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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/11/2024, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1218/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/06/2024 da:
1) nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] ROCCA ET (BL), con C.F._1
l'Avv. VISENTIN IGOR presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) residente in [...] GR C.F._2
(VE), con l'Avv. CRAPIS ALESSIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in UA (VE) il 26/05/1990, trascritto al n. 7, Parte
I, Serie -, Anno 1990 del registro degli atti di matrimonio del Comune di GR
□ separati con sentenza n. 466/2021 pronunciata dal Tribunale di Pordenone
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso depositato il 27/6/2024 chiedeva di ottenere pronuncia di scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con il 26/5/1990 a UA (VE). Controparte_1 Il 4/10/2024 si costituiva in giudizio , ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, Controparte_1
contestando le conclusioni del ricorrente.
All'udienza di prima comparizione del 5/11/2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e, dato atto di aver raggiunto un accordo circa le condizioni di divorzio, hanno chiesto che fosse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel foglio allegato a verbale, prestando acquiescenza all'emananda sentenza.
Di seguito le condizioni concordate, unite al contenuto del separato atto di trasferimento immobiliare:
A) ATTO AVENTE AD OGGETTO LA VOLONTA' DEI CONIUGI DI CONCLUDERE UN ACCORDO PER
IL TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI.
1) Il signor (c.f. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Rocca RE (Bl), via Marmolada 36, cede e trasferisce a (c.f. Controparte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]
9, che accetta ed acquista, con ogni garanzia di legge, la piena proprietà dell'alloggio al piano primo con annessi accessori e relative corti esclusive di pertinenza, in via Villa di Summaga 9/B, bene censito al Catasto
Fabbricato:
Comune di UA – Foglio 12
- mappale n. 52 sub 11 via Villa di Summaga n. 9B, piano T-1°-2°, cat. A/3, cl. 4, vani 6,5, r.c. euro 352,48
(alloggio al piano primo e soffitta al piano secondo, con vano caldaia al piano terra e relative corti esclusive di pertinenza);
- mappale n. 52 sub 12, via Villa di Summaga n. 9B, piano T, cat. C/2, cl. 4, mq. 8, r.c. euro 7,02 (ripostiglio in corpo staccato posto al piano terra, con corte esclusiva di pertinenza);
- utilità comune: mappale 52 sub 13 – corte, b.c.n.c. alle unità in oggetto e ai subalterni 8, 9 e 10; unità così da ultimo risultanti per denuncia di variazione del 19 aprile 2016 n. VE0036729 prot., poste tra i seguenti confini, da nord girando in senso orario:
- l'alloggio al piano primo e secondo, tramite il prolungamento della sua corte esclusiva posta al piano terra: altra unità e distacco su relativa corte esclusiva (sub. 8), distacco su via villa di Summaga (da cui avviene l'accesso, tramite la corte comune sub. 13), distacco su corte esclusiva dell'unità al P.T. sub 9 e corte comune
(sub. 13);
- il vano caldaia al piano terra con relativa corte esclusiva: altra unità al P.T. e relativa corte esclusiva (sub.
9), via Villa di Summaga, nuovamente corte dell'unità al P.T. sub 9;
- il ripostiglio con relativa corte esclusiva: mappale 348, altra unità con relativa corte (sub. 10), corte comune
(sub. 13) e mappale 696.
Il complesso edilizio di cui fa parte l'unità è edificato sull'area mappale 52 del Catasto terreni – e.u. di catastali mq. 1806 (milleottocentosei) – derivante dalla fusione dell'originario mappale 52 (ex fabbricato rurale) di mq. 1350 e porzioni dei terreni circostanti mappali 691 (ex 53/a) di mq. 154 e 694 (ex 233/a già
51/d) di mq. 302, come risultante dall'ultimo tipo di frazionamento e tipo mappale protocollato in Catasto il
14 aprile 2016 al n. VE0034597. Nella presente cessione sono comprese le parti comuni del complesso, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile se ed in quanto esistenti.
2) Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza. La cessionaria signora dichiara di ben conoscere l'unità CP_1 immobiliare oggetto del trasferimento, in quanto tale immobile ha costituito la casa coniugale e perché tuttora la stessa abita in tale alloggio, come da condizioni di separazione, essendo stato l'immobile a lei assegnato.
Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n. 52, come introdotto dall'art. 19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n.
122, dichiara:
• che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
• che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti danno atto di essere a conoscenza che, per l'area su cui insiste il complesso di cui fanno parte le unità in oggetto, è stato stipulato atto di vincolo limitativo a costruire a favore del Comune di UA in data 15 novembre 1995 n. 8046 di rep. notaio d.ssa , registrato a Venezia il 1° dicembre 1995 Persona_1 al n. 2952, trascritto a Venezia il 29 novembre 1995 ai n.ri 25928/18248.
Per quanto possa occorrere ai sensi del D.M. n. 37/2008, la cessionaria, a perfetta conoscenza dello stato degli immobili e dei relativi impianti -essendone nella detenzione- esonera la parte cedente da ogni responsabilità al riguardo, rinunciando alla garanzia di conformità ed alla allegazione a quest'atto di ogni documentazione in merito.
3) In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 12.07.2016 dal dottor arch. che si allega, in originale, al presente Persona_2 atto, formandone parte integrante.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
4) La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni.
I beni sono così pervenuti al signor : Parte_1
- atto di donazione del 15.09.2016 del dottor notaio in UA, n. 1484 di repertorio, n. Persona_3
686 di raccolta.
Le parti dichiarano che non sussistono prelazioni legali ed esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
5) Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
6) La parte cedente e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
7) Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara:
a) che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità in oggetto, è avvenuta in epoca anteriore al 1° settembre 1967; successivamente il Comune di UA ha rilasciato i seguenti provvedimenti:
- in data 26 marzo 1982, concessione edilizia per ristrutturazione n. 21399/81 prot.; e successiva variante con nulla osta in data 17 dicembre 1986 n. 28368 prot.; - in data 27 marzo 1992, autorizzazione di abitabilità n.
05376/92 di pratica;
- infine, per la copertura di una terrazza, in data 20 ottobre 2015 è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 41404 prot.; che da allora non sono state apportate modifiche per le quali erano necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
b) che per gli immobili suddetti non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della Legge
17 agosto 1942 n.1150, modificato dall'art.13 della Legge 06 agosto.
1967 n.765 ed art.15 della Legge 28 gennaio 1977 n.10, nonché Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni.
8) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 e che le condizioni del presente accordo di divorzio definiscono il divorzio e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
Le parti dichiarano che il trasferimento è avvenuto senza intervento di un mediatore.
9) Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-07-
2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
Resta inteso che qualora, per qualsiasi ragione, si renda necessario formalizzare avanti un notaio il trasferimento immobiliare qui concordato, le parti si impegnano a presenziare per tale formalità, con spese ed oneri a carico del signor . Pt_1
B) ULTERIORI CONDIZIONI DI DIVORZIO: CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
Il signor si impegna a corrispondere alla signora l'assegno mensile a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento di € 300,00, che verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese.
Le parti concordano che l'assegno verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT ogni due anni, quindi a decorrere dal mese di novembre 2026.
Quanto sopra concordato tra i signori e tiene conto della cessione a titolo gratuito Pt_1 CP_1 dell'immobile a favore della signora . CP_1
Con quanto stabilito in questa sede, deve intendersi revocata e superata ogni diversa condizione e statuizione regolante la separazione tra i signori e , talché il signor null'altro deve Pt_1 CP_1 Pt_1 corrispondere o rimborsare o versare alla signora a partire dalla data odierna di comparizione dei CP_1 coniugi avanti il Tribunale di Pordenone.
All'udienza del 5/11/2024 le parti hanno anche rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 26/05/1990 presso il Comune di
GR tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GR perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registro degli atti di matrimonio del Comune di GR Anno 1990, n. 7, Parte I, Serie -), nonché trasmetta ai medesimi fini anche al Comune di CASARSA DELLA DELIZIA dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Pordenone, il 12/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/06/2024 da:
1) nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] ROCCA ET (BL), con C.F._1
l'Avv. VISENTIN IGOR presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) residente in [...] GR C.F._2
(VE), con l'Avv. CRAPIS ALESSIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in UA (VE) il 26/05/1990, trascritto al n. 7, Parte
I, Serie -, Anno 1990 del registro degli atti di matrimonio del Comune di GR
□ separati con sentenza n. 466/2021 pronunciata dal Tribunale di Pordenone
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso depositato il 27/6/2024 chiedeva di ottenere pronuncia di scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con il 26/5/1990 a UA (VE). Controparte_1 Il 4/10/2024 si costituiva in giudizio , ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, Controparte_1
contestando le conclusioni del ricorrente.
All'udienza di prima comparizione del 5/11/2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e, dato atto di aver raggiunto un accordo circa le condizioni di divorzio, hanno chiesto che fosse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel foglio allegato a verbale, prestando acquiescenza all'emananda sentenza.
Di seguito le condizioni concordate, unite al contenuto del separato atto di trasferimento immobiliare:
A) ATTO AVENTE AD OGGETTO LA VOLONTA' DEI CONIUGI DI CONCLUDERE UN ACCORDO PER
IL TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI.
1) Il signor (c.f. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Rocca RE (Bl), via Marmolada 36, cede e trasferisce a (c.f. Controparte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]
9, che accetta ed acquista, con ogni garanzia di legge, la piena proprietà dell'alloggio al piano primo con annessi accessori e relative corti esclusive di pertinenza, in via Villa di Summaga 9/B, bene censito al Catasto
Fabbricato:
Comune di UA – Foglio 12
- mappale n. 52 sub 11 via Villa di Summaga n. 9B, piano T-1°-2°, cat. A/3, cl. 4, vani 6,5, r.c. euro 352,48
(alloggio al piano primo e soffitta al piano secondo, con vano caldaia al piano terra e relative corti esclusive di pertinenza);
- mappale n. 52 sub 12, via Villa di Summaga n. 9B, piano T, cat. C/2, cl. 4, mq. 8, r.c. euro 7,02 (ripostiglio in corpo staccato posto al piano terra, con corte esclusiva di pertinenza);
- utilità comune: mappale 52 sub 13 – corte, b.c.n.c. alle unità in oggetto e ai subalterni 8, 9 e 10; unità così da ultimo risultanti per denuncia di variazione del 19 aprile 2016 n. VE0036729 prot., poste tra i seguenti confini, da nord girando in senso orario:
- l'alloggio al piano primo e secondo, tramite il prolungamento della sua corte esclusiva posta al piano terra: altra unità e distacco su relativa corte esclusiva (sub. 8), distacco su via villa di Summaga (da cui avviene l'accesso, tramite la corte comune sub. 13), distacco su corte esclusiva dell'unità al P.T. sub 9 e corte comune
(sub. 13);
- il vano caldaia al piano terra con relativa corte esclusiva: altra unità al P.T. e relativa corte esclusiva (sub.
9), via Villa di Summaga, nuovamente corte dell'unità al P.T. sub 9;
- il ripostiglio con relativa corte esclusiva: mappale 348, altra unità con relativa corte (sub. 10), corte comune
(sub. 13) e mappale 696.
Il complesso edilizio di cui fa parte l'unità è edificato sull'area mappale 52 del Catasto terreni – e.u. di catastali mq. 1806 (milleottocentosei) – derivante dalla fusione dell'originario mappale 52 (ex fabbricato rurale) di mq. 1350 e porzioni dei terreni circostanti mappali 691 (ex 53/a) di mq. 154 e 694 (ex 233/a già
51/d) di mq. 302, come risultante dall'ultimo tipo di frazionamento e tipo mappale protocollato in Catasto il
14 aprile 2016 al n. VE0034597. Nella presente cessione sono comprese le parti comuni del complesso, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile se ed in quanto esistenti.
2) Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza. La cessionaria signora dichiara di ben conoscere l'unità CP_1 immobiliare oggetto del trasferimento, in quanto tale immobile ha costituito la casa coniugale e perché tuttora la stessa abita in tale alloggio, come da condizioni di separazione, essendo stato l'immobile a lei assegnato.
Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n. 52, come introdotto dall'art. 19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n.
122, dichiara:
• che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
• che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti danno atto di essere a conoscenza che, per l'area su cui insiste il complesso di cui fanno parte le unità in oggetto, è stato stipulato atto di vincolo limitativo a costruire a favore del Comune di UA in data 15 novembre 1995 n. 8046 di rep. notaio d.ssa , registrato a Venezia il 1° dicembre 1995 Persona_1 al n. 2952, trascritto a Venezia il 29 novembre 1995 ai n.ri 25928/18248.
Per quanto possa occorrere ai sensi del D.M. n. 37/2008, la cessionaria, a perfetta conoscenza dello stato degli immobili e dei relativi impianti -essendone nella detenzione- esonera la parte cedente da ogni responsabilità al riguardo, rinunciando alla garanzia di conformità ed alla allegazione a quest'atto di ogni documentazione in merito.
3) In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 12.07.2016 dal dottor arch. che si allega, in originale, al presente Persona_2 atto, formandone parte integrante.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
4) La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni.
I beni sono così pervenuti al signor : Parte_1
- atto di donazione del 15.09.2016 del dottor notaio in UA, n. 1484 di repertorio, n. Persona_3
686 di raccolta.
Le parti dichiarano che non sussistono prelazioni legali ed esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
5) Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
6) La parte cedente e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
7) Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara:
a) che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità in oggetto, è avvenuta in epoca anteriore al 1° settembre 1967; successivamente il Comune di UA ha rilasciato i seguenti provvedimenti:
- in data 26 marzo 1982, concessione edilizia per ristrutturazione n. 21399/81 prot.; e successiva variante con nulla osta in data 17 dicembre 1986 n. 28368 prot.; - in data 27 marzo 1992, autorizzazione di abitabilità n.
05376/92 di pratica;
- infine, per la copertura di una terrazza, in data 20 ottobre 2015 è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 41404 prot.; che da allora non sono state apportate modifiche per le quali erano necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
b) che per gli immobili suddetti non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della Legge
17 agosto 1942 n.1150, modificato dall'art.13 della Legge 06 agosto.
1967 n.765 ed art.15 della Legge 28 gennaio 1977 n.10, nonché Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni.
8) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 e che le condizioni del presente accordo di divorzio definiscono il divorzio e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
Le parti dichiarano che il trasferimento è avvenuto senza intervento di un mediatore.
9) Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-07-
2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
Resta inteso che qualora, per qualsiasi ragione, si renda necessario formalizzare avanti un notaio il trasferimento immobiliare qui concordato, le parti si impegnano a presenziare per tale formalità, con spese ed oneri a carico del signor . Pt_1
B) ULTERIORI CONDIZIONI DI DIVORZIO: CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
Il signor si impegna a corrispondere alla signora l'assegno mensile a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento di € 300,00, che verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese.
Le parti concordano che l'assegno verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT ogni due anni, quindi a decorrere dal mese di novembre 2026.
Quanto sopra concordato tra i signori e tiene conto della cessione a titolo gratuito Pt_1 CP_1 dell'immobile a favore della signora . CP_1
Con quanto stabilito in questa sede, deve intendersi revocata e superata ogni diversa condizione e statuizione regolante la separazione tra i signori e , talché il signor null'altro deve Pt_1 CP_1 Pt_1 corrispondere o rimborsare o versare alla signora a partire dalla data odierna di comparizione dei CP_1 coniugi avanti il Tribunale di Pordenone.
All'udienza del 5/11/2024 le parti hanno anche rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 26/05/1990 presso il Comune di
GR tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GR perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registro degli atti di matrimonio del Comune di GR Anno 1990, n. 7, Parte I, Serie -), nonché trasmetta ai medesimi fini anche al Comune di CASARSA DELLA DELIZIA dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Pordenone, il 12/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa