Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai NOi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7279 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/04/1977, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Cherchi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberta Senni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 18/02/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/02/2012 tra e , trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Cagliari, anno 2012, numero 12, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 18.2.2012, matrimonio civile trascritto nei registri dello Parte_2 stato civile del suddetto Comune all'atto n. 12, parte 1 - anno 2012 - Comune di Cagliari (CA).
B) Ordinare al Comune di Cagliari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
C) Confermare le condizioni della separazione (che qui si riportano):
Pag. 2 di 4 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e del reciproco scambio di informazioni riguardanti la minore senza intermediari.
2) La casa familiare, ubicata in Cagliari nella via Molise n. 8, rimarrà nella disponibilità della NOa , in qualità di Parte_1 proprietaria esclusiva, ed ivi continuerà ad avere la propria Per_1 residenza anagrafica.
3) La minore avrà il collocamento alternato su base settimanale Per_1 presso entrambi i genitori nelle rispettive abitazioni, nello specifico dal lunedì al lunedì della settimana successiva dopo la scuola, ciò nel rispetto di eventuali diverse richieste ed esigenze della minore.
4) Le parti concordano l'affido condiviso della minore . Per_1
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia, relativamente all'istruzione, alla cultura, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà la figlia con sé.
5) Salvo diversi accordi, durante le festività, la minore figlia alternerà di anno in anno con ciascun genitore la vigilia di Natale, sino alla mattina del 25 dicembre, e il pranzo di Natale sino alla mattina del 26 dicembre.
Con lo stesso criterio, starà con ciascuno di essi il 31 dicembre sino alla mattina del 1° gennaio ed il 1° gennaio sino alla mattina del 2 gennaio con l'altro ed il 6 gennaio ad anni alterni.
Trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni come anche le festività minori, nel rispetto di eventuali diverse richieste ed esigenze della minore.
6) La minore trascorrerà le ferie estive con ciascun genitore per un periodo di 15 giorni consecutivi, con impegno dei genitori di comunicarsi il periodo feriale di ognuno a far data dal mese di maggio di ogni anno.
7) Ognuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto della minore con contributo di entrambi alle spese straordinarie nella misura del 50% con rinvio alle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense, con la precisazione che i genitori condivideranno anche le spese per l'abbigliamento della figlia e lo svago.
In un'ottica di condivisione e reciproca collaborazione, i genitori si impegnano a concordare preventivamente le decisioni e le spese più rilevanti, evitando gli sprechi ed il superfluo e, in ogni caso, a documentare o rendicontare le spese effettuate entro i primi dieci giorni del mese successivo.
Pag. 3 di 4 8) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
9) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere la figlia minore sul proprio passaporto o altro documento.
10) I coniugi danno atto della attuale reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
Par 11) Il NO , entro il mese di settembre 2024 (previo accordo tra le parti sulla data), si impegna a prelevare dall'abitazione familiare i seguenti mobili e arredi: letto matrimoniale, i comodini, la base tv, la tv, la libreria del soggiorno, le mensole della camera da letto e del soggiorno, il pensile bianco, la madia del soggiorno, la scrivania del soggiorno e il divano del soggiorno, il tutto oltre i suoi effetti personali.
Entro la fine del mese di settembre 2024 o comunque quanto prima il sig. Par
provvederà a prelevare i suoi beni dal garage di pertinenza della casa di via Molise.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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