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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3212/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. R.G.
3212/2024, promossa:
da pagina 1 di 6 ER NT. , codice fiscale , nata il Parte_1 C.F._1
08/04/1992 a DOBELE (LETTONIA), con l'Avv. RUNGGALDIER RENATO, giusta delega in atti,
- parte ricorrente -;
contro
, codice fiscale , nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
AVELLINO (AV), con l'Avv. DALLO SONIA, giusta delega in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 11/11/2024, la parte ricorrente . Parte_2
ha adito il Tribunale di Bolzano;
si è costituita la parte resistente Pt_1
. Controparte_1
2. I coniugi, sentiti dal giudice delegato per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliati, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
3. All'udienza dell'06/02/2025 le parti hanno formulato le conclusioni congiunte riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
pagina 2 di 6 4. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita.
Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
5. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
il procedimento è
rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale. Non è stato sentito il minore
, nato il [...], apparendo il suo ascolto “manifestamente Persona_1
superfluo” alla luce delle conclusioni concordemente formulate dalle parti (art. 473bis.4,
comma 2, c.p.c.) e inadeguato per la tenera età.
6. Considerata la soluzione condivisa della causa si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti,
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. c.c., 337bis. ss. c.c. e 473bis.47 ss.
c.p.c. e ritenuta la propria competenza,
pronuncia
la separazione personale dei coniugi:
TA ER NT. , nata a [...] il [...]; Pt_1
pagina 3 di 6 e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
“1. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione abitativa principale presso la madre nella sua abitazione a 39040 Varna in
Via Mayanger 6, dove madre e figlio hanno già la loro residenza.
2. Regolamentare il diritto/dovere del padre a veder e frequentare il figlio nei Per_1
seguenti termini (il padre prenderà e porterà il bambino dalla madre):
a) il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, tiene ogni settimana il figlio da sabato
ore 8.00 fino a domenica ore 8.00 e ogni seconda domenica fino a domenica ore 13.00;
b) il padre avrà il bambino, inoltre, con sé ogni venerdì da fine scuola (alle ore 13.10)
fino alle ore 17.30;
c) trascorrerà le festività e le vacanze durante l'anno scolastico Per_1
alternativamente con il padre o con la madre, suddividendo equamente i periodi tra i
genitori;
pagina 4 di 6 d) il padre tiene il figlio con sé per tre settimane all'anno, consecutive o anche non
consecutive. Per ragioni organizzative, le ferie estive dovranno essere programmate e
concordate entro la fine di dicembre dell'anno precedente, in quanto le iscrizioni per i
campi estivi dei bambini bisogna farli già a gennaio dell'anno in corso.
e) La madre può visitare con il figlio la sua famiglia d'origine in Lettonia per tre
settimane all'anno, anche non consecutive, salva diverso accordo tra i genitori;
inoltre
può trascorrere con il figlio una settimana aggiuntiva in Italia o Germania;
il padre si
obbliga di sottoscrivere il passaporto e la carta d'identità per il figlio.
f) Il padre ha il diritto di sentire il figlio il lunedì e il mercoledì alle ore 17.30; a tale
scopo compra un cellulare con sim per il figlio che la madre terrà acceso alle ore
indicate.
3) Il signor è obbligato di versare mensilmente la somma di euro Controparte_1
450,00 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, con decorrenza dalla data
della domanda. Tale somma verrà versata alla signora sul conto corrente Parte_2
da lei indicato entro il giorno cinque di ogni mese e sarà soggetta ad annuale
rivalutazione secondo gli indici ASTAT per la provincia di Bolzano, con prima
rivalutazione a novembre 2025 (base ottobre 2024).
4) Il signor è obbligato di contribuire alle spese straordinarie del Controparte_1
figlio nella misura percentuale del 60%; il 40% sostiene la madre. Le spese sanitarie –
mediche e le spese scolastiche anticipate da un solo coniuge, sempre che non siano
risarcite dalla pubblica amministrazione, vanno rimborsate anche se non
preventivamente concordate su semplice richiesta e presentazione di adeguata
pagina 5 di 6 documentazione fiscale. Tutte le altre spese straordinarie vanno preventivamente
concordate tra i genitori. Per la individuazione e determinazione delle “spese ordinarie
e straordinarie” viene fatto riferimento al “Protocollo d'intesa tra il Tribunale di
Bolzano, Procura di Bolzano, Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bolzano e
[...]
” in vigore. Controparte_2
5) I contributi provinciali e statali (assegno unico) spettano per intero alla signora
al 100%. Parte_2
6. Il diritto per le detrazioni per carichi di famiglia spetta a ciascun genitore secondo la
percentuale delle spese straordinarie effettivamente sostenute”.
Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di consiglio il 19/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3212/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. R.G.
3212/2024, promossa:
da pagina 1 di 6 ER NT. , codice fiscale , nata il Parte_1 C.F._1
08/04/1992 a DOBELE (LETTONIA), con l'Avv. RUNGGALDIER RENATO, giusta delega in atti,
- parte ricorrente -;
contro
, codice fiscale , nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
AVELLINO (AV), con l'Avv. DALLO SONIA, giusta delega in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 11/11/2024, la parte ricorrente . Parte_2
ha adito il Tribunale di Bolzano;
si è costituita la parte resistente Pt_1
. Controparte_1
2. I coniugi, sentiti dal giudice delegato per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliati, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
3. All'udienza dell'06/02/2025 le parti hanno formulato le conclusioni congiunte riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
pagina 2 di 6 4. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita.
Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
5. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
il procedimento è
rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale. Non è stato sentito il minore
, nato il [...], apparendo il suo ascolto “manifestamente Persona_1
superfluo” alla luce delle conclusioni concordemente formulate dalle parti (art. 473bis.4,
comma 2, c.p.c.) e inadeguato per la tenera età.
6. Considerata la soluzione condivisa della causa si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti,
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. c.c., 337bis. ss. c.c. e 473bis.47 ss.
c.p.c. e ritenuta la propria competenza,
pronuncia
la separazione personale dei coniugi:
TA ER NT. , nata a [...] il [...]; Pt_1
pagina 3 di 6 e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
“1. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione abitativa principale presso la madre nella sua abitazione a 39040 Varna in
Via Mayanger 6, dove madre e figlio hanno già la loro residenza.
2. Regolamentare il diritto/dovere del padre a veder e frequentare il figlio nei Per_1
seguenti termini (il padre prenderà e porterà il bambino dalla madre):
a) il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, tiene ogni settimana il figlio da sabato
ore 8.00 fino a domenica ore 8.00 e ogni seconda domenica fino a domenica ore 13.00;
b) il padre avrà il bambino, inoltre, con sé ogni venerdì da fine scuola (alle ore 13.10)
fino alle ore 17.30;
c) trascorrerà le festività e le vacanze durante l'anno scolastico Per_1
alternativamente con il padre o con la madre, suddividendo equamente i periodi tra i
genitori;
pagina 4 di 6 d) il padre tiene il figlio con sé per tre settimane all'anno, consecutive o anche non
consecutive. Per ragioni organizzative, le ferie estive dovranno essere programmate e
concordate entro la fine di dicembre dell'anno precedente, in quanto le iscrizioni per i
campi estivi dei bambini bisogna farli già a gennaio dell'anno in corso.
e) La madre può visitare con il figlio la sua famiglia d'origine in Lettonia per tre
settimane all'anno, anche non consecutive, salva diverso accordo tra i genitori;
inoltre
può trascorrere con il figlio una settimana aggiuntiva in Italia o Germania;
il padre si
obbliga di sottoscrivere il passaporto e la carta d'identità per il figlio.
f) Il padre ha il diritto di sentire il figlio il lunedì e il mercoledì alle ore 17.30; a tale
scopo compra un cellulare con sim per il figlio che la madre terrà acceso alle ore
indicate.
3) Il signor è obbligato di versare mensilmente la somma di euro Controparte_1
450,00 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, con decorrenza dalla data
della domanda. Tale somma verrà versata alla signora sul conto corrente Parte_2
da lei indicato entro il giorno cinque di ogni mese e sarà soggetta ad annuale
rivalutazione secondo gli indici ASTAT per la provincia di Bolzano, con prima
rivalutazione a novembre 2025 (base ottobre 2024).
4) Il signor è obbligato di contribuire alle spese straordinarie del Controparte_1
figlio nella misura percentuale del 60%; il 40% sostiene la madre. Le spese sanitarie –
mediche e le spese scolastiche anticipate da un solo coniuge, sempre che non siano
risarcite dalla pubblica amministrazione, vanno rimborsate anche se non
preventivamente concordate su semplice richiesta e presentazione di adeguata
pagina 5 di 6 documentazione fiscale. Tutte le altre spese straordinarie vanno preventivamente
concordate tra i genitori. Per la individuazione e determinazione delle “spese ordinarie
e straordinarie” viene fatto riferimento al “Protocollo d'intesa tra il Tribunale di
Bolzano, Procura di Bolzano, Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bolzano e
[...]
” in vigore. Controparte_2
5) I contributi provinciali e statali (assegno unico) spettano per intero alla signora
al 100%. Parte_2
6. Il diritto per le detrazioni per carichi di famiglia spetta a ciascun genitore secondo la
percentuale delle spese straordinarie effettivamente sostenute”.
Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di consiglio il 19/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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