Articolo 2705 del Codice civile
Articolo 2525Articolo 2511
Versione
19 aprile 1942
Art. 2705.

(Telegramma).

Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza e' sottoscritto dal mittente, ovvero se e' state consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.

La sottoscrizione puo' essere autenticata da notaio.

Se l'identita' della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma e' stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e' ammessa la prova contraria.

Il mittente puo' fare indicare nel telegramma se l'originale e' stato firmato con o senza autenticazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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