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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 902/2022 del ruolo generale dei procedimenti sommari di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., avente ad oggetto “Espropriazione”, pendente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio C.F._2
separato da ritenersi apposta in calce al ricorso introduttivo, dall' avv. RENATO CAPOLUONGO
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in San Cipriano C.F._3
d'Aversa, al C.so Umberto 1 n. 242;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura generale ad lites n.33646 del 14/03/2018, allegata alla comparsa di costituzione e da ritenersi apposta in calce alla stessa, dall'avv. ANNA CARBONE (c.f. ) C.F._4
dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, sita in Napoli alla via S. Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 3.3.2022, e Parte_1 Parte_2
, premesso di essere comproprietari per successione testamentaria della sig.ra
[...] [...]
di un appezzamento di terreno sito nel Comune di San Cipriano di Aversa di natura Per_1
seminativa riportato al foglio 6, p.lla 5149, da loro direttamente coltivato e che il predetto terreno era stato oggetto di una procedura espropriativa (da loro ritenuta illegittima) conclusasi con un decreto di acquisizione sanante, proponevano opposizione alla stima determinata in via amministrativa dalla con nota prot. PG/2022/0034483, chiedendo di “dichiarare Controparte_1 il loro diritto alla giusta indennità per l'acquisizione…e per il periodo di occupazione legittima e per quello di occupazione illegittima e, per l'effetto, condannare la al pagamento delle CP_1 indennità connesse alla procedura espropriativa…quale comproprietario, nonché coltivatore P diretto, manuale ed abituale del fondo espropriato…condannare al risarcimento di tutti CP_1
i danni connessi allo sconfinamento e all'interruzione dell'attività agricola”.
Costituendosi in giudizio la eccepiva la nullità, inammissibilità ed Controparte_1 improcedibilità dell'azione per proposizione oltre i trenta giorni previsti, difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l'infondatezza, invocando la corretta determinazione dell'indennità in via amministrativa.
All'udienza del 25.5.2022, il collegio, ritenuto di poter decidere le eccezioni preliminari unitamente al merito, formulava i quesiti da sottoporre al CTU e rinviava la causa per il conferimento dell'incarico all'ing. all'udienza del 14.9.2022. Persona_2
Conferito l'incarico al CTU nominato e concessa la proroga richiesta dallo stesso anche per tentare la conciliazione della lite, in data 8.4.2025, il consulente nominato depositava relazione peritale, nella quale dopo aver dato delle operazioni compiute, rappresentava che le parti avevano aderito alla proposta conciliativa da lui formulata sulla base del valore ritenuto congruo, come da verbale di transazione sottoscritto in data 25.11.2024 e da D.D. n. 361 del 27.11.2024 di liquidazione delle somme concordate, allegati alla perizia d'ufficio sub. all. 4.
All'udienza del 9.4.2025, fissata per il deposito della perizia e la discussione della causa, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno era presente, nonostante la regolare comunicazione del decreto che disponeva l'udienza in modalità cartolare;
per cui, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., veniva concesso alle parti termine perentorio per il deposito di note fino al 5.5.2025. Neppure entro tale termine venivano depositate note di udienza, nonostante la regolare comunicazione da parte della cancelleria del termine perentorio concesso, per cui la
Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
2 Dal mancato deposito delle note di trattazione scritta disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dal mancato deposito di note nell'ulteriore termine perentorio concesso dal giudice, consegue la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del processo, ai sensi del nuovo quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c.
L'estinzione va dichiarata d'ufficio da questa Corte, con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 310 c.p.c., stante anche l'accordo contenuto nel verbale di conciliazione allegato alla perizia depositata dal CTU.
Le spese della CTU, così come statuito anche dalle parti nel medesimo accordo tra di loro sottoscritto, restano a carico di entrambe le parti, tenute al pagamento in solido tra loro, nella misura di metà ciascuno, così come già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti della così provvede:
[...] Parte_2 Controparte_1
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate;
3) dispone che le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, siano poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuna.
Così deciso in Napoli, il 14 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 902/2022 del ruolo generale dei procedimenti sommari di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., avente ad oggetto “Espropriazione”, pendente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio C.F._2
separato da ritenersi apposta in calce al ricorso introduttivo, dall' avv. RENATO CAPOLUONGO
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in San Cipriano C.F._3
d'Aversa, al C.so Umberto 1 n. 242;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura generale ad lites n.33646 del 14/03/2018, allegata alla comparsa di costituzione e da ritenersi apposta in calce alla stessa, dall'avv. ANNA CARBONE (c.f. ) C.F._4
dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, sita in Napoli alla via S. Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 3.3.2022, e Parte_1 Parte_2
, premesso di essere comproprietari per successione testamentaria della sig.ra
[...] [...]
di un appezzamento di terreno sito nel Comune di San Cipriano di Aversa di natura Per_1
seminativa riportato al foglio 6, p.lla 5149, da loro direttamente coltivato e che il predetto terreno era stato oggetto di una procedura espropriativa (da loro ritenuta illegittima) conclusasi con un decreto di acquisizione sanante, proponevano opposizione alla stima determinata in via amministrativa dalla con nota prot. PG/2022/0034483, chiedendo di “dichiarare Controparte_1 il loro diritto alla giusta indennità per l'acquisizione…e per il periodo di occupazione legittima e per quello di occupazione illegittima e, per l'effetto, condannare la al pagamento delle CP_1 indennità connesse alla procedura espropriativa…quale comproprietario, nonché coltivatore P diretto, manuale ed abituale del fondo espropriato…condannare al risarcimento di tutti CP_1
i danni connessi allo sconfinamento e all'interruzione dell'attività agricola”.
Costituendosi in giudizio la eccepiva la nullità, inammissibilità ed Controparte_1 improcedibilità dell'azione per proposizione oltre i trenta giorni previsti, difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l'infondatezza, invocando la corretta determinazione dell'indennità in via amministrativa.
All'udienza del 25.5.2022, il collegio, ritenuto di poter decidere le eccezioni preliminari unitamente al merito, formulava i quesiti da sottoporre al CTU e rinviava la causa per il conferimento dell'incarico all'ing. all'udienza del 14.9.2022. Persona_2
Conferito l'incarico al CTU nominato e concessa la proroga richiesta dallo stesso anche per tentare la conciliazione della lite, in data 8.4.2025, il consulente nominato depositava relazione peritale, nella quale dopo aver dato delle operazioni compiute, rappresentava che le parti avevano aderito alla proposta conciliativa da lui formulata sulla base del valore ritenuto congruo, come da verbale di transazione sottoscritto in data 25.11.2024 e da D.D. n. 361 del 27.11.2024 di liquidazione delle somme concordate, allegati alla perizia d'ufficio sub. all. 4.
All'udienza del 9.4.2025, fissata per il deposito della perizia e la discussione della causa, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuno era presente, nonostante la regolare comunicazione del decreto che disponeva l'udienza in modalità cartolare;
per cui, ai sensi dell'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., veniva concesso alle parti termine perentorio per il deposito di note fino al 5.5.2025. Neppure entro tale termine venivano depositate note di udienza, nonostante la regolare comunicazione da parte della cancelleria del termine perentorio concesso, per cui la
Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
2 Dal mancato deposito delle note di trattazione scritta disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dal mancato deposito di note nell'ulteriore termine perentorio concesso dal giudice, consegue la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del processo, ai sensi del nuovo quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c.
L'estinzione va dichiarata d'ufficio da questa Corte, con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 310 c.p.c., stante anche l'accordo contenuto nel verbale di conciliazione allegato alla perizia depositata dal CTU.
Le spese della CTU, così come statuito anche dalle parti nel medesimo accordo tra di loro sottoscritto, restano a carico di entrambe le parti, tenute al pagamento in solido tra loro, nella misura di metà ciascuno, così come già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti della così provvede:
[...] Parte_2 Controparte_1
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate;
3) dispone che le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, siano poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuna.
Così deciso in Napoli, il 14 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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