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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 3603/ 2019
Il Giudice designato, dott. Enrico Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 05 Marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione , nel procedimento avente n. di RGL: 3603/2019 riunito al
RGL: 1521/2021
, nata a [...] il 23.09.1974 e residente a [...]
Alfonsine, codice fiscale: , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa CodiceFiscale_1
Napoli e dall'Avv. Rocco Tallarita, giusta procura in atti;
Ricorrente nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Amalia CP_1
Manuela Nucera e dall'Avv. Antonio D'Agostino, giusta procura in atti;
Resistente
Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 28/11/2019 la signora adiva Parte_1 l'intestato Tribunale e conveniva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, per ivi far accertare, dichiarare ed ottenere, previo riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate (spondiloartrosi rachide cervico-lombare con presenza di ernie discali multiple), la condanna dell' al pagamento delle prestazioni CP_1 previdenziali commisurate all'inabilità permanente nella misura del 24% o in quelle da accertarsi in corso di causa;
per l'effetto condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento all'indennizzo in capitale e/o della relativa rendita corrispondente al grado di inabilità accertato, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge, dalla data della denuncia della malattia o da quella ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di liti da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si costituiva l' in persona del legale rappresentate pro tempore, ed insisteva per il rigetto CP_1 della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Alla odierna udienza il codifensore Rocco Tallarita, comparso anche per delega orale dell'avv.
Maria Teresa Napoli chiedeva un rinvio della causa e contestualmente la concessione di un ulteriore termine per note difensive . Preliminarmente ,occorre precisare che ne caso di specie il mandato alle liti è stato conferito dalla parte ricorrente agli avv. ti Rocco Tallarita e Maria Teresa Napoli “congiuntamente e disgiuntamente “ . Sul punto occorre evidenziare che se il mandato alle liti viene conferito a più difensori , ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, così come espressamente sancito dalla suprema Corte (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7697 del 29 marzo 2007). Conseguentemente il chiesto termine per note e la contestuale richiesta di rinvio non è meritevole di accoglimento .
Nella resistenza dell' si evince che la parte ricorrente è già titolare di una rendita unificata nel CP_1 grado complessivo del 21% per le medesime patologie che oggi assume conseguenti alle malattie professionali dedotte. La domanda risulta quindi tesa ad ottenere una illegittima duplicazione d'indennizzo attraverso una parziale ed errata rappresentazione dei fatti, nonché inammissibile per legge non potendo, la medesima menomazione, costituire oggetto di doppio indennizzo con conseguente indebito arricchimento del privato, con danno dell'Ente Pubblico.
Per quanto suesposto, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
Le spese di lite, alla luce della materia trattata e stante il recente mutamento giurisprudenziale, appare equo compensarle.
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, dott. Enrico Rizzo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla signora nei confronti Parte_1 dell' in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, disattesa ogni contraria CP_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso per le argomentazioni addotte in parte motiva;
2) Compensa integralmente le spese e competenze di lite;
OC (RC) 05/03/2025. IL GIUDICE
Dott. Enrico Rizzo
Provvedimento redatto attraverso l'applicativo “ Consolle del Magistrato” in data 05/03/2025 e depositato alle ore 16,14