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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
Causa R.G. n. 2941/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia, ha pronunciato, in funzione di Giudice monocratico, ai sensi dell'art. 281-quinquies,
1° comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 2941/2023 - cause riunite n. R.G. 2941 e 2943 del 2023 - promosse da:
avv. , che compare in proprio, nata Roma il 22/01/1958 CP_1 CP_2 elettivamente domiciliata in Perugia, Via Campo di Marte 2/L, presso il proprio studio, la quale si rappresenta e difende nei giudizi riuniti, giusta procura apposta in calce agli atti di citazione.
- attrice nei confronti di:
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_3 P.IVA_1
p.t. soc. con sede in Perugia, Str. Santa Lucia 44/bis (C.F. ) - Controparte_4 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio CP_5
Recalcati del Foro di Perugia, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Perugia, via M. Angeloni 115, giuste procure apposte in calce alle comparse di costituzione e risposta
- convenuto
OGGETTO: impugnazione delibere assembleari ex art. 1137 c.c.
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE: " … Nel merito:
1)dichiarare nulla la delibera assunta in data 18/02/2023 dal Controparte_3 per le motivazioni in narrativa
[...]
pagina 1 di 11 2)condannare il di Marte 2/l convenuto nel presente giudizio Controparte_3 all'integrale refusione delle spese di giudizio ivi comprese quelle del procedimento di mediazione da liquidarsi in favore dell'attrice.”;
" … Nel merito:
1)dichiarare nulla la delibera assunta in data 20/03/2023 dal Controparte_3 per le motivazioni in narrativa
[...]
2)condannare il convenuto nel presente giudizio Controparte_3 all'integrale refusione delle spese di giudizio ivi comprese quelle del procedimento di mediazione da liquidarsi in favore dell'attrice.”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE CONVENUTA. “… Nel merito e in via principale, rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione di nullità della delibera assembleare del 18 febbraio 2023 adottata dal , siccome Controparte_6 inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge.”;
“… Nel merito e in via principale, rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione di nullità della delibera assembleare del 20.3.23 adottata dal Controparte_6
, siccome infondata in fatto e in diritto. - Con vittoria di spese e compensi
[...] professionali come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Quanto alla causa 2941/2023, con un primo atto di citazione l'avv.to Olgantonietta Ciminati, in proprio, ha chiamato in giudizio il affinché fosse Controparte_3 dichiarata nulla la delibera condominiale adottata in data 18 febbraio 2023.
Deduceva in proposito che, nonostante avesse inviato comunicazioni in merito alla nullità della precedente delibera assembleare del 10/01/2023, il convenuto, tramite CP_3
l'amministratore p.t. nominato con la medesima delibera del 10/01/2023, Parte_1 convocava assemblea condominiale per il giorno 18/02/2023 e che, in quella sede,
l'assemblea condominiale dava atto che la “contestazione mossa dall'avv. in CP_1 merito alla delibera del 10/01/2023 era valida”, perché adottata in mancanza del necessario quorum deliberativo e tuttavia nominava nuovamente il medesimo quale Parte_1 amministratore del Condominio.
pagina 2 di 11 L'attrice, quindi, avviava il procedimento di mediazione in quanto la convocazione dell'assemblea condominiale del 18/02/2023 era stata effettuata da soggetto privo di mandato e di nomina, attesa la nullità della precedente delibera del 10/01/2023, priva del necessario quorum deliberativo previsto dall'art. 1136 comma 4°c.c., previsto per la revoca dell'amministratore in carica e la nomina di nuovo amministratore.
Aggiungeva inoltre che la delibera opposta doveva ritenersi nulla poiché nella delibera di nomina del 10/01/2023 e nella successiva delibera del 18/02/2023, non era stato indicato l'importo dovuto a titolo di compenso dell'amministratore così come ampiamente richiesto dall'art. 1129 comma 14 c.c. che espressamente prevede: “L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.” e richiamava sul punto Cass. Civ. sez. VI 22/04/2022 n° 12927 e Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza n°
943 del 30/12/1999.
Il convenuto nel costituirsi in giudizio eccepiva a sua volta: CP_3
1) la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice;
2) la manifesta infondatezza della domanda di nullità della delibera 18/02/2023 riguardo alla eccepita nullità ex art. 1129, comma 14 c.c.;
3) la piena legittimazione di a convocare l'assemblea condominiale del Parte_1
18/02/2023
Quanto invece alla causa n. R.G. 2943 del 2023, con ulteriore atto di citazione l'avv.to
Olgantonietta Ciminati, ha chiamato in giudizio il Controparte_3 affinché fosse dichiarata nulla la delibera condominiale adottata dal convenuto in data 20 marzo 2023. CP_3
Deduceva in proposito che, la delibera del 20/03/2023 doveva ritenersi nulla in quanto, né nella precedente delibera di nomina del 10/01/2023, né nella successiva delibera del
18/02/2023, era stato indicato l'importo dovuto a titolo di compenso dell'amministratore, così come imposto dall'art. 1129, comma 14, c.c., ed in dettaglio:
pagina 3 di 11 1) la nomina amministratore approvata con la delibera del 10/01/2023 Parte_1 doveva ritenersi inesistente essendo stata adottata con un quorum deliberativo inferiore a quello richiesto dall'art.1136 comma 4° c.c.;
2) era inoltre stata omessa l'indicazione a verbale del preventivo di spesa analitica e conseguente indicazione nel medesimo verbale d'assemblea, comunque, nullo e/o annullabile per il requisito richiesto dall'art. 1136 comma 4° per cui la delibera doveva ritenersi inesistente;
3) l'esecutività della delibera del 10/01/2023 era stata sospesa dal Tribunale con ordinanza del 28/03/2023, in quanto priva del necessario quorum per la revoca e successiva nomina di nuovo amministratore;
4) era stata inoltre omessa l'indicazione del costo dell'amministratore anche nelle successive delibere del 18/02/2023 e del 12/03/2023, in quanto tutte prive di qualsiasi richiamo al costo ed al contratto quale amministratore del condominio;
5) nella delibera del 18/02/2023 l'assemblea condominiale nella persona del presidente dava atto che la “contestazione mossa dall'avv. in merito alla Controparte_7 CP_1 delibera del 10/01/2023 era valida” e dichiarava la mancanza dei necessari millesimi, ma, per tutta risposta, l'assemblea nominava ex novo quale amministratore del Parte_1
CP_3 Controparte_3
6) la delibera del 18/02/2023 risultava inoltre nulla in quanto la convocazione per l'assemblea condominiale era stata eseguita da soggetto privo di mandato e di nomina, stante la pregressa nullità della delibera del 10/01/2023, adottata a sua volta in mancanza del necessario quorum previsto dall'art. 1136, comma 4°, c.c. per la revoca dell'amministratore in carica e la nomina di nuovo amministratore;
7) conseguentemente tutte le delibere assembleari predette dovevano ritenersi affette da nullità testuale ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c., ivi inclusa quella del 20/03/2023;
8) dichiarava infine di avere presentato, ai sensi dell'art. 163, comma 3, n.
3-bis e dell'art. 5 del D.Lgs. 04/03/2010 n° 28, istanza di mediazione per la controversia in esame.
9) richiamava Cass. Civ. sez. VI 22/04/2022 n° 12927 e Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza n° 943 del 30/12/1999.
La parte convenuta nel costituirsi in giudizio, quanto alla carente legittimazione del sig.
d inviare ai condomini la convocazione della assemblea del 20/03/2023, per Parte_1 avere omesso, nelle precedenti delibere, di indicare all'atto della nomina il proprio compenso di amministratore, eccepiva che già in occasione dell'approvazione delle delibera del 10/01/2023, il preventivo del predetto del 13/10/2022 (in copia in atti) era stato pagina 4 di 11 allegato ed ampiamente letto, nonché fatto oggetto di discussione in sede assembleare, sebbene non fossero stati indicati nella delibera gli autori degli altri preventivi esaminati, posto che dalla lettura del deliberato si apprende: “l'assemblea, dopo avere esaminato i vari preventivi, vota per alzata di mano e sceglie con unanimità dei presenti di nominare come nuovo amministratore ”. Parte_1
Inoltre, nella successiva delibera del 18/02/2023, anch'essa impugnata dalla medesima attrice nel procedimento RG 2941/2023, detta nomina veniva espressamente confermata all'unanimità dei presenti, mentre il preventivo era stato fisicamente allegato al verbale, circostanza sulla quale la parte faceva richiesta di prova testimoniale a conferma.
Aggiungeva poi che i due arresti giurisprudenziali indicati dalla controparte in citazione, dovevano ritenersi “fuorvianti” perché riferiti da un lato, Cassazione Sezioni Unite nr. 943 del
30.12.1999, ai quorum necessari ai fini delle eventuali modifiche e non ai compensi dell'amministratore ed in secondo luogo, quanto a Cassazione Civile Sezione VI Ord. del
22.4.22 nr. 12927, la pronuncia non era limitata alla sola declaratoria di nullità della delibera di nomina dell'amministratore nel caso in cui non fosse indicato in delibera il compenso dell'amministratore, richiamandone il principio di diritto per il quale: “ove non sia specificato
l'importo dovuto a titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo…”
Quanto poi alla dedotta carenza di legittimazione dell'amministratore a Parte_1 convocare l'assemblea condominiale del 20/03/2023, evidenziava che detta riunione assembleare era stata convocata da in forza della nomina ad amministratore Parte_1 del 10/01/20.23 e che solo con il provvedimento cautelare del Tribunale del 28/03/2023, reso nel giudizio n. RG 592/2023, detta nomina era stata sospesa.
Pertanto, al momento della convocazione dell'assemblea del 20/3/2023 l'unico soggetto in possesso delle funzioni di amministratore, comprensive della facoltà di convocare l'assemblea condominiale, era esclusivamente il sig. , che quindi avrebbe operato Pt_1 legittimante ai sensi dell'art. 1137, comma 3, c.c.: “L'azione di annullamento non sospende
l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria”.
In conseguenza, alla data di convocazione dell'assemblea per l'assemblea del 20/03/2023 non sussisteva la dedotta di carenza di potere da parte dell'amministratore a Parte_1 pagina 5 di 11 convocare l'assemblea e la deliberazione assunta non poteva essere considerata viziata nemmeno in ipotesi di invalidità derivata.
Entrambe le cause, successivamente al deposito delle memorie ex art.171-ter c.p.c. venivano rinviate per la decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies, 1° comma, c.p.c..
All'udienza del 10 febbraio 2025 le cause venivano riunite e, disposta l'acquisizione agli atti della sentenza n. 1457/2024 emessa tra le stesse parti da questo giudicante, la causa riunita veniva tratta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies, 1° comma, c.p.c. e viene decisa come di seguito.
DIRITTO.
L'acquisizione della sentenza n. 1457/2024 si è resa necessaria in quanto la parte attrice pone a fondamento delle proprie domande di annullamento di entrambe le delibere del
18/02/2023 e del 20/03/2023, la nullità della precedente delibera del 10/01/2023, che appunto, proprio con la sentenza predetta era stata annullata per mancanza del quorum necessario alla revoca dell'amministratore precedente ed alla nomina del nuovo amministratore nella persona di . Parte_2
Nonostante ciò, va detto, con riferimento alla causa R.G. 2941/2023 che sussiste l'eccepita carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice con riferimento alla richiesta di dichiarazione della nullità della delibera del 18/02/2023 di conferma della nomina dell'amministratore . Parte_1
Come eccepito dalla difesa convenuta, la conferma della precedente delibera del
10/01/2023 era stata necessitata dall'avvenuta impugnazione, dapprima presso l'Organismo di Mediazione e successivamente nel corso del procedimento RG 592/2023, radicato presso questo Tribunale, della stessa delibera del 10/01/2023, perché adottata in mancanza del necessario quorum deliberativo.
Ma alla data di notifica della citazione avvenuta in data 26/06/23, l'amministratore del non era già più il sig. , bensì la soc. , nominata CP_3 Parte_1 Controparte_4 medio tempore con l'ulteriore delibera assembleare del 5/05/2023.
Inoltre l'efficacia della delibera del 10/01/2023 era stata sospesa con provvedimento cautelare adottato da questo stesso giudicante il 28/03/2023 e per l'effetto il geom. CP_8
, precedente amministratore, era stato reintegrato nelle proprie funzioni, tant'è che lo
[...] stesso aveva ritenuto di convocare in data 11/04/2023 (si veda la convocazione sub all. 6 di pagina 6 di 11 parte convenuta) l'assemblea condominiale del 5/05/2023, nonostante l'assemblea, in tale occasione, lo revocasse definitivamente (si veda la relativa delibera di cui all'allegato 2 di parte convenuta).
La sussistenza dell'interesse ad agire rappresenta, come è noto, una condizione dell'azione che può ritenersi sussistente nella sola ipotesi in cui in capo alla parte sia astrattamente configurabile un'utilità dipendente dall'accertamento della nullità o annullabilità dell'atto impugnato e dunque un interesse concreto e rilevante sotteso alla caducazione della delibera assembleare opposta.
Interesse che, almeno con riferimento ai motivi indicati nell'atto di citazione, non era più sussistente almeno a decorrere dal 11 aprile 2023, data di convocazione dell'assemblea da parte dell'Amministratore e comunque quantomeno dal 5 maggio 2023, data CP_8 di svolgimento dell'assemblea, mentre il Verbale negativo di mediazione reca la data del 26 maggio 2023 e la data di notifica della citazione è del 26 giugno 2023.
L'art. 1421 Codice Civile dispone infatti: “Salvo diverse disposizioni di legge la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.”, con ciò significando che il condomino (non anche un terzo) per poter impugnare una delibera condominiale, deve comunque poter conseguire un vantaggio dall'annullamento o dalla dichiarazione di nullità della delibera.
E ciò anche nell'ipotesi di deliberazione assembleare nulla: "In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.” Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 06-10-2020) 14-04-2021, n. 9839.
Del resto, come ancora insegna la Suprema corte: “La legittimazione generale prevista dall'art. 1421 cod. civ. all' azione di nullità non esime l'attore dall'onere di dimostrare il proprio, concreto interesse ad agire, e perciò, se oggetto dell' impugnazione è una delibera condominiale, essa non può esser impugnata per nullità da un terzo estraneo al
pagina 7 di 11 condominio, bensì per l'esperibilità di detta azione è necessaria la qualità di condomino - presente o assente, consenziente o dissenziente che sia stato all'approvazione della delibera impugnata - la quale costituisce requisito essenziale per la configurabilità del suo interesse ad agire per la nullità della delibera medesima.”. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.
8135 del 28/04/2004.
Ed inoltre: “L'art. 1137 cod. civ. che riconosce ad ogni condomino dissenziente il diritto di impugnare le deliberazioni dell'assemblea si riferisce alle deliberazioni annullabili, mentre per quelle nulle provvede l'art. 1421 cod. civ. secondo cui la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse. Pertanto il condomino che abbia partecipato all'assemblea e abbia espresso voto conforme alla deliberazione che si assume nulla non è escluso dal diritto di far valere tale nullità sol che alleghi e dimostri di avervi interesse. (nella specie la Corte suprema ha confermato la decisione del merito che con riguardo alla richiesta dichiarazione di nullità della deliberazione, presa non all'unanimità ma a maggioranza, concernente la ripartizione delle spese di installazione di una nuova caldaia dell'impianto di riscaldamento in parti uguali anziché in misura proporzionale ai valori della proprietà di ciascun condomino - art. 1123 cod. civ. -, aveva ravvisato l'interesse ad agire nella violazione del diritto del condomino di concorrere nelle spese per le cose comuni dell'edificio condominiale in misura non superiore a quelle dovute per legge). (V 4372/74, mass n 373053; (Conf 3232/82, mass n
421181; (Conf 5646/82, mass n 423417; (contra 3725/78, mass n 393247).” Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 4197 del 06/05/1987.
Infine, da Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 28787 del 2018: “Ne deriva che non è corretto affermare che non sia possibile la revoca di una deliberazione nulla, in quanto sino alla pronuncia che accerta la sussistenza della causa di nullità l'atto rimane efficace e l'organo assembleare conserva il potere di rimuoverlo, anche per rendere superflua l'eventuale azione giudiziaria proposta dagli aventi diritto per ottenere l'accertamento della nullità, com'è accaduto nel caso di specie. Inoltre, va ribadito che "L'interesse ad agire richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire" (Cass. Sez. 3, Sentenza n.28405 del 28/11/2008; Rv.605612; Cass. Sez. 3,
pagina 8 di 11 Ordinanza n.15355 del 28/06/2010, Rv.613874; Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n.2051 del 27/01/2011,
Rv.616029; Cass. Sez. L, Sentenza n.6749 del 04/05/2012, Rv.622515). Infatti "... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche" (Cass. Sez. L, Sentenza
n.27151 del 23/12/2009, Rv.611498).”.
Per tale motivo va accolta l'eccezione di parte convenuta con la quale si denuncia la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice, perché, già dalla data di notifica della citazione, la condomina non aveva più alcun interesse a chiedere la nullità della nomina di , essendo stato il geom. reintegrato medio Parte_1 CP_8 tempore nelle funzioni di amministratore e peraltro nominato un amministratore di condominio diverso dal sig. con la delibera del 5 maggio 2023. Parte_1
Né per altro verso la parte attrice ha esplicitato in alcun modo il “risultato utile e concreto che intendeva perseguire” nel proporre l'impugnazione, diverso dall'ottenimento della mera dichiarazione di nullità della delibera.
Il motivo di ricorso deve inoltre esser ritenuto assorbente rispetto a tutti gli altri motivi indicati in citazione, sebbene vada anche sottolineato che la convocazione dell'assemblea condominiale del 18/02/2023 era stata effettuata dal sig. quando ancora la delibera Pt_1 precedente non era stata sospesa e dunque mentre era ancora formalmente nell'esercizio delle proprie funzioni e che il contenute della delibera oggetto della successiva impugnazione aveva ad oggetto unicamente la conferma della nomina dello stesso amministratore per l'anno 2023 ed approvata con votazione unanime da Parte_1 parte dei presenti (millesimi 611,4).
Per tutti i motivi che precedono la domanda di parte attrice volta alla dichiarazione della nullità della delibera del 18/02/2023 deve essere rigettata.
A similare conclusione deve giungersi con riferimento alla impugnazione della delibera 20 marzo 2023, oggetto della causa n. R.G. 2943 del 2023, per la quale la parte attrice chiede dichiararsi la nullità, in quanto, né nella precedente delibera di nomina del 10/01/2023, né nella successiva delibera del 18/02/2023, era stato indicato l'importo dovuto a titolo di compenso dell'amministratore così come imposto dall'art. 1129, comma 14, c.c..
La parte attrice deduce in sintesi la nullità derivata della delibera 20 marzo 2023 perché
l'amministratore non avrebbe potuto convocare detta assemblea dei Parte_1 condomini in quanto le precedenti delibere, riguardanti la sua nomina sarebbero state pagina 9 di 11 affette da nullità e pertanto in presenza di un atto di nomina nullo, lo stesso sarebbe stata carente di legittimazione a provvedere in tal senso.
Con l'acquisizione agli atti della sentenza n. 1457/2024, in difetto della quale, a prescindere dalla nullità o annullabilità della delibera in esame, sarebbe stato necessario sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., si è invece potuto prendere atto del disposto annullamento della delibera del 10/01/2023, con la quale era stato nominato amministratore il sig. . Parte_2
Ciononostante, sebbene la delibera del 10/01/2023 sia stata annullata perché adottata con un quorum deliberativo inferiore a quello richiesto dall'art.1136 comma 4° c.c., come si apprende anche dalla sentenza appena richiamata, deve ricordarsi che la nomina dell'amministratore era stata ratificata con la successiva delibera del 18/02/2023 Pt_1
(impugnata dalla medesima attrice nel procedimento RG 2941/2023 affrontato in precedenza) ed espressamente confermata all'unanimità dei presenti.
Tuttavia, la parte attrice, nel procedimento ora in esame, non ha impugnato la delibera del
18 febbraio 2023 ma solamente la delibera condominiale del 20 marzo 2023, sul presupposto che sia la delibera del 10/01/2023 che quella del 18/02/2023 fossero affette da nullità e come tali dovessero essere dichiarate nulle.
E, come si è visto, la delibera del 18 febbraio non può essere dichiarata nulla o annullata perché nel relativo procedimento, autonomo (seppure riunito) rispetto a quello ora in esame, era emersa la carenza di interesse ad agire della parte attrice per i motivi spiegati in precedenza.
Pertanto, la delibera 18/02/2023 non può essere di nuovo sottoposta ad esame, anche perché non impugnata nel procedimento RG 2943/2023, né tantomeno può avere reviviscenza l'interesse ad agire che era mancato nel corso del procedimento RG 2941/2023.
In conseguenza l'amministratore , stante la mancata caducazione della Parte_1 delibera 18/02/2023, che lo aveva confermato nella carica, poteva legittimante convocare l'assemblea dei condomini del 20 marzo 2023 e, in conseguenza, anche la domanda di parte attrice volta alla dichiarazione della nullità della delibera del 20 marzo 2023 deve essere disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito
P.Q.M.
pagina 10 di 11 definitivamente pronunciando sulle cause riunite in epigrafe, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda attorea con la quale si chiede di dichiarare la nullità della delibera assembleare del 18 febbraio 2023 adottata dal Controparte_6
;
[...]
- rigetta la domanda attorea con la quale si chiede di dichiarare la nullità della delibera assembleare del 20 marzo 2023 adottata dal . Controparte_6
Pone le spese di lite a carico della parte attrice che liquida, in favore del CP_3 convenuto, nella misura di €. 2.700,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 15 febbraio 2024
Il Giudice Onorario di Pace
Dott. Carlo Gambucci
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia, ha pronunciato, in funzione di Giudice monocratico, ai sensi dell'art. 281-quinquies,
1° comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 2941/2023 - cause riunite n. R.G. 2941 e 2943 del 2023 - promosse da:
avv. , che compare in proprio, nata Roma il 22/01/1958 CP_1 CP_2 elettivamente domiciliata in Perugia, Via Campo di Marte 2/L, presso il proprio studio, la quale si rappresenta e difende nei giudizi riuniti, giusta procura apposta in calce agli atti di citazione.
- attrice nei confronti di:
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_3 P.IVA_1
p.t. soc. con sede in Perugia, Str. Santa Lucia 44/bis (C.F. ) - Controparte_4 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio CP_5
Recalcati del Foro di Perugia, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Perugia, via M. Angeloni 115, giuste procure apposte in calce alle comparse di costituzione e risposta
- convenuto
OGGETTO: impugnazione delibere assembleari ex art. 1137 c.c.
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE: " … Nel merito:
1)dichiarare nulla la delibera assunta in data 18/02/2023 dal Controparte_3 per le motivazioni in narrativa
[...]
pagina 1 di 11 2)condannare il di Marte 2/l convenuto nel presente giudizio Controparte_3 all'integrale refusione delle spese di giudizio ivi comprese quelle del procedimento di mediazione da liquidarsi in favore dell'attrice.”;
" … Nel merito:
1)dichiarare nulla la delibera assunta in data 20/03/2023 dal Controparte_3 per le motivazioni in narrativa
[...]
2)condannare il convenuto nel presente giudizio Controparte_3 all'integrale refusione delle spese di giudizio ivi comprese quelle del procedimento di mediazione da liquidarsi in favore dell'attrice.”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE CONVENUTA. “… Nel merito e in via principale, rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione di nullità della delibera assembleare del 18 febbraio 2023 adottata dal , siccome Controparte_6 inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge.”;
“… Nel merito e in via principale, rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione di nullità della delibera assembleare del 20.3.23 adottata dal Controparte_6
, siccome infondata in fatto e in diritto. - Con vittoria di spese e compensi
[...] professionali come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Quanto alla causa 2941/2023, con un primo atto di citazione l'avv.to Olgantonietta Ciminati, in proprio, ha chiamato in giudizio il affinché fosse Controparte_3 dichiarata nulla la delibera condominiale adottata in data 18 febbraio 2023.
Deduceva in proposito che, nonostante avesse inviato comunicazioni in merito alla nullità della precedente delibera assembleare del 10/01/2023, il convenuto, tramite CP_3
l'amministratore p.t. nominato con la medesima delibera del 10/01/2023, Parte_1 convocava assemblea condominiale per il giorno 18/02/2023 e che, in quella sede,
l'assemblea condominiale dava atto che la “contestazione mossa dall'avv. in CP_1 merito alla delibera del 10/01/2023 era valida”, perché adottata in mancanza del necessario quorum deliberativo e tuttavia nominava nuovamente il medesimo quale Parte_1 amministratore del Condominio.
pagina 2 di 11 L'attrice, quindi, avviava il procedimento di mediazione in quanto la convocazione dell'assemblea condominiale del 18/02/2023 era stata effettuata da soggetto privo di mandato e di nomina, attesa la nullità della precedente delibera del 10/01/2023, priva del necessario quorum deliberativo previsto dall'art. 1136 comma 4°c.c., previsto per la revoca dell'amministratore in carica e la nomina di nuovo amministratore.
Aggiungeva inoltre che la delibera opposta doveva ritenersi nulla poiché nella delibera di nomina del 10/01/2023 e nella successiva delibera del 18/02/2023, non era stato indicato l'importo dovuto a titolo di compenso dell'amministratore così come ampiamente richiesto dall'art. 1129 comma 14 c.c. che espressamente prevede: “L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.” e richiamava sul punto Cass. Civ. sez. VI 22/04/2022 n° 12927 e Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza n°
943 del 30/12/1999.
Il convenuto nel costituirsi in giudizio eccepiva a sua volta: CP_3
1) la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice;
2) la manifesta infondatezza della domanda di nullità della delibera 18/02/2023 riguardo alla eccepita nullità ex art. 1129, comma 14 c.c.;
3) la piena legittimazione di a convocare l'assemblea condominiale del Parte_1
18/02/2023
Quanto invece alla causa n. R.G. 2943 del 2023, con ulteriore atto di citazione l'avv.to
Olgantonietta Ciminati, ha chiamato in giudizio il Controparte_3 affinché fosse dichiarata nulla la delibera condominiale adottata dal convenuto in data 20 marzo 2023. CP_3
Deduceva in proposito che, la delibera del 20/03/2023 doveva ritenersi nulla in quanto, né nella precedente delibera di nomina del 10/01/2023, né nella successiva delibera del
18/02/2023, era stato indicato l'importo dovuto a titolo di compenso dell'amministratore, così come imposto dall'art. 1129, comma 14, c.c., ed in dettaglio:
pagina 3 di 11 1) la nomina amministratore approvata con la delibera del 10/01/2023 Parte_1 doveva ritenersi inesistente essendo stata adottata con un quorum deliberativo inferiore a quello richiesto dall'art.1136 comma 4° c.c.;
2) era inoltre stata omessa l'indicazione a verbale del preventivo di spesa analitica e conseguente indicazione nel medesimo verbale d'assemblea, comunque, nullo e/o annullabile per il requisito richiesto dall'art. 1136 comma 4° per cui la delibera doveva ritenersi inesistente;
3) l'esecutività della delibera del 10/01/2023 era stata sospesa dal Tribunale con ordinanza del 28/03/2023, in quanto priva del necessario quorum per la revoca e successiva nomina di nuovo amministratore;
4) era stata inoltre omessa l'indicazione del costo dell'amministratore anche nelle successive delibere del 18/02/2023 e del 12/03/2023, in quanto tutte prive di qualsiasi richiamo al costo ed al contratto quale amministratore del condominio;
5) nella delibera del 18/02/2023 l'assemblea condominiale nella persona del presidente dava atto che la “contestazione mossa dall'avv. in merito alla Controparte_7 CP_1 delibera del 10/01/2023 era valida” e dichiarava la mancanza dei necessari millesimi, ma, per tutta risposta, l'assemblea nominava ex novo quale amministratore del Parte_1
CP_3 Controparte_3
6) la delibera del 18/02/2023 risultava inoltre nulla in quanto la convocazione per l'assemblea condominiale era stata eseguita da soggetto privo di mandato e di nomina, stante la pregressa nullità della delibera del 10/01/2023, adottata a sua volta in mancanza del necessario quorum previsto dall'art. 1136, comma 4°, c.c. per la revoca dell'amministratore in carica e la nomina di nuovo amministratore;
7) conseguentemente tutte le delibere assembleari predette dovevano ritenersi affette da nullità testuale ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c., ivi inclusa quella del 20/03/2023;
8) dichiarava infine di avere presentato, ai sensi dell'art. 163, comma 3, n.
3-bis e dell'art. 5 del D.Lgs. 04/03/2010 n° 28, istanza di mediazione per la controversia in esame.
9) richiamava Cass. Civ. sez. VI 22/04/2022 n° 12927 e Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza n° 943 del 30/12/1999.
La parte convenuta nel costituirsi in giudizio, quanto alla carente legittimazione del sig.
d inviare ai condomini la convocazione della assemblea del 20/03/2023, per Parte_1 avere omesso, nelle precedenti delibere, di indicare all'atto della nomina il proprio compenso di amministratore, eccepiva che già in occasione dell'approvazione delle delibera del 10/01/2023, il preventivo del predetto del 13/10/2022 (in copia in atti) era stato pagina 4 di 11 allegato ed ampiamente letto, nonché fatto oggetto di discussione in sede assembleare, sebbene non fossero stati indicati nella delibera gli autori degli altri preventivi esaminati, posto che dalla lettura del deliberato si apprende: “l'assemblea, dopo avere esaminato i vari preventivi, vota per alzata di mano e sceglie con unanimità dei presenti di nominare come nuovo amministratore ”. Parte_1
Inoltre, nella successiva delibera del 18/02/2023, anch'essa impugnata dalla medesima attrice nel procedimento RG 2941/2023, detta nomina veniva espressamente confermata all'unanimità dei presenti, mentre il preventivo era stato fisicamente allegato al verbale, circostanza sulla quale la parte faceva richiesta di prova testimoniale a conferma.
Aggiungeva poi che i due arresti giurisprudenziali indicati dalla controparte in citazione, dovevano ritenersi “fuorvianti” perché riferiti da un lato, Cassazione Sezioni Unite nr. 943 del
30.12.1999, ai quorum necessari ai fini delle eventuali modifiche e non ai compensi dell'amministratore ed in secondo luogo, quanto a Cassazione Civile Sezione VI Ord. del
22.4.22 nr. 12927, la pronuncia non era limitata alla sola declaratoria di nullità della delibera di nomina dell'amministratore nel caso in cui non fosse indicato in delibera il compenso dell'amministratore, richiamandone il principio di diritto per il quale: “ove non sia specificato
l'importo dovuto a titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo…”
Quanto poi alla dedotta carenza di legittimazione dell'amministratore a Parte_1 convocare l'assemblea condominiale del 20/03/2023, evidenziava che detta riunione assembleare era stata convocata da in forza della nomina ad amministratore Parte_1 del 10/01/20.23 e che solo con il provvedimento cautelare del Tribunale del 28/03/2023, reso nel giudizio n. RG 592/2023, detta nomina era stata sospesa.
Pertanto, al momento della convocazione dell'assemblea del 20/3/2023 l'unico soggetto in possesso delle funzioni di amministratore, comprensive della facoltà di convocare l'assemblea condominiale, era esclusivamente il sig. , che quindi avrebbe operato Pt_1 legittimante ai sensi dell'art. 1137, comma 3, c.c.: “L'azione di annullamento non sospende
l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria”.
In conseguenza, alla data di convocazione dell'assemblea per l'assemblea del 20/03/2023 non sussisteva la dedotta di carenza di potere da parte dell'amministratore a Parte_1 pagina 5 di 11 convocare l'assemblea e la deliberazione assunta non poteva essere considerata viziata nemmeno in ipotesi di invalidità derivata.
Entrambe le cause, successivamente al deposito delle memorie ex art.171-ter c.p.c. venivano rinviate per la decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies, 1° comma, c.p.c..
All'udienza del 10 febbraio 2025 le cause venivano riunite e, disposta l'acquisizione agli atti della sentenza n. 1457/2024 emessa tra le stesse parti da questo giudicante, la causa riunita veniva tratta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies, 1° comma, c.p.c. e viene decisa come di seguito.
DIRITTO.
L'acquisizione della sentenza n. 1457/2024 si è resa necessaria in quanto la parte attrice pone a fondamento delle proprie domande di annullamento di entrambe le delibere del
18/02/2023 e del 20/03/2023, la nullità della precedente delibera del 10/01/2023, che appunto, proprio con la sentenza predetta era stata annullata per mancanza del quorum necessario alla revoca dell'amministratore precedente ed alla nomina del nuovo amministratore nella persona di . Parte_2
Nonostante ciò, va detto, con riferimento alla causa R.G. 2941/2023 che sussiste l'eccepita carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice con riferimento alla richiesta di dichiarazione della nullità della delibera del 18/02/2023 di conferma della nomina dell'amministratore . Parte_1
Come eccepito dalla difesa convenuta, la conferma della precedente delibera del
10/01/2023 era stata necessitata dall'avvenuta impugnazione, dapprima presso l'Organismo di Mediazione e successivamente nel corso del procedimento RG 592/2023, radicato presso questo Tribunale, della stessa delibera del 10/01/2023, perché adottata in mancanza del necessario quorum deliberativo.
Ma alla data di notifica della citazione avvenuta in data 26/06/23, l'amministratore del non era già più il sig. , bensì la soc. , nominata CP_3 Parte_1 Controparte_4 medio tempore con l'ulteriore delibera assembleare del 5/05/2023.
Inoltre l'efficacia della delibera del 10/01/2023 era stata sospesa con provvedimento cautelare adottato da questo stesso giudicante il 28/03/2023 e per l'effetto il geom. CP_8
, precedente amministratore, era stato reintegrato nelle proprie funzioni, tant'è che lo
[...] stesso aveva ritenuto di convocare in data 11/04/2023 (si veda la convocazione sub all. 6 di pagina 6 di 11 parte convenuta) l'assemblea condominiale del 5/05/2023, nonostante l'assemblea, in tale occasione, lo revocasse definitivamente (si veda la relativa delibera di cui all'allegato 2 di parte convenuta).
La sussistenza dell'interesse ad agire rappresenta, come è noto, una condizione dell'azione che può ritenersi sussistente nella sola ipotesi in cui in capo alla parte sia astrattamente configurabile un'utilità dipendente dall'accertamento della nullità o annullabilità dell'atto impugnato e dunque un interesse concreto e rilevante sotteso alla caducazione della delibera assembleare opposta.
Interesse che, almeno con riferimento ai motivi indicati nell'atto di citazione, non era più sussistente almeno a decorrere dal 11 aprile 2023, data di convocazione dell'assemblea da parte dell'Amministratore e comunque quantomeno dal 5 maggio 2023, data CP_8 di svolgimento dell'assemblea, mentre il Verbale negativo di mediazione reca la data del 26 maggio 2023 e la data di notifica della citazione è del 26 giugno 2023.
L'art. 1421 Codice Civile dispone infatti: “Salvo diverse disposizioni di legge la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.”, con ciò significando che il condomino (non anche un terzo) per poter impugnare una delibera condominiale, deve comunque poter conseguire un vantaggio dall'annullamento o dalla dichiarazione di nullità della delibera.
E ciò anche nell'ipotesi di deliberazione assembleare nulla: "In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.” Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 06-10-2020) 14-04-2021, n. 9839.
Del resto, come ancora insegna la Suprema corte: “La legittimazione generale prevista dall'art. 1421 cod. civ. all' azione di nullità non esime l'attore dall'onere di dimostrare il proprio, concreto interesse ad agire, e perciò, se oggetto dell' impugnazione è una delibera condominiale, essa non può esser impugnata per nullità da un terzo estraneo al
pagina 7 di 11 condominio, bensì per l'esperibilità di detta azione è necessaria la qualità di condomino - presente o assente, consenziente o dissenziente che sia stato all'approvazione della delibera impugnata - la quale costituisce requisito essenziale per la configurabilità del suo interesse ad agire per la nullità della delibera medesima.”. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.
8135 del 28/04/2004.
Ed inoltre: “L'art. 1137 cod. civ. che riconosce ad ogni condomino dissenziente il diritto di impugnare le deliberazioni dell'assemblea si riferisce alle deliberazioni annullabili, mentre per quelle nulle provvede l'art. 1421 cod. civ. secondo cui la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse. Pertanto il condomino che abbia partecipato all'assemblea e abbia espresso voto conforme alla deliberazione che si assume nulla non è escluso dal diritto di far valere tale nullità sol che alleghi e dimostri di avervi interesse. (nella specie la Corte suprema ha confermato la decisione del merito che con riguardo alla richiesta dichiarazione di nullità della deliberazione, presa non all'unanimità ma a maggioranza, concernente la ripartizione delle spese di installazione di una nuova caldaia dell'impianto di riscaldamento in parti uguali anziché in misura proporzionale ai valori della proprietà di ciascun condomino - art. 1123 cod. civ. -, aveva ravvisato l'interesse ad agire nella violazione del diritto del condomino di concorrere nelle spese per le cose comuni dell'edificio condominiale in misura non superiore a quelle dovute per legge). (V 4372/74, mass n 373053; (Conf 3232/82, mass n
421181; (Conf 5646/82, mass n 423417; (contra 3725/78, mass n 393247).” Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 4197 del 06/05/1987.
Infine, da Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 28787 del 2018: “Ne deriva che non è corretto affermare che non sia possibile la revoca di una deliberazione nulla, in quanto sino alla pronuncia che accerta la sussistenza della causa di nullità l'atto rimane efficace e l'organo assembleare conserva il potere di rimuoverlo, anche per rendere superflua l'eventuale azione giudiziaria proposta dagli aventi diritto per ottenere l'accertamento della nullità, com'è accaduto nel caso di specie. Inoltre, va ribadito che "L'interesse ad agire richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire" (Cass. Sez. 3, Sentenza n.28405 del 28/11/2008; Rv.605612; Cass. Sez. 3,
pagina 8 di 11 Ordinanza n.15355 del 28/06/2010, Rv.613874; Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n.2051 del 27/01/2011,
Rv.616029; Cass. Sez. L, Sentenza n.6749 del 04/05/2012, Rv.622515). Infatti "... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche" (Cass. Sez. L, Sentenza
n.27151 del 23/12/2009, Rv.611498).”.
Per tale motivo va accolta l'eccezione di parte convenuta con la quale si denuncia la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice, perché, già dalla data di notifica della citazione, la condomina non aveva più alcun interesse a chiedere la nullità della nomina di , essendo stato il geom. reintegrato medio Parte_1 CP_8 tempore nelle funzioni di amministratore e peraltro nominato un amministratore di condominio diverso dal sig. con la delibera del 5 maggio 2023. Parte_1
Né per altro verso la parte attrice ha esplicitato in alcun modo il “risultato utile e concreto che intendeva perseguire” nel proporre l'impugnazione, diverso dall'ottenimento della mera dichiarazione di nullità della delibera.
Il motivo di ricorso deve inoltre esser ritenuto assorbente rispetto a tutti gli altri motivi indicati in citazione, sebbene vada anche sottolineato che la convocazione dell'assemblea condominiale del 18/02/2023 era stata effettuata dal sig. quando ancora la delibera Pt_1 precedente non era stata sospesa e dunque mentre era ancora formalmente nell'esercizio delle proprie funzioni e che il contenute della delibera oggetto della successiva impugnazione aveva ad oggetto unicamente la conferma della nomina dello stesso amministratore per l'anno 2023 ed approvata con votazione unanime da Parte_1 parte dei presenti (millesimi 611,4).
Per tutti i motivi che precedono la domanda di parte attrice volta alla dichiarazione della nullità della delibera del 18/02/2023 deve essere rigettata.
A similare conclusione deve giungersi con riferimento alla impugnazione della delibera 20 marzo 2023, oggetto della causa n. R.G. 2943 del 2023, per la quale la parte attrice chiede dichiararsi la nullità, in quanto, né nella precedente delibera di nomina del 10/01/2023, né nella successiva delibera del 18/02/2023, era stato indicato l'importo dovuto a titolo di compenso dell'amministratore così come imposto dall'art. 1129, comma 14, c.c..
La parte attrice deduce in sintesi la nullità derivata della delibera 20 marzo 2023 perché
l'amministratore non avrebbe potuto convocare detta assemblea dei Parte_1 condomini in quanto le precedenti delibere, riguardanti la sua nomina sarebbero state pagina 9 di 11 affette da nullità e pertanto in presenza di un atto di nomina nullo, lo stesso sarebbe stata carente di legittimazione a provvedere in tal senso.
Con l'acquisizione agli atti della sentenza n. 1457/2024, in difetto della quale, a prescindere dalla nullità o annullabilità della delibera in esame, sarebbe stato necessario sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., si è invece potuto prendere atto del disposto annullamento della delibera del 10/01/2023, con la quale era stato nominato amministratore il sig. . Parte_2
Ciononostante, sebbene la delibera del 10/01/2023 sia stata annullata perché adottata con un quorum deliberativo inferiore a quello richiesto dall'art.1136 comma 4° c.c., come si apprende anche dalla sentenza appena richiamata, deve ricordarsi che la nomina dell'amministratore era stata ratificata con la successiva delibera del 18/02/2023 Pt_1
(impugnata dalla medesima attrice nel procedimento RG 2941/2023 affrontato in precedenza) ed espressamente confermata all'unanimità dei presenti.
Tuttavia, la parte attrice, nel procedimento ora in esame, non ha impugnato la delibera del
18 febbraio 2023 ma solamente la delibera condominiale del 20 marzo 2023, sul presupposto che sia la delibera del 10/01/2023 che quella del 18/02/2023 fossero affette da nullità e come tali dovessero essere dichiarate nulle.
E, come si è visto, la delibera del 18 febbraio non può essere dichiarata nulla o annullata perché nel relativo procedimento, autonomo (seppure riunito) rispetto a quello ora in esame, era emersa la carenza di interesse ad agire della parte attrice per i motivi spiegati in precedenza.
Pertanto, la delibera 18/02/2023 non può essere di nuovo sottoposta ad esame, anche perché non impugnata nel procedimento RG 2943/2023, né tantomeno può avere reviviscenza l'interesse ad agire che era mancato nel corso del procedimento RG 2941/2023.
In conseguenza l'amministratore , stante la mancata caducazione della Parte_1 delibera 18/02/2023, che lo aveva confermato nella carica, poteva legittimante convocare l'assemblea dei condomini del 20 marzo 2023 e, in conseguenza, anche la domanda di parte attrice volta alla dichiarazione della nullità della delibera del 20 marzo 2023 deve essere disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito
P.Q.M.
pagina 10 di 11 definitivamente pronunciando sulle cause riunite in epigrafe, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda attorea con la quale si chiede di dichiarare la nullità della delibera assembleare del 18 febbraio 2023 adottata dal Controparte_6
;
[...]
- rigetta la domanda attorea con la quale si chiede di dichiarare la nullità della delibera assembleare del 20 marzo 2023 adottata dal . Controparte_6
Pone le spese di lite a carico della parte attrice che liquida, in favore del CP_3 convenuto, nella misura di €. 2.700,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 15 febbraio 2024
Il Giudice Onorario di Pace
Dott. Carlo Gambucci
pagina 11 di 11