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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2087/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2097 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 (al quale sono riuniti i procedimenti iscritti ai numeri RG 2089/2023 e 2383/2023), e vertente
TRA
, C.F. , e , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Terni, via Fratini, n. 55, presso lo CodiceFiscale_2 studio l'avv.to Giovanni Ranalli ( che li rappresenta Email_1
e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI
, C.F. , elettivamente domiciliata Parte_3 CodiceFiscale_3 presso il domicilio digitale del difensore ( e Email_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Fabrizio Garzuglia, come da procura in atti;
OPPONENTE C.F. , e C.F. Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5
, elettivamente domiciliati in Todi, presso lo studio dell'avv.to CodiceFiscale_5
Beatrice Rocchi , che li rappresenta e difende, come Email_3 da procura in atti;
OPPONENTI e
C.F. , e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_6 P.IVA_2
Terni, via S. Nicandro, n. 39, presso lo studio dell'avv.to Susanna Faustini e rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Coaccioli, come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza dell'11/03/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
pagina 1 di 29 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 1°/08/2023, asseriva di essere Controparte_1 creditrice nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e nella veste di fideiussori, dell'importo pari a euro 871.620,42, Pt_4 Parte_5
a titolo di esposizione residua del mutuo fondiario n. 138/6394000000 e successivo atto di modificazione e quietanza del finanziamento, stipulato con atto a Rogito Notaio Per_1
rep. n. 130366, racc. n. 22536, in data 23/07/2003 dalla società
[...] Controparte_2
dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Terni in data 15/11/2016.
[...]
Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 871.620,42, con decreto provvisoriamente esecutivo, oltre ad interessi e spese di ingiunzione.
In data 3/09/2023, il Tribunale, acquisiti chiarimenti ai sensi dell'art. 640 c.p.c., ha emesso il decreto ingiuntivo n. 693 (R.G. n. 1648/2023), senza concedere la provvisoria esecuzione.
Con atto di citazione, iscritto al n. RG 2087/2023, ritualmente notificato, e Parte_1 hanno proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendo, previo rigetto Parte_2 dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione eventualmente richiesta dalla controparte, dichiararsi in via preliminare il difetto di legittimazione di parte opposta, con conseguente revoca del decreto opposto;
in via principale, revocarsi, annullarsi e, comunque, dichiararsi la nullità o la inefficacia del decreto, con accertamento negativo del credito;
in subordine, accertarsi la nullità della fideiussione contenuta nel contratto di mutuo, e dell'art. 6 del capitolato, per violazione della normativa antitrust, con conseguente revoca del decreto opposto e accertamento negativo del credito;
accertarsi la decadenza ex art. 1957 c.c. e, per l'effetto, revocarsi, dichiararsi nullo e/o privarsi di giuridica efficacia il decreto opposto;
accertarsi l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2946 c.c. e, per l'effetto, revocarsi, dichiararsi nullo e/o privarsi di giuridica efficacia il decreto opposto;
accertarsi la risoluzione ex artt. 1453 e 1458 c.c. della fideiussione per grave inadempimento della opposta ai principi di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c., con efficacia retroattiva ex art. 1453 c.c. e, per l'effetto, dichiararsi l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, anche sotto il profilo del quantum, per l'effetto, revocarsi, dichiararsi nullo e/o privarsi di giuridica efficacia il decreto opposto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
A fondamento della posizione processuale assunta, gli opponenti e Parte_1 Pt_2
(procedimento RG n. 2087/2023) formulavano i seguenti motivi di opposizione:
[...]
1)difetto di legittimazione attiva della opposta per mancata prova della cessione, tenuto conto, per un verso, dell'inadeguatezza dell'avviso pubblicato in GU -rilevante per il diverso fine dell'opponibilità della cessione- e, per altro verso, della necessità di produrre il contratto di cessione al fine di verificare l'inclusione del credito;
in particolare, parte opponente evidenziava che il decreto ingiuntivo era stato adottato in relazione all'esposizione debitoria maturata in relazione a un finanziamento stipulato con l'ex Banca delle Marche S.p.a., deducendo che, tuttavia, nel corso del tempo vi erano state varie cessioni del credito delle quali non era stata fornita prova documentale;
2)nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust;
in particolare, parte opponente lamentava la violazione dell'art. 2, co. II lett. a, della L. n. 287/1990 alla pagina 2 di 29 luce del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005, avuto particolare riguardo alla deroga dell'art. 1957 c.c., alla rinuncia del garante alle eccezioni, all'obbligo di pagare la banca a semplice richiesta, alla efficacia della fideiussione anche nell'ipotesi di dichiarazione di invalidità della obbligazione principale garantita, e all'obbligo di rimborso di restituzione delle somme incassate in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca per qualsiasi motivo;
3)conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. per la nullità della clausola in deroga, non avendo controparte agito in via giudiziale nel rispetto del termine semestrale, posto che il mutuo era stato stipulato nell'anno 2003 e gli insoluti del debitore principale risalivano al mese di giugno dell'anno 2007 ossia la banca aveva atteso “ben sedici anni prima di notificare il decreto ingiuntivo”, dovendo venire in rilievo necessariamente un'iniziativa di carattere giurisdizionale;
in particolare, parte opponente evidenziava in diritto la necessità di individuare il dies a quo del termine nella data delle singole scadenze e non già nel termine finale del rapporto principale, venendo in rilievo un debito frazionato ed esigibile a scadenze periodiche;
4)prescrizione del credito in ragione del decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c., con individuazione del dies a quo al mese di giugno 2007, momento in cui si era verificato il primo insoluto, non risultando atti interruttivi della prescrizione;
5) risoluzione retroattiva della fideiussione contenuta nel contratto di finanziamento per violazione dei principi di correttezza e buona fede, posto che la banca, pur essendo a conoscenza del grave inadempimento della società debitrice principale dal 2007, aveva atteso 16 anni prima di notificare il decreto ingiuntivo, omettendo peraltro di informare i fideiussori della situazione di insolvenza della società debitrice principale, con inerzia che aveva determinato l'aggravamento della esposizione debitoria;
6)infondatezza della pretesa sotto il profilo del quantum, tenuto conto delle ulteriori garanzie (ipoteca e garanzia del Fondo costituito dalla , da decurtare quanto CP_3
a quella rilasciata da (rispetto alla quale controparte nulla aveva riferito in CP_3 merito all'eventuale erogazione) e, con riferimento all'ipoteca concessa per la complessiva somma di euro 1.280.000,00, non comprendendosi la ragione per cui all'esito della procedura esecutiva era stato ricavato meno di euro 30.000,00, e della non debenza degli interessi moratori non imputabili ai fideiussori ma all'inerzia dell'istituto di credito, comunque, superiori al tasso soglia antiusura e indimostrati in punto di conteggio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, rigettarsi l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.
A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-di aver provato la legittimazione attiva mediante la produzione della pubblicazione dell'avviso in GU, indicante i rapporti ceduti per categorie, nonché mediante il deposito nel giudizio di opposizione delle certificazioni notarili attestanti l'inclusione del credito nelle cessioni;
-la validità della garanzia assunta dai signori venendo in rilievo una fideiussione Pt_2 specifica con conseguente esclusione della rilevanza delle doglianze relative alla violazione della normativa antitrust, posto che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 si riferiva esclusivamente a quelle omnibus, da ritenersi, comunque, infondate a fronte della pagina 3 di 29 mancata prova di una condotta anticoncorrenziale della banca e, in denegata ipotesi, suscettibili di determinare esclusivamente la nullità parziale della clausola interessata, con conseguente operatività della deroga all'art. 1957 c.c.;
-la infondatezza della eccezione di prescrizione in quanto, a fronte del fallimento della debitrice principale in data 15/11/2016, la banca titolare del credito si era insinuata al fallimento con istanza del 3/02/2017, con procedura conclusasi nel mese di settembre 2022;
-la insussistenza della violazione della buona fede, posto che proprio le azioni di recupero intraprese erano sintomatiche della correttezza dell'operato della stessa, dovendosi comunque ritenere che i fideiussori, soci di maggioranza e quanto a Parte_2 amministratore unico della società, erano pienamente consapevoli delle condizioni di insolvenza che riguardava la debitrice principale;
-che la garanzia concessa da poteva essere azionata esclusivamente all'esito CP_3 del tentativo di recupero del credito verso la società e i garanti;
-che dalla procedura concorsuale era stato ottenuto l'importo di euro 74.134,61, da decurtare dal credito. Alla prima udienza del 16/04/2024, gli opponenti chiedevano la riunione al presente procedimento di quelli iscritti al n. RG 2089/2023 e n. 2383/2023, fissati all'udienza del 23/04/2024, rappresentando che dette opposizioni avevano ad oggetto il medesimo decreto ingiuntivo opposto, e il giudice, ritenuta la sussistenza di profili di connessione, rinviava all'udienza del 23/04/2024 al fine di valutare contestualmente i provvedimenti da adottare nei tre procedimenti. Parimenti, con atto di citazione, iscritto al n. 2089/2023, proponeva Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 693 (RG n. 1648/2023), adottato da questo Tribunale in data 3/09/2023, chiedendo, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione eventualmente richiesta dalla controparte, dichiararsi in via preliminare il difetto di legittimazione di parte opposta, con conseguente revoca del decreto opposto;
in via principale, revocarsi, annullarsi e, comunque, dichiararsi la nullità o la inefficacia del decreto, con accertamento negativo del credito;
in subordine, accertarsi la nullità della fideiussione contenuta nel contratto di mutuo, e dell'art. 6 del capitolato, per violazione della normativa antitrust, con conseguente revoca del decreto opposto e accertamento negativo del credito;
accertarsi la decadenza ex art. 1957 c.c. e, per l'effetto, revocarsi, dichiararsi nullo e/o privarsi di giuridica efficacia il decreto opposto;
dichiararsi la nullità delle clausole vessatorie contenute nell'art. 6 del capitolato di patti e condizioni generali per violazione degli artt. 33, 34 e 36 del d.lgs. n. 206/2005; accertarsi l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2946 c.c. e, per l'effetto, revocarsi, dichiararsi nullo e/o privarsi di giuridica efficacia il decreto opposto;
accertarsi la risoluzione ex artt. 1453 e 1458 c.c. della fideiussione per grave inadempimento della opposta ai principi di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c., con efficacia retroattiva ex art. 1453 c.c. e, per l'effetto, dichiararsi l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, anche sotto il profilo del quantum, per l'effetto, revocarsi, dichiararsi nullo e/o privarsi di giuridica efficacia il decreto opposto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
sempre in via gradata, dichiararsi la esclusiva responsabilità della società e del suo Amministratore nella Controparte_2 determinazione del debito per cui è causa e, per l'effetto, revocarsi, annullarsi e, comunque, pagina 4 di 29 dichiararsi la nullità o l'inefficacia del decreto opposto, con accertamento negativo del credito e vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A fondamento della posizione processuale assunta, (procedimento Parte_3 iscritto al n. RG 2089/2023), formulava i seguenti motivi di opposizione:
1)difetto di legittimazione attiva della opposta per mancata prova della cessione, stante l'inadeguatezza dell'avviso pubblicato in GU -rilevante per il diverso fine dell'opponibilità della cessione- e la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di verificare l'inclusione del credito;
in particolare, parte opponente evidenziava che il decreto ingiuntivo era stato adottato in relazione all'esposizione debitoria maturata in relazione a un finanziamento stipulato con l'ex Banca delle Marche S.p.a., deducendo che, tuttavia, nel corso del tempo vi erano state varie cessioni del credito delle quali non era stata fornita prova documentale;
2)nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust;
premesso che parte opponente non aveva sottoscritto il contratto di finanziamento fondiario per cui è causa (avendo assunto la garanzia solamente in data 27/12/2006 nell'ambito dell'atto di modifica e quietanza del finanziamento, che espressamente prevedeva la copertura nella misura del 40% da parte della fino al 2013), parte opponente lamentava la CP_3 violazione dell'art. 2, co. II lett. a, della L. n. 287/1990 alla luce del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005, avuto particolare riguardo alla deroga dell'art. 1957 c.c., alla rinuncia del garante alle eccezioni, all'obbligo di pagare la banca a semplice richiesta, alla efficacia della fideiussione anche nell'ipotesi di dichiarazione di invalidità della obbligazione principale garantita, e all'obbligo di rimborso di restituzione delle somme incassate in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca per qualsiasi motivo;
3)nullità delle clausole vessatorie della fideiussione per violazione degli artt. 33, 34 e 36 del Cod. Cons., stante la veste di consumatrice della opponente, a fronte della qualità di socia di minoranza di società a responsabilità limitata, non avendo la stessa sottoscritto il capitolato di patti e condizioni generali, avuto particolare riguardo alla previsione di cui all'art. 6, le cui clausole determinavano un totale squilibrio delle pattuizioni in danno del fideiussore- consumatore, non venendo in rilievo nel caso di specie neanche al specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.;
4) conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. per la nullità della clausola in deroga, non avendo controparte agito in via giudiziale nel rispetto del termine semestrale, posto che il contratto di finanziamento fondiario nel quale era contenuta la fideiussione personale risaliva al 27/12/2006 e gli insoluti del debitore principale risalivano al mese di giugno dell'anno 2007; ossia la banca aveva atteso “ben sedici anni prima di notificare il decreto ingiuntivo”, dovendo venire in rilievo necessariamente un'iniziativa di carattere giurisdizionale;
in particolare, parte opponente evidenziava in diritto la necessità di individuare il dies a quo del termine nella data delle singole scadenze e non già nel termine finale del rapporto principale, venendo in rilievo un debito frazionato ed esigibile a scadenze periodiche;
5)prescrizione del credito in ragione del decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c.,, con individuazione del dies a quo al mese di giugno 2007, momento in cui si era verificato il primo insoluto, non risultando atti interruttivi della prescrizione;
pagina 5 di 29 6) risoluzione retroattiva della fideiussione contenuta nel contratto di finanziamento per violazione dei principi di correttezza e buona fede, posto che la banca, pur essendo a conoscenza del grave inadempimento della società debitrice principale dal 2007, aveva atteso 16 anni prima di notificare il decreto ingiuntivo, omettendo peraltro di informare i fideiussori della situazione di insolvenza della società debitrice principale, con inerzia che aveva determinato l'aggravamento della esposizione debitoria;
7)infondatezza della pretesa sotto il profilo del quantum, tenuto conto delle ulteriori garanzie (ipoteca e garanzia del Fondo costituito dalla , da decurtare quanto CP_3
a quella rilasciata da (rispetto alla quale controparte nulla aveva riferito in CP_3 merito all'eventuale erogazione) e, con riferimento all'ipoteca concessa per la complessiva somma di euro 1.280.000,00, non comprendendosi la ragione per cui all'esito della procedura esecutiva era stato ricavato meno di euro 30.000,00, e della non debenza degli interessi moratori non imputabili ai fideiussori ma all'inerzia dell'istituto di credito, comunque, superiori al tasso soglia antiusura;
8) estraneità dell'opponente ai fatti di cui al decreto ingiuntivo, posto che la situazione veniva unilateralmente gestita dalla società debitrice principale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, rigettarsi l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-di aver provato la legittimazione attiva mediante la produzione della pubblicazione dell'avviso in GU, indicante i rapporti ceduti per categorie, nonché mediante il deposito nel giudizio di opposizione delle certificazioni notarili attestanti l'inclusione del credito nelle cessioni;
-validità della garanzia assunta dalla signora venendo in rilievo una Parte_3 fideiussione specifica con conseguente esclusione della rilevanza delle doglianze relative alla violazione della normativa antitrust, posto che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 si riferiva esclusivamente a quelle omnibus, da ritenersi, comunque, infondate a fronte della mancata prova di una condotta anticoncorrenziale della banca e, in denegata ipotesi, suscettibili di determinare esclusivamente la nullità parziale della clausola interessata, con conseguente operatività della deroga all'art. 1957 c.c.;
-insussistenza della qualità di consumatore in capo alla signora poiché Parte_3 socia al 15% della debitrice principale, deducendo, comunque, che la garanzia era stata oggetto di trattativa individuale in quanto contenuta in un contratto pubblico e in tale contesto la opponente aveva dichiarato di ben conoscere il contenuto dell'art. 6 del capitolato allegato all'originario contratto;
-infondatezza della eccezione di prescrizione in quanto, a fronte del fallimento della debitrice principale in data 15/11/2016, la banca titolare del credito si era insinuata al fallimento con istanza del 3/02/2017, con procedura conclusasi nel mese di settembre 2022;
-insussistenza della violazione della buona fede, posto che proprio le azioni di recupero intraprese erano sintomatiche della correttezza dell'operato della stessa, dovendosi escludere che la opponente non fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in quanto madre di AU della società debitrice principale, e di Parte_2 Parte_1 socio nella misura del 60%; pagina 6 di 29 -che la garanzia concessa da poteva essere azionata esclusivamente all'esito CP_3 del tentativo di recupero del credito verso la società e i garanti;
-che dalla procedura concorsuale era stato ottenuto l'importo di euro 74.134,61, da decurtare dal credito. Parimenti, con atto di citazione, iscritto al n. 2383/2023, e Parte_4 Parte_5 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 693 (RG n. 1648/2023), adottato da questo Tribunale in data 3/09/2023, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e il rigetto della provvisoria esecuzione;
in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di legittimazione processuale ex art. 77 c.p.c. della mandataria Parte_6 in ragione della nullità della procura ad agire;
dichiararsi la carenza di legittimazione
[...] sostanziale di e, per l'effetto, dichiararsi nullo e/o revocare il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza, anche in punto di spese di lite;
nel merito, previo accertamento incidentale della violazione della normativa antitrust, rilevare la nullità totale o parziale delle fideiussioni, quantomeno con riferimento al disposto dell'art. 1957 c.c. e delle condizioni anticoncorrenziali riproduttive delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI e, per l'effetto, accertarsi la liberazione degli opponenti dal vincolo fideiussorio, stante la mancata proposizione di istanze contro il debitore nel termine di 6 mesi dalla risoluzione;
per l'effetto, dell'accoglimento delle difese degli opponenti, respingersi la domanda di pagamento, con revoca del decreto opposto, anche in punto di spese;
dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta ex art. 2964 c.c. e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
accertarsi la nullità delle clausole contrattuali in tema di obblighi restitutori della parte mutuataria, inserite nel contratto del 23/07/2003 e negli atti modificativi del 1/08/2005 e de 27/12/2006 per violazione degli artt. 1346 c.c., in combinato disposto con l'art 1325 c.c., con l'art 1418 c.c., e 115 e ss. TUB, e per l'effetto, in accoglimento della exceptio nullitatis, dichiararsi la nullità o inefficacia delle fideiussioni, con conseguente liberazione degli opponenti ovvero, in subordine, rideterminare il rapporto principale secondo legge e il dare-avere tra le parti ex art. 117, comma VII TU, ed ex art. 821 c.c., anche sulla base delle risultanze della CTU, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento delle richieste formulate, gli opponenti e Parte_4 Parte_5
(procedimento iscritto al n. 2383/2023), deducevano i seguenti motivi.
1)Improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte dell'opposta, in tal senso obbligata in virtù del disposto normativo vigente, venendo in rilievo un contratto bancario;
2)Difetto di legittimazione processuale ex art. 77 c.p.c. della presunta mandataria
[...] per nullità della procura ad agire in giudizio, non Parte_6 essendo né banca né intermediaria iscritta all'albo ex art. 106 TUB, con conseguente violazione di norma imperativa;
3)Nullità delle procure e delle sub procure per indeterminatezza dell'oggetto, risultando prodotta esclusivamente una procura speciale datata 18/10/2022 nella quale, inoltre, mancava totalmente la descrizione dell'operazione di cartolarizzazione di riferimento, con conseguente nullità per indeterminatezza dell'oggetto, e per violazione dell'art. 2475 c.c., essendosi l'amministratore di “spogliato dell'oggetto sociale della società Controparte_1 pagina 7 di 29 amministrata” riguardante la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti;
4)difetto di legittimazione attiva della opposta per mancata prova della cessione, stante la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di verificare l'inclusione del credito, nonché tenuto conto della mancata produzione in sede monitoria dell'avviso in GU;
5)prescrizione dell'azione, posto che il primo atto interruttivo nei confronti del debitore principale risaliva al 30/04/2008, mentre la prima azione giudiziale anche nei confronti dei garanti risaliva al mese di ottobre 2023, non rilevando ulteriori atti interruttivi;
6) nullità totale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, poiché conformi allo schema ABI, a nulla rilevando l'inquadramento nelle fideiussioni specifiche o, comunque, parziale, con conseguente liberazione ai sensi dell'art. 1957 c.c., posto che gli insoluti risalivano al giugno del 2007, la prima raccomandata di messa in mora al 30/04/2008 (inviata esclusivamente al debitore principale), mentre la notifica del decreto ingiuntivo risaliva al mese di ottobre del 2023 ossia oltre il termine semestrale previsto dalla disposizione sopra richiamata;
7) nullità del contratto per violazione della normativa a tutela della trasparenza bancaria e dell'art. 1346 e 1284 c.c., stante l'omesso deposito di un ulteriore atto di quietanza e di modificazione del contratto di finanziamento n. 63940, stipulato in data 1°/08/2005 a rogito
Notaio rep. n. 150161, racc. n. 26171 (non azionato dalla controparte), né gli Persona_1 opponenti avevano sottoscritto tale atto e quello di modifica del 27/12/2006; inoltre, il contratto del 23/07/2003 non determinava con certezza il TAN convenuto nella misura in cui non specificava se il parametro Euribor fosse a 360 ovvero a 365 (così come in quello del 2005), né era indicato il TAEG applicato al rapporto;
nell'atto di quietanza e di modificazione del contratto di finanziamento del 1°/08/2005, non era indicata la modalità di calcolo del piano applicato al finanziamento, gli interessi, né la modifica del piano di ammortamento sulla base della tempistica delle erogazioni, né era indicato il TAEG applicato al rapporto;
nell'atto di modificazione del 27/12/2006 non risultava specificato se il parametro Euribor fosse a 360 o a 365 con conseguenza incertezza del TAN, utilizzava il metodo cosiddetto alla francese e prevedeva un tasso di mora pari al tasso soglia;
quindi, il contratto di finanziamento n. 63940 del 23/07/2003 e l'atto del 2005 risultavano viziati da indeterminatezza contrattuale per mancata indicazione del TAEG, per mancata indicazione della modalità di calcolo del piano di ammortamento e per indeterminatezza del Tasso annuo nominale convenuto per il periodo di ammortamento;
l'atto di quietanza e di modifica del 2006 risultava viziati da indeterminatezza contrattuale causata dall'impossibilità di determinare con certezza il Tasso annuo nominale convenuto per il periodo di ammortamento:
-che, inoltre, il contratto nulla riportava sulla garanzia;
CP_3
-che, infine, le sopradette circostanze legittimavano l'exceptio nullitatis. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, rigettarsi l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.
A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-di aver incardinato la procedura di mediazione obbligatoria, comunque, operativa solamente successivamente alla adozione del provvedimento ex art. 648 c.p.c.; pagina 8 di 29 -che il recupero stragiudiziale e giudiziale del credito ben poteva essere svolto da intermediari sottoposti a vigilanza di soggetto terzi, evidenziando la titolarità della licenza ex art. 115 del RD n. 773/1931 in capo alla la quale, Parte_6 comunque, aveva solo esercitato l'azione giudiziaria;
-che la procura era valida posto che era stata conferita solamente l'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti e non anche l'amministrazione dei crediti acquistati, mentre la procura era determinata nella misura in cui faceva riferimento a tutti i crediti oggetto del contratto sottoscritto in data 22/09/2022 da dalla Controparte_1
Banca finanziaria Internazionale S.p.a. e da Rev Gestione Crediti Spa, cui
[...] era subentrata a seguito della scissione parziale del 3/10/2022 e del Controparte_4
13/10/2022;
-di aver provato la legittimazione attiva mediante la produzione della pubblicazione dell'avviso in GU, indicante i rapporti ceduti per categorie, nonché mediante il deposito nel giudizio di opposizione delle certificazioni notarili attestanti l'inclusione del credito nelle cessioni;
-la infondatezza della eccezione di prescrizione in quanto, a fronte del fallimento della debitrice principale in data 15/11/2016, la banca titolare del credito si era insinuata al fallimento con istanza del 3/02/2017, con procedura conclusasi nel mese di settembre 2022;
-la validità della garanzia assunta dagli opponenti e venendo in rilievo Pt_4 Parte_5 una fideiussione specifica con conseguente esclusione della rilevanza delle doglianze relative alla violazione della normativa antitrust, posto che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 si riferiva esclusivamente a quelle omnibus, da ritenersi, comunque, infondate a fronte della mancata prova di una condotta anticoncorrenziale della banca e, in denegata ipotesi, suscettibili di determinare esclusivamente la nullità parziale della clausola interessata, con conseguente operatività della deroga all'art. 1957 c.c.;
-la insussistenza della violazione della buona fede, posto che proprio le azioni di recupero intraprese erano sintomatiche della correttezza dell'operato della stessa;
-che la garanzia concessa da poteva essere azionata esclusivamente all'esito CP_3 del tentativo di recupero del credito verso la società e i garanti;
-che dalla procedura concorsuale era stato ottenuto l'importo di euro 74.134,61, da decurtare dal credito;
-che i rilievi avversari sui tassi erano generici e tali da non consentire una puntuale difesa da parte dell'opposta. All'udienza del 23/04/2024, il giudice, disposta la riunione dei procedimenti iscritti al n. 2089/2023 e al n. 2383/2023 a quello iscritto al n. 2087/2023, assumeva il procedimento in riserva sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. Con ordinanza riservata del 30/05/2024, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di euro 797.485,81, ad eccezione della posizione di Parte_3
con riferimento alla quale respingeva l'istanza, dava atto dell'esperimento della
[...] mediazione, disponeva l'acquisizione di documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c., e fissava per esame documenti l'udienza del 25/09/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 19/10/2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 189 c.p.c. alla data dell'11/03/2025, con i termini di legge per il pagina 9 di 29 deposito degli scritti conclusionali, e, all'esito di quest'ultima udienza, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione sulla base delle complessive risultanze di carattere documentale acquisite in atti, ragion per cui deve trovare conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. in virtù delle considerazioni che seguono.
Nel merito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, va osservato che la presente decisione investe la responsabilità degli opponenti nella veste di fideiussori in relazione al mutuo stipulato in data 23/07/2003, per atto Notaio rep. n. Persona_1
130366, racc. n. 22536, tra Banca delle Marche S.p.a. e Controparte_2 avente a oggetto l'erogazione dell'importo pari a originari euro 640.000,00 (mediante la restituzione in 20 semestralità con scadenza al 30/06 e 31/12 di ogni anno, con inizio dal 30/06/2004, al tasso di interesse del 3,483% fino al 31/12/2003 e, quindi, al parametro Euribor maggiorato di 1,40 punti nominali annui, con previsione, al contempo, del tasso di mora), con la finalità di acquistare una porzione di un fabbricato industriale in corso di costruzione e di effettuare le opere murarie per completare detta unità, garantito da ipoteca, dalle fideiussioni e dalla CP_3 successivamente modificato nell'anno 2005 e nell'anno 2006. Nell'ambito di tale contratto di mutuo, gli odierni opponenti hanno rilasciato fideiussione specifica, che prevede la dispensa dell'onere della banca di agire nel rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c., la rinuncia ad opporre le eccezioni, il pagamento a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione della parte finanziata, l'operatività della garanzia anche nel caso di invalidità del contratto di finanziamento, e l'autonomia di ciascuna garanzia (v. art. 6 del contratto di mutuo che richiama l'art. 6 del capitolato: rispettivamente, pag. 70 e pag. 52 del contratto di mutuo;
quanto alla posizione di , v. art. 4 dell'atto di modificazione Parte_3
e quietanza del finanziamento in atti).
Nel presente giudizio, ha agito e per essa quale mandataria Controparte_1 allegando la titolarità del credito in Parte_6 conseguenza della cessione in blocco operata da REV GESTIONE CREDITI S.P.A. in data 15/06/2017, pubblicata in GU, n. 73 del 22/06/2017, subentrata nella titolarità del credito in virtù della cessione disposta dalla Banca d'Italia del credito vantato da Banca delle Marche S.p.a. e nel frattempo trasferito a Controparte_5
[...]
Ciò chiarito appare opportuno, per maggiore chiarezza espositiva, esaminare distintamente le opposizioni proposte nei giudizi riuniti. SULL'OPPOSIZIONE PROPOSTA DA E Pt_2 Parte_1
(R.G. N. 2087/2023).
1.Sul mancato esperimento della mediazione. L'eccezione non appare condivisibile in fatto (risultando documentalmente provato l'espletamento della mediazione nel corso del giudizio: v. doc. 16 nel fascicolo di parte opposta), dovendosi rammentare in diritto che l'obbligo di espletamento della mediazione sorge successivamente all'adozione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., e, a pagina 10 di 29 monte, in diritto venendo in rilievo la responsabilità del fideiussore non trova applicazione (Cass., n. 31209/2022: “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n.
385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico”; successiva conforme: Cass., n. 26821 del 16/10/2024).
2.Sul difetto di legittimazione attiva. Con tale motivo di opposizione, e hanno invocato la Pt_2 Parte_1 mancata prova della titolarità del credito in capo all'odierna opposta CP_1
lamentando, per un verso, l'inadeguatezza dell'avviso pubblicato in GU e, per
[...] altro verso, il fatto che il credito in questione, scaturito da un finanziamento stipulato con la Banca delle Marche S.p.a., era stato oggetto di “varie cessioni del credito di cui, però, non ne viene fornita prova documentale”. Tanto premesso, va osservato in fatto che parte opposta ha prodotto a sostegno della titolarità del credito i seguenti documenti:
-contratto di mutuo ed atto di modificazione (v. doc. 3 e 4 nel fascicolo monitorio);
-estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili, da Controparte_5 al 31/01/2016 (v. doc. 5 allegato al fascicolo monitorio)
[...]
-comunicato della Banca d'Italia in GU, n. 64 del 17/03/2016, in cui la stessa dà atto che
“con provvedimento del 26 gennaio 2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche S.p.a. al 30 settembre 2015, detenuti da per effetto del provvedimento n. 1241108 del Controparte_5
22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a REV Gestione Crediti S.p.a.” (v. doc. 5 nel fascicolo di opposizione);
-avviso di cessione pubblicato in GU, parte II, del 22/06/2017, con il quale la società
[...] comunica la cessione intervenuta con REV Gestione Crediti S.p.a. dei crediti che CP_1 derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana che siano classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti da detto avviso di cessione Controparte_5 espressamente prevede che gli “interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per accedere ai propri dati personali a REV Gestione Crediti S.p.a. … inoltrando una specifica e-mail PEC a: (v. doc. 7 Email_4 nel fascicolo di opposizione);
-attestazione notarile del 16/01/2024 nella quale si dà atto che il debito NDG 73042186 per euro 880.320,64 nei confronti di è ricompreso nell'elenco dei Controparte_2 crediti ceduti in blocco da a REV Gestione Crediti S.p.a. Controparte_5
(v. doc. 8 nel fascicolo di opposizione);
-attestazione notarile del 16/01/2024 nella quale si dà atto che il debito per complessivi euro
880.320,64 nei confronti di è ricompreso nell'elenco dei crediti Controparte_2 ceduti in blocco da REV Gestione Crediti S.p.a. a (v. doc. 9 nel Controparte_6 fascicolo di opposizione). pagina 11 di 29 In punto di produzioni documentali, appare opportuno sin da ora precisare che, notoriamente, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce mezzo di impugnazione del decreto volto a farne valere i vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma, piuttosto, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato alla verifica dell'esistenza del diritto azionato in via monitoria ex art. 633 c.p.c., ragion per cui la controversia deve essere decisa alla luce del complessivo materiale probatorio prodotto ossia anche delle risultanze documentali sopravvenute nel giudizio di opposizione (Cass., n.
11302/2007; Cass., n. 5844/2006; Cass., n. 2573/2002; da ultimo, Cass., n. 40110/2021). Ritiene chi scrive che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”). Dunque, contrariamente agli assunti di parte opponente, premesso che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione), essendo evidente il richiamo contenuto nell'avviso in GU in esame ai crediti che derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana che siano classificati in sofferenza -da intendersi quale termine tecnico-contabile riferito a tutti i crediti rimasti insoluti come nella fattispecie in esame- e che siano stati trasferiti, tra l'altro, da
[...]
Controparte_5
Occorre, poi, aggiungere che, come sopra premesso in fatto, l'avviso di cessione nel caso di specie espressamente prevede che gli “interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per accedere ai propri dati personali a Controparte_7 inoltrando una specifica e-mail PEC a: . Email_4
Non risulta anche solo allegato che gli odierni opponenti abbiano, a monte, richiesto le informative sopra indicate e, a valle, ottenuto una risposta negativa in merito all'inclusione della posizione. Al riguardo, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di merito, con impostazione che si condivide, alla stregua del quale la produzione dell'avviso in GU, recante pagina 12 di 29 l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti e degli elementi comuni che consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione, costituisce adeguata prova della legittimazione sostanziale, non mancando di evidenziare la rilevanza da assegnare al rinvio alla pagina web ivi contenuto in merito alla possibilità di verificare l'inclusione del singolo credito ceduto (Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024). Anche a voler disattendere l'impostazione che precede, ritiene l'odierno giudicante che nel caso di specie la prova della titolarità della situazione giuridica dal lato attivo in capo alla opposta è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc.
(Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024) Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dagli avvisi pubblicati in GU (comunicato della Banca d'Italia in GU, n. 64 del 17/03/2016 e avviso di cessione pubblicato in GU, parte II, del 22/06/2017), dal possesso del titolo in capo alla cessionaria (v. doc. 3 e doc. 4 nel fascicolo monitorio), dalla produzione dell'estratto conto predisposto dalla cedente (v. doc. 5 allegato al fascicolo monitorio), e, Controparte_5 infine, dalle attestazioni notarili del 16/01/2024 in ordine all'inclusione del credito nelle cessioni occorse (v. doc. 8 e doc. 9 nel fascicolo di opposizione), trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Segue il rigetto del motivo di opposizione formulato.
3. Sulla nullità della procura ad agire in giudizio della mandataria
[...] per violazione dell'art. 106 c.p.c. e sulla nullità Parte_6 delle procure e delle sub procure per indeterminatezza dell'oggetto. Tale motivo di opposizione è stato formulato dagli odierni opponenti solamente nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. pagina 13 di 29 Nel fascicolo monitorio risulta versata in atti:
-mandato speciale con cui -richiamata l'operazione di cartolarizzazione Controparte_1 del 15/06/2017 con cui tale società ha perfezionato l'acquisto da REV Gestione Crediti S.p.a. di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB- ha conferito a
[...] procura speciale affinché detta procuratrice possa compiere Parte_6 attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti di titolarità della società, tra le quali, “promuovere azioni di merito, cautelari e concorsuali, nonché le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e i ricorsi per ingiunzione” (v. mandato speciale, per atto Notaio , del 18/10/2022, rep. n. 311663, di fasc. n. 41583, doc. 1 nel Persona_2 fascicolo monitorio);
con la quale nomina e costituisce procuratori, CP_8 Parte_6 con efficacia dal 30/11/2022, tra l'altro (v. doc. 2 allegato al fascicolo Parte_7 monitorio).
Dunque, con riferimento alla doglianza relativa alla nullità della procura ad agire in giudizio della mandataria va osservato in diritto che nel caso di Parte_6 specie la doglianza non appare condivisibile in ragione del fatto che risulta specificamente richiamata nelle premesse l'operazione di cartolarizzazione del 15/06/2017 e il tenore ampio della procura appare certamente riferibile al credito per cui è causa, mentre la procura alle liti è stata rilasciata da ossia da soggetto espressamente nominato Parte_7 quale procuratore dalla Parte_6
Con riferimento all'ulteriore motivo riguardante la violazione dell'art. 106 TUB, secondo quanto rilevato sin dal provvedimento ex art. 648 c.p.c., occorre ribadire che la Suprema
Corte ha, sul punto, recentemente chiarito che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla Banca d'Italia e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024; conformi nella giurisprudenza di merito Corte di Appello Firenze, n. 1622 del 25/09/2024; Tribunale Pistoia, n. 664 del 10/09/2024; Tribunale Bologna, n. 1986 dell'8/07/2024; Tribunale Modena, 26/03/2024). La decisione della Suprema Corte n. 7243/2024 è richiamata in motivazione in termini adesivi dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla questione in ragione della “presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata.
Segue il rigetto del motivo di opposizione.
4. Sulla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e sull'applicazione dell'art. 1957 c.c. pagina 14 di 29 Gli opponenti lamentano, poi, la nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust e, in particolare, dell'art. 2, co. II lett. a, della L. n. 287/1990 alla luce del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005, avuto particolare riguardo alla deroga dell'art. 1957 c.c., alla rinuncia del garante alle eccezioni, all'obbligo di pagare la banca a semplice richiesta, alla efficacia della fideiussione anche nell'ipotesi di dichiarazione di invalidità della obbligazione principale garantita, e all'obbligo di rimborso di restituzione delle somme incassate in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca per qualsiasi motivo. A fronte della nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c., invocano la liberazione per mancato rispetto del termine semestrale. Appare opportuno premettere in fatto che con riferimento a tali opponenti va esclusa la qualità di consumatori posto che:
NO era Presidente del Consiglio di amministrazione della debitrice principale, Pt_2 nonché titolare della quota del 25%;
TI era Consigliere della debitrice principale, nonché titolare della quota del Pt_2
60% (v. pag. 1 e 63 del contratto di mutuo;
nell'ambito dei documenti acquisiti ex art. 640 c.p.c.: -v. pag. 2: da cui emerge che ha rivestito la carica di Presidente del Parte_2
CDA dal 19/12/2001 al 21/03/2008; -pag. 4 dalla quale emerge che è stato Parte_2 nominato AU con atto del 31/01/2008 a tempo indeterminato;
-pag. 5 dalla quale emerge la titolarità di quote in capo a nella misura del 25%, nella Parte_2 Parte_1 misura del 60% e nella misura del 15%; -pag. 12, dalla quale si desume Parte_3 la carica di Consigliere di sino al 21/03/2008). Parte_1
Tanto premesso in fatto, va osservato in diritto che secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, ai fini della verifica dell'applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore occorre valutare, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, le parti della fideiussione e non anche il contratto principale (Cass., n. 32225/2018; Cass., n.
742/2020; Cass., n. 1666/2020; Cass. Sez. Un., n. 5868/2023). In particolare, il giudice è tenuto a verificare se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.). Detta valutazione riposa sulla verifica dell'esistenza di collegamenti funzionali del fideiussore persona fisica che lo leghino alla società quali l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.;
Cass., n. 1666/2020, in motivazione;
v. anche, Cass., n. 25459/2023).
Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che nel caso di specie le evidenze documentali indubbiamente consentono di ritenere accertati entrambi i requisiti ossia sia una partecipazione non trascurabile al capitale sociale sia il ruolo attivo svolto nell'amministrazione. Passando all'esame dell'eccezione di nullità della fideiussione, occorre evidenziare in fatto che nel caso in esame vengono in rilievo fideiussioni specifiche in quanto contenute nel contratto di mutuo il quale all'art. 6 prevede: “I garanti … prestano a favore della Banca fidejussione a garanzia della restituzione di ogni credito della Banca rinveniente dalla presente operazione, per capitale, interessi ed ogni altro onere accessorio, compresi pagina 15 di 29 interessi di mora anche in caso di ammissione della Parte finanziata a un procedimento concorsuale”, nonché il rinvio all'art. 6 del capitolato, il quale, a sua volta, prevede “Il Garante dispensa la Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., intendendo rimanere obbligato anche se la Banca non abbia proposto le sue istanze contro la Parte finanziata ed eventuali coobbligati o non le abbia continuate”. Alla stregua del chiaro tenore letterale dell'impegno assunto all'interno del contratto di mutuo non può, pertanto, dubitarsi del fatto che nel caso di specie viene in rilievo una fideiussione specifica. Da tale elemento in fatto discende in diritto che i principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di nullità parziale delle clausole non possano trovare applicazione nel caso di specie in cui il garante si è impegnato in solido con la parte debitrice per una obbligazione singolarmente determinata (Cass., n. 10689 del 19/04/2024, in motivazione), secondo quanto già affermato dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (Tribunale Bologna, Sez. spec. Imprese, 13/01/2022, per l'affermazione dell'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 poiché tale provvedimento riguarda le fideiussioni omnibus che presentano “una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile”; Tribunale Pescara, 6/03/2023, per l'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 alle fideiussioni specifiche;
nello stesso senso: Tribunale Ascoli Piceno n. 47 del 18/01/2024; Tribunale Milano, Sez. spec. Imprese, n. 5481 del 21/06/2022), dovendosi, comunque, al contempo, tener conto che nel caso di specie la fideiussione è contenuta nel capitolato che forma parte integrante del finanziamento, con conseguente carenza della serialità dello schema adottato a monte ed inapplicabilità del provvedimento n. 55/2005 in considerazione delle ricadute sull'insussistenza del necessario nesso funzionale tra intesa vietata, a monte, e fideiussione rilasciata dai garanti (v., sul punto, Tribunale Roma, Sez. spec. Imprese, 7/04/2022). Tale impostazione -ossia l'inapplicabilità dei principi in tema di violazione della normativa antitrust nelle ipotesi di fideiussione specifica evidenziata sin dal provvedimento che ha delibato l'istanza ex art. 648 c.p.c.- è stata di recente avallata dalla Suprema Corte, che con decisione n. 33472 del 19/12/2024, in motivazione ha ribadito che “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula, proprio per il contenuto di quest'ultimo, che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus, ipotesi pacificamente esclusa nella fattispecie” (detta sentenza richiama, al contempo, Cass., n. 19401 del 15/07/2024, che, in motivazione, rimarca “che la fideiussione sottoscritta … era chiaramente una “Fideiussione specifica” … e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus”). Tale orientamento è stato recentemente ribadito da Cass., n. 657 del 10/01/2025 (in motivazione: “l'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate”), da Cass., n. 1170 del 17/01/2025 (sempre in motivazione: “giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per pagina 16 di 29 un affare particolare”) e da Cass., n. 8872 del 3/04/2025 (sempre in motivazione: “deve anche richiamarsi la più recente giurisprudenza in materia secondo cui: In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. (Cass. Sez. 1, 16/10/2024, n. 26847, Rv. 672503 - 01). Infatti, la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della
l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”). Segue il rigetto del motivo di opposizione formulato.
5.Sulla prescrizione del credito. Gli opponenti hanno eccepito, poi, la prescrizione ex art. 2946 c.c. del credito in ragione del decorso del termine decennale, individuando il dies a quo al mese di giugno 2007 ossia nel momento in cui si è verificato il primo insoluto e lamentando, al contempo, l'assenza di atti interruttivi della prescrizione. Secondo quanto già evidenziato in sede di delibazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., occorre richiamare il disposto dell'art. 2935 c.c. alla stregua del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'applicazione di tale principio al contratto di mutuo determina che la decorrenza della prescrizione decennale, di regola, deve essere individuata al momento della scadenza dell'ultima rata, considerata l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza il contratto di finanziamento, il cui debito non può considerarsi scaduto, appunto, prima della scadenza dell'ultima rata (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994), ad eccezione dell'ipotesi in cui il creditore si sia avvalso della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., caso in cui, potendo la stessa esercitare il proprio diritto, la prescrizione inizia a decorrere. Dunque, non appare condivisibile la decorrenza della decadenza dal “primo insoluto” al mese di giugno 2007, potendo assumere rilievo esclusivamente la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. di cui la banca si è avvalsa con missiva del 30/04/2008, ricevuta dal debitore principale in data 6/05/2008 (v. doc. 7 nel fascicolo monitorio). A fronte di tale decorrenza, il precetto è stato intimato alla società debitrice principale con atto ricevuto anche da alcuni fideiussori nel mese di febbraio 2011 (v. doc. 22 nel fascicolo RG 2087/2023: NO 15/02/2011; TI 15/02/2011; Pt_2 Pt_2 [...]
: 19/02/2011; -società debitrice principale: 15/02/2011), il fallimento della Parte_3 debitrice principale, come si desume dagli atti, è stato dichiarato in data 15/11/2016 (v. documenti allegati ex art. 640 c.p.c.) e l'odierna opposta si è insinuata al fallimento con pagina 17 di 29 istanza datata 3/02/2017 (v. doc. 11 nel fascicolo di opposizione), il progetto di riparto finale è stato depositato nel mese di giugno 2022 (v. doc. 12), ed il fallimento è stato chiuso per riparto finale dell'attivo in data 29/09/2022 (v. pag. 10 del documento depositato ex art. 640 c.p.c. nel fascicolo monitorio). L'ammissione al passivo dell'odierna opposta rinviene conferma nel progetto di riparto finale in cui, nell'ambito del “progetto di riparto finale massa immobiliare”, si dà atto che
“le somme disponibili saranno ripartite al creditore con il privilegio …, Controparte_1 in surroga al creditore Nuova Banche delle Marche S.p.a.”, nonché che la massa immobiliare è pari a euro “74.134,61” (v. doc. 12 citato). Non si condivide, al riguardo, la generica contestazione operata dagli opponenti nella memoria ex art. 171ter n. 3 c.p.c., posto che l'ammissione al passivo e la partecipazione alla procedura esecutiva (v. pag. 4 del ricorso monitorio in cui emerge la detrazione dell'importo di euro 29.512,29 “per incasso a deconto relativo ad intervento nell'esecuzione immobiliare promossa da Equitalia”), nei termini in cui sono state allegate, rinvengono pieno riscontro nella allegazione dell'incasso delle somme a riduzione della pretesa, mentre parte opponente a fronte di tale prova presuntiva nulla ha provato di segno diverso nonostante la possibilità all'evidenza di conoscere gli atti delle procedure in ragione della posizione rivestita da così da introdurre una contestazione specifica e Parte_2 non generica, come quella mossa. Deve, pertanto, essere richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale
“la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass., n. 9638/2018; Cass., n. 17412/2016). Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie è emersa la prova di un primo atto interruttivo nel mese di febbraio 2011 (v. atto di precetto notificato alla società debitrice principale in data 15/02/2011, v. doc. 22 citato) e di un secondo atto interruttivo mediante la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo nell'anno 2017 (con effetti permanenti fino all'intervenuta chiusura della procedura concorsuale occorsa nel mese di settembre dell'anno 2022), ragion per cui alla data di notifica del decreto ingiuntivo (settembre/ottobre 2023: v. doc. 3 nel fascicolo di opposizione) la prescrizione decennale non era compiuta. Segue il rigetto dell'eccezione.
6. Sulla violazione della buona fede e correttezza.
Con tale motivo di opposizione, gli opponenti invocano la risoluzione della fideiussione per violazione dei principi di correttezza e di buona fede in ragione del fatto che la banca, pur essendo a conoscenza del grave inadempimento della società debitrice principale dal 2007, aveva atteso 16 anni prima di notificare il decreto ingiuntivo, senza informare i fideiussori della situazione di insolvenza della debitrice principale e così da determinare l'aggravamento della esposizione debitoria. La tesi non appare condivisibile. Non corrisponde, in primo luogo, alle scansioni cronologiche che hanno interessato la vicenda in esame l'inerzia della banca per 16 anni. pagina 18 di 29 Come sopra visto il precetto è stato, difatti, intimato nel mese di febbraio del 2011 (e ricevuto non solo dalla debitrice principale ma anche da e in data Pt_2 Parte_1
15/02/2011: v. doc. 22 cit.), nonché è stata depositata istanza di insinuazione al passivo fallimentare nell'anno 2017 (v. doc. 11). A fronte di tali iniziative, l'odierna opposta ha incassato somme sulla base della allegazione non efficacemente contraddetta dagli opponenti (in misura pari a euro 74.134,61: come confermato dal progetto di riparto finale, v. doc. 12 cit. e in misura pari a euro 29.512,29 in sede esecutiva). Non condivisibile appare, infine, la asserita omessa informazione in merito alla situazione di insolvenza della società debitrice principale, tenuto conto delle cariche rivestite dai signori e (come sopra detto, oltre che soci, rispettivamente Parte_1 Parte_2
Consigliere e Presidente del CdA), circostanza idonea a comprovare in via presuntiva non solo la piena conoscenza della situazione economica della società, ma anche la possibilità di intervenire ai fini della riduzione del debito nella veste di garanti in modo da contenere l'applicazione dei concordati interessi di mora maturati.
7.Sulla infondatezza della pretesa sotto il profilo del quantum (ulteriori garanzie, usura, mancata prova del conteggio). Parimenti, le doglianze relative all'infondatezza della pretesa sotto il profilo del quantum sono infondate e devono essere disattese in virtù delle considerazioni che seguono. Quanto alle ulteriori garanzie, va premesso che la fideiussione in esame prevede che
“Ciascuna delle garanzie contrattualmente acquisite ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie esistenti o che potessero essere prestate” (v. art. 6, lett. h, pag. 52 del mutuo in atti). Ciò chiarito, si osserva che all'esito dell'ordine ex art. 210 c.p.c., risulta confermato che la non ha corrisposto alcun pagamento (v. missiva del 7/06/2024: “La presente, in CP_3 riscontro all'ordine di esibizione notificatoci a mezzo pec in data 3/06/2024, per comunicare che la scrivente non ha proceduto con alcun pagamento delle proprie garanzie, né nei confronti della Banca originaria creditrice Banca delle Marche Spa, né nei confronti della società cessionaria subentrata per effetto della cessione della Controparte_1 posizione. Il mancato pagamento è spiegato dal fatto che in sede istruttoria sono state accertate delle irregolarità che ne hanno determinato la decadenza”), risultando irrilevanti le ragioni del mancato pagamento in considerazione del tenore ampio della fideiussione (v. art. 6, lett. h, pag. 52 cit.), mentre l'ammontare delle somme ricevute nella procedura esecutiva -in termini notevolmente inferiori al debito maturato- non costituisce all'evidenza circostanza che può ricadere sul creditore. La doglianza relativa all'usura è stata prospettata nei seguenti termini: “Si contesta, altresì, il conteggio degli stessi, in quanto, oltre soglia”. In diritto, occorre evidenziare che la circostanza secondo la quale la nullità della convenzione di interessi usurari costituisce questione di diritto rilevabile d'ufficio non esonera certamente la parte dalla specifica contestazione degli elementi acquisiti in giudizio (Cass., n. 350/2013, in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 19597/2020) al fine di introdurre gli elementi necessari ad apprezzare la bontà anche sommaria della allegazione così da imporre l'ingresso di un approfondimento istruttorio mediante consulenza tecnica il cui espletamento presenterebbe, in caso contrario, carattere meramente esplorativo. pagina 19 di 29 In particolare, laddove l'attore contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere di indicare in maniera specifica in che termini e per quali interessi e costi sia avvenuto il superamento (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Terni, 7/11/2019; Tribunale Benevento,
21/01/2021; Tribunale Cuneo 5/10/2020; Tribunale Roma, 2/07/2020), circostanza nel caso di specie non avvenuta. L'orientamento della Suprema Corte è stato recentemente ribadito nella misura in cui ha affermato che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”. (Cass., n. 25525 dell'11/10/2024). Le censure relative al conteggio, parimenti manifestamente generiche, non appaiono condivisibili. Al riguardo, si osserva che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di mutuo, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c., non risultando neanche contestata l'erogazione delle somme mutuate- ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione), prova non integrata nel caso di specie.
Inoltre, dalla lettura del ricorso monitorio emergono chiaramente le causali sottese alle somme richieste (detratto quanto incassato in sede esecutiva):
-euro 487.735,12 per debito residuo al 31/12/2007;
-euro 72.779,04 per due rate semestrali insolute (scadute dal 30/06/2007 al 31/12/2007);
-euro 340.512,29 per interessi. A fronte di tale specifica allegazione, appare manifesto che parte opponente ben avrebbe potuto verificare, attraverso l'esame dell'assetto contrattuale contenente le condizioni tra le parti, l'esattezza degli importi pretesi dal creditore istante, non limitandosi a svolgere, come fatto, generiche contestazioni.
Dalle considerazioni che precedono, complessivamente formulate, discende il rigetto dei motivi di opposizione formulati, e, stante il pacifico incasso sopravvenuto nell'ambito della procedura concorsuale dell'importo pari a euro 74.134,61, il decreto ingiuntivo opposto va revocato nei confronti degli opponenti e con condanna degli Pt_2 Parte_1 stessi al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 797.485,81, oltre interessi come da domanda. SULL'OPPOSIZIONE PROPOSTA DA (R.G. N. Parte_3
2089/2023).
pagina 20 di 29 Con riferimento all'opposizione proposta da , occorre evidenziare in rito Parte_3 che la mediazione risulta esperita in fatto (v. deposito del 16/03/2024 di parte opposta, nel fascicolo RG n. 2089/2023) e, comunque, dovendosi ribadire in diritto che l'obbligo di espletamento della mediazione sorge successivamente all'adozione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., e, a monte, in diritto venendo in rilievo la responsabilità del fideiussore non trova applicazione (Cass., n. 31209/2022, cit.; successiva conforme: Cass., n. 26821 del 16/10/2024).
Nel merito, occorre in via preliminare rilevare in fatto che la stessa ha assunto la garanzia nell'atto di modificazione e quietanza del finanziamento, stipulato in data 27/12/2006, per atto Notaio rep. n. 159640, racc. n. 28800. Persona_1
All'art. 4 viene in particolare previsto che: “La garante signora presta a Parte_3 favore della banca fideiussione a garanzia della restituzione di ogni credito della Banca rinveniente dalla presente operazione, per capitale, interessi ed ogni altro onere accessorio, compresi interessi di mora anche in caso di ammissione della Parte finanziata a un procedimento concorsuale. Detta garanzia è regolata da quanto previsto all'art. 6 del Capitolato allegato al contratto originario del 23/07/2003 (rep. 130366/22536) che la Garante dichiara di ben conoscere per averne in precedenza presa visione e cognizione” (v. doc. 4 nel fascicolo monitorio).
Assume carattere preliminare, la valutazione della qualità di consumatrice invocata dalla opponente Pt_3
Al fine di esaminare la ricorrenza di tale qualità va ribadito che occorre valutare le parti della fideiussione e non anche il contratto principale, verificando, in particolare, se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata. I collegamenti funzionali devono essere verificati sulla base di comprovati legami con la società, quali l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (v. punto 4 della presente motivazione con riferimento alla posizione dei signori e per i richiami giurisprudenziali). Pt_2 Parte_1
In fatto si osserva che dalla documentazione versata in atti emerge che Parte_3 era socia nella misura del 15% della debitrice principale, nonché è la madre di Pt_2
(Presidente del Consiglio di amministrazione della debitrice principale e titolare
[...] della quota del 25%) e di (Consigliere e socio di maggioranza per la Parte_1 quota del 60%), ossia che la società era riconducibile al nucleo familiare in questione (per il rapporto di filiazione si rinvia alla relata di notifica del decreto ingiuntivo, v. allegato 3, in cui la stessa ha preso l'atto nella qualità di madre;
sui legami con la società della famiglia: v. documentazione sopra citata che per comodità di lettura si riporta: v. pag. 1 e 63 del contratto di mutuo;
nell'ambito dei documenti acquisiti ex art. 640 c.p.c.: -v. pag. 2: da cui emerge che ha rivestito la carica di Presidente del CDA dal 19/12/2001 al Parte_2
21/03/2008; -pag. 4 dalla quale emerge che è stato nominato AU con atto Parte_2 del 31/01/2008 a tempo indeterminato;
-pag. 5 dalla quale emerge la titolarità di quote in capo a nella misura del 25%, nella misura del 60% e Parte_2 Parte_1
nella misura del 15%; -pag. 12, dalla quale si desume la carica di Parte_3
Consigliere di sino al 21/03/2008). Parte_1 pagina 21 di 29 Ciò chiarito, ad avviso di chi scrive la partecipazione al capitale sociale nella misura del
15% non è trascurabile, dovendosi ritenere che il fideiussore ha rilasciato la fideiussione in quanto socio della società debitrice principale e, dunque, per ragioni attinenti al rapporto societario (sul punto, v. Cass., n. 32986 del 28/11/2023, che ha escluso l'applicazione della tutela consumeristica in una ipotesi in cui la partecipazione societaria era pari al 10% ossia inferiore a quella che viene in rilievo nel caso concreto). Tale partecipazione non trascurabile va, poi, messa in relazione con la riconducibilità della società alla famiglia (ossia alla madre e ai due figli e Parte_3 Pt_2 Parte_1
questi ultimi titolari al contempo di cariche amministrative), tale da determinare in
[...] capo all'opponente un manifesto interessamento all'attività della società in Parte_3 ragione del rapporto familiare (sul punto, si richiama Cass., n. 23533/2024 in motivazione nella parte in cui a fronte della configurabilità di una impresa di famiglia ha assegnato rilievo persino a una partecipazione societaria notevolmente inferiore a quella che viene in rilievo nel caso di specie e pari al 5%).
Ne consegue che va esclusa la qualità di consumatore in capo a e, per Parte_3
l'effetto, vanno disattesi i motivi formulati in ordine alla nullità delle clausole vessatorie della fideiussione per violazione degli artt. 33, 34 e 36 del Cod. Cons. Parimenti infondati sono gli ulteriori motivi dedotti, del tutto sovrapponibili a quelli formulati dagli opponenti e e affrontati nei punti che precedono Pt_2 Parte_1 alla cui lettura si rimanda (sul motivo relativo al difetto di legittimazione attiva, si rimanda al punto 2) dell'esame dell'opposizione RG n. 2087/2023; sul motivo relativo alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, si rimanda al punto 4) dell'esame dell'opposizione RG n. 2087/2023; sulla prescrizione del credito, si rimanda al punto 5) dell'esame dell'opposizione RG n. 2087/2023; sulla violazione della buona fede, si rimanda al punto 6) dell'esame dell'opposizione RG n. 2087/2023; sulle doglianze in punto di quantum, si rimanda al punto 7) dell'esame dell'opposizione RG n. 2087/2023; sul motivo relativo alla nullità della procura ad agire in giudizio della mandataria
[...]
e sulla violazione dell'art. 106 c.p.c., formulata solamente nella Parte_6 memoria ex art. 171ter, n. 1, c.p.c., si rimanda al punto 3 dell'esame dell'opposizione RG n. 2087/2023).
Dalle considerazioni che precedono, complessivamente formulate, discende il rigetto dei motivi di opposizione formulati, e, stante il pacifico incasso sopravvenuto nell'ambito della procedura concorsuale dell'importo pari a euro 74.134,61, il decreto ingiuntivo opposto va revocato nei confronti dell'opponente , con condanna della stessa al Parte_3 pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 797.485,81, oltre interessi come da domanda. SULL'OPPOSIZIONE PROPOSTA DA E Parte_4 [...]
R.G. N. 2383/2023). Parte_5
Passando all'esame della posizione di e preme ribadire in Parte_4 Parte_5 rito che l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione, è infondata in fatto (v. verbale di mediazione attestante l'esito negativo depositato da parte opposta in data 6/03/2024 nel fascicolo RG n. 2383/2023) e in diritto, posto che, per un verso, nel caso di specie la mediazione risulta esperita prima della delibazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. all'esito dell'udienza del 23/04/2024 e, per altro pagina 22 di 29 verso, in considerazione del fatto che viene in rilievo la responsabilità del fideiussore con riferimento al quale la mediazione obbligatoria non trova applicazione (v. giurisprudenza di legittimità richiamata in relazione alle opposizioni esaminate).
In relazione ai seguenti motivi di opposizione, appare sufficiente richiamare le considerazioni svolte in punto di trattazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 2087/2023, con le precisazioni che seguono ove necessarie: 1) sull'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB: si richiamano integralmente le considerazioni svolte nella trattazione della opposizione n. RG 2087/2023 di cui al punto 3, da intendersi trascritte;
2) con riferimento alle nullità delle procure per indeterminatezza dell'oggetto: parimenti, si richiamano integralmente le considerazioni svolte nella trattazione della opposizione n. RG
2087/2023 di cui al punto 3, da intendersi trascritte;
3) sul difetto di legittimazione attiva della opposta per mancata prova della cessione: si richiamano integralmente le considerazioni svolte nella trattazione della opposizione n. RG
2087/2023 di cui al punto 2, da intendersi trascritte;
4) sulla prescrizione dell'azione, si richiamano integralmente le considerazioni svolte nella trattazione della opposizione n. RG 2087/2023, da intendersi trascritte, con la precisazione in diritto che a nulla rileva la mancata prova della ricezione della notifica del precetto nel mese di febbraio 2011 agli opponenti e dovendosi, sul punto, richiamare Pt_4 Parte_5 in diritto l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, nè sussidiaria nè eventuale. Ne consegue l'applicabilità della disposizione, prevista per le obbligazioni in solido, di cui all'art. 1310 cod. civ., per la quale l'atto interruttivo contro uno dei condebitori in solido determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori” (Cass., n. 26042/2005) e, in fatto, la notifica dell'atto di precetto alla debitrice principale e agli altri fideiussori (v. doc. 22 nel fascicolo RG 2087/2023: NO 15/02/2011; TI 15/02/2011; Pt_2 Pt_2 [...]
: 19/02/2011; -società debitrice principale: 15/02/2011); Parte_3
5)sulla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e conseguente liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c., appare sufficiente ribadire che anche i fideiussori e hanno rilasciato fideiussione specifica, con le conseguenze Pt_4 Parte_5 indicate al punto n. 4 della valutazione dell'opposizione RG n. 2087/2023, da intendersi trascritte, in ragione del prevalente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte formatosi in materia (in fatto, v. art. 6 del contratto di mutuo citato e art. 6 del capitolato, doc. 3 nel fascicolo monitorio);
6) sulle doglianze relative alla garanzia , si ribadisce quanto evidenziato al punto 7 CP_3 della valutazione dell'opposizione iscritta al n. 2087/2023, da intendersi trascritto (avuto particolare riguardo alla previsione di cui all'art. 6, lett. h, pag. 52 del mutuo in atti in merito al fatto che Ciascuna delle garanzie contrattualmente acquisite ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie esistenti o che potessero essere prestate” e alla mancata prova di qualsivoglia pagamento alla stregua dei documenti acquisiti ai sensi dell'art. 210 c.p.c.).
pagina 23 di 29 Con riferimento all'ulteriore motivo di opposizione come complessivamente articolato (v. punto 7 dello svolgimento del procedimento in relazione a tale opposizione), va preliminarmente evidenziato in fatto, che alla stregua dei principi sopra più volte richiamati, deve essere esclusa la qualità di consumatori in capo agli opponenti e Pt_4 Parte_5
Difatti, e hanno rivestito la carica di Consiglieri sino al Parte_4 Parte_5
21/03/2008 (v. pag. 63 del contratto di mutuo e documentazione acquisita ai sensi dell'art. 640 c.p.c.), ragion per cui a nulla rileva l'invocata mancata sottoscrizione degli atti di quietanza e di modificazione del contratto di finanziamento stipulati in data 1°/08/2005 e in data 27/12/2006, dei quali gli stessi (tenuto conto della data di cessazione dalla carica il successivo 21/03/2008) non potevano che essere pienamente consapevoli in punto di pattuizioni, anche con riferimento alla modifica dei tassi di interesse operata in relazione alla quale non si ravvisa alcuna incertezza (v. infra), dovendosi ribadire, con riferimento alla doglianza relativa alla mancata produzione nella fase monitoria dell'atto di quietanza e di modificazione in data 1°/08/2005, che la controversia deve essere decisa alla luce del complessivo materiale probatorio prodotto ossia anche delle risultanze documentali sopravvenute nel giudizio di opposizione (v. giurisprudenza richiamata al punto 2 della valutazione dell'opposizione RG n. 2087/2023). Con riferimento alle ulteriori doglianze (richiamate anche dagli altri opponenti negli scritti conclusionali), va preliminarmente evidenziato, secondo quanto indicato sin dalla delibazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., che le stesse appaiono generiche. Sul punto, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte che ha precisato che “chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (Cass., n. 6618/2018; v. anche Cass., n. 10141/2021 che ha ribadito l'onere gravante sulla parte “di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio”). Al riguardo, si evidenzia che gli opponenti non hanno neanche indicato i diversi importi in tesi dovuti sulla base delle illegittimità invocate. Ciò premesso, con riferimento alla doglianza relativa all'incertezza del TAN convenuto nel contratto del 23/07/2023 nella misura in cui detto mutuo non specificava se il parametro Euribor fosse a 360 ovvero a 365 (con analoga doglianza in relazione a quello stipulato nel
2005 e a quello stipulato nel 2006), appare sufficiente osservare che il contratto del 23/07/2003 all'art. 4 (in punto di termini, modalità di rimborso e interessi) prevede, tra l'altro, “gli interessi sulle somme erogate e non ancora rimborsate calcolati sul numero dei giorni di calendario effettivamente trascorsi con divisore 360, a decorrere dalla data della valuta delle singole erogazioni, saranno versati dalla parte finanziata in via posticipata, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno” (v. doc. 3 più volte citato;
il divisore viene specificato anche con riferimento agli interessi di mora: 365), mentre l'atto di modifica del pagina 24 di 29 2005 presenta analoga pattuizione (“gli interessi sulle somme erogate e non ancora rimborsate calcolati sul numero dei giorni di calendario effettivamente trascorsi con divisore 360, a decorrere dalla data della valuta delle singole erogazioni, saranno versati dalla parte finanziata in via posticipata, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno”, v. pag. 6 dell'atto di modifica nel fascicolo di parte opponente nel giudizio RG n. 2383/2023) e, infine, la modifica del 2006 dispone che “Ferme rimangono le condizioni di tasso pattuite nell'atto modificativo del 1°/08/2005”, ragion per cui la doglianza appare infondata. Con riferimento alla mancata indicazione del TAEG (con riferimento al contratto del 23/07/2003 e dell'atto del 2005), vanno svolte le considerazioni che seguono. Giova, preliminarmente, evidenziare in termini generali che il TAEG costituisce un indice che, nelle operazioni di credito, rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua del credito concesso. Part Parimenti, funzione informativa ha l' poiché costituisce una sintetica misura del costo complessivo del finanziamento. Part Dunque, la finalità del TAEG e dell va individuata in quella di consentire al cliente di conoscere il costo effettivo totale del credito ossia il peso economico della operazione (sulla valenza informativa, v. nella giurisprudenza di merito: Tribunale Bologna, n. 34 dell'8/01/2018 e Tribunale di Mantova, sez. II, del 2/05/2017; Tribunale Roma, sez. IX, n. 6951/2017). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022). In aderenza a tale orientamento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass., n. 39169/2021). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022; conforme nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, n. 442 del 19/06/2024,
n. 501 del 15/07/2024 e n. 72 del 7/02/2025). Al riguardo, appare opportuno richiamare, altresì, la recente sentenza della Suprema Corte che in motivazione ha chiarito: “Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e Par trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_9 pagina 25 di 29 esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art.
125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.” (Cass., n. 4597/2023). Sul punto, va evidenziato che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi di credito al consumo, ragion per cui la doglianza deve essere disattesa. Le ulteriori doglianze non appaiono condivisibili nella misura in cui sia il contratto del 2003 sia l'atto di modifica del 2005 contengono pattuizioni specifiche in punto di restituzione delle somme mutuate.
In particolare, il mutuo del 2003 prevede l'erogazione del finanziamento in misura pari a euro 640.000,00 da rimborsare mediante il versamento di 20 rate semestrali con scadenza al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno (con inizio dal 30/06/2004), come da piani di ammortamento allegati e richiamati dal contratto, con previsione del tasso determinabile degli interessi corrispettivi (maggiorazione di 1,40 punti nominali annui del parametro
Euribor sei mesi lettera, con divisore 360, rilevato alle ore 11.00 a.m. dal comitato di gestione e diffuso dal circuito Reuters riferito per valuta all'ultimo giorno lavorativo utile precedente il periodo di applicazione) e di mora in misura pari al tasso soglia antiusura,
“calcolati sulla base dei giorni effettivamente trascorsi con divisore 365” (previsioni parimenti determinate contiene l'atto di modifica del 2005, nella parte in cui prevede il rimborso del finanziamento mediante versamento di 16 rate semestrali con scadenza al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, con inizio dal 30/06/2006, come indicato nei piani di ammortamento allegati al contratto, al tasso di interesse determinabile ivi indicato e pari alla maggiorazione di 1,80 punti nominali annui del parametro Euribor, con divisore 360, indicazione del criterio di rilevazione, e rinvio alle condizioni del contratto del 2003 per quanto non previsto e non modificato). Tali previsioni non consentono di ravvisare i profili di indeterminatezza indicati dagli opponenti Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021;
Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020).
Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non pagina 26 di 29 è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione.
Con riferimento alla metodologia di ammortamento alla francese, richiamate le considerazioni sopra svolte in punto di insussistenza di profili di indeterminatezza, va precisato quanto segue. In tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022;
Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014,
n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA
Perugia, n. 501/2024). Va ribadito che la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino,
8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza,
22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento pagina 27 di 29 alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta in fine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non - necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi “la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (v. pag. 29 della decisione). Anche tale doglianza non appare, pertanto, condivisibile e viene disattesa.
I sopra richiamati principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso (sull'applicazione di tali principi nel mutuo a tasso fisso, v. nella giurisprudenza di merito CA Perugia, n. 83 del 12/02/2025), ad avviso di chi scrive e in assenza allo stato di una espressa presa di posizione di segno contrario della Suprema Corte in tema di mutuo a tasso variabile, anche tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, possono trovare pagina 28 di 29 applicazione anche nel caso di specie (al riguardo, v. anche Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024). Al riguardo, si richiama la recente sentenza della Suprema Corte che ha confermato tale impostazione nella misura in cui anche nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile ha escluso la capitalizzazione degli interessi, nonché i profili di indeterminatezza del contratto in caso di chiare previsioni contrattuali, come nel caso di specie, tali da assicurare l'integrale cognizione in capo al mutuatario, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto, non rilevando in senso contrario il fatto che in tali casi il piano di ammortamento rechi una ipotesi proiettiva dell'importo da restituire (Cass., n. 8322 del 27/03/2025). Infine, appare manifestamente generica la doglianza relativa all'usura, posto che a fronte della previsione contrattuale nel rispetto del tasso soglia, nessuna specifica contestazione è stata svolta con riferimento al superamento al momento della pattuizione, ragione per cui vanno richiamate le considerazioni svolte al punto 7 della presente decisione, da intendersi trascritte, in sede di valutazione dell'opposizione n. RG 2087/2023. Resta da precisare che la perizia di parte allegata agli atti, che costituisce mera allegazione difensiva, priva di valore probatorio (fra le tante, Cass., n. 1614/2022), non legittima ad avviso di chi scrive alcun approfondimento istruttorio, posto che la soluzione delle questioni nei termini sopra affrontati appartiene alle valutazioni giuridiche, riservate all'esame dell'organo giurisdizionale. Dalle considerazioni che precedono, complessivamente formulate, discende il rigetto dei motivi di opposizione formulati, e, stante il pacifico incasso sopravvenuto nell'ambito della procedura concorsuale dell'importo pari a euro 74.134,61, il decreto ingiuntivo opposto va revocato nei confronti degli opponenti e con condanna Parte_4 Parte_5 degli stessi al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 797.485,81, oltre interessi come da domanda. Spese di lite secondo soccombenza, tenendo in considerazione l'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge i motivi di opposizione proposti avverso il decreto ingiuntivo;
-revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti, in solido, al pagamento in favore di parte opposta dell'importo pari a euro 797.485,81, oltre interessi come da domanda;
-condanna gli opponenti in solido al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in euro 25.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.
11/04/2025 Il giudice
(Marzia Di Bari)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2097 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 (al quale sono riuniti i procedimenti iscritti ai numeri RG 2089/2023 e 2383/2023), e vertente
TRA
, C.F. , e , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Terni, via Fratini, n. 55, presso lo CodiceFiscale_2 studio l'avv.to Giovanni Ranalli ( che li rappresenta Email_1
e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI
, C.F. , elettivamente domiciliata Parte_3 CodiceFiscale_3 presso il domicilio digitale del difensore ( e Email_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Fabrizio Garzuglia, come da procura in atti;
OPPONENTE C.F. , e C.F. Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5
, elettivamente domiciliati in Todi, presso lo studio dell'avv.to CodiceFiscale_5
Beatrice Rocchi , che li rappresenta e difende, come Email_3 da procura in atti;
OPPONENTI e
C.F. , e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_6 P.IVA_2
Terni, via S. Nicandro, n. 39, presso lo studio dell'avv.to Susanna Faustini e rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Coaccioli, come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza dell'11/03/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
pagina 1 di 29 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 1°/08/2023, asseriva di essere Controparte_1 creditrice nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e nella veste di fideiussori, dell'importo pari a euro 871.620,42, Pt_4 Parte_5
a titolo di esposizione residua del mutuo fondiario n. 138/6394000000 e successivo atto di modificazione e quietanza del finanziamento, stipulato con atto a Rogito Notaio Per_1
rep. n. 130366, racc. n. 22536, in data 23/07/2003 dalla società
[...] Controparte_2
dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Terni in data 15/11/2016.
[...]
Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 871.620,42, con decreto provvisoriamente esecutivo, oltre ad interessi e spese di ingiunzione.
In data 3/09/2023, il Tribunale, acquisiti chiarimenti ai sensi dell'art. 640 c.p.c., ha emesso il decreto ingiuntivo n. 693 (R.G. n. 1648/2023), senza concedere la provvisoria esecuzione.
Con atto di citazione, iscritto al n. RG 2087/2023, ritualmente notificato, e Parte_1 hanno proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendo, previo rigetto Parte_2 dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione eventualmente richiesta dalla controparte, dichiararsi in via preliminare il difetto di legittimazione di parte opposta, con conseguente revoca del decreto opposto;
in via principale, revocarsi, annullarsi e, comunque, dichiararsi la nullità o la inefficacia del decreto, con accertamento negativo del credito;
in subordine, accertarsi la nullità della fideiussione contenuta nel contratto di mutuo, e dell'art. 6 del capitolato, per violazione della normativa antitrust, con conseguente revoca del decreto opposto e accertamento negativo del credito;
accertarsi la decadenza ex art. 1957 c.c. e, per l'effetto, revocarsi, dichiararsi nullo e/o privarsi di giuridica efficacia il decreto opposto;
accertarsi l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2946 c.c. e, per l'effetto, revocarsi, dichiararsi nullo e/o privarsi di giuridica efficacia il decreto opposto;
accertarsi la risoluzione ex artt. 1453 e 1458 c.c. della fideiussione per grave inadempimento della opposta ai principi di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c., con efficacia retroattiva ex art. 1453 c.c. e, per l'effetto, dichiararsi l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, anche sotto il profilo del quantum, per l'effetto, revocarsi, dichiararsi nullo e/o privarsi di giuridica efficacia il decreto opposto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
A fondamento della posizione processuale assunta, gli opponenti e Parte_1 Pt_2
(procedimento RG n. 2087/2023) formulavano i seguenti motivi di opposizione:
[...]
1)difetto di legittimazione attiva della opposta per mancata prova della cessione, tenuto conto, per un verso, dell'inadeguatezza dell'avviso pubblicato in GU -rilevante per il diverso fine dell'opponibilità della cessione- e, per altro verso, della necessità di produrre il contratto di cessione al fine di verificare l'inclusione del credito;
in particolare, parte opponente evidenziava che il decreto ingiuntivo era stato adottato in relazione all'esposizione debitoria maturata in relazione a un finanziamento stipulato con l'ex Banca delle Marche S.p.a., deducendo che, tuttavia, nel corso del tempo vi erano state varie cessioni del credito delle quali non era stata fornita prova documentale;
2)nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust;
in particolare, parte opponente lamentava la violazione dell'art. 2, co. II lett. a, della L. n. 287/1990 alla pagina 2 di 29 luce del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005, avuto particolare riguardo alla deroga dell'art. 1957 c.c., alla rinuncia del garante alle eccezioni, all'obbligo di pagare la banca a semplice richiesta, alla efficacia della fideiussione anche nell'ipotesi di dichiarazione di invalidità della obbligazione principale garantita, e all'obbligo di rimborso di restituzione delle somme incassate in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca per qualsiasi motivo;
3)conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. per la nullità della clausola in deroga, non avendo controparte agito in via giudiziale nel rispetto del termine semestrale, posto che il mutuo era stato stipulato nell'anno 2003 e gli insoluti del debitore principale risalivano al mese di giugno dell'anno 2007 ossia la banca aveva atteso “ben sedici anni prima di notificare il decreto ingiuntivo”, dovendo venire in rilievo necessariamente un'iniziativa di carattere giurisdizionale;
in particolare, parte opponente evidenziava in diritto la necessità di individuare il dies a quo del termine nella data delle singole scadenze e non già nel termine finale del rapporto principale, venendo in rilievo un debito frazionato ed esigibile a scadenze periodiche;
4)prescrizione del credito in ragione del decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c., con individuazione del dies a quo al mese di giugno 2007, momento in cui si era verificato il primo insoluto, non risultando atti interruttivi della prescrizione;
5) risoluzione retroattiva della fideiussione contenuta nel contratto di finanziamento per violazione dei principi di correttezza e buona fede, posto che la banca, pur essendo a conoscenza del grave inadempimento della società debitrice principale dal 2007, aveva atteso 16 anni prima di notificare il decreto ingiuntivo, omettendo peraltro di informare i fideiussori della situazione di insolvenza della società debitrice principale, con inerzia che aveva determinato l'aggravamento della esposizione debitoria;
6)infondatezza della pretesa sotto il profilo del quantum, tenuto conto delle ulteriori garanzie (ipoteca e garanzia del Fondo costituito dalla , da decurtare quanto CP_3
a quella rilasciata da (rispetto alla quale controparte nulla aveva riferito in CP_3 merito all'eventuale erogazione) e, con riferimento all'ipoteca concessa per la complessiva somma di euro 1.280.000,00, non comprendendosi la ragione per cui all'esito della procedura esecutiva era stato ricavato meno di euro 30.000,00, e della non debenza degli interessi moratori non imputabili ai fideiussori ma all'inerzia dell'istituto di credito, comunque, superiori al tasso soglia antiusura e indimostrati in punto di conteggio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, rigettarsi l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.
A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-di aver provato la legittimazione attiva mediante la produzione della pubblicazione dell'avviso in GU, indicante i rapporti ceduti per categorie, nonché mediante il deposito nel giudizio di opposizione delle certificazioni notarili attestanti l'inclusione del credito nelle cessioni;
-la validità della garanzia assunta dai signori venendo in rilievo una fideiussione Pt_2 specifica con conseguente esclusione della rilevanza delle doglianze relative alla violazione della normativa antitrust, posto che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 si riferiva esclusivamente a quelle omnibus, da ritenersi, comunque, infondate a fronte della pagina 3 di 29 mancata prova di una condotta anticoncorrenziale della banca e, in denegata ipotesi, suscettibili di determinare esclusivamente la nullità parziale della clausola interessata, con conseguente operatività della deroga all'art. 1957 c.c.;
-la infondatezza della eccezione di prescrizione in quanto, a fronte del fallimento della debitrice principale in data 15/11/2016, la banca titolare del credito si era insinuata al fallimento con istanza del 3/02/2017, con procedura conclusasi nel mese di settembre 2022;
-la insussistenza della violazione della buona fede, posto che proprio le azioni di recupero intraprese erano sintomatiche della correttezza dell'operato della stessa, dovendosi comunque ritenere che i fideiussori, soci di maggioranza e quanto a Parte_2 amministratore unico della società, erano pienamente consapevoli delle condizioni di insolvenza che riguardava la debitrice principale;
-che la garanzia concessa da poteva essere azionata esclusivamente all'esito CP_3 del tentativo di recupero del credito verso la società e i garanti;
-che dalla procedura concorsuale era stato ottenuto l'importo di euro 74.134,61, da decurtare dal credito. Alla prima udienza del 16/04/2024, gli opponenti chiedevano la riunione al presente procedimento di quelli iscritti al n. RG 2089/2023 e n. 2383/2023, fissati all'udienza del 23/04/2024, rappresentando che dette opposizioni avevano ad oggetto il medesimo decreto ingiuntivo opposto, e il giudice, ritenuta la sussistenza di profili di connessione, rinviava all'udienza del 23/04/2024 al fine di valutare contestualmente i provvedimenti da adottare nei tre procedimenti. Parimenti, con atto di citazione, iscritto al n. 2089/2023, proponeva Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 693 (RG n. 1648/2023), adottato da questo Tribunale in data 3/09/2023, chiedendo, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione eventualmente richiesta dalla controparte, dichiararsi in via preliminare il difetto di legittimazione di parte opposta, con conseguente revoca del decreto opposto;
in via principale, revocarsi, annullarsi e, comunque, dichiararsi la nullità o la inefficacia del decreto, con accertamento negativo del credito;
in subordine, accertarsi la nullità della fideiussione contenuta nel contratto di mutuo, e dell'art. 6 del capitolato, per violazione della normativa antitrust, con conseguente revoca del decreto opposto e accertamento negativo del credito;
accertarsi la decadenza ex art. 1957 c.c. e, per l'effetto, revocarsi, dichiararsi nullo e/o privarsi di giuridica efficacia il decreto opposto;
dichiararsi la nullità delle clausole vessatorie contenute nell'art. 6 del capitolato di patti e condizioni generali per violazione degli artt. 33, 34 e 36 del d.lgs. n. 206/2005; accertarsi l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2946 c.c. e, per l'effetto, revocarsi, dichiararsi nullo e/o privarsi di giuridica efficacia il decreto opposto;
accertarsi la risoluzione ex artt. 1453 e 1458 c.c. della fideiussione per grave inadempimento della opposta ai principi di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c., con efficacia retroattiva ex art. 1453 c.c. e, per l'effetto, dichiararsi l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, anche sotto il profilo del quantum, per l'effetto, revocarsi, dichiararsi nullo e/o privarsi di giuridica efficacia il decreto opposto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
sempre in via gradata, dichiararsi la esclusiva responsabilità della società e del suo Amministratore nella Controparte_2 determinazione del debito per cui è causa e, per l'effetto, revocarsi, annullarsi e, comunque, pagina 4 di 29 dichiararsi la nullità o l'inefficacia del decreto opposto, con accertamento negativo del credito e vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A fondamento della posizione processuale assunta, (procedimento Parte_3 iscritto al n. RG 2089/2023), formulava i seguenti motivi di opposizione:
1)difetto di legittimazione attiva della opposta per mancata prova della cessione, stante l'inadeguatezza dell'avviso pubblicato in GU -rilevante per il diverso fine dell'opponibilità della cessione- e la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di verificare l'inclusione del credito;
in particolare, parte opponente evidenziava che il decreto ingiuntivo era stato adottato in relazione all'esposizione debitoria maturata in relazione a un finanziamento stipulato con l'ex Banca delle Marche S.p.a., deducendo che, tuttavia, nel corso del tempo vi erano state varie cessioni del credito delle quali non era stata fornita prova documentale;
2)nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust;
premesso che parte opponente non aveva sottoscritto il contratto di finanziamento fondiario per cui è causa (avendo assunto la garanzia solamente in data 27/12/2006 nell'ambito dell'atto di modifica e quietanza del finanziamento, che espressamente prevedeva la copertura nella misura del 40% da parte della fino al 2013), parte opponente lamentava la CP_3 violazione dell'art. 2, co. II lett. a, della L. n. 287/1990 alla luce del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005, avuto particolare riguardo alla deroga dell'art. 1957 c.c., alla rinuncia del garante alle eccezioni, all'obbligo di pagare la banca a semplice richiesta, alla efficacia della fideiussione anche nell'ipotesi di dichiarazione di invalidità della obbligazione principale garantita, e all'obbligo di rimborso di restituzione delle somme incassate in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca per qualsiasi motivo;
3)nullità delle clausole vessatorie della fideiussione per violazione degli artt. 33, 34 e 36 del Cod. Cons., stante la veste di consumatrice della opponente, a fronte della qualità di socia di minoranza di società a responsabilità limitata, non avendo la stessa sottoscritto il capitolato di patti e condizioni generali, avuto particolare riguardo alla previsione di cui all'art. 6, le cui clausole determinavano un totale squilibrio delle pattuizioni in danno del fideiussore- consumatore, non venendo in rilievo nel caso di specie neanche al specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.;
4) conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. per la nullità della clausola in deroga, non avendo controparte agito in via giudiziale nel rispetto del termine semestrale, posto che il contratto di finanziamento fondiario nel quale era contenuta la fideiussione personale risaliva al 27/12/2006 e gli insoluti del debitore principale risalivano al mese di giugno dell'anno 2007; ossia la banca aveva atteso “ben sedici anni prima di notificare il decreto ingiuntivo”, dovendo venire in rilievo necessariamente un'iniziativa di carattere giurisdizionale;
in particolare, parte opponente evidenziava in diritto la necessità di individuare il dies a quo del termine nella data delle singole scadenze e non già nel termine finale del rapporto principale, venendo in rilievo un debito frazionato ed esigibile a scadenze periodiche;
5)prescrizione del credito in ragione del decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c.,, con individuazione del dies a quo al mese di giugno 2007, momento in cui si era verificato il primo insoluto, non risultando atti interruttivi della prescrizione;
pagina 5 di 29 6) risoluzione retroattiva della fideiussione contenuta nel contratto di finanziamento per violazione dei principi di correttezza e buona fede, posto che la banca, pur essendo a conoscenza del grave inadempimento della società debitrice principale dal 2007, aveva atteso 16 anni prima di notificare il decreto ingiuntivo, omettendo peraltro di informare i fideiussori della situazione di insolvenza della società debitrice principale, con inerzia che aveva determinato l'aggravamento della esposizione debitoria;
7)infondatezza della pretesa sotto il profilo del quantum, tenuto conto delle ulteriori garanzie (ipoteca e garanzia del Fondo costituito dalla , da decurtare quanto CP_3
a quella rilasciata da (rispetto alla quale controparte nulla aveva riferito in CP_3 merito all'eventuale erogazione) e, con riferimento all'ipoteca concessa per la complessiva somma di euro 1.280.000,00, non comprendendosi la ragione per cui all'esito della procedura esecutiva era stato ricavato meno di euro 30.000,00, e della non debenza degli interessi moratori non imputabili ai fideiussori ma all'inerzia dell'istituto di credito, comunque, superiori al tasso soglia antiusura;
8) estraneità dell'opponente ai fatti di cui al decreto ingiuntivo, posto che la situazione veniva unilateralmente gestita dalla società debitrice principale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, rigettarsi l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-di aver provato la legittimazione attiva mediante la produzione della pubblicazione dell'avviso in GU, indicante i rapporti ceduti per categorie, nonché mediante il deposito nel giudizio di opposizione delle certificazioni notarili attestanti l'inclusione del credito nelle cessioni;
-validità della garanzia assunta dalla signora venendo in rilievo una Parte_3 fideiussione specifica con conseguente esclusione della rilevanza delle doglianze relative alla violazione della normativa antitrust, posto che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 si riferiva esclusivamente a quelle omnibus, da ritenersi, comunque, infondate a fronte della mancata prova di una condotta anticoncorrenziale della banca e, in denegata ipotesi, suscettibili di determinare esclusivamente la nullità parziale della clausola interessata, con conseguente operatività della deroga all'art. 1957 c.c.;
-insussistenza della qualità di consumatore in capo alla signora poiché Parte_3 socia al 15% della debitrice principale, deducendo, comunque, che la garanzia era stata oggetto di trattativa individuale in quanto contenuta in un contratto pubblico e in tale contesto la opponente aveva dichiarato di ben conoscere il contenuto dell'art. 6 del capitolato allegato all'originario contratto;
-infondatezza della eccezione di prescrizione in quanto, a fronte del fallimento della debitrice principale in data 15/11/2016, la banca titolare del credito si era insinuata al fallimento con istanza del 3/02/2017, con procedura conclusasi nel mese di settembre 2022;
-insussistenza della violazione della buona fede, posto che proprio le azioni di recupero intraprese erano sintomatiche della correttezza dell'operato della stessa, dovendosi escludere che la opponente non fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in quanto madre di AU della società debitrice principale, e di Parte_2 Parte_1 socio nella misura del 60%; pagina 6 di 29 -che la garanzia concessa da poteva essere azionata esclusivamente all'esito CP_3 del tentativo di recupero del credito verso la società e i garanti;
-che dalla procedura concorsuale era stato ottenuto l'importo di euro 74.134,61, da decurtare dal credito. Parimenti, con atto di citazione, iscritto al n. 2383/2023, e Parte_4 Parte_5 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 693 (RG n. 1648/2023), adottato da questo Tribunale in data 3/09/2023, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e il rigetto della provvisoria esecuzione;
in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di legittimazione processuale ex art. 77 c.p.c. della mandataria Parte_6 in ragione della nullità della procura ad agire;
dichiararsi la carenza di legittimazione
[...] sostanziale di e, per l'effetto, dichiararsi nullo e/o revocare il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza, anche in punto di spese di lite;
nel merito, previo accertamento incidentale della violazione della normativa antitrust, rilevare la nullità totale o parziale delle fideiussioni, quantomeno con riferimento al disposto dell'art. 1957 c.c. e delle condizioni anticoncorrenziali riproduttive delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI e, per l'effetto, accertarsi la liberazione degli opponenti dal vincolo fideiussorio, stante la mancata proposizione di istanze contro il debitore nel termine di 6 mesi dalla risoluzione;
per l'effetto, dell'accoglimento delle difese degli opponenti, respingersi la domanda di pagamento, con revoca del decreto opposto, anche in punto di spese;
dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta ex art. 2964 c.c. e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
accertarsi la nullità delle clausole contrattuali in tema di obblighi restitutori della parte mutuataria, inserite nel contratto del 23/07/2003 e negli atti modificativi del 1/08/2005 e de 27/12/2006 per violazione degli artt. 1346 c.c., in combinato disposto con l'art 1325 c.c., con l'art 1418 c.c., e 115 e ss. TUB, e per l'effetto, in accoglimento della exceptio nullitatis, dichiararsi la nullità o inefficacia delle fideiussioni, con conseguente liberazione degli opponenti ovvero, in subordine, rideterminare il rapporto principale secondo legge e il dare-avere tra le parti ex art. 117, comma VII TU, ed ex art. 821 c.c., anche sulla base delle risultanze della CTU, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento delle richieste formulate, gli opponenti e Parte_4 Parte_5
(procedimento iscritto al n. 2383/2023), deducevano i seguenti motivi.
1)Improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte dell'opposta, in tal senso obbligata in virtù del disposto normativo vigente, venendo in rilievo un contratto bancario;
2)Difetto di legittimazione processuale ex art. 77 c.p.c. della presunta mandataria
[...] per nullità della procura ad agire in giudizio, non Parte_6 essendo né banca né intermediaria iscritta all'albo ex art. 106 TUB, con conseguente violazione di norma imperativa;
3)Nullità delle procure e delle sub procure per indeterminatezza dell'oggetto, risultando prodotta esclusivamente una procura speciale datata 18/10/2022 nella quale, inoltre, mancava totalmente la descrizione dell'operazione di cartolarizzazione di riferimento, con conseguente nullità per indeterminatezza dell'oggetto, e per violazione dell'art. 2475 c.c., essendosi l'amministratore di “spogliato dell'oggetto sociale della società Controparte_1 pagina 7 di 29 amministrata” riguardante la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti;
4)difetto di legittimazione attiva della opposta per mancata prova della cessione, stante la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di verificare l'inclusione del credito, nonché tenuto conto della mancata produzione in sede monitoria dell'avviso in GU;
5)prescrizione dell'azione, posto che il primo atto interruttivo nei confronti del debitore principale risaliva al 30/04/2008, mentre la prima azione giudiziale anche nei confronti dei garanti risaliva al mese di ottobre 2023, non rilevando ulteriori atti interruttivi;
6) nullità totale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, poiché conformi allo schema ABI, a nulla rilevando l'inquadramento nelle fideiussioni specifiche o, comunque, parziale, con conseguente liberazione ai sensi dell'art. 1957 c.c., posto che gli insoluti risalivano al giugno del 2007, la prima raccomandata di messa in mora al 30/04/2008 (inviata esclusivamente al debitore principale), mentre la notifica del decreto ingiuntivo risaliva al mese di ottobre del 2023 ossia oltre il termine semestrale previsto dalla disposizione sopra richiamata;
7) nullità del contratto per violazione della normativa a tutela della trasparenza bancaria e dell'art. 1346 e 1284 c.c., stante l'omesso deposito di un ulteriore atto di quietanza e di modificazione del contratto di finanziamento n. 63940, stipulato in data 1°/08/2005 a rogito
Notaio rep. n. 150161, racc. n. 26171 (non azionato dalla controparte), né gli Persona_1 opponenti avevano sottoscritto tale atto e quello di modifica del 27/12/2006; inoltre, il contratto del 23/07/2003 non determinava con certezza il TAN convenuto nella misura in cui non specificava se il parametro Euribor fosse a 360 ovvero a 365 (così come in quello del 2005), né era indicato il TAEG applicato al rapporto;
nell'atto di quietanza e di modificazione del contratto di finanziamento del 1°/08/2005, non era indicata la modalità di calcolo del piano applicato al finanziamento, gli interessi, né la modifica del piano di ammortamento sulla base della tempistica delle erogazioni, né era indicato il TAEG applicato al rapporto;
nell'atto di modificazione del 27/12/2006 non risultava specificato se il parametro Euribor fosse a 360 o a 365 con conseguenza incertezza del TAN, utilizzava il metodo cosiddetto alla francese e prevedeva un tasso di mora pari al tasso soglia;
quindi, il contratto di finanziamento n. 63940 del 23/07/2003 e l'atto del 2005 risultavano viziati da indeterminatezza contrattuale per mancata indicazione del TAEG, per mancata indicazione della modalità di calcolo del piano di ammortamento e per indeterminatezza del Tasso annuo nominale convenuto per il periodo di ammortamento;
l'atto di quietanza e di modifica del 2006 risultava viziati da indeterminatezza contrattuale causata dall'impossibilità di determinare con certezza il Tasso annuo nominale convenuto per il periodo di ammortamento:
-che, inoltre, il contratto nulla riportava sulla garanzia;
CP_3
-che, infine, le sopradette circostanze legittimavano l'exceptio nullitatis. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, rigettarsi l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.
A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-di aver incardinato la procedura di mediazione obbligatoria, comunque, operativa solamente successivamente alla adozione del provvedimento ex art. 648 c.p.c.; pagina 8 di 29 -che il recupero stragiudiziale e giudiziale del credito ben poteva essere svolto da intermediari sottoposti a vigilanza di soggetto terzi, evidenziando la titolarità della licenza ex art. 115 del RD n. 773/1931 in capo alla la quale, Parte_6 comunque, aveva solo esercitato l'azione giudiziaria;
-che la procura era valida posto che era stata conferita solamente l'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti e non anche l'amministrazione dei crediti acquistati, mentre la procura era determinata nella misura in cui faceva riferimento a tutti i crediti oggetto del contratto sottoscritto in data 22/09/2022 da dalla Controparte_1
Banca finanziaria Internazionale S.p.a. e da Rev Gestione Crediti Spa, cui
[...] era subentrata a seguito della scissione parziale del 3/10/2022 e del Controparte_4
13/10/2022;
-di aver provato la legittimazione attiva mediante la produzione della pubblicazione dell'avviso in GU, indicante i rapporti ceduti per categorie, nonché mediante il deposito nel giudizio di opposizione delle certificazioni notarili attestanti l'inclusione del credito nelle cessioni;
-la infondatezza della eccezione di prescrizione in quanto, a fronte del fallimento della debitrice principale in data 15/11/2016, la banca titolare del credito si era insinuata al fallimento con istanza del 3/02/2017, con procedura conclusasi nel mese di settembre 2022;
-la validità della garanzia assunta dagli opponenti e venendo in rilievo Pt_4 Parte_5 una fideiussione specifica con conseguente esclusione della rilevanza delle doglianze relative alla violazione della normativa antitrust, posto che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 si riferiva esclusivamente a quelle omnibus, da ritenersi, comunque, infondate a fronte della mancata prova di una condotta anticoncorrenziale della banca e, in denegata ipotesi, suscettibili di determinare esclusivamente la nullità parziale della clausola interessata, con conseguente operatività della deroga all'art. 1957 c.c.;
-la insussistenza della violazione della buona fede, posto che proprio le azioni di recupero intraprese erano sintomatiche della correttezza dell'operato della stessa;
-che la garanzia concessa da poteva essere azionata esclusivamente all'esito CP_3 del tentativo di recupero del credito verso la società e i garanti;
-che dalla procedura concorsuale era stato ottenuto l'importo di euro 74.134,61, da decurtare dal credito;
-che i rilievi avversari sui tassi erano generici e tali da non consentire una puntuale difesa da parte dell'opposta. All'udienza del 23/04/2024, il giudice, disposta la riunione dei procedimenti iscritti al n. 2089/2023 e al n. 2383/2023 a quello iscritto al n. 2087/2023, assumeva il procedimento in riserva sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. Con ordinanza riservata del 30/05/2024, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di euro 797.485,81, ad eccezione della posizione di Parte_3
con riferimento alla quale respingeva l'istanza, dava atto dell'esperimento della
[...] mediazione, disponeva l'acquisizione di documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c., e fissava per esame documenti l'udienza del 25/09/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 19/10/2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 189 c.p.c. alla data dell'11/03/2025, con i termini di legge per il pagina 9 di 29 deposito degli scritti conclusionali, e, all'esito di quest'ultima udienza, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione sulla base delle complessive risultanze di carattere documentale acquisite in atti, ragion per cui deve trovare conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. in virtù delle considerazioni che seguono.
Nel merito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, va osservato che la presente decisione investe la responsabilità degli opponenti nella veste di fideiussori in relazione al mutuo stipulato in data 23/07/2003, per atto Notaio rep. n. Persona_1
130366, racc. n. 22536, tra Banca delle Marche S.p.a. e Controparte_2 avente a oggetto l'erogazione dell'importo pari a originari euro 640.000,00 (mediante la restituzione in 20 semestralità con scadenza al 30/06 e 31/12 di ogni anno, con inizio dal 30/06/2004, al tasso di interesse del 3,483% fino al 31/12/2003 e, quindi, al parametro Euribor maggiorato di 1,40 punti nominali annui, con previsione, al contempo, del tasso di mora), con la finalità di acquistare una porzione di un fabbricato industriale in corso di costruzione e di effettuare le opere murarie per completare detta unità, garantito da ipoteca, dalle fideiussioni e dalla CP_3 successivamente modificato nell'anno 2005 e nell'anno 2006. Nell'ambito di tale contratto di mutuo, gli odierni opponenti hanno rilasciato fideiussione specifica, che prevede la dispensa dell'onere della banca di agire nel rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c., la rinuncia ad opporre le eccezioni, il pagamento a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione della parte finanziata, l'operatività della garanzia anche nel caso di invalidità del contratto di finanziamento, e l'autonomia di ciascuna garanzia (v. art. 6 del contratto di mutuo che richiama l'art. 6 del capitolato: rispettivamente, pag. 70 e pag. 52 del contratto di mutuo;
quanto alla posizione di , v. art. 4 dell'atto di modificazione Parte_3
e quietanza del finanziamento in atti).
Nel presente giudizio, ha agito e per essa quale mandataria Controparte_1 allegando la titolarità del credito in Parte_6 conseguenza della cessione in blocco operata da REV GESTIONE CREDITI S.P.A. in data 15/06/2017, pubblicata in GU, n. 73 del 22/06/2017, subentrata nella titolarità del credito in virtù della cessione disposta dalla Banca d'Italia del credito vantato da Banca delle Marche S.p.a. e nel frattempo trasferito a Controparte_5
[...]
Ciò chiarito appare opportuno, per maggiore chiarezza espositiva, esaminare distintamente le opposizioni proposte nei giudizi riuniti. SULL'OPPOSIZIONE PROPOSTA DA E Pt_2 Parte_1
(R.G. N. 2087/2023).
1.Sul mancato esperimento della mediazione. L'eccezione non appare condivisibile in fatto (risultando documentalmente provato l'espletamento della mediazione nel corso del giudizio: v. doc. 16 nel fascicolo di parte opposta), dovendosi rammentare in diritto che l'obbligo di espletamento della mediazione sorge successivamente all'adozione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., e, a pagina 10 di 29 monte, in diritto venendo in rilievo la responsabilità del fideiussore non trova applicazione (Cass., n. 31209/2022: “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n.
385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico”; successiva conforme: Cass., n. 26821 del 16/10/2024).
2.Sul difetto di legittimazione attiva. Con tale motivo di opposizione, e hanno invocato la Pt_2 Parte_1 mancata prova della titolarità del credito in capo all'odierna opposta CP_1
lamentando, per un verso, l'inadeguatezza dell'avviso pubblicato in GU e, per
[...] altro verso, il fatto che il credito in questione, scaturito da un finanziamento stipulato con la Banca delle Marche S.p.a., era stato oggetto di “varie cessioni del credito di cui, però, non ne viene fornita prova documentale”. Tanto premesso, va osservato in fatto che parte opposta ha prodotto a sostegno della titolarità del credito i seguenti documenti:
-contratto di mutuo ed atto di modificazione (v. doc. 3 e 4 nel fascicolo monitorio);
-estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili, da Controparte_5 al 31/01/2016 (v. doc. 5 allegato al fascicolo monitorio)
[...]
-comunicato della Banca d'Italia in GU, n. 64 del 17/03/2016, in cui la stessa dà atto che
“con provvedimento del 26 gennaio 2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche S.p.a. al 30 settembre 2015, detenuti da per effetto del provvedimento n. 1241108 del Controparte_5
22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a REV Gestione Crediti S.p.a.” (v. doc. 5 nel fascicolo di opposizione);
-avviso di cessione pubblicato in GU, parte II, del 22/06/2017, con il quale la società
[...] comunica la cessione intervenuta con REV Gestione Crediti S.p.a. dei crediti che CP_1 derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana che siano classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti da detto avviso di cessione Controparte_5 espressamente prevede che gli “interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per accedere ai propri dati personali a REV Gestione Crediti S.p.a. … inoltrando una specifica e-mail PEC a: (v. doc. 7 Email_4 nel fascicolo di opposizione);
-attestazione notarile del 16/01/2024 nella quale si dà atto che il debito NDG 73042186 per euro 880.320,64 nei confronti di è ricompreso nell'elenco dei Controparte_2 crediti ceduti in blocco da a REV Gestione Crediti S.p.a. Controparte_5
(v. doc. 8 nel fascicolo di opposizione);
-attestazione notarile del 16/01/2024 nella quale si dà atto che il debito per complessivi euro
880.320,64 nei confronti di è ricompreso nell'elenco dei crediti Controparte_2 ceduti in blocco da REV Gestione Crediti S.p.a. a (v. doc. 9 nel Controparte_6 fascicolo di opposizione). pagina 11 di 29 In punto di produzioni documentali, appare opportuno sin da ora precisare che, notoriamente, l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce mezzo di impugnazione del decreto volto a farne valere i vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma, piuttosto, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato alla verifica dell'esistenza del diritto azionato in via monitoria ex art. 633 c.p.c., ragion per cui la controversia deve essere decisa alla luce del complessivo materiale probatorio prodotto ossia anche delle risultanze documentali sopravvenute nel giudizio di opposizione (Cass., n.
11302/2007; Cass., n. 5844/2006; Cass., n. 2573/2002; da ultimo, Cass., n. 40110/2021). Ritiene chi scrive che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”). Dunque, contrariamente agli assunti di parte opponente, premesso che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione), essendo evidente il richiamo contenuto nell'avviso in GU in esame ai crediti che derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana che siano classificati in sofferenza -da intendersi quale termine tecnico-contabile riferito a tutti i crediti rimasti insoluti come nella fattispecie in esame- e che siano stati trasferiti, tra l'altro, da
[...]
Controparte_5
Occorre, poi, aggiungere che, come sopra premesso in fatto, l'avviso di cessione nel caso di specie espressamente prevede che gli “interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per accedere ai propri dati personali a Controparte_7 inoltrando una specifica e-mail PEC a: . Email_4
Non risulta anche solo allegato che gli odierni opponenti abbiano, a monte, richiesto le informative sopra indicate e, a valle, ottenuto una risposta negativa in merito all'inclusione della posizione. Al riguardo, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di merito, con impostazione che si condivide, alla stregua del quale la produzione dell'avviso in GU, recante pagina 12 di 29 l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti e degli elementi comuni che consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione, costituisce adeguata prova della legittimazione sostanziale, non mancando di evidenziare la rilevanza da assegnare al rinvio alla pagina web ivi contenuto in merito alla possibilità di verificare l'inclusione del singolo credito ceduto (Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024). Anche a voler disattendere l'impostazione che precede, ritiene l'odierno giudicante che nel caso di specie la prova della titolarità della situazione giuridica dal lato attivo in capo alla opposta è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc.
(Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024) Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dagli avvisi pubblicati in GU (comunicato della Banca d'Italia in GU, n. 64 del 17/03/2016 e avviso di cessione pubblicato in GU, parte II, del 22/06/2017), dal possesso del titolo in capo alla cessionaria (v. doc. 3 e doc. 4 nel fascicolo monitorio), dalla produzione dell'estratto conto predisposto dalla cedente (v. doc. 5 allegato al fascicolo monitorio), e, Controparte_5 infine, dalle attestazioni notarili del 16/01/2024 in ordine all'inclusione del credito nelle cessioni occorse (v. doc. 8 e doc. 9 nel fascicolo di opposizione), trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Segue il rigetto del motivo di opposizione formulato.
3. Sulla nullità della procura ad agire in giudizio della mandataria
[...] per violazione dell'art. 106 c.p.c. e sulla nullità Parte_6 delle procure e delle sub procure per indeterminatezza dell'oggetto. Tale motivo di opposizione è stato formulato dagli odierni opponenti solamente nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. pagina 13 di 29 Nel fascicolo monitorio risulta versata in atti:
-mandato speciale con cui -richiamata l'operazione di cartolarizzazione Controparte_1 del 15/06/2017 con cui tale società ha perfezionato l'acquisto da REV Gestione Crediti S.p.a. di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB- ha conferito a
[...] procura speciale affinché detta procuratrice possa compiere Parte_6 attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti di titolarità della società, tra le quali, “promuovere azioni di merito, cautelari e concorsuali, nonché le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e i ricorsi per ingiunzione” (v. mandato speciale, per atto Notaio , del 18/10/2022, rep. n. 311663, di fasc. n. 41583, doc. 1 nel Persona_2 fascicolo monitorio);
con la quale nomina e costituisce procuratori, CP_8 Parte_6 con efficacia dal 30/11/2022, tra l'altro (v. doc. 2 allegato al fascicolo Parte_7 monitorio).
Dunque, con riferimento alla doglianza relativa alla nullità della procura ad agire in giudizio della mandataria va osservato in diritto che nel caso di Parte_6 specie la doglianza non appare condivisibile in ragione del fatto che risulta specificamente richiamata nelle premesse l'operazione di cartolarizzazione del 15/06/2017 e il tenore ampio della procura appare certamente riferibile al credito per cui è causa, mentre la procura alle liti è stata rilasciata da ossia da soggetto espressamente nominato Parte_7 quale procuratore dalla Parte_6
Con riferimento all'ulteriore motivo riguardante la violazione dell'art. 106 TUB, secondo quanto rilevato sin dal provvedimento ex art. 648 c.p.c., occorre ribadire che la Suprema
Corte ha, sul punto, recentemente chiarito che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla Banca d'Italia e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024; conformi nella giurisprudenza di merito Corte di Appello Firenze, n. 1622 del 25/09/2024; Tribunale Pistoia, n. 664 del 10/09/2024; Tribunale Bologna, n. 1986 dell'8/07/2024; Tribunale Modena, 26/03/2024). La decisione della Suprema Corte n. 7243/2024 è richiamata in motivazione in termini adesivi dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla questione in ragione della “presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata.
Segue il rigetto del motivo di opposizione.
4. Sulla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e sull'applicazione dell'art. 1957 c.c. pagina 14 di 29 Gli opponenti lamentano, poi, la nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust e, in particolare, dell'art. 2, co. II lett. a, della L. n. 287/1990 alla luce del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005, avuto particolare riguardo alla deroga dell'art. 1957 c.c., alla rinuncia del garante alle eccezioni, all'obbligo di pagare la banca a semplice richiesta, alla efficacia della fideiussione anche nell'ipotesi di dichiarazione di invalidità della obbligazione principale garantita, e all'obbligo di rimborso di restituzione delle somme incassate in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca per qualsiasi motivo. A fronte della nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c., invocano la liberazione per mancato rispetto del termine semestrale. Appare opportuno premettere in fatto che con riferimento a tali opponenti va esclusa la qualità di consumatori posto che:
NO era Presidente del Consiglio di amministrazione della debitrice principale, Pt_2 nonché titolare della quota del 25%;
TI era Consigliere della debitrice principale, nonché titolare della quota del Pt_2
60% (v. pag. 1 e 63 del contratto di mutuo;
nell'ambito dei documenti acquisiti ex art. 640 c.p.c.: -v. pag. 2: da cui emerge che ha rivestito la carica di Presidente del Parte_2
CDA dal 19/12/2001 al 21/03/2008; -pag. 4 dalla quale emerge che è stato Parte_2 nominato AU con atto del 31/01/2008 a tempo indeterminato;
-pag. 5 dalla quale emerge la titolarità di quote in capo a nella misura del 25%, nella Parte_2 Parte_1 misura del 60% e nella misura del 15%; -pag. 12, dalla quale si desume Parte_3 la carica di Consigliere di sino al 21/03/2008). Parte_1
Tanto premesso in fatto, va osservato in diritto che secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, ai fini della verifica dell'applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore occorre valutare, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, le parti della fideiussione e non anche il contratto principale (Cass., n. 32225/2018; Cass., n.
742/2020; Cass., n. 1666/2020; Cass. Sez. Un., n. 5868/2023). In particolare, il giudice è tenuto a verificare se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.). Detta valutazione riposa sulla verifica dell'esistenza di collegamenti funzionali del fideiussore persona fisica che lo leghino alla società quali l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.;
Cass., n. 1666/2020, in motivazione;
v. anche, Cass., n. 25459/2023).
Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che nel caso di specie le evidenze documentali indubbiamente consentono di ritenere accertati entrambi i requisiti ossia sia una partecipazione non trascurabile al capitale sociale sia il ruolo attivo svolto nell'amministrazione. Passando all'esame dell'eccezione di nullità della fideiussione, occorre evidenziare in fatto che nel caso in esame vengono in rilievo fideiussioni specifiche in quanto contenute nel contratto di mutuo il quale all'art. 6 prevede: “I garanti … prestano a favore della Banca fidejussione a garanzia della restituzione di ogni credito della Banca rinveniente dalla presente operazione, per capitale, interessi ed ogni altro onere accessorio, compresi pagina 15 di 29 interessi di mora anche in caso di ammissione della Parte finanziata a un procedimento concorsuale”, nonché il rinvio all'art. 6 del capitolato, il quale, a sua volta, prevede “Il Garante dispensa la Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., intendendo rimanere obbligato anche se la Banca non abbia proposto le sue istanze contro la Parte finanziata ed eventuali coobbligati o non le abbia continuate”. Alla stregua del chiaro tenore letterale dell'impegno assunto all'interno del contratto di mutuo non può, pertanto, dubitarsi del fatto che nel caso di specie viene in rilievo una fideiussione specifica. Da tale elemento in fatto discende in diritto che i principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di nullità parziale delle clausole non possano trovare applicazione nel caso di specie in cui il garante si è impegnato in solido con la parte debitrice per una obbligazione singolarmente determinata (Cass., n. 10689 del 19/04/2024, in motivazione), secondo quanto già affermato dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (Tribunale Bologna, Sez. spec. Imprese, 13/01/2022, per l'affermazione dell'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 poiché tale provvedimento riguarda le fideiussioni omnibus che presentano “una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile”; Tribunale Pescara, 6/03/2023, per l'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 alle fideiussioni specifiche;
nello stesso senso: Tribunale Ascoli Piceno n. 47 del 18/01/2024; Tribunale Milano, Sez. spec. Imprese, n. 5481 del 21/06/2022), dovendosi, comunque, al contempo, tener conto che nel caso di specie la fideiussione è contenuta nel capitolato che forma parte integrante del finanziamento, con conseguente carenza della serialità dello schema adottato a monte ed inapplicabilità del provvedimento n. 55/2005 in considerazione delle ricadute sull'insussistenza del necessario nesso funzionale tra intesa vietata, a monte, e fideiussione rilasciata dai garanti (v., sul punto, Tribunale Roma, Sez. spec. Imprese, 7/04/2022). Tale impostazione -ossia l'inapplicabilità dei principi in tema di violazione della normativa antitrust nelle ipotesi di fideiussione specifica evidenziata sin dal provvedimento che ha delibato l'istanza ex art. 648 c.p.c.- è stata di recente avallata dalla Suprema Corte, che con decisione n. 33472 del 19/12/2024, in motivazione ha ribadito che “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula, proprio per il contenuto di quest'ultimo, che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus, ipotesi pacificamente esclusa nella fattispecie” (detta sentenza richiama, al contempo, Cass., n. 19401 del 15/07/2024, che, in motivazione, rimarca “che la fideiussione sottoscritta … era chiaramente una “Fideiussione specifica” … e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus”). Tale orientamento è stato recentemente ribadito da Cass., n. 657 del 10/01/2025 (in motivazione: “l'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate”), da Cass., n. 1170 del 17/01/2025 (sempre in motivazione: “giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per pagina 16 di 29 un affare particolare”) e da Cass., n. 8872 del 3/04/2025 (sempre in motivazione: “deve anche richiamarsi la più recente giurisprudenza in materia secondo cui: In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. (Cass. Sez. 1, 16/10/2024, n. 26847, Rv. 672503 - 01). Infatti, la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della
l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”). Segue il rigetto del motivo di opposizione formulato.
5.Sulla prescrizione del credito. Gli opponenti hanno eccepito, poi, la prescrizione ex art. 2946 c.c. del credito in ragione del decorso del termine decennale, individuando il dies a quo al mese di giugno 2007 ossia nel momento in cui si è verificato il primo insoluto e lamentando, al contempo, l'assenza di atti interruttivi della prescrizione. Secondo quanto già evidenziato in sede di delibazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., occorre richiamare il disposto dell'art. 2935 c.c. alla stregua del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'applicazione di tale principio al contratto di mutuo determina che la decorrenza della prescrizione decennale, di regola, deve essere individuata al momento della scadenza dell'ultima rata, considerata l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza il contratto di finanziamento, il cui debito non può considerarsi scaduto, appunto, prima della scadenza dell'ultima rata (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994), ad eccezione dell'ipotesi in cui il creditore si sia avvalso della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., caso in cui, potendo la stessa esercitare il proprio diritto, la prescrizione inizia a decorrere. Dunque, non appare condivisibile la decorrenza della decadenza dal “primo insoluto” al mese di giugno 2007, potendo assumere rilievo esclusivamente la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. di cui la banca si è avvalsa con missiva del 30/04/2008, ricevuta dal debitore principale in data 6/05/2008 (v. doc. 7 nel fascicolo monitorio). A fronte di tale decorrenza, il precetto è stato intimato alla società debitrice principale con atto ricevuto anche da alcuni fideiussori nel mese di febbraio 2011 (v. doc. 22 nel fascicolo RG 2087/2023: NO 15/02/2011; TI 15/02/2011; Pt_2 Pt_2 [...]
: 19/02/2011; -società debitrice principale: 15/02/2011), il fallimento della Parte_3 debitrice principale, come si desume dagli atti, è stato dichiarato in data 15/11/2016 (v. documenti allegati ex art. 640 c.p.c.) e l'odierna opposta si è insinuata al fallimento con pagina 17 di 29 istanza datata 3/02/2017 (v. doc. 11 nel fascicolo di opposizione), il progetto di riparto finale è stato depositato nel mese di giugno 2022 (v. doc. 12), ed il fallimento è stato chiuso per riparto finale dell'attivo in data 29/09/2022 (v. pag. 10 del documento depositato ex art. 640 c.p.c. nel fascicolo monitorio). L'ammissione al passivo dell'odierna opposta rinviene conferma nel progetto di riparto finale in cui, nell'ambito del “progetto di riparto finale massa immobiliare”, si dà atto che
“le somme disponibili saranno ripartite al creditore con il privilegio …, Controparte_1 in surroga al creditore Nuova Banche delle Marche S.p.a.”, nonché che la massa immobiliare è pari a euro “74.134,61” (v. doc. 12 citato). Non si condivide, al riguardo, la generica contestazione operata dagli opponenti nella memoria ex art. 171ter n. 3 c.p.c., posto che l'ammissione al passivo e la partecipazione alla procedura esecutiva (v. pag. 4 del ricorso monitorio in cui emerge la detrazione dell'importo di euro 29.512,29 “per incasso a deconto relativo ad intervento nell'esecuzione immobiliare promossa da Equitalia”), nei termini in cui sono state allegate, rinvengono pieno riscontro nella allegazione dell'incasso delle somme a riduzione della pretesa, mentre parte opponente a fronte di tale prova presuntiva nulla ha provato di segno diverso nonostante la possibilità all'evidenza di conoscere gli atti delle procedure in ragione della posizione rivestita da così da introdurre una contestazione specifica e Parte_2 non generica, come quella mossa. Deve, pertanto, essere richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale
“la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass., n. 9638/2018; Cass., n. 17412/2016). Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie è emersa la prova di un primo atto interruttivo nel mese di febbraio 2011 (v. atto di precetto notificato alla società debitrice principale in data 15/02/2011, v. doc. 22 citato) e di un secondo atto interruttivo mediante la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo nell'anno 2017 (con effetti permanenti fino all'intervenuta chiusura della procedura concorsuale occorsa nel mese di settembre dell'anno 2022), ragion per cui alla data di notifica del decreto ingiuntivo (settembre/ottobre 2023: v. doc. 3 nel fascicolo di opposizione) la prescrizione decennale non era compiuta. Segue il rigetto dell'eccezione.
6. Sulla violazione della buona fede e correttezza.
Con tale motivo di opposizione, gli opponenti invocano la risoluzione della fideiussione per violazione dei principi di correttezza e di buona fede in ragione del fatto che la banca, pur essendo a conoscenza del grave inadempimento della società debitrice principale dal 2007, aveva atteso 16 anni prima di notificare il decreto ingiuntivo, senza informare i fideiussori della situazione di insolvenza della debitrice principale e così da determinare l'aggravamento della esposizione debitoria. La tesi non appare condivisibile. Non corrisponde, in primo luogo, alle scansioni cronologiche che hanno interessato la vicenda in esame l'inerzia della banca per 16 anni. pagina 18 di 29 Come sopra visto il precetto è stato, difatti, intimato nel mese di febbraio del 2011 (e ricevuto non solo dalla debitrice principale ma anche da e in data Pt_2 Parte_1
15/02/2011: v. doc. 22 cit.), nonché è stata depositata istanza di insinuazione al passivo fallimentare nell'anno 2017 (v. doc. 11). A fronte di tali iniziative, l'odierna opposta ha incassato somme sulla base della allegazione non efficacemente contraddetta dagli opponenti (in misura pari a euro 74.134,61: come confermato dal progetto di riparto finale, v. doc. 12 cit. e in misura pari a euro 29.512,29 in sede esecutiva). Non condivisibile appare, infine, la asserita omessa informazione in merito alla situazione di insolvenza della società debitrice principale, tenuto conto delle cariche rivestite dai signori e (come sopra detto, oltre che soci, rispettivamente Parte_1 Parte_2
Consigliere e Presidente del CdA), circostanza idonea a comprovare in via presuntiva non solo la piena conoscenza della situazione economica della società, ma anche la possibilità di intervenire ai fini della riduzione del debito nella veste di garanti in modo da contenere l'applicazione dei concordati interessi di mora maturati.
7.Sulla infondatezza della pretesa sotto il profilo del quantum (ulteriori garanzie, usura, mancata prova del conteggio). Parimenti, le doglianze relative all'infondatezza della pretesa sotto il profilo del quantum sono infondate e devono essere disattese in virtù delle considerazioni che seguono. Quanto alle ulteriori garanzie, va premesso che la fideiussione in esame prevede che
“Ciascuna delle garanzie contrattualmente acquisite ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie esistenti o che potessero essere prestate” (v. art. 6, lett. h, pag. 52 del mutuo in atti). Ciò chiarito, si osserva che all'esito dell'ordine ex art. 210 c.p.c., risulta confermato che la non ha corrisposto alcun pagamento (v. missiva del 7/06/2024: “La presente, in CP_3 riscontro all'ordine di esibizione notificatoci a mezzo pec in data 3/06/2024, per comunicare che la scrivente non ha proceduto con alcun pagamento delle proprie garanzie, né nei confronti della Banca originaria creditrice Banca delle Marche Spa, né nei confronti della società cessionaria subentrata per effetto della cessione della Controparte_1 posizione. Il mancato pagamento è spiegato dal fatto che in sede istruttoria sono state accertate delle irregolarità che ne hanno determinato la decadenza”), risultando irrilevanti le ragioni del mancato pagamento in considerazione del tenore ampio della fideiussione (v. art. 6, lett. h, pag. 52 cit.), mentre l'ammontare delle somme ricevute nella procedura esecutiva -in termini notevolmente inferiori al debito maturato- non costituisce all'evidenza circostanza che può ricadere sul creditore. La doglianza relativa all'usura è stata prospettata nei seguenti termini: “Si contesta, altresì, il conteggio degli stessi, in quanto, oltre soglia”. In diritto, occorre evidenziare che la circostanza secondo la quale la nullità della convenzione di interessi usurari costituisce questione di diritto rilevabile d'ufficio non esonera certamente la parte dalla specifica contestazione degli elementi acquisiti in giudizio (Cass., n. 350/2013, in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 19597/2020) al fine di introdurre gli elementi necessari ad apprezzare la bontà anche sommaria della allegazione così da imporre l'ingresso di un approfondimento istruttorio mediante consulenza tecnica il cui espletamento presenterebbe, in caso contrario, carattere meramente esplorativo. pagina 19 di 29 In particolare, laddove l'attore contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere di indicare in maniera specifica in che termini e per quali interessi e costi sia avvenuto il superamento (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Terni, 7/11/2019; Tribunale Benevento,
21/01/2021; Tribunale Cuneo 5/10/2020; Tribunale Roma, 2/07/2020), circostanza nel caso di specie non avvenuta. L'orientamento della Suprema Corte è stato recentemente ribadito nella misura in cui ha affermato che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”. (Cass., n. 25525 dell'11/10/2024). Le censure relative al conteggio, parimenti manifestamente generiche, non appaiono condivisibili. Al riguardo, si osserva che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di mutuo, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c., non risultando neanche contestata l'erogazione delle somme mutuate- ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione), prova non integrata nel caso di specie.
Inoltre, dalla lettura del ricorso monitorio emergono chiaramente le causali sottese alle somme richieste (detratto quanto incassato in sede esecutiva):
-euro 487.735,12 per debito residuo al 31/12/2007;
-euro 72.779,04 per due rate semestrali insolute (scadute dal 30/06/2007 al 31/12/2007);
-euro 340.512,29 per interessi. A fronte di tale specifica allegazione, appare manifesto che parte opponente ben avrebbe potuto verificare, attraverso l'esame dell'assetto contrattuale contenente le condizioni tra le parti, l'esattezza degli importi pretesi dal creditore istante, non limitandosi a svolgere, come fatto, generiche contestazioni.
Dalle considerazioni che precedono, complessivamente formulate, discende il rigetto dei motivi di opposizione formulati, e, stante il pacifico incasso sopravvenuto nell'ambito della procedura concorsuale dell'importo pari a euro 74.134,61, il decreto ingiuntivo opposto va revocato nei confronti degli opponenti e con condanna degli Pt_2 Parte_1 stessi al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 797.485,81, oltre interessi come da domanda. SULL'OPPOSIZIONE PROPOSTA DA (R.G. N. Parte_3
2089/2023).
pagina 20 di 29 Con riferimento all'opposizione proposta da , occorre evidenziare in rito Parte_3 che la mediazione risulta esperita in fatto (v. deposito del 16/03/2024 di parte opposta, nel fascicolo RG n. 2089/2023) e, comunque, dovendosi ribadire in diritto che l'obbligo di espletamento della mediazione sorge successivamente all'adozione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., e, a monte, in diritto venendo in rilievo la responsabilità del fideiussore non trova applicazione (Cass., n. 31209/2022, cit.; successiva conforme: Cass., n. 26821 del 16/10/2024).
Nel merito, occorre in via preliminare rilevare in fatto che la stessa ha assunto la garanzia nell'atto di modificazione e quietanza del finanziamento, stipulato in data 27/12/2006, per atto Notaio rep. n. 159640, racc. n. 28800. Persona_1
All'art. 4 viene in particolare previsto che: “La garante signora presta a Parte_3 favore della banca fideiussione a garanzia della restituzione di ogni credito della Banca rinveniente dalla presente operazione, per capitale, interessi ed ogni altro onere accessorio, compresi interessi di mora anche in caso di ammissione della Parte finanziata a un procedimento concorsuale. Detta garanzia è regolata da quanto previsto all'art. 6 del Capitolato allegato al contratto originario del 23/07/2003 (rep. 130366/22536) che la Garante dichiara di ben conoscere per averne in precedenza presa visione e cognizione” (v. doc. 4 nel fascicolo monitorio).
Assume carattere preliminare, la valutazione della qualità di consumatrice invocata dalla opponente Pt_3
Al fine di esaminare la ricorrenza di tale qualità va ribadito che occorre valutare le parti della fideiussione e non anche il contratto principale, verificando, in particolare, se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata. I collegamenti funzionali devono essere verificati sulla base di comprovati legami con la società, quali l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (v. punto 4 della presente motivazione con riferimento alla posizione dei signori e per i richiami giurisprudenziali). Pt_2 Parte_1
In fatto si osserva che dalla documentazione versata in atti emerge che Parte_3 era socia nella misura del 15% della debitrice principale, nonché è la madre di Pt_2
(Presidente del Consiglio di amministrazione della debitrice principale e titolare
[...] della quota del 25%) e di (Consigliere e socio di maggioranza per la Parte_1 quota del 60%), ossia che la società era riconducibile al nucleo familiare in questione (per il rapporto di filiazione si rinvia alla relata di notifica del decreto ingiuntivo, v. allegato 3, in cui la stessa ha preso l'atto nella qualità di madre;
sui legami con la società della famiglia: v. documentazione sopra citata che per comodità di lettura si riporta: v. pag. 1 e 63 del contratto di mutuo;
nell'ambito dei documenti acquisiti ex art. 640 c.p.c.: -v. pag. 2: da cui emerge che ha rivestito la carica di Presidente del CDA dal 19/12/2001 al Parte_2
21/03/2008; -pag. 4 dalla quale emerge che è stato nominato AU con atto Parte_2 del 31/01/2008 a tempo indeterminato;
-pag. 5 dalla quale emerge la titolarità di quote in capo a nella misura del 25%, nella misura del 60% e Parte_2 Parte_1
nella misura del 15%; -pag. 12, dalla quale si desume la carica di Parte_3
Consigliere di sino al 21/03/2008). Parte_1 pagina 21 di 29 Ciò chiarito, ad avviso di chi scrive la partecipazione al capitale sociale nella misura del
15% non è trascurabile, dovendosi ritenere che il fideiussore ha rilasciato la fideiussione in quanto socio della società debitrice principale e, dunque, per ragioni attinenti al rapporto societario (sul punto, v. Cass., n. 32986 del 28/11/2023, che ha escluso l'applicazione della tutela consumeristica in una ipotesi in cui la partecipazione societaria era pari al 10% ossia inferiore a quella che viene in rilievo nel caso concreto). Tale partecipazione non trascurabile va, poi, messa in relazione con la riconducibilità della società alla famiglia (ossia alla madre e ai due figli e Parte_3 Pt_2 Parte_1
questi ultimi titolari al contempo di cariche amministrative), tale da determinare in
[...] capo all'opponente un manifesto interessamento all'attività della società in Parte_3 ragione del rapporto familiare (sul punto, si richiama Cass., n. 23533/2024 in motivazione nella parte in cui a fronte della configurabilità di una impresa di famiglia ha assegnato rilievo persino a una partecipazione societaria notevolmente inferiore a quella che viene in rilievo nel caso di specie e pari al 5%).
Ne consegue che va esclusa la qualità di consumatore in capo a e, per Parte_3
l'effetto, vanno disattesi i motivi formulati in ordine alla nullità delle clausole vessatorie della fideiussione per violazione degli artt. 33, 34 e 36 del Cod. Cons. Parimenti infondati sono gli ulteriori motivi dedotti, del tutto sovrapponibili a quelli formulati dagli opponenti e e affrontati nei punti che precedono Pt_2 Parte_1 alla cui lettura si rimanda (sul motivo relativo al difetto di legittimazione attiva, si rimanda al punto 2) dell'esame dell'opposizione RG n. 2087/2023; sul motivo relativo alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, si rimanda al punto 4) dell'esame dell'opposizione RG n. 2087/2023; sulla prescrizione del credito, si rimanda al punto 5) dell'esame dell'opposizione RG n. 2087/2023; sulla violazione della buona fede, si rimanda al punto 6) dell'esame dell'opposizione RG n. 2087/2023; sulle doglianze in punto di quantum, si rimanda al punto 7) dell'esame dell'opposizione RG n. 2087/2023; sul motivo relativo alla nullità della procura ad agire in giudizio della mandataria
[...]
e sulla violazione dell'art. 106 c.p.c., formulata solamente nella Parte_6 memoria ex art. 171ter, n. 1, c.p.c., si rimanda al punto 3 dell'esame dell'opposizione RG n. 2087/2023).
Dalle considerazioni che precedono, complessivamente formulate, discende il rigetto dei motivi di opposizione formulati, e, stante il pacifico incasso sopravvenuto nell'ambito della procedura concorsuale dell'importo pari a euro 74.134,61, il decreto ingiuntivo opposto va revocato nei confronti dell'opponente , con condanna della stessa al Parte_3 pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 797.485,81, oltre interessi come da domanda. SULL'OPPOSIZIONE PROPOSTA DA E Parte_4 [...]
R.G. N. 2383/2023). Parte_5
Passando all'esame della posizione di e preme ribadire in Parte_4 Parte_5 rito che l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione, è infondata in fatto (v. verbale di mediazione attestante l'esito negativo depositato da parte opposta in data 6/03/2024 nel fascicolo RG n. 2383/2023) e in diritto, posto che, per un verso, nel caso di specie la mediazione risulta esperita prima della delibazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. all'esito dell'udienza del 23/04/2024 e, per altro pagina 22 di 29 verso, in considerazione del fatto che viene in rilievo la responsabilità del fideiussore con riferimento al quale la mediazione obbligatoria non trova applicazione (v. giurisprudenza di legittimità richiamata in relazione alle opposizioni esaminate).
In relazione ai seguenti motivi di opposizione, appare sufficiente richiamare le considerazioni svolte in punto di trattazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 2087/2023, con le precisazioni che seguono ove necessarie: 1) sull'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB: si richiamano integralmente le considerazioni svolte nella trattazione della opposizione n. RG 2087/2023 di cui al punto 3, da intendersi trascritte;
2) con riferimento alle nullità delle procure per indeterminatezza dell'oggetto: parimenti, si richiamano integralmente le considerazioni svolte nella trattazione della opposizione n. RG
2087/2023 di cui al punto 3, da intendersi trascritte;
3) sul difetto di legittimazione attiva della opposta per mancata prova della cessione: si richiamano integralmente le considerazioni svolte nella trattazione della opposizione n. RG
2087/2023 di cui al punto 2, da intendersi trascritte;
4) sulla prescrizione dell'azione, si richiamano integralmente le considerazioni svolte nella trattazione della opposizione n. RG 2087/2023, da intendersi trascritte, con la precisazione in diritto che a nulla rileva la mancata prova della ricezione della notifica del precetto nel mese di febbraio 2011 agli opponenti e dovendosi, sul punto, richiamare Pt_4 Parte_5 in diritto l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, nè sussidiaria nè eventuale. Ne consegue l'applicabilità della disposizione, prevista per le obbligazioni in solido, di cui all'art. 1310 cod. civ., per la quale l'atto interruttivo contro uno dei condebitori in solido determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori” (Cass., n. 26042/2005) e, in fatto, la notifica dell'atto di precetto alla debitrice principale e agli altri fideiussori (v. doc. 22 nel fascicolo RG 2087/2023: NO 15/02/2011; TI 15/02/2011; Pt_2 Pt_2 [...]
: 19/02/2011; -società debitrice principale: 15/02/2011); Parte_3
5)sulla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e conseguente liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c., appare sufficiente ribadire che anche i fideiussori e hanno rilasciato fideiussione specifica, con le conseguenze Pt_4 Parte_5 indicate al punto n. 4 della valutazione dell'opposizione RG n. 2087/2023, da intendersi trascritte, in ragione del prevalente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte formatosi in materia (in fatto, v. art. 6 del contratto di mutuo citato e art. 6 del capitolato, doc. 3 nel fascicolo monitorio);
6) sulle doglianze relative alla garanzia , si ribadisce quanto evidenziato al punto 7 CP_3 della valutazione dell'opposizione iscritta al n. 2087/2023, da intendersi trascritto (avuto particolare riguardo alla previsione di cui all'art. 6, lett. h, pag. 52 del mutuo in atti in merito al fatto che Ciascuna delle garanzie contrattualmente acquisite ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie esistenti o che potessero essere prestate” e alla mancata prova di qualsivoglia pagamento alla stregua dei documenti acquisiti ai sensi dell'art. 210 c.p.c.).
pagina 23 di 29 Con riferimento all'ulteriore motivo di opposizione come complessivamente articolato (v. punto 7 dello svolgimento del procedimento in relazione a tale opposizione), va preliminarmente evidenziato in fatto, che alla stregua dei principi sopra più volte richiamati, deve essere esclusa la qualità di consumatori in capo agli opponenti e Pt_4 Parte_5
Difatti, e hanno rivestito la carica di Consiglieri sino al Parte_4 Parte_5
21/03/2008 (v. pag. 63 del contratto di mutuo e documentazione acquisita ai sensi dell'art. 640 c.p.c.), ragion per cui a nulla rileva l'invocata mancata sottoscrizione degli atti di quietanza e di modificazione del contratto di finanziamento stipulati in data 1°/08/2005 e in data 27/12/2006, dei quali gli stessi (tenuto conto della data di cessazione dalla carica il successivo 21/03/2008) non potevano che essere pienamente consapevoli in punto di pattuizioni, anche con riferimento alla modifica dei tassi di interesse operata in relazione alla quale non si ravvisa alcuna incertezza (v. infra), dovendosi ribadire, con riferimento alla doglianza relativa alla mancata produzione nella fase monitoria dell'atto di quietanza e di modificazione in data 1°/08/2005, che la controversia deve essere decisa alla luce del complessivo materiale probatorio prodotto ossia anche delle risultanze documentali sopravvenute nel giudizio di opposizione (v. giurisprudenza richiamata al punto 2 della valutazione dell'opposizione RG n. 2087/2023). Con riferimento alle ulteriori doglianze (richiamate anche dagli altri opponenti negli scritti conclusionali), va preliminarmente evidenziato, secondo quanto indicato sin dalla delibazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c., che le stesse appaiono generiche. Sul punto, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte che ha precisato che “chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (Cass., n. 6618/2018; v. anche Cass., n. 10141/2021 che ha ribadito l'onere gravante sulla parte “di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio”). Al riguardo, si evidenzia che gli opponenti non hanno neanche indicato i diversi importi in tesi dovuti sulla base delle illegittimità invocate. Ciò premesso, con riferimento alla doglianza relativa all'incertezza del TAN convenuto nel contratto del 23/07/2023 nella misura in cui detto mutuo non specificava se il parametro Euribor fosse a 360 ovvero a 365 (con analoga doglianza in relazione a quello stipulato nel
2005 e a quello stipulato nel 2006), appare sufficiente osservare che il contratto del 23/07/2003 all'art. 4 (in punto di termini, modalità di rimborso e interessi) prevede, tra l'altro, “gli interessi sulle somme erogate e non ancora rimborsate calcolati sul numero dei giorni di calendario effettivamente trascorsi con divisore 360, a decorrere dalla data della valuta delle singole erogazioni, saranno versati dalla parte finanziata in via posticipata, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno” (v. doc. 3 più volte citato;
il divisore viene specificato anche con riferimento agli interessi di mora: 365), mentre l'atto di modifica del pagina 24 di 29 2005 presenta analoga pattuizione (“gli interessi sulle somme erogate e non ancora rimborsate calcolati sul numero dei giorni di calendario effettivamente trascorsi con divisore 360, a decorrere dalla data della valuta delle singole erogazioni, saranno versati dalla parte finanziata in via posticipata, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno”, v. pag. 6 dell'atto di modifica nel fascicolo di parte opponente nel giudizio RG n. 2383/2023) e, infine, la modifica del 2006 dispone che “Ferme rimangono le condizioni di tasso pattuite nell'atto modificativo del 1°/08/2005”, ragion per cui la doglianza appare infondata. Con riferimento alla mancata indicazione del TAEG (con riferimento al contratto del 23/07/2003 e dell'atto del 2005), vanno svolte le considerazioni che seguono. Giova, preliminarmente, evidenziare in termini generali che il TAEG costituisce un indice che, nelle operazioni di credito, rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua del credito concesso. Part Parimenti, funzione informativa ha l' poiché costituisce una sintetica misura del costo complessivo del finanziamento. Part Dunque, la finalità del TAEG e dell va individuata in quella di consentire al cliente di conoscere il costo effettivo totale del credito ossia il peso economico della operazione (sulla valenza informativa, v. nella giurisprudenza di merito: Tribunale Bologna, n. 34 dell'8/01/2018 e Tribunale di Mantova, sez. II, del 2/05/2017; Tribunale Roma, sez. IX, n. 6951/2017). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022). In aderenza a tale orientamento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass., n. 39169/2021). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022; conforme nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, n. 442 del 19/06/2024,
n. 501 del 15/07/2024 e n. 72 del 7/02/2025). Al riguardo, appare opportuno richiamare, altresì, la recente sentenza della Suprema Corte che in motivazione ha chiarito: “Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e Par trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_9 pagina 25 di 29 esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art.
125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.” (Cass., n. 4597/2023). Sul punto, va evidenziato che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi di credito al consumo, ragion per cui la doglianza deve essere disattesa. Le ulteriori doglianze non appaiono condivisibili nella misura in cui sia il contratto del 2003 sia l'atto di modifica del 2005 contengono pattuizioni specifiche in punto di restituzione delle somme mutuate.
In particolare, il mutuo del 2003 prevede l'erogazione del finanziamento in misura pari a euro 640.000,00 da rimborsare mediante il versamento di 20 rate semestrali con scadenza al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno (con inizio dal 30/06/2004), come da piani di ammortamento allegati e richiamati dal contratto, con previsione del tasso determinabile degli interessi corrispettivi (maggiorazione di 1,40 punti nominali annui del parametro
Euribor sei mesi lettera, con divisore 360, rilevato alle ore 11.00 a.m. dal comitato di gestione e diffuso dal circuito Reuters riferito per valuta all'ultimo giorno lavorativo utile precedente il periodo di applicazione) e di mora in misura pari al tasso soglia antiusura,
“calcolati sulla base dei giorni effettivamente trascorsi con divisore 365” (previsioni parimenti determinate contiene l'atto di modifica del 2005, nella parte in cui prevede il rimborso del finanziamento mediante versamento di 16 rate semestrali con scadenza al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, con inizio dal 30/06/2006, come indicato nei piani di ammortamento allegati al contratto, al tasso di interesse determinabile ivi indicato e pari alla maggiorazione di 1,80 punti nominali annui del parametro Euribor, con divisore 360, indicazione del criterio di rilevazione, e rinvio alle condizioni del contratto del 2003 per quanto non previsto e non modificato). Tali previsioni non consentono di ravvisare i profili di indeterminatezza indicati dagli opponenti Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021;
Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020).
Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non pagina 26 di 29 è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione.
Con riferimento alla metodologia di ammortamento alla francese, richiamate le considerazioni sopra svolte in punto di insussistenza di profili di indeterminatezza, va precisato quanto segue. In tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022;
Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014,
n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA
Perugia, n. 501/2024). Va ribadito che la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino,
8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza,
22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento pagina 27 di 29 alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta in fine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non - necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi “la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (v. pag. 29 della decisione). Anche tale doglianza non appare, pertanto, condivisibile e viene disattesa.
I sopra richiamati principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso (sull'applicazione di tali principi nel mutuo a tasso fisso, v. nella giurisprudenza di merito CA Perugia, n. 83 del 12/02/2025), ad avviso di chi scrive e in assenza allo stato di una espressa presa di posizione di segno contrario della Suprema Corte in tema di mutuo a tasso variabile, anche tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, possono trovare pagina 28 di 29 applicazione anche nel caso di specie (al riguardo, v. anche Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024). Al riguardo, si richiama la recente sentenza della Suprema Corte che ha confermato tale impostazione nella misura in cui anche nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile ha escluso la capitalizzazione degli interessi, nonché i profili di indeterminatezza del contratto in caso di chiare previsioni contrattuali, come nel caso di specie, tali da assicurare l'integrale cognizione in capo al mutuatario, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto, non rilevando in senso contrario il fatto che in tali casi il piano di ammortamento rechi una ipotesi proiettiva dell'importo da restituire (Cass., n. 8322 del 27/03/2025). Infine, appare manifestamente generica la doglianza relativa all'usura, posto che a fronte della previsione contrattuale nel rispetto del tasso soglia, nessuna specifica contestazione è stata svolta con riferimento al superamento al momento della pattuizione, ragione per cui vanno richiamate le considerazioni svolte al punto 7 della presente decisione, da intendersi trascritte, in sede di valutazione dell'opposizione n. RG 2087/2023. Resta da precisare che la perizia di parte allegata agli atti, che costituisce mera allegazione difensiva, priva di valore probatorio (fra le tante, Cass., n. 1614/2022), non legittima ad avviso di chi scrive alcun approfondimento istruttorio, posto che la soluzione delle questioni nei termini sopra affrontati appartiene alle valutazioni giuridiche, riservate all'esame dell'organo giurisdizionale. Dalle considerazioni che precedono, complessivamente formulate, discende il rigetto dei motivi di opposizione formulati, e, stante il pacifico incasso sopravvenuto nell'ambito della procedura concorsuale dell'importo pari a euro 74.134,61, il decreto ingiuntivo opposto va revocato nei confronti degli opponenti e con condanna Parte_4 Parte_5 degli stessi al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di euro 797.485,81, oltre interessi come da domanda. Spese di lite secondo soccombenza, tenendo in considerazione l'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge i motivi di opposizione proposti avverso il decreto ingiuntivo;
-revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti, in solido, al pagamento in favore di parte opposta dell'importo pari a euro 797.485,81, oltre interessi come da domanda;
-condanna gli opponenti in solido al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in euro 25.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.
11/04/2025 Il giudice
(Marzia Di Bari)
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