Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 601
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione e decadenza

    Il giudice di prime cure ha accertato la regolare notifica delle cartelle presupposte e di ulteriori atti interruttivi, rigettando l'eccezione.

  • Rigettato
    Vizi formali del pignoramento

    La Corte ha ritenuto che l'atto di pignoramento sia redatto secondo un modello prestabilito per legge, contenente tutti i requisiti richiesti. Ha altresì chiarito che non è necessaria l'allegazione del dettaglio del debito già descritto negli atti presupposti, specificamente richiamati. Gli elementi pretesi dal ricorrente (singoli importi, criteri di calcolo, ecc.) sono conoscibili dal contribuente in ragione dell'espresso richiamo agli atti presupposti. La motivazione per relationem è valida. Il criterio di calcolo di interessi, sanzioni e aggio è prestabilito per legge. La sottoscrizione con indicazione a stampa del nominativo del responsabile è legittima ai sensi dell'art. 3, 2° comma, D.Lgs. 39/93. Non vi è necessità di specificare l'utilizzo di sistemi informatici. Le fonti dei dati sono note. Gli asseriti pagamenti non sono stati provati.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione per avvisi di addebito e cartelle contenenti iscrizioni a titolo di Inail

    Il giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di giurisdizione per gli avvisi di addebito e per le cartelle contenenti iscrizioni a titolo di Inail.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 601
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 601
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo