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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8683 /2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 8683 /2018 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. COLLALTI FRANCO, e Controparte_1
dall'Avv. Silvana COLLALTI, con studio ivi in Corso Lazio n. 31 e presso gli stessi elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CAPASSO CLAUDIO Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA A. GRAMSCI 116 00048 NETTUNO;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza n. 1410/18 emessa dal Tribunale di Velletri, Ufficio
Periferico di Albano Laziale,
1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
18/3/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la parte attrice ha premesso di avere corrisposto con il proprio patrimonio le somme necessarie per l'acquisto di un locale commerciale, il quale era stato intestato fiduciariamente al convenuto. Ha esposto che in seguito al venir meno del rapporto affettivo con questi, l'appellato si era rifiutato di trasferire il bene alla parte attrice.
La parte attrice ha, altresì, dedotto di avere corrisposto al convenuto la somma di €.
30.000,00 per l'acquisto di altro immobile e che lo stesso non aveva restituito detto importo.
La parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
Il procedimento si è concluso con il rigetto della domanda.
La parte attrice ha proposto appello e con sentenza non definitiva questa Corte, le cui motivazioni vengono espressamente richiamate, ha così deciso:
“La Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1410 del 2018, così decide:
[...]
a) dichiara che il negozio tra la e l' avente a oggetto l'immobile di CP_1 CP_2
piazza Risorgimento integra una interposizione reale di persona per cui, per la prova
dello stesso, va ammessa la prova testimoniale nei termini indicati in motivazione;
b) condanna a pagare a la somma di euro Controparte_2 Controparte_1
30,000,00 con gli interessi legali dalla data dei singoli assegni e sino al saldo;
c) spese al definitivo;
2 d) con separata ordinanza provvede sulle espletande prove per testi.
La Corte ha statuito, quanto alla intestazione fiduciaria del bene, che la fattispecie,
contrariamente a quanto affermato in primo grado, integra una ipotesi di interposizione reale e che, pertanto, la causa doveva essere istruita con la prova per testi già richiesta in primo grado.
È stata, altresì, accolta la domanda di restituzione della somma di €. 30.000,00.
Resta, pertanto, da esaminare, all'esito della escussione testimoniale, la fondatezza della domanda di accertamento della proprietà del bene quale effetto del cd pactum fiduciae.
Tanto premesso, dall'istruttoria espletata è emerso che le somme utilizzate per l'acquisto del bene oggetto di causa sono state versate dall'appellante.
In tal senso vi sono le dichiarazioni del teste , sorella dell'appellante, che Testimone_1
oltre ad avere assistito alla decisione delle parti di intestare i beni all'appellato ne ha anche indicato la plausibile ragione: vi era, infatti, un contenzioso tra l'appellante e i figli e lo scopo della intestazione, suggerita proprio dall'appellato, era, pertanto, quello di sottrarre il bene alle possibili pretese dei figli. L'accordo concluso con l'appellato era, pertanto, nel senso che i beni sarebbero stati ritrasmessi non appena le questioni familiari si fossero risolte.
La teste era anche presente nel momento in cui l'appellante ha emesso l'assegno circolare.
Nel medesimo senso sono le dichiarazioni del teste , figlia Testimone_2
dell'appellante, che ha confermato sia la ragione della intestazione all'appellato e sia
3 che tra le parti del giudizio vi era l'accordo per l'immediato ritrasferimento a semplice richiesta dell'appellante.
Del medesimo tenore le dichiarazioni del teste marito di . Testimone_3 Testimone_1
Irrilevanti, infine, sono le dichiarazioni del teste , che aveva venduto Testimone_4
il bene oggetto di causa, il quale ha riferito unicamente che l'assegno gli fu consegnato dall'appellante.
Può, pertanto, in forza delle concordi dichiarazioni dei testi ritenersi provata l'esistenza della interposizione reale nell'acquisto del bene e la conclusione tra le parti del cd pactum fiduciae contenente l'obbligo di ritrasferimento.
L'obbligo di ritrasferimento del bene è rimasto pacificamente inadempiuto e in ragione di ciò la domanda deve essere accolta e la parte appellante dichiarata proprietaria del seguente bene immobile: locale ad uso negozio posto nel Comune di Albano Laziale
in Piazza Risorgimento numeri 4 e 5, distinto in Catasto dei Fabbricati al foglio 9,
particella 414, sub 518, piano T.
Conseguentemente l'appellato deve essere condannato al rilascio di tale bene.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza n. 1410/18 emessa dal Tribunale di Velletri, Ufficio Periferico di
Albano Laziale, così provvede:
4 1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di proprietà di sul seguente bene immobile: locale Controparte_1
ad uso negozio posto nel Comune di Albano Laziale in Piazza Risorgimento
numeri 4 e 5, distinto in Catasto dei Fabbricati al foglio 9, particella 414, sub
518, piano T.
2) Condanna l'appellato al rilascio del bene di cui al punto 1 del dispositivo in favore di;
Controparte_1
3) Condanna la parte appellata al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese del giudizio che liquida per il primo grado in €. 8.000,00 per compensi ed
€. 285,00 per spese e per il secondo grado in €. 804,00 per spese e €. 9.000,00
per compensi, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
4) Ordina all'Agenzia delle Entrate Competente- servizio pubblicità immobiliare-
di provvedere alla trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità
al riguardo
Roma 18/6/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 8683 /2018 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. COLLALTI FRANCO, e Controparte_1
dall'Avv. Silvana COLLALTI, con studio ivi in Corso Lazio n. 31 e presso gli stessi elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CAPASSO CLAUDIO Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA A. GRAMSCI 116 00048 NETTUNO;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza n. 1410/18 emessa dal Tribunale di Velletri, Ufficio
Periferico di Albano Laziale,
1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
18/3/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la parte attrice ha premesso di avere corrisposto con il proprio patrimonio le somme necessarie per l'acquisto di un locale commerciale, il quale era stato intestato fiduciariamente al convenuto. Ha esposto che in seguito al venir meno del rapporto affettivo con questi, l'appellato si era rifiutato di trasferire il bene alla parte attrice.
La parte attrice ha, altresì, dedotto di avere corrisposto al convenuto la somma di €.
30.000,00 per l'acquisto di altro immobile e che lo stesso non aveva restituito detto importo.
La parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
Il procedimento si è concluso con il rigetto della domanda.
La parte attrice ha proposto appello e con sentenza non definitiva questa Corte, le cui motivazioni vengono espressamente richiamate, ha così deciso:
“La Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1410 del 2018, così decide:
[...]
a) dichiara che il negozio tra la e l' avente a oggetto l'immobile di CP_1 CP_2
piazza Risorgimento integra una interposizione reale di persona per cui, per la prova
dello stesso, va ammessa la prova testimoniale nei termini indicati in motivazione;
b) condanna a pagare a la somma di euro Controparte_2 Controparte_1
30,000,00 con gli interessi legali dalla data dei singoli assegni e sino al saldo;
c) spese al definitivo;
2 d) con separata ordinanza provvede sulle espletande prove per testi.
La Corte ha statuito, quanto alla intestazione fiduciaria del bene, che la fattispecie,
contrariamente a quanto affermato in primo grado, integra una ipotesi di interposizione reale e che, pertanto, la causa doveva essere istruita con la prova per testi già richiesta in primo grado.
È stata, altresì, accolta la domanda di restituzione della somma di €. 30.000,00.
Resta, pertanto, da esaminare, all'esito della escussione testimoniale, la fondatezza della domanda di accertamento della proprietà del bene quale effetto del cd pactum fiduciae.
Tanto premesso, dall'istruttoria espletata è emerso che le somme utilizzate per l'acquisto del bene oggetto di causa sono state versate dall'appellante.
In tal senso vi sono le dichiarazioni del teste , sorella dell'appellante, che Testimone_1
oltre ad avere assistito alla decisione delle parti di intestare i beni all'appellato ne ha anche indicato la plausibile ragione: vi era, infatti, un contenzioso tra l'appellante e i figli e lo scopo della intestazione, suggerita proprio dall'appellato, era, pertanto, quello di sottrarre il bene alle possibili pretese dei figli. L'accordo concluso con l'appellato era, pertanto, nel senso che i beni sarebbero stati ritrasmessi non appena le questioni familiari si fossero risolte.
La teste era anche presente nel momento in cui l'appellante ha emesso l'assegno circolare.
Nel medesimo senso sono le dichiarazioni del teste , figlia Testimone_2
dell'appellante, che ha confermato sia la ragione della intestazione all'appellato e sia
3 che tra le parti del giudizio vi era l'accordo per l'immediato ritrasferimento a semplice richiesta dell'appellante.
Del medesimo tenore le dichiarazioni del teste marito di . Testimone_3 Testimone_1
Irrilevanti, infine, sono le dichiarazioni del teste , che aveva venduto Testimone_4
il bene oggetto di causa, il quale ha riferito unicamente che l'assegno gli fu consegnato dall'appellante.
Può, pertanto, in forza delle concordi dichiarazioni dei testi ritenersi provata l'esistenza della interposizione reale nell'acquisto del bene e la conclusione tra le parti del cd pactum fiduciae contenente l'obbligo di ritrasferimento.
L'obbligo di ritrasferimento del bene è rimasto pacificamente inadempiuto e in ragione di ciò la domanda deve essere accolta e la parte appellante dichiarata proprietaria del seguente bene immobile: locale ad uso negozio posto nel Comune di Albano Laziale
in Piazza Risorgimento numeri 4 e 5, distinto in Catasto dei Fabbricati al foglio 9,
particella 414, sub 518, piano T.
Conseguentemente l'appellato deve essere condannato al rilascio di tale bene.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza n. 1410/18 emessa dal Tribunale di Velletri, Ufficio Periferico di
Albano Laziale, così provvede:
4 1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di proprietà di sul seguente bene immobile: locale Controparte_1
ad uso negozio posto nel Comune di Albano Laziale in Piazza Risorgimento
numeri 4 e 5, distinto in Catasto dei Fabbricati al foglio 9, particella 414, sub
518, piano T.
2) Condanna l'appellato al rilascio del bene di cui al punto 1 del dispositivo in favore di;
Controparte_1
3) Condanna la parte appellata al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese del giudizio che liquida per il primo grado in €. 8.000,00 per compensi ed
€. 285,00 per spese e per il secondo grado in €. 804,00 per spese e €. 9.000,00
per compensi, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
4) Ordina all'Agenzia delle Entrate Competente- servizio pubblicità immobiliare-
di provvedere alla trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità
al riguardo
Roma 18/6/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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