a tale acquisto;
concretizzandosi, con ciò, da parte del de cuius una donazione indiretta a favore della Parte_5
Per quanto sopra scritto la dovrà restituire alla massa ereditaria il valore monetario Parte_5 L'immobile di Via Premuda 2, in LA, alla data della morte L'Ing. ”) Persona_3
L'interposizione fittizia di al padre avvenuta con l'atto di compravendita del 1989 non è Pt_4 Per_3
provata, in assenza della controdichiarazione, stante il limite alla prova testimoniale e per presunzioni di cui all'art. 1417 c.c. e vieppiù considerato che non è stato dedotta e provata la partecipazione del terzo contraente all'accordo simulatorio. Pt_ Inoltre, ipotizzando che l'intestazione della quota di sia fittizia e l'interponente fosse il padre
, si ricadrebbe nella simulazione della vendita dissimulante una donazione diretta della quota - Per_3
Pt_ solo fittiziamente intestata a - da parte di al figlio che incorre quindi nel limite Per_3 Pt_4 probatorio di cui all'art. 1417 c.c., mentre per la quota di non è stato dedotto alcunché sulla sua CP_6 partecipazione all'accordo simulatorio.
Quanto alla ipotesi della donazione indiretta da parte di del denaro utilizzato da per Per_3 Pt_4
l'acquisto L'immobile, si osserva che non vi è allegazione e prova delle modalità del passaggio del denaro da a per il pagamento del prezzo della compravendita e che l'unico elemento a Per_3 Pt_4 sostegno della donazione è la giovane età di all'epoca di trentatré anni. Tale elemento è tuttavia Pt_4 di per sé insufficiente per provare l'animus donandi in quanto: “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia
l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma L'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori L'ex coniuge. (Cass. Sez.
2 -Ordinanza n. 9379 del 21/05/2020).
Parimenti non è provata la donazione indiretta della quota di ½ L'immobile da parte di a Per_3
Pt_ favore della figlia , in assenza di prova dell'animus donandi - ossia della intenzione di di Per_3
arricchire gratuitamente la figlia - ed anche in assenza di prova del pagamento del prezzo (che non risulta neppure dall'atto = doc. A fasc. conv. e delle modalità del trasferimento della provvista a Pt_4
Pt_
dal padre . Per_3
pagina 23 di 40 L'immobile di viale Premuda n 2 deve quindi essere escluso dalla divisione/collazione.
Villetta Piazza Novelli 14: nuda proprietà intestata a e usufrutto a Pt_4 CP_3
Nella comparsa di risposta, ha riconosciuto la donazione della nuda proprietà mentre ha Pt_4
contestato la donazione L'usufrutto acquistato dalla moglie CP_3
In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta, ha riconosciuto di aver ricevuto dal Pt_4
padre la donazione indiretta di due appartamenti siti in LA via Colonna n 48 e della nuda proprietà della villetta sita in LA piazza Novelli n 14.
Nella memoria n 1, il convenuto ha cambiato versione contestando la donazione della nuda proprietà della viletta di piazza Novelli. Negli scritti conclusivi ha sostenuto anche che la nuova tesi difensiva “ non ha trovato alcuna forma di opposizione da parte delle altre parti processuali, non da ultima dalla stessa I coeredi, infatti, non hanno contestato la ricostruzione dei fatti Parte_5
esposti da in sede di memoria ex art. 183 cpc e, quanto sopra, dovrà essere posto a Parte_4 fondamento della decisione come fatto non contestato, ex art. 115 cpc”.
L'ultima tesi del convenuto non ha alcun pregio, considerato che la donazione L'immobile di piazza
Novelli 14 è una delle questioni maggiormente controverse in causa, dagli atti introduttivi sino a quelli finali.
La donazione della nuda proprietà L'immobile di piazza Novelli 14 è invece da ritenere acquista al giudizio, in quanto la deduzione di un fatto costitutivo della domanda effettuato da una parte nel giudizio, anche a prescindere dal suo valore di confessione, determina che, nel contraddittorio tra le parti, detto fatto sia da ritenere non necessitante di prova perché pacifico ed acquisito in causa, con la conseguenza che non può essere successivamente “ritrattato”, come pretende il convenuto.
La donazione della nuda proprietà L'immobile di piazza Novelli 14 deve dunque essere oggetto di collazione.
Al contrario l'usufrutto L'immobile di piazza Novelli n 14 va escluso dalla collazione, in quanto:
-l'interposizione fittizia di persona è contestata e non provata (la prova della interposizione fittizia di persona ha il limite probatorio di cui all'art. 1417 c.c.);
- qualora si trattasse di una donazione indiretta del de cuius alla nuora comunque la CP_3 donazione non sarebbe soggetta a collazione a norma L'art. 739 c.c.: “L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti ed al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia tratto vantaggio. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente ai coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione”.
Pt_ Immobile Di Piazza Morandi 4 e di Via Savona 26 acquistati dal marito e dalla figlia di pagina 24 di 40 Parimenti sono da escludere dalla collazione gli immobili di Piazza Morandi n 4 e via Savona n 26 Pt_ Pt_ acquistati, rispettivamente, dal marito di e dalla figlia di .
È infatti documentale che l'immobile di piazza Morandi n 4 sia stato acquistato da con CP_4
atto notarile a ministero del notaio del 29 settembre 1992, rep. 30885 e racc. 7938 (doc. 2 fasc. Per_7
Pt_ conv. ) e che l'immobile di via Savona n 26 sia stato acquistato da (doc. n 6 fasc. Controparte_5
conv . CP_1
Pt_ L'interposizione fittizia di al marito ed alla figlia, trattandosi di simulazione relativa soggettiva, non è infatti provata (per il limite di cui all'art 1417 c.c. suesposto) e anche ipotizzando la donazione da parte di a favore del genero e della nipote, comunque resterebbero escluse dalla collazione ex Per_3
art. 739 c.c..
Per completezza ed in quanto richiamata dalle parti negli scritti conclusivi, si osserva che la produzione
Contr della lettera della del 27 aprile 2022 è avvenuta oltre i termini delle preclusioni istruttorie, pertanto si conferma la sua inammissibilità come da ordinanza del 14.7.2022.
Immobile di via Savona n 26 acquistato da Pt_2
Rispetto al suddetto immobile ha riconosciuto la donazione dal padre nella comparsa di Pt_2
costituzione e nelle memorie e, solo nel corso della c.t.u., il c.t.p. ha rilevato che detto bene era stato trasferito, per una parte, dallo zio e successivamente la convenuta ha contestato la donazione.
Si tratta di una contestazione tardiva ed inidonea a far venire meno l'effetto processuale prodotto dalla deduzione di un fatto costitutivo della domanda effettuato dalla parte nel giudizio, che, anche a prescindere dal suo valore di confessione, determina che, nel contraddittorio tra le parti, detto fatto sia da ritenere pacifico quindi non necessitante di prova (come sopra esposto in relazione alla donazione della nuda proprietà di piazza Novelli a . Pt_4
L'immobile deve quindi essere considerato come donazione del de cuius a favore di e Pt_2
collazionato.
LE DONAZIONI
Le donazioni da considerare pacifiche, in quanto riconosciute dalle parti - quindi non necessitanti di prova – da considerare i fini della collazione sono quindi le seguenti:
a favore di Pt_4
- la piena proprietà di due appartamenti siti in LA - Via Colonna n. 48, valore stimato al 2015 = euro 143.000,00 per ciascuno (volume IV, pagg. 67 e ss. e 75 e ss.)
-la nuda proprietà di una villetta sita in LA - Piazza Novelli n. 14 del valore stimato al 2015 di euro
333.000,00 (volume IV, pagg. 83 e ss.;)
a favore di : CP_3
pagina 25 di 40 -il 50% di piena proprietà L'appartamento per il solo piano quarto sito in LA, via Sant' Andrea n.
8, del valore stimato al 2015 di euro 784.000,00 (volume IV, pagg. 4 e ss.), considerato che solo l'appartamento al quarto piano risulta acquistato il 29.06.1979 da con il marito CP_3 Persona_8
e l'ampliamento con il piano quinto è avvenuto successivamente;
[...]
-la piena proprietà di n. 2 appartamenti siti in LA via Colonna 48 del valore stimato al 2015 di euro
130.000,00 e di euro 126.000,00 (volume IV, pagg. 26 e ss. e 31 e ss.)
-la piena proprietà di un appartamento sito in LA via Savona n. 26 del valore stimato al 2015 di euro 125.600,00 (volume IV, pagg. 35 e ss.);
a favore di Pt_2
-la piena proprietà di un appartamento e box sito in LA – Via Premuda n. 2 del valore stimato al
2015 di euro 222.600,00 e euro 18.000,00 (volume IV, pagg. 39 e 43 e ss.);
-la piena proprietà di un appartamento con box doppio sito in LA – via Savona n. 26 del valore stimato al 2015 di euro 348.000,00 (volume IV, pagg. 45 e ss.);
Pt_ A favore di
- la piena proprietà di un immobile sito in LA - Via Premuda n. 2 del valore stimato al 2015 di euro
225.000,00 (volume IV, pagg. 53 e ss.)
-la piena proprietà di un appartamento sito in LA - Via Colonna n. 48 del valore stimato al 2015 di euro 135.000,00 (volume IV, pagg. 59 e ss.)
A favore di Parte_1
-la somma di Euro 185.000,00
LA COLLAZIONE:
I coeredi devono conferire i beni che abbiano ricevuto in donazione dal de cuius direttamente o indirettamente (art. 737 c.c.).
Il conferimento del bene mobile deve avvenire per imputazione (art. 750 c.c.) mentre il conferimento L'immobile può avvenire in due modi, ossia in natura (con la restituzione del bene nell'asse ereditario) o per imputazione (corrispondendo il valore del bene al momento L'apertura della successione).
In particolare, l'art. 746 c.c. prevede che “la collazione di immobili si fa o con il rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione a scelta di chi lo conferisce. Se l'immobile è stato alienato o ipotecato la collazione si fa soltanto con l'imputazione.”.
Il conferimento deve quindi avvenire per imputazione se ha ad oggetto beni immobili alienati o ipotecati, mentre se l'immobile da collazionare non è stato, né venuto, né ipotecato, il donatario ha la facoltà di scegliere il conferimento del bene in natura e qualora non eserciti tale scelta, la collazione pagina 26 di 40 avviene per imputazione del valore (Cass. Sez. 2 - Sentenza n.17409 del 16/06/2023 In tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione L'immobile donato in natura, con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza.).
Il conferimento in natura comporta il trasferimento della proprietà L'immobile alla comunione ereditaria con effetto retroattivo al momento L'apertura della successione, quindi ha l'effetto di incrementare i beni che devono essere divisi.
La collazione L'immobile in natura richiede che il bene sia messo a disposizione dei coeredi dal donatario mediante una dichiarazione/atto di trasferimento del diritto sull'immobile, che è soggetto alla trascrizione ex art. 2645 c.c.
Il conferimento per imputazione comporta invece l'obbligo del donatario di corrispondere il valore del bene ricevuto al tempo L'apertura della successione, senza trasferimento del bene (a norma L'art. 747 “la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore L'immobile al tempo L'apertura della successione.”). In particolare, il conferente deve versare alla massa l'equivalente pecuniario del bene donato che avviene idealmente, mediante due operazioni:
- nella quota del coerede donatario è addebitato il valore del bene donato al tempo L'apertura della successione;
- gli altri coeredi prelevano dalla massa ereditaria, in proporzione delle loro quote, una corrispondente quantità di beni, per quanto possibile, della stessa natura e qualità ex art. 725
c.c., e stimati al valore al tempo L'apertura della successione, come chiarito dalla giurisprudenza: I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca L'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari (Cass. sez. 2 Sentenza n. 12068 del 03/05/2024).
Nel caso in esame, deve procedersi alla collazione per imputazione, considerato che alcuni dei beni
Pt_ donati sono stati venduti, che e non hanno chiesto il conferimento in natura e Pt_2 CP_1
che anche benché nelle difese abbia chiesto il conferimento in natura dei due appartamenti in via Pt_4
Colonna 48, non risulta abbia compiuto tale scelta con una dichiarazione della parte o un atto di trasferimento del diritto sugli immobili predetti, trascrivibile nei registri immobiliari.
pagina 27 di 40 Le donazioni da collazionare dei coeredi sono di seguito riepilogate, con l'indicazione della valutazione L'immobile al tempo L'apertura della successione (11.05.2015) che è stata stimata dal c.t.u., le cui risultanze sono fatte proprie dal Collegio, considerato che lo stesso c.t.u. ha risposto alle osservazioni delle parti in modo esauriente anche in relazione alle migliorie che sono risultate apportate dal donatario (volume n 4 della c.t.u.).
Nella quota di Pt_4
- la piena proprietà di due appartamenti siti in LA - Via Colonna n. 48: valutazione euro 143.000,00 ed euro 143.000,00
- la nuda proprietà di una villetta sita in LA - Piazza Novelli n. 14: valutazione euro 333.000,00
Nella quota quali eredi di : CP_1 CP_3
-il 50% di piena proprietà L'appartamento sito in LA, via Sant' Andrea n. 8 (il c.t.u. ha valutato
½ L'appartamento per il quarto piano in quanto la consistenza attuale con il quinto piano è frutto di successive modifiche): valore per la quota di euro 784.000,00 CP_3
-la piena proprietà di n. 2 appartamenti siti in LA via Colonna 48: valore euro 130.000,00 e euro
126.000,00
-la piena proprietà di un appartamento sito in LA via Savona n. 26: valore euro 125.600,00
Nella quota di Pt_2
-la piena proprietà di un appartamento e box sito in LA – Via Premuda n. 2 valore euro 222.600,00
e euro 18.000,00
-la piena proprietà di un appartamento con box doppio sito in LA – via Savona n. 26; valore euro
348.000,00
Pt_ Nella quota di :
- la piena proprietà di un immobile sito in LA - Via Premuda n. 2; valore euro 225.000,00
-la piena proprietà di un appartamento sito in LA - Via Colonna n. 48; valore euro 135.000,00
Nella quota L'attrice la somma di euro 185.000,00.
Le donazioni di altre somme di denaro
L'attrice ha allegato le donazioni di somme di denaro eseguite da ai figli Persona_3
precisamente: a lire 694.000.000 pari a Euro 358.421,00; a lire 441.000.000 pari a Euro CP_3 Pt_2
Pt_ 227.809,00; a lire 75.000.000 pari a Euro 38.734,00 e a lire 284.000.000 pari a Euro Pt_4
146.932,00.
Le suddette donazioni sono state contestate dai convenuti/donatari e non risultano provate, considerato che l'allegazione L'attrice si fonda unicamente sul manoscritto di cui è stata esclusa l'efficacia probatoria per i motivi suesposti.
pagina 28 di 40 Pt_ Quanto alle donazioni di denaro allegate da a favore di di euro 146.000,00 tra il CP_1
26.10.2007 e il 18.07.2012 e di euro 74.400,00, si osserva non è provato l'animus donandi e che sono comunque escluse dalla collazione ex art. 739 c.c. in quanto non eseguite a favore di un coerede, essendo da considerare coerede , alla quale sono succeduti nel 2017 i CP_3 CP_1
Parimenti non sono provate le donazioni delle somme di denaro trasferite mediante assegni emessi Pt_ dalla a favore dei figli (assegni prodotti da ), considerata l'astrazione del titolo e l'assenza di Pt_1 prova dell'animus donandi del de cuius a favore dei figli.
Anche le somme provenienti dal conto corrente del de cuius a favore della non sono soggette a Pt_1
collazione in quanto, stante il rapporto di coniugio e il tenore di vita della famiglia - da ritenere elevato stante l'ingente patrimonio di - non vi è prova che le elargizioni effettuate dal de cuius alla Per_3
moglie fossero state poste in essere esclusivamente per spirito di liberalità e non invece fossero giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal rapporto coniugale, e fossero dettate dalla necessità di mantenimento e di assistenza e cura, anche domestica, di due persone anziane (Cass. n. 18814 del 4/7/2023)
In particolare, sono circostanze pacifiche che fosse affetto, negli ultimi anni di vita, da una Per_3
forma sempre più grave e debilitante di morbo di Parkinson e che fosse assistito, nella propria abitazione, dalla moglie e da personale di servizio, come documentato dall'attrice con le produzioni da n 24 a n 105.
In particolare, con la memoria n 2 l'attrice ha reso il conto della gestione, allegando dei prospetti riassuntivi (doc. 23, 25, 27 e 29) dal 2012 al 2015, con le spese del nucleo familiare indicate anno per anno di euro 308.169,00 nel 2012; euro 321.573,00 nel 2013; euro 260.955,00 nel 2014 ed euro
158.052,00 nel 2015 (sino al decesso di ). Per_3
Inoltre, ha prodotto le dichiarazioni dei redditi da cui risulta che, negli ultimi quattro anni, le spese necessarie per i bisogni della famiglia superavano i redditi derivanti dal patrimonio immobiliare e societario, ed in particolare la maggiore spesa ammontava nel 2012 a euro 186.623,00; nel 2013 a euro
163.625,00; nel 2014 a euro 110.449,00 e nel 2015 a euro 95.886,00.
Le somme pervenute all'attrice dal de cuius, quali i) il provento della compravendita L'immobile in
LA via Maestri IO 17 (venduto il 12.05.2014 per euro 240.000,00), ii) i due bonifici di euro 20.000,00 del maggio 2015 e iii) le somme di euro 24.000,00 e di euro 36.900,00 negli anni dal
2007 al 2012, sono quindi riconducibili a spese di mantenimento e di assistenza per malattia, che non sono soggette a collazione ex art. 742 primo comma c.c., nonché alle liberalità previste dal secondo comma L'art. 770 c.c., ossia le liberalità disposte in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi, parimenti escluse dalla collazione ex art. 742 ult. comma c.c..
pagina 29 di 40 Beni mobili ed arredi presenti nella casa di abitazione del de cuius
Parimenti deve essere respinta la domanda del convenuto di “Ordinare alla attrice di restituire, Pt_4
alla massa ereditaria, tutti i beni mobili presenti alla data della morte del de cuius nella sua casa familiare e tutt'oggi detenuti dalla stessa”.
Si tratta infatti dei beni mobili contenuti nella casa di abitazione in cui la signora moglie del Pt_1 defunto, ha convissuto con quest'ultimo fino alla sua morte e sui quali il coniuge convivente ha il diritto di uso ex art. 540 secondo comma c.c.
Inoltre, il convenuto non ha allegato in modo specifico la consistenza dei beni suddetti e la genericità L'allegazione non consente la loro individuazione al fine della stima del valore e della divisione.
Le spese sostenute dalla per la comunione Pt_1
L'attrice ha documentato di aver sostenuto le spese funebri di euro 18.100,00 (fattura doc. 18) di cui ha diritto al rimborso dai coeredi pro quota.
Con riguardo alle spese funerarie, la Cassazione è consolidata nel ritenere che “Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza L'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria. Il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di manifestare una volontà contraria anche sul
"quantum", con la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, è tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio” (Cass. n. 17938/2020).
Nel caso di specie, i convenuti non hanno allegato di aver manifestato all'attrice una volontà contraria a tale attività gestoria pertanto le spese funerarie anticipate costituiscono debito ereditario, che non appare di importo eccessivo, considerato altresì che non risulta neppure contestata dai convenuti l'eccessiva sproporzione di tale importo rispetto ai prezzi di mercato.
La domanda di rifusione delle spese funerarie antipate da è dunque fondata in quanto si Parte_1
tratta di una spesa non eccessiva né sproporzionata rispetto alle tariffe e alle disponibilità economiche del de cuius pertanto costituisce debito L'eredità di che va posto a carico della massa. Per_3
Non è invece dovuto il rimborso di euro 50.000,00 richiesto dall'attrice per le spese, imposte e tasse sostenute nell'interesse comune della massa o dei coeredi per gli immobili siti all'LB, in quanto non dedotte in modo specifico e non documentate.
LE OPERAZIONI DI COLLAZIONE E DIVISIONE
pagina 30 di 40 Deve dunque procedersi alla divisione, che è stata richiesta da tutte le parti e che spetta a ciascun partecipante alla comunione, sia ereditaria che ordinaria, avendo natura di diritto potestativo (art. 713
c.c. “i coeredi possono sempre domandare la divisione” e art. 1111 c.c. “ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione”).
Quanto alle modalità della divisione, la domanda del convenuto di vendita dei beni non deve Pt_4
essere accolta, considerato che, ai sensi L'art. 718 c.c., ciascun condividente ha il diritto potestativo ad una porzione in natura di beni ereditari (ossia alla proporzionale divisione dei beni compresi nella comunione) e che la vendita dei beni è l'extrema ratio perseguibile solo nel caso in cui la comunione comprenda beni indivisibili secondo le quote dei condividenti (art. 720 c.c.).
Nella specie, la comunione ereditaria comprende numerosi beni immobili che possono essere attribuiti singolarmente ai condividenti, essendo distinte unità immobiliari, salvo il conguaglio per compensare l'ineguaglianza delle porzioni in natura ex art. 728 c.c., con il diritto dei condividenti creditori del conguaglio all'ipoteca legale ex art. 2817 n 2 c.c. sui beni immobili attribuiti agli altri coeredi, da iscrivere come previsto dall'art. 2834 c.c.
Deve quindi procedersi allo scioglimento la comunione, mediante la collazione delle donazioni per imputazione del valore mediante le operazioni di addebito nella quota del coerede donatario del valore del bene donato al tempo L'apertura della successione (2015) ed il prelevamento degli altri coeredi dalla massa ereditaria, in proporzione delle loro quote, di una corrispondente quantità di beni, per quanto possibile, della stessa natura e qualità ex art. 725 c.c., e stimati al valore al tempo L'apertura della successione (2015).
All'esito della collazione deve procedersi alla divisione del residuo con attribuzione dei beni in proporzione alle quote e determinazione del conguaglio in denaro ex art. 728 c.c.
SCHEMI RIEPILOGATIVI
In via preliminare, sono riepilogati i beni immobili facenti parte della massa ereditaria da dividere, con indicazione del valore degli stessi alla data di apertura della successione (2015) e attualizzati alla data della domanda di divisione (2019).
Beni della comunione da dividere Immobile Tipologia Quota de Valore quota Valore quota immobile cuius 2015 2019
1 € 1.139.000,00 € 915.000,00 SO d'LB - 1 Sub 2 Porzione di villa
Sub. 607 e box
Porzione di villa 1 € 530.000,00 € 424.260,00 SO d'LB - 2 Sub. 4
Sub. 6a Sub. 6b
1 € 573.000,00 € 466.689,00 SO d'LB - 3 Sub. 5 Porzione di villa Sub 607 e box pagina 31 di 40 1 € 559.000,00 € 506.000,00 SO d'LB - 4 Sub. 3 Porzione di villa
Sub. 605 e box
Sub. 606
Quote varie € 94.156,00 € 85.000,00 SO d'LB - Terreni Terreni
Posti auto 1/3 € 16.666,67 € 16.666,67 SO d'LB - Posti auto
Via VA sub. 2 Appartamento 1 € 338.000,00 € 360.000,00
Via Savona Sub. 99 Appartamento 1 € 121.000,00 € 132.000,00
Via Savona Sub. 130 Box 1 € 35.000,00 € 36.000,00
Via Savona Sub. 151 Box 1 € 21.000,00 € 22.000,00
Via Savona Sub. 31 Appartamento 1/4 € 24.750,00 € 27.000,00
Via Savona Sub. 716 Solaio 1/3 € 17.600,00 € 19.200,00
Via Maestri IO Sub. 9 Appartamento 1 € 146.000,00 € 155.000,00
Via Maestri IO Sub. 10 Appartamento 1 € 143.000,00 € 152.000,00
Via Maestri IO Sub. 11 Appartamento 1 € 193.000,00 € 205.000,00
Via Maestri IO Sub. 28 Appartamento 1 € 245.000,00 € 260.000,00
Via Maestri IO Sub. 29 Appartamento 1 € 255.000,00 € 270.000,00
Via Maestri IO Sub. 31 Appartamento 1 € 275.000,00 € 291.000,00
Via Maestri IO Sub. 47 Appartamento 1 € 140.000,00 € 148.000,00
Via Maestri IO Sub. 52 Appartamento 1 € 159.000,00 € 169.000,00
Via Maestri IO Sub. 745 Cantina 1 € 5.000,00 € 5.000,00
Via Maestri IO Sub. 746 Cantina 1 € 5.000,00 € 5.000,00
Via Maestri IO Sub. 747 Cantina 1 € 5.000,00 € 5.000,00 Locale
1/4 € 14.000,00 € 14.750,00 Via Maestri IO Sub. 701 portineria
Via Maestri IO Sub. 718 Cantina 1/4 € 1.250,00 € 1.250,00
Via Maestri IO Sub. 719 Cantina 1/4 € 1.250,00 € 1.250,00
Via Maestri IO Sub. 720 Cantina 1/4 € 1.250,00 € 1.250,00
Via Maestri IO Sub. 721 Cantina 1/4 € 1.250,00 € 1.250,00
Via Maestri IO Sub. 723 Cantina 1/4 € 1.250,00 € 1.250,00
Via Maestri IO Sub. 724 Cantina 1/4 € 1.250,00 € 1.250,00
Via Maestri IO Sub. 725 Cantina 1/4 € 1.250,00 € 1.250,00
Via Quadronno Sub. 6 Ufficio 2/3 € 257.333,33 € 273.333,33
Via Quadronno Sub. 702 Ufficio 1/4 € 138.750,00 € 147.250,00
Via Quadronno Sub. 703 Ufficio 1/4 € 91.000,00 € 96.500,00
Via Quadronno Sub. 701 Ufficio 1/4 € 75.500,00 € 80.000,00
Via Colonna Sub. 16 Appartamento 1/2 € 67.000,00 € 75.000,00
Via Colonna Sub. 3 Box 1 € 35.000,00 € 43.000,00
Via Colonna Sub. 6 Posto moto 1 € 10.000,00 € 12.000,00
Via Colonna Sub. 18 Appartamento 1 € 119.000,00 € 134.000,00
Via Colonna Sub. 22 Box 1 € 33.000,00 € 35.000,00
Via Colonna Sub. 26 Box 1 € 36.000,00 € 40.000,00 Area di 38,115/100 € 57.172,50 € 68.607,00
Via Colonna Sub. 7 parcheggio
Totale € 3.070.855,83 € 3.289.390,33
pagina 32 di 40 Al fine di procedere all'operazione di collazione, vengono riepilogati i beni di cui ciascun coerede risulta donatario, con indicazione, per i beni immobili, del valore al 2015 da imputare alla quota del coerede/donatario.
Donazioni da collazionare
Quota di Beni immobili CTU 2015 Donazioni in denaro
Via Colonna, 48 - Appartamento 1 € 143.000,00 Pt_4
€ 619.000,00 Via Colonna, 48 - Appartamento 2 € 143.000,00
Piazza Novelli, 14 - Nuda proprietà € 333.000,00 Eredi di Via Sant'Andrea, 8 - 50% piena proprietà € 784.000,00 CP_3
€ 1.165.600,00 Via Colonna, 48 - Appartamento 1 € 130.000,00
Via Colonna, 48 - Appartamento 2 € 126.000,00
via Savona, 26 € 125.600,00
Via Premuda, 2 - Appartamento € 222.600,00 Pt_2
€ 588.600,00 Via Premuda, 2 - Box € 18.000,00
Via Savona, 26 € 348.000,00 Pt_
Via Premuda, 2 € 225.000,00
€ 360.000,00 Via Colonna, 48 € 135.000,00
185.000,00 € Parte_1
185.000,00 €
Pertanto, al fine di riequilibrare le quote ereditarie nella collazione, occorre considerare la quota maggiore, ricevuta da e imputata ai di lei eredi, pari a €1.165.600,00. Controparte_7
Ne deriva che – alla luce delle quote spettanti a ciascun coerede – gli altri coeredi dovranno prelevare la differenza tra quanto ricevuto da ciascuno e quanto spetta in relazione alla quota (art. 725 c.c.).
Nel dettaglio, ciascun figlio dovrà prelevare dalla massa ereditaria beni fino al valore di €1.165.000,00
(corrispondenti alla quota di 1/6), mentre la moglie, cui spetta la quota di 1/3, beni fino al valore di
€2.331.200,00, in base al loro valore al 2015, come di seguito indicato:
Prelevamenti dei beni ex art. 725 c.c. Immobile Prelievo a
Tipologia Quota de Valore quota favore di immobile cuius 2015
1 € 573.000,00 SO d'LB - 3 Sub. 5 Sub Porzione di villa e Pt_2
607 box Pt_ 1 € 559.000,00 SO d'LB - 4
Sub. 3 Sub. Porzione di villa e
605 Sub. box
606
SO d'LB - Terreni Quote varie € 94.156,00 Persona_9
Via VA Lidia sub. 2 Appartamento 1 € 338.000,00 Via Savona Lidia Sub. 99 Appartamento 1 € 121.000,00 Via Savona Lidia Sub. 130 Box 1 € 35.000,00
pagina 33 di 40 Via Savona Lidia Sub. 31 Appartamento 1/4 € 24.750,00
Via Savona Lidia Sub. 716 Solaio 1/3 € 17.600,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 9 Appartamento 1 € 146.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 10 Appartamento 1 € 143.000,00
Via Maestri IO Iole Sub. 28 Appartamento 1 € 245.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 29 Appartamento 1 € 255.000,00
Via Maestri IO UI Sub. 31 Appartamento 1 € 275.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 47 Appartamento 1 € 140.000,00
Via Maestri IO UI Sub. 52 Appartamento 1 € 159.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 747 Cantina 1 € 5.000,00
Via Maestri IO UI Sub. 701 Locale portineria 1/4 € 14.000,00
Via Maestri IO UI Sub. 718 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO UI Sub. 719 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO UI Sub. 720 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO Iole Sub. 721 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO Susanna Sub. 723 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO Susanna Sub. 724 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO Susanna Sub. 725 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Quadronno Lidia Sub. 6 Ufficio 2/3 € 257.333,33
Via Quadronno Lidia Sub. 702 Ufficio 1/4 € 138.750,00
Via Quadronno Lidia Sub. 703 Ufficio 1/4 € 91.000,00
Via Quadronno Lidia Sub. 701 Ufficio 1/4 € 75.500,00
Via Colonna Lidia Sub. 16 Appartamento 1/2 € 67.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 3 Box 1 € 35.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 6 Posto moto 1 € 10.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 18 Appartamento 1 € 119.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 22 Box 1 € 33.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 26 Box 1 € 36.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 7 Area di parcheggio 38,115/100 € 57.172,50 Totale € 4.073.011,83
Ne deriva che le quote di ciascun coerede sono riequilibrate con i beni della massa ereditaria per il valore ricavabile dalla tabella che segue:
Erede Quota Da imputare Valore quote Da ricevere Attribuzioni Bilancio
UI 1/6 € 619.000,00 € 1.165.600,00 € 546.600,00 € 545.906,00 € 694,00 Eredi di € 1.165.600,00 € 1.165.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Parte_7
1/6 € 588.600,00 € 1.165.600,00 € 577.000,00 € 576.750,00 € 250,00 Pt_2 Pt_
1/6 € 360.000,00 € 1.165.600,00 € 805.600,00 € 805.250,00 € 350,00 Lidia 1/3 € 185.000,00 € 2.331.200,00 € 2.146.200,00 € 2.145.105,83 € 1.094,17
Totale 1 € 2.918.200,00 € 6.993.600,00 € 4.075.400,00 € 4.073.011,83 € 2.388,17
pagina 34 di 40 La modestissima entità della voce “bilancio” dimostra il riequilibrio delle quote, considerato che la collazione è avvenuta mediante il prelevamento di una pluralità di immobili, il cui valore è oggetto di una stima che, come tale, giustifica lievi scostamenti.
All'esito della collazione, si procede alla divisione dei beni della massa ereditaria rimanenti, previa determinazione del valore di ciò che rimane e della quota di ciascun coerede (art. 726 c.c.).
In particolare, il valore della massa ereditaria residua deve essere determinato considerando anche i beni mobili, nonché attualizzando il valore dei beni immobili alla data della domanda (2019).
Il compendio ereditario risulta, dunque, così composto:
Cespiti residui all'esito dei prelevamenti Immobili Tipologia Quota Valore quota 2019 immobile de cuius
SO d'LB - 1 Sub 2 Sub. Porzione di villa 1
607 e box
€ 915.000,00
SO d'LB - 2 Sub. 4 Porzione di villa 1
Sub. 6a
€ 424.260,00 Sub. 6b
€ 16.666,67 SO d'LB - Posti auto Posti auto 1/3
Via Savona Sub. 151 Box 1 € 22.000,00
Via Maestri IO Sub. 11 Appartamento 1 € 205.000,00
Via Maestri IO Sub. 745 Cantina 1 € 5.000,00
Via Maestri IO Sub. 746 Cantina 1 € 5.000,00
Valori mobiliari
€ 226,50
150 azioni Credito Valt.
€ 5.569,70
c.c. n. 597/627 Credito Valt.
€ 836,68
c.c. n. 00500/26059 BPM
€ 1.618,28
c.c. n. 00500/27098 BPM
€ 1.601.177,83
Totale
Ne deriva che le quote di ciascun coerede – pari a 1/6 della massa per i quattro figli e a 1/3 per la moglie – corrispondono rispettivamente a €266.862,97 e €533.725,16.
In base ai valori ed al numero dei beni che compongono la massa ereditaria, risulta possibile effettuare una divisione in natura con conguaglio in denaro, ex artt. 727 e 728 c.c..
I beni denominati “SO d'LB -1” e “SO d'LB -2” presentano un valore elevato (in particolare il primo supera il valore di tutte le quote) pertanto è inevitabile la formazione di porzioni con immobili e conguagli in denaro.
pagina 35 di 40 Al fine L'attribuzione dei beni denominati “SO d'LB -1” e “SO d'LB -2” appare preferibile considerare il criterio del godimento dei beni stessi, pertanto “SO d'LB -1” va attribuito a che Pt_4
lo ha in uso e “SO d'LB -2” agli eredi di che lo hanno in uso. CP_3
I suddetti beni non vengono attribuiti a benchè abbia la quota maggiore, in quanto l'età Parte_1
avanzata della stessa (di novantatreanni) ne ostacolerebbe il godimento, al punto di renderlo impossibile.
E' quindi giustificata l'attribuzione degli immobili L'SO d'LB a coeredi diversi dalla alla Pt_1
quale va invece attribuito il resto del compendio, attesa la maggiore consistenza della sua quota ereditaria e al fine di ridurre i conguagli monetari, ad esclusione del box di via Savona da attribuire a
Pt_ e del bene denominato “SO d'LB – Posti auto” da attribuire a . Pt_2
L'attribuzione a dei valori mobiliari per intero è giustificata dalla loro modesta consistenza Parte_1
che ne sconsiglia la divisione tra tutti i condividenti.
A fini di chiarezza, si indicano di seguito le attribuzioni dei singoli beni nel dettaglio:
Divisione dei cespiti residui all'esito della collazione
Immobili Attribuzione Tipologia Quota Valore quota immobile de 2019 cuius 1 € 915.000,00 SO d'LB - 1 Sub 2 Porzione di villa Pt_4
Sub. 607 e box
Porzione di villa 1 € 424.260,00 SO d'LB - 2 Eredi di Sub. 4 CP_3 Sub. 6a
Sub. 6b Pt_ Posti auto 1/3 € 16.666,67 SO d'LB - Posti auto
Via Savona Susanna Sub. 151 Box 1 € 22.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 11 Appartamento 1 € 205.000,00 Via Maestri IO Sub. 745 Cantina 1 € 5.000,00 Pt_1
Via Maestri IO Sub. 746 Cantina 1 € 5.000,00 Pt_1
Valori mobiliari
€ 226,50
150 azioni Credito Valt. Pt_1
€ 5.569,70
c.c. n. 597/627 Credito Valt. Pt_1
€ 836,68 c.c. n. 00500/26059 BPM Lidia
€ 1.618,28 c.c. n. 00500/27098 BPM Lidia
€ 1.601.177,83
Totale
Da tale riparto dei cespiti deriva l'attribuzione a di beni per il valore stimato di Parte_4
€915.000,00, agli eredi di per il valore stimato di €424.260,000, a Controparte_7 [...] per il valore stimato di €22.000,00, a per il valore stimato di €16.666,67 Parte_2 Parte_5
e a per il valore di €223.251,16. Parte_1 pagina 36 di 40 Nelle quote dei coeredi vanno imputate anche le somme di cui sono debitori, ossia le spese funerarie sostenute e documentate dall'attrice, per la somma di euro 18.100,00, che devono essere Parte_1
ripartire pro quota.
Ne deriva che ciascuno degli altri coeredi deve corrispondere alla la somma di €3016,67, pari ad Pt_1
1/6 delle spese. Vengono così attribuiti a €12.066,67 a titolo di rimborso per le spese funerarie, Pt_1 rimanendo a suo carico i restanti €6033,33, pari a 1/3 delle stesse.
Vanno infine determinati i conguagli in denaro per compensare l'ineguaglianza delle quote, ex art. 728
c.c., per cui: dovrà corrispondere un conguaglio pari a €651.154,00 e gli eredi di Parte_4 [...]
un conguaglio pari a €160.414,00; CP_7 dovrà ricevere, a titolo di conguaglio, €241.846,00, €247.180,00 Parte_2 Parte_5
e €322.542,00. Parte_1
I condividenti creditori del conguaglio hanno ipoteca legale ex art. 2817 n 2 c.c. sui beni immobili attribuiti agli altri coeredi, da iscrivere come previsto dall'art. 2834 c.c..
A titolo riepilogativo e a fini di chiarezza, si riportano i valori nella seguente tabella:
conguagli in denaro
Erede Quota Valore quote Attribuzioni Conguaglio Spese funerarie Totale conguaglio
UI 1/6 € 266.862,97 € 915.000,00 -€ 648.137,03 -3016,67 -€ 651.154,00 IA 1/6 € 266.862,97 € 424.260,00 -€ 157.397,03 -3016,67 -€ 160.414,00
1/6 € 266.862,97 € 22.000,00 € 244.862,97 -3016,67 € 241.846,00 Pt_2 Pt_
1/6 € 266.862,97 € 16.666,67 € 250.196,30 -3016,67 € 247.180,00
1/3 € 533.725,94 € 223.251,16 € 310.474,78 12066,68 € 322.542,00 Pt_1
Totale 1 € 1.601.177,83 € 1.601.177,83 € 0,00 € 0,00
Le spese processuali dei condividenti vanno compensate tra le parti, considerata la soccombenza reciproca rispetto alle molteplici domande proposte.
Le spese della c.t.u. finalizzate alla divisione, liquidate con decreto del 18.2.2024, vanno poste a carico definitivo delle stesse parti secondo le quote ereditarie spettanti a ciascuna.
La terza chiamata ha diritto alla rifusione delle spese di lite che vanno poste a carico di CP_3
di che l'ha chiamata in causa, considerato che in relazione all'altro chiamante, Parte_5 [...]
non è ravvisabile la soccombenza. Le spese si liquidano, come da dispositivo, ex DM Parte_4
147/22, considerando la causa di valore compreso tra euro 520.001,00 e 1.000.000,00 - corrispondente al valore L'usufrutto oggetto della domanda svolta nei confronti della predetta (stimato in euro pagina 37 di 40 777.000,00 o 723.600,00 dal c.t.u.) - e con l'applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, stante la difesa su un'unica questione non complessa e l'assenza di istruttoria orale.
La domanda ex art. 96 c.p.c. è stata rinunciata dalla CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'inammissibilità delle domande di riduzione e di reintegrazione della quota di legittima dei convenuti e Parte_5 Parte_4
2. rigetta la domanda L'attrice di condanna dei convenuti alla consegna del contenuto della Pt_ cassetta di sicurezza cointestata a , e CP_3 Parte_4
3. accerta e dichiara l'interposizione fittizia di persona di al de cuius Parte_1 [...] relativamente all'acquisto degli immobili denominati Villa in MP L'LB Persona_3
(foglio n 41, mapp. 1167, sub 2, sub 607, sub 3, sub 605, sub 606, sub 4, sub 6 (6a e 6b), sub 5
e sub 607);
4. accerta le donazioni nei limiti dei beni di seguito indicati, da porre in collazione mediante imputazione del valore, come segue:
Donazioni da collazionare
Quota di Beni immobili CTU 2015 Donazioni in denaro
Via Colonna, 48 - Appartamento 1 € 143.000,00 Pt_4
€ 619.000,00 Via Colonna, 48 - Appartamento 2 € 143.000,00
Piazza Novelli, 14 - Nuda proprietà € 333.000,00 Eredi di Via Sant'Andrea, 8 - 50% piena proprietà € 784.000,00 CP_3
€ 1.165.600,00 Via Colonna, 48 - Appartamento 1 € 130.000,00
Via Colonna, 48 - Appartamento 2 € 126.000,00
via Savona, 26 € 125.600,00
Via Premuda, 2 - Appartamento € 222.600,00 Pt_2
€ 588.600,00 Via Premuda, 2 - Box € 18.000,00
Via Savona, 26 € 348.000,00 Pt_
Via Premuda, 2 € 225.000,00
€ 360.000,00 Via Colonna, 48 € 135.000,00
185.000,00 € Parte_1
185.000,00 €
5. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria del de cuius tra i Persona_3
coeredi e e Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_2 CP_1
quali eredi di Controparte_2 Controparte_7
pagina 38 di 40 6. dispone la divisione mediante le operazioni di collazione per imputazione del valore dei beni donati, quindi dispone i prelevamenti dei beni ex art. 725 c.c. e l'attribuzione delle porzioni dei beni residui con i conguagli in denaro, come segue:
Prelevamenti dei beni ex art 725 c.c. Immobile Prelievo a
Tipologia Quota de Valore quota favore di immobile cuius 2015
1 € 573.000,00 SO d'LB - 3 Sub. 5 Sub Porzione di villa e Pt_2 607 box Pt_ 1 € 559.000,00 SO d'LB - 4
Sub. 3 Sub. Porzione di villa e
605 Sub. box
606
SO d'LB - Terreni Quote varie € 94.156,00 Persona_9
Via VA Lidia sub. 2 Appartamento 1 € 338.000,00
Via Savona Lidia Sub. 99 Appartamento 1 € 121.000,00
Via Savona Lidia Sub. 130 Box 1 € 35.000,00
Via Savona Lidia Sub. 31 Appartamento 1/4 € 24.750,00
Via Savona Lidia Sub. 716 Solaio 1/3 € 17.600,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 9 Appartamento 1 € 146.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 10 Appartamento 1 € 143.000,00
Via Maestri IO Iole Sub. 28 Appartamento 1 € 245.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 29 Appartamento 1 € 255.000,00
Via Maestri IO UI Sub. 31 Appartamento 1 € 275.000,00
Via Maestri IO Sub. 47 Appartamento 1 € 140.000,00 Pt_1
Via Maestri IO UI Sub. 52 Appartamento 1 € 159.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 747 Cantina 1 € 5.000,00
Via Maestri IO UI Sub. 701 Locale portineria 1/4 € 14.000,00
Via Maestri IO UI Sub. 718 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO UI Sub. 719 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO UI Sub. 720 Cantina 1/4 € 1.250,00 Pt_
Via Maestri IO Sub. 721 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO Susanna Sub. 723 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO Susanna Sub. 724 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Maestri IO Susanna Sub. 725 Cantina 1/4 € 1.250,00
Via Quadronno Lidia Sub. 6 Ufficio 2/3 € 257.333,33
Via Quadronno Lidia Sub. 702 Ufficio 1/4 € 138.750,00
Via Quadronno Lidia Sub. 703 Ufficio 1/4 € 91.000,00
Via Quadronno Lidia Sub. 701 Ufficio 1/4 € 75.500,00
Via Colonna Lidia Sub. 16 Appartamento 1/2 € 67.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 3 Box 1 € 35.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 6 Posto moto 1 € 10.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 18 Appartamento 1 € 119.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 22 Box 1 € 33.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 26 Box 1 € 36.000,00
Via Colonna Lidia Sub. 7 Area di parcheggio 38,115/100 € 57.172,50 Totale € 4.073.011,83
pagina 39 di 40 Divisione dei cespiti residui all'esito della collazione
Immobili Attribuzione Tipologia Quota Valore quota immobile de 2019 cuius 1 € 915.000,00 SO d'LB - 1 Sub 2 Porzione di Pt_4 Sub. 607 villa e box
1 € 424.260,00 SO d'LB - 2 quali Sub. 4 Porzione di CP_1 eredi di Sub. 6a villa CP_3
Sub. 6b Pt_ Posti auto 1/3 € 16.666,67 SO d'LB - Posti auto
Via Savona Susanna Sub. 151 Box 1 € 22.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 11 Appartamento 1 € 205.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 745 Cantina 1 € 5.000,00
Via Maestri IO Lidia Sub. 746 Cantina 1 € 5.000,00 Valori mobiliari
€ 226,50
150 azioni Credito Valt. Pt_1
€ 5.569,70
c.c. n. 597/627 Credito Valt. Pt_1
€ 836,68
c.c. n. 00500/26059 BPM Lidia
€ 1.618,28 c.c. n. 00500/27098 BPM Lidia
€ 1.601.177,83 Totale
Per le esatte identificazioni catastali di ogni singolo immobile si richiama la CTU in atti.
Per l'effetto, determina nelle porzioni dei condividenti, i seguenti conguagli in denaro:
a. dovrà corrispondere un conguaglio pari a €651.154,00; Parte_4
b. e come eredi di dovranno corrispondere CP_2 Controparte_1 Controparte_7 un conguaglio pari a €160.414,00;
c. dovrà ricevere un conguaglio pari a €241.846,00; Parte_2
d. dovrà ricevere un conguaglio pari a €247.180,00; Parte_5
e. dovrà ricevere un conguaglio pari a €322.542,00. Parte_1
7. rigetta la domanda proposta nei confronti di CP_3
8. condanna alla rifusione delle spese processuali di che liquida Parte_5 CP_3
in €14.598,00 per compenso, oltre 15% spese forf., iva e cpa;
9. compensa tra l'attrice e i convenuti le spese processuali;
10. pone definitivamente a carico L'attrice e dei convenuti, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 18.2.2024.
LA, 14 gennaio 2025
La Presidente est. dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 40 di 40