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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 5240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5240 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
N. R.G. 14229 /2024
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa BE SS Giudice Relatore dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 14229 /2024 tra elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VALLA SIMONA che lo Parte_1
rappresenta e difende per delega in atti
Ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
1) la figlia minore viene affidata in modo esclusivo alla madre, stabilendo con essa anche Per_1
principale collocazione:
- il padre potrà vedere la figlia, compatibilmente con la terapia di disintossicazione, in base all'andamento della stessa in modalità e tempi stabiliti da codesta Autorità Giudiziaria;
pagina 1 di 5 2) il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla Controparte_1
madre importo stabilito da codesta Autorità Giudiziaria oltre al 50% delle Spese previste dal
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino.
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio.
Per il PM
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nata la minore in data 19/09/2015. Per_1
Con ricorso del 01/08/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. del codice civile in punto affidamento, collocazione, regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo.
Depositata la relazione sociale, all'udienza del 26/05/2025 veniva eccepita la nullità della notifica. Il difensore della ricorrente chiedeva che venisse comunque sentita l'assistita e si procedeva così in tal senso. All'esito, il Giudice rinviava l'udienza al fine di notificare il ricorso ed il verbale al convenuto.
All'udienza del 27/10/2025, verificata la regolarità della notifica, il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co.
4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore precisava le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto.
***
La ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo a sé della minore . La domanda merita Per_1
accoglimento.
Il sig. ha manifestato, nel ruolo genitoriale, gravi difficoltà e lacune legate alla CP_1
tossicodipendenza: seppure egli sia sinceramente legato alla figlia e non ostacoli il ruolo materno, a causa delle proprie fragilità non partecipa attivamente alla cura ed alle decisioni quotidiane che riguardano . I contatti padre-figlia sono attualmente limitati a brevi scambi telefonici e chiamate Per_1
e, ai tempi dell'udienza del 26/05/2025, l'ultimo incontro era avvenuto a gennaio 2025. I servizi riferiscono, inoltre, che tra i genitori vi sono rapporti limitati alla gestione della bambina.
pagina 2 di 5 Alla luce di ciò, deve disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre, fermo restando il diritto-dovere del padre di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole, con la conseguenza che le decisioni di maggior interesse per la figlia devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., stante la sussistenza di indicatori di inadeguatezza dell'accudimento paterno.
Quanto alle visite, si ritiene che il sig. , qualora interessato e seriamente intenzionato, possa CP_1
riprendere gradualmente gli incontri con la figlia, con le necessarie limitazioni e cautele (luogo neutro, presenza di personale educativo), a condizione che egli collabori con gli operatori dei Servizi sociali per la fissazione degli incontri, per la verifica delle proprie condizioni personali anche presso il SERD
e nel percorso di verifica delle capacità genitoriali, garantendo altresì di intrattenere con la minore una relazione continuativa, essenziale ad una crescita equilibrata;
Appare pertanto opportuno incaricare i servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva di seguire e sostenere la situazione, in particolare per quanto riguarda il supporto alla minore, il superamento delle conflittualità tra gli adulti e il sostegno al percorso di ripresa dei rapporti padre-minore, organizzando gli incontri protetti e verificandone l'andamento, con autorizzazione agli operatori, effettuate le più opportune valutazioni, a introdurre graduali ampliamenti in direzione di una maggior autonomia oppure modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante per la minore.
A fronte del suggerimento del servizio sociale, si invita la ricorrente a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Il padre deve, invece, essere invitato ad intraprendere idoneo percorso presso il SERD.
In punto mantenimento, il sig. era ospite della madre in Abruzzo, con problemi di salute, CP_1
nullatenente e privo di occupazione. La sig.ra ha riferito che l'ex compagno ha svolto per un Tes_1
periodo attività come impiegato informatico, successivamente non ha più lavorato con regolarità, svolgendo qualche lavoretto saltuario. Ha, inoltre, riferito che, dalla separazione, non ha mai contribuito al mantenimento della minore, mentre il sig. ha verbalizzato ai servizi sociali di CP_1
versare 500 euro mensili con l'aiuto della madre.
La signora svolge lavori non regolarizzati, ha dichiarato di guadagnare circa 1000 euro mensili, Tes_1
trattiene l'intero ammontare dell'AU pari ad euro 199 mensili e vive in affitto con la figlia con un pagina 3 di 5 canone di locazione di euro 500,00 mensili.
Tenuto conto dei redditi delle parti, delle condizioni precarie di salute ed economiche del convenuto, considerata la natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli e considerato altresì che l'intero mantenimento grava sulla madre, il collegio ritiene di porre a carico del sig. un CP_1
contributo in favore della figlia di euro 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata della causa, devono essere poste integralmente a carico del sig. essendo il Controparte_1
comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di meglio tutelare la minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
AFFIDA la figlia minore alla madre sig.ra disponendo che la stessa mantenga la Per_1 Tes_1
residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che il padre, ove interessato, possa incontrare la figlia in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo e stabilisce che detti incontri abbiano luogo con cadenza inizialmente quindicinale, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri, l'accertamento delle proprie condizioni personali e la verifica delle proprie capacità genitoriali, nonché per intrattenere con la figlia una frequentazione regolare. Autorizza gli operatori a introdurre gradualmente modificazioni e ampliamenti, compresa la possibilità di trascorrere parte del tempo all'esterno del luogo d'incontro, o di prevedere modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante e compatibile con l'interesse della minore.
DISPONE la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei Servizi sociali e di affinchè mettano in atto tutti i più opportuni interventi di Controparte_2
monitoraggio e di sostegno alla minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti tra le parti e per un graduale recupero dei rapporti tra il padre e la figlia, organizzando i luoghi neutri – o le altre modalità opportunamente individuate - e vigilando sugli stessi.
INVITA il padre ad intraprendere idoneo percorso presso il SERD.
pagina 4 di 5 INVITA la sig.ra ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità. Pt_2
DISPONE che il signor corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Tes_1
somma di 200 euro, oltre aggiornamento secondo indice Istat maturato e maturando, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative) come da protocollo del Tribunale di Torino.
CONDANNA il sig. alla rifusione in favore della signora Controparte_1 [...]
delle spese di lite sostenute che si liquidano in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per Parte_3
la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa BE SS
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
Settima Sezione Civile
N. R.G. 14229 /2024
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa BE SS Giudice Relatore dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 14229 /2024 tra elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VALLA SIMONA che lo Parte_1
rappresenta e difende per delega in atti
Ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
1) la figlia minore viene affidata in modo esclusivo alla madre, stabilendo con essa anche Per_1
principale collocazione:
- il padre potrà vedere la figlia, compatibilmente con la terapia di disintossicazione, in base all'andamento della stessa in modalità e tempi stabiliti da codesta Autorità Giudiziaria;
pagina 1 di 5 2) il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla Controparte_1
madre importo stabilito da codesta Autorità Giudiziaria oltre al 50% delle Spese previste dal
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino.
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio.
Per il PM
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nata la minore in data 19/09/2015. Per_1
Con ricorso del 01/08/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. del codice civile in punto affidamento, collocazione, regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo.
Depositata la relazione sociale, all'udienza del 26/05/2025 veniva eccepita la nullità della notifica. Il difensore della ricorrente chiedeva che venisse comunque sentita l'assistita e si procedeva così in tal senso. All'esito, il Giudice rinviava l'udienza al fine di notificare il ricorso ed il verbale al convenuto.
All'udienza del 27/10/2025, verificata la regolarità della notifica, il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co.
4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore precisava le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto.
***
La ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo a sé della minore . La domanda merita Per_1
accoglimento.
Il sig. ha manifestato, nel ruolo genitoriale, gravi difficoltà e lacune legate alla CP_1
tossicodipendenza: seppure egli sia sinceramente legato alla figlia e non ostacoli il ruolo materno, a causa delle proprie fragilità non partecipa attivamente alla cura ed alle decisioni quotidiane che riguardano . I contatti padre-figlia sono attualmente limitati a brevi scambi telefonici e chiamate Per_1
e, ai tempi dell'udienza del 26/05/2025, l'ultimo incontro era avvenuto a gennaio 2025. I servizi riferiscono, inoltre, che tra i genitori vi sono rapporti limitati alla gestione della bambina.
pagina 2 di 5 Alla luce di ciò, deve disporsi l'affidamento esclusivo della minore alla madre, fermo restando il diritto-dovere del padre di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole, con la conseguenza che le decisioni di maggior interesse per la figlia devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., stante la sussistenza di indicatori di inadeguatezza dell'accudimento paterno.
Quanto alle visite, si ritiene che il sig. , qualora interessato e seriamente intenzionato, possa CP_1
riprendere gradualmente gli incontri con la figlia, con le necessarie limitazioni e cautele (luogo neutro, presenza di personale educativo), a condizione che egli collabori con gli operatori dei Servizi sociali per la fissazione degli incontri, per la verifica delle proprie condizioni personali anche presso il SERD
e nel percorso di verifica delle capacità genitoriali, garantendo altresì di intrattenere con la minore una relazione continuativa, essenziale ad una crescita equilibrata;
Appare pertanto opportuno incaricare i servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva di seguire e sostenere la situazione, in particolare per quanto riguarda il supporto alla minore, il superamento delle conflittualità tra gli adulti e il sostegno al percorso di ripresa dei rapporti padre-minore, organizzando gli incontri protetti e verificandone l'andamento, con autorizzazione agli operatori, effettuate le più opportune valutazioni, a introdurre graduali ampliamenti in direzione di una maggior autonomia oppure modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante per la minore.
A fronte del suggerimento del servizio sociale, si invita la ricorrente a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Il padre deve, invece, essere invitato ad intraprendere idoneo percorso presso il SERD.
In punto mantenimento, il sig. era ospite della madre in Abruzzo, con problemi di salute, CP_1
nullatenente e privo di occupazione. La sig.ra ha riferito che l'ex compagno ha svolto per un Tes_1
periodo attività come impiegato informatico, successivamente non ha più lavorato con regolarità, svolgendo qualche lavoretto saltuario. Ha, inoltre, riferito che, dalla separazione, non ha mai contribuito al mantenimento della minore, mentre il sig. ha verbalizzato ai servizi sociali di CP_1
versare 500 euro mensili con l'aiuto della madre.
La signora svolge lavori non regolarizzati, ha dichiarato di guadagnare circa 1000 euro mensili, Tes_1
trattiene l'intero ammontare dell'AU pari ad euro 199 mensili e vive in affitto con la figlia con un pagina 3 di 5 canone di locazione di euro 500,00 mensili.
Tenuto conto dei redditi delle parti, delle condizioni precarie di salute ed economiche del convenuto, considerata la natura insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli e considerato altresì che l'intero mantenimento grava sulla madre, il collegio ritiene di porre a carico del sig. un CP_1
contributo in favore della figlia di euro 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata della causa, devono essere poste integralmente a carico del sig. essendo il Controparte_1
comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di meglio tutelare la minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
AFFIDA la figlia minore alla madre sig.ra disponendo che la stessa mantenga la Per_1 Tes_1
residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che il padre, ove interessato, possa incontrare la figlia in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo e stabilisce che detti incontri abbiano luogo con cadenza inizialmente quindicinale, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri, l'accertamento delle proprie condizioni personali e la verifica delle proprie capacità genitoriali, nonché per intrattenere con la figlia una frequentazione regolare. Autorizza gli operatori a introdurre gradualmente modificazioni e ampliamenti, compresa la possibilità di trascorrere parte del tempo all'esterno del luogo d'incontro, o di prevedere modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante e compatibile con l'interesse della minore.
DISPONE la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei Servizi sociali e di affinchè mettano in atto tutti i più opportuni interventi di Controparte_2
monitoraggio e di sostegno alla minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti tra le parti e per un graduale recupero dei rapporti tra il padre e la figlia, organizzando i luoghi neutri – o le altre modalità opportunamente individuate - e vigilando sugli stessi.
INVITA il padre ad intraprendere idoneo percorso presso il SERD.
pagina 4 di 5 INVITA la sig.ra ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità. Pt_2
DISPONE che il signor corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Tes_1
somma di 200 euro, oltre aggiornamento secondo indice Istat maturato e maturando, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative) come da protocollo del Tribunale di Torino.
CONDANNA il sig. alla rifusione in favore della signora Controparte_1 [...]
delle spese di lite sostenute che si liquidano in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per Parte_3
la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa BE SS
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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