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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 21/06/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. 167/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente
Dott. Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 167/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 13/05/2024 8cui è unito il n.190/2024)
DA
(già Parte_1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1
con il proc. e dom. avv. Roberto Casucci del Foro di Pordenone, giusta procura in atti;
- APPELLANTE IN RIASSUNZIONE (R.G. 167/2024)
e APPELLATO (R.G. 190/2024)-
CONTRO
(C.F. ), con il proc. e dom. Avv. Massimo Campailla del Foro CP_1 C.F._1
di Bologna giusta procura in atti;
- APPELLATO (R.G.167/2024)
ed APPELLANTE IN RIASSUNZIONE (R.G.190/2024) -
OGGETTO: rinvio a seguito dell'ordinanza n. 5331/2024, pubblicata in data 28 febbraio 2024 della
Corte Suprema di Cassazione - Prima Sezione Civile, che ha cassato con rinvio la sentenza n.
264/2019 della Corte d'Appello di Trieste depositata il 24 aprile 2019.
Causa iscritta a ruolo il 15.05.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Nel merito: in riforma della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 264/2029 pubblicata in data
24 aprile 2019, voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Trieste in sede di rinvio confermare la sentenza n. 366/2016 del Tribunale di Pordenone pubblicata in data 8 giugno 2016.
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello in sede di rinvio respingere ogni domanda del sig. CP_1
verso la banca.
Spese rifuse delle fasi di merito e di legittimità e della presente fase di rinvio.
Si produce:
- atto di fusione 22 giugno 2023 rep. 17748 racc. 1364;
- copia autentica ordinanza n. 5331/2024, pubblicata in data 28 febbraio 2024 della Corte Suprema di
Cassazione;
- comunicazione 19 marzo 2024 Segreteria generale della Corte Suprema di Cassazione
fascicoli di primo e secondo grado ricostruiti.
In via istruttoria
Voglia la Ecc.ma Corte nominare consulente tecnico di ufficio che determini il saldo del conto corrente ordinario numero 027111414, il saldo del conto anticipo fatture numero 0227112095 e del conto anticipo sbf n. 2111419, disciplinati questi ultimi due dalle condizioni economiche del conto ordinario, verificando negli stessi, ed esclusivamente secondo il principio di diritto della Corte
Suprema eventuale incidenza di usurarietà, in base alle seguenti condizioni economiche per tutti e tre i conti a) scaglione fino a euro 999.999: tasso 6,250%;
b) oltre (oltre 999.999), ovvero scoperto di conto: maggiorazione 5%, con tasso 11,250%.
Dal saldo andranno depurati eventuali interessi usurari.”
Per IN LU:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere, a seguito del rinvio disposto dalla
Suprema Corte di Cassazione e alla luce del principio di diritto da quest'ultima espresso con l'ordinanza pubblicata in data 28.02.2024 a definizione del procedimento sub RGN 27192/2019:
. accertare l'incidenza dell'usurarietà sulla sola disposizione concernente l'indebitamento extra-fido
e per l'effetto condannare al pagamento delle sole somme che risulteranno dovute all'esito CP_1
del suddetto ricalcolo, detratti gli importi riconosciuti a titolo di usura.
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'ordinanza n. 5331/2024 pubblicata in data 28 febbraio 2024 con cui la Suprema Corte
di Cassazione cassava la sentenza n. 264/2019 di parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig.
sia quest'ultimo che la cooperativa CP_1 CP_2 Parte_1
riassumevano il giudizio ex art. 392 cpc in due distinti procedimenti poi riuniti. e avevano proposto avanti al Tribunale di Pordenone opposizione al CP_1 Controparte_3
decreto ingiuntivo n.1291/2013 emesso dal Tribunale su ricorso di Controparte_4
con il quale era stato loro ingiunto in pagamento della somma di euro
[...]
311.536,16 oltre accessori;
gli opponenti contestavano la mancanza di prova scritta e lamentavano l'illegittima applicazione di interessi usurari.
Espletata ctu, il giudice revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti in solido al pagamento della somma di euro 311.536,16 oltre interessi di mora nella misura contrattuale dal
28.6.2013 al saldo, dedotto l'importo di euro 120.616,17 cha la banca aveva già realizzato escutendo dei titoli in pegno;
riteneva il primo giudice non condivisibile la tesi degli opponenti circa la necessità
di sommare la commissione di massimo scoperto al tasso praticato al fine del computo del tasso usura.
proponeva appello e la Corte di Appello di Trieste disponeva una consulenza contabile, CP_1
di cui recepiva le conclusioni, nella quale l'ausiliario rideterminava il saldo del conto, verificando l'usurarietà del tasso praticato, determinata anche in considerazione della già menzionata commissione, nei limiti del dovuto. Il consulente eliminava gli interessi dal calcolo del dovuto, sia con riguardo all'importo intra-fido che con riguardo a quello extra-fido, pervenendo così alla determinazione della minor somma dovuta dal;
conseguentemente il giudice di secondo grado CP_1
con sentenza n.264/2019 riduceva la somma dovuta dall'appellante ad euro 52.12,60.
di credito cooperativo ricorreva in Cassazione, nei confronti del sig. ; la Banca Parte_2 CP_1
lamentava l'erronea interpretazione, da parte della Corte, del contenuto contrattuale: nello specifico,
il Giudice avrebbe dovuto accorgersi della autonomia della previsione concernente gli interessi dovuti dal debitore entro la soglia di € 999.999,00 rispetto a quella inerente agli interessi dovuti nel diverso caso di superamento di tale soglia. Questa errata deduzione avrebbe indotto la Corte d'appello ad escludere gli interessi maturati non soltanto in relazione agli importi eccedenti la soglia di €
999.999,00, ma anche in relazione a quelli intra-fido. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso principale rinviando anche per le spese a Codesta Corte,
richiamando il principio per cui “In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano
pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi
inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione
non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve
valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti
in forza del contratto” (Cass. n. 21470/2017).
Con ordinanza di data 15.01.2025 questa Corte disponeva un supplemento di consulenza tecnica fissando per la comparizione del c.t.u. l'udienza del 5.02.2025.
Le parti chiedevano concordemente il rinvio dell'udienza prevista per il conferimento dell'incarico al CTU, allo scopo di transigere la controversia.
All'udienza successivamente fissata al 30.04.2025 nessuno compariva sicché la Corte disponeva un rinvio ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. alla successiva udienza del 07.05.2025. Atteso che,
nonostante la rituale comunicazione alle parti del rinvio dell'udienza, anche a quest'ultima nessuno compariva, la Corte disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, riservandosi di dichiarare con separato provvedimento l'estinzione del giudizio.
Ciò premesso, va a questo punto ricordato, quanto ai profili attinenti alla rilevabilità dell'estinzione,
che l'art. 307, quarto comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 46, comma 15, lett. c), della legge 18
giugno 2009, n. 69, dispone che l'estinzione “opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con
ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.”
Attualmente, pertanto, l'estinzione del processo è rilevabile d'ufficio, nonché in ogni stato e grado del processo al semplice maturarsi della fattispecie estintiva, essendo venuta meno la necessità,
derivante dalla previgente disciplina, dell'eccezione di parte, da proporsi prima di ogni altra difesa. Va, altresì, rilevato, quanto al provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione, per ricorrenza della fattispecie prevista dagli artt. 181, primo comma e 309 c.p.c., che la struttura collegiale del giudizio innanzi alla Corte d'Appello importa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 307, quarto comma e 350, primo comma c.p.c., che la pronuncia debba necessariamente rivestire la forma della sentenza.
Fatte queste considerazioni e preso, altresì, atto della mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive e della ritualità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria ai difensori, deve a questo punto ritenersi effettivamente maturata la fattispecie estintiva prevista dagli artt. 309 e 181,
primo comma, c.p.c. (ai sensi del quale “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice
fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna
delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo”).
Ferma la cancellazione della causa dal ruolo, già disposta dal collegio con ordinanza, dovrà essere conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo;
avuto riguardo al disinteresse manifestato dalle parti alla prosecuzione del giudizio, si reputa che le spese processuali vadano integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Vitulli Dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente
Dott. Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 167/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 13/05/2024 8cui è unito il n.190/2024)
DA
(già Parte_1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1
con il proc. e dom. avv. Roberto Casucci del Foro di Pordenone, giusta procura in atti;
- APPELLANTE IN RIASSUNZIONE (R.G. 167/2024)
e APPELLATO (R.G. 190/2024)-
CONTRO
(C.F. ), con il proc. e dom. Avv. Massimo Campailla del Foro CP_1 C.F._1
di Bologna giusta procura in atti;
- APPELLATO (R.G.167/2024)
ed APPELLANTE IN RIASSUNZIONE (R.G.190/2024) -
OGGETTO: rinvio a seguito dell'ordinanza n. 5331/2024, pubblicata in data 28 febbraio 2024 della
Corte Suprema di Cassazione - Prima Sezione Civile, che ha cassato con rinvio la sentenza n.
264/2019 della Corte d'Appello di Trieste depositata il 24 aprile 2019.
Causa iscritta a ruolo il 15.05.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Nel merito: in riforma della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 264/2029 pubblicata in data
24 aprile 2019, voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Trieste in sede di rinvio confermare la sentenza n. 366/2016 del Tribunale di Pordenone pubblicata in data 8 giugno 2016.
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello in sede di rinvio respingere ogni domanda del sig. CP_1
verso la banca.
Spese rifuse delle fasi di merito e di legittimità e della presente fase di rinvio.
Si produce:
- atto di fusione 22 giugno 2023 rep. 17748 racc. 1364;
- copia autentica ordinanza n. 5331/2024, pubblicata in data 28 febbraio 2024 della Corte Suprema di
Cassazione;
- comunicazione 19 marzo 2024 Segreteria generale della Corte Suprema di Cassazione
fascicoli di primo e secondo grado ricostruiti.
In via istruttoria
Voglia la Ecc.ma Corte nominare consulente tecnico di ufficio che determini il saldo del conto corrente ordinario numero 027111414, il saldo del conto anticipo fatture numero 0227112095 e del conto anticipo sbf n. 2111419, disciplinati questi ultimi due dalle condizioni economiche del conto ordinario, verificando negli stessi, ed esclusivamente secondo il principio di diritto della Corte
Suprema eventuale incidenza di usurarietà, in base alle seguenti condizioni economiche per tutti e tre i conti a) scaglione fino a euro 999.999: tasso 6,250%;
b) oltre (oltre 999.999), ovvero scoperto di conto: maggiorazione 5%, con tasso 11,250%.
Dal saldo andranno depurati eventuali interessi usurari.”
Per IN LU:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere, a seguito del rinvio disposto dalla
Suprema Corte di Cassazione e alla luce del principio di diritto da quest'ultima espresso con l'ordinanza pubblicata in data 28.02.2024 a definizione del procedimento sub RGN 27192/2019:
. accertare l'incidenza dell'usurarietà sulla sola disposizione concernente l'indebitamento extra-fido
e per l'effetto condannare al pagamento delle sole somme che risulteranno dovute all'esito CP_1
del suddetto ricalcolo, detratti gli importi riconosciuti a titolo di usura.
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'ordinanza n. 5331/2024 pubblicata in data 28 febbraio 2024 con cui la Suprema Corte
di Cassazione cassava la sentenza n. 264/2019 di parziale accoglimento dell'appello proposto dal sig.
sia quest'ultimo che la cooperativa CP_1 CP_2 Parte_1
riassumevano il giudizio ex art. 392 cpc in due distinti procedimenti poi riuniti. e avevano proposto avanti al Tribunale di Pordenone opposizione al CP_1 Controparte_3
decreto ingiuntivo n.1291/2013 emesso dal Tribunale su ricorso di Controparte_4
con il quale era stato loro ingiunto in pagamento della somma di euro
[...]
311.536,16 oltre accessori;
gli opponenti contestavano la mancanza di prova scritta e lamentavano l'illegittima applicazione di interessi usurari.
Espletata ctu, il giudice revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti in solido al pagamento della somma di euro 311.536,16 oltre interessi di mora nella misura contrattuale dal
28.6.2013 al saldo, dedotto l'importo di euro 120.616,17 cha la banca aveva già realizzato escutendo dei titoli in pegno;
riteneva il primo giudice non condivisibile la tesi degli opponenti circa la necessità
di sommare la commissione di massimo scoperto al tasso praticato al fine del computo del tasso usura.
proponeva appello e la Corte di Appello di Trieste disponeva una consulenza contabile, CP_1
di cui recepiva le conclusioni, nella quale l'ausiliario rideterminava il saldo del conto, verificando l'usurarietà del tasso praticato, determinata anche in considerazione della già menzionata commissione, nei limiti del dovuto. Il consulente eliminava gli interessi dal calcolo del dovuto, sia con riguardo all'importo intra-fido che con riguardo a quello extra-fido, pervenendo così alla determinazione della minor somma dovuta dal;
conseguentemente il giudice di secondo grado CP_1
con sentenza n.264/2019 riduceva la somma dovuta dall'appellante ad euro 52.12,60.
di credito cooperativo ricorreva in Cassazione, nei confronti del sig. ; la Banca Parte_2 CP_1
lamentava l'erronea interpretazione, da parte della Corte, del contenuto contrattuale: nello specifico,
il Giudice avrebbe dovuto accorgersi della autonomia della previsione concernente gli interessi dovuti dal debitore entro la soglia di € 999.999,00 rispetto a quella inerente agli interessi dovuti nel diverso caso di superamento di tale soglia. Questa errata deduzione avrebbe indotto la Corte d'appello ad escludere gli interessi maturati non soltanto in relazione agli importi eccedenti la soglia di €
999.999,00, ma anche in relazione a quelli intra-fido. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso principale rinviando anche per le spese a Codesta Corte,
richiamando il principio per cui “In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano
pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi
inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione
non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve
valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti
in forza del contratto” (Cass. n. 21470/2017).
Con ordinanza di data 15.01.2025 questa Corte disponeva un supplemento di consulenza tecnica fissando per la comparizione del c.t.u. l'udienza del 5.02.2025.
Le parti chiedevano concordemente il rinvio dell'udienza prevista per il conferimento dell'incarico al CTU, allo scopo di transigere la controversia.
All'udienza successivamente fissata al 30.04.2025 nessuno compariva sicché la Corte disponeva un rinvio ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. alla successiva udienza del 07.05.2025. Atteso che,
nonostante la rituale comunicazione alle parti del rinvio dell'udienza, anche a quest'ultima nessuno compariva, la Corte disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, riservandosi di dichiarare con separato provvedimento l'estinzione del giudizio.
Ciò premesso, va a questo punto ricordato, quanto ai profili attinenti alla rilevabilità dell'estinzione,
che l'art. 307, quarto comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 46, comma 15, lett. c), della legge 18
giugno 2009, n. 69, dispone che l'estinzione “opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con
ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.”
Attualmente, pertanto, l'estinzione del processo è rilevabile d'ufficio, nonché in ogni stato e grado del processo al semplice maturarsi della fattispecie estintiva, essendo venuta meno la necessità,
derivante dalla previgente disciplina, dell'eccezione di parte, da proporsi prima di ogni altra difesa. Va, altresì, rilevato, quanto al provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione, per ricorrenza della fattispecie prevista dagli artt. 181, primo comma e 309 c.p.c., che la struttura collegiale del giudizio innanzi alla Corte d'Appello importa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 307, quarto comma e 350, primo comma c.p.c., che la pronuncia debba necessariamente rivestire la forma della sentenza.
Fatte queste considerazioni e preso, altresì, atto della mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive e della ritualità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria ai difensori, deve a questo punto ritenersi effettivamente maturata la fattispecie estintiva prevista dagli artt. 309 e 181,
primo comma, c.p.c. (ai sensi del quale “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice
fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna
delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo”).
Ferma la cancellazione della causa dal ruolo, già disposta dal collegio con ordinanza, dovrà essere conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo;
avuto riguardo al disinteresse manifestato dalle parti alla prosecuzione del giudizio, si reputa che le spese processuali vadano integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Vitulli Dott.ssa Marina Caparelli