Improcedibile
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 10014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10014 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10014/2025REG.PROV.COLL.
N. 02977/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2977 del 2023, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Monica De Pascali e Ilaria Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Primera) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il consigliere MA TE AR e udite per l’appellante le avv. Monica De Pascali e Ilaria Prati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento emesso dalla Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica in data 22 luglio 2020, prot. n. M_ D ARM004 REG2020 0025137, e notificato in data 23 luglio 2020, di rigetto dell’istanza ex paragrafo 4 Direttiva DIPMA UD 001 edizione 2018 del Sottufficiale -OMISSIS- volta ad ottenere una movimentazione presso gli Enti ubicati nel Comune di Albenga.
2. I fatti salienti della vicenda e del procedimento possono essere compendiati nei termini seguenti:
2.1 Il sig.-OMISSIS- proveniente dalla sede di servizio presso il 3° Servizio Tecnico Distaccato di Finale Ligure, nel 2013, a partire dalla data del 1° agosto 2013, ha prestato servizio presso la base di Geilenkirchen, Germania, per ripianamento posizione OGLQAX0050 “Aircraft Maintenance” inquadrato in una missione di competenza Nato.
In data 30 maggio 2017, in prossimità del rientro dall’estero, il Comando Logistico 3° S.T.D. di Villanova d’Albenga (SV) – Aeronautica Militare inviava richiesta di personale nominativo nella sua persona.
2.2. In data 12 giugno 2017, veniva notificato al ricorrente un provvedimento di trasferimento di autorità presso la 46° Brigata Aerea di Pisa, in esecuzione specifica di delega formulata da MA A.M. Sicché, il ricorrente, a causa del trasferimento si trovava ad oltre 300 km dalla sua città di residenza, in cui conviveva con la moglie sofferente di disturbo depressivo.
In data 28 marzo 2018, il Comando logistico del 3° Servizio Tecnico Distaccato di Villanova d’Albenga inviava una seconda richiesta nominativa di personale, relativa all’impiego del ricorrente, che rimaneva inevasa.
2.3. Il ricorrente, dunque, avanzava in data 14 gennaio 2019 una prima istanza di avvicinamento, che veniva rigettata per mancata produzione di documentazione richiesta ad integrazione, con provvedimento del 24 ottobre 2019.
In data 14 gennaio 2020, ottenuta la documentazione necessaria, consistente in una certificazione sanitaria aggiornata prodotta da una struttura psichiatrica pubblica, l’interessato presentava una nuova istanza di avvicinamento, sempre motivata dalla condizione psicofisica della compagna, sulla base di quanto previsto dal paragrafo 4 della circolare DIPMA-UD-001, regolante il reimpiego in via eccezionale e per soddisfare gravi e documentate esigenze di natura privata.
2.4. Con provvedimento emesso dalla Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica in data 22 luglio 2020, prot. n. M_ D ARM004 REG2020 0025137, notificato in data 23 luglio 2020, veniva comunicato il rigetto dell’istanza volta ad ottenere la movimentazione presso gli Enti ubicati nel Comune di Albenga.
Il provvedimento di rigetto così motivava: “… il parere medico acquisito dagli organi sanitari di F.A. sulla certificazione pervenuta ha evidenziato quanto segue: dallo studio della documentazione sanitaria esibita non emerge che la compagna del Sott.le nominato in oggetto sia affetta da grave patologia. Inoltre si rappresenta che presso le sedi di interesse non emergono utili posizioni organiche per l'impiego del Sottufficiale ”.
3. Il Sottufficiale ricorreva in giudizio per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento, nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali ex art. 2043 c.c. subiti, in quanto il diniego di trasferimento sarebbe stato adottato senza la concreta valutazione della sua situazione familiare.
Articolava in ricorso in un’unica complessa censura (estesa da pagina 7 a pagina 16) volta a lamentare la violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per carenza di motivazione, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto il profilo della manifestazione di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e per travisamento dei fatti ed irragionevolezza della scelta.
3.1. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando memoria, con cui:
a) eccepiva preliminarmente il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, trasferito, a decorrere del 4 gennaio 2021, nel Comune di Villanova d’Albenga in conseguenza dell’avvenuta elezione a consigliere comunale nel Comune di Santo Stefano al Mare, nonché posto in congedo a far data dal 1° febbraio 2023 come da sua domanda;
b) contestava nel merito il ricorso di controparte, chiedendone il rigetto.
4. Il T.a.r. adito, con sentenza n. -OMISSIS-:
a) riteneva che la manifesta infondatezza del gravame, unitamente al proponimento di una domanda di risarcimento del danno, consentisse di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di improcedibilità;
b) rigettava il ricorso;
c) compensava le spese tra le parti costituite.
5. Avverso la sentenza, ha interposto appello il ricorrente soccombente in primo grado, articolando quattro censure (estese da pagina 6 a pagina 30):
A. Primo motivo di appello. Error in iudicando: erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha statuito sulla documentazione inviata dal Comandante di Corpo, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento (Punto 1.2 della sentenza appellata) ;
B. Secondo motivo di appello. Error in iudicando: erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha statuito in ordine al parere obbligatorio e vincolante del Consulente medico sanitario della F.A. e in merito alla gravità della patologia della compagna del Sottufficiale -OMISSIS- (Punti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 della sentenza appellata); sulla erroneità della sentenza in ordine alla sindacabilità degli atti discrezionali dell'Amministrazione (punto 1.7 della sentenza appellata) e sulla omessa pronuncia in ordine al diritto di tutela della salute e dell'unità familiare; sulla omessa pronuncia in ordine alle competenze del Consulente Sanitario di Forza Armata ovvero sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento ;
C. Terzo motivo di appello. Error in iudicando: omessa pronuncia in ordine al motivo di diniego indicato dall'Amministrazione nella propria nota nella quale viene rappresentato che presso la sede di interesse non emergano utili posizioni organiche per l'impiego del Sottufficiale ovvero sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento ;
D. Quarto motivo di appello. Error in iudicando: erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento .
6. Parte appellata si è costituita con atto di stile in data 5 aprile 2023, depositando successivamente documentazione contente il fascicolo di primo grado.
7. All’udienza pubblica del 9 dicembre 2025, dato avviso ex art. 73 c.p.c. circa alcuni profili in rito (in particolare, in ordine alla sopravvenuta la carenza di interesse al momento della decisione, alla mancata censura della parte della sentenza ove il T.A.R. motiva sulla patologia “lieve”, alla novità della censura circa l’applicabilità della Direttiva DIPMA \ del 2018), su cui le parti hanno interloquito, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Preliminarmente il Collegio ritiene non superfluo porre in luce che il ricorso in appello potrebbe intanto essere dichiarato inammissibile, in quanto redatto con la cd. " tecnica sandwich " (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 25/03/2021 n.253 che richiama Cassaz. sez. trib., n. 8245/2018 del 4/4/2018 e n. 16529/18, nonché ord. n. 2913/2019, al fine di indicare un ricorso redatto attraverso la tecnica del copia-incolla di interi atti, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione dei loro contenuti).
9. Sussistono comunque ulteriori decisivi profili di inammissibilità.
9.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che la manifesta infondatezza del gravame, unitamente al proponimento di una domanda di risarcimento del danno, consentisse di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di improcedibilità.
Il Collegio ritiene invece che vada valorizzata la –pacifica e confermata nella discussione in udienza- causa di improcedibilità del ricorso introduttivo, nella parte annullatoria, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente, pochi mesi dopo il rigetto impugnato in primo grado, ottenuto, per altra via, l’agognato trasferimento.
10. In conformità all’espressa richiesta della parte (come ricordato dalla difesa dell’appellante nel corso della discussione in udienza) deve ritenersi la permanenza dell'interesse del ricorrente ad una pronuncia sulla fondatezza dei motivi di ricorso a fini risarcitori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
11. Vengono in rilievo i profili di inammissibilità sottoposti alle parti ai sensi dell’art.73 c.p.a.
11.1. Il giudice di prime cure, dopo aver premesso come il provvedimento di diniego sia stato emesso dall’Amministrazione avendo a riferimento il parere del consulente medico sanitario della Forza Armata il quale aveva ritenuto che " dallo studio della documentazione sanitaria esibita non emerge che la compagna del Sott.le nominato in oggetto sia affetta da grave patologia ”, ha così motivato:
< Si consideri, peraltro, che l'attestazione del Dipartimento di salute mentale e dipendenze della ASL 1 della Regione Liguria del 9.1.2020 (depositata dallo stesso ricorrente), conferma, non solo che la patologia fosse risalente ad un periodo pregresso, ma che soprattutto quest’ultima integrasse un “disturbo depressivo ricorrente LIEVE”.
1.6 E’ altrettanto dirimente constatare come da nessuna documentazione medica, nemmeno quella prodotto dal ricorrente, si evince l’esistenza di una gravità della patologia, circostanza quest’ultima che consente di ritenere non sussistente un presupposto indispensabile per accogliere l’istanza del ricorrente.
1.7 Ne consegue che in relazione alla valutazione di “non gravità” della patologia, giudizio evidentemente espressione di un potere di “discrezionalità tecnica”, il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza dei sintomi di eccesso di potere che avrebbero permesso un sindacato di questo Tribunale >.
Ebbene, tale capo, di per sé idoneo a sorreggere la decisione, non è stato idoneamente criticato dalla parte appellante, che si limita (pag.13) ad asserire che la sentenza sarebbe “erronea, antigiuridica e illogica”, senza in nulla scalfire il ragionamento del primo giudice, fondato sull’unica certificazione pubblica ed anche sulle stesse certificazioni private prodotte dal militare.
Ora, è stato già più volte ricordato, anche da questa Sezione, che alla "parte volitiva" dell'appello deve sempre accompagnarsi una "parte argomentativa", che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto è necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata: " il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall'art. 101, comma 1, c.p.a., impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo; il giudizio di appello dinanzi al giudice amministrativo, infatti, si presenta come revisio prioris instantiae i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato 8 aprile 2021, n. 2843)".
Come chiarito da questa Sezione (decisione n.1947 del 17/03/2022), così come l'art. 40 richiede l'indicazione, tra l'altro, dei "motivi specifici su cui si fonda il ricorso " (comma 1, lettera e), l'art. 101 del medesimo c.p.a. sancisce che l'appellante non può limitarsi a un generico richiamo delle ragioni già fatte valere dinanzi al giudice di primo grado, ma ha l'onere di specificare i motivi di appello, contestando analiticamente la sentenza impugnata (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2020, n. 4707; sez. V, 5 maggio 2020, n. 2851; sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6977; sez. IV, 26 aprile 2019, n. 2678; id., 30 agosto 2018, n. 5100).
Ne consegue l’inammissibilità dell’appello, in quanto la decisione appellata è sorretta da una parte di motivazione non idoneamente criticata.
12. Le censure sulle quali poggia l’appello sono, comunque, complessivamente infondate.
12.1. Che la patologia sofferta dalla compagna dell’appellante fosse “lieve”, come detto, emerge dall’unico certificato di una struttura pubblica (ASL), e d’altra parte gli altri certificati di medico privato comunque non evidenziavano la sussistenza di una patologia grave.
Tanto priva di alcuna rilevanza di quali specializzazioni fosse in possesso il medico sanitario delle F.A. che ha istruito la pratica (censura a pag.16 dell’appello), attenendosi alla documentazione sanitaria prodotta dall’interessato.
12.2. Quanto agli altri profili, risulta irrilevante sia che nella sede di destinazione sperata, in prospettiva, si sarebbe liberato un posto per pensionamento, sia che la persona dell’appellante fosse stata nominativamente richiesta dalla gerarchia ivi operante.
Infatti, come chiarito da questa Sezione II (sentenza n. 4145 del 24.04.2023), l’istituto del trasferimento per situazioni straordinarie ha natura eccezionale ed è subordinato a stringenti e rigorosi requisiti (Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2012, n. 1828; Cons. Stato, ord., sez. IV, 31 gennaio 2020, n. 397; Cons. Stato, sez. IV, 20 giugno 2020, n. 5155; Cons. Stato, sez. II, 8 aprile 2022, n. 2635)
Tale natura dell’istituto consente di derogare alle periodiche procedure di mobilità - che rappresentano la norma per i movimenti del personale del Corpo - nei casi di assoluta gravità, la cui urgenza, delicatezza ed indifferibilità: a) da un lato rende oggettivamente impossibile seguire i tempi e le procedure dell’ordinario iter; b) dall’altro giustifica lo “scavalcamento” nell’ordine di priorità nei movimenti, favorendo l’interessato a scapito di altri colleghi potenzialmente interessati, in ipotesi in possesso pure di titoli poziori (per anzianità o merito) (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2020, n. 4139; Cons. Stato, sez. IV, 20 giugno 2020, n. 5155; Cons. Stato, sez. II, 8 aprile 2022, n. 2635).
Al fine, dunque, di disporre la richiesta mobilità per esigenze straordinarie occorre:
- in primo luogo, l’effettiva ed oggettiva esistenza di una situazione di “straordinarietà”, desumibile sia dal bisogno oggettivo di assistenza da parte di soggetto che non è in grado di provvedere da sé alle elementari esigenze di vita o che abbisogna di indispensabile assistenza strumentale alla stessa sottoposizione a terapie;
- in secondo luogo, l’impossibilità di trovare soluzioni alternative nell’ambito del nucleo, sia pure ristretto (legame entro il III grado), di parenti ed affini, impossibilità che non può derivare da impedimenti (di lavoro, distanza o simili) analoghi a quelli che connotano la posizione dell’istante;
- in terzo luogo, l’assenza di esigenze di pubblico interesse proprie dell’amministrazione di appartenenza, che, nella comparazione di interessi, impediscono il soddisfacimento dell’istanza (Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2012, n. 1828).
L’istituto, più in particolare, richiede che l’esigenza da soddisfare sia connotata da un’oggettiva straordinarietà, da intendersi come effettiva eccezionalità, e che il movimento immediato extra ordinem costituisca l’unica possibile modalità per fronteggiarla (Cons. Stato, sez. IV, 20 giugno 2020, n. 5155).
La concessione del trasferimento presuppone l’esercizio di una ampia discrezionalità amministrativa, essendo esso il frutto di un delicato bilanciamento di interessi pubblici e privati e subordinato a stringenti limiti; un onere motivazionale rinforzato è, semmai, predicabile per il caso di accoglimento dell’istanza, anche in considerazione dell’alterazione dell’ordine dei trasferimenti che ne deriva (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2020, n. 4139).
Considerata la natura eccezionale del trasferimento ex art. 398 R.G.A., le valutazioni al riguardo rimesse all'amministrazione sulle relative istanze sono connotate da ampia discrezionalità, oltre ad essere soggette a criteri interpretativi restrittivi, propri di tutte le fattispecie derogatorie.
Conseguentemente, il sindacato giurisdizionale è consentito nei limiti della sussistenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità ed illogicità o di travisamento dei fatti.
Nel bilanciamento degli interessi, i bisogni personali e familiari del privato restano subordinati alla cura dell'interesse pubblico affidato all'ente di appartenenza (Cons. Stato Sez. IV, 23 novembre 2017, n. 5452).
Le scelte sottese a tali valutazioni discrezionali sono riservate all’Amministrazione militare sicché sono inammissibili le censure che sollecitano il giudice amministrativo a un sindacato sostitutivo al di fuori dei tassativi casi in cui è consentito l’esercizio della giurisdizione di merito ex art. 134 c.p.a. (Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015; Cons. Stato, sez. IV, 20 giugno 2020, n. 5155).
Alla stregua degli indici della giurisprudenza sopra ricordati, l’appello si presenta comunque infondato, per carenza dei presupposti a base dell’operatività dell’istituto e considerato che le ipotetiche scoperture di organico vanno coperte con le ordinarie procedure, non potendosi sistematicamente pretermettere (con gli istituti cd. straordinari) le legittime aspirazioni di chi da tempo attende il rientro presso le proprie famiglie in conformità all’ordine delle graduatorie, possibilmente in presenza di esigenze personali e familiari altrettanto meritevoli di attenzione pur senza assurgere al rango di straordinarietà.
13. L’appello, poi, nella parte in cui si sostiene che dovesse trovare applicazione la Direttiva DIPMA UD 001 edizione 2018 e non quella del 2020 è inammissibile, trattandosi di censura nuova, mai sollevata in primo grado; l’appellante ammette di essere stato a conoscenza fin da principio che l’amministrazione stesse applicando la Direttiva del 2020, precisando che tanto si ricavava dalla nota di acquisizione della sua istanza, doc.16; in realtà il dato emerge dalla relazione contenente la proposta, doc. 18. Comunque sia, risulta pacifico come al momento della proposizione del ricorso l’interessato fosse a conoscenza che era stata applicata una Direttiva “sbagliata” (nella prospettazione dell’appellante), ma non avendo formulato tempestiva idonea censura in primo grado, il profilo di appello è tardivo e inammissibile.
14. Peraltro, la censura è anche infondata perché il militare aveva presentato due istanze, la prima, respinta con provvedimento del 24 ottobre 2019, la seconda (il cui rigetto è stato impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) presentata in data 14 gennaio 2020, istruita e decisa quando era ormai in vigore la nuova Direttiva, quindi correttamente definita mediante applicazione della stessa (infatti richiamata nella proposta), in base al principio tempus regit actum , posto che, come noto, ogni atto del procedimento amministrativo deve essere regolato dal regime normativo del tempo in cui è emanato.
15. Conclusivamente, in parziale riforma della decisione appellata, il ricorso di primo grado dev’essere dichiarato in parte improcedibile; l’appello viene dichiarato inammissibile e comunque infondato. La statuizione, ovviamente, assorbe la richiesta risarcitoria, carente dei presupposti, stante la legittimità del provvedimento impugnato.
16. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
17. Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parziale riforma della decisione appellata, dichiara il ricorso di primo grado in parte improcedibile; l’appello viene dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Condanna l’appellante alle spese di questo grado di giudizio in favore dell’amministrazione appellata, liquidate in euro tremila, oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO AO, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
MA TE AR, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA TE AR | IO AO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.