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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/12/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1328/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott. AO Vadala' Presidente dott.ssa ND LO Giudice rel. est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1328/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 20.6.2024 e vertente
TRA
(c.f. , rappr. e dif. dall'avv. Cinzia Pucciarelli, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore in Tolentino;
ricorrente
E
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: regolamentazione affidamento e mantenimento figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.11.2025.
FATTO E DIRITTO
La stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. 69/09; è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
ha instato per la regolamentazione delle modalità di affidamento del figlio Parte_1 minore , nato il [...] dalla relazione more uxorio dalla stessa intrattenuta con Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori. Controparte_1
pagina 1 di 9 Ha in particolare dedotto che, dopo la fine della convivenza, avvenuta nell'anno 2017 a causa dei problemi di tossicodipendenza del il Tribunale dei Minorenni di CP_1 Ancona aveva dapprima sospeso il predetto dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore, per poi revocare tale misura con decreto del 25.10.2021, avendo il CP_1 collaborato fattivamente con i Servizi Sociali e seguito i percorsi prescritti;
nel frattempo, il Tribunale di Macerata aveva emesso il decreto del 25.10.2019 con cui aveva previsto l'obbligo del padre di versare l'importo di € 250,00 mensili quale contributo ordinario al mantenimento del figlio minore, oltre che di contribuire per il 50% al pagamento delle spese straordinarie relative al medesimo.
La Fogante ha poi evidenziato come, dopo l'archiviazione da parte del Tribunale per i Minorenni della procedura dinanzi ad esso pendente e dopo la reintegra del RI nella responsabilità genitoriale, questi, già rimasto inadempiente all'obbligo di mantenimento stabilito dal Tribunale di Macerata, sarebbe scomparso del tutto dalla vita del figlio, non rispondendo nemmeno più al telefono e rendendosi irreperibile, di tal che il minore avrebbe da anni totalmente interrotto i rapporti con il padre.
Ha quindi chiesto che sia disposto l'affido esclusivo del minore alla medesima ed ha altresì instato, in sede di precisazione delle conclusioni, per l'aumento ad € 350,00 mensili dell'importo dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento del figlio.
Quanto al regime di affido del minore, deve rilevarsi che con i provvedimenti temporanei ed urgenti del 19.11.2014 era stato previsto l'affido esclusivo di alla madre, con Per_1 previsione della possibilità per la stessa di assumere autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, alla luce del disinteresse che il convenuto avrebbe manifestato nei confronti del ragazzino dopo la chiusura del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale per i minorenni delle Marche (risalente al novembre 2021), sia sotto il profilo affettivo ed educativo, che in ordine all'aspetto economico, non smentito dal (che, CP_1 benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio).
Ritiene il Tribunale di dover confermare tale statuizione.
Non solo, infatti, va valorizzata la condotta processuale del convenuto, che – come già evidenziato nell'ordinanza del 19.11.2024 – pur avendo ritirato il plico contenente la notifica a mezzo familiare convivente, non si è costituito in giudizio, non smentendo le allegazioni svolte dalla ricorrente relative al totale disinteresse dallo stesso manifestato nei confronti del figlio minore a far data dal 2021, ma assumono altresì dirimente rilievo le dichiarazioni rese dal minore durante il suo ascolto, che hanno ulteriormente Per_1 confermato le deduzioni materne.
pagina 2 di 9 Premesso che nel decreto emesso dal Tribunale dei Minorenni il 25.10.2021, con cui era stata revocata la sospensione del RI dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore, già si dava conto di come , malgrado l'atteggiamento collaborativo del padre e Per_1 l'aderenza dello stesso ai percorsi prescritti dal Tribunale minorile, rifiutasse categoricamente di continuare a vedere il padre, anche in forma protetta, la situazione è stata in maniera più chiara descritta dallo stesso minore, il quale ha riferito di non vedere il padre da anni (“due anni e mezzo fa”, ha ricordato), dall'ultimo degli incontri protetti, che egli stesso aveva deciso di interrompere ritenendoli inutili, dato che il padre era poco partecipe, sembrava sempre “addormentato”; il ragazzino ha poi raccontato che, dopo la fine degli incontri protetti, era stato mantenuto un minimo contatto telefonico con il padre, che di sabato veniva chiamato dalla insieme al figlio;
tuttavia, dopo un primo Pt_1 periodo, il aveva dapprima preso ad interrompere velocemente la telefonata con CP_1 qualche scusa, per poi non rispondere nemmeno più, essendo da ultimo risultato irreperibile anche al telefono;
da quel momento, non ha più avuto alcun contatto con il padre, Per_1 che non lo ha più cercato.
Il ragazzo ha chiaramente espresso la sua delusione e la sua rabbia nei confronti del padre, per non aver raccolto il tentativo ultimo del figlio di mantenere un contatto, ed ha chiaramente affermato che, se il padre tornasse e volesse vederlo, lui non sarebbe disponibile, non essendo intenzionato ad incontrarlo nemmeno in forma protetta.
Ritiene il Tribunale di dover tenere nella massima considerazione la volontà del minore, che ha ormai quasi 16 anni ed è quindi sicuramente dotato di capacità di discernimento, essendo peraltro apparso durante l'ascolto pienamente presente a sé stesso, maturo ed equilibrato, avendo risposto in maniera ponderata e riflessiva;
egli, a ben vedere, ha fondato il suo rifiuto di incontrare il genitore su motivazioni non già pretestuose, bensì reali e concrete, fondate sia sul rapporto distaccato che ha sempre avuto con il padre prima della fine della convivenza tra i genitori (connotata, peraltro, dalla tossicodipendenza del RI), che, soprattutto, sul totale disinteresse mostrato dal genitore nei suoi confronti dal 2021, dopo la chiusura del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale per i Minorenni, quando il padre avrebbe interrotto senza motivazione il rapporto, sia pure in quel momento solo telefonico, con il figlio.
Deve peraltro evidenziarsi che il diritto dei minori alla bigenitorialità, quindi ad avere rapporti significativi con entrambi i genitori ed a ricevere da entrambi cura ed educazione, non è assoluto, ma incontra dei limiti dati dall'interesse del minore e dalla sua volontà, non potendosi tale diritto spingersi oltre al rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario, laddove esso appaia motivato, radicato e consolidato, insuscettibile, allo stato, di essere scalfito: essendo il diritto alla bigenitorialità posto a tutela, innanzitutto, del figlio e non solo dei genitori, il minore, laddove capace di discernimento, ha anche diritto di
“non mantenere” un rapporto continuativo con un genitore;
come osservato anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i rapporti affettivi sono per loro natura incoercibili e non possono essere imposti, dovendosi, se del caso, adottare tutti gli strumenti per favorirne il più possibile una normalizzazione ed un recupero (CASS., ord. n. 11170/2019; sent. n. 20107/2016).
pagina 3 di 9 Nel caso di specie, pertanto, l'assenza prolungata, da anni, del padre dalla vita del figlio (il quale ha peraltro comunque trovato un suo equilibrio ed ha avuto una regolare crescita psicofisica), sia sotto il profilo educativo ed affettivo che per l'aspetto economico (non avendo il smentito l'allegazione della relativa al mancato versamento del CP_1 Pt_1 mantenimento per il figlio), è eloquente espressione dell'assenza nel di idoneità CP_1 genitoriale, essendosi egli totalmente disinteressato del figlio, interrompendo qualsiasi contatto con lui e non cercandolo più.
Il diritto del minore di non avere rapporti con il padre, frutto di una decisione ponderata, radicata e confermata negli anni, va quindi nella presente fattispecie tutelato.
Sussistono quindi i presupposti per confermare anche in questa sede la deroga al regime di affido condiviso e la previsione dell'affido esclusivo “rafforzato” del minore alla madre (la quale è invece apparsa adeguata ed idonea nella relazione con il figlio, che ha con lei un sereno ed autentico legame affettivo, avendolo allevato e cresciuto da sola, consentendogli comunque una regolare crescita psicofisica), già disposto con ordinanza del 19.11.2024.
La più recente giurisprudenza di legittimità afferma infatti che «In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore»(CASS., Ord. n. 4056 del 09/02/2023)
Il disinteresse verso la prole, in particolare, appare ex se incompatibile con un adeguato esercizio dei doveri genitoriali, risultando eloquentemente sintomatico di una inidoneità genitoriale, e giustifica pertanto l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, in deroga alla regola generale dell'affido condiviso, che presuppone comunque un rapporto in corso e la manifestazione dei requisiti minimi del ruolo genitoriale (in tal senso, Trib. Novara, 11.2.2010; Trib. Bologna, 17.4.2008; Trib. Pordenone, 30.3.2007; Trib. Modena, 17.9.2012; CASS., ord. 24.7.2013, n. 17990; ord. n. 16738 del 2018), del tutto Pt_2 assenti nel convenuto, che dal 2021 ha interrotto ogni rapporto con il figlio, improvvisamente e senza valide motivazioni, omettendo anche di provvedere al suo mantenimento e sottraendosi ai tentativi di contatto telefonico esperiti dal medesimo minore e dalla madre.
Valutati tali elementi, tenuto conto del preminente interesse del minore coinvolto nella presente vicenda, il suo affido esclusivo alla madre appare il regime più adeguato alle sue esigenze, in deroga alla regola generale dell'affido condiviso, in quanto idoneo ad assicurare a la condizione di certezza e stabilità che solo la componente Per_1 genitoriale materna appare in grado di garantire, essendo stata sempre la madre a prendersi cura di lui, in ogni aspetto.
pagina 4 di 9 Peraltro, il fatto che il convenuto abbia totalmente interrotto ogni rapporto con il figlio, risultando di fatto irreperibile, rende nel caso di specie opportuno, nell'ottica di migliore tutela dell'interesse del minore, persino rafforzare la disciplina dell'affido esclusivo, secondo il paradigma del c.d. affido super esclusivo (secondo un modulo fatto proprio da numerose pronunce di merito: cfr. Tribunale Parma 4 dicembre 2017; Tribunale Messina 17 maggio 2017, Tribunale Modena 31 maggio 2016; Tribunale Milano 4 giugno 2015), prevedendo che anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio (che nel caso dell'affido esclusivo devono essere adottate da entrambi i genitori) siano assunte dalla sola ricorrente (fermo restando che questa concentrazione di genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio, restando pur sempre in capo al genitore cui i figli non sono affidati il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e di ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse: art. 337-quater, ultimo comma, c.c.), al fine di evitare, anche (e soprattutto) per le questioni fondamentali, che la rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel suo funzionamento a causa del completo disinteresse manifestato dal convenuto per la propria famiglia e della sua attuale condizione di assenza di contatti con madre e figlio.
Quanto alla disciplina del diritto di visita paterno, non può parimenti non tenersi conto del rifiuto di frequentare il genitore che il minore ha chiaramente manifestato a partire, quanto meno, dal 2021, acuitosi dopo la cessazione dei contatti telefonici con il padre.
Si ritiene che, sebbene vada tutelato l'interesse ed il diritto del minore a potere in qualsiasi momento recuperare il rapporto con il padre, laddove quest'ultimo si mostri a ciò seriamente interessato, occorre al contempo fornire tutela allo stesso a fronte di un eventuale improvviso e destabilizzante ritorno del genitore, di tal ché appare opportuno prevedere, confermando quanto già previsto con ordinanza del 19.11.2024, che, laddove il intenda riprendere le visite al figlio, esse avvengano, previo consenso del minore, CP_1 non in modalità libera, bensì tramite l'ausilio ed il supporto dei Servizi Sociali del Comune di Appignano, i quali organizzeranno e monitoreranno gli incontri padre-figlio con cadenza almeno quindicinale.
Quanto agli aspetti economici, va sicuramente ribadito il dovere del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore, il quale, dall'anno 2019, quando il Tribunale di Macerata aveva quantificato in € 250,00 l'importo dovuto dal quale contributo ordinario al CP_1 suo mantenimento, è sicuramente cresciuto, essendo passato dall'età dell'infanzia (aveva all'epoca nove anni) al pieno dell'età adolescenziale (avendo a febbraio sedici anni), con conseguente notorio incremento delle sue esigenze di vita.
Come insegna la giurisprudenza di legittimità (in particolare, CASS., 29.4.2022, n. 13664; CASS., 4.6.2012, n. 8927), il contributo per il mantenimento dei figli può essere maggiorato in forza del solo aumento delle loro esigenze economiche, che non necessitano di specifica dimostrazione in fatto, visto che le stesse di per sé legittimano la revisione del mantenimento, pur in mancanza di una evoluzione migliorativa delle condizioni patrimoniali dell'onerato, posto che è notorio come il passaggio alle diverse e successive fasi di sviluppo della personalità dei figli comporti un aumento delle spese da dover sostenere (anche laddove la famiglia fosse rimasta unita), riguardando i superiori bisogni di vita non soltanto la scuola e tutte le attività ad essa connesse, ma anche la crescita in senso generale, dalla vita di relazione alla formazione culturale.
pagina 5 di 9 Nel caso di specie, pertanto, pur in assenza di comprovati mutamenti nella condizione economica del della quale peraltro nulla consta, potendosi comunque presumere CP_1 il possesso da parte sua di adeguata capacità lavorativa, appare equo disporre un incremento dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito nell'anno 2019, elevandolo ad € 300,00 al mese, tenuto conto del sicuro aumento delle esigenze di vita del minore.
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori in pari quota;
per la disciplina di dette spese deva farsi riferimento al Protocollo in vigore presso il distretto di Corte di Appello di Ancona approvato il 10.7.2024, come riportato in parte dispositiva.
L'esito del giudizio, connotato dalla soccombenza del convenuto, giustifica la sua condanna alla rifusione delle spese del procedimento in favore della ricorrente, liquidate come specificato in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, che appare opportuno ridurre rispetto ai valori medi alla luce della limitata attività istruttoria compiuta e della natura contumaciale del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1328/20234 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale continuerà ad Per_1 abitare;
la madre potrà assumere in via autonoma anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio (relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza);
2) laddove il RI intenda riprendere le visite al figlio, esse avverranno, previo consenso del minore, in modalità protetta, tramite l'ausilio ed il supporto dei Servizi Sociali del Comune di Appignano, i quali organizzeranno e monitoreranno gli incontri padre-figlio con cadenza almeno quindicinale;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € Controparte_1 300,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore;
l'assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
4) i genitori sosterranno in pari quota le spese straordinarie necessarie per il figlio, da regolamentarsi ai sensi del Protocollo vigente presso il distretto della Corte di Appello di Ancona, approvato il 10.7.2024.
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
pagina 6 di 9 Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. PE ED
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. PE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
pagina 7 di 9 - libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo fa-miliare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta-mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi-mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. PE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
pagina 8 di 9 - babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
5) condanna a rifondere a le spese del procedimento, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 3.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, cap e iva come per legge.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
ND LO AO AL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott. AO Vadala' Presidente dott.ssa ND LO Giudice rel. est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1328/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 20.6.2024 e vertente
TRA
(c.f. , rappr. e dif. dall'avv. Cinzia Pucciarelli, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore in Tolentino;
ricorrente
E
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: regolamentazione affidamento e mantenimento figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.11.2025.
FATTO E DIRITTO
La stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. 69/09; è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
ha instato per la regolamentazione delle modalità di affidamento del figlio Parte_1 minore , nato il [...] dalla relazione more uxorio dalla stessa intrattenuta con Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori. Controparte_1
pagina 1 di 9 Ha in particolare dedotto che, dopo la fine della convivenza, avvenuta nell'anno 2017 a causa dei problemi di tossicodipendenza del il Tribunale dei Minorenni di CP_1 Ancona aveva dapprima sospeso il predetto dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore, per poi revocare tale misura con decreto del 25.10.2021, avendo il CP_1 collaborato fattivamente con i Servizi Sociali e seguito i percorsi prescritti;
nel frattempo, il Tribunale di Macerata aveva emesso il decreto del 25.10.2019 con cui aveva previsto l'obbligo del padre di versare l'importo di € 250,00 mensili quale contributo ordinario al mantenimento del figlio minore, oltre che di contribuire per il 50% al pagamento delle spese straordinarie relative al medesimo.
La Fogante ha poi evidenziato come, dopo l'archiviazione da parte del Tribunale per i Minorenni della procedura dinanzi ad esso pendente e dopo la reintegra del RI nella responsabilità genitoriale, questi, già rimasto inadempiente all'obbligo di mantenimento stabilito dal Tribunale di Macerata, sarebbe scomparso del tutto dalla vita del figlio, non rispondendo nemmeno più al telefono e rendendosi irreperibile, di tal che il minore avrebbe da anni totalmente interrotto i rapporti con il padre.
Ha quindi chiesto che sia disposto l'affido esclusivo del minore alla medesima ed ha altresì instato, in sede di precisazione delle conclusioni, per l'aumento ad € 350,00 mensili dell'importo dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento del figlio.
Quanto al regime di affido del minore, deve rilevarsi che con i provvedimenti temporanei ed urgenti del 19.11.2014 era stato previsto l'affido esclusivo di alla madre, con Per_1 previsione della possibilità per la stessa di assumere autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, alla luce del disinteresse che il convenuto avrebbe manifestato nei confronti del ragazzino dopo la chiusura del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale per i minorenni delle Marche (risalente al novembre 2021), sia sotto il profilo affettivo ed educativo, che in ordine all'aspetto economico, non smentito dal (che, CP_1 benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio).
Ritiene il Tribunale di dover confermare tale statuizione.
Non solo, infatti, va valorizzata la condotta processuale del convenuto, che – come già evidenziato nell'ordinanza del 19.11.2024 – pur avendo ritirato il plico contenente la notifica a mezzo familiare convivente, non si è costituito in giudizio, non smentendo le allegazioni svolte dalla ricorrente relative al totale disinteresse dallo stesso manifestato nei confronti del figlio minore a far data dal 2021, ma assumono altresì dirimente rilievo le dichiarazioni rese dal minore durante il suo ascolto, che hanno ulteriormente Per_1 confermato le deduzioni materne.
pagina 2 di 9 Premesso che nel decreto emesso dal Tribunale dei Minorenni il 25.10.2021, con cui era stata revocata la sospensione del RI dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore, già si dava conto di come , malgrado l'atteggiamento collaborativo del padre e Per_1 l'aderenza dello stesso ai percorsi prescritti dal Tribunale minorile, rifiutasse categoricamente di continuare a vedere il padre, anche in forma protetta, la situazione è stata in maniera più chiara descritta dallo stesso minore, il quale ha riferito di non vedere il padre da anni (“due anni e mezzo fa”, ha ricordato), dall'ultimo degli incontri protetti, che egli stesso aveva deciso di interrompere ritenendoli inutili, dato che il padre era poco partecipe, sembrava sempre “addormentato”; il ragazzino ha poi raccontato che, dopo la fine degli incontri protetti, era stato mantenuto un minimo contatto telefonico con il padre, che di sabato veniva chiamato dalla insieme al figlio;
tuttavia, dopo un primo Pt_1 periodo, il aveva dapprima preso ad interrompere velocemente la telefonata con CP_1 qualche scusa, per poi non rispondere nemmeno più, essendo da ultimo risultato irreperibile anche al telefono;
da quel momento, non ha più avuto alcun contatto con il padre, Per_1 che non lo ha più cercato.
Il ragazzo ha chiaramente espresso la sua delusione e la sua rabbia nei confronti del padre, per non aver raccolto il tentativo ultimo del figlio di mantenere un contatto, ed ha chiaramente affermato che, se il padre tornasse e volesse vederlo, lui non sarebbe disponibile, non essendo intenzionato ad incontrarlo nemmeno in forma protetta.
Ritiene il Tribunale di dover tenere nella massima considerazione la volontà del minore, che ha ormai quasi 16 anni ed è quindi sicuramente dotato di capacità di discernimento, essendo peraltro apparso durante l'ascolto pienamente presente a sé stesso, maturo ed equilibrato, avendo risposto in maniera ponderata e riflessiva;
egli, a ben vedere, ha fondato il suo rifiuto di incontrare il genitore su motivazioni non già pretestuose, bensì reali e concrete, fondate sia sul rapporto distaccato che ha sempre avuto con il padre prima della fine della convivenza tra i genitori (connotata, peraltro, dalla tossicodipendenza del RI), che, soprattutto, sul totale disinteresse mostrato dal genitore nei suoi confronti dal 2021, dopo la chiusura del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale per i Minorenni, quando il padre avrebbe interrotto senza motivazione il rapporto, sia pure in quel momento solo telefonico, con il figlio.
Deve peraltro evidenziarsi che il diritto dei minori alla bigenitorialità, quindi ad avere rapporti significativi con entrambi i genitori ed a ricevere da entrambi cura ed educazione, non è assoluto, ma incontra dei limiti dati dall'interesse del minore e dalla sua volontà, non potendosi tale diritto spingersi oltre al rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario, laddove esso appaia motivato, radicato e consolidato, insuscettibile, allo stato, di essere scalfito: essendo il diritto alla bigenitorialità posto a tutela, innanzitutto, del figlio e non solo dei genitori, il minore, laddove capace di discernimento, ha anche diritto di
“non mantenere” un rapporto continuativo con un genitore;
come osservato anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i rapporti affettivi sono per loro natura incoercibili e non possono essere imposti, dovendosi, se del caso, adottare tutti gli strumenti per favorirne il più possibile una normalizzazione ed un recupero (CASS., ord. n. 11170/2019; sent. n. 20107/2016).
pagina 3 di 9 Nel caso di specie, pertanto, l'assenza prolungata, da anni, del padre dalla vita del figlio (il quale ha peraltro comunque trovato un suo equilibrio ed ha avuto una regolare crescita psicofisica), sia sotto il profilo educativo ed affettivo che per l'aspetto economico (non avendo il smentito l'allegazione della relativa al mancato versamento del CP_1 Pt_1 mantenimento per il figlio), è eloquente espressione dell'assenza nel di idoneità CP_1 genitoriale, essendosi egli totalmente disinteressato del figlio, interrompendo qualsiasi contatto con lui e non cercandolo più.
Il diritto del minore di non avere rapporti con il padre, frutto di una decisione ponderata, radicata e confermata negli anni, va quindi nella presente fattispecie tutelato.
Sussistono quindi i presupposti per confermare anche in questa sede la deroga al regime di affido condiviso e la previsione dell'affido esclusivo “rafforzato” del minore alla madre (la quale è invece apparsa adeguata ed idonea nella relazione con il figlio, che ha con lei un sereno ed autentico legame affettivo, avendolo allevato e cresciuto da sola, consentendogli comunque una regolare crescita psicofisica), già disposto con ordinanza del 19.11.2024.
La più recente giurisprudenza di legittimità afferma infatti che «In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore»(CASS., Ord. n. 4056 del 09/02/2023)
Il disinteresse verso la prole, in particolare, appare ex se incompatibile con un adeguato esercizio dei doveri genitoriali, risultando eloquentemente sintomatico di una inidoneità genitoriale, e giustifica pertanto l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, in deroga alla regola generale dell'affido condiviso, che presuppone comunque un rapporto in corso e la manifestazione dei requisiti minimi del ruolo genitoriale (in tal senso, Trib. Novara, 11.2.2010; Trib. Bologna, 17.4.2008; Trib. Pordenone, 30.3.2007; Trib. Modena, 17.9.2012; CASS., ord. 24.7.2013, n. 17990; ord. n. 16738 del 2018), del tutto Pt_2 assenti nel convenuto, che dal 2021 ha interrotto ogni rapporto con il figlio, improvvisamente e senza valide motivazioni, omettendo anche di provvedere al suo mantenimento e sottraendosi ai tentativi di contatto telefonico esperiti dal medesimo minore e dalla madre.
Valutati tali elementi, tenuto conto del preminente interesse del minore coinvolto nella presente vicenda, il suo affido esclusivo alla madre appare il regime più adeguato alle sue esigenze, in deroga alla regola generale dell'affido condiviso, in quanto idoneo ad assicurare a la condizione di certezza e stabilità che solo la componente Per_1 genitoriale materna appare in grado di garantire, essendo stata sempre la madre a prendersi cura di lui, in ogni aspetto.
pagina 4 di 9 Peraltro, il fatto che il convenuto abbia totalmente interrotto ogni rapporto con il figlio, risultando di fatto irreperibile, rende nel caso di specie opportuno, nell'ottica di migliore tutela dell'interesse del minore, persino rafforzare la disciplina dell'affido esclusivo, secondo il paradigma del c.d. affido super esclusivo (secondo un modulo fatto proprio da numerose pronunce di merito: cfr. Tribunale Parma 4 dicembre 2017; Tribunale Messina 17 maggio 2017, Tribunale Modena 31 maggio 2016; Tribunale Milano 4 giugno 2015), prevedendo che anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio (che nel caso dell'affido esclusivo devono essere adottate da entrambi i genitori) siano assunte dalla sola ricorrente (fermo restando che questa concentrazione di genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio, restando pur sempre in capo al genitore cui i figli non sono affidati il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e di ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse: art. 337-quater, ultimo comma, c.c.), al fine di evitare, anche (e soprattutto) per le questioni fondamentali, che la rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel suo funzionamento a causa del completo disinteresse manifestato dal convenuto per la propria famiglia e della sua attuale condizione di assenza di contatti con madre e figlio.
Quanto alla disciplina del diritto di visita paterno, non può parimenti non tenersi conto del rifiuto di frequentare il genitore che il minore ha chiaramente manifestato a partire, quanto meno, dal 2021, acuitosi dopo la cessazione dei contatti telefonici con il padre.
Si ritiene che, sebbene vada tutelato l'interesse ed il diritto del minore a potere in qualsiasi momento recuperare il rapporto con il padre, laddove quest'ultimo si mostri a ciò seriamente interessato, occorre al contempo fornire tutela allo stesso a fronte di un eventuale improvviso e destabilizzante ritorno del genitore, di tal ché appare opportuno prevedere, confermando quanto già previsto con ordinanza del 19.11.2024, che, laddove il intenda riprendere le visite al figlio, esse avvengano, previo consenso del minore, CP_1 non in modalità libera, bensì tramite l'ausilio ed il supporto dei Servizi Sociali del Comune di Appignano, i quali organizzeranno e monitoreranno gli incontri padre-figlio con cadenza almeno quindicinale.
Quanto agli aspetti economici, va sicuramente ribadito il dovere del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore, il quale, dall'anno 2019, quando il Tribunale di Macerata aveva quantificato in € 250,00 l'importo dovuto dal quale contributo ordinario al CP_1 suo mantenimento, è sicuramente cresciuto, essendo passato dall'età dell'infanzia (aveva all'epoca nove anni) al pieno dell'età adolescenziale (avendo a febbraio sedici anni), con conseguente notorio incremento delle sue esigenze di vita.
Come insegna la giurisprudenza di legittimità (in particolare, CASS., 29.4.2022, n. 13664; CASS., 4.6.2012, n. 8927), il contributo per il mantenimento dei figli può essere maggiorato in forza del solo aumento delle loro esigenze economiche, che non necessitano di specifica dimostrazione in fatto, visto che le stesse di per sé legittimano la revisione del mantenimento, pur in mancanza di una evoluzione migliorativa delle condizioni patrimoniali dell'onerato, posto che è notorio come il passaggio alle diverse e successive fasi di sviluppo della personalità dei figli comporti un aumento delle spese da dover sostenere (anche laddove la famiglia fosse rimasta unita), riguardando i superiori bisogni di vita non soltanto la scuola e tutte le attività ad essa connesse, ma anche la crescita in senso generale, dalla vita di relazione alla formazione culturale.
pagina 5 di 9 Nel caso di specie, pertanto, pur in assenza di comprovati mutamenti nella condizione economica del della quale peraltro nulla consta, potendosi comunque presumere CP_1 il possesso da parte sua di adeguata capacità lavorativa, appare equo disporre un incremento dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito nell'anno 2019, elevandolo ad € 300,00 al mese, tenuto conto del sicuro aumento delle esigenze di vita del minore.
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori in pari quota;
per la disciplina di dette spese deva farsi riferimento al Protocollo in vigore presso il distretto di Corte di Appello di Ancona approvato il 10.7.2024, come riportato in parte dispositiva.
L'esito del giudizio, connotato dalla soccombenza del convenuto, giustifica la sua condanna alla rifusione delle spese del procedimento in favore della ricorrente, liquidate come specificato in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, che appare opportuno ridurre rispetto ai valori medi alla luce della limitata attività istruttoria compiuta e della natura contumaciale del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1328/20234 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale continuerà ad Per_1 abitare;
la madre potrà assumere in via autonoma anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio (relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza);
2) laddove il RI intenda riprendere le visite al figlio, esse avverranno, previo consenso del minore, in modalità protetta, tramite l'ausilio ed il supporto dei Servizi Sociali del Comune di Appignano, i quali organizzeranno e monitoreranno gli incontri padre-figlio con cadenza almeno quindicinale;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € Controparte_1 300,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore;
l'assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
4) i genitori sosterranno in pari quota le spese straordinarie necessarie per il figlio, da regolamentarsi ai sensi del Protocollo vigente presso il distretto della Corte di Appello di Ancona, approvato il 10.7.2024.
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
pagina 6 di 9 Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. PE ED
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. PE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
pagina 7 di 9 - libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo fa-miliare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta-mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi-mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. PE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
pagina 8 di 9 - babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
5) condanna a rifondere a le spese del procedimento, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 3.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, cap e iva come per legge.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
ND LO AO AL
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