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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 4136/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della udienza svoltasi con le forme della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 4136 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
, domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Maria Parte_1
Paola Piras, che lo rappresenta e difende per procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari presso l'avvocato Giuliana Murino, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Roberto
Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 31 dicembre 2022 , nato a [...] il 6 giugno Parte_1
1944, ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già infruttuosamente CP_1
chiesto in via amministrativa, del diritto all'indennizzo per le varie affezioni di origine professionale (nella specie ernie discali lombari, epicondilite bilaterale e tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale).
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito e ha concluso per il rigetto del ricorso CP_1
deducendo la mancata esposizione del Cabriolu ad un rischio tecnopatico e per altro verso l'insussistenza di elementi a conforto della eziologia professionale delle patologie lamentate in
1 ricorso.
2. Nel merito il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami Persona_1
medici e debito studio dei documenti prodotti, è giunto seguenti alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata l'1 febbraio 2025:
Riconosco al signor , per gli esiti delle patologie sopradescritte, valore di danno Pt_1
biologico del 22%. Ho utilizzato per l'assegnazione del suddetto grado d'invalidità i seguenti codici tabellari.
Cod. 213: ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti, fino a 12%.
Cod. 227: esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale, fino a 4%.
Cod. 224: limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi, 3%.
Cod. 232: esiti di epicondiliti, epitrocleiti, e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità, fino a 5%.
Ho tenuto conto delle patologie concorrenti e coesistenti.
Ho riconosciuto valore di danno biologico del 10% agli esiti della patologia del rachide lombare
e del 10% agli esiti della patologia delle spalle, 4% agli esiti della patologia dei gomiti.
3. Le argomentate conclusioni del consulente, per quanto consta nemmeno oggetto di motivati rilievi critici ad opera delle parti, appaiono condivisibili siccome coerenti con le risultanze documentali, con gli esiti della visita medico legale cui è stato sottoposto in sede peritale il Cabriolu ed ancora con le emergenze probatorie ricavabili dalla prova testimoniale.
4. È infatti emerso, all'esito delle deposizioni rese da e già Testimone_1 Testimone_2
collaboratori del ricorrente, che questi ha svolto quotidianamente e per un cospicuo numero di ore al giorno (la giornata lavorativa iniziava alle 7,00 circa e terminava la sera intorno alle 19,00 circa per tutti i giorni della settimana) le mansioni tipiche del coltivatore diretto.
Difatti all'interno dell'azienda agricola che egli conduceva (dal 1978 fino a circa 7 anni fa, secondo quanto egli stesso ha riferito in sede di anamnesi), sita in agro di Villacidro ed estesa per circa 17 ettari, ha curato le varie lavorazioni dei fondi: potatura, raccolta e movimentazione manuale delle casse dei prodotti ortofrutticoli (agrumi, mandorle, uva, olive, varie sementi) e pulizia dei terreni anche avvalendosi di un trattore e dell'opera di alcuni collaboratori.
2 Per lo svolgimento di tali attività ha quindi costantemente utilizzato vari strumenti ed utensili: fresa, atomizzatore, decespugliatori, motozappa e motosega nonché attrezzature manuali quali zappe, picconi, pennati e roncole ed altri.
Ha anche curato personalmente la raccolta di olive, mandorle ed agrumi compresa la movimentazione manuale delle casse contenenti il prodotto appena raccolto.
5. Si tratta di mansioni che hanno favorito, come si è potuto appurare in sede peritale, l'insorgenza delle patologie sopra citate posto che la pregressa ultradecennale attività lavorativa si pone, come visto, quantomeno come verosimile concausa efficiente.
6. Ritiene pertanto il giudicante che abbia maturato il diritto alla costituzione Parte_1
della rendita richiesta siccome commisurata ad un danno biologico pari al 22 % a far data dalle domande amministrative del 19 febbraio 2020, con tutte le conseguenze di legge.
7. L' deve perciò essere condannato a costituire la rendita dovuta per il danno biologico CP_1
riconosciuto in misura del 22 % con decorrenza di legge fin dalla data delle domande amministrative e al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con gli interessi legali (o la rivalutazione monetaria se maggiore), dalla data anzidetta.
7.1. Deve ritenersi non rilevante ai fini decisori quanto annotato nel parere espresso dai sanitari dell' in ordine al riconoscimento nel 2009 di una sindrome del tunnel carpale bilaterale CP_1
di origine professionale.
Difatti il ricorrente non ne ha domandato l'eventuale conglobamento con il danno accertando in causa sicchè tale questione si porrà, eventualmente nella separata sede amministrativa.
8. Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dello scaglione di valore fino a 52.000,00 euro, tenuto conto del valore del presente giudizio, applicazione dei valori minimi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti con distrazione in favore del difensore antistatario.
9. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita per danno Parte_1
biologico correlato alle patologie di cui in motivazione in misura pari al 22 %, con decorrenza di legge;
3 2. Condanna l' a costituire la predetta rendita e al pagamento dei ratei maturati e non CP_1
riscossi con gli interessi legali (o la rivalutazione monetaria se maggiore), decorrenti nei termini di legge a far data dalle domande amministrative del 19 febbraio 2020;
3. Condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 %, oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, come CP_1
separatamente liquidate.
Così deciso in Cagliari il 24 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della udienza svoltasi con le forme della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 4136 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
, domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Maria Parte_1
Paola Piras, che lo rappresenta e difende per procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari presso l'avvocato Giuliana Murino, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Roberto
Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 31 dicembre 2022 , nato a [...] il 6 giugno Parte_1
1944, ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già infruttuosamente CP_1
chiesto in via amministrativa, del diritto all'indennizzo per le varie affezioni di origine professionale (nella specie ernie discali lombari, epicondilite bilaterale e tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale).
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito e ha concluso per il rigetto del ricorso CP_1
deducendo la mancata esposizione del Cabriolu ad un rischio tecnopatico e per altro verso l'insussistenza di elementi a conforto della eziologia professionale delle patologie lamentate in
1 ricorso.
2. Nel merito il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami Persona_1
medici e debito studio dei documenti prodotti, è giunto seguenti alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata l'1 febbraio 2025:
Riconosco al signor , per gli esiti delle patologie sopradescritte, valore di danno Pt_1
biologico del 22%. Ho utilizzato per l'assegnazione del suddetto grado d'invalidità i seguenti codici tabellari.
Cod. 213: ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti, fino a 12%.
Cod. 227: esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale, fino a 4%.
Cod. 224: limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi, 3%.
Cod. 232: esiti di epicondiliti, epitrocleiti, e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità, fino a 5%.
Ho tenuto conto delle patologie concorrenti e coesistenti.
Ho riconosciuto valore di danno biologico del 10% agli esiti della patologia del rachide lombare
e del 10% agli esiti della patologia delle spalle, 4% agli esiti della patologia dei gomiti.
3. Le argomentate conclusioni del consulente, per quanto consta nemmeno oggetto di motivati rilievi critici ad opera delle parti, appaiono condivisibili siccome coerenti con le risultanze documentali, con gli esiti della visita medico legale cui è stato sottoposto in sede peritale il Cabriolu ed ancora con le emergenze probatorie ricavabili dalla prova testimoniale.
4. È infatti emerso, all'esito delle deposizioni rese da e già Testimone_1 Testimone_2
collaboratori del ricorrente, che questi ha svolto quotidianamente e per un cospicuo numero di ore al giorno (la giornata lavorativa iniziava alle 7,00 circa e terminava la sera intorno alle 19,00 circa per tutti i giorni della settimana) le mansioni tipiche del coltivatore diretto.
Difatti all'interno dell'azienda agricola che egli conduceva (dal 1978 fino a circa 7 anni fa, secondo quanto egli stesso ha riferito in sede di anamnesi), sita in agro di Villacidro ed estesa per circa 17 ettari, ha curato le varie lavorazioni dei fondi: potatura, raccolta e movimentazione manuale delle casse dei prodotti ortofrutticoli (agrumi, mandorle, uva, olive, varie sementi) e pulizia dei terreni anche avvalendosi di un trattore e dell'opera di alcuni collaboratori.
2 Per lo svolgimento di tali attività ha quindi costantemente utilizzato vari strumenti ed utensili: fresa, atomizzatore, decespugliatori, motozappa e motosega nonché attrezzature manuali quali zappe, picconi, pennati e roncole ed altri.
Ha anche curato personalmente la raccolta di olive, mandorle ed agrumi compresa la movimentazione manuale delle casse contenenti il prodotto appena raccolto.
5. Si tratta di mansioni che hanno favorito, come si è potuto appurare in sede peritale, l'insorgenza delle patologie sopra citate posto che la pregressa ultradecennale attività lavorativa si pone, come visto, quantomeno come verosimile concausa efficiente.
6. Ritiene pertanto il giudicante che abbia maturato il diritto alla costituzione Parte_1
della rendita richiesta siccome commisurata ad un danno biologico pari al 22 % a far data dalle domande amministrative del 19 febbraio 2020, con tutte le conseguenze di legge.
7. L' deve perciò essere condannato a costituire la rendita dovuta per il danno biologico CP_1
riconosciuto in misura del 22 % con decorrenza di legge fin dalla data delle domande amministrative e al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con gli interessi legali (o la rivalutazione monetaria se maggiore), dalla data anzidetta.
7.1. Deve ritenersi non rilevante ai fini decisori quanto annotato nel parere espresso dai sanitari dell' in ordine al riconoscimento nel 2009 di una sindrome del tunnel carpale bilaterale CP_1
di origine professionale.
Difatti il ricorrente non ne ha domandato l'eventuale conglobamento con il danno accertando in causa sicchè tale questione si porrà, eventualmente nella separata sede amministrativa.
8. Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dello scaglione di valore fino a 52.000,00 euro, tenuto conto del valore del presente giudizio, applicazione dei valori minimi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti con distrazione in favore del difensore antistatario.
9. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita per danno Parte_1
biologico correlato alle patologie di cui in motivazione in misura pari al 22 %, con decorrenza di legge;
3 2. Condanna l' a costituire la predetta rendita e al pagamento dei ratei maturati e non CP_1
riscossi con gli interessi legali (o la rivalutazione monetaria se maggiore), decorrenti nei termini di legge a far data dalle domande amministrative del 19 febbraio 2020;
3. Condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 %, oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, come CP_1
separatamente liquidate.
Così deciso in Cagliari il 24 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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