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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 890/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Paolo Sordi - Presidente Corte d'Appello;
Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata in decisione assunta in data
05/06/2025, tenuta mediante il deposito di note scritte ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in sostituzione di udienza – introdotti con D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n.
164/2024 – ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 890/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, a seguito di ricorso in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c. di cassazione con rinvio, da parte della Suprema Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza n. 16/2022 della Corte di
Appello di Salerno, 2° Sezione Civile, emessa in data 20/04/2022, depositata telematicamente in data 03/06/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
07/06/2022 – non notificata, R.G.V.G. 227/2022,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Falciani ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Sarno (SA), alla Via San Valentino nr. 6, presso studio difensore,
- ricorrente in riassunzione –
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Dardo ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Scafati (SA), alla Via Martiri d'Ungheria – Traversa Terralavoro nr. 9, presso studio difensore,
- resistente in riassunzione –
1 E CON L'INTERVENTO DEL
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, in persona del Procuratore generale pro-tempore in sede.
- interventore ex lege -
**********
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio – ricorso in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. - Annullamento, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza in materia di divorzio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 12/08/2024, notificato a mezzo pec in data
20/10/2024 per il P.G. in sede e a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del
Tribunale di Nocera Inferiore in data 07/11/2024 per Controparte_2
riassumeva la causa ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. innanzi all'intestata Parte_1
Corte di Appello di Salerno a seguito di ricorso per Cassazione R.G. n. 1758/2023, conclusosi con Ordinanza n. 12953/2024 all'udienza del 08/02/2024, resa dalla prima sezione civile, depositata in cancelleria e pubblicata in data 13/05/2024, con la quale la Suprema Corte di
Cassazione riteneva fondato l'unico motivo di ricorso;
pertanto, cassava la sentenza impugnata n. 16/2022 della Corte di Appello di Salerno, 2° Sezione Civile, emessa in data
20/04/2022, depositata telematicamente in data 03/06/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 07/06/2022 – non notificata, R.G.V.G. 227/2022, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 4 L. 898/1970 ed ex art. 706 e ss. c.p.c., depositato e iscritto a ruolo innanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore in data 13/06/2018, riferiva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario, in regime di separazioni dei beni, con Controparte_1
pag. 2/8 in data 10/03/1984 in Sarno – registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune CP_2 di Sarno, Parte II, Serie A, nr. 26, anno 1984 - e che dall'unione coniugale non erano nati figli;
riferiva anche che con decreto n. cronol. 5139/2013, R.G. 1597/2013, del 24/09/2013, il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi stabilendo – per quel che qui interessa – 1) la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore di quantificato in € 200,00, 2) l'assegnazione della casa Controparte_2 coniugale ad , 3) l'assegnazione consensuale di alcuni beni mobili. Parte_1
Rilevata la definitiva assenza dell'affectio coniugalis avendo vissuto i coniugi negli anni sempre separati e mancando del tutto la volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, il ricorrente , con il ricorso depositato in primo grado, chiedeva all'adito Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore 1) di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in data 10/03/1984 in Sarno con la conferma parziale dell'accorso stabilito in sede di separazione consensuale e 2) di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento quantificato in € 200,00, con vittoria di spese. Con decreto n. cronol.
7142/2018 depositato in cancelleria in data 29/06/2018, il Presidente disponeva la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé per l'udienza del 07/01/2019, con ordine di notifica del ricorso e del pedissequo decreto. Instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata telematicamente in data 29/12/2018, si costituiva in giudizio
[...]
quale parte resistente, che in via preliminare aderiva al ricorso introduttivo CP_2 del ricorrente solo ed esclusivamente in merito alla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio, mentre nel merito chiedeva il rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, con vittoria di spese. All'udienza del 07/01/2019, il Presidente ff. autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto e confermava le pattuizioni di cui alla separazione consensuale tra le parti, rinviava alla data del 17/10/2019 per l'udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c., al cui esito venivano concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e poi rinviata all'udienza del 14/04/2021 per la precisazione delle conclusioni e la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza definitiva di divorzio n. 1167/2021 emessa e depositata telematicamente in data 27/07/2021, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 19/08/2021, il Tribunale di Nocera Inferiore, ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 3, n. 2), lett. b), L. n. 898/1970, così come modificato dalla
L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile, pronunciava la cessazione degli effetti pag. 3/8 civili del matrimonio concordatario tra le parti, rigettava la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile e compensava le spese di lite tra le parti. Con ricorso in appello depositato e iscritto a ruolo innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno in data
28/02/2022 e notificato in data 11/03/2022, la ricorrente in appello, Controparte_2 censurava la sentenza n. 1167/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore sulla base dei
[...] motivi così come articolati in atti;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere il gravame e, per l'effetto, di riconoscere alla ricorrente in appello l'assegno divorzile, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 09/04/2022, si costituiva in giudizio , quale Parte_1 parte appellata, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 345 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio. Avverso la sentenza n. 16/2022 della Corte di Appello di Salerno, ricorreva in Cassazione con ricorso depositato in data Parte_1
23/01/2023, R.G. 1758/2023, affidando il ricorso a un unico motivo: “1) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”; con Ordinanza n. 12953/2024 pronunciata all'udienza del 08/02/2024, depositata in cancelleria e pubblicata in data 13/05/2024, la Corte Suprema di Cassazione, prima sezione civile, così statuiva:
✓ riteneva fondato l'unico motivo, in relazione alla « Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.» in quanto «[…] Se questi sono i fatti emersi pacificamente e riconosciuti da parte dei Giudici di Appello, non emerge un sostanziale squilibrio delle rispettive condizioni reddituali delle parti trattandosi di una differenza minimale. La Corte di Appello di
Salerno nel caso di specie ha applicato non correttamente l'art. 5 comma 6 della legge 898 del
1970, avendo fondato anzitutto il suo errato convincimento sulla circostanza (Pag. 7 della sentenza
– parte finale) che la ex moglie prima di iniziare l'attività lavorativa quale dipendente ASL nel
2004, avrebbe necessariamente contribuito con il proprio lavoro personale e casalingo al menage familiare. Tuttavia tale ultima circostanza non è stata provata ma risulta formulata in forma ipotetica e non all'esito di valutazione presuntiva di mezzi di prova. In mancanza di tale riscontro
e dell'allegazione di un'esigenza specifica di carattere assistenziale, il modesto squilibrio reddituale
pag. 4/8 è del tutto inidoneo, in via esclusiva a fondare il diritto all'attribuzione dell'assegno di divorzio.
[…] Ciò premesso nel caso concreto, oltre alla comparazione reddituale e al mancato svolgimento di attività lavorativa in corso di matrimonio, non si ravvisa alcun altro elemento indiziante
l'applicazione del criterio compensativo e, come già rilevato, non è stata allegata un'esigenza specificamente assistenziale, tenuto conto del fatto che la mancanza di figli esclude dalle statuizioni post scioglimento del vincolo quella relativa all'assegnazione della casa coniugale»;
Pertanto, il giudice di Legittimità, avendo accolto l'unico motivo nei termini così come articolati nell'ordinanza, annullava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa davanti alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Con il presente ricorso in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c., Parte_1 riassumeva la causa innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rigettare l'appello depositato avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore
n. 1167/2021, atteso che dagli atti e dalla espletata istruttoria non si ravvisa alcun altro elemento indiziante
l'applicazione del criterio c.d. “ criterio compensativo “ (ved. ordinanza Suprema Corte) e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado e statuire che la sig.ra non ha diritto Controparte_2 all'assegno divorzile per insussistenza dei presupposti di legge e giurisprudenziali (come già concluso nei due giudizi di merito). Condannare altresì la sig.ra al pagamento delle spese ed Controparte_2 onorari del giudizio di secondo grado conclusosi con sentenza n. 16/2022 Corte Appello Salerno, del giudizio di Cassazione e di questo ulteriore grado di giudizio incardinato a seguito della ordinanza della Cassazione con attribuzione all'avv. Falciani”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione depositata telematicamente in 13/01/2025, si costituiva in giudizio quale convenuta in riassunzione, che chiedeva rigettarsi Controparte_2
l'interposta riassunzione in quanto infondata in fatto e in diritto, accertarsi e dichiararsi il diritto a ricevere l'assegno divorzile mensile, confermarsi in toto la sentenza cassata della Corte
d'Appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Fissata la prima udienza per il 13/02/2025, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs.
n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Collegio rinviava all'udienza del 05/06/2025 per bonario componimento;
disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 05/06/2025, le parti chiedevano al Collegio che la causa venisse decisa sulla base dell'accordo raggiunto allegato alle note scritte in sostituzione pag. 5/8 di udienza depositate che così prevede: «Tanto premesso le parti come sopra rappresentate espressamente dichiarano di voler transigere bonariamente la vertenza in questi termini: 1) Il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra un assegno divorzile mensile pari ad euro
[...] Controparte_2
200,00 da versarsi entro il primo giorno di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente al 100% secondo gli indici ISTAT come stabilito ex lege;
2) La sig.ra dichiara di voler Controparte_2 accettare l'assegno divorzile pari ad euro 200,00 mensili da rivalutare annualmente dal prossimo anno al
100% secondo gli indici ISTAT come stabilito ex lege;
3) La sig.ra con il Controparte_2 presente atto dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a richiedere in qualsiasi sede all'ex marito
l'indennità pari al 40% o altra percentuale del T.F.R. maturato dall'ex coniuge divorziato sig. Parte_1
a seguito del cessato rapporto di lavoro pubblico da lui instaurato con il
[...] Controparte_3
[…] Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano espressamente di non aver
[...] null'altro a pretendere reciprocamente in ordine alla presente controversia, tranne l'obbligo da parte del prof. di versare l'assegno divorzile come sopra stabilito. Le spese legali si intendono compensate tra le Parte_1 parti con rinuncia da parte dei procuratori costituiti al vincolo di solidarietà professionale».
Pertanto, sulla base della richiesta così come formulata, il Collegio riservava la causa in decisione e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questo Collegio osserva come il giudizio di rinvio costituisca la fase rescissoria del giudizio di Cassazione: detto giudizio è soggetto a vincoli precisi in relazione alle questioni devolute e a quanto su di essi statuito dalla Corte superiore, pertanto, il giudizio di rinvio si svolge sui soli punti sui quali è caduta la censura della Corte di Cassazione la quale, nel censurare la sentenza affetta da vizio, determina il contenuto sostitutivo cui il giudice inferiore dovrà conformarsi. Il ricorso in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c. così come proposto dal ricorrente in riassunzione ha evidenziato che con la sentenza di divorzio n.
1167/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore è stata rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la moglie, viceversa detta domanda è stata accolta in appello sul presupposto della ricorrenza dell'aspetto compensativo-perequativo dell'assegno di mantenimento per il coniuge che abbia contribuito ai bisogni familiari in via prioritaria, così rinunciando alla sua realizzazione nel mondo lavorativo. L'assegno di mantenimento riconosciuto è stato pari ad euro 200,00 mensili. Detta statuizione è stata riformata dalla
Corte di Cassazione la quale ha affermato che “la Corte di Appello di Salerno nel caso di pag. 6/8 specie ha applicato non correttamente l'art. 5 comma 6 della legge 898 del 1970, avendo fondato anzitutto il suo errato convincimento che la moglie prima di iniziare l'attività lavorativa quale dipendente Asl nell'anno 2004, avrebbe necessariamente contribuito con il proprio lavoro personale e casalingo al menage familiare. Tuttavia, tale ultima circostanza non è stata provata, ma risulta formulata in forma ipotetica e non all'esito di valutazione presuntiva di mezzi di prova.” Il giudizio è stato rinviato alla Corte di Appello per la verifica sui presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento, attraverso il riscontro probatorio, e per la liquidazione delle spese di lite. Riassunto il giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo sugli aspetti economici, in mancanza di figli, e hanno concordato che il marito assume l'impegno a versare alla moglie euro 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, mentre la moglie rinuncia, in via definitiva, ai suoi diritti sul trattamento di fine lavoro dell'ex coniuge. Per cui hanno chiesto di adottare una decisione che recepisca detto accordo. L'accordo essendo riferito ad aspetti esclusivamente patrimoniali, bene può essere recepito, essendo relativo a diritti nella disponibilità delle parti. L'accordo è stato sottoscritto dalle parti, con attestazione di autenticità delle firme da parte dei rispettivi difensori, ed è datato 3/06/2025. Le parti hanno convenuto che Parte_1 corrisponderà a un assegno divorzile mensile pari ad euro 200,00 Controparte_2 da versarsi entro il primo giorno di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente al
100% secondo gli indici ISTAT come stabilito ex lege. La dichiara Controparte_2 di voler accettare l'assegno divorzile pari ad euro 200,00 mensili da rivalutare annualmente dal prossimo anno al 100% secondo indici ISTAT come stabilito ex lege. CP_1 dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a richiedere in qualsiasi sede all'ex
[...] marito l'indennità pari al 40% o altra percentuale del T.F.R. maturato dall'ex coniuge divorziato a seguito del cessato rapporto di lavoro pubblico da lui Parte_1 instaurato con il Ministero della Pubblica Istruzione. Le parti e Parte_1 chiedono la compensazione delle spese di lite, con rinuncia da Controparte_2 parte dei procuratori costituiti al vincolo di solidarietà professionale. Le parti dichiarano di non aver null'atro a pretendere reciprocamente in ordine alla controversia in oggetto, tranne l'obbligo di di versare l'assegno divorzile. Parte_1
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto dal ricorrente in riassunzione, , nei confronti Parte_1 di a seguito del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. Controparte_2
16/2022 della Corte di Appello di Salerno, 2° Sezione Civile, emessa in data 20/04/2022, depositata telematicamente in data 03/06/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 07/06/2022 – non notificata, R.G.V.G. 227/2022, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 1167/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore dispone che versi ad Parte_1 Controparte_2
l'assegno divorzile di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo
[...] gli indici Istat al 100%, a partire dal prossimo anno. rinuncia Controparte_2 alla corresponsione della percentuale del 40%, o altra percentuale sul T.F.R. di Parte_1
quale dipendente del , così come da accordo in
[...] Controparte_4 motivazione, richiamato nel suo integrale contenuto.
2. Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarno (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (Ufficio di Stato Civile del
Comune di Sarno, Parte II, Serie A, nr. 26, anno 1984).
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in riassunzione, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 3/06/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente della Corte d'Appello
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Paolo Sordi
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 890/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Paolo Sordi - Presidente Corte d'Appello;
Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata in decisione assunta in data
05/06/2025, tenuta mediante il deposito di note scritte ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in sostituzione di udienza – introdotti con D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n.
164/2024 – ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 890/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, a seguito di ricorso in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c. di cassazione con rinvio, da parte della Suprema Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza n. 16/2022 della Corte di
Appello di Salerno, 2° Sezione Civile, emessa in data 20/04/2022, depositata telematicamente in data 03/06/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
07/06/2022 – non notificata, R.G.V.G. 227/2022,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Falciani ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Sarno (SA), alla Via San Valentino nr. 6, presso studio difensore,
- ricorrente in riassunzione –
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Dardo ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Scafati (SA), alla Via Martiri d'Ungheria – Traversa Terralavoro nr. 9, presso studio difensore,
- resistente in riassunzione –
1 E CON L'INTERVENTO DEL
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, in persona del Procuratore generale pro-tempore in sede.
- interventore ex lege -
**********
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio – ricorso in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. - Annullamento, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza in materia di divorzio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 12/08/2024, notificato a mezzo pec in data
20/10/2024 per il P.G. in sede e a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del
Tribunale di Nocera Inferiore in data 07/11/2024 per Controparte_2
riassumeva la causa ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. innanzi all'intestata Parte_1
Corte di Appello di Salerno a seguito di ricorso per Cassazione R.G. n. 1758/2023, conclusosi con Ordinanza n. 12953/2024 all'udienza del 08/02/2024, resa dalla prima sezione civile, depositata in cancelleria e pubblicata in data 13/05/2024, con la quale la Suprema Corte di
Cassazione riteneva fondato l'unico motivo di ricorso;
pertanto, cassava la sentenza impugnata n. 16/2022 della Corte di Appello di Salerno, 2° Sezione Civile, emessa in data
20/04/2022, depositata telematicamente in data 03/06/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 07/06/2022 – non notificata, R.G.V.G. 227/2022, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 4 L. 898/1970 ed ex art. 706 e ss. c.p.c., depositato e iscritto a ruolo innanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore in data 13/06/2018, riferiva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario, in regime di separazioni dei beni, con Controparte_1
pag. 2/8 in data 10/03/1984 in Sarno – registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune CP_2 di Sarno, Parte II, Serie A, nr. 26, anno 1984 - e che dall'unione coniugale non erano nati figli;
riferiva anche che con decreto n. cronol. 5139/2013, R.G. 1597/2013, del 24/09/2013, il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi stabilendo – per quel che qui interessa – 1) la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore di quantificato in € 200,00, 2) l'assegnazione della casa Controparte_2 coniugale ad , 3) l'assegnazione consensuale di alcuni beni mobili. Parte_1
Rilevata la definitiva assenza dell'affectio coniugalis avendo vissuto i coniugi negli anni sempre separati e mancando del tutto la volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, il ricorrente , con il ricorso depositato in primo grado, chiedeva all'adito Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore 1) di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in data 10/03/1984 in Sarno con la conferma parziale dell'accorso stabilito in sede di separazione consensuale e 2) di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento quantificato in € 200,00, con vittoria di spese. Con decreto n. cronol.
7142/2018 depositato in cancelleria in data 29/06/2018, il Presidente disponeva la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé per l'udienza del 07/01/2019, con ordine di notifica del ricorso e del pedissequo decreto. Instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata telematicamente in data 29/12/2018, si costituiva in giudizio
[...]
quale parte resistente, che in via preliminare aderiva al ricorso introduttivo CP_2 del ricorrente solo ed esclusivamente in merito alla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio, mentre nel merito chiedeva il rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, con vittoria di spese. All'udienza del 07/01/2019, il Presidente ff. autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto e confermava le pattuizioni di cui alla separazione consensuale tra le parti, rinviava alla data del 17/10/2019 per l'udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c., al cui esito venivano concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e poi rinviata all'udienza del 14/04/2021 per la precisazione delle conclusioni e la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza definitiva di divorzio n. 1167/2021 emessa e depositata telematicamente in data 27/07/2021, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 19/08/2021, il Tribunale di Nocera Inferiore, ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 3, n. 2), lett. b), L. n. 898/1970, così come modificato dalla
L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile, pronunciava la cessazione degli effetti pag. 3/8 civili del matrimonio concordatario tra le parti, rigettava la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile e compensava le spese di lite tra le parti. Con ricorso in appello depositato e iscritto a ruolo innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno in data
28/02/2022 e notificato in data 11/03/2022, la ricorrente in appello, Controparte_2 censurava la sentenza n. 1167/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore sulla base dei
[...] motivi così come articolati in atti;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere il gravame e, per l'effetto, di riconoscere alla ricorrente in appello l'assegno divorzile, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 09/04/2022, si costituiva in giudizio , quale Parte_1 parte appellata, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 345 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio. Avverso la sentenza n. 16/2022 della Corte di Appello di Salerno, ricorreva in Cassazione con ricorso depositato in data Parte_1
23/01/2023, R.G. 1758/2023, affidando il ricorso a un unico motivo: “1) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”; con Ordinanza n. 12953/2024 pronunciata all'udienza del 08/02/2024, depositata in cancelleria e pubblicata in data 13/05/2024, la Corte Suprema di Cassazione, prima sezione civile, così statuiva:
✓ riteneva fondato l'unico motivo, in relazione alla « Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.» in quanto «[…] Se questi sono i fatti emersi pacificamente e riconosciuti da parte dei Giudici di Appello, non emerge un sostanziale squilibrio delle rispettive condizioni reddituali delle parti trattandosi di una differenza minimale. La Corte di Appello di
Salerno nel caso di specie ha applicato non correttamente l'art. 5 comma 6 della legge 898 del
1970, avendo fondato anzitutto il suo errato convincimento sulla circostanza (Pag. 7 della sentenza
– parte finale) che la ex moglie prima di iniziare l'attività lavorativa quale dipendente ASL nel
2004, avrebbe necessariamente contribuito con il proprio lavoro personale e casalingo al menage familiare. Tuttavia tale ultima circostanza non è stata provata ma risulta formulata in forma ipotetica e non all'esito di valutazione presuntiva di mezzi di prova. In mancanza di tale riscontro
e dell'allegazione di un'esigenza specifica di carattere assistenziale, il modesto squilibrio reddituale
pag. 4/8 è del tutto inidoneo, in via esclusiva a fondare il diritto all'attribuzione dell'assegno di divorzio.
[…] Ciò premesso nel caso concreto, oltre alla comparazione reddituale e al mancato svolgimento di attività lavorativa in corso di matrimonio, non si ravvisa alcun altro elemento indiziante
l'applicazione del criterio compensativo e, come già rilevato, non è stata allegata un'esigenza specificamente assistenziale, tenuto conto del fatto che la mancanza di figli esclude dalle statuizioni post scioglimento del vincolo quella relativa all'assegnazione della casa coniugale»;
Pertanto, il giudice di Legittimità, avendo accolto l'unico motivo nei termini così come articolati nell'ordinanza, annullava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa davanti alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Con il presente ricorso in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c., Parte_1 riassumeva la causa innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rigettare l'appello depositato avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore
n. 1167/2021, atteso che dagli atti e dalla espletata istruttoria non si ravvisa alcun altro elemento indiziante
l'applicazione del criterio c.d. “ criterio compensativo “ (ved. ordinanza Suprema Corte) e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado e statuire che la sig.ra non ha diritto Controparte_2 all'assegno divorzile per insussistenza dei presupposti di legge e giurisprudenziali (come già concluso nei due giudizi di merito). Condannare altresì la sig.ra al pagamento delle spese ed Controparte_2 onorari del giudizio di secondo grado conclusosi con sentenza n. 16/2022 Corte Appello Salerno, del giudizio di Cassazione e di questo ulteriore grado di giudizio incardinato a seguito della ordinanza della Cassazione con attribuzione all'avv. Falciani”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione depositata telematicamente in 13/01/2025, si costituiva in giudizio quale convenuta in riassunzione, che chiedeva rigettarsi Controparte_2
l'interposta riassunzione in quanto infondata in fatto e in diritto, accertarsi e dichiararsi il diritto a ricevere l'assegno divorzile mensile, confermarsi in toto la sentenza cassata della Corte
d'Appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Fissata la prima udienza per il 13/02/2025, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs.
n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Collegio rinviava all'udienza del 05/06/2025 per bonario componimento;
disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 05/06/2025, le parti chiedevano al Collegio che la causa venisse decisa sulla base dell'accordo raggiunto allegato alle note scritte in sostituzione pag. 5/8 di udienza depositate che così prevede: «Tanto premesso le parti come sopra rappresentate espressamente dichiarano di voler transigere bonariamente la vertenza in questi termini: 1) Il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra un assegno divorzile mensile pari ad euro
[...] Controparte_2
200,00 da versarsi entro il primo giorno di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente al 100% secondo gli indici ISTAT come stabilito ex lege;
2) La sig.ra dichiara di voler Controparte_2 accettare l'assegno divorzile pari ad euro 200,00 mensili da rivalutare annualmente dal prossimo anno al
100% secondo gli indici ISTAT come stabilito ex lege;
3) La sig.ra con il Controparte_2 presente atto dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a richiedere in qualsiasi sede all'ex marito
l'indennità pari al 40% o altra percentuale del T.F.R. maturato dall'ex coniuge divorziato sig. Parte_1
a seguito del cessato rapporto di lavoro pubblico da lui instaurato con il
[...] Controparte_3
[…] Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano espressamente di non aver
[...] null'altro a pretendere reciprocamente in ordine alla presente controversia, tranne l'obbligo da parte del prof. di versare l'assegno divorzile come sopra stabilito. Le spese legali si intendono compensate tra le Parte_1 parti con rinuncia da parte dei procuratori costituiti al vincolo di solidarietà professionale».
Pertanto, sulla base della richiesta così come formulata, il Collegio riservava la causa in decisione e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questo Collegio osserva come il giudizio di rinvio costituisca la fase rescissoria del giudizio di Cassazione: detto giudizio è soggetto a vincoli precisi in relazione alle questioni devolute e a quanto su di essi statuito dalla Corte superiore, pertanto, il giudizio di rinvio si svolge sui soli punti sui quali è caduta la censura della Corte di Cassazione la quale, nel censurare la sentenza affetta da vizio, determina il contenuto sostitutivo cui il giudice inferiore dovrà conformarsi. Il ricorso in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c. così come proposto dal ricorrente in riassunzione ha evidenziato che con la sentenza di divorzio n.
1167/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore è stata rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la moglie, viceversa detta domanda è stata accolta in appello sul presupposto della ricorrenza dell'aspetto compensativo-perequativo dell'assegno di mantenimento per il coniuge che abbia contribuito ai bisogni familiari in via prioritaria, così rinunciando alla sua realizzazione nel mondo lavorativo. L'assegno di mantenimento riconosciuto è stato pari ad euro 200,00 mensili. Detta statuizione è stata riformata dalla
Corte di Cassazione la quale ha affermato che “la Corte di Appello di Salerno nel caso di pag. 6/8 specie ha applicato non correttamente l'art. 5 comma 6 della legge 898 del 1970, avendo fondato anzitutto il suo errato convincimento che la moglie prima di iniziare l'attività lavorativa quale dipendente Asl nell'anno 2004, avrebbe necessariamente contribuito con il proprio lavoro personale e casalingo al menage familiare. Tuttavia, tale ultima circostanza non è stata provata, ma risulta formulata in forma ipotetica e non all'esito di valutazione presuntiva di mezzi di prova.” Il giudizio è stato rinviato alla Corte di Appello per la verifica sui presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento, attraverso il riscontro probatorio, e per la liquidazione delle spese di lite. Riassunto il giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo sugli aspetti economici, in mancanza di figli, e hanno concordato che il marito assume l'impegno a versare alla moglie euro 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, mentre la moglie rinuncia, in via definitiva, ai suoi diritti sul trattamento di fine lavoro dell'ex coniuge. Per cui hanno chiesto di adottare una decisione che recepisca detto accordo. L'accordo essendo riferito ad aspetti esclusivamente patrimoniali, bene può essere recepito, essendo relativo a diritti nella disponibilità delle parti. L'accordo è stato sottoscritto dalle parti, con attestazione di autenticità delle firme da parte dei rispettivi difensori, ed è datato 3/06/2025. Le parti hanno convenuto che Parte_1 corrisponderà a un assegno divorzile mensile pari ad euro 200,00 Controparte_2 da versarsi entro il primo giorno di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente al
100% secondo gli indici ISTAT come stabilito ex lege. La dichiara Controparte_2 di voler accettare l'assegno divorzile pari ad euro 200,00 mensili da rivalutare annualmente dal prossimo anno al 100% secondo indici ISTAT come stabilito ex lege. CP_1 dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a richiedere in qualsiasi sede all'ex
[...] marito l'indennità pari al 40% o altra percentuale del T.F.R. maturato dall'ex coniuge divorziato a seguito del cessato rapporto di lavoro pubblico da lui Parte_1 instaurato con il Ministero della Pubblica Istruzione. Le parti e Parte_1 chiedono la compensazione delle spese di lite, con rinuncia da Controparte_2 parte dei procuratori costituiti al vincolo di solidarietà professionale. Le parti dichiarano di non aver null'atro a pretendere reciprocamente in ordine alla controversia in oggetto, tranne l'obbligo di di versare l'assegno divorzile. Parte_1
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto dal ricorrente in riassunzione, , nei confronti Parte_1 di a seguito del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. Controparte_2
16/2022 della Corte di Appello di Salerno, 2° Sezione Civile, emessa in data 20/04/2022, depositata telematicamente in data 03/06/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 07/06/2022 – non notificata, R.G.V.G. 227/2022, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 1167/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore dispone che versi ad Parte_1 Controparte_2
l'assegno divorzile di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo
[...] gli indici Istat al 100%, a partire dal prossimo anno. rinuncia Controparte_2 alla corresponsione della percentuale del 40%, o altra percentuale sul T.F.R. di Parte_1
quale dipendente del , così come da accordo in
[...] Controparte_4 motivazione, richiamato nel suo integrale contenuto.
2. Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarno (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (Ufficio di Stato Civile del
Comune di Sarno, Parte II, Serie A, nr. 26, anno 1984).
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in riassunzione, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 3/06/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente della Corte d'Appello
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Paolo Sordi
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