Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 8933/2024 R.G.
All'udienza del 16.1.2025, innanzi al Giudice dr.ssa Liana Pernice, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
, Controparte_1 sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. Rocco Lentini;
per la resistente, l'avv. Giuseppe Rizzo.
L'avv. Lentini preliminarmente chiede che vengano espunte dal fascicolo le note conclusive avversarie perché depositate fuori termine;
l'avv. Rizzo si oppone.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamando le conclusioni in atti e chiedono che la causa sia decisa. Dichiarano, poi, di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice, dopo avere dato lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio riservando all'esito la decisione della causa, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ.,
dr.ssa Liana Pernice G.O.T.
Dalle ore 10.20, alle ore 13.10, viene sospesa la camera di consiglio.
dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
1
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice G.O.T.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott.ssa Liana Pernice, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8933 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione e decisa il 16.1.2025 ex art. 429 cod. proc. civ. e avente ad oggetto “locazione uso abitativo”
TRA
(cod. fisc. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Palermo, presso lo studio dell'avv. Rocco Lentini (domicilio digitale:
, che lo rappresenta e difende per procura ad litem in Email_1 atti
RICORRENTE
E
(cod. fisc. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Villabate (PA), Corso Vittorio Emanuele, n. 560, presso lo studio dell'avv. Giovanni Rizzo (domicilio digitale: che lo Email_2 rappresenta e difende per procura ad litem in atti
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
Con atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida notificato il 31.5.2024, il signor nel convenire in Parte_1 giudizio innanzi il Tribunale di Palermo il signor , Controparte_1 esponeva:
.- di avere concesso in locazione per uso abitativo, a , Controparte_1 in forza del contratto del 15.12.2014, reg. to il 19.12.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Bagheria, al n. 852 serie 3T, per il canone annuo di €. 2.880,00 da corrispondersi in dodici rate mensili anticipate di pari importo (€. 240,00), rinnovato con successivo contratto reg.to il 12.4.2024, presso l'agenzia delle
2 entrate di Palermo 1 al n. 005864 serie 3T, l'immobile sito in Palermo via
Antonino Leto n. 3, piano terra, in catasto al foglio di mappa 44, particella 222, sub. 25;
.- che il conduttore non aveva adempiuto in modo esatto, posto che aveva versato solo parte del canone di locazione maturando rimanendo moroso della somma di € 2.730 per i canoni da maggio 2023 a maggio 2024 (mesi dodici) già al netto dell'acconto di € 150,00 corrisposto .
Intimava, sulla base delle predette allegazioni, sfratto per morosità contestualmente citandolo per la convalida, con condanna al rilascio dell'immobile, ai canoni e alle spese.
Nel costituirsi in giudizio, con memoria difensiva del 7.7.2024, l'intimato si opponeva alla convalida, contestando la sussistenza della morosità e asserendo di avere pagato puntualmente il canone di locazione in contanti.
L'intimato deduceva altresì, a sostegno dell'opposizione, l'inidoneità dell'immobile rispetto all'uso convenuto asserendo che il locatore si sarebbe reso inadempiente per non avere eseguito le riparazioni necessarie.
Disposto con ordinanza del 10.7.2024 ex art. 665 c.p.c. il rilascio del bene ai sensi dell'art. 665 c.p.c., era ad un tempo mutato il rito, ex art. 667 e 426 cod. proc. civ. con l'assegnazione di termine per l'integrazione degli atti e l'esperimento della mediazione ex d. lgs. n. 28/2010 e ss. mm.
Entrambe le parti depositavano le memorie integrative, mentre la mediazione, esperita il 29.10.2024, aveva esito negativo.
Indi, istruita con la documentazione offerta in comunicazione dalle parti, la causa era rinviata per discussione all'udienza del 16.1.2025, e all'esito della camera di consiglio decisa ex art. 429 cod. proc. civ.
2.- Merito della lite.
Giova premettere che mediante il deposito del contratto di locazione del
15.12.2014, reg. to il 19.12.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Bagheria, al n. 852 serie 3T, rinnovato con contratto reg. to il 12.4.2024, ha Parte_1 provato, come era suo onere, la fonte della obbligazione posta a fondamento della domanda e, ad un tempo, provato il fatto costitutivo della pretesa azionata. Conseguentemente, gravava sul conduttore in applicazione dei comuni principi di riparto ex art. 2679 cod. civ., provare l'avvenuto pagamento dei canoni. Ed infatti “..in tema di prova di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
3 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento..” (cfr.
Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533; conf. Cass. n. 826/2015). E' infatti “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, ma non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.” (Cass.
27.9.2016 n. 18991).
Tale onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto dal resistente, che si è limitato ad asserire di avere pagato il canone di locazione in contanti, senza tuttavia fornire le prove dell'esatto adempimento: prova che non poteva essere fornita, in difetto di un seppur minimo elemento a supporto dell'assunto,
a mezzo la generica prova articolata con il teste sul Testimone_1 seguente articolato: << E' vero che ha pagato la Controparte_1 locazione mensilmente e regolarmente >>.
Per completezza occorre evidenziare che al conduttore non è consentito in linea di principio astenersi dal versare il canone o di ridurlo, e ciò anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima solo qualora venga a mancare completamente la controprestazione da parte del locatore (i) “..o anche in presenza di inesatto adempimento, purché essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, in riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
L'art. 1460 cod. civ. prevede, invero, una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva e non genetica del rapporto, consentendo al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere la sua prestazione, nel rispetto del canone della buona fede soggettiva, senza la necessità di adire il giudice ai sensi dell'art. 1578 cod. civ., che offre al conduttore una tutela contro i vizi della cosa locata…” (ii) [Così,
Cass. n. 16890/2021; conf. Cass. n. 16917/2019). Tuttavia, nel caso di specie, non possono rinvenirsi i presupposti legittimanti la sospensione del canone di locazione né
– ancorché non richiesta – la sua riduzione, posta la genericità delle doglianze in ordine alla inidoneità dell'immobile del tutto sfornite di prova, a fronte della permanenza del conduttore nell'immobile.
Pertanto, avuto riguardo ai criteri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e
1375 cod. civ. cui le parti devono attenersi nell'esecuzione del contratto, non può ritenersi giustificata la sospensione da parte del conduttore della corresponsione del canone di locazione.
Per tutto quanto sopra, considerato il lungo periodo di morosità (12 mesi alla data della domanda cui sono da aggiungere i canoni maturatisi a far data dal giugno 2024)
e avuto riguardo a quanto previsto dagli artt. 5 L. n. 392/1978 e 1455 c.c., il
4 conduttore va ritenuto inadempiente in modo grave e il contratto di locazione deve essere risolto ex art. 1453 cod. civ., con conferma della data di rilascio del 30.9.2024 fissata con l'ordinanza ex art. 655 c.p.c. del 10.7.2024.
Il conduttore va, inoltre, condannato a corrispondere al locatore i canoni di locazione indicati nell'atto di intimazione (€. 2.730), nonché quelli maturatisi a decorrere dal mese di giugno 2024 sino all'effettivo rilascio dell'immobile nella misura di €. 240,00 al mese contrattualmente pattuita, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino all'effettivo soddisfo.
3.- Spese.
Le spese processuali, in esse comprese quella della mediazione, vanno poste in applicazione del principio della soccombenza a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
.- risolve, ai sensi degli artt. 1453, 1455 cod. civ. e 5 Legge n. 392/1978, il contratto di locazione del 15.12.2014, reg. to il 19.12.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Bagheria, al n. 852 serie 3T, rinnovato con contratto reg.to il
12.4.2024, presso l'agenzia delle entrate di Palermo 1 al n. 005864 serie 3T, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Palermo via Antonino Leto n. 3, piano terra, in catasto al foglio di mappa 44, particella 222, sub. 25;
.- per l'effetto conferma la data del 30.9.2024 di rilascio dell'immobile disposta in favore di e a carico di , stabilita con Parte_1 Controparte_1 ordinanza ex art. 655 c.p.c. del 10.7.2024;
.- condanna il resistente a pagare in favore di Controparte_1 [...]
per le causali di cui in motivazione, la somma di €. 2.730,00 oltre Pt_1
i canoni maturati decorrere da giugno 2024 sino alla data di effettivo rilascio, nella misura di €. 240,00 al mese, e ancora gli interessi al saggio legale a decorrere dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino all'effettivo soddisfo;
.- condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida, avuto riguardo all'attività svolta e alle questioni fattuali e giuridiche non particolarmente complesse trattate in complessive €. 2.635,00 di cui €. 135,00 per esborsi, oltre spese generali, cpa e iva.
Palermo, li 16.1.2025.
dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
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