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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 346/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
AN VA, Relatore
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2951/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola 201/7 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF070501512 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente e Resistente si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.La società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato, chiedendone l'annullamento l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate indicato per estremi in epigrafe notificato il 7 giugno 2024 relativo a ritenute fiscali non operate e non versate nell'anno 2019 per € 24.879,00 oltre interessi per € 4.067,89 e sanzioni per € 27.416,90.
La ricorrente premette che con altro avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società per l'anno 2019 ai fini IRES, IVA e IRAP costi indeducibili per operazioni inesistenti pari ad € 95.688,00 e aveva considerato tali costi un maggior reddito distribuito al socio unico Soggetto_1, da cui l'accertamento qui in esame per omissione e mancato versamento delle ritenute fiscali su queste somme.
Avverso questo accertamento la società deduce i seguenti motivi:
1) nullità per inesistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti;
violazione del principio del divieto del praesumpum de praesumpto;
2) nullità per violazione delle norme che disciplinano la tassazione dei redditi di capitale;
violazione degli artt. 5 e 47 TUIR;
illegittima derivazione di presunzioni da presunzioni;
3) difetto di motivazione e di competenza funzionale;
violazione dell'art. 42 del DPR 600/73; violazione della legge n. 212/00 e della legge n. 241/90 in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.;
4) difetto di prova dell'avviso di accertamento e violazione degli artt. 39, c. 1, lett. C e 41 bis del DPR
600/73 e 54, c. 4 del DPR 633/72;
5) illegittimità per falsa applicazione dell'art. 39, c. 1, lett. D) e dell'art. 41 bis del DPR 600/73 e dell'art. 54 del DPR 633/1972; effettività delle operazioni di acquisto effettuate dalla Ricorrente_1 s.r.l.;
6) mancanza di responsabilità della Ricorrente_1 s.r.l., attesa la posizione di terzo estraneo al meccanismo fraudolento contestato alla Società_1 s.r.l.;
7) illegittimità delle sanzioni.
II. L'Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio ha eccepito la inammissibilità del ricorso per definitività dell'accertamento IRES IRAP e IVA per omessa tempestiva impugnazione e la fondatezza della asserita di distribuzione dei maggiori ricavi all'unico socio, stante la immedesimazione tra socio e società.
III. Parte ricorrente con memoria difensiva ha contestato le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate e ha provato la tempestiva impugnazione dell'accertamento IRES IRAP e dell'IVA e aggiunge che il relativo ricorso chiamato alla udienza del 3 dicembre 2025 è stato deciso con sentenza di accoglimento.
IV. Su queste precisazioni alla odierna pubblica udienza il ricorso è stato assegnato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
V. Il ricorso è fondato e va accolto.
Innanzi tutto deve darsi atto che l'annullamento dell'accertamento in capo alla società disposta dal Giudice dell'avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA fa venir meno la “causa” dell'accertamento in esame basato sulla presunzione che i maggiori ricavi accertati in capo alla società derivanti da costi societari non riconosciuti, costituissero utili extracontabili assegnati al socio unico, cui sarebbe conseguita la omessa ritenuta fiscale qui contestata.
Fermo tanto, va comunque considerato che la pretesa distribuzione di utili extracontabili al socio unico, oggetto del ricorso in esame, nel caso si traduce in una forzatura applicativa dell'orientamento giurisprudenziale che ammette la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a base ristretta o familiare.
Nel caso, infatti, si è in presenza di una catena presuntiva a più livelli in contrasto con il divieto del praesumpo del praesumpto mancando il fatto certo da cui far discendere la presunta distribuzione di utili.
Il fatto certo dovrebbe essere il maggior reddito accertato in capo alla società ma anch'esso è frutto di una presunzione, non derivando da maggiori ricavi o da riscontri oggettivi su ricchezza non contabilizzata, ma dalla indeducibilità di alcuni costi derivante dalla asserita inesistenza di operazioni con altra società Società_1
s.r.l., malgrado la prova documentale della esistenza delle contestate operazioni e il tracciamento dei mezzi di pagamento usati. E' evidente che non esiste nel caso in esame un “fatto noto” oggettivo sicché tutta la costruzione deduttiva volta ad imputare al socio i presunti utili extracontabili integra la fattispecie della costruzione per presunzioni inidonea ad assurgere alla funzione di prova, con la conseguenza, in disparte la illegittimità di tale metodo, che venuta meno la presunzione che regge la catena presuntiva cade l'intero castello.
Tanto è accaduto per l'appunto nel caso in esame, con l'annullamento dell'accertamento societario IRES,
IRAP e IVA.
Per quanto esposto sin qui, il ricorso va accolto e va annullato l'atto impugnato.
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di Legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'ADE a rifondere le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
AN VA, Relatore
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2951/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola 201/7 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF070501512 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente e Resistente si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.La società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato, chiedendone l'annullamento l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate indicato per estremi in epigrafe notificato il 7 giugno 2024 relativo a ritenute fiscali non operate e non versate nell'anno 2019 per € 24.879,00 oltre interessi per € 4.067,89 e sanzioni per € 27.416,90.
La ricorrente premette che con altro avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società per l'anno 2019 ai fini IRES, IVA e IRAP costi indeducibili per operazioni inesistenti pari ad € 95.688,00 e aveva considerato tali costi un maggior reddito distribuito al socio unico Soggetto_1, da cui l'accertamento qui in esame per omissione e mancato versamento delle ritenute fiscali su queste somme.
Avverso questo accertamento la società deduce i seguenti motivi:
1) nullità per inesistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti;
violazione del principio del divieto del praesumpum de praesumpto;
2) nullità per violazione delle norme che disciplinano la tassazione dei redditi di capitale;
violazione degli artt. 5 e 47 TUIR;
illegittima derivazione di presunzioni da presunzioni;
3) difetto di motivazione e di competenza funzionale;
violazione dell'art. 42 del DPR 600/73; violazione della legge n. 212/00 e della legge n. 241/90 in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.;
4) difetto di prova dell'avviso di accertamento e violazione degli artt. 39, c. 1, lett. C e 41 bis del DPR
600/73 e 54, c. 4 del DPR 633/72;
5) illegittimità per falsa applicazione dell'art. 39, c. 1, lett. D) e dell'art. 41 bis del DPR 600/73 e dell'art. 54 del DPR 633/1972; effettività delle operazioni di acquisto effettuate dalla Ricorrente_1 s.r.l.;
6) mancanza di responsabilità della Ricorrente_1 s.r.l., attesa la posizione di terzo estraneo al meccanismo fraudolento contestato alla Società_1 s.r.l.;
7) illegittimità delle sanzioni.
II. L'Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio ha eccepito la inammissibilità del ricorso per definitività dell'accertamento IRES IRAP e IVA per omessa tempestiva impugnazione e la fondatezza della asserita di distribuzione dei maggiori ricavi all'unico socio, stante la immedesimazione tra socio e società.
III. Parte ricorrente con memoria difensiva ha contestato le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate e ha provato la tempestiva impugnazione dell'accertamento IRES IRAP e dell'IVA e aggiunge che il relativo ricorso chiamato alla udienza del 3 dicembre 2025 è stato deciso con sentenza di accoglimento.
IV. Su queste precisazioni alla odierna pubblica udienza il ricorso è stato assegnato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
V. Il ricorso è fondato e va accolto.
Innanzi tutto deve darsi atto che l'annullamento dell'accertamento in capo alla società disposta dal Giudice dell'avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA fa venir meno la “causa” dell'accertamento in esame basato sulla presunzione che i maggiori ricavi accertati in capo alla società derivanti da costi societari non riconosciuti, costituissero utili extracontabili assegnati al socio unico, cui sarebbe conseguita la omessa ritenuta fiscale qui contestata.
Fermo tanto, va comunque considerato che la pretesa distribuzione di utili extracontabili al socio unico, oggetto del ricorso in esame, nel caso si traduce in una forzatura applicativa dell'orientamento giurisprudenziale che ammette la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a base ristretta o familiare.
Nel caso, infatti, si è in presenza di una catena presuntiva a più livelli in contrasto con il divieto del praesumpo del praesumpto mancando il fatto certo da cui far discendere la presunta distribuzione di utili.
Il fatto certo dovrebbe essere il maggior reddito accertato in capo alla società ma anch'esso è frutto di una presunzione, non derivando da maggiori ricavi o da riscontri oggettivi su ricchezza non contabilizzata, ma dalla indeducibilità di alcuni costi derivante dalla asserita inesistenza di operazioni con altra società Società_1
s.r.l., malgrado la prova documentale della esistenza delle contestate operazioni e il tracciamento dei mezzi di pagamento usati. E' evidente che non esiste nel caso in esame un “fatto noto” oggettivo sicché tutta la costruzione deduttiva volta ad imputare al socio i presunti utili extracontabili integra la fattispecie della costruzione per presunzioni inidonea ad assurgere alla funzione di prova, con la conseguenza, in disparte la illegittimità di tale metodo, che venuta meno la presunzione che regge la catena presuntiva cade l'intero castello.
Tanto è accaduto per l'appunto nel caso in esame, con l'annullamento dell'accertamento societario IRES,
IRAP e IVA.
Per quanto esposto sin qui, il ricorso va accolto e va annullato l'atto impugnato.
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di Legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'ADE a rifondere le spese.