Trib. Perugia, sentenza 15/02/2025, n. 201
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Sentenza 15 febbraio 2025

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Il Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice monocratico, ha trattato due cause riunite promosse dall'avvocato attrice, in proprio, nei confronti del Condominio convenuto, aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari condominiali. La prima causa (R.G. n. 2941/2023) riguardava la richiesta di dichiarazione di nullità della delibera del 18 febbraio 2023, con cui si confermava la nomina dell'amministratore, nonostante la contestazione mossa dall'attrice in merito alla validità della precedente delibera del 10 gennaio 2023, adottata in mancanza del quorum deliberativo necessario per la revoca dell'amministratore in carica e la nomina di un nuovo amministratore. L'attrice lamentava inoltre la nullità della delibera per omessa indicazione del compenso dell'amministratore, in violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c. La seconda causa (R.G. n. 2943/2023) aveva ad oggetto l'impugnazione della delibera del 20 marzo 2023, anch'essa ritenuta nulla dall'attrice per le medesime ragioni relative alla mancata indicazione del compenso dell'amministratore nelle delibere precedenti, nonché per la presunta inesistenza della nomina dell'amministratore a causa della nullità della delibera del 10 gennaio 2023, della sospensione della sua esecutività e della carenza di legittimazione dell'amministratore a convocare l'assemblea del 20 marzo 2023. Il Condominio convenuto, costituendosi in giudizio, eccepiva la carenza di interesse ad agire dell'attrice, l'infondatezza delle domande di nullità e la piena legittimazione dell'amministratore a convocare le assemblee.

Il Tribunale ha rigettato entrambe le domande attoree. Con riferimento alla causa R.G. n. 2941/2023, il Giudice ha accolto l'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sollevata dalla parte convenuta, ritenendo che, alla data di notifica della citazione, l'attrice non avesse più un interesse concreto e rilevante alla caducazione della delibera del 18 febbraio 2023, essendo stato nel frattempo nominato un nuovo amministratore con delibera del 5 maggio 2023 e reintegrato il precedente amministratore a seguito della sospensione cautelare della delibera del 10 gennaio 2023. Tale motivo è stato ritenuto assorbente rispetto agli altri. Con riferimento alla causa R.G. n. 2943/2023, il Tribunale ha osservato che, sebbene la delibera del 10 gennaio 2023 fosse stata annullata per mancanza di quorum, la nomina dell'amministratore era stata ratificata con la successiva delibera del 18 febbraio 2023, la quale, non essendo stata impugnata nel presente giudizio, era rimasta efficace. Di conseguenza, l'amministratore nominato con tale delibera era legittimato a convocare l'assemblea del 20 marzo 2023. Pertanto, anche la domanda di nullità della delibera del 20 marzo 2023 è stata disattesa. Le spese di lite sono state poste a carico della parte attrice soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Perugia, sentenza 15/02/2025, n. 201
    Giurisdizione : Trib. Perugia
    Numero : 201
    Data del deposito : 15 febbraio 2025

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