Articolo 2679 del Codice civile
Articolo 2545 octiesArticolo 2510 bis
Versione
19 aprile 1942
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Versione
2 settembre 1985
Art. 2679.

(( (Altri registri da tenersi dal conservatore).)) ((Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge))
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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