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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/12/2025, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8215/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Tarchi Presidente Relatore dott. ssa Serena Alinari Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8215/2023 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...]_1 C.F._1
e residente in [...]01, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Lori
- ricorrente -
nei confronti di
C.F. ), nato il [...] a [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Firenze, Via A. Canova n 25/01, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Sara Astorino
- resistente – con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero avente ad OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione posta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI PARZIALMENTE CONGIUNTE: a) Affidare la minore ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione prevalente Persona_1 della stessa presso la madre in (50054) IO (FI) Via dei Girasoli, n. 41, Fraz. San Pierino i pagina 1 di 7 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
Regolamentare il diritto di visita del Sig. al fine di mantenere un Per_1 rapporto equilibrato e continuativo, secondo il seguente piano genitoriale concordato ex art.473 bis n.12 co. 4: prima settimana: dal lunedì alla domenica la minore starà con la madre;
il mercoledì il Sig.
potrà prelevare dall'abitazione alle ore 18,30 e riportarla alle ore 22,00 Parte_2 Persona_2 presso l'abitazione della madre;
seconda settimana: dal lunedì al venerdì la minore starà con la madre;
il mercoledì il Sig. potrà prelevare dall'abitazione alle ore 18,30 Parte_2 Persona_2
e riportarla alle ore 22,00 presso l'abitazione della madre;
il sabato il Sig. potrà Parte_2 prelevare all'uscita scolastica indicativamente alle ore 13,00 e riportarla alle ore 22,00 Persona_2 della domenica sera presso l'abitazione della madre, in modo da garantire il pernottamento presso il padre almeno per una sera;
e così per le successive settimane in via alternata. Inoltre, il Sig. Per_1 tutti i lunedì, all'uscita scolastica pomeridiana indicativamente alle ore 17,00, gestirà il rientro di all'abitazione della casa della madre, nonché tutti i sabato all'uscita scolastica Per_1 indicativamente alle ore 13,00 gestirà il rientro della figlia all'abitazione della casa della madre, quando non trascorrerà il week end con la figlia ovvero la riporterà alle ore 22,00 della domenica sera presso l'abitazione della madre quando trascorre il week end con la stessa figlia. Resta ferma la possibilità di cambiamenti, in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e dei calendari scolastici. In ogni caso, giorni ed orari saranno da concordarsi tra i genitori, almeno 3 giorni prima o comunque entro congruo preavviso. Le vacanze saranno equamente suddivise tra i due genitori, affinché la figlia possa trascorrere, con entrambi almeno quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo e sette giorni consecutivi nel periodo invernale, da concordare entro il
15 marzo ed il 15 ottobre di ogni anno in ragione degli impegni e delle ferie di entrambi i genitori;
i giorni festivi del periodo natalizio, pasquale ed i compleanni verranno trascorsi con ciascun genitore, ad anni alternati, salvo diversi accordi;
le decisioni di maggiore interesse concernenti la figlia, quali quelle riguardanti la sua educazione, i suoi studi scolastici ed extrascolastici, il suo tempo libero e i suoi svaghi, saranno adottate di comune accordo fra i genitori, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascuno di loro nei periodi di rispettiva permanenza con il figlio.
In ogni caso i genitori avranno l'obbligo, durante la permanenza col figlio, di essere sempre reperibili l'uno verso l'altro, anche mediante utenza di telefono cellulare. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. pagina 2 di 7 Quanto ai profili economici:
a) la ricorrente ha concluso come da nota di trattazione scritta depositata in PCT in data 27/10/2025 con la quale ha chiesto al Tribunale di: “Obbligare il Sig. a corrispondere in favore della Parte_2
Sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_3 figlia, la somma di euro 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, mediate bonifico bancario sul conto alla medesima intestato;
c) Obbligare il Sig. a corrispondere il Parte_2
50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore, secondo quanto previsto nel
Protocollo del Consiglio Nazionale Forense, da intendersi in questa sede integralmente richiamato. Si intendono spese straordinarie tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori. Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa da intendersi come straordinarie esse, in via di principio, sulla base delle indicazioni del CNF, dovranno essere le seguenti:“Spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (ad es.: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche); b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida). Spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori: a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o pagina 3 di 7 master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei
(comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e del casco;
corso per conseguimento della patente;
attività artistiche, culturali e ricreative
(acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); spese per festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Rimborso delle spese al genitore anticipatario: entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese extra per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza. Ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta. Deducibilità fiscale: i documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta vanno, ove possibile, intestati ai figli e consegnati periodicamente in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori”; la ricorrente ha, altresì, insistito nelle “richieste istruttorie già formulate nella memoria ex art. 473 bis n. 17 co. 1 c.p.c. ed in particolare nell'interrogatorio formale del Sig sui capitoli già formulati e nella prova diretta sui testi già indicati Sigg.ri Parte_2
, e e sui capitoli già formulati”; Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
b) il resistente ha concluso come da nota depositata in PCT in data 28/10/2025, nelle quali ha chiesto al
Tribunale di: “1. Rigettare la domanda di aumento a € 800/mese per difetto di prova su mutamenti rilevanti e per sproporzione rispetto ai parametri di legge.
2. Determinare il contributo di mantenimento in: a) € 600,00/mese a favore della madre, con decorrenza preferita dal mese di marzo
2026 (o da diversa data ritenuta equa), rivalutazione ISTAT annuale;
b) € 50,00/mese diretti a favore della figlia sulla carta studente/Postepay, non indicizzati. Regolare le spese straordinarie 50/50 secondo Protocollo CNF, con meccanismo di interpello/consenso e rimborso entro 15 giorni, e con pagina 4 di 7 obbligo di scambio periodico dei giustificativi (..).
5. Con vittoria, o in subordine compensazione, delle spese per peculiarità della materia e della gestione privatistica pregressa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra e con riferimento alla figlia , nata a Poggibonsi (SI) in [...]_3 Parte_2 Per_1
11/06/2009 nel corso della relazione more uxorio intrattenuta dalle Parti, ad oggi cessata.
2. Sentite le parti ed i procuratori all'udienza di prima comparizione del 19/09/2025, il Giudice delegato, preso atto della parziale coincidenza delle richieste in ordine all'affidamento congiunto e al collocamento della minore presso la madre, ha chiesto alle Parti di tentare di concordare un Per_1 calendario di frequentazione genitori/figlia ed ad integrare la documentazione economica prevista dalla
Riforma Cartabia, tra cui gli estratti conto aggiornati al 30/06/2025 e le dichiarazioni dei redditi del triennio, anno 2025 compreso;
quindi ha fissato nuova udienza avanti a sé per il giorno 14/10/2025, con termine fino al 10/10/2025 per il deposito di eventuale proposta conciliativa, nonché della documentazione indicata;
in data 10/10/2025 le Parti hanno depositato un accordo relativo al regime di affido condiviso della minore, collocamento, frequentazione tra i genitori e la figlia, come in epigrafe riportato, mentre hanno diversamente concluso in ordine all'entità del contributo economico paterno.
3. Osserva il Collegio che l'accordo rinvenuto dalle Parti, che esclude la parte economica, deve essere integralmente recepito, in quanto non contrastante con il superiore interesse della figlia minore
. Conseguentemente, devono essere rigettate le richieste istruttorie della ricorrente Per_1
(interrogatorio formale del resistente e prove orali), in quanto non più utili ai fini della decisione, a seguito del raggiungimento dell'accordo sulla suddivisione della responsabilità genitoriale e sulla frequentazione padre/figlia.
4. Quanto al mantenimento economico della minore, occorre procedere ad un esame comparativo della situazione reddituale patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che: 1) la ricorrente svolge attività di lavoratrice subordinata alle dipendenze di , con contratto a tempo indeterminato part- Controparte_2 time e percepisce un reddito medio netto mensile di circa e. 1.437,00 (v. DR 2025: doc. 19); la stessa risulta gravata dalla quota parte di 7/10 del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa familiare pari a circa e. 280,00 mensili (v. docc.15 e 20 ricorrente), di tal chè la stessa può contare su una liquidità mensile residua di e. 1.150,00; 2) il resistente è lavoratore subordinato alle dipendenze di pagina 5 di 7 e percepisce un reddito medio mensile netto di circa e. 3.500,00 (v. DR 2025); lo stesso CP_3 risulta gravato dalla propria quota parte di 3/10 del mutuo condiviso con la ricorrente pari ad e. 120,00 mensili;
inoltre, lo stesso si sta facendo carico in via esclusiva del pagamento di due finanziamenti: il primo acceso in data 7/06/2019 con Deutsche Bank S.p.a., cointestato con la dell'importo Pt_3 complessivo di e. 30.000,00 da rimborsare in n. 84 rate mensili di e. 453,00 avente scadenza al
7/07/2026 (doc.11), per la ristrutturazione della casa familiare di il secondo acceso in Persona_3 data 14/02/2022 con BiBanca S.p.a. - cointestato con la - dell'importo complessivo di e. Pt_3
10.000.00 con n. 48 rate mensili di e. 233,93 avente scadenza al 25.02.2026, per l'acquisto di autovettura;
ne consegue che il resistente può, ad oggi contare, su una liquidità residua di circa e.
2.700,00.
Rebus sic stantibus, ritiene il Collegio di dover porre a carico del l'onere di versare alla Per_1
entro il giorno 5 del mese, l'importo di e. 700,00 oltre rivalutazione annuale Istat, che appare Pt_3 congruo dispetto al differenziale reddituale sopra evidenziato ed alle esigenze di vita di una minore di
16 anni, tenuto conto che sulla madre ricadono in via prevalente gli oneri di accudimento e cura.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse vanno poste a carico delle parti nella misura della metà per ciascun genitore, dovendo essere individuate, concordate e rimborsate secondo le Linee Guida del CNF del 2027; quanto all'Assegno Unico Universale, lo stesso deve essere assegnato in via esclusiva alla ricorrente in quanto genitore collocatario di prole minorenne. Parte_3
5. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo parzialmente raggiunto e della reciproca soccombenza sulle domande economiche.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto delle condizioni concordate di cui alle conclusioni parzialmente congiunte contenute nelle note scritte di trattazione depositate in PCT in data 10/10/2025, come in epigrafe riportate, provvedendo in conformità;
- pone a carico di padre l'onere di versare a entro il giorno 5 del mese, Parte_2 Parte_3
l'importo di e. 700,00 oltre rivalutazione annuale Istat, quale contributo per il mantenimento della figlia
Per_1
pagina 6 di 7 - pone le spese straordinarie a carico delle parti nella misura della metà per ciascun genitore, dovendo essere individuate, concordate e rimborsate secondo le Linee Guida del CNF del 2027;
- assegna l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Parte_3
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5/11/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Presidente est. dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della Cancelleria.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Tarchi Presidente Relatore dott. ssa Serena Alinari Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8215/2023 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...]_1 C.F._1
e residente in [...]01, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Lori
- ricorrente -
nei confronti di
C.F. ), nato il [...] a [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Firenze, Via A. Canova n 25/01, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Sara Astorino
- resistente – con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero avente ad OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione posta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI PARZIALMENTE CONGIUNTE: a) Affidare la minore ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione prevalente Persona_1 della stessa presso la madre in (50054) IO (FI) Via dei Girasoli, n. 41, Fraz. San Pierino i pagina 1 di 7 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
Regolamentare il diritto di visita del Sig. al fine di mantenere un Per_1 rapporto equilibrato e continuativo, secondo il seguente piano genitoriale concordato ex art.473 bis n.12 co. 4: prima settimana: dal lunedì alla domenica la minore starà con la madre;
il mercoledì il Sig.
potrà prelevare dall'abitazione alle ore 18,30 e riportarla alle ore 22,00 Parte_2 Persona_2 presso l'abitazione della madre;
seconda settimana: dal lunedì al venerdì la minore starà con la madre;
il mercoledì il Sig. potrà prelevare dall'abitazione alle ore 18,30 Parte_2 Persona_2
e riportarla alle ore 22,00 presso l'abitazione della madre;
il sabato il Sig. potrà Parte_2 prelevare all'uscita scolastica indicativamente alle ore 13,00 e riportarla alle ore 22,00 Persona_2 della domenica sera presso l'abitazione della madre, in modo da garantire il pernottamento presso il padre almeno per una sera;
e così per le successive settimane in via alternata. Inoltre, il Sig. Per_1 tutti i lunedì, all'uscita scolastica pomeridiana indicativamente alle ore 17,00, gestirà il rientro di all'abitazione della casa della madre, nonché tutti i sabato all'uscita scolastica Per_1 indicativamente alle ore 13,00 gestirà il rientro della figlia all'abitazione della casa della madre, quando non trascorrerà il week end con la figlia ovvero la riporterà alle ore 22,00 della domenica sera presso l'abitazione della madre quando trascorre il week end con la stessa figlia. Resta ferma la possibilità di cambiamenti, in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e dei calendari scolastici. In ogni caso, giorni ed orari saranno da concordarsi tra i genitori, almeno 3 giorni prima o comunque entro congruo preavviso. Le vacanze saranno equamente suddivise tra i due genitori, affinché la figlia possa trascorrere, con entrambi almeno quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo e sette giorni consecutivi nel periodo invernale, da concordare entro il
15 marzo ed il 15 ottobre di ogni anno in ragione degli impegni e delle ferie di entrambi i genitori;
i giorni festivi del periodo natalizio, pasquale ed i compleanni verranno trascorsi con ciascun genitore, ad anni alternati, salvo diversi accordi;
le decisioni di maggiore interesse concernenti la figlia, quali quelle riguardanti la sua educazione, i suoi studi scolastici ed extrascolastici, il suo tempo libero e i suoi svaghi, saranno adottate di comune accordo fra i genitori, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascuno di loro nei periodi di rispettiva permanenza con il figlio.
In ogni caso i genitori avranno l'obbligo, durante la permanenza col figlio, di essere sempre reperibili l'uno verso l'altro, anche mediante utenza di telefono cellulare. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. pagina 2 di 7 Quanto ai profili economici:
a) la ricorrente ha concluso come da nota di trattazione scritta depositata in PCT in data 27/10/2025 con la quale ha chiesto al Tribunale di: “Obbligare il Sig. a corrispondere in favore della Parte_2
Sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_3 figlia, la somma di euro 800,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, mediate bonifico bancario sul conto alla medesima intestato;
c) Obbligare il Sig. a corrispondere il Parte_2
50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore, secondo quanto previsto nel
Protocollo del Consiglio Nazionale Forense, da intendersi in questa sede integralmente richiamato. Si intendono spese straordinarie tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori. Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa da intendersi come straordinarie esse, in via di principio, sulla base delle indicazioni del CNF, dovranno essere le seguenti:“Spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (ad es.: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche); b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida). Spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori: a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o pagina 3 di 7 master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei
(comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e del casco;
corso per conseguimento della patente;
attività artistiche, culturali e ricreative
(acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); spese per festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Rimborso delle spese al genitore anticipatario: entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese extra per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza. Ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta. Deducibilità fiscale: i documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta vanno, ove possibile, intestati ai figli e consegnati periodicamente in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori”; la ricorrente ha, altresì, insistito nelle “richieste istruttorie già formulate nella memoria ex art. 473 bis n. 17 co. 1 c.p.c. ed in particolare nell'interrogatorio formale del Sig sui capitoli già formulati e nella prova diretta sui testi già indicati Sigg.ri Parte_2
, e e sui capitoli già formulati”; Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
b) il resistente ha concluso come da nota depositata in PCT in data 28/10/2025, nelle quali ha chiesto al
Tribunale di: “1. Rigettare la domanda di aumento a € 800/mese per difetto di prova su mutamenti rilevanti e per sproporzione rispetto ai parametri di legge.
2. Determinare il contributo di mantenimento in: a) € 600,00/mese a favore della madre, con decorrenza preferita dal mese di marzo
2026 (o da diversa data ritenuta equa), rivalutazione ISTAT annuale;
b) € 50,00/mese diretti a favore della figlia sulla carta studente/Postepay, non indicizzati. Regolare le spese straordinarie 50/50 secondo Protocollo CNF, con meccanismo di interpello/consenso e rimborso entro 15 giorni, e con pagina 4 di 7 obbligo di scambio periodico dei giustificativi (..).
5. Con vittoria, o in subordine compensazione, delle spese per peculiarità della materia e della gestione privatistica pregressa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra e con riferimento alla figlia , nata a Poggibonsi (SI) in [...]_3 Parte_2 Per_1
11/06/2009 nel corso della relazione more uxorio intrattenuta dalle Parti, ad oggi cessata.
2. Sentite le parti ed i procuratori all'udienza di prima comparizione del 19/09/2025, il Giudice delegato, preso atto della parziale coincidenza delle richieste in ordine all'affidamento congiunto e al collocamento della minore presso la madre, ha chiesto alle Parti di tentare di concordare un Per_1 calendario di frequentazione genitori/figlia ed ad integrare la documentazione economica prevista dalla
Riforma Cartabia, tra cui gli estratti conto aggiornati al 30/06/2025 e le dichiarazioni dei redditi del triennio, anno 2025 compreso;
quindi ha fissato nuova udienza avanti a sé per il giorno 14/10/2025, con termine fino al 10/10/2025 per il deposito di eventuale proposta conciliativa, nonché della documentazione indicata;
in data 10/10/2025 le Parti hanno depositato un accordo relativo al regime di affido condiviso della minore, collocamento, frequentazione tra i genitori e la figlia, come in epigrafe riportato, mentre hanno diversamente concluso in ordine all'entità del contributo economico paterno.
3. Osserva il Collegio che l'accordo rinvenuto dalle Parti, che esclude la parte economica, deve essere integralmente recepito, in quanto non contrastante con il superiore interesse della figlia minore
. Conseguentemente, devono essere rigettate le richieste istruttorie della ricorrente Per_1
(interrogatorio formale del resistente e prove orali), in quanto non più utili ai fini della decisione, a seguito del raggiungimento dell'accordo sulla suddivisione della responsabilità genitoriale e sulla frequentazione padre/figlia.
4. Quanto al mantenimento economico della minore, occorre procedere ad un esame comparativo della situazione reddituale patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che: 1) la ricorrente svolge attività di lavoratrice subordinata alle dipendenze di , con contratto a tempo indeterminato part- Controparte_2 time e percepisce un reddito medio netto mensile di circa e. 1.437,00 (v. DR 2025: doc. 19); la stessa risulta gravata dalla quota parte di 7/10 del mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa familiare pari a circa e. 280,00 mensili (v. docc.15 e 20 ricorrente), di tal chè la stessa può contare su una liquidità mensile residua di e. 1.150,00; 2) il resistente è lavoratore subordinato alle dipendenze di pagina 5 di 7 e percepisce un reddito medio mensile netto di circa e. 3.500,00 (v. DR 2025); lo stesso CP_3 risulta gravato dalla propria quota parte di 3/10 del mutuo condiviso con la ricorrente pari ad e. 120,00 mensili;
inoltre, lo stesso si sta facendo carico in via esclusiva del pagamento di due finanziamenti: il primo acceso in data 7/06/2019 con Deutsche Bank S.p.a., cointestato con la dell'importo Pt_3 complessivo di e. 30.000,00 da rimborsare in n. 84 rate mensili di e. 453,00 avente scadenza al
7/07/2026 (doc.11), per la ristrutturazione della casa familiare di il secondo acceso in Persona_3 data 14/02/2022 con BiBanca S.p.a. - cointestato con la - dell'importo complessivo di e. Pt_3
10.000.00 con n. 48 rate mensili di e. 233,93 avente scadenza al 25.02.2026, per l'acquisto di autovettura;
ne consegue che il resistente può, ad oggi contare, su una liquidità residua di circa e.
2.700,00.
Rebus sic stantibus, ritiene il Collegio di dover porre a carico del l'onere di versare alla Per_1
entro il giorno 5 del mese, l'importo di e. 700,00 oltre rivalutazione annuale Istat, che appare Pt_3 congruo dispetto al differenziale reddituale sopra evidenziato ed alle esigenze di vita di una minore di
16 anni, tenuto conto che sulla madre ricadono in via prevalente gli oneri di accudimento e cura.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse vanno poste a carico delle parti nella misura della metà per ciascun genitore, dovendo essere individuate, concordate e rimborsate secondo le Linee Guida del CNF del 2027; quanto all'Assegno Unico Universale, lo stesso deve essere assegnato in via esclusiva alla ricorrente in quanto genitore collocatario di prole minorenne. Parte_3
5. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo parzialmente raggiunto e della reciproca soccombenza sulle domande economiche.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto delle condizioni concordate di cui alle conclusioni parzialmente congiunte contenute nelle note scritte di trattazione depositate in PCT in data 10/10/2025, come in epigrafe riportate, provvedendo in conformità;
- pone a carico di padre l'onere di versare a entro il giorno 5 del mese, Parte_2 Parte_3
l'importo di e. 700,00 oltre rivalutazione annuale Istat, quale contributo per il mantenimento della figlia
Per_1
pagina 6 di 7 - pone le spese straordinarie a carico delle parti nella misura della metà per ciascun genitore, dovendo essere individuate, concordate e rimborsate secondo le Linee Guida del CNF del 2027;
- assegna l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Parte_3
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5/11/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Presidente est. dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della Cancelleria.
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