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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 2109 dell'anno 2017 vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) entrambi elettivamente Pt_2 C.F._2
domiciliati in Cefalù, via Prestisimone n. 4/b presso lo studio dell'Avv. Antoniella Marinaro che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTI
CONTRO
1 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
(PART. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Verona,
vicolo S. Bernardino n. 5 presso lo studio dell'Avv. Marco Rossi che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 311/2017 del
07.03.2017 R.G.N. 681/2017 emesso dal Tribunale di Termini Imerese
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente:
“1). Preliminarmente revocare e/o caducare l'opposto D.I. con qualsiasi
statuizione per quanto detto in narrativa;
2). Ancora in via preliminare ritenere e dichiarare l'illiquidità e/o
l'incertezza e/o l'inesigibilità del presunto credito vantato dalla CP_1
opposta nei confronti dell'istante;
[...]
3). Conseguentemente dichiarare nullo e/o comunque privare di ogni effetto
giuridico il decreto ingiuntivo opposto per difetto dei presupposti di legge
formali e sostanziali.
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4). Nel merito accogliere tanto nella forma che nella sostanza l'opposizione
che con questo atto si propone dichiarando la nullità e/o revocando il
decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti, e per l'effetto: ritenere
e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente alla CP_1
opposta;
5). Sempre nel merito ed in via riconvenzionale:
5.a). Ritenere e dichiarare la nullità del tasso di interessi effettivamente
praticato ai rapporti intrattenuti dall'opponente con la Pt_3 CP_2
già e opposta, complessivamente
[...] CP_3 CP_1
considerati, per violazione della legge 108/96;
5. b.). Ritenere e dichiarare che la opposta ( già CP_1 CP_2
e la creditore cedente prima) ha violato, CP_3 Pt_3
nell'esecuzione dei rapporti intercorsi i principi di correttezza e buona fede,
oltre che norme imperative di legge, e risulta inadempiente agli obblighi
connessi con il proprio mandato, ed in conseguenza condannare la stessa, a
titolo contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento dei danni nei
confronti dell'opponente, nella misura che sarà accertata e quantificata in
corso di causa o liquidata in via equitativa ad opera del Sig. Giudice adito;
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6). In via estremamente subordinata e senza recesso dalle superiori
domande, limitare la pretesa della creditrice, CP_1
rideterminando l'eventuale credito della stessa nei limiti del giusto e del
provato e, comunque, ritenere e dichiarare non dovuti gli interessi nella
misura applicata e richiesta.”
Parte opposta:
“In via preliminare:
1) concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex
art. 648 cpc per la minor somma come rideterminata in comparsa di €
22.930,85 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di
pronta soluzione;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda degli opponenti, in ogni caso, accertare che
è creditrice nei confronti di in qualità di CP_1 Parte_1
debitore principale e di in qualità di coobbligata, della Parte_2
somma di € 22.930,85 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore
che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via
equitativa) oltre ai successivi interessi convenzionali (entro i limiti di cui
alla legge 108/1996 diminuiti di un punto) da calcolarsi sul solo capitale
fino al saldo, con condanna al pagamento”
4 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i signori e Pt_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_2
n. 311/2017 (R.G. 681/2017) emesso dal Tribunale di Termini Imerese
in data 07.03.2017 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento dell'importo di € 25.859,01, oltre interessi al saggio convenzionale e dalla decorrenza specificata in ricorso sino all'effettivo pagamento,
oltre le spese della procedura di ingiunzione, a titolo di omesso pagamento del saldo debitore relativo al contratto di finanziamento n. 6486356 originariamente stipulato dal signor con Parte_1
MP s.p.a. e quale coobbligato la signora Parte_2
successivamente oggetto di cessione pro soluto a e Controparte_2
da quest'ultima a Controparte_1
A sostegno della spiegata opposizione eccepivano la mancata comunicazione dell'avvenuta cessione al debitore ceduto ed al soggetto coobbligato, l'illegittimità del decreto ingiuntivo per difetto di idonea prova scritta ed incertezza dello stesso ed erroneità
nell'ammontare intimato, nonché l'illegittimità del tasso di interesse applicato in quanto ritenuto usurario, l'operatività della polizza
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assicurativa, chiedendo oltre la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio la contestando le eccezioni Controparte_1
di parte opponente e chiedendo concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con il rigetto dell'opposizione e la condanna al pagamento della somma come rideterminata in comparsa di € 22.930,85.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice assegnava alle parti il termine per l'esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione.
Espletata la Consulenza tecnica d'ufficio la causa veniva posta in decisione all'udienza del 10.05.2023, con i termini ex art. 190 c.p.c.-.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., n.
927 del 2022) ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, conseguente al procedimento monitorio in cui il creditore, al ricorrere di presupposti normativamente previsti,
abbia voluto munirsi di un titolo al fine di poter soddisfare,
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successivamente ed esecutivamente (coattivamente) il proprio credito.
La posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che colui che propone l'opposizione al decreto ingiuntivo riveste,
formalmente, la veste di “attore”, ritrovandosi davanti al Giudice
nella medesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora il decreto non fosse stato mai pronunciato e, il convenuto formale,
rimane nella sostanza attore.
In altri termini, “il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio
con attitudine al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito
dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato
dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2 comma, c.p.c.), anche in
relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza
che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di
legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, per la cui
emanazione assume rilevanza qualsiasi documento proveniente dal debitore
o dal terzo, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, quale con
riguardo alla sua formulazione unilaterale la fattura commerciale o la
ricevuta ed anche gli estratti autentici dei libri contabili, che dimostri
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l'esistenza del diritto fatto valere, quanto la fondatezza o meno della
pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con
riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia
della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
6663/2002).
Ne discende che il diritto del preteso creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In via generale, quindi, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova di siffatta azione contrattuale di adempimento è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cod. civ. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce per l'inadempimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, nonché allegare l'inadempimento dell'altro contraente totale o parziale e, ciò fatto, spetta al debitore allegare di avere esattamente adempiuto (ex multis Cass. civ.,
SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
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I predetti criteri probatori vanno naturalmente coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
"Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente
(sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto
(attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art.
167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui
intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-
attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c."
(Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
Tanto premesso, deve in primo luogo, procedersi all'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
per mancata comunicazione della cessione del credito pro soluto formulata da parte opponente.
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Sul punto si osserva che, nell'eccepire il difetto di legittimazione attiva parte opponente ha inteso, in realtà, contestare la titolarità del rapporto giuridico dedotto in causa.
Ed invero, la legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) si collega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e deve intendersi quale diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda giudiziale.
La legittimazione attiva e passiva integra, quindi, una condizione dell'azione e, pertanto, la verifica della sua sussistenza deve essere effettuata sulla base dei soli fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo.
Il giudice, cioè, deve accertare se, secondo la sola prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto giuridico controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla.
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Di conseguenza, non attiene alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva,
del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. sul punto
Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2002, n. 15177).
Come recentemente ritenuto dalla Cassazione: “L'eccezione di difetto
di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di
legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la
conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato
l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa
questione”. (cfr. Cass. sez. III, 27/11/2023, n.32814).
Chiarisce la Corte che, la parte che agisce quale successore a titolo particolare del creditore originario in seguito alla cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, invero, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione dando prova della sua legittimazione (v. Cassazione Sez. 6 - 1, ordinanza n. 24798
del 05/11/2020).
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In ordine all'assolvimento di tale onere probatorio, la Corte di legittimità ha altresì precisato che: «In materia di cessione dei crediti in
blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra
quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al
fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca
affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù
di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la
controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.».
(cfr. Cassazione civile, Sez. VI, 5 Novembre 2020, n. 24798).
Ai fini della prova della cessione, l'avviso di cessione dei crediti in blocco prodotta dall'opposta non è sufficiente avendo la funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cod. civ. e lo scopo di precludere al debitore pagamenti al cedente con effetto liberatorio, mentre non attesta la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco, essendo a tal fine necessario la prova dell'inclusione del rapporto obbligatorio nell'operazione di cessione in blocco.
12 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Nella fattispecie in esame, il credito oggetto del giudizio trae origine da una serie continua di cessioni che vede quale originaria cedente la MP s.p.a. (società mutuante), con cui l'opponente ha stipulato il contratto di credito personale, la quale avrebbe ceduto il credito a dante causa della società opposta Controparte_2 [...]
CP_1
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame,
deve ritenersi che la cessionaria non ha fornito la prova della continuità delle cessioni in blocco, aventi a oggetto il credito azionato segnatamente, da parte della originaria mutuante in favore della che, a sua volta, avrebbe ceduto il credito Controparte_2
azionato in via monitoria alla opposta. Parte_4
Invero, la a fronte della specifica contestazione formulata CP_1
dall'opponente, avrebbe dovuto produrre in giudizio il contratto di cessione dei crediti concluso tra il suo dante causa e l'originaria mutuante.
Al contrario, risulta agli atti esclusivamente un mero richiamo operato da in seno alla comunicazione agli opponenti CP_1
dell'avvenuta cessione in proprio favore da con nota Controparte_2
13 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del 07.06.2016 del tenore letterale “Il credito descritto nel periodo
precedente era stato ceduto a da MP CA. CP_2
Considerato che parte opposta né in sede monitoria, né in sede di opposizione ha prodotto il contratto di cessione dei crediti dall'originaria cedente MP s.p.a. a essendosi Controparte_2
limitata alla mera produzione del contratto di cessione dalla seconda titolare del credito a e del Controparte_2 CP_1
relativo avviso della cessione del credito, non può ritenersi acquisita la prova in ordine alla legittimazione attiva dell'opposta.
“In caso di cessioni plurime, il cessionario, in caso di contestazione
specifica, ha l'onere di provare tutti i passaggi intermedi, tramite
allegazione dei relativi contratti”, ciò in applicazione della recente
Ordinanza della terza Sezione della Cassazione n. 17944 del 2023.
Nessun rilevo, stante l'accertato difetto di legittimazione attiva della assume la CTU tecnica espletata in corso di causa. Controparte_1
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta va dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna parte opposta per mancata prova della serie continua di cessioni e CP_1 CP_1
per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 311/2017 (R.G.N. 681/2017)
14 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 04.03.2017 deve essere revocato.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza di e si liquidano in CP_1
favore di parte opponente in € 5.077,00 per compensi professionali,
oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali, spese borsuali.
Restano definitivamente a carico di le spese di CTU Controparte_1
liquidate come da separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta dai signori e nei confronti Parte_1 Parte_2
di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore
- dichiara il difetto di legittimazione attiva in capo alla CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore e per
[...]
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 311/2017 (R.G.N. 681/2017)
emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 07.03.2017;
15 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore al pagamento in favore dei signori e Parte_1
delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per Parte_2
compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali;
- pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU
liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
del 21/2/2011 n. 44.
16 Tribunale di Termini Imerese sez. civile