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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5654 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 2196/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:
dott.ssa Rosaria MORRONE Presidente
dott. Stefano CELENTANO Consigliere
dott. AN DE PAOLA Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello proposto
da
(p. iva n. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Giorgio SO (c.f. ) e IO SI (c.f. C.F._1
) giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo C.F._2
grado …………………………………………………..……....
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
avv.ti Luca Zitiello (c.f. ) e Benedetta Musco Carbonaro C.F._3
(c.f. giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta in appello
……………………… …APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
^^^^^
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8984/2019, emessa dal tribunale di
Napoli in data 10.10.2019 e pubblicata in data 11.10.2019.
Conclusioni delle parti:
-per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, per le Parte_1
ragioni tutte esposte in narrativa, accogliere il presente appello e, per l'effetto,
in parziale riforma della Sentenza n. 8984/2019, pubblicata dal Tribunale di
Napoli, confermando la pronuncia impugnata nella parte in cui ha stabilito “la
nullità delle singole clausole per indeterminatezza” e “la nullità della
capitalizzazione senza reciprocità” e che “tale clausola è da ritenersi nulla ai
sensi dell'art. 1418 c.c. in quanto contraria al disposto dell'art. 1283 c.c.”
Accogliere per il resto tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
riportano: in via principale:
1) viste tutte le deduzioni ed argomentazioni di cui in narrativa, accertare e
dichiarare che il in violazione inter alia degli artt. Controparte_1
1375, 1175, 1283, 1284 co. 3, 2697, 1418 e 1419 c.c., ha illegittimamente
applicato, nel rapporto contrattuale con la derivante dal Parte_1
conto corrente di corrispondenza n. 010/0016010/2 (già n. 002 16010/1), cui
era collegato il conto anticipi fatture n. 002 21416/3, in essere presso l'Agenzia
“9”, interessi passivi a tasso ultralegale, interessi anatocistici, CP_2
commissione di massimo scoperto e commissioni e spese non concordate e
dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o inefficacia delle clausole contenenti tali
previsioni e comunque delle condizioni generali del contratto di conto corrente in contrasto con la normativa citata ed in ogni caso di qualsivoglia prassi
applicata dalla Banca in contrasto con i principi di cui sopra;
2) per l'effetto della precedente pronuncia dichiarativa, accertare e dichiarare
che il saldo finale del predetto conto corrente è stato illegittimamente
quantificato dal in € 7.187,14 al 31 agosto 2010; Controparte_1
3) accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui sopra, anche a mezzo di C.T.U.
tecnico-contabile, le corrette risultanze del rapporto contrattuale in oggetto
alla data del recesso di controparte e comunque di chiusura del rapporto di
c/c, determinando l'eventuale saldo a credito della società attrice, escludendo
l'applicazione degli interessi passivi ultralegali, di quelli eccedenti la soglia di
cui alla L. 108/96, della capitalizzazione degli interessi, della commissione di
massimo scoperto e di tutte le spese e commissioni non concordate, così come
meglio precisato nella narrativa del presente atto;
4) per l'effetto delle precedenti pronunce dichiarative condannare il
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento e/o ripetizione in favore della in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, del saldo attivo del conto corrente e a
credito della società attrice, quale risultante all'esito della sua corretta
rideterminazione e della eventuale ctu tecnico-contabile, nella misura di non
meno di un milione di euro, ovvero in quella maggiore o minore che risulterà
di giustizia, oltre rivalutazione ed accessori infra indicati:
a. interessi corrispettivi al tasso di legge dal dì dell'estinzione del conto al dì
della domanda giudiziale;
b. interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale al dì del pagamento;
c. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale;
d. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., da
liquidare considerando l'appartenenza dell'attrice alla categoria economica
socialmente significativa dei "creditori imprenditori" e che, ad essa, il denaro
costa non meno del 12% in ragione di anno.
5) sempre per effetto delle precedenti pronunce dichiarative, per tutti i fatti in
narrativa, condannare altresì il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, non
patrimoniali e di immagine cagionati alla nella misura Parte_1
di euro otto milioni e settecento mila, ovvero in quella maggiore o minore che
risulterà di giustizia e/o in via equitativa, oltre interessi di legge;
6) sempre per effetto delle precedenti pronunce dichiarative, condannare
altresì il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali per mancato utilizzo delle
somme indebitamente trattenute;
7) in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i fatti di causa e le eccezioni in
narrativa, altresì l'illegittima segnalazione in centrale rischi e crif da parte
dell'Istituto di Credito convenuto del nominativo della Parte_1
condannare altresì il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, non
patrimoniali e di immagine cagionati alla da Parte_1
quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa.
In via gradata:
8) in ogni caso, condannare il a versare alla Controparte_1 [...]
la somma di € 150.850,98 oltre rivalutazione ed accessori Parte_1 infra indicati:
a. interessi corrispettivi al tasso di legge dal dì dell'estinzione del conto al dì
della domanda giudiziale;
b. interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale al dì del pagamento;
c. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data
dall'introduzione della domanda giudiziale;
d. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., da
liquidare considerando l'appartenenza dell'attrice alla categoria economica
socialmente significativa dei "creditori imprenditori" e che, ad essa, il denaro
costa non meno del 12% in ragione di anno.
9) sempre per effetto delle precedenti pronunce dichiarative, per tutti i fatti in
narrativa, condannare altresì il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, non
patrimoniali e di immagine cagionati alla nella misura Parte_1
di euro otto milioni e settecento mila, ovvero in quella maggiore o minore che
risulterà di giustizia e/o in via equitativa, oltre interessi di legge;
10) sempre per effetto delle precedenti pronunce dichiarative, condannare
altresì il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali per mancato utilizzo delle
somme indebitamente trattenute;
11) in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i fatti di causa e le eccezioni
in narrativa, altresì l'illegittima segnalazione in centrale rischi e crif da parte
dell'Istituto di Credito convenuto del nominativo della Parte_1
condannare altresì il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e di immagine cagionati alla da Parte_1
quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa.
In via istruttoria si chiede disporsi convocazione del TU per chiarimenti sui
seguenti punti : Voglia il TU indicare le somme di cui all'applicazione dei
tassi di usura ai conti di cui è causa, Voglia il TU effettuare il ri-calcolo non
applicando l'eccezione di prescrizione perché genericamente dedotta e/o
disporsi rinnovazione della consulenza tecnico-contabile, secondo le richieste
di cui sopra, considerando i quesiti già posti nel corso di primo grado.
In ogni caso con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari di giudizio
da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per fattane anticipazione”.
-per la appellata ed appellante incidentale “Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed
opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c. e, in
subordine, ex art. 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in
punto di spese;
- previo accertamento della temerarietà dell'iniziativa giudiziale per tutte le
ragioni dedotte in atti, condannare al risarcimento ex art. 96 Parte_1
c.p.c. dei danni patiti da che si quantificano in misura pari al quintuplo Pt_2
delle spese del presente giudizio, ovvero nella misura maggiore o minore che
il Giudice riterrà di giustizia, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1226
c.c.; - respingere tutte le domande ed i motivi di gravame ex adverso formulati
perché infondati, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le contestazioni, tutti i rilievi e tutte le domande nuove ex avverso formulate nell'atto di citazione in appello;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello avversario fosse accolto
e la dovesse essere condannata a rifondere a controparte una somma CP_3
maggiore rispetto a quella pagata in primo grado, detrarre dal relativo
quantum gli importi già versati da in esecuzione della sentenza del Pt_2
Tribunale di Napoli per complessivi Euro 170.476,13;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della prima memoria ex art. 183
comma 6, n. 1, c.p.c. depositata in primo grado dalla difesa dell'attrice, con
conseguente espunzione di tale atto dal giudizio;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le contestazioni, tutti i rilievi
e tutte le domande nuove ex adverso formulate nella prima memoria ex art. 183
comma 6, n. 1, c.p.c. depositata in primo grado dalla difesa dell'attrice;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità
dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente ai presunti
illegittimi addebiti sul conto corrente n. 16010 sino ad aprile 2002, per
intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2935 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità
dell'azione di risarcimento del danno per presunto inadempimento contrattuale
della asseritamente posto in essere precedentemente al 1 aprile 2002, CP_3
per intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c., per i motivi esposti in atti;
NEL MERITO
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in
fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
IN VIA INCIDENTALE
- in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la validità delle clausole del contratto di conto corrente oggetto di causa del 21 novembre 1991
per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la legittimità
della capitalizzazione trimestrale degli interessi sino a giugno 2000;
capitalizzazione trimestrale degli interessi anche da giugno 2000 a settembre
2002;
- in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la validità delle
variazioni delle condizioni economiche applicate medio tempore con
riferimento al rapporto di conto corrente oggetto di causa;
- in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la validità della
commissione di massimo scoperto;
- in riforma della sentenza impugnata, respingere tutte le domande avversarie
di condanna della al risarcimento del maggior danno, per le ragioni CP_3
esposte in atti;
- per l'effetto di tutto quanto precede, condannare la Società a restituire alla
tutti gli importi ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado pari CP_3
a complessivi Euro 170.476,13, per sorte capitale, interessi e spese di lite, oltre
interessi, come da documentazione allegata, nonché condannare controparte a
restituire alla le spese della TU svolta in primo grado e sostenute per CP_3
intero da;
Pt_2
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, ovvero le richieste
di chiarimenti e/o di integrazione e/o di rinnovazione della TU, per i motivi
illustrati in atti;
- laddove l'Ecc.ma Corte di Appello adita ritenesse di ammettere nuovamente la fase istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti
capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) Lei è stato totalmente estraneo a tutti i rapporti contrattuali intrattenuti nel
tempo dalla e Parte_1 Parte_3
2) Lei è intervenuto tra febbraio e aprile 2009 nelle trattative intercorse tra
e volte a definire bonariamente le vicende che Parte_3 Parte_1
hanno interessato i rapporti di factoring intercorsi tra la Società e
a fronte dell'esposizione debitoria facente capo alla Parte_3 [...]
solo ed esclusivamente in qualità di portavoce;
Parte_1
3) Le è stato chiesto dalla nella persona della Sig.ra Parte_3 Persona_1
di intervenire nelle trattative di cui al capitolo n. 2 che precede in
[...]
quanto Lei ricopriva il ruolo di responsabile dell'ufficio contenzioso della
Banca, filiale di la stessa città in cui ha sede la Società, e dunque al CP_2
solo fine di condurre le trattative in loco;
4) Lei tra febbraio e aprile 2009 ha chiesto al Sig. nella Persona_2
sua qualità di responsabile dell'ufficio contenzioso della Banca, filiale di
la stessa città in cui ha sede la Società, di condurre le trattative in loco CP_2
con volte a definire bonariamente le vicende che hanno Parte_1
interessato i rapporti di factoring intercorsi tra la Società e a Parte_3
fronte dell'esposizione debitoria facente capo alla;
Parte_1
5) rispetto alla circostanza di cui al capitolo n. 4 che precede il ruolo del Sig.
è stato esclusivamente quello di portavoce. Persona_2
Si indicano quali testi il Sig. presso , sui capitoli Persona_2 Pt_2
n. 1, n. 2 e n. 3, e la Sig.ra presso sui Persona_1 Parte_4
capitoli n. 4 e n. 5. Con vittoria di spese legali, oltre accessori come per legge per entrambi i gradi
di giudizi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione a comparire dinanzi al tribunale di Napoli, la società
[...]
conveniva in giudizio la banca per sentir Parte_1 Controparte_1
dichiarare che, con riferimento al rapporto bancario già in essere tra le parti, la convenuta aveva illegittimamente applicato interessi passivi a tasso ultralegale,
interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, commissioni e spese non concordate, con condanna delle stessa alla rettifica del saldo ed alla ripetizione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, la quale eccepiva la prescrizione della domanda attorea, chiedendo il rigetto della avversa iniziativa giudiziaria.
Il tribunale partenopeo, a mezzo della sentenza oggetto del presente gravame,
accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando la banca al pagamento, nei confronti dell'attrice, della somma di €. 136.622,87, oltre accessori.
Avverso la suddetta sentenza propone appello la a cui Parte_1
resiste, proponendo altresì appello incidentale, la . Controparte_1
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 cpc proposta dalla nella propria comparsa di Pt_2
costituzione e risposta.
Invero l'atto di gravame contiene sufficienti elementi per individuare i motivi di censura proposti dalla con sufficiente esposizione delle Parte_1
ragioni di fatto e di diritto proposte a supporto dei predetti motivi. Infatti l'appellante ha sia assolto l'onere dell'indicazione delle parti della sentenza che ha inteso impugnare, attraverso la pedissequa trasposizione, nell'atto devolutivo, di parte del testo del provvedimento impugnato, e sia specificato le
“modifiche” che esso intende richiedere in merito alla ricostruzione del fatto come operata dal Primo Giudice, nonché le compiute ragioni di diritto che sorreggono le censure mosse e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, così come prescritto dall'artt. 342 co. 1^ nn.
1-2 c.p.c. .
I motivi di gravame proposti dalla difesa dell'appellante principale
[...]
risultano essere sei e vengono così rubricati: Parte_1
1) Omessa motivazione. Sugli interessi ultralegali e superamento del tasso soglia dell'usura. Violazione di legge.
L'appellante ritiene che il Giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto di non conteggiare, nella verifica del superamento della "soglia" di usura, anche la commissione di massimo scoperto (CMS); in tal caso il tasso soglia sarebbe stato superato, con conseguente gratuità del rapporto.
Il motivo di gravame non coglie nel segno.
Nessuna questione di usura si pone il relazione al contratto di conto corrente stipulato in data 21.11.1991 per la dirimente ragione che, all'epoca di conclusione del predetto contratto, non era ancora entrata in vigore la disciplina anti-usura, introdotta con la legge 7.3.1996, n. 108; in più, il rapporto di cui al contratto di conto corrente del 21.11.1991 era stato ricalcolato dal TU
mediante l'applicazione degli interessi al tasso legale codicistico e l'esclusione delle commissioni e della capitalizzazione degli interessi.
Il motivo di appello è, altresì, infondato in relazione al contratto di conto corrente del 25.9.2002. Il TU, non computando la cms ai fini della verifica dell'usura, in conformità
al quesito postogli, escludeva ogni ipotesi di usura in relazione al predetto contratto del 25.9.2002; in particolare, alle pagine 19 e 20 del proprio elaborato peritale, riferiva che “dall'analisi svolta, non è emerso alcuno sforamento. Ed
infatti, si è detto che il contratto in oggetto indica un tasso debitore del 13,25%.
Dovendosi escludere dal computo del TEG, così come richiesto nel quesito, la
cms (indicata in contratto nella misura del 1%), e non essendo
contrattualmente prevista nessuna altra spesa, onere o commissione riferita
all'erogazione di credito, ne deriva che il suindicato tasso risulta inferiore alla
soglia dell'epoca, pari al 18,45%”.
In ogni caso, anche voler includere la c.m.s. nel TEG del contratto del 2002, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, quest'ultimo non sarebbe superato.
2) Omessa motivazione. Sul calcolo degli interessi anatocistici.
L'appellante ritiene che la abbia applicato interessi ultralegali e CP_3
commissioni di massimo scoperto senza alcuna pattuizione scritta;
deduce inoltre che il Giudice non abbia adeguatamente motivato la decisione sulle
"rimesse prescritte", insistendo sulla declaratoria di nullità e/o inefficacia delle obbligazioni relative al pagamento degli interessi ultralegali, specificando che il saldo contabile al 27 luglio 2010, considerando i tassi di usura e i costi CMS
e interessi ultralegali indebiti, doveva ammontare a € 851.262,13 a favore dell'appellante.
Il motivo di gravame contiene sostanzialmente due censure.
La prima afferisce all'asserita inesistenza di un contratto scritto, pattuito e negoziato tra le parti, con cui le stesse, per il periodo successivo al 25.9.2002, avrebbero rinegoziato le condizioni economiche del rapporto bancario,
prevedendo i tassi debitore/creditore, la cms, il tasso moratorio per sconfinamenti e la capitalizzazione trimestrale degli interessi con reciprocità.
Tale censura non appare fondata, atteso la sussistenza (v. allegato 3b alla TU)
di un foglio sottoscritto dalla nel quale, in aggiunta alla Parte_1
specifica approvazione della capitalizzazione degli interessi, la suddetta società
dichiarava di accettare le condizioni economiche elencate nel foglio susseguente (nel quale sono riportate tutte le voci oggi contestate), non essendo necessaria una apposita sottoscrizione ed approvazione su ogni singola condizione economica ivi rubricata.
La seconda censura riguarda l'omessa motivazione in ordine alle rimesse ritenute prescritte dal giudice di prime cure, scomputate dalla somma finale riconosciuta dal tribunale.
La censura deve ritenersi assorbita in virtù dell'accoglimento del successivo motivo di gravame, a cui si rimanda.
3) Erronea motivazione. Fraintendimento nell'interpretazione. Sul Calcolo degli
Interessi Anatocistici. Sulla natura ripristinatoria (e non solutoria) delle singole rimesse. Sulla eccezione di prescrizione. in iudicando. CP_4
L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado e il TU avrebbero errato nel considerare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla poiché l'onere CP_3
di provare la natura solutoria delle rimesse spettava alla ritiene CP_3
comunque affetta da genericità l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata.
Insiste nel considerare i pagamenti effettuati al beneficio del Controparte_1
aventi natura "ripristinatoria" e non "solutoria", data l'esistenza di un rapporto di apertura di credito a favore di dal 1991 al 2010. Parte_1 Il motivo di appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
In primis, la Corte ritiene non affetta da genericità l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca;
infatti, nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista, la banca convenuta, che eccepisca la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto corrente, non deve dimostrare la natura solutoria delle stesse, né ha l'onere di allegarle specificatamente, essendo sufficiente che formuli un'eccezione generica di prescrizione.
La prova della natura solutoria o ripristinatoria, poi, compete al cliente, come anche ribadito da recenti arresti della Suprema Corte (“In tema di contratto di
conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti
assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura
solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali
siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti
dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di
provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” -
Cass. 26897/2024).
La prova della natura ripristinatoria delle rimesse, il cui onere grava – come detto - sul correntista, può essere offerta dando riscontro, mediante presunzioni,
della conclusione del negozio di apertura di credito.
Sul punto anche recentemente la Cassazione (sentenza 7030/2024) ha ribadito che “in tema di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del
credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la
domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su
quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse
indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita,
indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la
deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione
determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato
e non in senso stretto. In effetti, poiché la decorrenza della prescrizione è
condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei
versamenti effettuati dal cliente nel conto corrente, essa matura sempre dalla
data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa
al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire
un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Ne discende che, eccepita
dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso
del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente allegare e provare
l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento
come mero ripristino della disponibilità accordata”.
Sul punto il TU ha qualificato il rapporto come apertura di credito, nella forma del cd fido di fatto.
Il TU ha così argomentato sul punto a pag. 8 della perizia: “apertura di credito
a valere sul c/c n.16010, nella forma tecnica di fido. Detto affidamento risulta
disciplinato dai suindicati contratti del 21/11/1991 e del 25/9/2002
(rispettivamente agli artt. 6 e 9), ma agli atti non figura nessuna convenzione
scritta riguardo alle condizioni economiche, alla decorrenza e, soprattutto,
all'entità dello stesso.
L'esistenza del rapporto richiamato è confermata, oltre che da alcune
informazioni desumibili dagli estratti del c/c n.16010 (scoperto continuativo di
c/c, scala di aliquote per la commissione di massimo scoperto, addebito di commissioni di istruttoria/rinnovo fidi), anche da alcune comunicazioni inviate
dalla banca, con le quali veniva richiesto alla società correntista il rientro
entro i limiti del fido (la prima raccomandata presente in atti è del 26/7/2005).
Tuttavia, in assenza di contratto scritto, sia la decorrenza dell'affidamento che
il limite di fido possono solo presumersi.
Ebbene, con ogni probabilità, il fido ha funzionato sul c/c n.16010 a far data
dall'accensione di quest'ultimo rapporto;
infatti, sin dalle prime registrazioni,
il conto corrente ha evidenziato uno scoperto di valuta ed il saldo è stato
pressoché da subito debitore, continuativamente e per lunghi periodi. Del resto,
nei fascicoli di causa, non figurano richieste di rientro della banca anteriori
alla raccomandata del 26/7/2005, citata in precedenza.
Quanto all'entità del fido, sulla base della scala di aliquote della cms rilevabile
dagli e/c, può presumersi che, dal II trimestre 1997 al IV trimestre 2005, sia
stato pari ad Euro 258.228,45 (già Lire 500milioni); mentre, dal III trimestre
2006 al III trimestre 2007, è stato pari ad Euro 100.000,00. L'affidamento in
oggetto è stato poi modificato dalla convenuta, con raccomandata in atti del
26/3/2008, da “apertura di credito a tempo indeterminato” in “apertura di
credito a rientro programmato con scadenza al 30/11/2008” (per l'importo di
Euro 100.000,00)”.
Quindi nel processo è emersa la natura ripristinatoria delle rimesse, con la conseguenza che la prescrizione decennale non decorre dal singolo versamento ma dalla chiusura del conto. Sul punto lapidaria risulta essere la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010 (“Qualora, dopo la cessazione di un
contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il
correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato
indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, cui tale
azione di ripetizione è soggetta, decorre, ove i versamenti eseguiti dal
correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione
ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del
conto in cui sono stati registrati gli interessi non dovuti”).
Giova rilevare che è stato precisato che, a fronte dell'eccezione di prescrizione della banca del diritto del correntista alla ripetizione dell'indebito, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto di ripetizione dell'indebito e,
conseguentemente, a far decorrere il termine di prescrizione dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purchè l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenuti negli atti difensivi delle parti (cass. civ., 17.7.2023, n. 20455; cass. civ.,
29.2.2024, n. 5364; cass. civ., 6.2.2024, n. 3310).
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto di affidamento – la cui nullità per difetto di forma scritta può essere fatta valere solo dal correntista o rilevata d'ufficio dal giudice, ma solo nell'interesse del correntista – può ben desumersi dagli elementi evidenziati dal TU nominato nel giudizio di primo grado e sopra indicati. Ne deriva che, dovendosi qualificare tutte le rimesse come ripristinatorie, a fronte dell'esistenza degli affidamenti, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, odierna appellata e convenuta in primo grado, volta a paralizzare la domanda di ripetizione dell'attrice, odierna appellante, risulta infondata. Ed invero, il rapporto bancario per cui è causa risulta estinto a seguito di recesso esercitato dalla banca e comunicato alla società correntista con raccomandata del 31/8/2010 e da tale data inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto di ripetizione, termine che non risulta scaduto nell'anno
2013, all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado.
Pertanto, il motivo di gravame coglie nel segno ed è meritevole di accoglimento, con la conseguenza che, dal conteggio operato dal TU (non si ritiene di dar luogo a chiarimenti o ad una nuova TU) non occorre defalcare le rimesse erroneamente ritenute prescritte, con saldo attivo a vantaggio della correntista pari ad €. 287.473,84 (dal predetto importo di € 287.473,84 il primo giudice detraeva l'importo pari all'ammontare delle rimesse ritenute prescritte,
addivenendo alla somma di € 136.622,87, oggetto della pronuncia di condanna a carico della banca in favore della correntista).
4) Omessa od erronea motivazione. Sui danni patiti dalla società appellante.
L'appellante censura l'esclusione, da parte del tribunale, di tutti gli asseriti
Pt_ danni patiti dalla . Lamenta che la carenza di liquidità, dovuta alle illecite detrazioni di , abbia impedito alla stessa appellante la partecipazione a Pt_2
commesse, causando così una drastica riduzione dei volumi d'affari.
Sono quattro le tipologie di danno che l'appellante ritiene che le vadano riconosciute.
a) Gli interessi moratori ex art. 1284, 4° comma, c.c., in combinato disposto con la legge 231/2002, interessi richiesti nel libello introduttivo del giudizio di primo grado.
La richiesta degli interessi di cui all'art. 1284, quarto ed ultimo comma, c.c. non
è meritevole di accoglimento per la dirimente ragione che il quarto comma dell'art. 1284 c.c. è stato aggiunto dall'art. 17, comma 1, del D.L. 12.9.2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella L. 19.1.2014, n. 162, e si applica ai procedimenti iniziato a decorrere dal trentestimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, e, quindi, non può trovare applicazione al presente procedimento, perché iniziato in primo grado nel 2013.
b) Il maggior danno economico.
La difesa della ritiene di aver subito ulteriori danni rispetto a Parte_1
quelli già compensati dal giudice di primo grado, che ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 1224, 2° comma, c.c., riconoscendo dovuta all'appellante la differenza tra il rendimento BOT a scadenza annuale e gli interessi legali.
Tuttavia dei citati ulteriori danni non vi è prova nel processo, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.
La riduzione del fatturato, dimostrata dall'appellante con la produzione dei bilanci, può dipendere da una serie di fattori del tutto indipendenti dalla accertata indisponibilità delle somme oggi riconosciute, la cui mancanza, alla luce dei volumi di affari aziendali e dell'importo oggi riconosciuto in ripetizione (da considerarsi esiguo alla luce del fatturato medesimo), appare non vitale per il buon esito delle sorti aziendali. In altre parole, manca il nesso di causalità (e nessuna prova concreta risulta fornita) tra riduzione del fatturato e mancata immediata disponibilità delle somme da ripetere.
c) Il danno all'immagine.
Anche detta forma di danno risulta solamente dedotta ma non provata dalla difesa della Le problematiche aziendali (difficoltà di Parte_1
pagamento dei fornitori, Durc negativi, ecc.) non risultano (sul punto non vi è prova al riguardo) direttamente connesse alla suddetta mancata disponibilità
delle somme richieste in ripetizione alla , potendo dipendere da una Pt_2
molteplicità di fattori.
d) Il danno da erronea segnalazione in Centrale Rischi.
Anche a voler prescindere dalla sussistenza dei presupposti affinchè la segnalazione fosse legittima o meno, non si condivide la tesi dell'appellante,
secondo cui il danno andrebbe riconosciuto in via automatica,
indipendentemente dalla prova di un nocumento subito.
La giurisprudenza di legittimità, con alcune recenti sentenze, ha osservato che il pregiudizio all'onore ed alla reputazione non è "in re ipsa". Infatti, il danno risarcibile non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione. Ne consegue che il danno non patrimoniale deve essere oggetto di specifica allegazione oltre che,
naturalmente, di prova: “In tema di responsabilità civile derivante da
pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa"
e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle
conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non
patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione
deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del
concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa
dedotto e provato” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/12/2018, n. 31537, conf.
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 31/03/2021, n. 8861).
In una fattispecie in cui non era stata allegata né offerta la prova del danno,
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/03/2023, n. 6589 ha escluso la possibilità che il danno sussista in re ipsa: “In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi
sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne
invoca il risarcimento”.
Dette sentenze, del resto, non esprimono un orientamento nuovo, ma rappresentano la riproposizione di principi già ripetutamente espressi in materia di azione di risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'immagine
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 28/03/2018, n. 7594): “In tema di
responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie,
"per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente
"danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere
allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”).
Pertanto il suddetto motivo di gravame, per le molteplici motivazioni sopra elencate, deve essere rigettato.
5) Sull'errore di calcolo contenuto nella sentenza.
L'appellante, infine, sostiene la sussistenza di un errore matematico-
argomentativo nella somma riconosciuta dalla sentenza di primo grado, errando il tribunale nel calcolare la differenza tra l'importo riconosciuto e le rimesse prescritte.
Tale motivo risulta assorbito dall'accoglimento del terzo motivo di gravame principale.
I motivi dell'appello incidentale proposto da sono i seguenti: Pt_2
1) Validità delle clausole del contratto di conto corrente del 1991.
La difesa della contesta la statuizione del Tribunale di Napoli che ha Pt_2
dichiarato nulle per indeterminatezza le clausole del contratto di conto corrente n. 1610 del 21 novembre 1991. La Banca sostiene che il contratto è stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 e del Testo
Unico Bancario n. 385 del 1993, quando il rinvio agli usi di piazza era considerato legittimo. Credem cita giurisprudenza che all'epoca riconosceva la validità della clausola di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e l'accettazione dei tassi applicati se non contestati dal correntista.
2) Legittimità dell'applicazione dell'anatocismo.
L'appellante impugna la sentenza nella parte dichiarante la nullità della Pt_2
capitalizzazione degli interessi senza reciprocità e l'illegittimità
dell'applicazione dell'anatocismo fino a giugno 2000 e da giugno 2000 a settembre 2002, deducendo che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sarebbe stata legittima, in quanto conforme a un uso normativo osservato da banche e clienti. Inoltre, sostiene che, nella vigenza del contratto e degli usi bancari ritenuti legittimi fino al 1999, la corresponsione degli interessi da parte di è stata spontanea e senza Parte_1
contestazioni, rendendo le somme irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c. come obbligazione naturale.
Le suddette censure, che possono essere esaminate congiuntamente, non appaiono convincenti.
La clausola che, per la determinazione degli interessi, rinviava agli usi su piazza
è affetta senza dubbio da nullità, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n.
385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità
dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può
quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (cass. civ., 26.6.2019, n. 24048).
Quanto alla capitalizzazione degli interessi, secondo la costante giurisprudenza,
dal quale questa Corte non intende discostarsi, con riferimento alle condizioni praticate dalla banca, è indubbio che, per quanto concerne il periodo precedente il 1° luglio 2000, non è possibile alcuna capitalizzazione degli interessi passivi,
e ciò sulla base della ormai granitica giurisprudenza inaugurata dalla Corte di
Cassazione nel 1999 e mai più disattesa nei 25 anni successivi, ed anzi ribadita più volte sia a sezioni semplici (Cass. n. 2374/1999, Cass. n. 3096/1999, Cass.
n. 12507/1999, Cass. n. 6263/2001, Cass. n. 1281/2002, Cass. n. 4490/2002,
Cass. n. 4498/2002, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 14091/2002, Cass. n.
17338/2002, Cass. n. 17813/2002, Cass. n. 2593/2003, Cass. n. 12222/2003,
Cass. n. 13739/2003, Cass. n. 4092/2005, Cass. n. 4093/2005, Cass. n.
4094/2005, Cass. n. 4095/2005, Cass. n. 6187/2005, Cass. n. 7539/2005, Cass.
n. 10599/2005, Cass. n. 10376/2006, Cass. n. 11749/2006, Cass. n. 11466/2008
e tante altre successive), sia a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 21095/2004,
Cass. Sez. Un. n. 24418/2010), precisando poi che la banca neppure può
invocare l'istituto dell'overruling a tutela di un suo incolpevole affidamento,
trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante la materia sostanziale e non processuale (Cass. n. 20172/2013).
È qui appena il caso di ricordare, trattandosi di insegnamento ormai pacifico,
che partendo dal dato normativo dell'art. 1283 c.c., norma imperativa ed eccezionale che consente l'anatocismo solo con il doppio limite di una domanda giudiziale o una convenzione posteriore alla scadenza, e di interessi dovuti da almeno sei mesi, è stato chiarito che gli usi contrari richiamati dalla norma, e che alla stessa possono derogare, sono usi normativi e non negoziali. Ciò posto,
è stato evidenziato come non esista alcun elemento che autorizzi a parlare di usi normativi (tale non può essere il cd. rinvio ad uso su piazza, che risulta vieppiù
indeterminato, non emergendo con chiarezza e precisione la determinazione del tasso d'interesse), che consentano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito: infatti, dal punto di vista oggettivo tale previsione è unicamente riconducibile alle norme interne dell'ABI (che hanno mera natura pattizia), e l'inserimento nelle raccolte delle Camere di
Commercio è una presunzione dell'esistenza di un uso e non già della sua natura normativa piuttosto che negoziale;
da un punto di vista soggettivo, difetta in ogni caso l'elemento della opinio iuris ac necessitatis, posto che l'accettazione da parte della clientela di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed annuale di quelli attivi non è sentita come conforme al diritto oggettivo, ma solo come presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari, dato il suo inserimento nei moduli. La conclusione è che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è basata su un uso negoziale e non su norma consuetudinaria;
e pertanto, tale previsione è nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c.
Tanto premesso, e chiarito come per tutta la durata del rapporto debba ritenersi illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il conteggio di tali interessi deve essere fatto senza capitalizzazione alcuna, nemmeno annuale
(così, espressamente, Cass. Sez. Un. n. 24418/2010), e deve quindi sul punto, come correttamente fatto dal giudice di prime cure, essere accolta la domanda attorea.
Per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo alla EL IC ed antecedente all'accordo sottoscritto tra le parti nel settembre 2002, meglio si dirà nell'affrontare il prossimo motivo di censura incidentale.
Non convince neppure la tesi del pagamento spontaneo effettuato dal correntista in esecuzione di una sorta di obbligazione naturale, come tale non ripetibile.
Infatti, in tema di contratto di conto corrente con la presenza di clausole che prevedano ad esempio la capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, l'addebito in conto corrente di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di spese, il pagamento da parte del cliente della banca degli importi corrisposti in applicazione di tali clausole contrattuali non può
riferirsi avvenuto in adempimento in adempimento di un'obbligazione naturale,
difettando il requisito della spontaneità dell'adempimento, richiesto appunto per qualificare un comportamento come adempimento di una obbligazione naturale, essendo notorio che la capitalizzazione trimestrale degli interessi veniva imposta a tutti i clienti dall'intero sistema bancario in conformità delle direttive impartite dall'associazione di categoria e senza possibilità di una negoziazione individuale.
Specificatamente, la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è affetta da nullità radicale per violazione dell'art. 1283 c.c. e la mancata contestazione degli estratti conto non pregiudica la possibilità di eccepire l'invalidità e l'inefficacia del rapporto obbligatorio da cui derivano gli accrediti e gli addebiti nel conto corrente. 3) Adeguamento alla delibera IC del 9 febbraio 2000.
La difesa della censura l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure Pt_2
sull'adeguamento effettuato dalla alla delibera IC del 9 febbraio 2000, CP_3
con la conseguenza che doveva ritenersi legittima, anche nel periodo successivo al 1° luglio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con medesima periodicità, sia attivi che passivi;
la banca afferma di aver dato idonea informativa alla clientela della nuova periodicità di capitalizzazione degli interessi tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2000.
La banca, quindi, chiede che la Corte riformi la sentenza impugnata, dando atto dell'avvenuto adeguamento alla delibera IC, dichiarando legittima l'applicazione della capitalizzazione trimestrale anche per il periodo che va da giugno 2000 a settembre 2002.
L'assunto sostenuto dall'appellante incidentale non appare condivisibile.
Questa Corte, infatti, ai fini della decorrenza della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ritiene non sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
delle nuove condizioni contrattuali, anche atteso che le nuovi condizioni risultano essere peggiorative rispetto a quelle precedenti (il peggioramento risulta in re ipsa, atteso che si passerebbe da un anatocismo non dovuto, perché
nullo, ad un anatocismo valido), essendo sempre quindi necessaria una specifica pattuizione dell'anatocismo tra le parti, così com'è avvenuto con la sottoscrizione della “nuova rinegoziazione” del 25.9.2002.
Sul punto, quindi, si intende dare continuità al corrispondente orientamento giurisprudenziale, ben riassunto dalla seguente massima della Suprema Corte:
“l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'
adeguamento alla delibera Cicr, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risulta sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata
in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la
capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita
convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti
soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi
l'applicabilità del decreto legislativo n. 385 del 1993, articolo 120, come
modificato dal decreto legislativo n. 342 del 1999, art. 25, il quale non recava
una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne
demandava la fissazione al Cicr, limitandosi a stabilire, quale principio
ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel
conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in
riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica
previsto dall'articolo 1339 del Cc, il quale non può trovare applicazione
neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera Cicr” (Cass.
22007/2023).
4) Mancato riconoscimento delle variazioni unilaterali delle condizioni economiche.
La difesa della contesta la sentenza nella parte in cui la stessa non ha Pt_2
tenuto conto delle variazioni delle condizioni economiche intervenute nel corso dei rapporti. La sostiene che sia il contratto del 1991 che quello del 2002 CP_3
contenevano una clausola che consentiva alla di modificare CP_3
unilateralmente le condizioni economiche, approvata specificamente dalla
Pt_ correntista, affermando di aver sempre informato la di tali variazioni.
Sul punto il tribunale ha motivato di non aver rinvenuto alcuna comunicazione in tal senso. La banca, nel motivo di gravame, sostiene che la prova delle siffatte comunicazioni, prevedenti variazioni peggiorative delle condizioni contrattuali,
si evince dagli estratti conto depositati, giammai oggetto di contestazione da parte della correntista.
Tale tesi non risulta essere condivisibile.
L'art. 118 del D. Lgs. 385/1993 prevede espressamente, ai fini della validità
delle variazioni del rapporto sfavorevoli al correntista, l'invio a quest'ultimo di una espressa e chiara comunicazione, in forma scritta, con preavviso di due mesi, con l'indicazione delle condizioni economiche che la banca intende modificare a proprio vantaggio.
Tale espressa comunicazione non può essere sostituita da “surrogati”, come l'annotazione a debito sull'estratto conto, atteso che trattasi, piuttosto che di una comunicazione di variazione contrattuale, di un effetto negativo posto in essere a danno del correntista sul proprio c/c in maniera del tutto illegittima.
Nessun rilievo ha la circostanza che la cliente non abbia contestato gli estratti conto, atteso che l'illegittimità delle poste – come sopra detto – ben può
esercitarsi nel termine di prescrizione decennale decorrente dalla chiusura del conto.
5) Validità della commissione di massimo scoperto (CMS).
La impugna la statuizione del Giudice di primo grado che ha ritenuto Pt_2
la commissione di massimo scoperto (CMS) illegittima per indeterminatezza.
La sostiene che la CMS era stata pacificamente concordata tra le parti e CP_3
quindi era da ritenersi valida, indipendentemente dalla mancata indicazione delle modalità relative alla sua applicazione.
Il rilievo non risulta condivisibile. Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto indeterminata, e quindi conseguentemente nulla ai sensi degli art. 1418 e 1346 c.c., la CMS pattuita tra le parti, non essendo chiari i criteri per il calcolo della stessa, con la conseguenza che al cliente risulta impossibile comprendere la reale entità della medesima commissione.
La difesa della nulla argomenta o deduce in merito alla facile Pt_2
determinabilità della stessa, limitandosi ad evidenziare la pattuizione della clausola.
E' noto che la commissione di massimo scoperto rappresenti la remunerazione riconosciuta alla banca per aver messo a disposizione del cliente i fondi,
indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. Tuttavia, perché
sia considerata valida, la CMS deve essere determinata e determinabile, essendo all'uopo necessaria l'espressa previsione del tasso della commissione, della base di calcolo, dei criteri e della periodicità dell'addebito. Infatti, in assenza di espressa pattuizione dei predetti parametri, non può ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti, dovendosi escludere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, così da rendersi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.
Pt_ Quindi fondata deve ritenersi la pretesa della in ordine alla contestazione della validità della pattuizione relativa alle commissioni di massimo scoperto.
Non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione, così come nel caso che qui occupa, di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione 'commissione di massimo scoperto', senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sinanche sulla base di computo. Pertanto ed in conclusione, è sin troppo evidente che tale indicazione sia nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo, in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla per chiudere sul punto, che il rapporto Controparte_5
dare/avere tra le parti, deve essere ricostruito, così come correttamente motivato dal giudice di primo grado, senza capitalizzazione degli interessi passivi e senza tenere presente le commissioni di massimo scoperto.
6) Erronea condanna al maggior danno.
La difesa della si duole del riconoscimento del “maggior danno” Pt_2
operato dal giudice di primo grado a favore della controparte. A tal fine deduce che era onere della controparte dimostrare in concreto il maggior danno subito.
Il rilievo risulta essere infondato.
Infatti la giurisprudenza è concorde nel ritenere sussistente una prova presuntiva di danno in tutti i casi in cui il saggio medio annuale dei titoli di stato sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Sul punto v. Cass.
25666/2021 (“Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta,
il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi esistente in
via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di
rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi
sia stato superiore al saggio degli interessi legali;
ricorrendo tale ipotesi, il
risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia
la qualità soggettiva o l'attività svolta”); dello stesso tenore Cass. 22512/2021
e App Roma 6371/2022, per citare le più recenti.
Pertanto, l'appello principale deve essere parzialmente accolto, mentre va rigettato l'appello incidentale proposto dalla . Pt_2 In base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della banca appellata/appellante incidentale.
Le spese del giudizio di primo grado, già poste dal primo giudice a carico della banca odierna appellata/appellante incidentale, devono essere liquidate sulla base del valore, pari al decisum, che la causa di primo grado risulta avere all'esito del presente giudizio di appello, pari a € 287.473,84 (a fronte del valore, pari al decisum, del giudizio di primo grado, pari a € 136.622,87), con conseguente utilizzazione dello scaglione di riferimento da € 260.000,01 a €
520.000,00 (scaglione superiore a quello utilizzato dal giudice di primo grado e che era da € 52.000,01 a € 260.000,00).
Dette spese sono liquidate sulla base del D.M. 55/2014 e succ. mod, applicando i valori medi tariffari, nella somma complessiva di € 22.457,00 (€ 3.544 per fase studio della controversia, € 2.338 per fase introduttiva, € 10.411 per fase di trattazione/istruttoria ed € 6.164 per fase decisionale); ai suddetti importi va aggiunto il 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'IV (se dovuta) ed il Cap come per legge, con attribuzione.
Le spese e competenze professionali del giudizio di gravame vengono liquidate in € 804,00 per esborsi ed in €. 17.179,00 per competenze professionali, sulla base del D.M. 55/2014 e succ. mod., applicando i valori medi tariffari per tutte le fasi, eccezion fatta per la fase istruttoria/trattazione, per la quale sono applicati i valori minimi, non essendo stata espletata attività istruttoria in senso stretto (€ 4.389 per fase studio della controversia, € 2.552 per fase introduttiva,
€ 2.940 per fase di trattazione/istruttoria ed € 7.298 per fase decisionale); ai suddetti importi va aggiunto il 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'IV (se dovuta) ed il Cap come per legge.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dei procuratori dell'appellante principale,
dichiaratisi antistatari.
In considerazione del rigetto dell'appello incidentale, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data
1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla e sull'appello Parte_1
incidentale proposto dalla avverso la sentenza n. Controparte_1
8984/2019, emessa dal tribunale di Napoli in data 10.10.2019 e pubblicata in data 11.10.2019, così dispone:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale proposto da
[...]
nei confronti del e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
al pagamento, in favore della della CP_1 Parte_1
somma di € 287.473,84, oltre interessi, dal 31.8.2010, pari alla differenza tra il rendimento dei titoli di Stato a scadenza annuale ed in tasso degli interessi legali ovvero quello di inflazione, se superiore;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_1
3. Condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante principale, delle spese di lite del giudizio di primo grado,
liquidate in € 22.457,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'IV (se dovuta) ed il Cap come per legge, il tutto a beneficio degli avv.ti Giorgio SO e IO SI, dichiaratisi antistatari;
4. Condanna la al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante principale, delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 804,00 per esborsi ed €. 17.179,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'IV (se dovuta) ed il Cap come per legge, il tutto a beneficio degli avv.ti Giorgio
SO e IO SI, dichiaratisi antistatari;
5. Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Napoli, li 29.10.2025
Il Giudice Ausiliare est. Il Presidente
(dr. AN de Paola) (dr.ssa Rosaria Morrone
Ruolo Generale n. 2196/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:
dott.ssa Rosaria MORRONE Presidente
dott. Stefano CELENTANO Consigliere
dott. AN DE PAOLA Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello proposto
da
(p. iva n. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Giorgio SO (c.f. ) e IO SI (c.f. C.F._1
) giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo C.F._2
grado …………………………………………………..……....
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
avv.ti Luca Zitiello (c.f. ) e Benedetta Musco Carbonaro C.F._3
(c.f. giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta in appello
……………………… …APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
^^^^^
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8984/2019, emessa dal tribunale di
Napoli in data 10.10.2019 e pubblicata in data 11.10.2019.
Conclusioni delle parti:
-per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, per le Parte_1
ragioni tutte esposte in narrativa, accogliere il presente appello e, per l'effetto,
in parziale riforma della Sentenza n. 8984/2019, pubblicata dal Tribunale di
Napoli, confermando la pronuncia impugnata nella parte in cui ha stabilito “la
nullità delle singole clausole per indeterminatezza” e “la nullità della
capitalizzazione senza reciprocità” e che “tale clausola è da ritenersi nulla ai
sensi dell'art. 1418 c.c. in quanto contraria al disposto dell'art. 1283 c.c.”
Accogliere per il resto tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
riportano: in via principale:
1) viste tutte le deduzioni ed argomentazioni di cui in narrativa, accertare e
dichiarare che il in violazione inter alia degli artt. Controparte_1
1375, 1175, 1283, 1284 co. 3, 2697, 1418 e 1419 c.c., ha illegittimamente
applicato, nel rapporto contrattuale con la derivante dal Parte_1
conto corrente di corrispondenza n. 010/0016010/2 (già n. 002 16010/1), cui
era collegato il conto anticipi fatture n. 002 21416/3, in essere presso l'Agenzia
“9”, interessi passivi a tasso ultralegale, interessi anatocistici, CP_2
commissione di massimo scoperto e commissioni e spese non concordate e
dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o inefficacia delle clausole contenenti tali
previsioni e comunque delle condizioni generali del contratto di conto corrente in contrasto con la normativa citata ed in ogni caso di qualsivoglia prassi
applicata dalla Banca in contrasto con i principi di cui sopra;
2) per l'effetto della precedente pronuncia dichiarativa, accertare e dichiarare
che il saldo finale del predetto conto corrente è stato illegittimamente
quantificato dal in € 7.187,14 al 31 agosto 2010; Controparte_1
3) accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui sopra, anche a mezzo di C.T.U.
tecnico-contabile, le corrette risultanze del rapporto contrattuale in oggetto
alla data del recesso di controparte e comunque di chiusura del rapporto di
c/c, determinando l'eventuale saldo a credito della società attrice, escludendo
l'applicazione degli interessi passivi ultralegali, di quelli eccedenti la soglia di
cui alla L. 108/96, della capitalizzazione degli interessi, della commissione di
massimo scoperto e di tutte le spese e commissioni non concordate, così come
meglio precisato nella narrativa del presente atto;
4) per l'effetto delle precedenti pronunce dichiarative condannare il
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento e/o ripetizione in favore della in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, del saldo attivo del conto corrente e a
credito della società attrice, quale risultante all'esito della sua corretta
rideterminazione e della eventuale ctu tecnico-contabile, nella misura di non
meno di un milione di euro, ovvero in quella maggiore o minore che risulterà
di giustizia, oltre rivalutazione ed accessori infra indicati:
a. interessi corrispettivi al tasso di legge dal dì dell'estinzione del conto al dì
della domanda giudiziale;
b. interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale al dì del pagamento;
c. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale;
d. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., da
liquidare considerando l'appartenenza dell'attrice alla categoria economica
socialmente significativa dei "creditori imprenditori" e che, ad essa, il denaro
costa non meno del 12% in ragione di anno.
5) sempre per effetto delle precedenti pronunce dichiarative, per tutti i fatti in
narrativa, condannare altresì il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, non
patrimoniali e di immagine cagionati alla nella misura Parte_1
di euro otto milioni e settecento mila, ovvero in quella maggiore o minore che
risulterà di giustizia e/o in via equitativa, oltre interessi di legge;
6) sempre per effetto delle precedenti pronunce dichiarative, condannare
altresì il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali per mancato utilizzo delle
somme indebitamente trattenute;
7) in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i fatti di causa e le eccezioni in
narrativa, altresì l'illegittima segnalazione in centrale rischi e crif da parte
dell'Istituto di Credito convenuto del nominativo della Parte_1
condannare altresì il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, non
patrimoniali e di immagine cagionati alla da Parte_1
quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa.
In via gradata:
8) in ogni caso, condannare il a versare alla Controparte_1 [...]
la somma di € 150.850,98 oltre rivalutazione ed accessori Parte_1 infra indicati:
a. interessi corrispettivi al tasso di legge dal dì dell'estinzione del conto al dì
della domanda giudiziale;
b. interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale al dì del pagamento;
c. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data
dall'introduzione della domanda giudiziale;
d. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., da
liquidare considerando l'appartenenza dell'attrice alla categoria economica
socialmente significativa dei "creditori imprenditori" e che, ad essa, il denaro
costa non meno del 12% in ragione di anno.
9) sempre per effetto delle precedenti pronunce dichiarative, per tutti i fatti in
narrativa, condannare altresì il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, non
patrimoniali e di immagine cagionati alla nella misura Parte_1
di euro otto milioni e settecento mila, ovvero in quella maggiore o minore che
risulterà di giustizia e/o in via equitativa, oltre interessi di legge;
10) sempre per effetto delle precedenti pronunce dichiarative, condannare
altresì il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali per mancato utilizzo delle
somme indebitamente trattenute;
11) in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i fatti di causa e le eccezioni
in narrativa, altresì l'illegittima segnalazione in centrale rischi e crif da parte
dell'Istituto di Credito convenuto del nominativo della Parte_1
condannare altresì il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e di immagine cagionati alla da Parte_1
quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa.
In via istruttoria si chiede disporsi convocazione del TU per chiarimenti sui
seguenti punti : Voglia il TU indicare le somme di cui all'applicazione dei
tassi di usura ai conti di cui è causa, Voglia il TU effettuare il ri-calcolo non
applicando l'eccezione di prescrizione perché genericamente dedotta e/o
disporsi rinnovazione della consulenza tecnico-contabile, secondo le richieste
di cui sopra, considerando i quesiti già posti nel corso di primo grado.
In ogni caso con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari di giudizio
da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per fattane anticipazione”.
-per la appellata ed appellante incidentale “Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed
opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c. e, in
subordine, ex art. 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in
punto di spese;
- previo accertamento della temerarietà dell'iniziativa giudiziale per tutte le
ragioni dedotte in atti, condannare al risarcimento ex art. 96 Parte_1
c.p.c. dei danni patiti da che si quantificano in misura pari al quintuplo Pt_2
delle spese del presente giudizio, ovvero nella misura maggiore o minore che
il Giudice riterrà di giustizia, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1226
c.c.; - respingere tutte le domande ed i motivi di gravame ex adverso formulati
perché infondati, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le contestazioni, tutti i rilievi e tutte le domande nuove ex avverso formulate nell'atto di citazione in appello;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello avversario fosse accolto
e la dovesse essere condannata a rifondere a controparte una somma CP_3
maggiore rispetto a quella pagata in primo grado, detrarre dal relativo
quantum gli importi già versati da in esecuzione della sentenza del Pt_2
Tribunale di Napoli per complessivi Euro 170.476,13;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della prima memoria ex art. 183
comma 6, n. 1, c.p.c. depositata in primo grado dalla difesa dell'attrice, con
conseguente espunzione di tale atto dal giudizio;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le contestazioni, tutti i rilievi
e tutte le domande nuove ex adverso formulate nella prima memoria ex art. 183
comma 6, n. 1, c.p.c. depositata in primo grado dalla difesa dell'attrice;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità
dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente ai presunti
illegittimi addebiti sul conto corrente n. 16010 sino ad aprile 2002, per
intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2935 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità
dell'azione di risarcimento del danno per presunto inadempimento contrattuale
della asseritamente posto in essere precedentemente al 1 aprile 2002, CP_3
per intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c., per i motivi esposti in atti;
NEL MERITO
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in
fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
IN VIA INCIDENTALE
- in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la validità delle clausole del contratto di conto corrente oggetto di causa del 21 novembre 1991
per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la legittimità
della capitalizzazione trimestrale degli interessi sino a giugno 2000;
capitalizzazione trimestrale degli interessi anche da giugno 2000 a settembre
2002;
- in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la validità delle
variazioni delle condizioni economiche applicate medio tempore con
riferimento al rapporto di conto corrente oggetto di causa;
- in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la validità della
commissione di massimo scoperto;
- in riforma della sentenza impugnata, respingere tutte le domande avversarie
di condanna della al risarcimento del maggior danno, per le ragioni CP_3
esposte in atti;
- per l'effetto di tutto quanto precede, condannare la Società a restituire alla
tutti gli importi ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado pari CP_3
a complessivi Euro 170.476,13, per sorte capitale, interessi e spese di lite, oltre
interessi, come da documentazione allegata, nonché condannare controparte a
restituire alla le spese della TU svolta in primo grado e sostenute per CP_3
intero da;
Pt_2
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, ovvero le richieste
di chiarimenti e/o di integrazione e/o di rinnovazione della TU, per i motivi
illustrati in atti;
- laddove l'Ecc.ma Corte di Appello adita ritenesse di ammettere nuovamente la fase istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti
capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) Lei è stato totalmente estraneo a tutti i rapporti contrattuali intrattenuti nel
tempo dalla e Parte_1 Parte_3
2) Lei è intervenuto tra febbraio e aprile 2009 nelle trattative intercorse tra
e volte a definire bonariamente le vicende che Parte_3 Parte_1
hanno interessato i rapporti di factoring intercorsi tra la Società e
a fronte dell'esposizione debitoria facente capo alla Parte_3 [...]
solo ed esclusivamente in qualità di portavoce;
Parte_1
3) Le è stato chiesto dalla nella persona della Sig.ra Parte_3 Persona_1
di intervenire nelle trattative di cui al capitolo n. 2 che precede in
[...]
quanto Lei ricopriva il ruolo di responsabile dell'ufficio contenzioso della
Banca, filiale di la stessa città in cui ha sede la Società, e dunque al CP_2
solo fine di condurre le trattative in loco;
4) Lei tra febbraio e aprile 2009 ha chiesto al Sig. nella Persona_2
sua qualità di responsabile dell'ufficio contenzioso della Banca, filiale di
la stessa città in cui ha sede la Società, di condurre le trattative in loco CP_2
con volte a definire bonariamente le vicende che hanno Parte_1
interessato i rapporti di factoring intercorsi tra la Società e a Parte_3
fronte dell'esposizione debitoria facente capo alla;
Parte_1
5) rispetto alla circostanza di cui al capitolo n. 4 che precede il ruolo del Sig.
è stato esclusivamente quello di portavoce. Persona_2
Si indicano quali testi il Sig. presso , sui capitoli Persona_2 Pt_2
n. 1, n. 2 e n. 3, e la Sig.ra presso sui Persona_1 Parte_4
capitoli n. 4 e n. 5. Con vittoria di spese legali, oltre accessori come per legge per entrambi i gradi
di giudizi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione a comparire dinanzi al tribunale di Napoli, la società
[...]
conveniva in giudizio la banca per sentir Parte_1 Controparte_1
dichiarare che, con riferimento al rapporto bancario già in essere tra le parti, la convenuta aveva illegittimamente applicato interessi passivi a tasso ultralegale,
interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, commissioni e spese non concordate, con condanna delle stessa alla rettifica del saldo ed alla ripetizione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta, la quale eccepiva la prescrizione della domanda attorea, chiedendo il rigetto della avversa iniziativa giudiziaria.
Il tribunale partenopeo, a mezzo della sentenza oggetto del presente gravame,
accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando la banca al pagamento, nei confronti dell'attrice, della somma di €. 136.622,87, oltre accessori.
Avverso la suddetta sentenza propone appello la a cui Parte_1
resiste, proponendo altresì appello incidentale, la . Controparte_1
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 cpc proposta dalla nella propria comparsa di Pt_2
costituzione e risposta.
Invero l'atto di gravame contiene sufficienti elementi per individuare i motivi di censura proposti dalla con sufficiente esposizione delle Parte_1
ragioni di fatto e di diritto proposte a supporto dei predetti motivi. Infatti l'appellante ha sia assolto l'onere dell'indicazione delle parti della sentenza che ha inteso impugnare, attraverso la pedissequa trasposizione, nell'atto devolutivo, di parte del testo del provvedimento impugnato, e sia specificato le
“modifiche” che esso intende richiedere in merito alla ricostruzione del fatto come operata dal Primo Giudice, nonché le compiute ragioni di diritto che sorreggono le censure mosse e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, così come prescritto dall'artt. 342 co. 1^ nn.
1-2 c.p.c. .
I motivi di gravame proposti dalla difesa dell'appellante principale
[...]
risultano essere sei e vengono così rubricati: Parte_1
1) Omessa motivazione. Sugli interessi ultralegali e superamento del tasso soglia dell'usura. Violazione di legge.
L'appellante ritiene che il Giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto di non conteggiare, nella verifica del superamento della "soglia" di usura, anche la commissione di massimo scoperto (CMS); in tal caso il tasso soglia sarebbe stato superato, con conseguente gratuità del rapporto.
Il motivo di gravame non coglie nel segno.
Nessuna questione di usura si pone il relazione al contratto di conto corrente stipulato in data 21.11.1991 per la dirimente ragione che, all'epoca di conclusione del predetto contratto, non era ancora entrata in vigore la disciplina anti-usura, introdotta con la legge 7.3.1996, n. 108; in più, il rapporto di cui al contratto di conto corrente del 21.11.1991 era stato ricalcolato dal TU
mediante l'applicazione degli interessi al tasso legale codicistico e l'esclusione delle commissioni e della capitalizzazione degli interessi.
Il motivo di appello è, altresì, infondato in relazione al contratto di conto corrente del 25.9.2002. Il TU, non computando la cms ai fini della verifica dell'usura, in conformità
al quesito postogli, escludeva ogni ipotesi di usura in relazione al predetto contratto del 25.9.2002; in particolare, alle pagine 19 e 20 del proprio elaborato peritale, riferiva che “dall'analisi svolta, non è emerso alcuno sforamento. Ed
infatti, si è detto che il contratto in oggetto indica un tasso debitore del 13,25%.
Dovendosi escludere dal computo del TEG, così come richiesto nel quesito, la
cms (indicata in contratto nella misura del 1%), e non essendo
contrattualmente prevista nessuna altra spesa, onere o commissione riferita
all'erogazione di credito, ne deriva che il suindicato tasso risulta inferiore alla
soglia dell'epoca, pari al 18,45%”.
In ogni caso, anche voler includere la c.m.s. nel TEG del contratto del 2002, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, quest'ultimo non sarebbe superato.
2) Omessa motivazione. Sul calcolo degli interessi anatocistici.
L'appellante ritiene che la abbia applicato interessi ultralegali e CP_3
commissioni di massimo scoperto senza alcuna pattuizione scritta;
deduce inoltre che il Giudice non abbia adeguatamente motivato la decisione sulle
"rimesse prescritte", insistendo sulla declaratoria di nullità e/o inefficacia delle obbligazioni relative al pagamento degli interessi ultralegali, specificando che il saldo contabile al 27 luglio 2010, considerando i tassi di usura e i costi CMS
e interessi ultralegali indebiti, doveva ammontare a € 851.262,13 a favore dell'appellante.
Il motivo di gravame contiene sostanzialmente due censure.
La prima afferisce all'asserita inesistenza di un contratto scritto, pattuito e negoziato tra le parti, con cui le stesse, per il periodo successivo al 25.9.2002, avrebbero rinegoziato le condizioni economiche del rapporto bancario,
prevedendo i tassi debitore/creditore, la cms, il tasso moratorio per sconfinamenti e la capitalizzazione trimestrale degli interessi con reciprocità.
Tale censura non appare fondata, atteso la sussistenza (v. allegato 3b alla TU)
di un foglio sottoscritto dalla nel quale, in aggiunta alla Parte_1
specifica approvazione della capitalizzazione degli interessi, la suddetta società
dichiarava di accettare le condizioni economiche elencate nel foglio susseguente (nel quale sono riportate tutte le voci oggi contestate), non essendo necessaria una apposita sottoscrizione ed approvazione su ogni singola condizione economica ivi rubricata.
La seconda censura riguarda l'omessa motivazione in ordine alle rimesse ritenute prescritte dal giudice di prime cure, scomputate dalla somma finale riconosciuta dal tribunale.
La censura deve ritenersi assorbita in virtù dell'accoglimento del successivo motivo di gravame, a cui si rimanda.
3) Erronea motivazione. Fraintendimento nell'interpretazione. Sul Calcolo degli
Interessi Anatocistici. Sulla natura ripristinatoria (e non solutoria) delle singole rimesse. Sulla eccezione di prescrizione. in iudicando. CP_4
L'appellante sostiene che il Giudice di primo grado e il TU avrebbero errato nel considerare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla poiché l'onere CP_3
di provare la natura solutoria delle rimesse spettava alla ritiene CP_3
comunque affetta da genericità l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata.
Insiste nel considerare i pagamenti effettuati al beneficio del Controparte_1
aventi natura "ripristinatoria" e non "solutoria", data l'esistenza di un rapporto di apertura di credito a favore di dal 1991 al 2010. Parte_1 Il motivo di appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
In primis, la Corte ritiene non affetta da genericità l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca;
infatti, nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista, la banca convenuta, che eccepisca la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto corrente, non deve dimostrare la natura solutoria delle stesse, né ha l'onere di allegarle specificatamente, essendo sufficiente che formuli un'eccezione generica di prescrizione.
La prova della natura solutoria o ripristinatoria, poi, compete al cliente, come anche ribadito da recenti arresti della Suprema Corte (“In tema di contratto di
conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti
assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura
solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali
siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti
dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di
provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” -
Cass. 26897/2024).
La prova della natura ripristinatoria delle rimesse, il cui onere grava – come detto - sul correntista, può essere offerta dando riscontro, mediante presunzioni,
della conclusione del negozio di apertura di credito.
Sul punto anche recentemente la Cassazione (sentenza 7030/2024) ha ribadito che “in tema di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del
credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la
domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su
quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse
indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita,
indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la
deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione
determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato
e non in senso stretto. In effetti, poiché la decorrenza della prescrizione è
condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei
versamenti effettuati dal cliente nel conto corrente, essa matura sempre dalla
data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa
al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire
un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Ne discende che, eccepita
dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso
del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente allegare e provare
l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento
come mero ripristino della disponibilità accordata”.
Sul punto il TU ha qualificato il rapporto come apertura di credito, nella forma del cd fido di fatto.
Il TU ha così argomentato sul punto a pag. 8 della perizia: “apertura di credito
a valere sul c/c n.16010, nella forma tecnica di fido. Detto affidamento risulta
disciplinato dai suindicati contratti del 21/11/1991 e del 25/9/2002
(rispettivamente agli artt. 6 e 9), ma agli atti non figura nessuna convenzione
scritta riguardo alle condizioni economiche, alla decorrenza e, soprattutto,
all'entità dello stesso.
L'esistenza del rapporto richiamato è confermata, oltre che da alcune
informazioni desumibili dagli estratti del c/c n.16010 (scoperto continuativo di
c/c, scala di aliquote per la commissione di massimo scoperto, addebito di commissioni di istruttoria/rinnovo fidi), anche da alcune comunicazioni inviate
dalla banca, con le quali veniva richiesto alla società correntista il rientro
entro i limiti del fido (la prima raccomandata presente in atti è del 26/7/2005).
Tuttavia, in assenza di contratto scritto, sia la decorrenza dell'affidamento che
il limite di fido possono solo presumersi.
Ebbene, con ogni probabilità, il fido ha funzionato sul c/c n.16010 a far data
dall'accensione di quest'ultimo rapporto;
infatti, sin dalle prime registrazioni,
il conto corrente ha evidenziato uno scoperto di valuta ed il saldo è stato
pressoché da subito debitore, continuativamente e per lunghi periodi. Del resto,
nei fascicoli di causa, non figurano richieste di rientro della banca anteriori
alla raccomandata del 26/7/2005, citata in precedenza.
Quanto all'entità del fido, sulla base della scala di aliquote della cms rilevabile
dagli e/c, può presumersi che, dal II trimestre 1997 al IV trimestre 2005, sia
stato pari ad Euro 258.228,45 (già Lire 500milioni); mentre, dal III trimestre
2006 al III trimestre 2007, è stato pari ad Euro 100.000,00. L'affidamento in
oggetto è stato poi modificato dalla convenuta, con raccomandata in atti del
26/3/2008, da “apertura di credito a tempo indeterminato” in “apertura di
credito a rientro programmato con scadenza al 30/11/2008” (per l'importo di
Euro 100.000,00)”.
Quindi nel processo è emersa la natura ripristinatoria delle rimesse, con la conseguenza che la prescrizione decennale non decorre dal singolo versamento ma dalla chiusura del conto. Sul punto lapidaria risulta essere la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010 (“Qualora, dopo la cessazione di un
contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il
correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato
indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, cui tale
azione di ripetizione è soggetta, decorre, ove i versamenti eseguiti dal
correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione
ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del
conto in cui sono stati registrati gli interessi non dovuti”).
Giova rilevare che è stato precisato che, a fronte dell'eccezione di prescrizione della banca del diritto del correntista alla ripetizione dell'indebito, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto di ripetizione dell'indebito e,
conseguentemente, a far decorrere il termine di prescrizione dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purchè l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenuti negli atti difensivi delle parti (cass. civ., 17.7.2023, n. 20455; cass. civ.,
29.2.2024, n. 5364; cass. civ., 6.2.2024, n. 3310).
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto di affidamento – la cui nullità per difetto di forma scritta può essere fatta valere solo dal correntista o rilevata d'ufficio dal giudice, ma solo nell'interesse del correntista – può ben desumersi dagli elementi evidenziati dal TU nominato nel giudizio di primo grado e sopra indicati. Ne deriva che, dovendosi qualificare tutte le rimesse come ripristinatorie, a fronte dell'esistenza degli affidamenti, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, odierna appellata e convenuta in primo grado, volta a paralizzare la domanda di ripetizione dell'attrice, odierna appellante, risulta infondata. Ed invero, il rapporto bancario per cui è causa risulta estinto a seguito di recesso esercitato dalla banca e comunicato alla società correntista con raccomandata del 31/8/2010 e da tale data inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto di ripetizione, termine che non risulta scaduto nell'anno
2013, all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado.
Pertanto, il motivo di gravame coglie nel segno ed è meritevole di accoglimento, con la conseguenza che, dal conteggio operato dal TU (non si ritiene di dar luogo a chiarimenti o ad una nuova TU) non occorre defalcare le rimesse erroneamente ritenute prescritte, con saldo attivo a vantaggio della correntista pari ad €. 287.473,84 (dal predetto importo di € 287.473,84 il primo giudice detraeva l'importo pari all'ammontare delle rimesse ritenute prescritte,
addivenendo alla somma di € 136.622,87, oggetto della pronuncia di condanna a carico della banca in favore della correntista).
4) Omessa od erronea motivazione. Sui danni patiti dalla società appellante.
L'appellante censura l'esclusione, da parte del tribunale, di tutti gli asseriti
Pt_ danni patiti dalla . Lamenta che la carenza di liquidità, dovuta alle illecite detrazioni di , abbia impedito alla stessa appellante la partecipazione a Pt_2
commesse, causando così una drastica riduzione dei volumi d'affari.
Sono quattro le tipologie di danno che l'appellante ritiene che le vadano riconosciute.
a) Gli interessi moratori ex art. 1284, 4° comma, c.c., in combinato disposto con la legge 231/2002, interessi richiesti nel libello introduttivo del giudizio di primo grado.
La richiesta degli interessi di cui all'art. 1284, quarto ed ultimo comma, c.c. non
è meritevole di accoglimento per la dirimente ragione che il quarto comma dell'art. 1284 c.c. è stato aggiunto dall'art. 17, comma 1, del D.L. 12.9.2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella L. 19.1.2014, n. 162, e si applica ai procedimenti iniziato a decorrere dal trentestimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, e, quindi, non può trovare applicazione al presente procedimento, perché iniziato in primo grado nel 2013.
b) Il maggior danno economico.
La difesa della ritiene di aver subito ulteriori danni rispetto a Parte_1
quelli già compensati dal giudice di primo grado, che ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 1224, 2° comma, c.c., riconoscendo dovuta all'appellante la differenza tra il rendimento BOT a scadenza annuale e gli interessi legali.
Tuttavia dei citati ulteriori danni non vi è prova nel processo, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.
La riduzione del fatturato, dimostrata dall'appellante con la produzione dei bilanci, può dipendere da una serie di fattori del tutto indipendenti dalla accertata indisponibilità delle somme oggi riconosciute, la cui mancanza, alla luce dei volumi di affari aziendali e dell'importo oggi riconosciuto in ripetizione (da considerarsi esiguo alla luce del fatturato medesimo), appare non vitale per il buon esito delle sorti aziendali. In altre parole, manca il nesso di causalità (e nessuna prova concreta risulta fornita) tra riduzione del fatturato e mancata immediata disponibilità delle somme da ripetere.
c) Il danno all'immagine.
Anche detta forma di danno risulta solamente dedotta ma non provata dalla difesa della Le problematiche aziendali (difficoltà di Parte_1
pagamento dei fornitori, Durc negativi, ecc.) non risultano (sul punto non vi è prova al riguardo) direttamente connesse alla suddetta mancata disponibilità
delle somme richieste in ripetizione alla , potendo dipendere da una Pt_2
molteplicità di fattori.
d) Il danno da erronea segnalazione in Centrale Rischi.
Anche a voler prescindere dalla sussistenza dei presupposti affinchè la segnalazione fosse legittima o meno, non si condivide la tesi dell'appellante,
secondo cui il danno andrebbe riconosciuto in via automatica,
indipendentemente dalla prova di un nocumento subito.
La giurisprudenza di legittimità, con alcune recenti sentenze, ha osservato che il pregiudizio all'onore ed alla reputazione non è "in re ipsa". Infatti, il danno risarcibile non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione. Ne consegue che il danno non patrimoniale deve essere oggetto di specifica allegazione oltre che,
naturalmente, di prova: “In tema di responsabilità civile derivante da
pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa"
e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle
conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non
patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione
deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del
concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa
dedotto e provato” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/12/2018, n. 31537, conf.
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 31/03/2021, n. 8861).
In una fattispecie in cui non era stata allegata né offerta la prova del danno,
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/03/2023, n. 6589 ha escluso la possibilità che il danno sussista in re ipsa: “In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi
sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne
invoca il risarcimento”.
Dette sentenze, del resto, non esprimono un orientamento nuovo, ma rappresentano la riproposizione di principi già ripetutamente espressi in materia di azione di risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'immagine
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 28/03/2018, n. 7594): “In tema di
responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie,
"per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente
"danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere
allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”).
Pertanto il suddetto motivo di gravame, per le molteplici motivazioni sopra elencate, deve essere rigettato.
5) Sull'errore di calcolo contenuto nella sentenza.
L'appellante, infine, sostiene la sussistenza di un errore matematico-
argomentativo nella somma riconosciuta dalla sentenza di primo grado, errando il tribunale nel calcolare la differenza tra l'importo riconosciuto e le rimesse prescritte.
Tale motivo risulta assorbito dall'accoglimento del terzo motivo di gravame principale.
I motivi dell'appello incidentale proposto da sono i seguenti: Pt_2
1) Validità delle clausole del contratto di conto corrente del 1991.
La difesa della contesta la statuizione del Tribunale di Napoli che ha Pt_2
dichiarato nulle per indeterminatezza le clausole del contratto di conto corrente n. 1610 del 21 novembre 1991. La Banca sostiene che il contratto è stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 e del Testo
Unico Bancario n. 385 del 1993, quando il rinvio agli usi di piazza era considerato legittimo. Credem cita giurisprudenza che all'epoca riconosceva la validità della clausola di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e l'accettazione dei tassi applicati se non contestati dal correntista.
2) Legittimità dell'applicazione dell'anatocismo.
L'appellante impugna la sentenza nella parte dichiarante la nullità della Pt_2
capitalizzazione degli interessi senza reciprocità e l'illegittimità
dell'applicazione dell'anatocismo fino a giugno 2000 e da giugno 2000 a settembre 2002, deducendo che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sarebbe stata legittima, in quanto conforme a un uso normativo osservato da banche e clienti. Inoltre, sostiene che, nella vigenza del contratto e degli usi bancari ritenuti legittimi fino al 1999, la corresponsione degli interessi da parte di è stata spontanea e senza Parte_1
contestazioni, rendendo le somme irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c. come obbligazione naturale.
Le suddette censure, che possono essere esaminate congiuntamente, non appaiono convincenti.
La clausola che, per la determinazione degli interessi, rinviava agli usi su piazza
è affetta senza dubbio da nullità, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n.
385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità
dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può
quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (cass. civ., 26.6.2019, n. 24048).
Quanto alla capitalizzazione degli interessi, secondo la costante giurisprudenza,
dal quale questa Corte non intende discostarsi, con riferimento alle condizioni praticate dalla banca, è indubbio che, per quanto concerne il periodo precedente il 1° luglio 2000, non è possibile alcuna capitalizzazione degli interessi passivi,
e ciò sulla base della ormai granitica giurisprudenza inaugurata dalla Corte di
Cassazione nel 1999 e mai più disattesa nei 25 anni successivi, ed anzi ribadita più volte sia a sezioni semplici (Cass. n. 2374/1999, Cass. n. 3096/1999, Cass.
n. 12507/1999, Cass. n. 6263/2001, Cass. n. 1281/2002, Cass. n. 4490/2002,
Cass. n. 4498/2002, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 14091/2002, Cass. n.
17338/2002, Cass. n. 17813/2002, Cass. n. 2593/2003, Cass. n. 12222/2003,
Cass. n. 13739/2003, Cass. n. 4092/2005, Cass. n. 4093/2005, Cass. n.
4094/2005, Cass. n. 4095/2005, Cass. n. 6187/2005, Cass. n. 7539/2005, Cass.
n. 10599/2005, Cass. n. 10376/2006, Cass. n. 11749/2006, Cass. n. 11466/2008
e tante altre successive), sia a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 21095/2004,
Cass. Sez. Un. n. 24418/2010), precisando poi che la banca neppure può
invocare l'istituto dell'overruling a tutela di un suo incolpevole affidamento,
trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante la materia sostanziale e non processuale (Cass. n. 20172/2013).
È qui appena il caso di ricordare, trattandosi di insegnamento ormai pacifico,
che partendo dal dato normativo dell'art. 1283 c.c., norma imperativa ed eccezionale che consente l'anatocismo solo con il doppio limite di una domanda giudiziale o una convenzione posteriore alla scadenza, e di interessi dovuti da almeno sei mesi, è stato chiarito che gli usi contrari richiamati dalla norma, e che alla stessa possono derogare, sono usi normativi e non negoziali. Ciò posto,
è stato evidenziato come non esista alcun elemento che autorizzi a parlare di usi normativi (tale non può essere il cd. rinvio ad uso su piazza, che risulta vieppiù
indeterminato, non emergendo con chiarezza e precisione la determinazione del tasso d'interesse), che consentano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito: infatti, dal punto di vista oggettivo tale previsione è unicamente riconducibile alle norme interne dell'ABI (che hanno mera natura pattizia), e l'inserimento nelle raccolte delle Camere di
Commercio è una presunzione dell'esistenza di un uso e non già della sua natura normativa piuttosto che negoziale;
da un punto di vista soggettivo, difetta in ogni caso l'elemento della opinio iuris ac necessitatis, posto che l'accettazione da parte della clientela di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed annuale di quelli attivi non è sentita come conforme al diritto oggettivo, ma solo come presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari, dato il suo inserimento nei moduli. La conclusione è che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è basata su un uso negoziale e non su norma consuetudinaria;
e pertanto, tale previsione è nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c.
Tanto premesso, e chiarito come per tutta la durata del rapporto debba ritenersi illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il conteggio di tali interessi deve essere fatto senza capitalizzazione alcuna, nemmeno annuale
(così, espressamente, Cass. Sez. Un. n. 24418/2010), e deve quindi sul punto, come correttamente fatto dal giudice di prime cure, essere accolta la domanda attorea.
Per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo alla EL IC ed antecedente all'accordo sottoscritto tra le parti nel settembre 2002, meglio si dirà nell'affrontare il prossimo motivo di censura incidentale.
Non convince neppure la tesi del pagamento spontaneo effettuato dal correntista in esecuzione di una sorta di obbligazione naturale, come tale non ripetibile.
Infatti, in tema di contratto di conto corrente con la presenza di clausole che prevedano ad esempio la capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, l'addebito in conto corrente di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di spese, il pagamento da parte del cliente della banca degli importi corrisposti in applicazione di tali clausole contrattuali non può
riferirsi avvenuto in adempimento in adempimento di un'obbligazione naturale,
difettando il requisito della spontaneità dell'adempimento, richiesto appunto per qualificare un comportamento come adempimento di una obbligazione naturale, essendo notorio che la capitalizzazione trimestrale degli interessi veniva imposta a tutti i clienti dall'intero sistema bancario in conformità delle direttive impartite dall'associazione di categoria e senza possibilità di una negoziazione individuale.
Specificatamente, la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è affetta da nullità radicale per violazione dell'art. 1283 c.c. e la mancata contestazione degli estratti conto non pregiudica la possibilità di eccepire l'invalidità e l'inefficacia del rapporto obbligatorio da cui derivano gli accrediti e gli addebiti nel conto corrente. 3) Adeguamento alla delibera IC del 9 febbraio 2000.
La difesa della censura l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure Pt_2
sull'adeguamento effettuato dalla alla delibera IC del 9 febbraio 2000, CP_3
con la conseguenza che doveva ritenersi legittima, anche nel periodo successivo al 1° luglio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con medesima periodicità, sia attivi che passivi;
la banca afferma di aver dato idonea informativa alla clientela della nuova periodicità di capitalizzazione degli interessi tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2000.
La banca, quindi, chiede che la Corte riformi la sentenza impugnata, dando atto dell'avvenuto adeguamento alla delibera IC, dichiarando legittima l'applicazione della capitalizzazione trimestrale anche per il periodo che va da giugno 2000 a settembre 2002.
L'assunto sostenuto dall'appellante incidentale non appare condivisibile.
Questa Corte, infatti, ai fini della decorrenza della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ritiene non sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
delle nuove condizioni contrattuali, anche atteso che le nuovi condizioni risultano essere peggiorative rispetto a quelle precedenti (il peggioramento risulta in re ipsa, atteso che si passerebbe da un anatocismo non dovuto, perché
nullo, ad un anatocismo valido), essendo sempre quindi necessaria una specifica pattuizione dell'anatocismo tra le parti, così com'è avvenuto con la sottoscrizione della “nuova rinegoziazione” del 25.9.2002.
Sul punto, quindi, si intende dare continuità al corrispondente orientamento giurisprudenziale, ben riassunto dalla seguente massima della Suprema Corte:
“l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'
adeguamento alla delibera Cicr, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risulta sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata
in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la
capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita
convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti
soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi
l'applicabilità del decreto legislativo n. 385 del 1993, articolo 120, come
modificato dal decreto legislativo n. 342 del 1999, art. 25, il quale non recava
una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne
demandava la fissazione al Cicr, limitandosi a stabilire, quale principio
ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel
conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in
riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica
previsto dall'articolo 1339 del Cc, il quale non può trovare applicazione
neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera Cicr” (Cass.
22007/2023).
4) Mancato riconoscimento delle variazioni unilaterali delle condizioni economiche.
La difesa della contesta la sentenza nella parte in cui la stessa non ha Pt_2
tenuto conto delle variazioni delle condizioni economiche intervenute nel corso dei rapporti. La sostiene che sia il contratto del 1991 che quello del 2002 CP_3
contenevano una clausola che consentiva alla di modificare CP_3
unilateralmente le condizioni economiche, approvata specificamente dalla
Pt_ correntista, affermando di aver sempre informato la di tali variazioni.
Sul punto il tribunale ha motivato di non aver rinvenuto alcuna comunicazione in tal senso. La banca, nel motivo di gravame, sostiene che la prova delle siffatte comunicazioni, prevedenti variazioni peggiorative delle condizioni contrattuali,
si evince dagli estratti conto depositati, giammai oggetto di contestazione da parte della correntista.
Tale tesi non risulta essere condivisibile.
L'art. 118 del D. Lgs. 385/1993 prevede espressamente, ai fini della validità
delle variazioni del rapporto sfavorevoli al correntista, l'invio a quest'ultimo di una espressa e chiara comunicazione, in forma scritta, con preavviso di due mesi, con l'indicazione delle condizioni economiche che la banca intende modificare a proprio vantaggio.
Tale espressa comunicazione non può essere sostituita da “surrogati”, come l'annotazione a debito sull'estratto conto, atteso che trattasi, piuttosto che di una comunicazione di variazione contrattuale, di un effetto negativo posto in essere a danno del correntista sul proprio c/c in maniera del tutto illegittima.
Nessun rilievo ha la circostanza che la cliente non abbia contestato gli estratti conto, atteso che l'illegittimità delle poste – come sopra detto – ben può
esercitarsi nel termine di prescrizione decennale decorrente dalla chiusura del conto.
5) Validità della commissione di massimo scoperto (CMS).
La impugna la statuizione del Giudice di primo grado che ha ritenuto Pt_2
la commissione di massimo scoperto (CMS) illegittima per indeterminatezza.
La sostiene che la CMS era stata pacificamente concordata tra le parti e CP_3
quindi era da ritenersi valida, indipendentemente dalla mancata indicazione delle modalità relative alla sua applicazione.
Il rilievo non risulta condivisibile. Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto indeterminata, e quindi conseguentemente nulla ai sensi degli art. 1418 e 1346 c.c., la CMS pattuita tra le parti, non essendo chiari i criteri per il calcolo della stessa, con la conseguenza che al cliente risulta impossibile comprendere la reale entità della medesima commissione.
La difesa della nulla argomenta o deduce in merito alla facile Pt_2
determinabilità della stessa, limitandosi ad evidenziare la pattuizione della clausola.
E' noto che la commissione di massimo scoperto rappresenti la remunerazione riconosciuta alla banca per aver messo a disposizione del cliente i fondi,
indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. Tuttavia, perché
sia considerata valida, la CMS deve essere determinata e determinabile, essendo all'uopo necessaria l'espressa previsione del tasso della commissione, della base di calcolo, dei criteri e della periodicità dell'addebito. Infatti, in assenza di espressa pattuizione dei predetti parametri, non può ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti, dovendosi escludere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, così da rendersi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico.
Pt_ Quindi fondata deve ritenersi la pretesa della in ordine alla contestazione della validità della pattuizione relativa alle commissioni di massimo scoperto.
Non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione, così come nel caso che qui occupa, di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione 'commissione di massimo scoperto', senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sinanche sulla base di computo. Pertanto ed in conclusione, è sin troppo evidente che tale indicazione sia nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo, in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla per chiudere sul punto, che il rapporto Controparte_5
dare/avere tra le parti, deve essere ricostruito, così come correttamente motivato dal giudice di primo grado, senza capitalizzazione degli interessi passivi e senza tenere presente le commissioni di massimo scoperto.
6) Erronea condanna al maggior danno.
La difesa della si duole del riconoscimento del “maggior danno” Pt_2
operato dal giudice di primo grado a favore della controparte. A tal fine deduce che era onere della controparte dimostrare in concreto il maggior danno subito.
Il rilievo risulta essere infondato.
Infatti la giurisprudenza è concorde nel ritenere sussistente una prova presuntiva di danno in tutti i casi in cui il saggio medio annuale dei titoli di stato sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Sul punto v. Cass.
25666/2021 (“Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta,
il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi esistente in
via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di
rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi
sia stato superiore al saggio degli interessi legali;
ricorrendo tale ipotesi, il
risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia
la qualità soggettiva o l'attività svolta”); dello stesso tenore Cass. 22512/2021
e App Roma 6371/2022, per citare le più recenti.
Pertanto, l'appello principale deve essere parzialmente accolto, mentre va rigettato l'appello incidentale proposto dalla . Pt_2 In base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della banca appellata/appellante incidentale.
Le spese del giudizio di primo grado, già poste dal primo giudice a carico della banca odierna appellata/appellante incidentale, devono essere liquidate sulla base del valore, pari al decisum, che la causa di primo grado risulta avere all'esito del presente giudizio di appello, pari a € 287.473,84 (a fronte del valore, pari al decisum, del giudizio di primo grado, pari a € 136.622,87), con conseguente utilizzazione dello scaglione di riferimento da € 260.000,01 a €
520.000,00 (scaglione superiore a quello utilizzato dal giudice di primo grado e che era da € 52.000,01 a € 260.000,00).
Dette spese sono liquidate sulla base del D.M. 55/2014 e succ. mod, applicando i valori medi tariffari, nella somma complessiva di € 22.457,00 (€ 3.544 per fase studio della controversia, € 2.338 per fase introduttiva, € 10.411 per fase di trattazione/istruttoria ed € 6.164 per fase decisionale); ai suddetti importi va aggiunto il 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'IV (se dovuta) ed il Cap come per legge, con attribuzione.
Le spese e competenze professionali del giudizio di gravame vengono liquidate in € 804,00 per esborsi ed in €. 17.179,00 per competenze professionali, sulla base del D.M. 55/2014 e succ. mod., applicando i valori medi tariffari per tutte le fasi, eccezion fatta per la fase istruttoria/trattazione, per la quale sono applicati i valori minimi, non essendo stata espletata attività istruttoria in senso stretto (€ 4.389 per fase studio della controversia, € 2.552 per fase introduttiva,
€ 2.940 per fase di trattazione/istruttoria ed € 7.298 per fase decisionale); ai suddetti importi va aggiunto il 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'IV (se dovuta) ed il Cap come per legge.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dei procuratori dell'appellante principale,
dichiaratisi antistatari.
In considerazione del rigetto dell'appello incidentale, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data
1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla e sull'appello Parte_1
incidentale proposto dalla avverso la sentenza n. Controparte_1
8984/2019, emessa dal tribunale di Napoli in data 10.10.2019 e pubblicata in data 11.10.2019, così dispone:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale proposto da
[...]
nei confronti del e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
al pagamento, in favore della della CP_1 Parte_1
somma di € 287.473,84, oltre interessi, dal 31.8.2010, pari alla differenza tra il rendimento dei titoli di Stato a scadenza annuale ed in tasso degli interessi legali ovvero quello di inflazione, se superiore;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto dal;
Controparte_1
3. Condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante principale, delle spese di lite del giudizio di primo grado,
liquidate in € 22.457,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'IV (se dovuta) ed il Cap come per legge, il tutto a beneficio degli avv.ti Giorgio SO e IO SI, dichiaratisi antistatari;
4. Condanna la al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante principale, delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 804,00 per esborsi ed €. 17.179,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'IV (se dovuta) ed il Cap come per legge, il tutto a beneficio degli avv.ti Giorgio
SO e IO SI, dichiaratisi antistatari;
5. Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Napoli, li 29.10.2025
Il Giudice Ausiliare est. Il Presidente
(dr. AN de Paola) (dr.ssa Rosaria Morrone