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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 14/01/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1625/2023: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CAROTENUTO Parte_1
DOMENICO
Appellante contro
CP_1
Appellato contumace ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 6264 del 2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Letto l'art. 111 Cost., nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; letto l'art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c.;
Premesso che con ricorso ex art. 442 cpc ha convenuto in Parte_1 giudizio l' al fine di ottenerne la condanna al pagamento delle somme CP_1 dovute a titolo di rendita vitalizia o di maggiore valutazione dell'indennizzo a decorrere dal 9.7.2021 (data di denuncia della malattia professionale), previo accertamento dei postumi invalidanti in misura pari all'8% o quantomeno superiori allo 0% per la tecnopatia contratta alle ginocchia, da cumularsi con il precedente in casellario pari al 12% (per la M.P. “schiena”, già valutata in sede di opposizione amministrativa al 12% in data 17.11.2021 - doc. 13);
Che il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' riportandosi alle conclusioni rassegnate CP_1 dal consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado, il quale ha riconosciuto la natura professionale delle patologie denunciate dal Pt_1
(meniscosi mediale e condropatia femoro-rotulea e femoro-tibiale) ed accertato che dalle suddette tecnopatie è derivata una menomazione della integrità psico-fisica del periziando in misura non superiore al 4% - grado di invalidità in base al quale, ha evidenziato il primo giudice, non può essere riconosciuto alcun indennizzo -;
Che avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente per i seguenti motivi:
-Erroneità della sentenza che ha respinto il ricorso sulla base delle risultanze della CTU, senza tenere in considerazione il precedente in archivio e la CP_1 richiesta di cumulo espressamente formulata in ricorso, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13, 5° comma, del D. Lgs. n. 38 del 2000;
-Erroneità della sentenza laddove ha condannato il ricorrente al pagamento dele spese di lite nonostante agli atti fosse presente la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al cpc.
2 L' pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace;
CP_1
Osserva
Il ricorso merita accoglimento;
E, invero, nel ricorso introduttivo il aveva richiesto il riconoscimento Pt_1 della natura professionale delle patologie alle ginocchia di cui era affetto
(negata dall'Istituto in via amministrativa) ed evidenziato, altresì, come dovesse tenersi in considerazione il grado invalidante pari al 12% già presente in casellario (per la patologia alla schiena di cui il medesimo era affetto e già valutata dall'Istituto in sede di opposizione amministrativa in misura pari al
12%– v. doc. 13 del fascicolo di primo grado parte ricorrente), ai fini del computo del cumulo delle suddette patologie;
L'art. 13, 5° comma, del D. Lgs. 39 del 2000 dispone, infatti, che “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
Consegue che, nel caso di specie, il Tribunale erroneamente ha respinto la domanda proposta da , dovendosi, per contro, – in Parte_1 considerazione delle conclusioni rassegnate dal consulente nominato in primo grado, che il medesimo Tribunale ha condiviso e fatto proprie, in quanto frutto di una corretta indagine medico – legale – accertarsi che il medesimo è affetto da meniscosi mediale e condropatia femoro-rotulea e femoro-tibiale delle ginocchia di origine professionale in misura pari al 4%, da cumularsi con il precedente in casellario pari al 12% (per malattia professionale ernia discale L-
S – v. doc. 13 fascicolo ) a decorrere dal 9.7.2021 (data di denuncia Pt_1 della suddetta malattia professionale), con condanna dell' al pagamento CP_1
3 delle somme dovute a titolo di maggiore valutazione dell'indennizzo del danno biologico, ex art. 13, comma 2, del D. Lgs n. 38/2000;
L'appello deve essere, quindi, in tal senso accolto e la sentenza impugnata riformata;
Le spese di lite – assorbito il secondo motivo di censura – sono liquidate come in dispositivo e seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione;
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata accerta e dichiara che l'appellante è affetto da meniscosi mediale e condropatia femoro- rotulea e femoro-tibiale delle ginocchia di origine professionale in misura pari al 4%, da cumularsi con il precedente in casellario pari al 12% (per malattia professionale ernia discale L-S) a decorrere dal 9.7.2021 (data di denuncia della suddetta malattia professionale) e condanna l' al pagamento delle CP_1 somme dovute a titolo di maggiore valutazione dell'indennizzo del danno biologico, ex art. 13, comma 2, del D. Lgs n. 38/2000 a decorrere medesima data, oltre interessi legali come per legge;
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, CP_1 liquidate in € 2.400,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.500,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Roma, 14/01/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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