Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4122/2023 promossa
DA
MAB SERVICES SRLS, P.I. 03839510132, con sede legale in Cesano Maderno, via Padova n. 7, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Monza, via Vittorio Emanuele II
n.
1. presso lo studio dell'Avv. Maria Nunzia Garito che la rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
IL VOLSI, C.F. [...], nella qualità di tiotolare dell'omonima impresa individuale, P.I.:08675680964, con sede in Lentate sul Seveso, via Nazionale dei Giovi n. 224
C, elettivamente domiciliato in Desio, via M. Serao n. 4 presso lo studio dell'Avv. Adriano Cantù che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTO/OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso a seguito del mancato pagamento di opere impiantistiche.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 10.3.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, la sola parte opposta ha precisato le seguenti conclusioni:
“-in via pregiudiziale: dare atto che l'esponente ha accettato tutte le proposte transattive formulate dal
Giudice e che l'opponente non ha accettato.
- in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione fondata su efficace prova scritta né la causa di pronta soluzione.
pagina 1 di 8
- nel merito, in via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo l'avversaria opposizione in quanto infondata, per i motivi di cui in narrativa o con ogni diversa o miglior motivazione, con reiezione di tutte le domande avversarie nel merito ed in via riconvenzionale
- nel merito, in via subordinata: nel non creduto caso di revoca, per qualsiasi motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'attrice opponente a versare all'esponente la somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori ex art.
4-5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza del tempo di pagamento al saldo
- in via istruttoria: ammettersi prove per testi sui capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex art. 171 ter, del 19/10/2023, di seguito integralmente trascritti:
1) vero che nel periodo aprile-giugno 2022, nella mia qualità di dipendente dell'impresa LS, ho collaborato all'esecuzione presso la sede della Mab Services srls, nella civile abitazione sita via
Padova 17/A Cesano M., delle seguenti opere: - rimozione vecchia caldaia esterna a gas -installazione scaldabagno marca Daikin in pompa di calore per acqua calda sanitaria -installazione mono split piano terra salotto marca Daikin modello Perfera 12000 btu r32 per riscaldare e raffrescare cucina e sala. -installazione unità canalizzata con tre stacchi posta al primo piano per rinfrescare e riscaldare cameretta, corridoio e camera matrimoniale. (testi: Di MO e Calì)
2) vero che la fattura n. 33/2022 che mi viene rammostrata, emessa dall'impresa LS, si riferisce al saldo delle opere di cui al capitolo precedente (testi Di MO e Calì)
Si indicano i seguenti Testimoni:
- sig. ME Di MO c/o impresa SI LS, via Naz. Dei Giovi, 224C Lentate s.
Seveso
- sig. NT Calì, c/o impresa SI LS, via Naz. Dei Giovi, 224C Lentate s. Seveso
Nella denegata ipotesi di ammissione di uno o più capitoli avversari si chiede la prova contraria, con i testimoni già indicati a prova diretta nella seconda memoria istruttoria.
Ci si oppone infine alla CTU richiesta, in quanto nessuna indagine utile potrebbe essere esperita in ordine ai presunti difetti, considerato che la stessa opponente asserisce che sarebbero state effettuate opere rimediali, con evidente mutamento dello stato dei luoghi o dei beni da sottoporre al vaglio peritale.
Spese e compenso professionale, compreso quello della fase monitoria anche nel caso di revoca del decreto ingiuntivo e laddove confermata la pretesa sostanziale del ricorrente, aumentato del 15% per spese generali ed accessori di legge, completamente rifusi”.
pagina 2 di 8 Per l'opponente si tengono ferme le seguenti conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione:
“- in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione fondata su efficace prova scritta né la causa di pronta soluzione.
- in via preliminare subordinata: concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo, ex art. 648 I comma c.p.c., per la somma di €16.813,00
- nel merito, in via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo l'avversaria opposizione in quanto infondata, per i motivi di cui in narrativa o con ogni diversa o miglior motivazione, con reiezione di tutte le domande avversarie nel merito ed in via riconvenzionale
- nel merito, in via subordinata: nel non creduto caso di revoca, per qualsiasi motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'attrice opponente a versare all'esponente la somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori ex art.
4-5 D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza del tempo di pagamento al saldo
- in via istruttoria: riservata ogni richiesta ex art. 171 ter c.p.c.
Esborsi e compenso professionale interamente rifusi.
Si producono, oltre all'atto di citazione in opposizione a d.i. notificato da MAB Services s.r.l.s. e al duplicato informatico del fascicolo monitorio, i seguenti documenti: (…)”.
IN FATTO
Mab Services s.r.l.s., nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1244/2023 emesso in favore dell'impresa individuale di SI LS per la complessiva somma di € 33.250,00, oltre interessi moratori e spese di lite, a seguito del mancato pagamento della fattura n. 33 del 2/07/2022, di quella n. 53 del 23/11/2022 e di quella n. 57 del 15/12/2022, tutte emesse a completamento di installazioni impiantistiche presso alcuni cantieri gestiti dall'opponente ivi meglio specificate, ha eccepito, preliminarmente, il mancato preventivo espletamento della negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162/2014 e, nel merito, la mancata adeguata dimostrazione dell'effettiva sussistenza del credito azionato e la cattiva/erronea esecuzione delle opere commissionatele da Team Power s.r.l. e subappaltate all'impresa individuale di SI LS, così come contestatole con mail del 20 dicembre 2022 ed anticipatole con missiva del 22.11.2022, inadempimento per risolvere il quale era stata costretta a sostenere l'importo di € 16.437,00.
Nel costituirsi in giudizio l'impresa individuale di SS LS ha eccepito la non obbligatorietà nel procedimento monitorio ed in quello successivo di opposizione della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, la palese infondatezza dell'opposizione proposta contestando punto per punto pagina 3 di 8 l'eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte ed estesa agli impianti montati in ciascuno dei cantieri subappaltatile.
Effettuati – purtroppo senza esito - plurimi rinvii e variegate proposte al fine di agevolare una composizione transattiva del contrasto in essere e rigettate le istanze istruttorie rispettivamente articolate nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 10.3.2025 è comparsa la sola parte opposta la quale, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha insistito per il rigetto integrale dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo emesso in proprio favore cin ka sola aggiunta della condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite sostenute nell'ambito della presente fase di giudizio.
Nessuno è comparso per l'opponente sicché, all'esito della discussione e tenute ferme per quest'ultima le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in opposizione, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c..
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta da Mab Services s.r.l.s. sia infondata e per le ragioni di seguito esposte debba essere integralmente rigettata.
Ferma restando, infatti, la palese infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata avendo il legislatore escluso l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a prescindere dall'importo del credito monitoriamente azionato ed iniziando dalla prova di quest'ultimo, è sufficiente rilevare come mai alcuna specifica contestazione sia stata sollevata in ordine all'erronea indicazione dell'importo riportato in ciascuna delle tre fatture azionate in sede monitoria, la prima delle tre, ovverosia la n. 33/2022, risalente al 2/07/2022, la seconda, ovverosia la n. 53/2022, al
23/11/2022, e la terza, ovverosia la n. 57/2022, al 15/12/2022.
Passando, pertanto, ad analizzare l'effettiva sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati nelle lavorazioni effettuate, purché tali da supportare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata in questa sede al fine di giustificare il mancato pagamento delle tre fatture azionate, è anzitutto il caso di rilevare come i messaggi “WattsApp” scambiati tra le parti in data 5.12.2022, la cui provenienza ed il cui contenuto non sono stati disconosciuti da alcuno, possano al più costituire un semplice indizio della sussistenza di un contrasto tra le parti, evidentemente insorto a seguito della presenza di alcune imprecisione nelle modalità esecutive di realizzazione di alcuni degli impianti ma, a ben vedere, nulla di particolarmente rilevante e incisivo sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale dell'impresa subappaltatrice.
pagina 4 di 8 E volendosi anche bypassare ogni questione relativa alla decadenza e/o prescrizione dei vizi contestati ex art. 1667 c.c., nessuna di essa essendo stata eccepita dalla parte interessata, con conseguente necessità di analizzare nel merito le problematiche sollevate con riferimento a ciascuno dei cantieri subappaltati all'odierna opposta, leggendo l'atto introduttivo del presente giudizio ciò che balza immediatamente evidente è l'estrema genericità (verrebbe anche da utilizzare un diverso sostantivo quale, ad esempio, “pretestuosità”) di gran parte delle contestazioni ivi sollevate, quasi tutte prive di idonea specificità non facendo comprendere al Tribunale quali fossero le specifiche problematiche di ciascun sito e, quindi, gli interventi che sarebbero stati effettuati per porvi rimedio utile e tempestivo e, ancor di più, l'effettiva imputabilità di esse all'impresa subappaltatrice.
Per facilitare la lettura ed il confronto saranno separatamente analizzate le contestazioni riferibili a ciascun cantiere precisandosi, comunque, che il “fil rouge” che le caratterizza tutte è rappresentato dalla genericità, parola chiave che disvela l'intento dell'opponente di sospendere la corresponsione di ben oltre € 30.000,00 in favore della controparte a fronte di questioni oggettivamente bagatellari e di poco conto, ben lungi dal rappresentare vizi o difetti meritevoli di censura che, per tale ragione, avrebbero ben potuto essere affrontate e risolte diversamente.
IL CANTIERE RAFFOGNATO
L'opponente ha eccepito che l'impianto non sarebbe stato funzionante, come attestato da tale Edil
Service Design s.r.l.s. in data 6.12.2022 laddove, a ben vedere, il documento n. 19 prodotto unitamente all'atto di citazione riporta una dichiarazione risalente al 2/2/2023 ove la predetta società ha attestato, in maniera apodittica e per la verità troppo genericamente, di avere “rifatto completamente l'impianto” in quanto sarebbero state “tubazioni sottodimensionate, fascettate a tubazioni elettriche e collegamenti completamente sbagliati”.
Orbene, anche volendo non considerare che una tale affermazione sembrerebbe stridere con la circostanza, evincibile dal documento n. 6 prodotto dall'opposta, secondo cui in data 22/11/2022 la
IT avrebbe messo in funzione il medesimo impianto, cosa che non avrebbe potuto fare se vi fossero state anomalie talmente rilevanti da necessitare di essere risolte a discapito del rifacimento integrale dell'impianto, ciò che lascia ancor più perplessi è la totale assenza di una specifica indicazione delle opere di ripristino effettuate e di idonea documentazione attestante l'esborso patrimoniale sostenuto dall'opponente, non avendo quest'ultima prodotto alcunché sul punto nonostante nel medesimo documento n. 19 fosse stato scritto che: “Per la sistemazione di quanto sopra riportato seguirà nei prossimi giorni fattura di Euro 3.620,00”.
pagina 5 di 8 Nessuna fattura è mai stata prodotta sicché l'insufficienza di allegazione e probatoria e, ancor più a monte, l'estrema genericità della contestazione sollevata impediscono di effettuare ogni più approfondita valutazione.
IL CANTIERE “FORNARO”
Anche in questo caso l'opponente ha lamentato il sottodimensionamento del diametro delle tubazioni e, in aggiunta, un'asserita non corretta “intubatura” della canna fumaria e la realizzazione di passanti sbagliati e non “staffettati”.
Orbene, quand'anche si trattasse di doglianze fondate, seppur anche in tal caso l'asserito sottodimensionamento avrebbe presupposto l'indicazione del diametro delle tubazioni installate e quello che, piuttosto, avrebbero dovuto avere in funzione della tipologia di impianto realizzato (anche in tal caso neppure lontanamente indicato), è davvero poco comprensibile la ragione per la quale le predette “anomalie” avrebbero dovuto comportare la necessità di “installare una nuova caldaia, ripristinare l'impianto elettrico, ripristinare le opere murarie, imbiancare i muri danneggiati” (cfr. in tal senso i documenti n. 8, 9, 10 e 11 prodotti con l'atto di citazione), trattandosi di interventi di ripristino del tutto slegati dalla problematica evidenziata.
Per di più, con riferimento alla non corretta “imbottitura” della canna fumaria e alla realizzazione di passanti “sbagliati” e non “staffettati”, l'allegazione è - more solito - talmente generica da non consentire di effettuare alcun serio vaglio postumo, mancando in atti un idoneo parametro di riferimento a cui ancorare le locuzioni “non correttezza” e “sbagliati”.
Quanto, poi, all'asserita mancata staffettatura,è il caso di aggiungere che trattasi verosimilmente di un'aggiunta che avrebbe anche potuto essere effettuata a costo zero qualora si fosse effettivamente trattato di un intervento, se non necessario, quantomeno opportuno e non, piuttosto, meramente estetico.
IL CANTIERE “CALDIROLA”
Con riferimento a tale cantiere non è dato, anzitutto, comprendere quale sia l'erroneità lamentata nella posizione della sonda dell'accumulatore, non avendo l'opponente neppure smentito l'affermazione, immediatamente riportata in comparsa, secondo cui nell'accumulatore vi sarebbe un unico foro attraverso il quale inserire la sonda.
Del tutto sfornita di adeguato supporto probatorio è rimasta la perdita nel tubo della condensa mentre, a ben vedere, il montaggio delle valvole termostatiche non era specificamente inserito nel contratto di subappalto, non avendo l'opponente neppure in tal caso specificamente smentito l'affermazione, anch'essa immediatamente rimarcata in comparsa, secondo cui nessun corrispettivo sia mai stato azionato a tale titolo.
pagina 6 di 8 IL CANTIERE “DETTORI”
Come giustamente dedotto dalla difesa dell'opposta, l'avere fascettato le tubature dell'impianto idraulico con quelle dell'impianto elettrico non può consistere in un vizio ma in una scelta, pur discutibile, ma comunque legittima e, per di più, l'eventuale contrarietà alla soluzione adottata avrebbe dovuto essere precisata prima o, al più, durante l'esecuzione dei lavori così da consentire un intervento celere ed a costo zero e non, piuttosto, successivamente, verosimilmente al solo scopo di non corrispondere il saldo della lavorazione effettuata.
Il posizionamento del “termostato” nel locale caldaia piuttosto che nell'appartamento avrebbe presupposto la rigorosa dimostrazione, anche in tal caso del tutto omessa, che si trattava di un termostato e non, come dedotto dall'opposta in comparsa di risposta e non specificamene contestato dalla controparte nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., di un apparecchio di controllo delle funzioni della caldaia mentre, quanto alla mancata installazione del vaso di espansione e del “puffer”, trattandosi anche in tal caso di opere extra, era specifico onere dell'opponente dimostrata la sussistenza di un accordo in tal senso e l'ingiustificato addebito in fattura del relativo importo.
La solita genericità investe, infine, il mal collocamento del tubo di scarico della condensa in relazione al quale è sufficiente richiamare quanto sopra affermato con riferimento al cantiere “Raffognato”.
IL CANTIERE “VANELLI”
Non è stata ritualmente documentata l'effettiva sussistenza di un vizio nella scelta, più che legittima in assenza di diverso intendimento della committenza quivi pacificamente mancante, consistita nel non avere installato uno sdoppiatore.
IL CANTIERE “MENABALLI”
Anche in tal caso deve estendersi alle prime due censure quanto già sopra riferito in ordine all'estrema genericità di tale tipologia di allegazione, del tutto abusata dalla difesa attorea.
La maggior parte delle altre opere indicate ed asseritamente non effettuate non è stato dimostrato essere parte integrante del contratto d'appalto, tant'è vero che neppure è stato contestato che alcun corrispettivo sia mai stato richiesto in tal senso.
Né, a ben vedere, è stata addotta una valida ragione per ritenerle indispensabili al fine di porre rimedio a vizi e difetti concretamente imputabili alle lavorazioni eseguite, avendo l'opposta dedotto ed eccepito trattarsi di scelte conseguenti a diverse valutazioni effettuate ex post dalla committenza.
I CANTIERI “FATIGATI” E “CAZZOL”.
Con riferimento al primo appare inutile dare atto dell'ancor più estrema genericità dell'allegazione relativa alla presenza di “vizi e difformità importanti”, essendone stata totalmente trascurata l'imprescindibile desvrizione, mentre, con riferimento al secondo, quand'anche corrispondesse al vero pagina 7 di 8 l'avvenuto danneggiamento di un pluviale nel corso dell'installazione e non, piuttosto, l'esecuzione di un foro su specifica richiesta del committente intenzionato ad inserirvi lo scarico della condensa dei condizionatori, come pure eccepito dall'opposta, in atti non è stato prodotto alcunché che certifichi la contestazione del danneggiato e, a ben vedere, neppure la specifica lavorazione eseguita e l'importo sostenuto a tale titolo.
All'estrema genericità e alla mancata adeguata dimostrazione dei vizi e difetti allegati, nonché del costo sostenuto per porvi rimedio, segue il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese di lite relative alla presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio ed introduttiva, dovendosi ridurre al minimo quelli relative alla fase di trattazione ed istruttoria in quanto consistita nell'effettuazione di alcune udienze per agevolare una soluzione transattiva e nella predisposizione e il successivo deposito delle memorie ex art. 171 ter
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1244/2023 emesso in data 6.4.2023, da dichiararsi definitivamente esecutivo;
- condanna Mab Services s.r.l.s., in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere in favore di
SI LS, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, le spese di lite sostenute nella presente fase di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.808,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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