Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 10014
CS
Improcedibile
Sentenza 17 dicembre 2025

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  • Improcedibile
    Inammissibilità per carenza di interesse

    Il Collegio ritiene che vada valorizzata la causa di improcedibilità del ricorso introduttivo, nella parte annullatoria, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente, pochi mesi dopo il rigetto impugnato in primo grado, ottenuto, per altra via, l’agognato trasferimento.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto di critica della sentenza di primo grado

    Tale capo, di per sé idoneo a sorreggere la decisione, non è stato idoneamente criticato dalla parte appellante, che si limita (pag.13) ad asserire che la sentenza sarebbe “erronea, antigiuridica e illogica”, senza in nulla scalfire il ragionamento del primo giudice, fondato sull’unica certificazione pubblica ed anche sulle stesse certificazioni private prodotte dal militare.

  • Rigettato
    Infondatezza dei motivi di appello

    La patologia sofferta dalla compagna dell’appellante era “lieve”, come emerge dall’unico certificato di una struttura pubblica (ASL), e d’altra parte gli altri certificati di medico privato comunque non evidenziavano la sussistenza di una patologia grave. Risulta irrilevante sia che nella sede di destinazione sperata, in prospettiva, si sarebbe liberato un posto per pensionamento, sia che la persona dell’appellante fosse stata nominativamente richiesta dalla gerarchia ivi operante. L’istituto del trasferimento per situazioni straordinarie ha natura eccezionale ed è subordinato a stringenti e rigorosi requisiti.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività della censura sull'applicazione della direttiva

    L’appello, poi, nella parte in cui si sostiene che dovesse trovare applicazione la Direttiva DIPMA UD 001 edizione 2018 e non quella del 2020 è inammissibile, trattandosi di censura nuova, mai sollevata in primo grado; l’appellante ammette di essere stato a conoscenza fin da principio che l’amministrazione stesse applicando la Direttiva del 2020, precisando che tanto si ricavava dalla nota di acquisizione della sua istanza, doc.16; in realtà il dato emerge dalla relazione contenente la proposta, doc. 18. Comunque sia, risulta pacifico come al momento della proposizione del ricorso l’interessato fosse a conoscenza che era stata applicata una Direttiva “sbagliata” (nella prospettazione dell’appellante), ma non avendo formulato tempestiva idonea censura in primo grado, il profilo di appello è tardivo e inammissibile.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda risarcitoria

    La statuizione, ovviamente, assorbe la richiesta risarcitoria, carente dei presupposti, stante la legittimità del provvedimento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 10014
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10014
    Data del deposito : 17 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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