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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MASSA PIO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Per Azioni - PARTITA IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
MA RA IA - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza - Via Gaetano Modonesi N. 16 29122 Piacenza PC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025ORA00003 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato in relazione alla sanzione e agli interessi di mora
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.06.2025 la Ricorrente_1 SPA impugnava l'avviso di liquidazione 2025/ORA00003, notificato alla Banca in data 2.4.2025 ed emesso per la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di un contratto di fideiussione del 9.11.2016, allegato agli atti di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Piacenza e divenuto esecutivo in data 11.3.2025.
Al riguardo l'istituto ricorrente esponeva, in fatto, di aver effettuato nel 2016 un finanziamento alla società Società_1 di Nominativo_2 & c. S.a.s. garantito da una fideiussione per € 346.632,15 sottoscritta da Nominativo_2 e Nominativo_3 e che a seguito della inadempienza della società aveva ottenuto nell'ottobre 2023 nei confronti del debitore e dei suoi fideiussori un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Piacenza condannava società e fideiussori a pagare alla banca la somma di
€ 503.822,48 oltre interessi.
Il decreto ingiuntivo, una volta divenuto esecutivo, veniva poi trasmesso per la registrazione insieme all'atto di fideiussione, enunciato nel ricorso per decreto ingiuntivo (art. 65, 6°c. del DPR 131/86).
L'Ufficio, considerato che la fideiussione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo non risultava essere stata registrata e rilevando che la stessa fosse un atto soggetto a registrazione in termine fisso, con l'avviso di liquidazione impugnato applicava l'imposta prevista, per la registrazione della fideiussione, dall'art. 6 della tariffa p.p. allegata al DPR 131/86, nella misura dello 0,50%, gli interessi per il mancato pagamento dell'imposta, e la sanzione ex art. 69 del DPR 131/86 per la omessa richiesta della registrazione della fideiussione.
Tanto premesso, la ricorrente - ricordando che l'avviso di liquidazione riguardava gli importi di € 1873,16 per imposta di registro, di € 547,12 per interessi di mora fino al 2.4.25 e di € 749,27 a titolo di sanzione - chiedeva l'annullamento parziale dell'avviso di liquidazione ed irrigazione delle sanzioni, ritenendolo illegittimo nella parte in cui richiedeva il pagamento della sanzione ammnistrativa e degli interessi .
A motivo di tale richiesta la Banca rilevava che erroneamente l'Ufficio aveva ritenuto di applicare l'art. 6, della Tariffa Parte I Allegata al Dpr. n. 131/1986 che prevede che siano soggette all'imposta di registro nella misura fissa dello 0,50% , tra gli altri atti le “ garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge”, in quanto non aveva considerato che le garanzie ricevute dalle banche - tra le quali sono ricomprese le fideiussioni - alla stessa stregua dei contratti di finanziamento concessi dalle banche, sono elencate nella Delibera CICR del 4.3.2003 tra i servizi bancari e finanziari e, rientrano dunque a pieno diritto tra i contratti bancari e finanziari disciplinati dal titolo VI del TUB (D.lgs. n. 385/1993).
Non soltanto per tali garanzie è richiesta ( art. 117 TUB) la forma scritta a pena di nullità, ma è pacifico che per le stesse non è necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata , onde per cui – rileva la ricorrente – deve trovare piena applicazione Tariffa Parte II ( la parte II riguarda gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso) del DPR n. 131/1986 che nel suo articolo 1 contiene una apposita Nota che prevede che “i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare, per i quali il titolo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso”.
Ne conseguiva in definitiva che nel caso di specie ( garanzia fideiussoria rilasciata ad una banca non formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata , ed enunciata in un decreto ingiuntivo) doveva essere applicata la sola imposta di registro dovuto per il caso d'uso, con esclusione delle sanzioni – che sono previste solo per atti enunciati soggetti a registrazione in termine fisso , come disposto dall'art. 22
DPR 131/86 - e degli interessi di mora che non possono decorrere dalla data di stipula della fideiussione, come ritenuto dall'Ufficio, ma dalla enunciazione dell'atto nel decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto del ricorso affermando che la fideiussione in questione non rientrava nei contratti assicurativi, bancari e finanziari, come affermato anche dalla Corte di Cassazione, e che pertanto legittimamente era stata ritenuta dovuta l'imposta di registro per atto soggetto a registrazione in termine fisso, come previsto dall'art. 6 della Tariffa parte I allegata al DPR 131/86
Depositata da parte della ricorrente memoria illustrativa, la causa veniva discussa e decisa nel contraddittorio delle parti all'udienza dell'11.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, essendo assolutamente condivisibile la tesi dell'Istituto ricorrente secondo cui la fideiussione rilasciata alla banca è un contratto bancario per il quale la Nota all'art 1 della Tariffa parte II del DPR 131/86 prevede la registrazione solo in caso d'uso.
Al riguardo occorre considerare – come rileva la ricorrente – che in effetti un provvedimento attuativo del
T.U.B. ( D.Lvo 385/1993) , ossia la delibera 4 marzo 2003 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il
SP (CICR) , annovera espressamente, nel suo allegato, le “garanzie ricevute” dalle banche
(senza distinguere quelle personali da quelle reali) fra i contratti bancari che richiedono la forma scritta ai sensi del titolo IV del decreto legislativo 385/1993.
E non solo, perché la risoluzione 59/E del 5 maggio 2005 della stessa Agenzia delle Entrate (Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso) , pur trattando di imposta affine (imposta di bollo) riconosce (pg .1-2) che i contratti per crediti di firma (garanzie rilasciate dalle banche) o per garanzie ricevute (fideiussioni, pegni,ecc.) “sono stati ricompresi tra le operazioni e servizi ai quali si applica la “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” stabilita - ai sensi del Titolo VI del testo unico bancario – con la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003”.
Ed ancora la stessa Agenzia delle Entrate Direzione Centrale in sede di consulenza giuridica richiesta dalla SS CA AN ( consulenza nnumero nel trattare questione attinente alla imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine e alla richiesta di registrazione di atti di garanzia inerenti l'operazione di finanziamento principale, richiama la Nota all'art 1 della Tariffa parte II del DPR 131/86 e afferma chiaramente (pg. 4) che non solo i contratti di finanziamento concessi dalle banche sono soggetti a registrazione in caso d'uso ma che anche gli atti di garanzia inerenti al finanziamento godono dello stesso regime.
L'Agenzia delle Entrate di Piacenza si è limitata a ad evidenziare una erronea produzione telematica della ricorrente ( che avrebbe prodotto al posto della consulenza giuridica 956-15/2018 la consulenza
956-93/2023) ma nulla ha detto o contraddetto circa la valenza della delibera CICR e le valutazioni conformi di risoluzione e consulenza giuridica succitate provenienti dalla sua sede centrale . Per contro i riferimenti giurisprudenziali citati dalla resistente appaiono assolutamente non pertinenti al caso in esame che , si ricorda, riguarda l'interrogativo se le fideiussioni ricevute dalle banche in connessione con operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti di credito rientrano o meno tra i contratti bancari e finanziari disciplinati dal titolo VI del TUB, contratti in riferimento ai quali la surrichiamata Nota all'art. 1 Tariffa parte II del DPR n. 131/1986 prevede che siano” assoggettati a registrazione solo in caso d'uso”.
In particolare l'estrapolazione di alcune righe della sentenza 1791/2025 della Suprema Corte potrebbe trarre in inganno, ma se si legge la sentenza nella sua interezza ci si accorge che riguarda il caso di una compagnia assicuratrice che paga una polizza fideiussoria rilasciata a favore di una Regione per l'adempimento degli obblighi connessi alla regolare esecuzione di un contratto di appalto e che esperisce poi azione di regresso, ed in cui la materia del contendere avanti alla Corte era se la controversia doveva ritenersi soggetta o meno a mediazione obbligatoria.
In tale contesto la Corte afferma che la controversia in esame non rientra, infatti, tra quelle in materia di
“contratti assicurativi, bancari e finanziari”, per le quali l'art. 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010 prevede l'obbligo di esperire, a pena di improcedibilità della domanda, il procedimento di mediazione in quanto la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia.
In definitiva il caso di cui si occupa la sentenza n. 1791/25 non ha alcuna attinenza alla problematica oggetto della presente controversia ( garanzia fideiussoria ricevuta da una banca e sua allocazione nel novero dei contratti bancari ai fini dell'imposta di registro) ma concerne un aspetto processual civilistico
( mediazione obbligatoria si o no) che non riguarda gli istituti di credito ma le compagnie di assicurazione, cui si unisce un (condivisibile) giudizio sulle polizze fideiussorie, non aventi non natura assicurativa ma funzione di garanzia.
Alla luce delle considerazioni che precedono va conclusivamente affermato che la fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo va qualificata come contratto bancario soggetto a registrazione in caso d'uso, con l'ulteriore conseguenza che , ove il caso d'uso si sia verificato, va sì applicata l'imposta principale di registro ma non deve esser richiesto il pagamento né della sanzione né degli interessi di mora decorrenti dalla data di stipula della fideiussione.
Le spese seguono la soccombenza e , liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico della resistente.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso annulla l'impugnato avviso di liquidazione nella parte in cui irroga sanzione amministrativa e richiede gli interessi di mora con decorrenza dal 20.9.2016. Pone a carico dell'Agenzia delle Entrate le spese difensive della ricorrente, liquidate in € 1.200 oltre IVA CP e rimborso spese 15%
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MASSA PIO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Per Azioni - PARTITA IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
MA RA IA - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza - Via Gaetano Modonesi N. 16 29122 Piacenza PC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025ORA00003 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 185/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato in relazione alla sanzione e agli interessi di mora
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.06.2025 la Ricorrente_1 SPA impugnava l'avviso di liquidazione 2025/ORA00003, notificato alla Banca in data 2.4.2025 ed emesso per la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di un contratto di fideiussione del 9.11.2016, allegato agli atti di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Piacenza e divenuto esecutivo in data 11.3.2025.
Al riguardo l'istituto ricorrente esponeva, in fatto, di aver effettuato nel 2016 un finanziamento alla società Società_1 di Nominativo_2 & c. S.a.s. garantito da una fideiussione per € 346.632,15 sottoscritta da Nominativo_2 e Nominativo_3 e che a seguito della inadempienza della società aveva ottenuto nell'ottobre 2023 nei confronti del debitore e dei suoi fideiussori un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Piacenza condannava società e fideiussori a pagare alla banca la somma di
€ 503.822,48 oltre interessi.
Il decreto ingiuntivo, una volta divenuto esecutivo, veniva poi trasmesso per la registrazione insieme all'atto di fideiussione, enunciato nel ricorso per decreto ingiuntivo (art. 65, 6°c. del DPR 131/86).
L'Ufficio, considerato che la fideiussione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo non risultava essere stata registrata e rilevando che la stessa fosse un atto soggetto a registrazione in termine fisso, con l'avviso di liquidazione impugnato applicava l'imposta prevista, per la registrazione della fideiussione, dall'art. 6 della tariffa p.p. allegata al DPR 131/86, nella misura dello 0,50%, gli interessi per il mancato pagamento dell'imposta, e la sanzione ex art. 69 del DPR 131/86 per la omessa richiesta della registrazione della fideiussione.
Tanto premesso, la ricorrente - ricordando che l'avviso di liquidazione riguardava gli importi di € 1873,16 per imposta di registro, di € 547,12 per interessi di mora fino al 2.4.25 e di € 749,27 a titolo di sanzione - chiedeva l'annullamento parziale dell'avviso di liquidazione ed irrigazione delle sanzioni, ritenendolo illegittimo nella parte in cui richiedeva il pagamento della sanzione ammnistrativa e degli interessi .
A motivo di tale richiesta la Banca rilevava che erroneamente l'Ufficio aveva ritenuto di applicare l'art. 6, della Tariffa Parte I Allegata al Dpr. n. 131/1986 che prevede che siano soggette all'imposta di registro nella misura fissa dello 0,50% , tra gli altri atti le “ garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge”, in quanto non aveva considerato che le garanzie ricevute dalle banche - tra le quali sono ricomprese le fideiussioni - alla stessa stregua dei contratti di finanziamento concessi dalle banche, sono elencate nella Delibera CICR del 4.3.2003 tra i servizi bancari e finanziari e, rientrano dunque a pieno diritto tra i contratti bancari e finanziari disciplinati dal titolo VI del TUB (D.lgs. n. 385/1993).
Non soltanto per tali garanzie è richiesta ( art. 117 TUB) la forma scritta a pena di nullità, ma è pacifico che per le stesse non è necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata , onde per cui – rileva la ricorrente – deve trovare piena applicazione Tariffa Parte II ( la parte II riguarda gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso) del DPR n. 131/1986 che nel suo articolo 1 contiene una apposita Nota che prevede che “i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare, per i quali il titolo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso”.
Ne conseguiva in definitiva che nel caso di specie ( garanzia fideiussoria rilasciata ad una banca non formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata , ed enunciata in un decreto ingiuntivo) doveva essere applicata la sola imposta di registro dovuto per il caso d'uso, con esclusione delle sanzioni – che sono previste solo per atti enunciati soggetti a registrazione in termine fisso , come disposto dall'art. 22
DPR 131/86 - e degli interessi di mora che non possono decorrere dalla data di stipula della fideiussione, come ritenuto dall'Ufficio, ma dalla enunciazione dell'atto nel decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto del ricorso affermando che la fideiussione in questione non rientrava nei contratti assicurativi, bancari e finanziari, come affermato anche dalla Corte di Cassazione, e che pertanto legittimamente era stata ritenuta dovuta l'imposta di registro per atto soggetto a registrazione in termine fisso, come previsto dall'art. 6 della Tariffa parte I allegata al DPR 131/86
Depositata da parte della ricorrente memoria illustrativa, la causa veniva discussa e decisa nel contraddittorio delle parti all'udienza dell'11.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, essendo assolutamente condivisibile la tesi dell'Istituto ricorrente secondo cui la fideiussione rilasciata alla banca è un contratto bancario per il quale la Nota all'art 1 della Tariffa parte II del DPR 131/86 prevede la registrazione solo in caso d'uso.
Al riguardo occorre considerare – come rileva la ricorrente – che in effetti un provvedimento attuativo del
T.U.B. ( D.Lvo 385/1993) , ossia la delibera 4 marzo 2003 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il
SP (CICR) , annovera espressamente, nel suo allegato, le “garanzie ricevute” dalle banche
(senza distinguere quelle personali da quelle reali) fra i contratti bancari che richiedono la forma scritta ai sensi del titolo IV del decreto legislativo 385/1993.
E non solo, perché la risoluzione 59/E del 5 maggio 2005 della stessa Agenzia delle Entrate (Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso) , pur trattando di imposta affine (imposta di bollo) riconosce (pg .1-2) che i contratti per crediti di firma (garanzie rilasciate dalle banche) o per garanzie ricevute (fideiussioni, pegni,ecc.) “sono stati ricompresi tra le operazioni e servizi ai quali si applica la “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” stabilita - ai sensi del Titolo VI del testo unico bancario – con la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003”.
Ed ancora la stessa Agenzia delle Entrate Direzione Centrale in sede di consulenza giuridica richiesta dalla SS CA AN ( consulenza nnumero nel trattare questione attinente alla imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine e alla richiesta di registrazione di atti di garanzia inerenti l'operazione di finanziamento principale, richiama la Nota all'art 1 della Tariffa parte II del DPR 131/86 e afferma chiaramente (pg. 4) che non solo i contratti di finanziamento concessi dalle banche sono soggetti a registrazione in caso d'uso ma che anche gli atti di garanzia inerenti al finanziamento godono dello stesso regime.
L'Agenzia delle Entrate di Piacenza si è limitata a ad evidenziare una erronea produzione telematica della ricorrente ( che avrebbe prodotto al posto della consulenza giuridica 956-15/2018 la consulenza
956-93/2023) ma nulla ha detto o contraddetto circa la valenza della delibera CICR e le valutazioni conformi di risoluzione e consulenza giuridica succitate provenienti dalla sua sede centrale . Per contro i riferimenti giurisprudenziali citati dalla resistente appaiono assolutamente non pertinenti al caso in esame che , si ricorda, riguarda l'interrogativo se le fideiussioni ricevute dalle banche in connessione con operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti di credito rientrano o meno tra i contratti bancari e finanziari disciplinati dal titolo VI del TUB, contratti in riferimento ai quali la surrichiamata Nota all'art. 1 Tariffa parte II del DPR n. 131/1986 prevede che siano” assoggettati a registrazione solo in caso d'uso”.
In particolare l'estrapolazione di alcune righe della sentenza 1791/2025 della Suprema Corte potrebbe trarre in inganno, ma se si legge la sentenza nella sua interezza ci si accorge che riguarda il caso di una compagnia assicuratrice che paga una polizza fideiussoria rilasciata a favore di una Regione per l'adempimento degli obblighi connessi alla regolare esecuzione di un contratto di appalto e che esperisce poi azione di regresso, ed in cui la materia del contendere avanti alla Corte era se la controversia doveva ritenersi soggetta o meno a mediazione obbligatoria.
In tale contesto la Corte afferma che la controversia in esame non rientra, infatti, tra quelle in materia di
“contratti assicurativi, bancari e finanziari”, per le quali l'art. 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010 prevede l'obbligo di esperire, a pena di improcedibilità della domanda, il procedimento di mediazione in quanto la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia.
In definitiva il caso di cui si occupa la sentenza n. 1791/25 non ha alcuna attinenza alla problematica oggetto della presente controversia ( garanzia fideiussoria ricevuta da una banca e sua allocazione nel novero dei contratti bancari ai fini dell'imposta di registro) ma concerne un aspetto processual civilistico
( mediazione obbligatoria si o no) che non riguarda gli istituti di credito ma le compagnie di assicurazione, cui si unisce un (condivisibile) giudizio sulle polizze fideiussorie, non aventi non natura assicurativa ma funzione di garanzia.
Alla luce delle considerazioni che precedono va conclusivamente affermato che la fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo va qualificata come contratto bancario soggetto a registrazione in caso d'uso, con l'ulteriore conseguenza che , ove il caso d'uso si sia verificato, va sì applicata l'imposta principale di registro ma non deve esser richiesto il pagamento né della sanzione né degli interessi di mora decorrenti dalla data di stipula della fideiussione.
Le spese seguono la soccombenza e , liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico della resistente.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso annulla l'impugnato avviso di liquidazione nella parte in cui irroga sanzione amministrativa e richiede gli interessi di mora con decorrenza dal 20.9.2016. Pone a carico dell'Agenzia delle Entrate le spese difensive della ricorrente, liquidate in € 1.200 oltre IVA CP e rimborso spese 15%