Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 346
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità per inesistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento si basasse su una catena presuntiva a più livelli, in contrasto con il divieto del 'praesumptio de praesumpto', mancando un fatto certo da cui far discendere la presunta distribuzione di utili. Inoltre, il maggior reddito accertato era esso stesso frutto di una presunzione, non derivando da maggiori ricavi o da riscontri oggettivi, ma dall'indeducibilità di costi legata all'asserita inesistenza di operazioni, nonostante la prova documentale e il tracciamento dei pagamenti. La Corte ha evidenziato la mancanza di un 'fatto noto' oggettivo, rendendo la costruzione deduttiva inidonea a costituire prova.

  • Accolto
    Nullità per violazione delle norme sulla tassazione dei redditi di capitale

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento si basasse su una catena presuntiva a più livelli, in contrasto con il divieto del 'praesumptio de praesumpto', mancando un fatto certo da cui far discendere la presunta distribuzione di utili. Inoltre, il maggior reddito accertato era esso stesso frutto di una presunzione, non derivando da maggiori ricavi o da riscontri oggettivi, ma dall'indeducibilità di costi legata all'asserita inesistenza di operazioni, nonostante la prova documentale e il tracciamento dei pagamenti. La Corte ha evidenziato la mancanza di un 'fatto noto' oggettivo, rendendo la costruzione deduttiva inidonea a costituire prova.

  • Accolto
    Difetto di motivazione e di competenza funzionale

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento si basasse su una catena presuntiva a più livelli, in contrasto con il divieto del 'praesumptio de praesumpto', mancando un fatto certo da cui far discendere la presunta distribuzione di utili. Inoltre, il maggior reddito accertato era esso stesso frutto di una presunzione, non derivando da maggiori ricavi o da riscontri oggettivi, ma dall'indeducibilità di costi legata all'asserita inesistenza di operazioni, nonostante la prova documentale e il tracciamento dei pagamenti. La Corte ha evidenziato la mancanza di un 'fatto noto' oggettivo, rendendo la costruzione deduttiva inidonea a costituire prova.

  • Accolto
    Difetto di prova dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento si basasse su una catena presuntiva a più livelli, in contrasto con il divieto del 'praesumptio de praesumpto', mancando un fatto certo da cui far discendere la presunta distribuzione di utili. Inoltre, il maggior reddito accertato era esso stesso frutto di una presunzione, non derivando da maggiori ricavi o da riscontri oggettivi, ma dall'indeducibilità di costi legata all'asserita inesistenza di operazioni, nonostante la prova documentale e il tracciamento dei pagamenti. La Corte ha evidenziato la mancanza di un 'fatto noto' oggettivo, rendendo la costruzione deduttiva inidonea a costituire prova.

  • Accolto
    Illegittimità per falsa applicazione dell'art. 39, c. 1, lett. D) e dell'art. 41 bis del DPR 600/73 e dell'art. 54 del DPR 633/1972

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento si basasse su una catena presuntiva a più livelli, in contrasto con il divieto del 'praesumptio de praesumpto', mancando un fatto certo da cui far discendere la presunta distribuzione di utili. Inoltre, il maggior reddito accertato era esso stesso frutto di una presunzione, non derivando da maggiori ricavi o da riscontri oggettivi, ma dall'indeducibilità di costi legata all'asserita inesistenza di operazioni, nonostante la prova documentale e il tracciamento dei pagamenti. La Corte ha evidenziato la mancanza di un 'fatto noto' oggettivo, rendendo la costruzione deduttiva inidonea a costituire prova.

  • Accolto
    Mancanza di responsabilità della società

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento si basasse su una catena presuntiva a più livelli, in contrasto con il divieto del 'praesumptio de praesumpto', mancando un fatto certo da cui far discendere la presunta distribuzione di utili. Inoltre, il maggior reddito accertato era esso stesso frutto di una presunzione, non derivando da maggiori ricavi o da riscontri oggettivi, ma dall'indeducibilità di costi legata all'asserita inesistenza di operazioni, nonostante la prova documentale e il tracciamento dei pagamenti. La Corte ha evidenziato la mancanza di un 'fatto noto' oggettivo, rendendo la costruzione deduttiva inidonea a costituire prova.

  • Accolto
    Annullamento dell'accertamento societario IRES, IRAP e IVA

    La Corte ha ritenuto che l'annullamento dell'accertamento in capo alla società IRES, IRAP e IVA facesse venir meno la 'causa' dell'accertamento in esame, basato sulla presunzione che i maggiori ricavi accertati costituissero utili extracontabili assegnati al socio unico, con conseguente omessa ritenuta fiscale. Questo annullamento ha fatto cadere l'intero castello presuntivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 346
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 346
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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