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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/10/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1666/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Vacirca Presidente rel. dott.ssa Sara Antonelli Giudice dott. Davide Palazzo Giudice
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1666/2019, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Palermo via Costante Girardengo n. 18/I, elettivamente domiciliata Enna, Via Armando Diaz n. 87, presso lo studio dell'Avv. Flora Dello Spedale Venti;
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. GIUSEPPE CAMMALLERI (C.F. );. C.F._2
ATTRICE contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Enna, Viale Caterina Savoca, N. 69, presso lo studio dell'avv. Carmelo
Mirisciotti; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MICHELA SABATINI del Foro di
Treviso.
Nonché contro nata a [...] il [...] (C.F. ) e CP_2 C.F._4 CP_3
nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente domiciliate in
[...] C.F._5
Enna, Viale Caterina Savoca n. 68 presso lo studio dell'Avv. Carmelo Mirisciotti;
rappresentate e pagina 1 di 12 difese, giusta procure in atti, dall'avv. ENRICO FELETTO (C.F. ) e dall'Avv. C.F._6
ON RB (C.F. , entrambi del Foro di Treviso, con studio in C.F._7
31100 – Treviso (TV) via G. Verdi, n. 23.
Nonché contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Zingarelli n. 1 (Cod. Fisc.: ), elettivamente domiciliata a Barrafranca nel corso C.F._8
Garibaldi n. 440 presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Lo Monaco (Cod. Fisc.:
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._9
Nonché contro
, nato a [...], il [...] e residente in [...]Controparte_5
(TV), Villaggio Armando Diaz n. 25 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Enrico
D'AZ di VI EN (C.F. ), con domicilio eletto presso lo stesso in CodiceFiscale_10
VI EN (TV), Galleria al Cavallino 4 int. 3, e che ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi e/o comunicazioni all'indirizzo telematico Email_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, in via telematica, dai rispettivi procuratori.
IN FATTO ED IN DIRITTO
L'attrice ha adito l'intestato tribunale al fine di chiedere la riduzione delle Parte_1 disposizioni testamentarie del padre, signor , chiedendo per l'effetto la reintegrazione Persona_1
della quota di legittima di spettanza.
In particolare, l'attrice ha dedotto che le disposizioni espresse dal “de cuius”, in seno ai testamenti olografi registrati a Enna dal notaio rispettivamente in data 10/07/2015 (al n. 1981 serie Persona_2
1T) e in data 24/10/2016 (al n. 3135 serie 1T), ledono la propria quota di legittima per cui ha chiesto l'assegnazione della quota di spettanza pari (essendo l'unica figlia di ) a metà del Persona_1
valore della massa ereditaria.
pagina 2 di 12 Si sono costituiti i convenuti , , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
. Controparte_5
e , già in seno alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. hanno CP_2 Controparte_3
precisato le conclusioni, specificando le modalità di reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice, quota da sempre pacificamente riconosciuta dalle stesse in favore dell'attrice, dichiarando di essere disponibili, altresì, ad addivenire ad un accordo transattivo dell'intero oggetto del contendere.
, con riferimento alla domanda di riduzione avanzata dall'attrice, ha chiesto accertarsi e Controparte_1 dichiararsi che la sig.ra ha formalmente proposto all'attrice già a far data dal mese di Controparte_1 dicembre 2018 e conseguentemente prima dell'instaurazione del presente giudizio la liquidazione in denaro della quota ereditaria pretermessa relativamente a quanto pervenutole per successione testamentaria;
- Disporsi come per legge la reintegrazione della quota ereditaria in capo all'attrice, all'esito dell'espletanda ricostruzione del patrimonio immobiliare e la conseguente assegnazione della quota di beni ereditari;
- Condannare, in ogni caso, l'attrice, per le ragioni di cui in premessa, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore della sig.ra . Controparte_1
ha chiesto dichiararsi che l'attrice, unica figlia del defunto, è legittimario Controparte_5
pretermesso avente diritto, ai sensi degli artt. 536 e 537 c.c., alla complessiva quota di metà del patrimonio relitto del de cuius;
-ricostruire fittiziamente l'intero asse ereditario del de cuius Per_1
comprendendovi anche le somme sul conto corrente BNL, formalmente cointestato alla
[...]
LL , ma in realtà di proprietà esclusiva di;
- Ordinare Controparte_4 Persona_1
la reintegrazione nella quota di legittima del pretermesso per la quota di metà Parte_1 dell'asse ereditario, mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie sino alla determinazione, in concreto, della quota di legittima spettante all'attrice, accertandosi
(costitutivamente) nei confronti della successione che la riguarda, l'ammontare della quota di riserva e quindi della lesione che ad essa hanno apportato le disposizioni testamentarie del de cuius;
- Per
l'effetto, ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria dei convenuti;
- Assegnare a favore di , nella qualità di erede legittimario e di avente diritto alla quota di Parte_1
legittima ai sensi di legge, la quota comune dei beni ereditari e delle giacenze bancarie accertate in corso di causa, per la frazione di ½ e per il valore ritenuto di giustizia, eventualmente disponendo la facoltà degli altri coeredi di compensare la quota del legittimario pretermesso con conguagli in denaro, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria.
, infine, ha dichiarato di non essersi mai opposta al riconoscimento di quanto Controparte_4
pagina 3 di 12 spettante all'attrice, la quale ultima, peraltro, non ha mai indicato, pur essendone stata richiesta, il valore della quota spettante, né ha mai provveduto a far eseguire un accertamento al fine di determinare il valore della propria quota. Di conseguenza, la sig.ra non si Controparte_6 oppone alla reintegrazione della quota di legittima in favore dell'attrice mediante la riunione fittizia ex art. 556 Cod. Civ.
Ha chiesto, in definitiva, disporsi la reintegrazione dell'attrice nella quota di legittima come per legge dell'asse ereditario del de cuius , previa riunione fittizia dell'intero asse ereditario Persona_1
imputando nella massa passiva la complessiva somma di 5.150,01 pagata dalla sig.ra Controparte_4
a titolo di spese del funerale del (€ 4.000,00), di compensi per la
[...] Persona_1 pubblicazione del testamento olografo del 17.10.16 (€ 650,01), di compensi per la presentazione e predisposizione della dichiarazione di successione (€ 300,00) e di compensi per il frazionamento del terreno proveniente dall'eredità del defunto (€ 200,00), oggetto anch'esso di Persona_1 riduzione, ed eventualmente riducendo la quota spettante all'attrice nei confronti dell'odierna convenuta dell'importo di € 2.575,01 pari al 50% del debito che incombe sull'attrice ; - disporre
l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante nomina di
Consulente tecnico d'Ufficio, nella persona dell'Ing. , al fine di: - descrivere tutti i beni Persona_3 facenti parte dell'asse relitto dal de cuius ; - valutare tutti i beni mobili ed immobili al Persona_1 momento dell'apertura della successione ed alla data odierna, al netto delle eventuali ipoteche iscritte contro il de cuius; - predisporre un prospetto teso ad evidenziare la misura della lesione subita dall'attrice e la conseguente corretta attribuzione delle quote alle stesse spettanti;
- esperire, all'esito, un tentativo di conciliazione tra le parti.
La superiore c.t.u. è stata depositata in data 5.1.2023.
La causa è stata, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di rinvii disposti dal giudice istruttore in considerazione del carico di ruolo, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con l'ordinanza del 10.04.2025.
Hanno depositato la comparsa conclusionale l'attrice e i convenuti , Controparte_1 CP_2
e . Non sono state depositate memorie di replica. Controparte_3 Controparte_5
Alla luce dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio è emersa la conferma della lesione della quota di legittima spettante all'attrice, atteso che, come chiarito dal CTU, la massa ereditaria, così come si evince dalla dichiarazione di successione n. 508 – volume 9990 presentata all'Agenzia delle Entrate di pagina 4 di 12 Enna in data 10/04/2017, è costituita dalle seguenti porzioni di immobili: 1) 1/5 del terreno sito a
Barrafranca in contrada Gurretta, censito in catasto al foglio 7 particella 1490 e assegnato in testamento per intero a;
2) 1/15 del vano garage ubicato al piano terra del fabbricato sito a Controparte_3
Barrafranca in via Guerreri nn. 5-7, censito in catasto al foglio 14 part. 1981 sub. 19 e assegnato in testamento per intero a;
3) 1/15 dell'appartamento ubicato al primo piano del fabbricato Controparte_1
sito a Barrafranca in via Guerreri n. 7, censito in catasto al foglio 14 part. 1981 sub. 21 e assegnato in testamento per intero a;
4) 1/15 dell'appartamento ubicato al secondo piano del Controparte_1
fabbricato sito a Barrafranca in via Guerreri n. 7, censito in catasto al foglio 14 part. 1981 sub. 23 e assegnato in testamento per intero a;
5) 1/15 dell'appartamento e della terrazza ubicati Controparte_3
rispettivamente al terzo piano e al quarto piano del fabbricato sito a Barrafranca in via Guerreri n. 7, censito in catasto al foglio 14 part. 1981 sub. 24 e assegnato in testamento per intero a;
CP_2
6) 2/15 del terreno sito a Barrafranca in contrada AT, censito in catasto al foglio 42 particella
106 e assegnato in testamento per intero a 7) 2/15 del terreno sito a Controparte_4
Barrafranca in contrada AT, censito in catasto al foglio 42 particella 258 e assegnato in testamento per intero a 8) 2/15 del terreno sito a Barrafranca in contrada Controparte_4
AT, censito in catasto al foglio 42 particella 260 e assegnato in testamento per intero a
; 9) 166/10000 del terreno sito a Barrafranca in contrada AT, censito Controparte_4
in catasto al foglio 42 particella 252 e assegnato in testamento per intero a;
10) Controparte_4
166/10000 del terreno sito a Barrafranca in contrada AT, censito in catasto al foglio 42 particella 254 e assegnato in testamento per intero a;
11) 2/15 del terreno sito a Controparte_4
Enna in contrada Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 19 e assegnato in testamento per
1/2 a e per 1/2 a;
12) 2/15 del terreno sito a Enna in Controparte_1 Persona_4
contrada Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 94 e assegnato in testamento per 1/2 a e per 1/2 a;
13) 7/15 del terreno sito a Enna in contrada Controparte_1 Persona_4
Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 10 e assegnato in testamento per 1/2 a CP_1
e per 1/2 a 14) 7/15 del terreno sito a Enna in contrada
[...] Persona_4
Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 21 e assegnato in testamento per 1/2 a CP_1
e per 1/2 a 15) 7/15 del terreno sito a Enna in contrada
[...] Persona_4
Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 132 e assegnato in testamento per 1/2 a CP_1
e per 1/2 a 16) 7/15 del terreno sito a Enna in contrada
[...] Persona_4
Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 145 e assegnato in testamento per 1/2 a CP_1
pagina 5 di 12 e per 1/2 a 17) 7/15 del terreno sito a Enna in contrada CP_1 Persona_4
Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 253 e assegnato in testamento per 1/2 a CP_1
e per 1/2 a;
18) 7/15 del fabbricato sito a Enna in contrada
[...] Persona_4
Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 248 sub. 2 e assegnato in testamento per 1/2 a e per 1/2 a . Controparte_1 Persona_4
Il medesimo CTU ha, quindi, proceduto a descrivere e, dipoi, a stimare il valore del patrimonio ereditario, con particolare riferimento ai seguenti beni: Lotto n. 1: fabbricato, ubicato ad Enna in contrada Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 248 sub. 2 con annesso terreno (che funge da corte al fabbricato stesso) identificato al foglio 247 particella 288 (ex 253); Lotto n. 2: appezzamento di terreno, ubicato ad Enna in contrada Geracello, identificato in catasto al foglio 247 particelle 94, 19, 285 (ex 253), 286 (ex 253), 287 (ex 253), 289 (ex 21), 290 (ex 21), 291 (ex 21) e 10 e appezzamento di terreno, ubicato sempre ad Enna in contrada Geracello, ma censito in catasto al foglio
247 particelle 132 e 145; Lotto n. 3: appezzamento di terreno ubicato a Barrafranca in contrada
AT e identificato in catasto al foglio 42 particelle 252, 254, 258, 260 e 106 Lotto n. 4: appezzamento di terreno ubicato a Barrafranca in contrada Gurretta e identificato in catasto al foglio 7 particella 1490; Lotto n. 5: vano garage ubicato al piano terra di un fabbricato sito a Barrafranca in via Guerreri nn.
5-7 e censito in catasto al foglio 14 part. 1981 sub. 19; Lotto n. 6: appartamento ubicato al primo piano di un fabbricato sito a Barrafranca in via Guerreri n. 7 e censito in catasto al foglio 14 part. 1981 sub. 21; Lotto n. 7: porzione di un appartamento ubicato al secondo piano di un fabbricato sito a Barrafranca in via Guerreri n. 7 e censito in catasto al fog. 14 part. 1981 sub. 23;
Lotto n. 8: porzione di un appartamento ubicato al terzo piano di un fabbricato, con annessa terrazza al quarto piano, siti a Barrafranca in via Guerreri n. 7 e censiti in catasto al foglio 14 part. 1981 sub. 24.
Al contempo, il CTU ha provveduto a verificare, con riferimento ai fabbricati, la regolarità urbanistica e catastale.
Sotto tale ultimo profilo, ha accertato che il fabbricato di cui al lotto n. 1 è del tutto abusivo, in quanto è stato costruito ed ampliato senza alcun provvedimento autorizzativo, per quanto lo stesso sarebbe, in linea di principio, regolarizzabile, ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 (così come recepito dall'art. 14 della L.R. n. 16/2016), in quanto “l'intervento risulta essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, che al momento della presentazione della domanda”. Il valore di mercato dell'immobile al netto dei costi di regolarizzazione (quantificati in pagina 6 di 12 € 10.000,00) è stato stimato dal CTU in € = 25.985,00.
Quanto al lotto n. 2, un fondo agricolo ubicato ad Enna in contrada Geracello, il CTU ha stimato un valore di € 36.587.
Anche il lotto n. 3 è costituito da un fondo agricolo, ubicato questa volta a Barrafranca in contrada
AT. Per esso il CTU ha calcolato un valore di mercato pari ad € 36.956,00.
Il lotto n. 4 è un terreno ubicato a Barrafranca in contrada Gurretta, per il quale l'ausiliario del giudice ha stimato un valore di € 4.600,00.
Il lotto n. 5 è un fabbricato ubicato a Barrafranca in via Guerreri n. 7, è, nel suo insieme, costituito da quattro piani sovrapposti. Anche con riferimento a tale fabbricato, il CTU ha accertato l'irregolarità sul piano urbanistico, precisando che “Sotto il profilo urbanistico il fabbricato oggetto di causa, di cui fanno parte integrante le unità immobiliari individuate come lotti n. 5-6-7-8, è irregolare in quanto è stato ristrutturato, ampliato e sopraelevato senza alcun provvedimento autorizzativo. Ciò nonostante il fabbricato è regolarizzabile, in quanto è in itinere una domanda di condono edilizio presentata in data
1/04/1986. I costi di regolarizzazione, tenuto conto della documentazione richiesta dal (prot. CP_7
n. 005150 del 17/05/1993), possono quantificarsi indicativamente in circa € 2.000,00 e consistono sostanzialmente nell'onorario da pagare ad un tecnico per redigere gli elaborati richiesti dal
. Il valore di mercato del lotto è stato stimato dal CTU in € 8.600,00. CP_7
Il lotto n. 6 è un appartamento ubicato al primo piano dello stesso edificio descritto nel lotto n. 5.
Anche tale appartamento è irregolare dal punto di vista urbanistico ed è stato stimato in € 31.700,00, al netto dei costi di eventuale sanatoria e tenuto conto della diminuzione del prezzo di mercato dell'immobile di circa il 30% rispetto al momento dell'apertura della successione (anno 2015).
Anche il lotto n. 7 è costituito da una porzione di appartamento ubicata al secondo piano dello stesso edificio descritto nel lotto n.
5. Ancora una volta, trattasi di immobile che, sotto il profilo urbanistico, presenta, allo stato, delle irregolarità, per quanto sanabili, per cui il CTU, tenuto conto anche di quanto necessiterebbe per la sanatoria, ha stimato un valore di mercato pari ad € 31.700,00.
Altro immobile irregolare dal punto di vista urbanistico è quello di cui al lotto n. 8, costituito da una porzione di appartamento ubicata al terzo piano dello stesso edificio descritto nel lotto n. 5, per il quale il CTU ha stimato un valore di € 41.500, in considerazione, ancora una volta, dei costi di regolarizzazione, nonché della diminuzione del prezzo di mercato rispetto alla data di apertura della successione.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, il CTU ha potuto verificare che, essendo la quota del “de pagina 7 di 12 cuius” sull'intero di ciascun bene soltanto una parte (variabile da particella a particella), e tenuto conto altresì che la quota di legittima dell'attrice è pari ad 1/2 di quella del “de cuius”, i beni caduti in successione e di conseguenza la quota di legittima dell'attrice (che è stata lesa), hanno un valore pari, per ogni particella, a quello indicato nella tabella che di seguito di riporta in formato grafico per semplicità di consultazione:
Il CTU, quindi, verificata la suddivisione del patrimonio ereditario per come risultante sulla base delle disposizioni testamentarie del de cuius, ha accertato la misura della riduzione delle stesse, idonea a pagina 8 di 12 reintegrare l'attrice, figlia del medesimo e, in quanto tale destinataria ex lege di una quota di detto patrimonio pari a ½ della quota di legittima lesa, predisponendo all'uopo un ulteriore schema che di seguito si riporta, sempre in formato grafico:
Il CTU, che nel corso del giudizio, così come richiesto dal giudice istruttore, ha altresì sottoposto alle parti una proposta conciliativa, al fine di consentire alle parti di dirimere bonariamente la presente controversia, ha infine indicato gli importi mediante la cui corresponsione i convenuti potrebbero compensare la quota del legittimario pretermesso con conguagli in denaro, effettuando le seguenti pagina 9 di 12 quantificazioni:
1) e , in riferimento al lotto n. 1 (particelle 248 sub. 2 e Controparte_1 Persona_4
288), per acquisire ciascuno una quota di 7/60, devono versare a € 3.031,58 Parte_1
cadauno; 2) e in riferimento al lotto n. 2 e Controparte_1 Persona_4
relativamente alle particelle 19 e 94, per acquisire ciascuno una quota di 1/30, devono versare a
€ 425,06 cadauno;
3) e in Parte_1 Controparte_1 Persona_4
riferimento al lotto n. 2 e relativamente alle particelle 286, 287, 288, 289, 290, 291, 10, 132 e 145, per acquisire ciascuno una quota di 7/60, devono versare a € 2.780,76 cadauno;
4) Parte_1
in riferimento al lotto n. 3 e relativamente alle particelle 252 e 254, per Controparte_4 acquisire la quota di 83/10000, deve versare a € 252,77; 5) , Parte_1 Controparte_4
in riferimento al lotto n. 3 e relativamente alle particelle 258, 260 e 106, per acquisire la quota di 1/15, deve versare a € 433,43; 6) , in riferimento al lotto n. 4 (part. 1490), Parte_1 Controparte_3 per acquisire la quota di 1/10, deve versare a € 460,00; 7) , in Parte_1 Controparte_1
riferimento al lotto n. 5 (1981 sub. 19), per acquisire la quota di 1/30, deve versare a Parte_1
€ 286,66; 8) , in riferimento al lotto n. 6 (1981 sub. 21), per acquisire la quota di 1/30, Controparte_1 deve versare a € 1.533,33; 9) , in riferimento al lotto n. 7 (1981 sub. Parte_1 Controparte_3
23), per acquisire la quota di 1/30, deve versare a € 1.533,33; 10) , in Parte_1 CP_2
riferimento al lotto n. 8 (1981 sub. 24), per acquisire la quota di 1/30, deve versare a Parte_1
€ 1.983,33.
Le parti, peraltro, non sono state in grado di addivenire ad una conciliazione, per cui, allo stato, la riduzione può essere effettuata esclusivamente assegnando all'attrice la quota indivisa alla stessa spettante sui beni facenti parte dell'asse.
La domanda attrice merita, pertanto, di essere accolta per come risultante dalla superiore motivazione, dichiarando aperta la successione ereditaria di e riducendosi le disposizioni Persona_1
testamentarie lesive della di lei quota di legittima e, conseguentemente, reintegrandola.
Invero, è noto che la quota di patrimonio riconosciuta ai legittimari è la porzione di legittima ossia la parte della massa ereditaria, astrattamente e fittiziamente individuata secondo i criteri di cui all'art. 556 spettante al legittimario.
Non è, quindi, una quota effettiva dell'eredità, ma piuttosto un valore ideale indicante il suddetto utile netto minimo. Ciò distingue essenzialmente il diritto spettante al successore necessario (leso) rispetto al successore legittimo intestato.
pagina 10 di 12 Orbene, al fine di stabilire quanta parte dell'eredità (quanta parte del relictum al lordo dei debiti) deve essere attribuita al legittimario affinché consegua il suddetto valore minimo, il valore della porzione legittima cui egli ha diritto deve essere rapportato al relictum al netto dei debiti ereditari.
In altri termini, il calcolo che il C.T.U. ha eseguito ha tenuto conto del fatto che la quota di eredità riservata al legittimario è data dal rapporto fra, da una parte, la porzione indisponibile spettante al legittimario, ai sensi degli artt. 537 e ss. cod. civ., calcolata sulla massa determinata ai sensi dell'art. 556 c.c., e, dall'altra parte, il relicutm diminuito dei debiti. Il rapporto così individuato va poi riferito all'intera eredità (ossia al relictum al lordo dei debiti), in modo da individuare il valore della quota riservata comprensiva anche dei debiti ereditari di cui il legittimario in quanto erede risponde proporzionalmente alla sua quota.
Accertato, alla luce del sopra esposto modus procedendi, il carattere lesivo delle disposizioni testamentarie che hanno finito per penalizzare la posizione giuridica dell'odierna attrice, deve essere pronunciata e dichiarata, in riferimento ai diritti di cui il de cuius ha disposto per testamento, l'apertura della successione legittima (necessaria).
Quanto alle modalità con cui procedere alla necessaria riduzione, le parti non hanno nella presente sede avanzato domanda di divisione dei beni dell'asse né in natura, né mediante vendita con successiva assegnazione dell'equivalente in danaro. Divisioni che, in ogni caso, rimarrebbero precluse in considerazione del carattere abusivo, praticamente, di tutti i fabbricati ricompresi nell'asse ereditario.
L'unico modo per procedere alla chiesta reintegrazione nella quota di legittima è dunque quella di assegnare all'attrice la quota indivisa alla stessa spettante sui beni in oggetto, così come determinata dal
C.T.U., e indicato nella schematizzazione a pagina 9 della superiore parte motiva.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della natura della causa e del relativo esito, sussistono valide ragioni per disporne la compensazione integrale.
Quanto alle spese di c.t.u., sì come liquidate in seno al provvedimento del 28/08/2023, per la medesima ragione, si ritiene che esse vadano definitivamente poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, definendo il giudizio iscritto al n. 1666/2019 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
- dichiara aperta la successione legittima in morte del de cuius ; Persona_1
- dichiara che , unica figlia del defunto , è erede legittimario Parte_1 Persona_1
pagina 11 di 12 pretermesso, avente diritto ai sensi degli articoli 536 e 537 cod. civ., alla complessiva quota di metà del patrimonio relitto dal de cuius;
- dichiara che le disposizioni testamentarie effettuate dal suddetto de cuius con i testamenti olografi registrati a Enna dal notaio rispettivamente in data 10/07/2015 (al n. 1981 serie 1T) e in Persona_2 data 24/10/2016 (al n. 3135 serie 1T), sono eccedenti la porzione disponibile e dunque che l'attrice
, quale figlia ed erede di , ha diritto alla reintegrazione della sua Parte_1 Persona_1 quota, così come determinata in parte motiva, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal
CTU, Ing. , mediante assegnazione delle quote indivise individuate nello schema Persona_3
riportato in motivazione;
- riduce, quindi, proporzionalmente le disposizioni testamentarie in favore dei convenuti e assegna all'attrice la quota indivisa alla stessa spettante sui beni facenti parte dell'asse, così come determinato in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, sì come liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Enna, nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
dott. Rosario VACIRCA
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Vacirca Presidente rel. dott.ssa Sara Antonelli Giudice dott. Davide Palazzo Giudice
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1666/2019, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Palermo via Costante Girardengo n. 18/I, elettivamente domiciliata Enna, Via Armando Diaz n. 87, presso lo studio dell'Avv. Flora Dello Spedale Venti;
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. GIUSEPPE CAMMALLERI (C.F. );. C.F._2
ATTRICE contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Enna, Viale Caterina Savoca, N. 69, presso lo studio dell'avv. Carmelo
Mirisciotti; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MICHELA SABATINI del Foro di
Treviso.
Nonché contro nata a [...] il [...] (C.F. ) e CP_2 C.F._4 CP_3
nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente domiciliate in
[...] C.F._5
Enna, Viale Caterina Savoca n. 68 presso lo studio dell'Avv. Carmelo Mirisciotti;
rappresentate e pagina 1 di 12 difese, giusta procure in atti, dall'avv. ENRICO FELETTO (C.F. ) e dall'Avv. C.F._6
ON RB (C.F. , entrambi del Foro di Treviso, con studio in C.F._7
31100 – Treviso (TV) via G. Verdi, n. 23.
Nonché contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Zingarelli n. 1 (Cod. Fisc.: ), elettivamente domiciliata a Barrafranca nel corso C.F._8
Garibaldi n. 440 presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Lo Monaco (Cod. Fisc.:
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._9
Nonché contro
, nato a [...], il [...] e residente in [...]Controparte_5
(TV), Villaggio Armando Diaz n. 25 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Enrico
D'AZ di VI EN (C.F. ), con domicilio eletto presso lo stesso in CodiceFiscale_10
VI EN (TV), Galleria al Cavallino 4 int. 3, e che ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi e/o comunicazioni all'indirizzo telematico Email_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, in via telematica, dai rispettivi procuratori.
IN FATTO ED IN DIRITTO
L'attrice ha adito l'intestato tribunale al fine di chiedere la riduzione delle Parte_1 disposizioni testamentarie del padre, signor , chiedendo per l'effetto la reintegrazione Persona_1
della quota di legittima di spettanza.
In particolare, l'attrice ha dedotto che le disposizioni espresse dal “de cuius”, in seno ai testamenti olografi registrati a Enna dal notaio rispettivamente in data 10/07/2015 (al n. 1981 serie Persona_2
1T) e in data 24/10/2016 (al n. 3135 serie 1T), ledono la propria quota di legittima per cui ha chiesto l'assegnazione della quota di spettanza pari (essendo l'unica figlia di ) a metà del Persona_1
valore della massa ereditaria.
pagina 2 di 12 Si sono costituiti i convenuti , , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
. Controparte_5
e , già in seno alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. hanno CP_2 Controparte_3
precisato le conclusioni, specificando le modalità di reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice, quota da sempre pacificamente riconosciuta dalle stesse in favore dell'attrice, dichiarando di essere disponibili, altresì, ad addivenire ad un accordo transattivo dell'intero oggetto del contendere.
, con riferimento alla domanda di riduzione avanzata dall'attrice, ha chiesto accertarsi e Controparte_1 dichiararsi che la sig.ra ha formalmente proposto all'attrice già a far data dal mese di Controparte_1 dicembre 2018 e conseguentemente prima dell'instaurazione del presente giudizio la liquidazione in denaro della quota ereditaria pretermessa relativamente a quanto pervenutole per successione testamentaria;
- Disporsi come per legge la reintegrazione della quota ereditaria in capo all'attrice, all'esito dell'espletanda ricostruzione del patrimonio immobiliare e la conseguente assegnazione della quota di beni ereditari;
- Condannare, in ogni caso, l'attrice, per le ragioni di cui in premessa, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore della sig.ra . Controparte_1
ha chiesto dichiararsi che l'attrice, unica figlia del defunto, è legittimario Controparte_5
pretermesso avente diritto, ai sensi degli artt. 536 e 537 c.c., alla complessiva quota di metà del patrimonio relitto del de cuius;
-ricostruire fittiziamente l'intero asse ereditario del de cuius Per_1
comprendendovi anche le somme sul conto corrente BNL, formalmente cointestato alla
[...]
LL , ma in realtà di proprietà esclusiva di;
- Ordinare Controparte_4 Persona_1
la reintegrazione nella quota di legittima del pretermesso per la quota di metà Parte_1 dell'asse ereditario, mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie sino alla determinazione, in concreto, della quota di legittima spettante all'attrice, accertandosi
(costitutivamente) nei confronti della successione che la riguarda, l'ammontare della quota di riserva e quindi della lesione che ad essa hanno apportato le disposizioni testamentarie del de cuius;
- Per
l'effetto, ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria dei convenuti;
- Assegnare a favore di , nella qualità di erede legittimario e di avente diritto alla quota di Parte_1
legittima ai sensi di legge, la quota comune dei beni ereditari e delle giacenze bancarie accertate in corso di causa, per la frazione di ½ e per il valore ritenuto di giustizia, eventualmente disponendo la facoltà degli altri coeredi di compensare la quota del legittimario pretermesso con conguagli in denaro, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria.
, infine, ha dichiarato di non essersi mai opposta al riconoscimento di quanto Controparte_4
pagina 3 di 12 spettante all'attrice, la quale ultima, peraltro, non ha mai indicato, pur essendone stata richiesta, il valore della quota spettante, né ha mai provveduto a far eseguire un accertamento al fine di determinare il valore della propria quota. Di conseguenza, la sig.ra non si Controparte_6 oppone alla reintegrazione della quota di legittima in favore dell'attrice mediante la riunione fittizia ex art. 556 Cod. Civ.
Ha chiesto, in definitiva, disporsi la reintegrazione dell'attrice nella quota di legittima come per legge dell'asse ereditario del de cuius , previa riunione fittizia dell'intero asse ereditario Persona_1
imputando nella massa passiva la complessiva somma di 5.150,01 pagata dalla sig.ra Controparte_4
a titolo di spese del funerale del (€ 4.000,00), di compensi per la
[...] Persona_1 pubblicazione del testamento olografo del 17.10.16 (€ 650,01), di compensi per la presentazione e predisposizione della dichiarazione di successione (€ 300,00) e di compensi per il frazionamento del terreno proveniente dall'eredità del defunto (€ 200,00), oggetto anch'esso di Persona_1 riduzione, ed eventualmente riducendo la quota spettante all'attrice nei confronti dell'odierna convenuta dell'importo di € 2.575,01 pari al 50% del debito che incombe sull'attrice ; - disporre
l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante nomina di
Consulente tecnico d'Ufficio, nella persona dell'Ing. , al fine di: - descrivere tutti i beni Persona_3 facenti parte dell'asse relitto dal de cuius ; - valutare tutti i beni mobili ed immobili al Persona_1 momento dell'apertura della successione ed alla data odierna, al netto delle eventuali ipoteche iscritte contro il de cuius; - predisporre un prospetto teso ad evidenziare la misura della lesione subita dall'attrice e la conseguente corretta attribuzione delle quote alle stesse spettanti;
- esperire, all'esito, un tentativo di conciliazione tra le parti.
La superiore c.t.u. è stata depositata in data 5.1.2023.
La causa è stata, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di rinvii disposti dal giudice istruttore in considerazione del carico di ruolo, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con l'ordinanza del 10.04.2025.
Hanno depositato la comparsa conclusionale l'attrice e i convenuti , Controparte_1 CP_2
e . Non sono state depositate memorie di replica. Controparte_3 Controparte_5
Alla luce dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio è emersa la conferma della lesione della quota di legittima spettante all'attrice, atteso che, come chiarito dal CTU, la massa ereditaria, così come si evince dalla dichiarazione di successione n. 508 – volume 9990 presentata all'Agenzia delle Entrate di pagina 4 di 12 Enna in data 10/04/2017, è costituita dalle seguenti porzioni di immobili: 1) 1/5 del terreno sito a
Barrafranca in contrada Gurretta, censito in catasto al foglio 7 particella 1490 e assegnato in testamento per intero a;
2) 1/15 del vano garage ubicato al piano terra del fabbricato sito a Controparte_3
Barrafranca in via Guerreri nn. 5-7, censito in catasto al foglio 14 part. 1981 sub. 19 e assegnato in testamento per intero a;
3) 1/15 dell'appartamento ubicato al primo piano del fabbricato Controparte_1
sito a Barrafranca in via Guerreri n. 7, censito in catasto al foglio 14 part. 1981 sub. 21 e assegnato in testamento per intero a;
4) 1/15 dell'appartamento ubicato al secondo piano del Controparte_1
fabbricato sito a Barrafranca in via Guerreri n. 7, censito in catasto al foglio 14 part. 1981 sub. 23 e assegnato in testamento per intero a;
5) 1/15 dell'appartamento e della terrazza ubicati Controparte_3
rispettivamente al terzo piano e al quarto piano del fabbricato sito a Barrafranca in via Guerreri n. 7, censito in catasto al foglio 14 part. 1981 sub. 24 e assegnato in testamento per intero a;
CP_2
6) 2/15 del terreno sito a Barrafranca in contrada AT, censito in catasto al foglio 42 particella
106 e assegnato in testamento per intero a 7) 2/15 del terreno sito a Controparte_4
Barrafranca in contrada AT, censito in catasto al foglio 42 particella 258 e assegnato in testamento per intero a 8) 2/15 del terreno sito a Barrafranca in contrada Controparte_4
AT, censito in catasto al foglio 42 particella 260 e assegnato in testamento per intero a
; 9) 166/10000 del terreno sito a Barrafranca in contrada AT, censito Controparte_4
in catasto al foglio 42 particella 252 e assegnato in testamento per intero a;
10) Controparte_4
166/10000 del terreno sito a Barrafranca in contrada AT, censito in catasto al foglio 42 particella 254 e assegnato in testamento per intero a;
11) 2/15 del terreno sito a Controparte_4
Enna in contrada Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 19 e assegnato in testamento per
1/2 a e per 1/2 a;
12) 2/15 del terreno sito a Enna in Controparte_1 Persona_4
contrada Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 94 e assegnato in testamento per 1/2 a e per 1/2 a;
13) 7/15 del terreno sito a Enna in contrada Controparte_1 Persona_4
Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 10 e assegnato in testamento per 1/2 a CP_1
e per 1/2 a 14) 7/15 del terreno sito a Enna in contrada
[...] Persona_4
Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 21 e assegnato in testamento per 1/2 a CP_1
e per 1/2 a 15) 7/15 del terreno sito a Enna in contrada
[...] Persona_4
Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 132 e assegnato in testamento per 1/2 a CP_1
e per 1/2 a 16) 7/15 del terreno sito a Enna in contrada
[...] Persona_4
Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 145 e assegnato in testamento per 1/2 a CP_1
pagina 5 di 12 e per 1/2 a 17) 7/15 del terreno sito a Enna in contrada CP_1 Persona_4
Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 253 e assegnato in testamento per 1/2 a CP_1
e per 1/2 a;
18) 7/15 del fabbricato sito a Enna in contrada
[...] Persona_4
Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 248 sub. 2 e assegnato in testamento per 1/2 a e per 1/2 a . Controparte_1 Persona_4
Il medesimo CTU ha, quindi, proceduto a descrivere e, dipoi, a stimare il valore del patrimonio ereditario, con particolare riferimento ai seguenti beni: Lotto n. 1: fabbricato, ubicato ad Enna in contrada Geracello, censito in catasto al foglio 247 particella 248 sub. 2 con annesso terreno (che funge da corte al fabbricato stesso) identificato al foglio 247 particella 288 (ex 253); Lotto n. 2: appezzamento di terreno, ubicato ad Enna in contrada Geracello, identificato in catasto al foglio 247 particelle 94, 19, 285 (ex 253), 286 (ex 253), 287 (ex 253), 289 (ex 21), 290 (ex 21), 291 (ex 21) e 10 e appezzamento di terreno, ubicato sempre ad Enna in contrada Geracello, ma censito in catasto al foglio
247 particelle 132 e 145; Lotto n. 3: appezzamento di terreno ubicato a Barrafranca in contrada
AT e identificato in catasto al foglio 42 particelle 252, 254, 258, 260 e 106 Lotto n. 4: appezzamento di terreno ubicato a Barrafranca in contrada Gurretta e identificato in catasto al foglio 7 particella 1490; Lotto n. 5: vano garage ubicato al piano terra di un fabbricato sito a Barrafranca in via Guerreri nn.
5-7 e censito in catasto al foglio 14 part. 1981 sub. 19; Lotto n. 6: appartamento ubicato al primo piano di un fabbricato sito a Barrafranca in via Guerreri n. 7 e censito in catasto al foglio 14 part. 1981 sub. 21; Lotto n. 7: porzione di un appartamento ubicato al secondo piano di un fabbricato sito a Barrafranca in via Guerreri n. 7 e censito in catasto al fog. 14 part. 1981 sub. 23;
Lotto n. 8: porzione di un appartamento ubicato al terzo piano di un fabbricato, con annessa terrazza al quarto piano, siti a Barrafranca in via Guerreri n. 7 e censiti in catasto al foglio 14 part. 1981 sub. 24.
Al contempo, il CTU ha provveduto a verificare, con riferimento ai fabbricati, la regolarità urbanistica e catastale.
Sotto tale ultimo profilo, ha accertato che il fabbricato di cui al lotto n. 1 è del tutto abusivo, in quanto è stato costruito ed ampliato senza alcun provvedimento autorizzativo, per quanto lo stesso sarebbe, in linea di principio, regolarizzabile, ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 (così come recepito dall'art. 14 della L.R. n. 16/2016), in quanto “l'intervento risulta essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, che al momento della presentazione della domanda”. Il valore di mercato dell'immobile al netto dei costi di regolarizzazione (quantificati in pagina 6 di 12 € 10.000,00) è stato stimato dal CTU in € = 25.985,00.
Quanto al lotto n. 2, un fondo agricolo ubicato ad Enna in contrada Geracello, il CTU ha stimato un valore di € 36.587.
Anche il lotto n. 3 è costituito da un fondo agricolo, ubicato questa volta a Barrafranca in contrada
AT. Per esso il CTU ha calcolato un valore di mercato pari ad € 36.956,00.
Il lotto n. 4 è un terreno ubicato a Barrafranca in contrada Gurretta, per il quale l'ausiliario del giudice ha stimato un valore di € 4.600,00.
Il lotto n. 5 è un fabbricato ubicato a Barrafranca in via Guerreri n. 7, è, nel suo insieme, costituito da quattro piani sovrapposti. Anche con riferimento a tale fabbricato, il CTU ha accertato l'irregolarità sul piano urbanistico, precisando che “Sotto il profilo urbanistico il fabbricato oggetto di causa, di cui fanno parte integrante le unità immobiliari individuate come lotti n. 5-6-7-8, è irregolare in quanto è stato ristrutturato, ampliato e sopraelevato senza alcun provvedimento autorizzativo. Ciò nonostante il fabbricato è regolarizzabile, in quanto è in itinere una domanda di condono edilizio presentata in data
1/04/1986. I costi di regolarizzazione, tenuto conto della documentazione richiesta dal (prot. CP_7
n. 005150 del 17/05/1993), possono quantificarsi indicativamente in circa € 2.000,00 e consistono sostanzialmente nell'onorario da pagare ad un tecnico per redigere gli elaborati richiesti dal
. Il valore di mercato del lotto è stato stimato dal CTU in € 8.600,00. CP_7
Il lotto n. 6 è un appartamento ubicato al primo piano dello stesso edificio descritto nel lotto n. 5.
Anche tale appartamento è irregolare dal punto di vista urbanistico ed è stato stimato in € 31.700,00, al netto dei costi di eventuale sanatoria e tenuto conto della diminuzione del prezzo di mercato dell'immobile di circa il 30% rispetto al momento dell'apertura della successione (anno 2015).
Anche il lotto n. 7 è costituito da una porzione di appartamento ubicata al secondo piano dello stesso edificio descritto nel lotto n.
5. Ancora una volta, trattasi di immobile che, sotto il profilo urbanistico, presenta, allo stato, delle irregolarità, per quanto sanabili, per cui il CTU, tenuto conto anche di quanto necessiterebbe per la sanatoria, ha stimato un valore di mercato pari ad € 31.700,00.
Altro immobile irregolare dal punto di vista urbanistico è quello di cui al lotto n. 8, costituito da una porzione di appartamento ubicata al terzo piano dello stesso edificio descritto nel lotto n. 5, per il quale il CTU ha stimato un valore di € 41.500, in considerazione, ancora una volta, dei costi di regolarizzazione, nonché della diminuzione del prezzo di mercato rispetto alla data di apertura della successione.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, il CTU ha potuto verificare che, essendo la quota del “de pagina 7 di 12 cuius” sull'intero di ciascun bene soltanto una parte (variabile da particella a particella), e tenuto conto altresì che la quota di legittima dell'attrice è pari ad 1/2 di quella del “de cuius”, i beni caduti in successione e di conseguenza la quota di legittima dell'attrice (che è stata lesa), hanno un valore pari, per ogni particella, a quello indicato nella tabella che di seguito di riporta in formato grafico per semplicità di consultazione:
Il CTU, quindi, verificata la suddivisione del patrimonio ereditario per come risultante sulla base delle disposizioni testamentarie del de cuius, ha accertato la misura della riduzione delle stesse, idonea a pagina 8 di 12 reintegrare l'attrice, figlia del medesimo e, in quanto tale destinataria ex lege di una quota di detto patrimonio pari a ½ della quota di legittima lesa, predisponendo all'uopo un ulteriore schema che di seguito si riporta, sempre in formato grafico:
Il CTU, che nel corso del giudizio, così come richiesto dal giudice istruttore, ha altresì sottoposto alle parti una proposta conciliativa, al fine di consentire alle parti di dirimere bonariamente la presente controversia, ha infine indicato gli importi mediante la cui corresponsione i convenuti potrebbero compensare la quota del legittimario pretermesso con conguagli in denaro, effettuando le seguenti pagina 9 di 12 quantificazioni:
1) e , in riferimento al lotto n. 1 (particelle 248 sub. 2 e Controparte_1 Persona_4
288), per acquisire ciascuno una quota di 7/60, devono versare a € 3.031,58 Parte_1
cadauno; 2) e in riferimento al lotto n. 2 e Controparte_1 Persona_4
relativamente alle particelle 19 e 94, per acquisire ciascuno una quota di 1/30, devono versare a
€ 425,06 cadauno;
3) e in Parte_1 Controparte_1 Persona_4
riferimento al lotto n. 2 e relativamente alle particelle 286, 287, 288, 289, 290, 291, 10, 132 e 145, per acquisire ciascuno una quota di 7/60, devono versare a € 2.780,76 cadauno;
4) Parte_1
in riferimento al lotto n. 3 e relativamente alle particelle 252 e 254, per Controparte_4 acquisire la quota di 83/10000, deve versare a € 252,77; 5) , Parte_1 Controparte_4
in riferimento al lotto n. 3 e relativamente alle particelle 258, 260 e 106, per acquisire la quota di 1/15, deve versare a € 433,43; 6) , in riferimento al lotto n. 4 (part. 1490), Parte_1 Controparte_3 per acquisire la quota di 1/10, deve versare a € 460,00; 7) , in Parte_1 Controparte_1
riferimento al lotto n. 5 (1981 sub. 19), per acquisire la quota di 1/30, deve versare a Parte_1
€ 286,66; 8) , in riferimento al lotto n. 6 (1981 sub. 21), per acquisire la quota di 1/30, Controparte_1 deve versare a € 1.533,33; 9) , in riferimento al lotto n. 7 (1981 sub. Parte_1 Controparte_3
23), per acquisire la quota di 1/30, deve versare a € 1.533,33; 10) , in Parte_1 CP_2
riferimento al lotto n. 8 (1981 sub. 24), per acquisire la quota di 1/30, deve versare a Parte_1
€ 1.983,33.
Le parti, peraltro, non sono state in grado di addivenire ad una conciliazione, per cui, allo stato, la riduzione può essere effettuata esclusivamente assegnando all'attrice la quota indivisa alla stessa spettante sui beni facenti parte dell'asse.
La domanda attrice merita, pertanto, di essere accolta per come risultante dalla superiore motivazione, dichiarando aperta la successione ereditaria di e riducendosi le disposizioni Persona_1
testamentarie lesive della di lei quota di legittima e, conseguentemente, reintegrandola.
Invero, è noto che la quota di patrimonio riconosciuta ai legittimari è la porzione di legittima ossia la parte della massa ereditaria, astrattamente e fittiziamente individuata secondo i criteri di cui all'art. 556 spettante al legittimario.
Non è, quindi, una quota effettiva dell'eredità, ma piuttosto un valore ideale indicante il suddetto utile netto minimo. Ciò distingue essenzialmente il diritto spettante al successore necessario (leso) rispetto al successore legittimo intestato.
pagina 10 di 12 Orbene, al fine di stabilire quanta parte dell'eredità (quanta parte del relictum al lordo dei debiti) deve essere attribuita al legittimario affinché consegua il suddetto valore minimo, il valore della porzione legittima cui egli ha diritto deve essere rapportato al relictum al netto dei debiti ereditari.
In altri termini, il calcolo che il C.T.U. ha eseguito ha tenuto conto del fatto che la quota di eredità riservata al legittimario è data dal rapporto fra, da una parte, la porzione indisponibile spettante al legittimario, ai sensi degli artt. 537 e ss. cod. civ., calcolata sulla massa determinata ai sensi dell'art. 556 c.c., e, dall'altra parte, il relicutm diminuito dei debiti. Il rapporto così individuato va poi riferito all'intera eredità (ossia al relictum al lordo dei debiti), in modo da individuare il valore della quota riservata comprensiva anche dei debiti ereditari di cui il legittimario in quanto erede risponde proporzionalmente alla sua quota.
Accertato, alla luce del sopra esposto modus procedendi, il carattere lesivo delle disposizioni testamentarie che hanno finito per penalizzare la posizione giuridica dell'odierna attrice, deve essere pronunciata e dichiarata, in riferimento ai diritti di cui il de cuius ha disposto per testamento, l'apertura della successione legittima (necessaria).
Quanto alle modalità con cui procedere alla necessaria riduzione, le parti non hanno nella presente sede avanzato domanda di divisione dei beni dell'asse né in natura, né mediante vendita con successiva assegnazione dell'equivalente in danaro. Divisioni che, in ogni caso, rimarrebbero precluse in considerazione del carattere abusivo, praticamente, di tutti i fabbricati ricompresi nell'asse ereditario.
L'unico modo per procedere alla chiesta reintegrazione nella quota di legittima è dunque quella di assegnare all'attrice la quota indivisa alla stessa spettante sui beni in oggetto, così come determinata dal
C.T.U., e indicato nella schematizzazione a pagina 9 della superiore parte motiva.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della natura della causa e del relativo esito, sussistono valide ragioni per disporne la compensazione integrale.
Quanto alle spese di c.t.u., sì come liquidate in seno al provvedimento del 28/08/2023, per la medesima ragione, si ritiene che esse vadano definitivamente poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, definendo il giudizio iscritto al n. 1666/2019 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
- dichiara aperta la successione legittima in morte del de cuius ; Persona_1
- dichiara che , unica figlia del defunto , è erede legittimario Parte_1 Persona_1
pagina 11 di 12 pretermesso, avente diritto ai sensi degli articoli 536 e 537 cod. civ., alla complessiva quota di metà del patrimonio relitto dal de cuius;
- dichiara che le disposizioni testamentarie effettuate dal suddetto de cuius con i testamenti olografi registrati a Enna dal notaio rispettivamente in data 10/07/2015 (al n. 1981 serie 1T) e in Persona_2 data 24/10/2016 (al n. 3135 serie 1T), sono eccedenti la porzione disponibile e dunque che l'attrice
, quale figlia ed erede di , ha diritto alla reintegrazione della sua Parte_1 Persona_1 quota, così come determinata in parte motiva, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal
CTU, Ing. , mediante assegnazione delle quote indivise individuate nello schema Persona_3
riportato in motivazione;
- riduce, quindi, proporzionalmente le disposizioni testamentarie in favore dei convenuti e assegna all'attrice la quota indivisa alla stessa spettante sui beni facenti parte dell'asse, così come determinato in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, sì come liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Enna, nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
dott. Rosario VACIRCA
pagina 12 di 12