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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1374/2024, promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RICCHIERI
[...] P.IVA_1
DINO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRANDA Controparte_1 P.IVA_2
LUISA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 12-3-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies, c.p.c. il ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa ogni più utile CP_1
declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare e dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori del
Parte_2
” e, per l'effetto, revocare ex artt. 67, 2° co, L.F. e 69 bis, 2° co, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, i
[...]
pagamenti per la somma complessiva di euro 16.477,46 effettuati dal
[...]
, di seguito fallito in data 24/1/2022, verso Parte_3
pagina 1 di 8 la soc. rispettivamente in data 2/12/2020 (per euro 4.119,73), 29/12/2020 Controparte_1
(per euro 4.119,73), 3/2/2021 (per euro 4.119,00) 4/3/2021 (per euro 4.119,00); • condannare la
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Terzigno (NA), Controparte_1
C.so A. Volta, 201, Codice fiscale , a pagare in favore del , in persona P.IVA_2 Parte_1
del Curatore, la somma di euro 16.477,46 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
• Con condanna della società resistente alla refusione, in favore del Fallimento ricorrente, delle spese
e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfettario 15%, iva e c.p.a.”.
A fondamento delle domande l'attrice deduceva e documentava quanto segue:
- il Fallimento della Parte_2
era stato dichiarato dal Tribunale di Ferrara, in data 24/01/2022 in continuità con ricorso per
Concordato Preventivo, presentato dal ed iscritto al Registro Imprese Parte_3
della CCIAA di Roma, in data 10/5/2021;
- dalla disamina della documentazione contabile della società fallita, operata dalla Curatela, erano emerse n. 4 operazioni di pagamento, per complessivi € 16.477,46, effettuate mediante bonifico bancario da a favore della soc. rispettivamente in data 2/12/2020 Pt_1 Controparte_1
(per euro 4.119,73), 29/12/2020 (per euro 4.119,73), 3/2/2021 (per euro 4.119,00) 4/3/2021 (per euro
4.119,00), suscettibili di revocatoria, ai sensi e per gli effetti del combinato dagli artt. 67, 2° co, L.F. e
69 bis, 2° co, L.F.;
- detti pagamenti erano stati eseguiti dalla fallita in adempimento di un piano di rientro transattivo, concluso con la creditrice in data 24/4/2020, in relazione ad un debito di Controparte_1 complessivi € 197.746,65, derivante da n. 26 fatture (al netto di note di credito), scadute e non saldate da emesse da nell'anno 2019, aventi tutte scadenza tra novembre Pt_1 Controparte_1
2019 e marzo 2020;
- in relazione a dette fatture scadute e insolute, la creditrice si era dapprima attivata in sede stragiudiziale con reiterate diffide e messa in mora, anche a mezzo del proprio legale, per poi addivenire ad un accordo con l'odierna fallita per differire in un arco di tempo di 4 anni l'integrale saldo del proprio credito;
- a fronte di formale diffida al versamento della predetta somma, inviata dal legale del , Parte_1 parte resistente aveva eccepito l'inesistenza dei presupposti di legge per l'azione revocatoria e in particolare l'esenzione dalla stessa ai sensi dell'art 67, co 3 lett. a, L.F., in ragione del fatto che i pagamenti sarebbero stati eseguiti nell'alveo delle normali attività di impresa.
pagina 2 di 8 La società si è costituita in giudizio eccependo quanto segue: a) In via Controparte_1 preliminare l'intervenuta decadenza dell'azione di revoca e la prescrizione del diritto, per decorso del termine dell'art 69 bis, L.F.; b) la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 67
L.F.; c) la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art 67, co 3 lett. a, L.F.
***
Sull'eccezione preliminare di intervenuta decadenza dell'azione e di prescrizione del diritto, per decorso del termine dell'art 69 bis, L.F. si osserva quanto segue.
Come eccepito da parte convenuta, la decadenza di cui all'art 69 bis, L.F. è costruita su due barriere temporali (tre anni dalla dichiarazione di fallimento e cinque anni dall'atto) alternative fra loro, rispetto alle quali non si estende il principio di consecuzione delle procedure, che non riguarda la decadenza, ma unicamente l'individuazione del periodo sospetto, come chiarito dal secondo comma della norma.
Nel caso di specie, la sentenza dichiarativa di fallimento del è stata Controparte_2
depositata in data 24/1/2022 mentre i quattro pagamenti impugnati nel presente giudizio, dei quali l'attore domanda la revoca ex art 67 2° co e 69 bis, L.F., sono stati effettuati rispettivamente in data
2/12/2020, 29/12/2020, 3/2/2021 e 4/3/2021. Pur escludendo l'effetto interruttivo della decadenza, derivante dall'invio a mezzo PEC (in data 28/2/2023) da parte del difensore di parte attrice di diffida al pagamento (doc. 7 ricorso), la presente azione, avviata con il deposito di ricorso ex art 281 decies c.p.c. in data 3/7/2024, è stata incardinata nel rispetto di entrambi i termini decadenziali previsti dalla legge.
La Cassazione ha fornito un'interpretazione chiara della norma, osservando che: “l'art. 69 bis legge fall. (in relazione, sia all'azione ex art 66, che a quella ex art 67 legge fall.) regola in maniera innovativa ed espressa il caso della decadenza dell'azione revocatoria e del computo dei termini, prevedendo due termini decadenziali alternativi, secondo i quali le azioni revocatorie in ambito fallimentare non possono più essere promosse dal curatore tre anni dopo la dichiarazione di fallimento ovvero decorsi cinque anni dal compimento dell'atto (…) poiché il curatore non è il titolare di credito non può ipotizzarsi nei suoi confronti la maturazione di un termine prescrizionale, come invece avviene per il creditore…” (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 4777 del 15/2/2023).
- Sul requisito oggettivo di cui all'art 67, L.F.
L'art. 67, secondo comma, L.F. prevede che sono "revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento". Tale termine, ai sensi dell'art. 69-
pagina 3 di 8 bis del R.D. n. 267 del 1942 "nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento" decorre 1 “…a norma dell'art 69 bis LF comma 2 il c.d. periodo sospetto
(ossia quello all'interno del quale possono individuarsi pagamenti o altri atti revocabili) va determinato nel semestre anteriore alla domanda di ammissione al concordato (e i pagamenti revocandi vi ricadono); il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione è invece ex art 69 bis, co 1 LF di tre anni dalla data della dichiarazione di fallimento (e non dal deposito della domanda di concordato)”. "dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese" (fra le tante: Cassazione del 6 settembre 2021, n. 24056 – Trib Ferrara, Sent. 849/2023).
La domanda di concordato presentata da (datata 7/5/2021), è stata pubblicata nel Registro Pt_1
delle Imprese di Roma in data 10/5/2021 (all. 3 del ricorso introduttivo), cosicché rientrano nel c.d. periodo sospetto tutti i pagamenti eseguiti dal 10/11/2020 in poi, posto che alla domanda di concordato
è seguita la dichiarazione di fallimento.
I pagamenti oggetto del presente giudizio sono i seguenti (doc. 4 ricorso): - bonifico con causale “saldo rata piano di rientro” in data 2/12/2020, per euro € 4.119,73 (da c.c. Banca Sella n. O452404984860 - all. 5 al ricorso introduttivo); - bonifico con causale “ saldo rata piano di rientro”, in data 29/12/2020, per euro € 4.119,73 (da c.c. Banca Sella n. O452404984860 - doc. 5); - bonifico con causale “ saldo rata piano di rientro” in data 3/2/2021, per euro € 4.119,00 (da c.c. Banca Sella n. O452404984860 – doc. 5); - bonifico con causale “saldo rata piano di rientro” in data 4/3/2021, per euro € 4.119,00 (da c.c. Banca Sella n. O452404984860 - doc. 5).
Detti bonifici costituiscono il pagamento di ratei di un piano di rientro di un debito di complessivi €
197.746,65, relativo a n. 26 fatture (al netto di note di credito), emesse nell'anno 2019 da
[...]
verso , aventi tutte scadenza tra novembre 2019 e marzo 2020. Controparte_1 Pt_1
Fatture (in parte) azionate poi in sede monitoria da parte resistente nell'anno 2021 (v. ricorso per DI del
21-6-2021 per 144.736,11).
Trattasi nello specifico delle seguenti fatture: fatt. 3309/2019 per € 8.330,04, fatt. 3360/2019 per €
9.611,27, fatt. 3427/2019 per € 9.611,27, fatt. 3470/2019 per € 8.330,04, fatt. 3507/2019 per €
8.330,04, fatt. 3509/2019 per € 8.330,04, fatt. 3531/2019 per € 8.330,04, fatt. 3537/2019 per €
9.611,27, fatt. 3562/2019 per € 8.330,04, fatt. 3570/2019 per € 8.330,04, fatt. 3595/2019 per €
8.330,04, fatt. 3603/2019 per € 8.330,04, fatt. 3647/2019 per € 8.330,04, fatt. 3650/2019 per €
8.330,04, fatt. 3691/2019 per € 8.330,04, fatt. 3695/2019 per € 8.330,04, fatt. 3736/2019 per €
8.330,04, fatt. 3744/2019 per € 8.330,04, fatt. 3764/2019 per € 8.330,04, fatt. 3767/2019 per €
8.330,04, fatt. 3793/2019 per € 8.330,04, fatt. 3807/2019 per € 8.330,04, fatt. 3834/2019 per € pagina 4 di 8 8.330,04, fatt. 3842/2019 per € 8.330,04, Nota di debito 6945/2019 per € 15.441,22 (vedasi situazione debitoria al 24/4/2020, doc. 13 ricorso).
La non ha contestato di aver ricevuto i pagamenti in questione e risulta Controparte_3
dunque la sussistenza del requisito oggettivo temporale richiesto dalla norma, posto che i bonifici sono stati effettuati dalla fallita nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato presentata da nel Registro delle Imprese di Roma. Pt_1
Sul requisito soggettivo di cui all'art 67, l.f. si osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti emerge la conoscenza dello stato di crisi di in capo alla Pt_1
creditrice (c.d. “scientia decoctionis”) la quale emerge da plurimi indizi, gravi precisi e concordanti.
La convenuta, operando la ricostruzione del rapporto negoziale instaurato tra le parti per la fornitura di bottiglie di vetro, risalente al mese di luglio 2019, riconosce che il pagamento integrale del corrispettivo di tale fornitura (pari a € 337.686,03) sarebbe dovuto avvenire tra settembre 2019 e febbraio 2020. Riconosce inoltre che “sin dall'inizio non ha rispettato con precisione i termini Pt_1 contrattuali” e, dopo un primo periodo di pagamenti, ritardati (per un ammontare complessivo di €
125.591,34), già tra dicembre 2019 e gennaio 2020, si è resa totalmente inadempiente alle proprie obbligazioni e tutte le RIBA sulle fatture emesse sono rimaste insolute.
Ciò che è sintomatico della conoscenza dello stato di crisi della debitrice è da un lato il perfezionamento dell'accordo transattivo del 20/4/2020 (doc. 6 ricorrente), con il quale il
[...] si è impegnato a pagare alla soc. l'intero debito insoluto per € Pt_1 Controparte_1
197.746,65 con una dilazione in ben 4 anni, nonché il fatto che detto piano di rientro è stato concluso solo in seguito e in ragione dell'attività stragiudiziale di diffida e messa in mora, posta in essere da anche a mezzo del proprio legale (v. 14 e 15 ricorrente) fin dal gennaio 2020. Controparte_1
La lunga dilazione di pagamento concessa per un debito risalente e cospicuo (la creditrice ha di fatto acconsentito a ricevere il pagamento di n. 48 rate del proprio credito con ritardo di oltre 4 anni rispetto alla scadenza delle fatture), fa emergere che tale soluzione rappresentasse l'unica concreta possibilità di rientrare (in tutto o in parte) dell'insoluto maturato dal proprio debitore che da settembre 2019 Pt_1
si era resa inadempiente alle obbligazioni pecuniarie contratte in relazione a forniture regolarmente ricevute. Debitore al quale peraltro , fin dal gennaio 2020 aveva inviato reiterate Controparte_1
richieste e diffide al pagamento, avviando attività stragiudiziale di recupero del credito, a mezzo del proprio legale (doc.ti 14 e 15). Significativo, a questo riguardo, è pure il tenore della diffida inviata direttamente da in data 17/1/2020 (doc. 14 ricorrente), ove si legge: “Facciamo Controparte_1
pagina 5 di 8 riferimento alle mail e telefonate intercorse senza risposta per sollecitarvi per l'ennesima volta il pagamento delle RI.BA insolute. Tale situazione ci ha creato un grossissimo problema con le banche,
Par perché non siamo riusciti ad onorare i nostri impegni, oltretutto le scadenze delle RI. le abbiamo concordate preventivamente proprio per evitare che si creasse tale situazione…”.
Già da gennaio 2020 vi era dunque una percezione e conoscenza da parte di di Controparte_1
evidenti segnali o sintomi di decozione del Cons. O.P.O.E.
Segnali che hanno di fatto suggerito e indotto parte resistente ad accettare un piano di rientro in 48 rate mensili del proprio ingente credito (pari a quasi € 200.000,00) mediante una transazione, peraltro, di natura non novativa, con ciò ad evidenziare la scarsa fiducia riposta nella debitrice in ordine alla sua effettiva capacità di far fronte all'ingente debito.
Che il piano di rientro costituisca il tipico modo di ripianamento della propria esposizione debitoria da parte di soggetto in difficoltà e che sia sintomatico della “scientia decoctionis” richiesta dall'art 67, 2 co, L.F., è affermato da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui “… l'accordo di rateizzazione del debito concluso per far fronte alla … esposizione debitoria attesta la difficoltà - della parte debitrice - di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, nonché l'evidente conoscenza dello stato di insolvenza, oltre che la totale estraneità a logiche commerciali usuali di tolleranza di minimi ritardi” (Trib. Milano 02-08-2022 n. 6750). Ciò tanto più laddove, come nel caso di specie,
l'accordo transattivo preveda pagamenti rateali con sensibile ritardo rispetto alle scadenze delle fatture
(vedasi. Trib. Venezia sent. 132/2023 del 18/1/2023; Trib. Milano 5/1/2021, Trib Milano 18/1/2010 n.
518; Cass. Civ. n. 26935/2006).
Inoltre, aveva subito numerose azioni giudiziarie proprio nel 2020 (doc.. 16, Parte_1
17 e 20 ricorso). Nell'anno 2020, nei confronti dell'odierna fallita sono stati emessi n. 14 decreti ingiuntivi (doc. 16), per importi anche rilevanti (tra gli altri l'azione monitoria promossa dalla stessa nell'anno 2021, per un credito di € 144.736,11 - doc. 21). Controparte_1
Nel sistema informativo della Centrale Rischi della Banca d'TA (doc. 18 ricorso) risultavano poi numerose segnalazioni e la debitrice aveva infine posto in essere un'operazione di conferimento perfezionata , in data 05/02/2020 (oltre due mesi prima dell'accordo transattivo concluso con
[...]
e circa un anno prima dei pagamenti), di gran parte dei propri assets aziendali in una Controparte_1
società di nuova costituzione, (anch'essa dichiarata fallita con sentenza del Tribunale Controparte_4
di Ferrara n. 4/2022 depositata il 24/01/2022, partecipata tutt'oggi al 100% da – doc. 8). Pt_1
Di tale operazione con cui il si era spogliato della quasi totalità della propria Parte_3
pagina 6 di 8 azienda e dei propri beni, riducendo quindi la garanzia patrimoniale verso i propri creditori (e le prospettive di soddisfazione in capo a questi), vi era evidenza fin dal 6/2/2020 in quanto operazione resa pubblica mediante iscrizione al Registro delle Imprese (doc. 19).
Sulla applicabilità dell'art 67, co. 3, LF
Parte resistente ha invocato l'esenzione dall'azione revocatoria dei pagamenti oggetto del presente giudizio, in quanto, a suo dire, effettuati dalla fallita nell'esercizio dell'attività d'impresa e quindi, volendo estendere il ragionamento alla previsione normativa, in quanto effettuati nei termini d'uso prevista dall'art. 67, comma terzo, lett. a), del R.D. n. 267 del 1942.
In tesi di parte convenuta “a seguito degli insoluti, non è occorso molto per arrivare al mese di aprile
2020, prima di giungere a un accordo transattivo”. Il che, in tesi di parte convenuta, permetterebbe di connotare e inquadrare il piano di rientro concluso, alla stregua di mera deroga alle pattuizioni inziali, rientrante nelle normali relazioni commerciali intrattenute tra le parti.
Invero i "termini d'uso" non possono essere ritenuti sussistenti in un contesto in cui i rapporti tra le parti, come risulta dalla documentazione prodotta, risalgono ad oltre un anno prima rispetto al periodo sospetto e vengono gestiti con l'assistenza per la creditrice soc. Vetreria Ambrosio S.r.., di un legale, che ha diffidato in più occasioni, come visto, la società e minacciato azioni monitorie, poi effettivamente poste in essere nel giugno del 2021.
I pagamenti di cui si discute sono stati fatti in esecuzione di un piano di rientro, che rappresenta un'incontestabile modalità anomala di pagamento dei debiti commerciali e, per le ragioni già evidenziate, è sintomatica dell'esistenza di una situazione di ormai conclamata difficoltà ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Le domande di parte attrice devono pertanto trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la inefficacia nei confronti della massa dei creditori del Parte_2
” e, per Parte_2
l'effetto, revoca ex artt. 67, 2° co, L.F. e 69 bis, 2° co, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, i pagamenti per la somma complessiva di euro 16.477,46 effettuati dal Parte_3
pagina 7 di 8 , di seguito fallito in data 24/1/2022, Parte_2
verso la soc. rispettivamente in data 2/12/2020 per euro 4.119,73, il Controparte_1
29/12/2020 per euro 4.119,73, il 3/2/2021 per euro 4.119,00, il 4/3/2021 per euro 4.119,00;
2) condanna la a pagare in favore del , in persona del Controparte_1 Parte_1
Curatore, la somma di euro 16.477,46 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) ”condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 264,00 per esborsi ed euro 2540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
4) Ferrara, 4 aprile 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1374/2024, promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RICCHIERI
[...] P.IVA_1
DINO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRANDA Controparte_1 P.IVA_2
LUISA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 12-3-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies, c.p.c. il ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa ogni più utile CP_1
declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare e dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori del
Parte_2
” e, per l'effetto, revocare ex artt. 67, 2° co, L.F. e 69 bis, 2° co, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, i
[...]
pagamenti per la somma complessiva di euro 16.477,46 effettuati dal
[...]
, di seguito fallito in data 24/1/2022, verso Parte_3
pagina 1 di 8 la soc. rispettivamente in data 2/12/2020 (per euro 4.119,73), 29/12/2020 Controparte_1
(per euro 4.119,73), 3/2/2021 (per euro 4.119,00) 4/3/2021 (per euro 4.119,00); • condannare la
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Terzigno (NA), Controparte_1
C.so A. Volta, 201, Codice fiscale , a pagare in favore del , in persona P.IVA_2 Parte_1
del Curatore, la somma di euro 16.477,46 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
• Con condanna della società resistente alla refusione, in favore del Fallimento ricorrente, delle spese
e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfettario 15%, iva e c.p.a.”.
A fondamento delle domande l'attrice deduceva e documentava quanto segue:
- il Fallimento della Parte_2
era stato dichiarato dal Tribunale di Ferrara, in data 24/01/2022 in continuità con ricorso per
Concordato Preventivo, presentato dal ed iscritto al Registro Imprese Parte_3
della CCIAA di Roma, in data 10/5/2021;
- dalla disamina della documentazione contabile della società fallita, operata dalla Curatela, erano emerse n. 4 operazioni di pagamento, per complessivi € 16.477,46, effettuate mediante bonifico bancario da a favore della soc. rispettivamente in data 2/12/2020 Pt_1 Controparte_1
(per euro 4.119,73), 29/12/2020 (per euro 4.119,73), 3/2/2021 (per euro 4.119,00) 4/3/2021 (per euro
4.119,00), suscettibili di revocatoria, ai sensi e per gli effetti del combinato dagli artt. 67, 2° co, L.F. e
69 bis, 2° co, L.F.;
- detti pagamenti erano stati eseguiti dalla fallita in adempimento di un piano di rientro transattivo, concluso con la creditrice in data 24/4/2020, in relazione ad un debito di Controparte_1 complessivi € 197.746,65, derivante da n. 26 fatture (al netto di note di credito), scadute e non saldate da emesse da nell'anno 2019, aventi tutte scadenza tra novembre Pt_1 Controparte_1
2019 e marzo 2020;
- in relazione a dette fatture scadute e insolute, la creditrice si era dapprima attivata in sede stragiudiziale con reiterate diffide e messa in mora, anche a mezzo del proprio legale, per poi addivenire ad un accordo con l'odierna fallita per differire in un arco di tempo di 4 anni l'integrale saldo del proprio credito;
- a fronte di formale diffida al versamento della predetta somma, inviata dal legale del , Parte_1 parte resistente aveva eccepito l'inesistenza dei presupposti di legge per l'azione revocatoria e in particolare l'esenzione dalla stessa ai sensi dell'art 67, co 3 lett. a, L.F., in ragione del fatto che i pagamenti sarebbero stati eseguiti nell'alveo delle normali attività di impresa.
pagina 2 di 8 La società si è costituita in giudizio eccependo quanto segue: a) In via Controparte_1 preliminare l'intervenuta decadenza dell'azione di revoca e la prescrizione del diritto, per decorso del termine dell'art 69 bis, L.F.; b) la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 67
L.F.; c) la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art 67, co 3 lett. a, L.F.
***
Sull'eccezione preliminare di intervenuta decadenza dell'azione e di prescrizione del diritto, per decorso del termine dell'art 69 bis, L.F. si osserva quanto segue.
Come eccepito da parte convenuta, la decadenza di cui all'art 69 bis, L.F. è costruita su due barriere temporali (tre anni dalla dichiarazione di fallimento e cinque anni dall'atto) alternative fra loro, rispetto alle quali non si estende il principio di consecuzione delle procedure, che non riguarda la decadenza, ma unicamente l'individuazione del periodo sospetto, come chiarito dal secondo comma della norma.
Nel caso di specie, la sentenza dichiarativa di fallimento del è stata Controparte_2
depositata in data 24/1/2022 mentre i quattro pagamenti impugnati nel presente giudizio, dei quali l'attore domanda la revoca ex art 67 2° co e 69 bis, L.F., sono stati effettuati rispettivamente in data
2/12/2020, 29/12/2020, 3/2/2021 e 4/3/2021. Pur escludendo l'effetto interruttivo della decadenza, derivante dall'invio a mezzo PEC (in data 28/2/2023) da parte del difensore di parte attrice di diffida al pagamento (doc. 7 ricorso), la presente azione, avviata con il deposito di ricorso ex art 281 decies c.p.c. in data 3/7/2024, è stata incardinata nel rispetto di entrambi i termini decadenziali previsti dalla legge.
La Cassazione ha fornito un'interpretazione chiara della norma, osservando che: “l'art. 69 bis legge fall. (in relazione, sia all'azione ex art 66, che a quella ex art 67 legge fall.) regola in maniera innovativa ed espressa il caso della decadenza dell'azione revocatoria e del computo dei termini, prevedendo due termini decadenziali alternativi, secondo i quali le azioni revocatorie in ambito fallimentare non possono più essere promosse dal curatore tre anni dopo la dichiarazione di fallimento ovvero decorsi cinque anni dal compimento dell'atto (…) poiché il curatore non è il titolare di credito non può ipotizzarsi nei suoi confronti la maturazione di un termine prescrizionale, come invece avviene per il creditore…” (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 4777 del 15/2/2023).
- Sul requisito oggettivo di cui all'art 67, L.F.
L'art. 67, secondo comma, L.F. prevede che sono "revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento". Tale termine, ai sensi dell'art. 69-
pagina 3 di 8 bis del R.D. n. 267 del 1942 "nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento" decorre 1 “…a norma dell'art 69 bis LF comma 2 il c.d. periodo sospetto
(ossia quello all'interno del quale possono individuarsi pagamenti o altri atti revocabili) va determinato nel semestre anteriore alla domanda di ammissione al concordato (e i pagamenti revocandi vi ricadono); il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione è invece ex art 69 bis, co 1 LF di tre anni dalla data della dichiarazione di fallimento (e non dal deposito della domanda di concordato)”. "dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese" (fra le tante: Cassazione del 6 settembre 2021, n. 24056 – Trib Ferrara, Sent. 849/2023).
La domanda di concordato presentata da (datata 7/5/2021), è stata pubblicata nel Registro Pt_1
delle Imprese di Roma in data 10/5/2021 (all. 3 del ricorso introduttivo), cosicché rientrano nel c.d. periodo sospetto tutti i pagamenti eseguiti dal 10/11/2020 in poi, posto che alla domanda di concordato
è seguita la dichiarazione di fallimento.
I pagamenti oggetto del presente giudizio sono i seguenti (doc. 4 ricorso): - bonifico con causale “saldo rata piano di rientro” in data 2/12/2020, per euro € 4.119,73 (da c.c. Banca Sella n. O452404984860 - all. 5 al ricorso introduttivo); - bonifico con causale “ saldo rata piano di rientro”, in data 29/12/2020, per euro € 4.119,73 (da c.c. Banca Sella n. O452404984860 - doc. 5); - bonifico con causale “ saldo rata piano di rientro” in data 3/2/2021, per euro € 4.119,00 (da c.c. Banca Sella n. O452404984860 – doc. 5); - bonifico con causale “saldo rata piano di rientro” in data 4/3/2021, per euro € 4.119,00 (da c.c. Banca Sella n. O452404984860 - doc. 5).
Detti bonifici costituiscono il pagamento di ratei di un piano di rientro di un debito di complessivi €
197.746,65, relativo a n. 26 fatture (al netto di note di credito), emesse nell'anno 2019 da
[...]
verso , aventi tutte scadenza tra novembre 2019 e marzo 2020. Controparte_1 Pt_1
Fatture (in parte) azionate poi in sede monitoria da parte resistente nell'anno 2021 (v. ricorso per DI del
21-6-2021 per 144.736,11).
Trattasi nello specifico delle seguenti fatture: fatt. 3309/2019 per € 8.330,04, fatt. 3360/2019 per €
9.611,27, fatt. 3427/2019 per € 9.611,27, fatt. 3470/2019 per € 8.330,04, fatt. 3507/2019 per €
8.330,04, fatt. 3509/2019 per € 8.330,04, fatt. 3531/2019 per € 8.330,04, fatt. 3537/2019 per €
9.611,27, fatt. 3562/2019 per € 8.330,04, fatt. 3570/2019 per € 8.330,04, fatt. 3595/2019 per €
8.330,04, fatt. 3603/2019 per € 8.330,04, fatt. 3647/2019 per € 8.330,04, fatt. 3650/2019 per €
8.330,04, fatt. 3691/2019 per € 8.330,04, fatt. 3695/2019 per € 8.330,04, fatt. 3736/2019 per €
8.330,04, fatt. 3744/2019 per € 8.330,04, fatt. 3764/2019 per € 8.330,04, fatt. 3767/2019 per €
8.330,04, fatt. 3793/2019 per € 8.330,04, fatt. 3807/2019 per € 8.330,04, fatt. 3834/2019 per € pagina 4 di 8 8.330,04, fatt. 3842/2019 per € 8.330,04, Nota di debito 6945/2019 per € 15.441,22 (vedasi situazione debitoria al 24/4/2020, doc. 13 ricorso).
La non ha contestato di aver ricevuto i pagamenti in questione e risulta Controparte_3
dunque la sussistenza del requisito oggettivo temporale richiesto dalla norma, posto che i bonifici sono stati effettuati dalla fallita nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato presentata da nel Registro delle Imprese di Roma. Pt_1
Sul requisito soggettivo di cui all'art 67, l.f. si osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti emerge la conoscenza dello stato di crisi di in capo alla Pt_1
creditrice (c.d. “scientia decoctionis”) la quale emerge da plurimi indizi, gravi precisi e concordanti.
La convenuta, operando la ricostruzione del rapporto negoziale instaurato tra le parti per la fornitura di bottiglie di vetro, risalente al mese di luglio 2019, riconosce che il pagamento integrale del corrispettivo di tale fornitura (pari a € 337.686,03) sarebbe dovuto avvenire tra settembre 2019 e febbraio 2020. Riconosce inoltre che “sin dall'inizio non ha rispettato con precisione i termini Pt_1 contrattuali” e, dopo un primo periodo di pagamenti, ritardati (per un ammontare complessivo di €
125.591,34), già tra dicembre 2019 e gennaio 2020, si è resa totalmente inadempiente alle proprie obbligazioni e tutte le RIBA sulle fatture emesse sono rimaste insolute.
Ciò che è sintomatico della conoscenza dello stato di crisi della debitrice è da un lato il perfezionamento dell'accordo transattivo del 20/4/2020 (doc. 6 ricorrente), con il quale il
[...] si è impegnato a pagare alla soc. l'intero debito insoluto per € Pt_1 Controparte_1
197.746,65 con una dilazione in ben 4 anni, nonché il fatto che detto piano di rientro è stato concluso solo in seguito e in ragione dell'attività stragiudiziale di diffida e messa in mora, posta in essere da anche a mezzo del proprio legale (v. 14 e 15 ricorrente) fin dal gennaio 2020. Controparte_1
La lunga dilazione di pagamento concessa per un debito risalente e cospicuo (la creditrice ha di fatto acconsentito a ricevere il pagamento di n. 48 rate del proprio credito con ritardo di oltre 4 anni rispetto alla scadenza delle fatture), fa emergere che tale soluzione rappresentasse l'unica concreta possibilità di rientrare (in tutto o in parte) dell'insoluto maturato dal proprio debitore che da settembre 2019 Pt_1
si era resa inadempiente alle obbligazioni pecuniarie contratte in relazione a forniture regolarmente ricevute. Debitore al quale peraltro , fin dal gennaio 2020 aveva inviato reiterate Controparte_1
richieste e diffide al pagamento, avviando attività stragiudiziale di recupero del credito, a mezzo del proprio legale (doc.ti 14 e 15). Significativo, a questo riguardo, è pure il tenore della diffida inviata direttamente da in data 17/1/2020 (doc. 14 ricorrente), ove si legge: “Facciamo Controparte_1
pagina 5 di 8 riferimento alle mail e telefonate intercorse senza risposta per sollecitarvi per l'ennesima volta il pagamento delle RI.BA insolute. Tale situazione ci ha creato un grossissimo problema con le banche,
Par perché non siamo riusciti ad onorare i nostri impegni, oltretutto le scadenze delle RI. le abbiamo concordate preventivamente proprio per evitare che si creasse tale situazione…”.
Già da gennaio 2020 vi era dunque una percezione e conoscenza da parte di di Controparte_1
evidenti segnali o sintomi di decozione del Cons. O.P.O.E.
Segnali che hanno di fatto suggerito e indotto parte resistente ad accettare un piano di rientro in 48 rate mensili del proprio ingente credito (pari a quasi € 200.000,00) mediante una transazione, peraltro, di natura non novativa, con ciò ad evidenziare la scarsa fiducia riposta nella debitrice in ordine alla sua effettiva capacità di far fronte all'ingente debito.
Che il piano di rientro costituisca il tipico modo di ripianamento della propria esposizione debitoria da parte di soggetto in difficoltà e che sia sintomatico della “scientia decoctionis” richiesta dall'art 67, 2 co, L.F., è affermato da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui “… l'accordo di rateizzazione del debito concluso per far fronte alla … esposizione debitoria attesta la difficoltà - della parte debitrice - di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, nonché l'evidente conoscenza dello stato di insolvenza, oltre che la totale estraneità a logiche commerciali usuali di tolleranza di minimi ritardi” (Trib. Milano 02-08-2022 n. 6750). Ciò tanto più laddove, come nel caso di specie,
l'accordo transattivo preveda pagamenti rateali con sensibile ritardo rispetto alle scadenze delle fatture
(vedasi. Trib. Venezia sent. 132/2023 del 18/1/2023; Trib. Milano 5/1/2021, Trib Milano 18/1/2010 n.
518; Cass. Civ. n. 26935/2006).
Inoltre, aveva subito numerose azioni giudiziarie proprio nel 2020 (doc.. 16, Parte_1
17 e 20 ricorso). Nell'anno 2020, nei confronti dell'odierna fallita sono stati emessi n. 14 decreti ingiuntivi (doc. 16), per importi anche rilevanti (tra gli altri l'azione monitoria promossa dalla stessa nell'anno 2021, per un credito di € 144.736,11 - doc. 21). Controparte_1
Nel sistema informativo della Centrale Rischi della Banca d'TA (doc. 18 ricorso) risultavano poi numerose segnalazioni e la debitrice aveva infine posto in essere un'operazione di conferimento perfezionata , in data 05/02/2020 (oltre due mesi prima dell'accordo transattivo concluso con
[...]
e circa un anno prima dei pagamenti), di gran parte dei propri assets aziendali in una Controparte_1
società di nuova costituzione, (anch'essa dichiarata fallita con sentenza del Tribunale Controparte_4
di Ferrara n. 4/2022 depositata il 24/01/2022, partecipata tutt'oggi al 100% da – doc. 8). Pt_1
Di tale operazione con cui il si era spogliato della quasi totalità della propria Parte_3
pagina 6 di 8 azienda e dei propri beni, riducendo quindi la garanzia patrimoniale verso i propri creditori (e le prospettive di soddisfazione in capo a questi), vi era evidenza fin dal 6/2/2020 in quanto operazione resa pubblica mediante iscrizione al Registro delle Imprese (doc. 19).
Sulla applicabilità dell'art 67, co. 3, LF
Parte resistente ha invocato l'esenzione dall'azione revocatoria dei pagamenti oggetto del presente giudizio, in quanto, a suo dire, effettuati dalla fallita nell'esercizio dell'attività d'impresa e quindi, volendo estendere il ragionamento alla previsione normativa, in quanto effettuati nei termini d'uso prevista dall'art. 67, comma terzo, lett. a), del R.D. n. 267 del 1942.
In tesi di parte convenuta “a seguito degli insoluti, non è occorso molto per arrivare al mese di aprile
2020, prima di giungere a un accordo transattivo”. Il che, in tesi di parte convenuta, permetterebbe di connotare e inquadrare il piano di rientro concluso, alla stregua di mera deroga alle pattuizioni inziali, rientrante nelle normali relazioni commerciali intrattenute tra le parti.
Invero i "termini d'uso" non possono essere ritenuti sussistenti in un contesto in cui i rapporti tra le parti, come risulta dalla documentazione prodotta, risalgono ad oltre un anno prima rispetto al periodo sospetto e vengono gestiti con l'assistenza per la creditrice soc. Vetreria Ambrosio S.r.., di un legale, che ha diffidato in più occasioni, come visto, la società e minacciato azioni monitorie, poi effettivamente poste in essere nel giugno del 2021.
I pagamenti di cui si discute sono stati fatti in esecuzione di un piano di rientro, che rappresenta un'incontestabile modalità anomala di pagamento dei debiti commerciali e, per le ragioni già evidenziate, è sintomatica dell'esistenza di una situazione di ormai conclamata difficoltà ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Le domande di parte attrice devono pertanto trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la inefficacia nei confronti della massa dei creditori del Parte_2
” e, per Parte_2
l'effetto, revoca ex artt. 67, 2° co, L.F. e 69 bis, 2° co, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, i pagamenti per la somma complessiva di euro 16.477,46 effettuati dal Parte_3
pagina 7 di 8 , di seguito fallito in data 24/1/2022, Parte_2
verso la soc. rispettivamente in data 2/12/2020 per euro 4.119,73, il Controparte_1
29/12/2020 per euro 4.119,73, il 3/2/2021 per euro 4.119,00, il 4/3/2021 per euro 4.119,00;
2) condanna la a pagare in favore del , in persona del Controparte_1 Parte_1
Curatore, la somma di euro 16.477,46 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) ”condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 264,00 per esborsi ed euro 2540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
4) Ferrara, 4 aprile 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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