Art. 15. (Modifica all'articolo 38 della legge
23 dicembre 1999, n. 488). 1. All' articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volonta' in senso contrario".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 38 (Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi). - 1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtu' della nomina, che provvedera' a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.
2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volonta' in senso contrario.
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 , che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni, e' riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attivita' dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni gia' versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.».
23 dicembre 1999, n. 488). 1. All' articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volonta' in senso contrario".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 38 (Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi). - 1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtu' della nomina, che provvedera' a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.
2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volonta' in senso contrario.
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 , che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni, e' riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attivita' dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni gia' versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.».