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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 29/01/2026, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 830/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5599/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1420/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
4 e pubblicata il 05/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX05L701709 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento di cui all'intestazione, teso a recuperare a tassazione, quali “redditi diversi”, proventi ritenuti illeciti, costituiti da contributi AGEA percepiti in virtù di attività fraudolenta. sulla scorta delle risultanze di un p.v.c. redatto dalla G.d.F.
La ricorrente, nell'invocare l'integrale annullamento dell'atto, ha eccepito, segnatamente, la carenza di delega rilasciata in favore del funzionario firmatario dell'atto impositivo, nonché il difetto di motivazione e di prova del fondamento della pretesa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, riaffermando la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
La parte privata ha, dunque, prodotto memoria illustrativa tesa a precisare le proprie difese.
All'esito della camera di consiglio odierna, il giudizio è stato introitato in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato.
In virtù del principio processuale della "ragione più liquida" – evincibile dal combinato disposto degli artt. 24
e 111 Cost. – per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (cfr. Cass., nn. 12002 del 2014, 23621 del 2011). Nella specie, assume rilievo decisivo ed assorbente, la constatazione ddella fondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto impugnato sollevata in relazione alla mancata dimostrazione della legittimazione attiva del funzionario che ha emesso l'atto a sottoscrivere il medesimo.
Difatti, la S.C. ha, con fermo orientamento (cfr., ex multis, Sez. 5 - , Ordinanza n. 27871 del 31/10/2018), ribadito che: “In tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, in caso di contestazione, incombe sull'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere…”
Sotto quest'aspetto, dunque, non può che prendersi atto del mancato assolvimento, da parte dell'amministrazione, dell'onere di comprovare l'esistenza della delega de qua: nulla è stato prodotto dall'ufficio al riguardo.
L'atto impugnato risulta illegittimo e va perciò annullato per tale assorbente ragione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina con atto del 22 Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
La sentenza deve essere annullata in quanto la motivazione, contrastante con una chiara accezione letterale dei disposti normativi e degli orientamenti giurisprudenziali consolidati, si presenta del tutto errata e/o adottata in violazione di legge. Ripercorrendo l'iter motivazionale addotto in sede di costituzione in giudizio, occorre preliminarmente rammentare che le questioni concernenti la legittimità della sottoscrizione trovano espressa regolamentazione a livello normativo, in particolare all'articolo 42 del D.P.R n. 600 del 1973, il quale attribuisce la legittimazione alla sottoscrizione al “capo dell'ufficio” o ad “altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Si tratta, a ben vedere, di uno strumento giuridico di semplificazione amministrativa, la cui ratio risiede nella necessità di snellire la prassi burocratica che si interpone tra lo Stato, titolare del pubblico potere, e la sua manifestazione di volontà all'esterno. Lungi dal determinare uno spostamento di competenza dal delegante al delegato, quindi, la delega si limita a consentire a quest'ultimo di sottoscrivere l'atto per il delegante, al quale e solo al quale resta ascritta la paternità dell'atto sottoscritto. Nel caso oggetto di odierna trattazione, con Atto Dispositivo n. 64/2020 “Conferimento deleghe di firma”, il Direttore Provinciale illo tempore ne disponeva l'attribuzione individuando, per ciascuna area e ufficio, i responsabili di posizioni organizzative di elevata responsabilità che, nel rispetto dell'art. 42 del D.P.R n. 600 del 1973, potevano legittimamente essere delegati alla sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
Completo di tutti gli elementi richiesti dalla norma, l'atto richiama, tra gli allegati che ne costituiscono parte integrante, l'allegato C, specificamente riferito all'Ufficio Controlli. Con riferimento all'invocata violazione dell'art. 24 del CAD diretta ad evidenziare l'assenza nell'attestazione di conformità delle informazioni necessarie a verificare la validità del certificato di firma digitale, gli elementi identificativi del titolare della firma digitale e le generalità dell'Ente certificatore, urge rilevare che l'articolo 23, comma 1, del CAD, a norma del quale la presenza dell'attestazione di conformità sulla copia analogica dell'atto attribuisce a quest'ultima la medesima efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta. Non è previsto, pertanto, alcun obbligo per l'Ufficio di fornire informazioni in ordine alla validità della firma digitale, tra le quali, rientrano gli elementi identificativi del titolare della firma digitale e le generalità dell'ente certificatore. Ciò che rileva, in sostanza,
è che la conformità della copia all'originale rivesta tutte le sue componenti e sia stata apposta da un pubblico ufficiale autorizzato. Sul punto, si richiama l'insegnamento di cui alle sentenze della Suprema Corte n.
1150/2021 e n. 1557/2021 le quali hanno ritenuto che l'attestazione di conformità all'originale apposta sulla copia analogica costituisce elemento “sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto ed a conferirgli un valore probatorio equiparato all'originale informatico”. In merito alla lamentata violazione del diritto di difesa conseguenza della dichiarata mancata notifica del PVC urge rilevare che dalla motivazione dell'atto impugnato emerge che, contrariamente all'assunto di parte, risulta che la G. di F. Tenenza di
Luogo_2, in data 21/09/2020, ha redatto e notificato al sig. Resistente_1, nato a [...]
il Data_1 e residente in [...], Indirizzo_1 , C.F.: CF_Resistente_1, titolare unico della omonima azienda agricola, il P.V.C. n. 451/2020 il cui contenuto, in tale sede, si intende integralmente richiamato (e che si deposita allegato al presente appello, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92).La G. di F. ha eseguito la verifica a seguito informazione sull'azione penale n. Data_2 R.G.N.R. mod. 21, acceso presso la Procura della Repubblica di Enna;
in tale informativa sull'azione penale risultava indagato, tra gli altri, il sig. Resistente_1 nella sua qualità di titolare unico della omonima ditta individuale, per il reato, tra gli altri, previsto dall'art. 640 bis del C.P. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) commesso in danno dell'A.G.E.A. per il conseguimento di contributi agricoli negli anni 2014 – 2015. Nello specifico sono stati appurati fatti e comportamenti qualificati come illecito penale, dettagliatamente rubricati nel PVC, da cui sono derivati redditi fonte di pretesa tributaria, pari ai contributi ottenuti illecitamente dall'AGEA, ai sensi dell'art. 14 comma 4 della Legge 537/1993 come modificato dall'art. 1 comma 141 della Legge 208/2018. In particolare, il ricorrente è imputato per il reato di cui agli artt. 648 ter comma 1 c.p. e del reato di truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p. Nel caso che ci occupa, nel PVC della Guardia di Finanza, l'informativa di reato contiene la descrizione e contestazione del reato a riprova della provenienza illecita dei redditi recuperati a tassazione. In ogni caso, l'investigazione di area fiscale appare totalmente conforme alla vigente normativa e, sul piano contenutistico, ha cristallizzato elementi che, già pregnanti in ottica penale, sono ancor più granitici e proficui nel campo tributario, retto ex lege sulla dinamica inferenziale (ergo, se il quadro assunto è idoneo per l'accusa penale, ove le presunzioni hanno minore spazio, va da sé che detto quadro sia rassicurante, per sostenere accertamenti fiscali che, ai sensi della normativa in vigore, ben possono fondarsi sui paradigmi presuntivi); invero, in corso di istruttoria, sono emersi fatti di diretta riconduzione al comportamento contra legem, sicché, nella specie, si è persino a un livello di saldezza superiore a quel che, basandosi su legittime presunzione, può pretendersi in un accertamento tributario. Nella specie, il p.v.c. e gli allegati, richiamati in avviso, completano la motivazione e assumono il ruolo di elementi documentali probatori basilari. Fatto non contestato l'avvenuta percezione, mediante due bonifici, dei contributi qualificati proventi illeciti perché derivanti dal contestato reato di cui agli artt. 648 ter comma 1 c.p. di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 640 bis c.p. di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dall'Agea.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1420/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 4 e depositata il 05 Giugno 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente eccepiva la assoluta nullità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto non risultava esser sottoscritto dal titolare dell'ufficio che lo aveva emesso, o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, ma da un funzionario, la signora Nominativo_1 la quale alla data di sottoscrizione dell'accertamento non risultava provvista di valida ed efficace delega alla sottoscrizione.
A fronte dell'eccezione della contribuente, l'Ufficio, in violazione dell'art. 2697 Cod Civ., non forniva nessuna prova in ordine alla sussistenza di un efficace conferimento di tale delega di firma in capo alla suddetta firmataria. Ne è derivata la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 42 del Dpr
600/1973. Il Collegio di primo grado si è quindi attenuto alle regole dettate dall'art. 115 c.p.c. laddove ha deciso sulla base delle prove offerte o mancanti, nonché dall'art. 2697 cc in virtù del quale l'Agenzia delle
Entrate era tenuta a dimostrare la correttezza e la legittimità del procedimento impositivo che ha condotto all'emissione dell'avviso di accertamento impugnato, la cui regolare sottoscrizione è prescritta a pena di nullità dall'art. 42 del DPR 600/73. Coerentemente, quindi, il Giudice di prime cure ha correttamente valorizzato la c.d. rilevanza esterna dell'avviso di accertamento tributario la cui sottoscrizione da parte di soggetto a tal uopo validamente delegato è concreta applicazione ed osservanza dei principi di trasparenza e buon andamento dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. Si ripropongono anche in questa sede le eccezioni proposte in primo grado e dichiarati assorbiti. Violazione dell'art. 24 - d. Lgs. N. 82/2005 e, conseguentemente dell'art. 42 - d.p.r. n. 600/1973: sottoscrizione inesistente, per assenza e/o invalidità del
"certificato qualificato" necessario per la generazione della "firma digitale". Nullita' dell'avviso di accertamento per violazione degli artt. 7 l. N. 212/2000, 3 l. 241/1990 e 42 d.p.r. n. 600/1973 per mancata allegazione del pvc - violazione dell'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti - violazione del diritto di difesa. Nullità derivata. Nullita' dell'accertamento per assenza di prova del presupposto impositivo della “disponibilità materiale e di fatto” del provento illecito – violazione dell'art. 6 tuir alla luce della circolare del ministero delle finanze n. 150/ε del 10/08/1994 – assenza di prova del pretium sceleris – contraddittoria determinazione del provento – violazione dell'onere probatorio a carico dell'ufficio. llegittimita' delle sanzioni per presentazione infedele della dichiarazione – vizio di motivazione in violazione dell'art. 16 d. Lgs 472/97 e dell'art. 7 l. 212/2000 – violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 del d.lgs. 472/97 (principio di colpevolezza)
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sull'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione (art. 42 D. P. R.600/1973) e sulla delega di firma, L'oggetto principale del giudizio d'appello concerne la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato nullo l'avviso di accertamento per asserita inesistenza di prova della delega in capo al funzionario sottoscrittore. L'art.42, comma 1, D. P. R.29 settembre 1973, n.600, dispone che: «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
[. ]». Il comma 3 del medesimo articolo sancisce: «L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione di cui al presente articolo [. ]». È pacifico che l'avviso di accertamento in esame risulti sottoscritto da funzionario dell'Ufficio e che tale sottoscrizione non sia stata disconosciuta in quanto tale. Il contribuente ha tuttavia eccepito che il funzionario non sarebbe stato sorretto da valida delega di firma. Sul punto, occorre considerare: la natura della delega di firma nell'ambito dell'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, qualificabile come delega interna, di mero decentramento burocratico, senza rilevanza esterna;
la idoneità dell'Atto Dispositivo di conferimento delle deleghe di firma a comprovare il potere di sottoscrizione del funzionario, anche se: non motivato in ordine alle ragioni contingenti del conferimento (assenza, carenza di organico, ecc. ), non nominativo, purché fondato sulla individuazione della qualifica e posizione organizzativa del soggetto delegato;
la possibilità, riconosciuta anche in sede giurisprudenziale, che la prova della delega sia fornita anche nel corso del giudizio, e quindi anche in grado di appello, non attenendo la questione alla legittimazione processuale, bensì alla regolarità interna dell'esercizio del potere. Nel caso concreto, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio: l'Atto
Dispositivo n.64/2020 – Conferimento deleghe di firma, emanato dal Direttore Provinciale pro tempore;
il relativo allegato C, riferito all'Ufficio Controlli, dal quale risulta la delega di firma in favore dei responsabili di posizioni organizzative di elevata responsabilità, tra cui il funzionario sottoscrittore dell'avviso. Tali atti: individuano l'area e l'ufficio; individuano la categoria di atti delegabili e i limiti di competenza;
si collocano nell'alveo dei poteri organizzativi e di direzione del Direttore Provinciale;
rispettano l'impostazione per cui la delega di firma, quale strumento di semplificazione amministrativa, non trasferisce la titolarità del potere, ma abilita il funzionario a firmare l'atto imputandolo all'organo delegante. Deve pertanto ritenersi integralmente assolto l'onere probatorio dell'Ufficio circa l'esistenza, validità ed efficacia della delega di firma in capo al funzionario sottoscrittore. Ne consegue che: la sentenza di primo grado ha errato nel ritenere insussistente la prova della delega;
non può condividersi la declaratoria di nullità per difetto di sottoscrizione;
va affermata la piena validità formale dell'avviso di accertamento sotto il profilo della sottoscrizione. La questione va quindi decisa in senso favorevole all'Ufficio, con riforma della pronuncia impugnata sul punto.
Sulla violazione del CAD (D. Lgs.82/2005) e sulla validità della firma digitale, L'appellato ripropone la censura secondo cui la sottoscrizione digitale dell'avviso sarebbe inesistente o invalida per asserita mancanza o inefficacia del certificato qualificato ai sensi dell'art.24, comma 3, D. Lgs.82/2005. In particolare, sostiene che: l'Amministrazione non avrebbe dimostrato: che la firma digitale sia stata apposta sulla base di un certificato qualificato, che tale certificato fosse, alla data della sottoscrizione, non scaduto né revocato o sospeso. Tuttavia: l'atto impugnato è stato portato in giudizio in copia analogica munita di attestazione di conformità all'originale informatico;
l'art.23, comma 1, CAD prevede che la copia analogica di documento informatico, munita dell'attestazione di conformità di pubblico ufficiale, fa piena prova, fino a querela di falso, del contenuto dell'originale; la giurisprudenza ha affermato che l'attestazione di conformità all'originale apposta sulla copia analogica è sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione digitale dell'atto e a conferirgli valore probatorio equiparato all'originale. Non è previsto, né dal CAD né dalla legislazione tributaria, un obbligo per l'Ufficio di allegare all'avviso: i dati tecnici del certificato di firma;
le generalità dell'ente certificatore;
la dimostrazione puntuale della non revoca o non sospensione del certificato alla data di sottoscrizione. Spetta, piuttosto, a chi contesti la validità della firma digitale fornire quantomeno un principio di prova dell'asserita inesistenza, scadenza, revoca o sospensione del certificato, non potendosi pretendere che l'Amministrazione provi in via generale e astratta la regolarità tecnica di ogni singolo processo di sottoscrizione digitale se non in presenza di specifiche allegazioni. Nel caso di specie: l'appellato si limita a contestazioni meramente assertive, prive di riscontri oggettivi;
non sono stati forniti elementi idonei a mettere in dubbio la validità tecnica della firma digitale apposta dal funzionario delegato. Pertanto, la censura relativa alla pretesa “inesistenza” della sottoscrizione digitale non può essere accolta.
Sulla lamentata mancata allegazione del PVC e sulla motivazione per relationem, l'appellato deduce nullità dell'avviso di accertamento per: mancata allegazione del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza;
violazione degli artt. 7 L.212/2000, 3 L.241/1990 e 42 D. P. R.600/1973. È incontestato che: l'avviso di accertamento motiva ampiamente per relationem al PVC G.di F. n. 451/2020; il PVC risulta notificato al contribuente in data 21.09.2020; nel giudizio d'appello, l'Ufficio ha prodotto integralmente il PVC, ai sensi dell'art.58, comma 2, D. Lgs.546/1992. L'art.42, comma 2, D. P. R.600/1973 dispone che, ove la motivazione faccia riferimento a un atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, tale atto debba essere allegato, salvo che il contenuto essenziale ne sia riprodotto nell'avviso. Nel caso concreto: il PVC risulta esser stato portato a conoscenza del contribuente antecedentemente all'emissione dell'avviso; l'avviso riporta gli elementi essenziali del contenuto del verbale, indicando: il procedimento penale di riferimento, la natura del reato (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), l'entità dei contributi AGEA oggetto di contestazione, il collegamento di tali somme al reddito imponibile ai sensi dell'art.14, comma 4,
L.537/1993. Ne consegue che: non sussiste un obbligo di allegazione ulteriore del PVC, essendo lo stesso già noto al contribuente;
la motivazione per relationem è ammissibile e, nel caso di specie, sufficientemente dettagliata, consentendo al contribuente di comprendere l'an e il quantum della pretesa e di approntare idonea difesa;
l'eventuale carenza di allegazione è, comunque, ampiamente superata in sede processuale, avendo l'Ufficio prodotto il PVC ed essendo lo stesso esaminabile dal giudice ai fini della valutazione probatoria. La doglianza va, pertanto, respinta.
Sull'onere della prova del provento illecito e sulla disponibilità materiale del “pretium sceleris”, l'appellato sostiene l'insussistenza di prova: dell'effettiva percezione delle somme contestate (contributi AGEA); della disponibilità materiale e di fatto del provento illecito in capo al contribuente;
della corretta quantificazione del provento, in presenza di contestazione penale concorsuale. Va premesso che: ai sensi dell'art.14, comma
4, L.24 dicembre 1993, n.537, come modificato, i proventi derivanti da attività illecite, anche se non dichiarati, concorrono alla formazione del reddito imponibile;
l'art.6 TUIR (D. P. R9.17/1986) e l'art.36, comma 34-bis,
D. L.223/2006 consentono l'inquadramento dei proventi illeciti tra i redditi diversi, con tassazione al momento della loro percezione;
l'art.41-bis D. P. R.600/1973 attribuisce all'Ufficio il potere di limitarsi ad accertare, sulla base di elementi comunque acquisiti (quali risultanze di indagini penali, rapporti della G. d. F. , ecc. ), il maggior reddito imponibile o la maggiore imposta dovuta. Nel caso di specie: dal PVC della Guardia di
Finanza e dagli atti dell'indagine penale emergono: la presentazione, da parte del contribuente, di domanda unica di pagamento (DUP) ad AGEA;
l'erogazione di contributi riferiti a tale domanda;
la tracciabilità, nel
PVC, degli importi e delle date di erogazione (bonifici del 17.02.2015 per € 45.445,68 e del 19.10.2015 per
€ 1.020,00, come richiamati nell'avviso); la riferibilità dell'operazione alla posizione del contribuente, quale titolare dell'azienda agricola e soggetto beneficiario dei contributi. Tali elementi, valorizzati dall'Ufficio: costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti della disponibilità materiale delle somme da parte del contribuente;
non risultano specificamente superati da prova contraria offerta dall'appellato, che si è limitato a contestare in via generica l'assenza di distinte bancarie, senza negare in modo circostanziato la percezione dei contributi. Quanto alla asserita natura concorsuale del reato e alla pretesa ripartizione del provento tra tre soggetti (Resistente_1, Nominativo_2, Nominativo_3): il PVC individua il contribuente Res._1 quale soggetto istante e beneficiario della domanda unica di pagamento;
la partecipazione di ulteriori soggetti (CAA, operatori) attiene, in via principale, al profilo della condotta illecita (presentazione e trasmissione della domanda), non necessariamente alla percezione del profitto economico finale;
l'avviso di accertamento è correttamente fondato sui proventi concretamente attribuiti al contribuente in quanto titolare del rapporto con AGEA e soggetto che risulta aver beneficiato delle erogazioni. In mancanza di prova che le somme accreditate siano state in tutto o in parte riversate ad altri soggetti, non è possibile riconoscere alcuna deduzione o riduzione in capo al contribuente per pretesa ripartizione del provento illecito. L'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c. c. e dell'art.7, comma 5-bis, D. Lgs.546/1992: è stato assolto dall'Ufficio, che ha indicato con precisione: l'an dell'erogazione (concessione e pagamento dei contributi AGEA); il soggetto beneficiario (Resistente_1); il collegamento causale con l'attività illecita contestata;
non è stato, invece, adeguatamente assolto dall'appellato, che non ha dimostrato né: l'inesistenza della percezione, né una diversa allocazione del provento illecito tra più soggetti. Ne deriva che la pretesa impositiva risulta fondata sia nell'an che nel quantum, e non è inficiata dalle eccezioni difensive sul punto.
Sull'illegittimità delle sanzioni per infedele dichiarazione, sul “nemo tenetur se detegere” e sull'elemento soggettivo, l'appellato contesta la legittimità delle sanzioni irrogate per dichiarazione infedele, deducendo: che, al momento della presentazione della dichiarazione relativa al 2015, i contributi AGEA sarebbero stati
“irrilevanti ai fini fiscali”; che l'obbligo di dichiarare tali somme nascerebbe solo ex post, con la qualificazione operata dall'Ufficio nell'avviso; che imporre la dichiarazione di proventi illeciti integrerebbe violazione del principio del “nemo tenetur se detegere” proprio del diritto penale;
che difetterebbe l'elemento soggettivo richiesto dall'art.5 D. Lgs.472/1997 (colpevolezza in materia sanzionatoria). Le argomentazioni non possono essere condivise. In primo luogo: la normativa di cui all'art.14, comma 4, L.537/1993, come integrata, è anteriore ai fatti di causa ed è di applicazione generale;
essa qualifica come imponibili, ai fini delle imposte sui redditi, i proventi derivanti da attività illecite, a prescindere dalla categoria reddituale formale e dalla sussistenza o meno di specifiche disposizioni di prassi. Ne consegue che: al momento di presentare la dichiarazione, il contribuente era già tenuto ex lege a dichiarare i proventi eventualmente conseguiti, anche se illeciti;
la successiva attività di accertamento dell'Ufficio non crea un nuovo obbligo dichiarativo, ma accerta l'inadempimento di un obbligo già esistente. In secondo luogo, quanto al richiamo al principio del “nemo tenetur se detegere”: tale principio opera in via diretta nell'ambito del processo penale, limitando la possibilità di costringere l'imputato a collaborare alla propria incriminazione;
nel sistema tributario, tuttavia, il rapporto obbligatorio fiscale è autonomo rispetto al giudizio penale, e la sussistenza di un obbligo dichiarativo non viene meno per il solo fatto che l'adempimento possa riflettere circostanze penalmente rilevanti;
la disciplina dei proventi illeciti mira, proprio, a evitare che la natura criminale del reddito possa costituire causa di esenzione da imposta, realizzando una ingiustificata disparità rispetto ai redditi leciti. Infine, quanto all'elemento soggettivo della violazione: l'art.5 D. Lgs.472/1997 richiede che la violazione sia commessa con dolo o colpa;
nel caso di specie, la omessa indicazione in dichiarazione di somme di rilevante importo, percepite dal contribuente a titolo di contributo pubblico, non può essere ricondotta a mera dimenticanza scusabile o a incolpevole ignoranza;
l'oggettiva rilevanza economica delle erogazioni e la consapevolezza della loro percezione inducono a ritenere sussistente quantomeno la colpa grave nel non dichiararle, in un contesto normativo già chiaro sul trattamento fiscale dei proventi illeciti. Le sanzioni irrogate risultano, pertanto, legittime e proporzionate, non emergendo vizi di motivazione ai sensi dell'art.16 D. Lgs.472/1997 né violazioni dell'art. 7 L.212/2000 tali da determinarne la nullità.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5599/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1420/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
4 e pubblicata il 05/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX05L701709 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento di cui all'intestazione, teso a recuperare a tassazione, quali “redditi diversi”, proventi ritenuti illeciti, costituiti da contributi AGEA percepiti in virtù di attività fraudolenta. sulla scorta delle risultanze di un p.v.c. redatto dalla G.d.F.
La ricorrente, nell'invocare l'integrale annullamento dell'atto, ha eccepito, segnatamente, la carenza di delega rilasciata in favore del funzionario firmatario dell'atto impositivo, nonché il difetto di motivazione e di prova del fondamento della pretesa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, riaffermando la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
La parte privata ha, dunque, prodotto memoria illustrativa tesa a precisare le proprie difese.
All'esito della camera di consiglio odierna, il giudizio è stato introitato in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato.
In virtù del principio processuale della "ragione più liquida" – evincibile dal combinato disposto degli artt. 24
e 111 Cost. – per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (cfr. Cass., nn. 12002 del 2014, 23621 del 2011). Nella specie, assume rilievo decisivo ed assorbente, la constatazione ddella fondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto impugnato sollevata in relazione alla mancata dimostrazione della legittimazione attiva del funzionario che ha emesso l'atto a sottoscrivere il medesimo.
Difatti, la S.C. ha, con fermo orientamento (cfr., ex multis, Sez. 5 - , Ordinanza n. 27871 del 31/10/2018), ribadito che: “In tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, in caso di contestazione, incombe sull'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere…”
Sotto quest'aspetto, dunque, non può che prendersi atto del mancato assolvimento, da parte dell'amministrazione, dell'onere di comprovare l'esistenza della delega de qua: nulla è stato prodotto dall'ufficio al riguardo.
L'atto impugnato risulta illegittimo e va perciò annullato per tale assorbente ragione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina con atto del 22 Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
La sentenza deve essere annullata in quanto la motivazione, contrastante con una chiara accezione letterale dei disposti normativi e degli orientamenti giurisprudenziali consolidati, si presenta del tutto errata e/o adottata in violazione di legge. Ripercorrendo l'iter motivazionale addotto in sede di costituzione in giudizio, occorre preliminarmente rammentare che le questioni concernenti la legittimità della sottoscrizione trovano espressa regolamentazione a livello normativo, in particolare all'articolo 42 del D.P.R n. 600 del 1973, il quale attribuisce la legittimazione alla sottoscrizione al “capo dell'ufficio” o ad “altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Si tratta, a ben vedere, di uno strumento giuridico di semplificazione amministrativa, la cui ratio risiede nella necessità di snellire la prassi burocratica che si interpone tra lo Stato, titolare del pubblico potere, e la sua manifestazione di volontà all'esterno. Lungi dal determinare uno spostamento di competenza dal delegante al delegato, quindi, la delega si limita a consentire a quest'ultimo di sottoscrivere l'atto per il delegante, al quale e solo al quale resta ascritta la paternità dell'atto sottoscritto. Nel caso oggetto di odierna trattazione, con Atto Dispositivo n. 64/2020 “Conferimento deleghe di firma”, il Direttore Provinciale illo tempore ne disponeva l'attribuzione individuando, per ciascuna area e ufficio, i responsabili di posizioni organizzative di elevata responsabilità che, nel rispetto dell'art. 42 del D.P.R n. 600 del 1973, potevano legittimamente essere delegati alla sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
Completo di tutti gli elementi richiesti dalla norma, l'atto richiama, tra gli allegati che ne costituiscono parte integrante, l'allegato C, specificamente riferito all'Ufficio Controlli. Con riferimento all'invocata violazione dell'art. 24 del CAD diretta ad evidenziare l'assenza nell'attestazione di conformità delle informazioni necessarie a verificare la validità del certificato di firma digitale, gli elementi identificativi del titolare della firma digitale e le generalità dell'Ente certificatore, urge rilevare che l'articolo 23, comma 1, del CAD, a norma del quale la presenza dell'attestazione di conformità sulla copia analogica dell'atto attribuisce a quest'ultima la medesima efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta. Non è previsto, pertanto, alcun obbligo per l'Ufficio di fornire informazioni in ordine alla validità della firma digitale, tra le quali, rientrano gli elementi identificativi del titolare della firma digitale e le generalità dell'ente certificatore. Ciò che rileva, in sostanza,
è che la conformità della copia all'originale rivesta tutte le sue componenti e sia stata apposta da un pubblico ufficiale autorizzato. Sul punto, si richiama l'insegnamento di cui alle sentenze della Suprema Corte n.
1150/2021 e n. 1557/2021 le quali hanno ritenuto che l'attestazione di conformità all'originale apposta sulla copia analogica costituisce elemento “sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto ed a conferirgli un valore probatorio equiparato all'originale informatico”. In merito alla lamentata violazione del diritto di difesa conseguenza della dichiarata mancata notifica del PVC urge rilevare che dalla motivazione dell'atto impugnato emerge che, contrariamente all'assunto di parte, risulta che la G. di F. Tenenza di
Luogo_2, in data 21/09/2020, ha redatto e notificato al sig. Resistente_1, nato a [...]
il Data_1 e residente in [...], Indirizzo_1 , C.F.: CF_Resistente_1, titolare unico della omonima azienda agricola, il P.V.C. n. 451/2020 il cui contenuto, in tale sede, si intende integralmente richiamato (e che si deposita allegato al presente appello, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92).La G. di F. ha eseguito la verifica a seguito informazione sull'azione penale n. Data_2 R.G.N.R. mod. 21, acceso presso la Procura della Repubblica di Enna;
in tale informativa sull'azione penale risultava indagato, tra gli altri, il sig. Resistente_1 nella sua qualità di titolare unico della omonima ditta individuale, per il reato, tra gli altri, previsto dall'art. 640 bis del C.P. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) commesso in danno dell'A.G.E.A. per il conseguimento di contributi agricoli negli anni 2014 – 2015. Nello specifico sono stati appurati fatti e comportamenti qualificati come illecito penale, dettagliatamente rubricati nel PVC, da cui sono derivati redditi fonte di pretesa tributaria, pari ai contributi ottenuti illecitamente dall'AGEA, ai sensi dell'art. 14 comma 4 della Legge 537/1993 come modificato dall'art. 1 comma 141 della Legge 208/2018. In particolare, il ricorrente è imputato per il reato di cui agli artt. 648 ter comma 1 c.p. e del reato di truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p. Nel caso che ci occupa, nel PVC della Guardia di Finanza, l'informativa di reato contiene la descrizione e contestazione del reato a riprova della provenienza illecita dei redditi recuperati a tassazione. In ogni caso, l'investigazione di area fiscale appare totalmente conforme alla vigente normativa e, sul piano contenutistico, ha cristallizzato elementi che, già pregnanti in ottica penale, sono ancor più granitici e proficui nel campo tributario, retto ex lege sulla dinamica inferenziale (ergo, se il quadro assunto è idoneo per l'accusa penale, ove le presunzioni hanno minore spazio, va da sé che detto quadro sia rassicurante, per sostenere accertamenti fiscali che, ai sensi della normativa in vigore, ben possono fondarsi sui paradigmi presuntivi); invero, in corso di istruttoria, sono emersi fatti di diretta riconduzione al comportamento contra legem, sicché, nella specie, si è persino a un livello di saldezza superiore a quel che, basandosi su legittime presunzione, può pretendersi in un accertamento tributario. Nella specie, il p.v.c. e gli allegati, richiamati in avviso, completano la motivazione e assumono il ruolo di elementi documentali probatori basilari. Fatto non contestato l'avvenuta percezione, mediante due bonifici, dei contributi qualificati proventi illeciti perché derivanti dal contestato reato di cui agli artt. 648 ter comma 1 c.p. di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 640 bis c.p. di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dall'Agea.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1420/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 4 e depositata il 05 Giugno 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente eccepiva la assoluta nullità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto non risultava esser sottoscritto dal titolare dell'ufficio che lo aveva emesso, o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, ma da un funzionario, la signora Nominativo_1 la quale alla data di sottoscrizione dell'accertamento non risultava provvista di valida ed efficace delega alla sottoscrizione.
A fronte dell'eccezione della contribuente, l'Ufficio, in violazione dell'art. 2697 Cod Civ., non forniva nessuna prova in ordine alla sussistenza di un efficace conferimento di tale delega di firma in capo alla suddetta firmataria. Ne è derivata la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 42 del Dpr
600/1973. Il Collegio di primo grado si è quindi attenuto alle regole dettate dall'art. 115 c.p.c. laddove ha deciso sulla base delle prove offerte o mancanti, nonché dall'art. 2697 cc in virtù del quale l'Agenzia delle
Entrate era tenuta a dimostrare la correttezza e la legittimità del procedimento impositivo che ha condotto all'emissione dell'avviso di accertamento impugnato, la cui regolare sottoscrizione è prescritta a pena di nullità dall'art. 42 del DPR 600/73. Coerentemente, quindi, il Giudice di prime cure ha correttamente valorizzato la c.d. rilevanza esterna dell'avviso di accertamento tributario la cui sottoscrizione da parte di soggetto a tal uopo validamente delegato è concreta applicazione ed osservanza dei principi di trasparenza e buon andamento dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. Si ripropongono anche in questa sede le eccezioni proposte in primo grado e dichiarati assorbiti. Violazione dell'art. 24 - d. Lgs. N. 82/2005 e, conseguentemente dell'art. 42 - d.p.r. n. 600/1973: sottoscrizione inesistente, per assenza e/o invalidità del
"certificato qualificato" necessario per la generazione della "firma digitale". Nullita' dell'avviso di accertamento per violazione degli artt. 7 l. N. 212/2000, 3 l. 241/1990 e 42 d.p.r. n. 600/1973 per mancata allegazione del pvc - violazione dell'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti - violazione del diritto di difesa. Nullità derivata. Nullita' dell'accertamento per assenza di prova del presupposto impositivo della “disponibilità materiale e di fatto” del provento illecito – violazione dell'art. 6 tuir alla luce della circolare del ministero delle finanze n. 150/ε del 10/08/1994 – assenza di prova del pretium sceleris – contraddittoria determinazione del provento – violazione dell'onere probatorio a carico dell'ufficio. llegittimita' delle sanzioni per presentazione infedele della dichiarazione – vizio di motivazione in violazione dell'art. 16 d. Lgs 472/97 e dell'art. 7 l. 212/2000 – violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 del d.lgs. 472/97 (principio di colpevolezza)
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sull'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione (art. 42 D. P. R.600/1973) e sulla delega di firma, L'oggetto principale del giudizio d'appello concerne la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato nullo l'avviso di accertamento per asserita inesistenza di prova della delega in capo al funzionario sottoscrittore. L'art.42, comma 1, D. P. R.29 settembre 1973, n.600, dispone che: «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
[. ]». Il comma 3 del medesimo articolo sancisce: «L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione di cui al presente articolo [. ]». È pacifico che l'avviso di accertamento in esame risulti sottoscritto da funzionario dell'Ufficio e che tale sottoscrizione non sia stata disconosciuta in quanto tale. Il contribuente ha tuttavia eccepito che il funzionario non sarebbe stato sorretto da valida delega di firma. Sul punto, occorre considerare: la natura della delega di firma nell'ambito dell'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, qualificabile come delega interna, di mero decentramento burocratico, senza rilevanza esterna;
la idoneità dell'Atto Dispositivo di conferimento delle deleghe di firma a comprovare il potere di sottoscrizione del funzionario, anche se: non motivato in ordine alle ragioni contingenti del conferimento (assenza, carenza di organico, ecc. ), non nominativo, purché fondato sulla individuazione della qualifica e posizione organizzativa del soggetto delegato;
la possibilità, riconosciuta anche in sede giurisprudenziale, che la prova della delega sia fornita anche nel corso del giudizio, e quindi anche in grado di appello, non attenendo la questione alla legittimazione processuale, bensì alla regolarità interna dell'esercizio del potere. Nel caso concreto, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio: l'Atto
Dispositivo n.64/2020 – Conferimento deleghe di firma, emanato dal Direttore Provinciale pro tempore;
il relativo allegato C, riferito all'Ufficio Controlli, dal quale risulta la delega di firma in favore dei responsabili di posizioni organizzative di elevata responsabilità, tra cui il funzionario sottoscrittore dell'avviso. Tali atti: individuano l'area e l'ufficio; individuano la categoria di atti delegabili e i limiti di competenza;
si collocano nell'alveo dei poteri organizzativi e di direzione del Direttore Provinciale;
rispettano l'impostazione per cui la delega di firma, quale strumento di semplificazione amministrativa, non trasferisce la titolarità del potere, ma abilita il funzionario a firmare l'atto imputandolo all'organo delegante. Deve pertanto ritenersi integralmente assolto l'onere probatorio dell'Ufficio circa l'esistenza, validità ed efficacia della delega di firma in capo al funzionario sottoscrittore. Ne consegue che: la sentenza di primo grado ha errato nel ritenere insussistente la prova della delega;
non può condividersi la declaratoria di nullità per difetto di sottoscrizione;
va affermata la piena validità formale dell'avviso di accertamento sotto il profilo della sottoscrizione. La questione va quindi decisa in senso favorevole all'Ufficio, con riforma della pronuncia impugnata sul punto.
Sulla violazione del CAD (D. Lgs.82/2005) e sulla validità della firma digitale, L'appellato ripropone la censura secondo cui la sottoscrizione digitale dell'avviso sarebbe inesistente o invalida per asserita mancanza o inefficacia del certificato qualificato ai sensi dell'art.24, comma 3, D. Lgs.82/2005. In particolare, sostiene che: l'Amministrazione non avrebbe dimostrato: che la firma digitale sia stata apposta sulla base di un certificato qualificato, che tale certificato fosse, alla data della sottoscrizione, non scaduto né revocato o sospeso. Tuttavia: l'atto impugnato è stato portato in giudizio in copia analogica munita di attestazione di conformità all'originale informatico;
l'art.23, comma 1, CAD prevede che la copia analogica di documento informatico, munita dell'attestazione di conformità di pubblico ufficiale, fa piena prova, fino a querela di falso, del contenuto dell'originale; la giurisprudenza ha affermato che l'attestazione di conformità all'originale apposta sulla copia analogica è sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione digitale dell'atto e a conferirgli valore probatorio equiparato all'originale. Non è previsto, né dal CAD né dalla legislazione tributaria, un obbligo per l'Ufficio di allegare all'avviso: i dati tecnici del certificato di firma;
le generalità dell'ente certificatore;
la dimostrazione puntuale della non revoca o non sospensione del certificato alla data di sottoscrizione. Spetta, piuttosto, a chi contesti la validità della firma digitale fornire quantomeno un principio di prova dell'asserita inesistenza, scadenza, revoca o sospensione del certificato, non potendosi pretendere che l'Amministrazione provi in via generale e astratta la regolarità tecnica di ogni singolo processo di sottoscrizione digitale se non in presenza di specifiche allegazioni. Nel caso di specie: l'appellato si limita a contestazioni meramente assertive, prive di riscontri oggettivi;
non sono stati forniti elementi idonei a mettere in dubbio la validità tecnica della firma digitale apposta dal funzionario delegato. Pertanto, la censura relativa alla pretesa “inesistenza” della sottoscrizione digitale non può essere accolta.
Sulla lamentata mancata allegazione del PVC e sulla motivazione per relationem, l'appellato deduce nullità dell'avviso di accertamento per: mancata allegazione del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza;
violazione degli artt. 7 L.212/2000, 3 L.241/1990 e 42 D. P. R.600/1973. È incontestato che: l'avviso di accertamento motiva ampiamente per relationem al PVC G.di F. n. 451/2020; il PVC risulta notificato al contribuente in data 21.09.2020; nel giudizio d'appello, l'Ufficio ha prodotto integralmente il PVC, ai sensi dell'art.58, comma 2, D. Lgs.546/1992. L'art.42, comma 2, D. P. R.600/1973 dispone che, ove la motivazione faccia riferimento a un atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, tale atto debba essere allegato, salvo che il contenuto essenziale ne sia riprodotto nell'avviso. Nel caso concreto: il PVC risulta esser stato portato a conoscenza del contribuente antecedentemente all'emissione dell'avviso; l'avviso riporta gli elementi essenziali del contenuto del verbale, indicando: il procedimento penale di riferimento, la natura del reato (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), l'entità dei contributi AGEA oggetto di contestazione, il collegamento di tali somme al reddito imponibile ai sensi dell'art.14, comma 4,
L.537/1993. Ne consegue che: non sussiste un obbligo di allegazione ulteriore del PVC, essendo lo stesso già noto al contribuente;
la motivazione per relationem è ammissibile e, nel caso di specie, sufficientemente dettagliata, consentendo al contribuente di comprendere l'an e il quantum della pretesa e di approntare idonea difesa;
l'eventuale carenza di allegazione è, comunque, ampiamente superata in sede processuale, avendo l'Ufficio prodotto il PVC ed essendo lo stesso esaminabile dal giudice ai fini della valutazione probatoria. La doglianza va, pertanto, respinta.
Sull'onere della prova del provento illecito e sulla disponibilità materiale del “pretium sceleris”, l'appellato sostiene l'insussistenza di prova: dell'effettiva percezione delle somme contestate (contributi AGEA); della disponibilità materiale e di fatto del provento illecito in capo al contribuente;
della corretta quantificazione del provento, in presenza di contestazione penale concorsuale. Va premesso che: ai sensi dell'art.14, comma
4, L.24 dicembre 1993, n.537, come modificato, i proventi derivanti da attività illecite, anche se non dichiarati, concorrono alla formazione del reddito imponibile;
l'art.6 TUIR (D. P. R9.17/1986) e l'art.36, comma 34-bis,
D. L.223/2006 consentono l'inquadramento dei proventi illeciti tra i redditi diversi, con tassazione al momento della loro percezione;
l'art.41-bis D. P. R.600/1973 attribuisce all'Ufficio il potere di limitarsi ad accertare, sulla base di elementi comunque acquisiti (quali risultanze di indagini penali, rapporti della G. d. F. , ecc. ), il maggior reddito imponibile o la maggiore imposta dovuta. Nel caso di specie: dal PVC della Guardia di
Finanza e dagli atti dell'indagine penale emergono: la presentazione, da parte del contribuente, di domanda unica di pagamento (DUP) ad AGEA;
l'erogazione di contributi riferiti a tale domanda;
la tracciabilità, nel
PVC, degli importi e delle date di erogazione (bonifici del 17.02.2015 per € 45.445,68 e del 19.10.2015 per
€ 1.020,00, come richiamati nell'avviso); la riferibilità dell'operazione alla posizione del contribuente, quale titolare dell'azienda agricola e soggetto beneficiario dei contributi. Tali elementi, valorizzati dall'Ufficio: costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti della disponibilità materiale delle somme da parte del contribuente;
non risultano specificamente superati da prova contraria offerta dall'appellato, che si è limitato a contestare in via generica l'assenza di distinte bancarie, senza negare in modo circostanziato la percezione dei contributi. Quanto alla asserita natura concorsuale del reato e alla pretesa ripartizione del provento tra tre soggetti (Resistente_1, Nominativo_2, Nominativo_3): il PVC individua il contribuente Res._1 quale soggetto istante e beneficiario della domanda unica di pagamento;
la partecipazione di ulteriori soggetti (CAA, operatori) attiene, in via principale, al profilo della condotta illecita (presentazione e trasmissione della domanda), non necessariamente alla percezione del profitto economico finale;
l'avviso di accertamento è correttamente fondato sui proventi concretamente attribuiti al contribuente in quanto titolare del rapporto con AGEA e soggetto che risulta aver beneficiato delle erogazioni. In mancanza di prova che le somme accreditate siano state in tutto o in parte riversate ad altri soggetti, non è possibile riconoscere alcuna deduzione o riduzione in capo al contribuente per pretesa ripartizione del provento illecito. L'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c. c. e dell'art.7, comma 5-bis, D. Lgs.546/1992: è stato assolto dall'Ufficio, che ha indicato con precisione: l'an dell'erogazione (concessione e pagamento dei contributi AGEA); il soggetto beneficiario (Resistente_1); il collegamento causale con l'attività illecita contestata;
non è stato, invece, adeguatamente assolto dall'appellato, che non ha dimostrato né: l'inesistenza della percezione, né una diversa allocazione del provento illecito tra più soggetti. Ne deriva che la pretesa impositiva risulta fondata sia nell'an che nel quantum, e non è inficiata dalle eccezioni difensive sul punto.
Sull'illegittimità delle sanzioni per infedele dichiarazione, sul “nemo tenetur se detegere” e sull'elemento soggettivo, l'appellato contesta la legittimità delle sanzioni irrogate per dichiarazione infedele, deducendo: che, al momento della presentazione della dichiarazione relativa al 2015, i contributi AGEA sarebbero stati
“irrilevanti ai fini fiscali”; che l'obbligo di dichiarare tali somme nascerebbe solo ex post, con la qualificazione operata dall'Ufficio nell'avviso; che imporre la dichiarazione di proventi illeciti integrerebbe violazione del principio del “nemo tenetur se detegere” proprio del diritto penale;
che difetterebbe l'elemento soggettivo richiesto dall'art.5 D. Lgs.472/1997 (colpevolezza in materia sanzionatoria). Le argomentazioni non possono essere condivise. In primo luogo: la normativa di cui all'art.14, comma 4, L.537/1993, come integrata, è anteriore ai fatti di causa ed è di applicazione generale;
essa qualifica come imponibili, ai fini delle imposte sui redditi, i proventi derivanti da attività illecite, a prescindere dalla categoria reddituale formale e dalla sussistenza o meno di specifiche disposizioni di prassi. Ne consegue che: al momento di presentare la dichiarazione, il contribuente era già tenuto ex lege a dichiarare i proventi eventualmente conseguiti, anche se illeciti;
la successiva attività di accertamento dell'Ufficio non crea un nuovo obbligo dichiarativo, ma accerta l'inadempimento di un obbligo già esistente. In secondo luogo, quanto al richiamo al principio del “nemo tenetur se detegere”: tale principio opera in via diretta nell'ambito del processo penale, limitando la possibilità di costringere l'imputato a collaborare alla propria incriminazione;
nel sistema tributario, tuttavia, il rapporto obbligatorio fiscale è autonomo rispetto al giudizio penale, e la sussistenza di un obbligo dichiarativo non viene meno per il solo fatto che l'adempimento possa riflettere circostanze penalmente rilevanti;
la disciplina dei proventi illeciti mira, proprio, a evitare che la natura criminale del reddito possa costituire causa di esenzione da imposta, realizzando una ingiustificata disparità rispetto ai redditi leciti. Infine, quanto all'elemento soggettivo della violazione: l'art.5 D. Lgs.472/1997 richiede che la violazione sia commessa con dolo o colpa;
nel caso di specie, la omessa indicazione in dichiarazione di somme di rilevante importo, percepite dal contribuente a titolo di contributo pubblico, non può essere ricondotta a mera dimenticanza scusabile o a incolpevole ignoranza;
l'oggettiva rilevanza economica delle erogazioni e la consapevolezza della loro percezione inducono a ritenere sussistente quantomeno la colpa grave nel non dichiararle, in un contesto normativo già chiaro sul trattamento fiscale dei proventi illeciti. Le sanzioni irrogate risultano, pertanto, legittime e proporzionate, non emergendo vizi di motivazione ai sensi dell'art.16 D. Lgs.472/1997 né violazioni dell'art. 7 L.212/2000 tali da determinarne la nullità.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)