Articolo 39 della Legge 5 marzo 1963, n. 246
Articolo 38Articolo 40
Versione
5 aprile 1963
Art. 39.
L' articolo 10 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e' soppresso. Per l'accertamento e la esazione dei contributi di miglioria specifica afferenti alle aree il cui valore abbia subito un incremento in dipendenza della costruzione di autostrade e dei relativi raccordi, si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , nonche' le norme di cui al titolo secondo della presente legge, relative alle opere eseguite direttamente dallo Stato o con il suo concorso.
Le somme dovute ai sensi del comma che precede dovranno essere devolute all'Erario in misura del 60 per cento, ed ai Comuni interessati in misura del 40 per cento. All'accertamento e alla riscossione dei contributi provvedono, in ogni caso, i Comuni.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963
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