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Ordinanza collegiale 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00862/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2026, proposto da
CA RI ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
alla SENTENZA N. 3070/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1816/2024 DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 18.11.2024, NOTIFICATA IL 24.11.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE DELL'IMPORTO DI EURO 639,03
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 il dott. VI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria), con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate in suo favore, sia in linea capitale che a titolo di interessi legali (ad eccezione, dunque, delle spese liquidate direttamente in favore dei suoi procuratori antistatari), oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
2. Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022) ed è stata così notificata a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi è, infine, contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
3. Va, dunque, ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare le somme ivi liquidate in favore di parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, si nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad altro dirigente o funzionario incardinato all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali nel termine di sessanta giorni. Parte ricorrente dovrà prontamente avvisare il commissario ad acta, con apposita istanza indicante anche il proprio codice fiscale, dell’infruttuoso decorso del termine.
Il compenso del commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
4. Le spese processuali sono poste a carico del Ministero intimato e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. La liquidazione delle spese viene fatta avuto riguardo ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva svolta nel presente giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025).
5. Infine, il Collegio rileva che l’accertata inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel dare esecuzione al giudicato civile per cause di lavoro dei docenti non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un più ampio contenzioso che ha acquisito i caratteri della serialità, con plurime condanne a carico dell’Erario rimaste inottemperate, sulle quali maturano interessi legali, oltre eventuali penalità di mora e spese di giudizio. Pertanto, il Collegio ritiene di inviare copia della presente pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, previa tempestiva segnalazione (indicante anche il codice fiscale), da parte della ricorrente, dell’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
3) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e rimborso (ove versato) del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Demanda alla Segreteria la comunicazione della presente decisione alle parti ed al Commissario ad acta designato, nonché la sua trasmissione alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN UC, Presidente
VI NE, Consigliere, Estensore
Marco Costa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI NE | AN UC |
IL SEGRETARIO