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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 601/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5482/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4057/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- PIGN.CRED.TERZI n. 09784202200006303001 IB VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080093431144000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130108360884000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150030925010000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150030925111000 ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150142133602000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150206935691000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160119505667000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160145296486000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160145296587000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160168368170000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170254282058000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180032547805000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190170237318000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190181983925000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190249286106000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190265154532000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200048186525000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200138363567000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200145096565000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 459/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Alle ore 09:30 non è presente il difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il difensore della società contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in Igrado il ricorrente ed odierno appellante impugnava il pignoramento presso terzi
09784202200006303001 per euro 634.480,84 notificato il 19.10.2022 per una serie di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, eccependo prescrizione e decadenza nonchè una serie di vizi formali dell'atto, l'erroneità degli importi anche alla luce di altri atti di pignoramenti estranei all'impugnativa, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento dei singoli enti creditori, la mancata indicazione della data di consegna del ruolo, dei criteri di calcolo, autorità e termine di impugnazioni, carenza di motivazione, vizi di sottoscrizione, mancata allegazione delle cartelle e degli avvisi, e quant'altro.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando le avverse eccezioni e ribadendo la legittimità del prorpio operato.
Il giudice di prime cure, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava il difetto di giurisdizione per gli avvisi di addebito e per le cartelle nn. 09720150142133602000, 09720160145296486000 e
09720190181983925000 contenente iscrizioni a titolo di Inail;
per il resto rigettava il ricorso.
Avverso la detta sentenza, il contribuente proponeva l'appello di cui trattasi, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con propria memoria e relative controdeduzioni.
La causa era trattata all'udienza del 29.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Osserva la Corte che, indipendentemente dalla eccepità genericità dell'impugnazione e della conseguente inammissibilità, le censure mosse da parte appellente sono prive di particolare pregio.
Il giudice di prime cure, infatti, ha accertato la regolare notifica delle cartelle presupposte nonché di ulteriori atti interruttivi, così rigettando l'eccezione di prescrizione e decadenza, per cui la motivazione è perfettamente esauriente.
Anche riguardo ai vizi propri del pignoramento, non appare alcuna lacuna motivazionale come chiaramente si legge nel testo della sentenza che fa espressamente riferimento alla non necessità di allegazione all'interno dell'atto di pignoramento del dettaglio del debito già descritto negli atti presupposti, specificamente richiamati.
Come accertato in sentenza, l'agente della riscossione ha operato correttamente, avendo notificato regolarmente tutte le cartelle presupposte, nonché plurimi avvisi di intimazione, come accertato in primo grado.
L'atto di pignoramento, inoltre, è redatto secondo un modello prestabilito per legge contenente tutti i requisiti richiesti dalla legge nè risulta alcuna norma che imponga di specificare ulteriori elementi.
Giova ancora evidenziare anche che gli elementi pretesi dal ricorrente (es. i singoli importi delle cartelle, i criteri di calcolo degli interessi, compensi e sanzioni, e quant'altro) sono in realtà perfettamente conosciuti e conoscibili dallo stesso in ragione dell'espresso richiamo agli atti presupposti, specificamente indicati nell'intimazione (e che infatti il ricorrente richiama puntualmente nel proprio ricorso, dimostrando di aver ben compreso l'atto di riferimento).
Non vi sono dubbi sulla validità della motivazione per relationem, essendo sufficiente appunto il richiamo degli atti di riferimento, senza necessità alcuna di allegarli materialmente al pignoramento.
Quanto poi al criterio di calcolo degli interessi, sanzioni e aggio, esso è prestabilito per legge, per cui non vi è alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente collegabile ad una pretesa motivazione sul punto, trattandosi di elementi anche questi perfettamente conosciuti e conoscibili dal contribuente, secondo un criterio di ordinaria diligenza.
Parimenti infondata è anche l'eccepita nullità per mancata indicazione del responsabile dei singoli procedimenti degli enti creditori, in quanto è stato espressamente indicato il responsabile del procedimento di riscossione cui la procedura è stata affidata e al quale dunque l'opponente deve e può fare riferimento.
Del tutto infondata è anche l'eccepita carenza di valida sottoscrizione dell'atto. E infatti, in base all'art. 3, 2° comma, D.Lgs. 39/93 le pubbliche amministrazioni possono legittimamente apporre l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, in luogo della firma autografa. Tale condizione è perfettamente rispettata negli atti impugnati. Nè la norma in questione fa riferimento alla necessità di allegare una ipotetica delega, essendo sufficiente l'indicazione del nome del responsabile del procedimento. Non ha dunque fondamento alcuno l'eccezione relativa alla mancata indicazione circa “l'utilizzo di sistemi informatici”, dato che il documento in questione è chiaramente redatto con mezzi informatici e nulla va specificato in tale senso.
Inoltre negli atti in questione si fa espressamente riferimento alla fonte dei dati, ossia i ruoli trasmessi dall'ente creditore, ben noti al contribuente.
Quanto agli asseriti pagamenti, giova infine evidenziare che il ricorrente non ha allegato quali sarebbero i pagamenti effettuati, per cui anche tale censura si appalesa infondata.
In considerazione di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna la appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in
€ 7.000 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5482/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4057/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- PIGN.CRED.TERZI n. 09784202200006303001 IB VA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080093431144000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130108360884000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150030925010000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150030925111000 ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150142133602000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150206935691000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160119505667000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160145296486000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160145296587000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160168368170000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170254282058000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180032547805000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190170237318000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190181983925000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190249286106000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190265154532000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200048186525000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200138363567000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200145096565000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 459/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Alle ore 09:30 non è presente il difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il difensore della società contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in Igrado il ricorrente ed odierno appellante impugnava il pignoramento presso terzi
09784202200006303001 per euro 634.480,84 notificato il 19.10.2022 per una serie di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, eccependo prescrizione e decadenza nonchè una serie di vizi formali dell'atto, l'erroneità degli importi anche alla luce di altri atti di pignoramenti estranei all'impugnativa, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento dei singoli enti creditori, la mancata indicazione della data di consegna del ruolo, dei criteri di calcolo, autorità e termine di impugnazioni, carenza di motivazione, vizi di sottoscrizione, mancata allegazione delle cartelle e degli avvisi, e quant'altro.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando le avverse eccezioni e ribadendo la legittimità del prorpio operato.
Il giudice di prime cure, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava il difetto di giurisdizione per gli avvisi di addebito e per le cartelle nn. 09720150142133602000, 09720160145296486000 e
09720190181983925000 contenente iscrizioni a titolo di Inail;
per il resto rigettava il ricorso.
Avverso la detta sentenza, il contribuente proponeva l'appello di cui trattasi, per i motivi meglio indicati in atti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con propria memoria e relative controdeduzioni.
La causa era trattata all'udienza del 29.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Osserva la Corte che, indipendentemente dalla eccepità genericità dell'impugnazione e della conseguente inammissibilità, le censure mosse da parte appellente sono prive di particolare pregio.
Il giudice di prime cure, infatti, ha accertato la regolare notifica delle cartelle presupposte nonché di ulteriori atti interruttivi, così rigettando l'eccezione di prescrizione e decadenza, per cui la motivazione è perfettamente esauriente.
Anche riguardo ai vizi propri del pignoramento, non appare alcuna lacuna motivazionale come chiaramente si legge nel testo della sentenza che fa espressamente riferimento alla non necessità di allegazione all'interno dell'atto di pignoramento del dettaglio del debito già descritto negli atti presupposti, specificamente richiamati.
Come accertato in sentenza, l'agente della riscossione ha operato correttamente, avendo notificato regolarmente tutte le cartelle presupposte, nonché plurimi avvisi di intimazione, come accertato in primo grado.
L'atto di pignoramento, inoltre, è redatto secondo un modello prestabilito per legge contenente tutti i requisiti richiesti dalla legge nè risulta alcuna norma che imponga di specificare ulteriori elementi.
Giova ancora evidenziare anche che gli elementi pretesi dal ricorrente (es. i singoli importi delle cartelle, i criteri di calcolo degli interessi, compensi e sanzioni, e quant'altro) sono in realtà perfettamente conosciuti e conoscibili dallo stesso in ragione dell'espresso richiamo agli atti presupposti, specificamente indicati nell'intimazione (e che infatti il ricorrente richiama puntualmente nel proprio ricorso, dimostrando di aver ben compreso l'atto di riferimento).
Non vi sono dubbi sulla validità della motivazione per relationem, essendo sufficiente appunto il richiamo degli atti di riferimento, senza necessità alcuna di allegarli materialmente al pignoramento.
Quanto poi al criterio di calcolo degli interessi, sanzioni e aggio, esso è prestabilito per legge, per cui non vi è alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente collegabile ad una pretesa motivazione sul punto, trattandosi di elementi anche questi perfettamente conosciuti e conoscibili dal contribuente, secondo un criterio di ordinaria diligenza.
Parimenti infondata è anche l'eccepita nullità per mancata indicazione del responsabile dei singoli procedimenti degli enti creditori, in quanto è stato espressamente indicato il responsabile del procedimento di riscossione cui la procedura è stata affidata e al quale dunque l'opponente deve e può fare riferimento.
Del tutto infondata è anche l'eccepita carenza di valida sottoscrizione dell'atto. E infatti, in base all'art. 3, 2° comma, D.Lgs. 39/93 le pubbliche amministrazioni possono legittimamente apporre l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, in luogo della firma autografa. Tale condizione è perfettamente rispettata negli atti impugnati. Nè la norma in questione fa riferimento alla necessità di allegare una ipotetica delega, essendo sufficiente l'indicazione del nome del responsabile del procedimento. Non ha dunque fondamento alcuno l'eccezione relativa alla mancata indicazione circa “l'utilizzo di sistemi informatici”, dato che il documento in questione è chiaramente redatto con mezzi informatici e nulla va specificato in tale senso.
Inoltre negli atti in questione si fa espressamente riferimento alla fonte dei dati, ossia i ruoli trasmessi dall'ente creditore, ben noti al contribuente.
Quanto agli asseriti pagamenti, giova infine evidenziare che il ricorrente non ha allegato quali sarebbero i pagamenti effettuati, per cui anche tale censura si appalesa infondata.
In considerazione di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna la appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in
€ 7.000 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.