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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6208 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Geremia Casaburi PRESIDENTE Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio CONSIGLIERE Dott. Biagio Roberto Cimini CONSIGLIERE rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 7513 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
25.03.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
T R A in persona del liquidatore e Parte_1
legale rappresentate pro-tempore (C.F ) signor , con P.IVA_1 Parte_2
sede in Fondi rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio De Felice, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Luigi Guazzotti in
Roma Via Silvio Pellico 10. Telefax: 0773709605 - PEC:
Email_1
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
(già ), C.F. , in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore l'Amm.re sig. Controparte_3
con sede in Fondi ed ivi elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Via XXIV Maggio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Guido Addessi (C.F.
r.g. n. 1 ), del Foro di Latina, che la rappresenta e difende in C.F._1
virtù di procura speciale ad litem in calce alla comparsa di costituzione e risposta, che dichiara di voler ricevere le successive comunicazioni relative all'instaurato procedimento alla seguente Pec: o Fax: Email_2
0771/1870409
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
E antecedentemente Controparte_4 [...]
(c.f. ) Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_6
in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa , come da
[...] Persona_1
procura notarile repertorio n. 55147 del 17.06.2008, Notaio di Persona_2
Milano, corrente in Milano, via Fabio Filzi 29, ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Latina, Via Isonzo 13, presso lo studio dell'Avv.
LV CI (cf – pec C.F._2 Email_3
che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giovanni Bottazzoli (cf.
– pec del C.F._3 Email_4
Foro di Milano per delega in calce alla comparsa di nuovi difensori in data
10.06.2013 depositata in primo grado (con richiesta di ricevere le eventuali comunicazioni presso gli indirizzi di posta elettronica certificata agli indirizzi suindicati)
APPELLATA
OGGETTO: Spedizione – trasporto - Appello avverso la sentenza n.
1291/2019 del Tribunale ordinario di Latina, I sezione civile, pubblicata in data
23/05/2019 CONCLUSIONI: All'udienza del 25.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
r.g. n. 2 Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così ha provveduto:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento, in favore di della somma di euro 20.590,60 a CP_2
titolo di risarcimento del danno, che la convenuta è condannata a pagare, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto alla data della presente sentenza ed interessi legali sulla somma, via via rivalutata, dalla data della domanda sino all'effettivo saldo;
2) Rigetta la domanda di manleva proposta dalla nei Parte_1
confronti di;
Controparte_5
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di che si CP_2
liquidano in euro 382,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPА come per legge;
4) Compensa le spese tra la ed Parte_1 Controparte_7
Per quanto riguarda il giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di appello ritualmente notificato ha proposto Parte_1
appello per rassegnare le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma contrariis reiectis, previa allegazione del fascicolo monitorio di primo grado, accogliere i motivi di appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza n° 1291/2019 del
23.05.2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Latina, Dr.Facchini, rigettare la richiesta di risarcimento avanzata da Il tutto con vittoria di spese e CP_2
compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita per rassegnare le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni
r.g. n. 3 contraria domanda, istanza, difesa ed eccezione,
- in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ai fini di una reale ed effettiva tutela della incolpevole parte danneggiata, consentire la chiamata e la fondata presenza nell'odierno giudizio della Controparte_5
– alla quale è stata già notificata tale comparsa -, al fine di dichiarare
l'operatività della garanzia assicurativa e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in solido con la , al Controparte_5 Parte_1
risarcimento di tutti i danni subiti dall'allora oltre interessi e CP_2
rivalutazione, così come statuito nella sentenza di primo grado;
- sempre in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nella parte relativa “…la condanna al pagamento in favore della CP_2
della somma di €.20.590,60, a titolo di risarcimento del danno…”, condannare, invece, la e la Ace European Group ldt, al Parte_1
pagamento in solido in favore della (già , della CP_1 CP_1 CP_2
somma di €.28.397,19=, a titolo di risarcimento del danno subito, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa somma che si riterrà di giustizia;
- in subordine, sempre in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della condanna in solido della , al risarcimento del danno Controparte_5
subito della . (già , condannare la CP_1 CP_1 CP_2 Parte_1
al pagamento in favore della (già , della
[...] CP_1 CP_1 CP_2
somma di €.28.397,19= a titolo di risarcimento del danno subito, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo ovvero nella diversa somma che si riterrà di giustizia;
- in via preliminare, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibile l'interposto appello principale ai sensi e per gli effetti dell'art.
342 c.p.c., ovvero, sempre in via preliminare, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibile l'interposto appello principale ai sensi e per
r.g. n. 4 gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c.;
- nel merito, respingere tutte le domande proposte da parte avversaria e, per l'effetto, confermare quanto statuito dal Giudice di prime cure in ordine alla responsabilità del trasportatore-vettore nella causazione dell'evento dannoso, con conseguente diritto al risarcimento dei danni in favore della CP_2
(ora , così come liquidati nella gravata sentenza, in ragione Controparte_1
di tutto quanto espresso e argomentato nell'antistante narrativa, ovvero nella diversa somma che si riterrà di giustizia;
- Con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita altresì per rassegnare le seguenti Controparte_4
conclusioni:
“Piaccia all'adita Corte di Appello di Roma, previo rigetto di ogni e qualsivoglia domanda svolta nei propri confronti e conferma della sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Latina, almeno nella parte riguardante il rigetto della richiesta di manleva, passata in giudicato stante l'assenza di appello da parte di , Parte_1
preliminarmente: dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove formulate in appello dalla appellante incidentale, per i motivi esposti nel presente atto;
dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
riguardo l'appello incidentale formulato nei confronti dell'esponente;
[...]
accertare e dichiarare, in ogni caso, il passaggio in giudicato del capo della sentenza afferente la richiesta di manleva svolta in primo grado da parte dell'assicurato ; Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza resa dal Tribunale di
Latina n. 1291/2019;
SUBORDINATAMENTE: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, dell'avverso gravame:
r.g. n. 5 IN VIA PRELIMINARE: respingere la richiesta di garanzia ove non risultano assolte tutte le condizioni di assicurabilità previste dal contratto.
NEL MERITO: ridurre la domanda a giustizia escludendo altresì i titoli di danno pretesi e non dovuti.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi ctu diretta ad accertare l'entità del danno subito dalla merce trasportata quale fosse il suo valore nel luogo di destino ex art. 1689 c.c. Se del caso ammettere la prova testi del Dr. , Tes_1
ex art. 257 c.p.c., e per interpello, come articolata nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c depositata in primo grado.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di ambedue i gradi di giudizio”.
All'udienza cartolare del 25.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata da CP_8
ex artt. 342 e 348 bis c. p. c.
[...]
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie gli appellanti hanno comunque prospettato le r.g. n. 6 questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze, né al momento della valutazione dell'appello esso era manifestamente infondato od era privo della ragionevole probabilità di essere accolto;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
APPELLO PRINCIPALE
L'appello principale proposto è infondato e deve essere respinto.
E' stato dedotto un unico motivo di gravame, con il quale è stata lamentata l'erronea qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice di prime cure.
Dalle prove versate in atti emergerebbe chiaramente l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento che dovrebbe essere imputato al caso fortuito.
L'appellante ha sostenuto di aver provato la diligenza nell'esecuzione della prestazione, poiché avrebbe verificato il funzionamento del sistema di refrigerazione e del termostato mesi prima del trasporto, adoperando un corretto stivaggio delle merci e monitorando costantemente la temperatura durante il viaggio.
Il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che: “si rileva che la convenuta non ha provato alcuna delle circostanze idonee a liberarla da responsabilità. La stessa non ha diligentemente assolto i suoi obblighi derivanti dal contratto e non ha fornito prova di avere accuratamente verificato il regolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione prima della partenza considerata la natura della merce e la notevole distanza del luogo di destinazione”, posto che invece l'evento dovrebbe essere imputato ad un caso fortuito.
L'appellante ha anche fatto riferimento all'escussione del teste, il conducente del mezzo, che ha dichiarato che la temperatura era stata costantemente monitorata e che sul display era correttamente indicata la temperatura di 2 gradi, come prescritta dal committente, e quindi non sarebbe stato prevedibile che la merce potesse danneggiarsi;
ne consegue che l'evento non sarebbe stato in alcun modo evitabile, né il conducente avrebbe potuto r.g. n. 7 monitorare personalmente la temperatura all' interno della cella frigorifera, sia in ragione della lunghezza del viaggio sia perché una ripetuta apertura della cella avrebbe potuto danneggiare il carico, e quindi nessuna responsabilità potrebbe essere attribuita alla Parte_1
Il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che nel contratto di trasporto di cose sono configurabili tre possibili categorie di titoli di responsabilità del vettore: a) la responsabilità nei confronti del mittente per la mancata riscossione dei crediti del vettore medesimo e degli assegni di cui sia gravata la cosa trasportata a carico del destinatario;
b) la responsabilità per inadempimento della prestazione di trasporto in senso stretto, che è regolata dalle norme generali riguardanti l'inadempimento delle obbligazioni;
c) la perdita o avaria delle cose trasportate, che configura piuttosto una violazione degli obblighi di custodia che incombono sul vettore nei confronti delle cose trasportate, e che è espressamente disciplinata, in relazione al contratto di trasporto, dagli art. 1693-1701 c. c.
Rispetto a tale ultimo titolo di responsabilità il principio adottato dal codice civile è quello secondo cui il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve a quello in cui ne effettua la riconsegna al destinatario, salvo che non provi che la perdita o l'avaria siano derivate da caso fortuito, ovvero dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, ovvero ancora dal fatto del mittente o del destinatario.
Orbene, rispetto al caso di specie deve ritenersi applicabile il principio secondo cui per dimostrare il caso fortuito in caso di avaria delle cose trasportate il vettore deve provare che il danno è stato causato da un evento imprevedibile ed eccezionale, estraneo alla sua sfera di controllo, che ha interrotto il nesso di causalità tra la sua condotta ed il danno, non essendo sufficiente dimostrare l'adozione di una diligente vigilanza;
il vettore deve dimostrare la sussistenza di un fattore esterno ed autonomo (come, ad esempio, un evento atmosferico r.g. n. 8 eccezionale, un'azione di un terzo od i vizi intrinseci della merce stessa) che ha reso l'evento dannoso inevitabile (v. Cass. SU sent. n. 20943/22).
Tanto premesso, nel caso di specie l'appellante non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di un evento idoneo ad interrompere il nesso causale ed a liberarlo conseguentemente dalla relativa responsabilità, non potendo considerarsi tale la fattura attestante il funzionamento del sistema CP_9
di refrigerazione e del termostato, circostanza che può rilevare piuttosto sul piano della diligenza.
Né ha fornito alcun concreto elemento probatorio idoneo a smentire gli accertamenti svolti dal Tribunale, che ha del tutto condivisibilmente affermato che: “la convenuta non ha provato alcuna delle circostanze idonee a liberarla da responsabilità. La stessa non ha diligentemente assolto i suoi obblighi derivanti dal contratto e non ha fornito prova di avere accuratamente verificato il regolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione prima della partenza, considerata la natura della merce e la notevole distanza del luogo di destinazione”.
Alla stregua di quanto sinora esposto il motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello principale deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
APPELLO INCIDENTALE
L'appello incidentale è infondato e deve essere respinto.
L'appellante incidentale ha proposto due motivi di gravame.
Con il primo ha sostenuto l'ingiusta lesione del diritto di credito al risarcimento del danno.
Il Tribunale avrebbe erroneamente respinto la domanda di manleva formulata nei confronti della Ace European Group ldt per mancanza di prova in ordine all'esatta manutenzione dell'impianto refrigeratore, come prevista dalle condizioni di polizza.
Al riguardo l'appellante incidentale ha sostenuto da un lato che la copertura r.g. n. 9 assicurativa del vettore era stato un motivo determinante della stipula del contratto di trasporto, e dall'altro che, nel trasporto di merci per conto di terzi, sarebbe normativamente previsto l'onere della compagnia assicuratrice di indennizzare il sinistro al terzo per poi surrogarsi nei diritti dell'assicurato ex art. 1916 c. c., dal momento che l'inoperatività della garanzia assicurativa determinerebbe un grave ed ingiusto pregiudizio alla anche alla luce CP_2
dell'insolvibilità della Parte_1
Con il secondo motivo è stata eccepita l'errata quantificazione del danno subito.
Poiché sarebbe stato adeguatamente provato il danno subito per un ammontare di 28.397,19 euro sarebbe illegittima la detrazione, non giustificata ed immotivata, della somma di 9.660,00 euro operata dal giudice di prime cure.
Alla luce dell'accertata inoperatività della copertura assicurativa fra
[...]
liquidazione ed per mancata manutenzione Parte_1 Controparte_5
dell'impianto refrigerante da parte dell'assicurata, vi sarebbe la lesione di un'aspettativa qualificata consistente nell'affidamento riposto nella copertura assicurativa della società di trasporto verso eventi dannosi;
quindi, a fronte del danno verificatosi l'appellante incidentale avrebbe diritto a richiedere il risarcimento alla compagnia assicuratrice che dovrebbe liquidare quanto dovuto, salvo poi surrogarsi nei diritti dell'assicurato ex art. 1916 c. c.
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti.
La Corte osserva che la surrogazione ex art. 1916 c.c., che prevede che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, non si applica in caso di inoperatività della polizza, dal momento che la surroga opera solo nel caso in cui l'assicuratore paghi un indennizzo, e non quando il contratto non sia operativo.
Infatti, in caso di inoperatività della polizza, come nel caso di specie, il r.g. n. 10 terzo danneggiato può comunque chiedere il pagamento direttamente all'assicurato, che è l'unico responsabile del danno.
Deve ritenersi infondata anche la doglianza relativa all'errata quantificazione del danno subito.
Invero, questa Corte ritiene di dover condividere il percorso argomentativo adottato dal Tribunale per quantificare il valore della merce indennizzabile alla
(€ 20.590,60). Parte_1
Infatti, il Tribunale ha condivisibilmente dato conto dei motivi della censurata riduzione dell'importo risarcimento del danno affermando che: “nel certificato n. 15 del 16. 12. 2009 a firma congiunta del responsabile e del direttore del MOF viene attestato che della partita di kg. 23.000 di clementine provenienti dalla Spagna il 58%, pari a kg. 13.340, risulta danneggiato e non commerciabile, pertanto è da avviare ad immediata distruzione;
il 23,52 %, pari a kg. 5,409,60, risulta danneggiato da lieve congelamento interno del frutto, sicchè, prima di essere commercializzato come prodotto di seconda scelta dopo accurata selezione, potrebbe dar luogo ad ulteriore scarto;
il 18,48 %, pari a kg.
4.250,40 risulta non danneggiato e può essere ritenuto commercializzabile. Tali risultanze sono, pur in parte, condivise nella relazione del fiduciario della compagnia assicurativa, che tuttavia, erra nel calcolo dei danni perché considera quale prezzo di acquisto delle € 0,50 anziché € 1,20, espressamente Parte_3
indicato nel documento di trasporto, mai contestato. Di converso, non avendo parte attrice adeguatamente provato, anche attraverso un ATP, l'effettiva quantità selezionata di seconda scelta o di quella definitivamente destinata allo scarico, nella stima del danno questo giudice si atterrà esclusivamente alle risultanze del suddetto certificato del MOF del 16. 12. 2009 ed alle fatture di pagamento in atti. Ne consegue che, tenuto conto del valore della merce commerciabile, pari ad € 9.660,00, che va detratto dal prezzo totale della merce acquistata, pari ad € 27.600,00 si ottiene per differenza l'importo di € 17.940,00, cui vanno aggiunti € 1.450,00 per il trasporto a discarica ed € 1.200,00 per la r.g. n. 11 distruzione della merce incommerciabile…”.
Orbene a fronte di tale convincente e motivato percorso argomentativo l'appellante incidentale sul punto si è limitata a contestare genericamente la decisione finale del Tribunale, ma senza offrire alcun concreto elemento probatorio idoneo ad indurre questa Corte a potersi discostarsi dalle conclusioni in precedenza evidenziate.
Alla stregua delle considerazioni che precedono i due motivi di gravame devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
Alla luce di quanto sinora esposto, l'appello incidentale è infondato e deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi, determinati dalla reciproca soccombenza tra le parti appellanti (principale ed incidentale) per compensare integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra appellante principale ed appellante incidentale.
Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza invece nel rapporto tra le appellanti e la compagnia assicurativa, e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1291/2019 emessa dal Tribunale di Latina e pubblicata in data
25/05/2019 così provvede:
A) Respinge l'appello principale proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Respinge l'appello incidentale proposto;
r.g. n. 12 C) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra ed Parte_1 Controparte_1
D) Condanna ed a pagare, in solido tra Parte_1 Controparte_1
loro, in favore di le spese processuali del Controparte_10
presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi €
4.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
E) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per l'appello principale e l'appello incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Geremia Casaburi
r.g. n. 13