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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 8448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18/12/2024, assunto in decisione in data 19/02/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
CERLIANI MARTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
OIENI DANIELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° comma, Parte_1 Parte_2 cod. civ.;
● ordinare al Comune di Meda di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
I. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
pagina 1 di 6 II. I figli minori resteranno affidati in modalità condivisa, con collocazione prevalente con la madre, presso l'abitazione della nonna materna sita in Meda (MB), Via Walter Tobagi n. 2.
III. In ordine ai diritti di visita:
Il IG. terrà con sé i figli minori con le seguenti modalità: Pt_2
- una sera infrasettimanale (il martedì o il giovedì, da comunicare alla IG. entro il venerdì della settimana Pt_1 precedente) dalle ore 17:30 alle ore 20:30 prelevandoli dalla casa coniugale e ivi riportandoli dopo cena;
- a fine settimana alternati, la domenica dalle ore 10 :00 alle ore 17 :00.
Quanto alle festività religiose cattoliche del S. Natale e di Pasqua, i figli trascorreranno con la mamma il giorno di Natale e di Pasqua;
mentre il resto dei giorni di vacanze Natalizie e Pasquali saranno concordate tra i genitori di anno in anno;
Ne giorni in cui cade il compleanno di ciascun figlio minore, il padre avrà diritto a tenere con sé lo stesso per tre al giorno, ad anni alterni, nell'orario da concordare con almeno una settimana di preavviso, e sempre fatte salve le esigenze dei minori. Più precisamente, a partire dal 2025, trascorrerà tre ore al giorno per, e con, il compleanno del figlio maggiore ( ) e di quello minore ( e nel 2026 per e con il compleanno di Per_1 Per_2
e così anche in via alternata negli anni a venire. Per_3
Le parti concordano che, in ogni caso, il IG. potrà tenere con sé i figli minori altri pomeriggi durante Pt_2
l'anno, pur previamente concordati con la IG.ra con un preavviso di almeno una settimana e fatte salve Pt_1 le esigenze dei minori. In ogni caso, fatto salvo ogni differente accordo tra le parti.
Resta inteso che laddove il padre dovesse ritornare nel proprio paese di origine verranno riviste le condizioni di cui sopra afferenti ai diritti di visita dei minori.
IV. In ordine agli aspetti patrimoniali:
Le parti concordano a che il padre versi, quale contributo al mantenimento dei figli minorenni, alla IG.ra l'importo mensile di € 500,00, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%. Il tutto Pt_1 come da protocollo del Tribunale di Monza:
a) Per le spese straordinarie, i coniugi, in osservanza di quanto previsto dalle linee guida condivise tra il
Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 18/05/2018, dovranno attenersi alla seguente procedura relativa alla modalità di richiesta e prestazione del consenso: la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni;
pagina 2 di 6 b) per la richiesta di rimborso delle spese extra e modalità di adempimento, in osservanza di quanto previsto dalle linee guida condivise tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 18/05/2018:
i conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp) con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mese successivo. In caso di spese superiori a Euro
500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di spettanza;
V. In ordine agli aspetti patrimoniali tra coniugi:
- Le parti danno atto di avere ciascuno un proprio conto corrente.
- il IG. si obbliga, entro e non oltre quindi giorni dalla firma del presente accordo e comunque entro Pt_2
a non oltre il 31.12.2024 a trasferire altrove la propria residenza così che, peraltro, la madre possa avere un
ISEE corretto e quindi così da avere spese inferiori (ad esempio la mensa).
- l'assegno unico sarà integralmente a favore della madre;
- le parti concordano che la vettura, tipo Fiat Panda targata DK151SB, oggi intestata alla IG.ra , pur Pt_1 avendone, ed avendone sempre avuto, il possesso il IG. venga volturata entro il 31/12/2024 in capo Pt_3 allo stesso con tutto gli oneri e spese in capo al medesimo sia di volturazione e/o di godimento del bene passate e future.
- le parti concordano, altresì, che l'immobile di proprietà della SI sito in Meda (MB) alla via Pace Pt_1
n. 24, rimanga di esclusiva proprietà della medesima, la quale si assume tutti gli oneri, spese ed imposte relative al medesimo, sia passate che future.
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
- Le parti si danno atto, con l'adempimento di quanto sopra, di avere così risolto ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere per alcun titolo/ragione o causa per tutti i fatti tra loro ad oggi occorsi e/o per tutti i rapporti patrimoniali ad oggi tra loro sussistiti.
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: pagina 3 di 6 rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
● dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data .13.09/ /2012; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Meda al n.14 parte 1 - anno 2012;
● ordinare al Comune di Meda di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE ED EMETTERE SENTENZA DEFINITIVA alle seguenti condizioni
VI. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
VII. I figli minori resteranno affidati in modalità condivisa, e con collocazione prevalente con la madre, presso l'abitazione della nonna materna sita in Meda (MB), Via Walter Tobagi n. 2.,
VIII. In ordine ai diritti di visita:
Il IG. terrà con sé i figli minori con le seguenti modalità: Pt_2
- una sera infrasettimanale (il martedì o il giovedì, da comunicare alla IG. entro il venerdì della settimana Pt_1 precedente) dalle ore 17:30 alle ore 20:30 prelevandoli dalla casa coniugale e ivi riportandoli dopo cena;
- a fine settimana alternati, la domenica dalle ore 101:00 alle ore 176:00.
Quanto alle festività religiose cattoliche del S. Natale e di Pasqua, preso atto che il IG. osserva la Pt_2 religione musulmana, i figli trascorreranno con la mamma il giorno di Natale e di Pasqua;
mentre il resto dei giorni di vacanze Natalizie e Pasquali saranno concordate tra i genitori di anno in anno;
queste saranno trascorse dai minori con la IG.ra , salvo… Pt_1
Nei giorni in cui cade il compleanno di ciascun figlio minore, il padre avrà diritto a tenere con sé lo stesso per tre due ore al giorno nell'orario da concordare con almeno una settimana di preavviso, e sempre fatte salve le esigenze dei minori.
Le parti concordano che, in ogni caso, il IG. potrà tenere con sé i figli minori altri pomeriggi durante Pt_2
l'anno, pur previamente concordati con la IG.ra con un preavviso di almeno una settimana e fatte salve Pt_1 le esigenze scolastiche dei minori. In ogni caso, fatto salvo ogni differente accordo tra le parti.
Resta inteso che laddove il padre dovesse ritornare nel proprio paese di origine verranno riviste le condizioni di cui sopra afferenti ai diritti di visita dei minori.
IX. In ordine agli aspetti patrimoniali:
Le parti concordano a che il padre versi, quale contributo al mantenimento dei figli minorenni, alla IG.ra l'importo mensile di € 500,00, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%. Il tutto Pt_1 come da protocollo del Tribunale di Monza.
Importo soggetto a rivalutazione ISTAT annua nella misura del 100%.
c) Per le spese straordinarie, i coniugi, in osservanza di quanto previsto dalle linee guida condivise tra il
Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 18/05/2018, dovranno attenersi alla seguente pagina 4 di 6 procedura relativa alla modalità di richiesta e prestazione del consenso: la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni;
d) per la richiesta di rimborso delle spese extra e modalità di adempimento, in osservanza di quanto previsto dalle linee guida condivise tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 18/05/2018:
i conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp) con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mese successivo. In caso di spese superiori a Euro
500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di spettanza;
X. In ordine agli aspetti patrimoniali tra coniugi:
- Le parti danno atto di avere ciascuno un proprio conto corrente.
- il IG. si obbliga, entro e non oltre quindi giorni dalla firma del presente accordo e comunque entro Pt_2
a non oltre il 31.12.2024 a trasferire altrove la propria residenza così che, peraltro, la madre possa avere un
ISEE corretto e quindi così da avere spese inferiori (ad esempio la mensa).
- l'assegno unico sarà integralmente a favore della madre;
- le parti concordano a che la vettura, tipo Fiat Panda targata DK151SB, oggi intestata alla IG.ra , pur Pt_1 avendone, ed avendone sempre avuto, il possesso il IG. venga volturata entro il 31/12/2024 in Pt_2 capo allo stesso con tutto gli oneri e spese in capo al medesimo sia di volturazione e/o di godimento del bene passate e future.
- le parti concordano, altresì, che l'immobile di proprietà della SI sito in Meda (MB) alla via Pace Pt_1
n. 24, rimanga di esclusiva proprietà della medesima, la quale si assume tutti gli oneri, spese ed imposte relative al medesimo, sia passate che future.
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
- Le parti si danno atto, con l'adempimento di quanto sopra, di avere così risolto ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere per pagina 5 di 6 alcun titolo/ragione o causa per tutti i fatti tra loro ad oggi occorsi e/o per tutti i rapporti patrimoniali ad oggi tra loro sussistiti.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 13.09.2012 a Meda (MB); Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati i figli (05.04.2014), (26.07.2016), (26.12.2007); Per_1 Per_3 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 19.02.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da Pt_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 14, parte I, anno 2012);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18/12/2024, assunto in decisione in data 19/02/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
CERLIANI MARTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
OIENI DANIELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° comma, Parte_1 Parte_2 cod. civ.;
● ordinare al Comune di Meda di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
I. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
pagina 1 di 6 II. I figli minori resteranno affidati in modalità condivisa, con collocazione prevalente con la madre, presso l'abitazione della nonna materna sita in Meda (MB), Via Walter Tobagi n. 2.
III. In ordine ai diritti di visita:
Il IG. terrà con sé i figli minori con le seguenti modalità: Pt_2
- una sera infrasettimanale (il martedì o il giovedì, da comunicare alla IG. entro il venerdì della settimana Pt_1 precedente) dalle ore 17:30 alle ore 20:30 prelevandoli dalla casa coniugale e ivi riportandoli dopo cena;
- a fine settimana alternati, la domenica dalle ore 10 :00 alle ore 17 :00.
Quanto alle festività religiose cattoliche del S. Natale e di Pasqua, i figli trascorreranno con la mamma il giorno di Natale e di Pasqua;
mentre il resto dei giorni di vacanze Natalizie e Pasquali saranno concordate tra i genitori di anno in anno;
Ne giorni in cui cade il compleanno di ciascun figlio minore, il padre avrà diritto a tenere con sé lo stesso per tre al giorno, ad anni alterni, nell'orario da concordare con almeno una settimana di preavviso, e sempre fatte salve le esigenze dei minori. Più precisamente, a partire dal 2025, trascorrerà tre ore al giorno per, e con, il compleanno del figlio maggiore ( ) e di quello minore ( e nel 2026 per e con il compleanno di Per_1 Per_2
e così anche in via alternata negli anni a venire. Per_3
Le parti concordano che, in ogni caso, il IG. potrà tenere con sé i figli minori altri pomeriggi durante Pt_2
l'anno, pur previamente concordati con la IG.ra con un preavviso di almeno una settimana e fatte salve Pt_1 le esigenze dei minori. In ogni caso, fatto salvo ogni differente accordo tra le parti.
Resta inteso che laddove il padre dovesse ritornare nel proprio paese di origine verranno riviste le condizioni di cui sopra afferenti ai diritti di visita dei minori.
IV. In ordine agli aspetti patrimoniali:
Le parti concordano a che il padre versi, quale contributo al mantenimento dei figli minorenni, alla IG.ra l'importo mensile di € 500,00, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%. Il tutto Pt_1 come da protocollo del Tribunale di Monza:
a) Per le spese straordinarie, i coniugi, in osservanza di quanto previsto dalle linee guida condivise tra il
Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 18/05/2018, dovranno attenersi alla seguente procedura relativa alla modalità di richiesta e prestazione del consenso: la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni;
pagina 2 di 6 b) per la richiesta di rimborso delle spese extra e modalità di adempimento, in osservanza di quanto previsto dalle linee guida condivise tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 18/05/2018:
i conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp) con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mese successivo. In caso di spese superiori a Euro
500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di spettanza;
V. In ordine agli aspetti patrimoniali tra coniugi:
- Le parti danno atto di avere ciascuno un proprio conto corrente.
- il IG. si obbliga, entro e non oltre quindi giorni dalla firma del presente accordo e comunque entro Pt_2
a non oltre il 31.12.2024 a trasferire altrove la propria residenza così che, peraltro, la madre possa avere un
ISEE corretto e quindi così da avere spese inferiori (ad esempio la mensa).
- l'assegno unico sarà integralmente a favore della madre;
- le parti concordano che la vettura, tipo Fiat Panda targata DK151SB, oggi intestata alla IG.ra , pur Pt_1 avendone, ed avendone sempre avuto, il possesso il IG. venga volturata entro il 31/12/2024 in capo Pt_3 allo stesso con tutto gli oneri e spese in capo al medesimo sia di volturazione e/o di godimento del bene passate e future.
- le parti concordano, altresì, che l'immobile di proprietà della SI sito in Meda (MB) alla via Pace Pt_1
n. 24, rimanga di esclusiva proprietà della medesima, la quale si assume tutti gli oneri, spese ed imposte relative al medesimo, sia passate che future.
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
- Le parti si danno atto, con l'adempimento di quanto sopra, di avere così risolto ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere per alcun titolo/ragione o causa per tutti i fatti tra loro ad oggi occorsi e/o per tutti i rapporti patrimoniali ad oggi tra loro sussistiti.
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: pagina 3 di 6 rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
● dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data .13.09/ /2012; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Meda al n.14 parte 1 - anno 2012;
● ordinare al Comune di Meda di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE ED EMETTERE SENTENZA DEFINITIVA alle seguenti condizioni
VI. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
VII. I figli minori resteranno affidati in modalità condivisa, e con collocazione prevalente con la madre, presso l'abitazione della nonna materna sita in Meda (MB), Via Walter Tobagi n. 2.,
VIII. In ordine ai diritti di visita:
Il IG. terrà con sé i figli minori con le seguenti modalità: Pt_2
- una sera infrasettimanale (il martedì o il giovedì, da comunicare alla IG. entro il venerdì della settimana Pt_1 precedente) dalle ore 17:30 alle ore 20:30 prelevandoli dalla casa coniugale e ivi riportandoli dopo cena;
- a fine settimana alternati, la domenica dalle ore 101:00 alle ore 176:00.
Quanto alle festività religiose cattoliche del S. Natale e di Pasqua, preso atto che il IG. osserva la Pt_2 religione musulmana, i figli trascorreranno con la mamma il giorno di Natale e di Pasqua;
mentre il resto dei giorni di vacanze Natalizie e Pasquali saranno concordate tra i genitori di anno in anno;
queste saranno trascorse dai minori con la IG.ra , salvo… Pt_1
Nei giorni in cui cade il compleanno di ciascun figlio minore, il padre avrà diritto a tenere con sé lo stesso per tre due ore al giorno nell'orario da concordare con almeno una settimana di preavviso, e sempre fatte salve le esigenze dei minori.
Le parti concordano che, in ogni caso, il IG. potrà tenere con sé i figli minori altri pomeriggi durante Pt_2
l'anno, pur previamente concordati con la IG.ra con un preavviso di almeno una settimana e fatte salve Pt_1 le esigenze scolastiche dei minori. In ogni caso, fatto salvo ogni differente accordo tra le parti.
Resta inteso che laddove il padre dovesse ritornare nel proprio paese di origine verranno riviste le condizioni di cui sopra afferenti ai diritti di visita dei minori.
IX. In ordine agli aspetti patrimoniali:
Le parti concordano a che il padre versi, quale contributo al mantenimento dei figli minorenni, alla IG.ra l'importo mensile di € 500,00, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%. Il tutto Pt_1 come da protocollo del Tribunale di Monza.
Importo soggetto a rivalutazione ISTAT annua nella misura del 100%.
c) Per le spese straordinarie, i coniugi, in osservanza di quanto previsto dalle linee guida condivise tra il
Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 18/05/2018, dovranno attenersi alla seguente pagina 4 di 6 procedura relativa alla modalità di richiesta e prestazione del consenso: la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro sette giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni;
d) per la richiesta di rimborso delle spese extra e modalità di adempimento, in osservanza di quanto previsto dalle linee guida condivise tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza in data 18/05/2018:
i conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio, whatsapp) con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mese successivo. In caso di spese superiori a Euro
500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di spettanza;
X. In ordine agli aspetti patrimoniali tra coniugi:
- Le parti danno atto di avere ciascuno un proprio conto corrente.
- il IG. si obbliga, entro e non oltre quindi giorni dalla firma del presente accordo e comunque entro Pt_2
a non oltre il 31.12.2024 a trasferire altrove la propria residenza così che, peraltro, la madre possa avere un
ISEE corretto e quindi così da avere spese inferiori (ad esempio la mensa).
- l'assegno unico sarà integralmente a favore della madre;
- le parti concordano a che la vettura, tipo Fiat Panda targata DK151SB, oggi intestata alla IG.ra , pur Pt_1 avendone, ed avendone sempre avuto, il possesso il IG. venga volturata entro il 31/12/2024 in Pt_2 capo allo stesso con tutto gli oneri e spese in capo al medesimo sia di volturazione e/o di godimento del bene passate e future.
- le parti concordano, altresì, che l'immobile di proprietà della SI sito in Meda (MB) alla via Pace Pt_1
n. 24, rimanga di esclusiva proprietà della medesima, la quale si assume tutti gli oneri, spese ed imposte relative al medesimo, sia passate che future.
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
- Le parti si danno atto, con l'adempimento di quanto sopra, di avere così risolto ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere per pagina 5 di 6 alcun titolo/ragione o causa per tutti i fatti tra loro ad oggi occorsi e/o per tutti i rapporti patrimoniali ad oggi tra loro sussistiti.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 13.09.2012 a Meda (MB); Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati i figli (05.04.2014), (26.07.2016), (26.12.2007); Per_1 Per_3 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 19.02.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da Pt_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 14, parte I, anno 2012);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona pagina 6 di 6