TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4693 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 promossa da
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
14.01.1961, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Michele Angelo Lupoi, del Foro di Bologna, presso e nello studio del quale, in Bologna, via Altabella n. 15, è elettivamente domiciliato parte attrice contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA Controparte_1 controinteressato
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in verbale di udienza in data
18/09/2025; il P.M è intervenuto.
F A T T O E DI R I T T O
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 02/04/2025 nato a [...] Parte_1
(BO) il 14/01/1961, ha domandato di potere adottare nato ad Persona_1
Ancona, il 26/08/1991.
L'istante ha esposto che odierno adottando, nasceva dal Persona_1 matrimonio tra la sig.ra e il sig. dopo anni di Persona_2 Parte_2 matrimonio l'affectio coniugalis tra i due veniva meno, tanto che decidevano di divorziare. Dopo poco tempo, l'odierno ricorrente, il Sig. Parte_1 conosceva la sig.ra con la quale nel 1999, decideva di Persona_2 intraprendere una convivenza. In quella occasione la portava con sé Per_2 anche il piccolo , che dunque, dalla tenera età di 8 anni, cominciava a Per_1 vivere con il sig. ponendo le basi per la creazione di un legame Pt_1 indissolubile.
Nell'udienza del 18/09/2025 è stato raccolto il consenso all'adozione da parte di e dell'adottando, nonché l'assenso dei genitori naturali di Parte_1 quest'ultimo.
Il ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso.
Dal canto suo l'adottando ha esplicitato la volontà di essere adottato dal Sig.
Pt_3
Sussistono i presupposti di legge per l'adozione, in quanto:
- l'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e ha oltre diciotto anni in più dell'adottanda, come imposto dall'art. 291 c.c.;
- e hanno espresso il loro consenso, come Parte_1 Persona_1 previsto dall'art. 296 c.c.;
- l'adottante è celibe e senza figli;
- l'adottando non è stato in precedenza adottato da altri;
- i genitori di quest'ultimo, e hanno espresso il Persona_2 Parte_2 loro assenso, come richiesto dall'art. 297 c.c.;
- figlio maggiorenne dell'adottante, è espressamente Persona_3 consenziente, come necessario ai sensi della sentenza n. 557 del 19 maggio 1988 della Corte Costituzionale;
pagina 2 di 3 - l'adozione conviene a in quanto in tale modo può ulteriormente Persona_1 consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo e spirituale che la lega al signor in da quando era Pt_1 bambino.
Ai sensi dell'art. 299 c.c. va disposto che l'adottando assuma il cognome lo anteponga al proprio. Pt_1
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M. e data la peculiare natura della causa, nulla va disposto sulle spese.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara l'adozione di nato ad [...], il [...], da parte Persona_1 di nato a [...] il [...]; Parte_1
2. dispone che assuma il cognome lo anteponga Persona_1 Pt_1 al proprio;
3. dispone che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di
Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c. e comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge a margine dell'atto di nascita dell'adottato;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 15.10.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4693 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 promossa da
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
14.01.1961, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Michele Angelo Lupoi, del Foro di Bologna, presso e nello studio del quale, in Bologna, via Altabella n. 15, è elettivamente domiciliato parte attrice contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA Controparte_1 controinteressato
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in verbale di udienza in data
18/09/2025; il P.M è intervenuto.
F A T T O E DI R I T T O
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 02/04/2025 nato a [...] Parte_1
(BO) il 14/01/1961, ha domandato di potere adottare nato ad Persona_1
Ancona, il 26/08/1991.
L'istante ha esposto che odierno adottando, nasceva dal Persona_1 matrimonio tra la sig.ra e il sig. dopo anni di Persona_2 Parte_2 matrimonio l'affectio coniugalis tra i due veniva meno, tanto che decidevano di divorziare. Dopo poco tempo, l'odierno ricorrente, il Sig. Parte_1 conosceva la sig.ra con la quale nel 1999, decideva di Persona_2 intraprendere una convivenza. In quella occasione la portava con sé Per_2 anche il piccolo , che dunque, dalla tenera età di 8 anni, cominciava a Per_1 vivere con il sig. ponendo le basi per la creazione di un legame Pt_1 indissolubile.
Nell'udienza del 18/09/2025 è stato raccolto il consenso all'adozione da parte di e dell'adottando, nonché l'assenso dei genitori naturali di Parte_1 quest'ultimo.
Il ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso.
Dal canto suo l'adottando ha esplicitato la volontà di essere adottato dal Sig.
Pt_3
Sussistono i presupposti di legge per l'adozione, in quanto:
- l'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e ha oltre diciotto anni in più dell'adottanda, come imposto dall'art. 291 c.c.;
- e hanno espresso il loro consenso, come Parte_1 Persona_1 previsto dall'art. 296 c.c.;
- l'adottante è celibe e senza figli;
- l'adottando non è stato in precedenza adottato da altri;
- i genitori di quest'ultimo, e hanno espresso il Persona_2 Parte_2 loro assenso, come richiesto dall'art. 297 c.c.;
- figlio maggiorenne dell'adottante, è espressamente Persona_3 consenziente, come necessario ai sensi della sentenza n. 557 del 19 maggio 1988 della Corte Costituzionale;
pagina 2 di 3 - l'adozione conviene a in quanto in tale modo può ulteriormente Persona_1 consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo e spirituale che la lega al signor in da quando era Pt_1 bambino.
Ai sensi dell'art. 299 c.c. va disposto che l'adottando assuma il cognome lo anteponga al proprio. Pt_1
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M. e data la peculiare natura della causa, nulla va disposto sulle spese.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara l'adozione di nato ad [...], il [...], da parte Persona_1 di nato a [...] il [...]; Parte_1
2. dispone che assuma il cognome lo anteponga Persona_1 Pt_1 al proprio;
3. dispone che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di
Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c. e comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge a margine dell'atto di nascita dell'adottato;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 15.10.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3