Versione
19 aprile 1942
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2 settembre 1985
2 settembre 1985
Art. 2679.
(( (Altri registri da tenersi dal conservatore).)) ((Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge))
(( (Altri registri da tenersi dal conservatore).)) ((Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge))
Commentari • 21
- 1. Registri immobiliari storici,https://www.fiscooggi.it/ · 193.32063
[…] ha individuato le categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio, stabilendo che in quelle ante 1° gennaio 1970 siano conservati i registri generali d'ordine previsti dall'articolo 2678 del codice civile, i registri particolari delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni individuati dal primo comma dell'articolo 2679 del codice civile e le raccolte dei titoli, mentre restano nelle Conservatorie “principali” le tavole, le rubriche e i repertori, strumenti necessari per individuare le note e i titoli da consultare. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 293
- 1. Trib. Taranto, sentenza 25/10/2024, n. 2345Provvedimento: […] Si osserva che la regola generale in materia di riparto dell'onere probatorio, prevista dall'art. 2679 c.c., prevede che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare […]Leggi di più...
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