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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/09/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 454 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
), (c.f.: CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
, appresentati e difesi dall'avv. Grazia La Corte, come da mandato in atti;
[...]
- APPELLANTI -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata nel presente giudizio da , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Guido, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE -
Proc. n. 454/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si riporta l'esposizione in fatto della sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2016, Banco di Napoli S.p.A. ha
proposto azione revocatoria nei confronti di e nonché dei Parte_1 Parte_4
terzi , e Cea Construction S.r.l. ed ha chiesto al Parte_2 Parte_3
Tribunale adito di dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto di cessione di diritti immobi-
liari, posto in essere in data 30.04.2014 per Notar di Mesagne, Rep. Persona_1
n. 55147, Racc. n. 20744, con cui e hanno intestato alle Parte_1 Parte_4
loro due figlie e la proprietà della villa, sita in Me- Parte_2 Parte_3
sagne alla contrada Rinella, composta da abitazione e garage, con circostante terreno di mq.
5228, conservando per sé il diritto di abitazione sui fabbricati ed il diritto di uso sul terreno;
l'atto di compravendita del 09.07.2014 per Notar di Mesagne, Rep. n. Persona_1
55439, Racc. n. 20966, con cui ha trasferito alle proprie figlie Parte_4 [...]
e la proprietà di un terreno in Mesagne alla contrada Grutti Parte_2 Parte_3
esteso mq. 2747, riportato nel Catasto Terreni al foglio 38, particella 386; l'atto di destina-
zione posto in essere in data 16.09.2015 per Notar di Mesagne, Rep. Persona_1
n. 57390, Racc. n. 22275, con cui , Parte_1 Parte_4 Parte_2
e , ciascuno per i diritti di propria spettanza ed in solido tra loro, hanno Parte_3
destinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645-ter c.c., a favore della società Parte_5
al fine di garantire la proposta d'acquisto, gli immobili sopraindicati.
[...]
Ha chiesto altresì la condanna dei convenuti al pagamento di tutte le spese e competenze
Proc. n. 454/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. processuali, con ordine al Conservatore dei RR.II. di Brindisi di provvedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza. L'istituto di credito ha infatti ritenuto sussistere i presupposti per
l'accoglimento dell'azione proposta, in considerazione del credito vantato nei confronti di Pt_6
tessa e , fideiussori della debitrice che aveva Pt_1 Parte_4 Controparte_4
aperto un rapporto di conto corrente (n. 02159/0027/2305) il 23.12.1997, ponendo in esse-
re anche alcune operazioni di anticipo su fatture, eseguite in data 15.01.2013, 16.01.2013 e
15.04.2013, con scadenza al 30.11.2013; ha rilevato la sussistenza altresì del requisito
dell'eventus damni, nonché della scientia fraudis, ovvero del dolo generico, consistente nella con-
sapevolezza da parte dei soggetti autori degli atti in parola del pregiudizio che essi avrebbero ar-
recato alla garanzia del credito.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6 aprile 2017, si sono costituiti in giudizio
e , mentre la Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
non costituitasi, è stata dichiarata contumace. Controparte_5
I convenuti costituitisi hanno eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento
della domanda di revocatoria proposta dalla Banca attrice ed hanno concluso chiedendo al Tri-
bunale il rigetto della domanda attorea, con ordine al Conservatore dei RR.II. di Brindisi di
cancellare la trascrizione della domanda giudiziale e con condanna del al ri- Controparte_3
sarcimento dei danni in favore delle convenute per responsabilità processuale aggravata, da li-
quidarsi in complessivi 20.000,00 euro o in quel diverso importo (maggiore o minore) da accer-
tarsi in corso di causa o da determinarsi con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; il tutto
oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio è stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed è in-
tervenuta in giudizio cessionaria dei crediti vantati dal Banco di Napoli Controparte_1
S.p.A. nei confronti della C & e, quindi, di e Pt_7 Parte_1 Parte_4
Proc. n. 454/2022 RG - 3 - dott.ssa Controparte_6 subentrata in tutti i diritti della cedente;
nel costituirsi in giudizio, la società interveniente si è
riportata alle difese dell'attrice ed ha chiesto la sua estromissione”.
Il Tribunale di Brindisi decise la causa con sentenza n. 1546 /2021, pubblicata in data 24/11/2021, con la quale accolse la domanda.
Ritenne sussistenti tutti i presupposti dell'azione pauliana.
Con particolare riferimento all' esistenza del credito, rilevò che era pacifico che la unipersonale aveva un rapporto di c/c con il aperto CP_4 Controparte_3
in data 23/12/1997, ed aveva posto in essere alcune operazioni di anticipo su fatture, eseguite in data 15/01/2013, 16/01/2013 e 15/04/2013 con scadenza al
30/11/2013, In ragione di dette operazioni la banca aveva un credito con la so-
cietà di € 171.802,88, oltre interessi, credito non contestato dai convenuti nell'an
e nel quantum, come non era contestato che obbligati nei confronti del Banco
erano e i quali si erano costituiti fideiussori in Parte_1 Parte_4
data 30/12/1997, con atti successivamente modificati e integrati.
Ritenne che gli atti dispositivi, posti in essere dagli attori, integravano l'eventus
damni, in quanto erano pregiudizievoli per la garanzia del credito della banca, im-
possibilitata ad agire esecutivamente nei confronti dei fideiussori, suoi debitori.
Con particolare riguardo all'atto di destinazione, rilevò che detto atto, pur essen-
do tale atto fisiologicamente non destinato a sottrarre beni al creditore bensì a metterli a loro disposizione, tuttavia può essere patologicamente e abusivamente utilizzato per sottrarre beni ai creditori del conferente, violando la garanzia pa-
trimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ.; in tali ipotesi non sussistono ragioni per escludere che l'azione revocatoria ordinaria possa essere utilizzata dal creditore,
nei confronti di negozi di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ., anche quando
Proc. n. 454/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. abbiano superato preliminarmente il vaglio di meritevolezza. Ricordò, infatti, che la giurisprudenza ha ricondotto all'art. 2901 cod. civ. qualsiasi atto, anche se non riconducibile all' alienazione o al trasferimento in senso stretto, che sia tuttavia idoneo ad incidere qualitativamente e quantitativamente sulla situazione patri-
moniale del debitore, pregiudicando o rendendo più difficoltoso il soddisfaci-
mento del credito. Evidenziò, perciò, che, benché con l'atto di destinazione non veniva trasferita la proprietà o altri diritti reali in senso proprio, tuttavia il vincolo era idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori;
aveva quindi effetti connotati della “realità” in senso ampio e, di conseguenza, era ido-
neo a pregiudicare le loro ragioni come accade per la costituzione del fondo pa-
trimoniale ai sensi dell'art. 167 cod. civ. e con la costituzione e dotazione di beni in “trust”. Restava quindi del tutto irrilevante il fatto che con l'atto di destinazio-
ne gli attori avessero inteso ricostruire la garanzia del credito di tutti i terzi credi-
tori della società ammessa al concordato preventivo;
ciò non toglieva infatti che quello stesso atto, pure meritevole di tutela giuridica per altre ragioni, avesse ri-
dotto, se non compromesso del tutto, la garanzia del credito vantato nei con-
fronti dei fideiussori e A supporto della deci- Parte_1 Parte_4
sione il Tribunale richiamò il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo azione revocatoria ordinaria, volta a tutelare il creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da questo ultimo avuto di mira.
Concluse che l'atto di destinazione posto in essere, inserito nel quadro globale delle operazioni svolte dagli attori dal 2014 sino a settembre 2015, doveva rite-
Proc. n. 454/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. nersi suscettibile di arrecare un danno alla garanzia del credito.
Quanto all'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ.,
sollevata da parte convenuta in considerazione del fatto che la domanda giudizia-
le era stata trascritta dopo la trascrizione dell'atto di destinazione dei beni immo-
bile ex art. 2645 ter cod. civ., il Tribunale la ritenne infondata, spiegando che in-
vero l'interesse ad agire risiedeva proprio nel fatto che la domanda giudiziale ex art. 2901 cod. civ. era stata trascritta successivamente alla trascrizione degli atti di disposizione dei quali si era chiesto la revocatoria.
Quanto al requisito della scientia damni, ritenne preliminare la qualificazione dell'atto di disposizione ex art. 2645 cod. civ., se a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso, concludendo per la gratuità, atteso che non vi era un corrispettivo che compensasse la modifica quantitativa ovvero qualitativa del disponente. Trattan-
dosi di atto a titolo gratuito, evidenziò che era sufficiente, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, solo la consapevolezza del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale (dolo c.d. generico), rimanendo irrilevante tanto l'intenzione del debi-
tore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore quanto la relativa conoscenza o partecipazione del terzo. Nel senso della sussistenza della scientia
damni militava il fatto che gli atti erano stati posti in essere successivamente al sorgere del credito. Inoltre la parentela stretta tra le parti consentiva di ritenere che ed una volta divenute proprietari della villa Parte_2 Pt_3
e del terreno, fossero a conoscenza del fatto che gli atti di alienazione avrebbero inciso sulla garanzia del credito della banca, data la qualità di fideiussori dei loro genitori, ruolo che le figlie non potevano ignorare sia perché figlie dei danti causa
Proc. n. 454/2022 RG - 6 - dott.ssa Controparte_6 sia perché socie della , società per la quale al fine di ga- Controparte_5
rantire la proposta irrevocabile di acquisto del complesso aziendale della
[...]
CP_ unipersonale gli immobili suindicati, dopo essere stati ceduti, erano stati sot-
toposti a vincolo di destinazione. Rilevò il primo giudice che la stessa scansione degli eventi induceva a ritenere fondatamente che gli atti erano stati posti in esse-
re in esecuzione di un unico disegno mirante ad escludere quei beni dall'azione esecutiva della banca: dapprima i genitori avevano trasferito la proprietà degli immobili, divenuti quindi non aggredibili esecutivamente, in seguito le uniche socie della avevano formulato una proposta di acquisto Controparte_5
irrevocabile della C&G in concordato preventivo e successivamente per garantire la proposta insieme ai genitori ciascuno in relazione ai relativi diritti aveva appo-
sto il vincolo di destinazione.
Indi alla luce della decisione, rigettò la domanda di danni ex art. 96 cod. proc.
civ. proposta dagli attori.
Avverso la sentenza, non notificata, con distinti atti di citazione notificati a mez-
zo pec in data 24/05/2022, hanno proposto appello , Parte_1 [...]
e con sette motivi, identici per Parte_8 Parte_4
ognuno degli appelli.
Si è costituita resistendo al gravame e concludendo per il ri- Controparte_7
getto.
Non si è costituito rimanendo contumace. Controparte_3
All'udienza Collegiale dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
Proc. n. 454/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per nullità avendo il
Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata dall'interveniente di estromissione del Controparte_1 Controparte_3
Il motivo non è fondato.
L'art. 111 cod. proc. civ. stabilisce che, se nel corso del processo, si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
La stessa norma stabilisce che il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e l'alienante può essere estromesso, se le altre parti lo consentono.
Nel caso di specie la successore a titolo particolare, è inter- Controparte_1
venuta nel processo ed ha chiesto l'estromissione della cedente, ma le altre parti non hanno espresso il loro consenso, il Giudice non ha estromesso l'alienante ed il processo è proseguito tra tutte le parti, compresa quella originaria (l'alienante appunto).
In ogni caso, la mancata estromissione non determina la nullità della sentenza ma al contrario, la stessa, spiega i suoi effetti nei confronti del cedente e del cessio-
nario, senza che ciò comporti alcun vulnus ai diritti delle altre parti, essendo, co-
munque solo il titolare del diritto di credito a potersi giovare della pronunciata inefficacia degli atti dispositivi.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per errore della mo-
tivazione. Avrebbe errato il giudice nel ritenere che il credito, portato dal decreto ingiuntivo n. 38/16, emesso dal Tribunale di Brindisi per l'anticipo di pagamento di tre fatture sul rapporto di c/c 02159/0027/2305, e posto a base dell'azione
Proc. n. 454/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. revocatoria, non fosse contestato. Precisano che il DI era stato opposto ed il re-
lativo giudizio era ancora pendente.
Il motivo non ha fondamento.
Si rileva che i convenuti costituendosi non hanno mosso contestazioni rispetto al credito sia nell'an che nel quantum. E allo stato il D.I. di cui si discute, non risulta revocato. A proposito del credito che costituisce il primo dei presupposti dell'azione pauliana, occorre rammentare il costante indirizzo della giurispruden-
za di legittimità secondo il quale per l'accoglimento dell'azione revocatoria non è
necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma basta una semplice aspettativa che non si riveli, a prima vista, pretestuosa e che possa esser valutata come probabile, anche se non accertata definitivamente.
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza per insufficiente o illogi-
ca motivazione. Il giudice non avrebbe sufficientemente motivato la declaratoria di infondatezza dell'eccezione, sollevata dai convenuti, di carenza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ., poiché si sarebbe limitato ad affermare senza argomenta-
re sul procedimento logico giuridico su cui ha fondato tale assunto - che:
“l'interesse ad agire risiede proprio nel fatto che la domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. sia
stata trascritta successivamente alla trascrizione degli atti di disposizione che si è richiesto al
Tribunale di dichiarare inefficaci”. La decisione non sarebbe condivisibile “poiché la
domanda attrice, ancor prima di essere destituita di fondamento in fatto e diritto, è manifesta-
mente inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c e ciò sul presupposto che,
sebbene l'atto di vincolo pel notar è stato stipulato in data 16 settembre 2015 e Persona_1
trascritto presso i “PP.RR.II.” di Brindisi il 29/9/2015 al n. 12691 del registro generale e
al n. 9853 del registro particolare, la domanda giudiziale del è stata invece Controparte_3
Proc. n. 454/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. notificata il 19/12/2016 e quasi contestualmente trascritta, con la conseguenza che la confer-
ma della sentenza di primo grado non le consentirebbe comunque di poter procedere
all'espropriazione dei beni” (appello).
Il motivo non ha fondamento.
Prima di tutto l'eccezione deve essere ricondotta al solo vincolo di destinazione e non agli altri atti oggetto di revocatoria.
Ciò detto, occorre fare un distinguo tra la funzione dell'atto di trascrizione e della azione revocatoria.
La trascrizione è una forma di pubblicità che rende pubblici determinati atti, co-
me contratti di vendita di beni immobili, contratti di mutuo con ipoteca, o sen-
tenze, affinché siano conoscibili da terzi interessati. In sostanza, la trascrizione serve a rendere opponibili ai terzi gli effetti di tali atti. La trascrizione ha un effet-
to prenotativo, nel senso che rende inopponibili ai terzi gli atti trascritti dopo la trascrizione dell'atto che si intende far valere. La trascrizione però non garantisce la validità o l'efficacia dell'atto perché non è questa la sua funzione.
Perciò l'azione revocatoria, che ha la funzione di rendere inefficace nei confronti dei creditori l'atto dispositivo onde ricostituire la garanzia del credito, ben può
essere promossa anche dopo la trascrizione dell'atto medesimo.
A sostegno delle suddette considerazioni si richiama la Cassazione che con sen-
tenza. n. 16313/2023 ha stabilito: “L'azione di simulazione assoluta è proponibile dal
creditore della parte alienante, anche se l'avente causa di quest'ultimo abbia trascritto, in data
anteriore rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio, il vincolo
di destinazione, apposto ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. sul bene compravenduto, poiché la tra-
scrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale
Proc. n. 454/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso è natural-
mente privo”. Tale principio di diritto, pur riguardando l'azione di simulazione, ben può applicarsi anche alla fattispecie in esame, con la conseguenza che l'eccezione di difetto di interesse ex art. 100 cod. proc. civ., proposta dagli appellanti conve-
nuti in primo grado, è del tutto destituita di fondamento.
Con il quarto motivo gli appellanti censurano la sentenza sostenendo che il Giu-
dice di primo grado avrebbe errato nel ritenere revocabile l'atto di vincolo ex art. 2645 ter cod. civ. “in quanto nessun intento fraudolento è stato posto in essere dagli odierni
appellanti, i quali non hanno esitato a mettere a garanzia del buon esito della procedura con-
corsuale il loro immobili… Sul punto, poi, vi è che si tratterebbe comunque di un atto a titolo
oneroso, in quanto garanzia per debito altrui prestata contestualmente al credito garantito ex
art. 2901, 2° comma, c.c. e che i detti diritti non sarebbero pregiudicati dall'inefficacia dell'atto
impugnato in revocatoria, essendo pacifico che il libello introduttivo è stato trascritto a valle del-
la trascrizione dell'atto di vincolo. Sotto altro aspetto, vi è che tale atto deve considerarsi non
soggetto a revocatoria anche per l'affermazione del Giudice che si legge a pag. 5 della sentenza
impugnata secondo cui: “ è necessario esaminare gli atti impugnati tenendo conto della causa in
concreto da essi perseguita …, la causa perseguita dal vincolo di destinazione, come più volte
evidenziato la causa perseguita dal vincolo di destinazione, come più volte evidenziato nel corso
del giudizio di primo grado, è la garanzia di tutti i creditori ammessi al concordato della
CP_ C.&G. e revocarlo equivarrebbe a violare la par condicio creditorum a beneficio
dell'odierno appellato” (cfr. appello).
Il motivo non è fondato.
Quanto alla gratuità dell'atto di destinazione è sufficiente richiamare la CP_8
ne che con sentenza n. 3697/2020 ha statuito il seguente principio di diritto:
Proc. n. 454/2022 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. “L'atto di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso)
alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., costituisce, di regola,
un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti,
ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in
quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova
contropartita in una attribuzione in suo favore;
esso resta tale anche se, nel contesto di un atto
pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destina-
to propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di
destinazione solo occasionalmente contenuti nel medesimo atto pubblico notarile -, salvo che ri-
sulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà
delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere”.
Quanto alla revocabilità ex art. 2901 cod. civ. del medesimo atto di vincolo è suf-
ficiente richiamare la Cassazione che con sentenza n. 29727/2019 ha statuito che: “L'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché
non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in
senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha
effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è
conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non
identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di
beni in "trust".”.
Con il quinto motivo gli appellanti censurano la sentenza perché il giudice avrebbe omesso di esplicitare il percorso logico che gli ha fatto ritenere revocabi-
le l'atto di cessione del terreno e della casa evidenziando ai fini della scientia damni
solo il rapporto di parentela. Non vi sarebbe prova dell'elemento soggettivo dei
Proc. n. 454/2022 RG - 12 - dott.ssa Controparte_6 disponenti e degli acquirenti.
Il motivo non è fondato.
La sentenza ha correttamente motivato in ordine alla scientia damni dei disponenti e degli acquirenti e la censura appare inconsistente.
Infatti, incontestato che gli atti dispositivi siano stati compiuti dopo il sorgere del credito, ai fini della scientia damni del disponente il giudice ha rilevato che è suffi-
ciente la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato ai credi-
tori. Non vi è dubbio che i fideiussori, debitori della banca, avessero detta con-
sapevolezza al momento in cui disponevano dei loro beni in favore delle figlie.
Quanto alle destinatarie dei beni la scientia damni, consistente nella conoscenza del pregiudizio che l'atto possa arrecare alle ragioni del creditore, è stata ritenuta provata dal giudice attraverso ben due elementi presuntivi. Il Tribunale ha infatti valorizzato sia il rapporto di stretta parentela delle destinatarie degli atti di vendi-
ta con gli alienanti (figlie-genitori), sia la loro qualità di socie della CEA Con-
struction S.r.l., società per la quale, al fine di garantire la proposta irrevocabile di acquisto del complesso aziendale della , gli immobili de Controparte_4
quibus, dopo essere stati ceduti, sono stati sottoposti vincolo di destinazione.
Questi elementi presuntivi devono essere ritenuti più che sufficienti per ritenere fondatamente che le acquirenti, e fos- Parte_2 Parte_3
sero a conoscenza della qualità di fideiussori della e quindi della loro CP_4
posizione di debitori nei confronti della banca. Tanto anche alla luce del colle-
gamento tra (di cui le figlie dei fideiussori erano socie) e (di CP_5 CP_4
cui i coniugi erano garanti), in relazione al concordato al quale la Persona_2
prima società aveva chiesto di essere ammessa.
Proc. n. 454/2022 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ma c'è di più, il giudice andando oltre la mera scientia damni ha rilevato anche un in-
tento fraudolento, delle parti in causa, desunto dalla particolare scansione tempora-
le degli atti, decisione sulla quale nessuna censura è stata mossa dagli appellanti.
Con il sesto motivo gli appellanti ripropongono la domanda di danni ex art. 96
cod. proc. civ..
Il motivo non ha alcun fondamento alla luce del totale accoglimento della do-
manda revocatoria.
Con il settimo e ultimo motivo gli appellanti eccepiscono l'assenza di prova che il credito de quo rientrasse tra quelli ceduti a mezzo la cessione in blocco ex art. 48 TUB. L'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, non sarebbe sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, il contenuto del suddetto o l'avvenuta efficacia traslativa ex art. 1346 cod. civ..
L'eccezione non è fondata.
La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 21821 del 20/07/2023, ha confer-
mato che: “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per cate-
gorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti
ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base
all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come soffe-
renze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il
dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e
Proc. n. 454/2022 RG - 14 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa
azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti
esclusi dalla cessione”.
Nel caso in esame, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in atti, fa riferimento a: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, inden-
nizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, apertura
di credito e finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giu-
ridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il
31.12.2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”). I dati indicativi dei
Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta,
sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet
www.intesanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito”.
In conformità a quanto sostenuto dalla Suprema Corte, si può quindi affermare che, a fronte delle emergenze di fatto, pur in mancanza tra gli atti del giudizio del contratto di cessione, il credito azionato (si rammenta che trattasi di D.I. n.
38/2016, fondato su anticipo fatture risalenti al 2013 sul c/c del 1997, aperto con il dalla della quale e Controparte_3 CP_4 Parte_1 [...]
si costituirono fideiussori con atto del 30/12/1997) è compreso tra le Pt_4
pretese trasferite alla cessionaria, in ragione del titolo e del tempo della sua origi-
ne nonché della sua idoneità a essere identificato come credito “deteriorato”.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna degli appellati al pagamento in fa-
vore di delle spese di questo grado. Controparte_1
Nulla si dispone per la parte rimasta contumace.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
Proc. n. 454/2022 RG - 15 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17,
della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del
D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello;
condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento in favore di
[...]
delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre CP_1
IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 454/2022 RG - 16 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 454 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
), (c.f.: CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
, appresentati e difesi dall'avv. Grazia La Corte, come da mandato in atti;
[...]
- APPELLANTI -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata nel presente giudizio da , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Guido, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE -
Proc. n. 454/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si riporta l'esposizione in fatto della sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2016, Banco di Napoli S.p.A. ha
proposto azione revocatoria nei confronti di e nonché dei Parte_1 Parte_4
terzi , e Cea Construction S.r.l. ed ha chiesto al Parte_2 Parte_3
Tribunale adito di dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto di cessione di diritti immobi-
liari, posto in essere in data 30.04.2014 per Notar di Mesagne, Rep. Persona_1
n. 55147, Racc. n. 20744, con cui e hanno intestato alle Parte_1 Parte_4
loro due figlie e la proprietà della villa, sita in Me- Parte_2 Parte_3
sagne alla contrada Rinella, composta da abitazione e garage, con circostante terreno di mq.
5228, conservando per sé il diritto di abitazione sui fabbricati ed il diritto di uso sul terreno;
l'atto di compravendita del 09.07.2014 per Notar di Mesagne, Rep. n. Persona_1
55439, Racc. n. 20966, con cui ha trasferito alle proprie figlie Parte_4 [...]
e la proprietà di un terreno in Mesagne alla contrada Grutti Parte_2 Parte_3
esteso mq. 2747, riportato nel Catasto Terreni al foglio 38, particella 386; l'atto di destina-
zione posto in essere in data 16.09.2015 per Notar di Mesagne, Rep. Persona_1
n. 57390, Racc. n. 22275, con cui , Parte_1 Parte_4 Parte_2
e , ciascuno per i diritti di propria spettanza ed in solido tra loro, hanno Parte_3
destinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645-ter c.c., a favore della società Parte_5
al fine di garantire la proposta d'acquisto, gli immobili sopraindicati.
[...]
Ha chiesto altresì la condanna dei convenuti al pagamento di tutte le spese e competenze
Proc. n. 454/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. processuali, con ordine al Conservatore dei RR.II. di Brindisi di provvedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza. L'istituto di credito ha infatti ritenuto sussistere i presupposti per
l'accoglimento dell'azione proposta, in considerazione del credito vantato nei confronti di Pt_6
tessa e , fideiussori della debitrice che aveva Pt_1 Parte_4 Controparte_4
aperto un rapporto di conto corrente (n. 02159/0027/2305) il 23.12.1997, ponendo in esse-
re anche alcune operazioni di anticipo su fatture, eseguite in data 15.01.2013, 16.01.2013 e
15.04.2013, con scadenza al 30.11.2013; ha rilevato la sussistenza altresì del requisito
dell'eventus damni, nonché della scientia fraudis, ovvero del dolo generico, consistente nella con-
sapevolezza da parte dei soggetti autori degli atti in parola del pregiudizio che essi avrebbero ar-
recato alla garanzia del credito.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6 aprile 2017, si sono costituiti in giudizio
e , mentre la Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
non costituitasi, è stata dichiarata contumace. Controparte_5
I convenuti costituitisi hanno eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento
della domanda di revocatoria proposta dalla Banca attrice ed hanno concluso chiedendo al Tri-
bunale il rigetto della domanda attorea, con ordine al Conservatore dei RR.II. di Brindisi di
cancellare la trascrizione della domanda giudiziale e con condanna del al ri- Controparte_3
sarcimento dei danni in favore delle convenute per responsabilità processuale aggravata, da li-
quidarsi in complessivi 20.000,00 euro o in quel diverso importo (maggiore o minore) da accer-
tarsi in corso di causa o da determinarsi con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; il tutto
oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio è stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed è in-
tervenuta in giudizio cessionaria dei crediti vantati dal Banco di Napoli Controparte_1
S.p.A. nei confronti della C & e, quindi, di e Pt_7 Parte_1 Parte_4
Proc. n. 454/2022 RG - 3 - dott.ssa Controparte_6 subentrata in tutti i diritti della cedente;
nel costituirsi in giudizio, la società interveniente si è
riportata alle difese dell'attrice ed ha chiesto la sua estromissione”.
Il Tribunale di Brindisi decise la causa con sentenza n. 1546 /2021, pubblicata in data 24/11/2021, con la quale accolse la domanda.
Ritenne sussistenti tutti i presupposti dell'azione pauliana.
Con particolare riferimento all' esistenza del credito, rilevò che era pacifico che la unipersonale aveva un rapporto di c/c con il aperto CP_4 Controparte_3
in data 23/12/1997, ed aveva posto in essere alcune operazioni di anticipo su fatture, eseguite in data 15/01/2013, 16/01/2013 e 15/04/2013 con scadenza al
30/11/2013, In ragione di dette operazioni la banca aveva un credito con la so-
cietà di € 171.802,88, oltre interessi, credito non contestato dai convenuti nell'an
e nel quantum, come non era contestato che obbligati nei confronti del Banco
erano e i quali si erano costituiti fideiussori in Parte_1 Parte_4
data 30/12/1997, con atti successivamente modificati e integrati.
Ritenne che gli atti dispositivi, posti in essere dagli attori, integravano l'eventus
damni, in quanto erano pregiudizievoli per la garanzia del credito della banca, im-
possibilitata ad agire esecutivamente nei confronti dei fideiussori, suoi debitori.
Con particolare riguardo all'atto di destinazione, rilevò che detto atto, pur essen-
do tale atto fisiologicamente non destinato a sottrarre beni al creditore bensì a metterli a loro disposizione, tuttavia può essere patologicamente e abusivamente utilizzato per sottrarre beni ai creditori del conferente, violando la garanzia pa-
trimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ.; in tali ipotesi non sussistono ragioni per escludere che l'azione revocatoria ordinaria possa essere utilizzata dal creditore,
nei confronti di negozi di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ., anche quando
Proc. n. 454/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. abbiano superato preliminarmente il vaglio di meritevolezza. Ricordò, infatti, che la giurisprudenza ha ricondotto all'art. 2901 cod. civ. qualsiasi atto, anche se non riconducibile all' alienazione o al trasferimento in senso stretto, che sia tuttavia idoneo ad incidere qualitativamente e quantitativamente sulla situazione patri-
moniale del debitore, pregiudicando o rendendo più difficoltoso il soddisfaci-
mento del credito. Evidenziò, perciò, che, benché con l'atto di destinazione non veniva trasferita la proprietà o altri diritti reali in senso proprio, tuttavia il vincolo era idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori;
aveva quindi effetti connotati della “realità” in senso ampio e, di conseguenza, era ido-
neo a pregiudicare le loro ragioni come accade per la costituzione del fondo pa-
trimoniale ai sensi dell'art. 167 cod. civ. e con la costituzione e dotazione di beni in “trust”. Restava quindi del tutto irrilevante il fatto che con l'atto di destinazio-
ne gli attori avessero inteso ricostruire la garanzia del credito di tutti i terzi credi-
tori della società ammessa al concordato preventivo;
ciò non toglieva infatti che quello stesso atto, pure meritevole di tutela giuridica per altre ragioni, avesse ri-
dotto, se non compromesso del tutto, la garanzia del credito vantato nei con-
fronti dei fideiussori e A supporto della deci- Parte_1 Parte_4
sione il Tribunale richiamò il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo azione revocatoria ordinaria, volta a tutelare il creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da questo ultimo avuto di mira.
Concluse che l'atto di destinazione posto in essere, inserito nel quadro globale delle operazioni svolte dagli attori dal 2014 sino a settembre 2015, doveva rite-
Proc. n. 454/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. nersi suscettibile di arrecare un danno alla garanzia del credito.
Quanto all'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ.,
sollevata da parte convenuta in considerazione del fatto che la domanda giudizia-
le era stata trascritta dopo la trascrizione dell'atto di destinazione dei beni immo-
bile ex art. 2645 ter cod. civ., il Tribunale la ritenne infondata, spiegando che in-
vero l'interesse ad agire risiedeva proprio nel fatto che la domanda giudiziale ex art. 2901 cod. civ. era stata trascritta successivamente alla trascrizione degli atti di disposizione dei quali si era chiesto la revocatoria.
Quanto al requisito della scientia damni, ritenne preliminare la qualificazione dell'atto di disposizione ex art. 2645 cod. civ., se a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso, concludendo per la gratuità, atteso che non vi era un corrispettivo che compensasse la modifica quantitativa ovvero qualitativa del disponente. Trattan-
dosi di atto a titolo gratuito, evidenziò che era sufficiente, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, solo la consapevolezza del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale (dolo c.d. generico), rimanendo irrilevante tanto l'intenzione del debi-
tore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore quanto la relativa conoscenza o partecipazione del terzo. Nel senso della sussistenza della scientia
damni militava il fatto che gli atti erano stati posti in essere successivamente al sorgere del credito. Inoltre la parentela stretta tra le parti consentiva di ritenere che ed una volta divenute proprietari della villa Parte_2 Pt_3
e del terreno, fossero a conoscenza del fatto che gli atti di alienazione avrebbero inciso sulla garanzia del credito della banca, data la qualità di fideiussori dei loro genitori, ruolo che le figlie non potevano ignorare sia perché figlie dei danti causa
Proc. n. 454/2022 RG - 6 - dott.ssa Controparte_6 sia perché socie della , società per la quale al fine di ga- Controparte_5
rantire la proposta irrevocabile di acquisto del complesso aziendale della
[...]
CP_ unipersonale gli immobili suindicati, dopo essere stati ceduti, erano stati sot-
toposti a vincolo di destinazione. Rilevò il primo giudice che la stessa scansione degli eventi induceva a ritenere fondatamente che gli atti erano stati posti in esse-
re in esecuzione di un unico disegno mirante ad escludere quei beni dall'azione esecutiva della banca: dapprima i genitori avevano trasferito la proprietà degli immobili, divenuti quindi non aggredibili esecutivamente, in seguito le uniche socie della avevano formulato una proposta di acquisto Controparte_5
irrevocabile della C&G in concordato preventivo e successivamente per garantire la proposta insieme ai genitori ciascuno in relazione ai relativi diritti aveva appo-
sto il vincolo di destinazione.
Indi alla luce della decisione, rigettò la domanda di danni ex art. 96 cod. proc.
civ. proposta dagli attori.
Avverso la sentenza, non notificata, con distinti atti di citazione notificati a mez-
zo pec in data 24/05/2022, hanno proposto appello , Parte_1 [...]
e con sette motivi, identici per Parte_8 Parte_4
ognuno degli appelli.
Si è costituita resistendo al gravame e concludendo per il ri- Controparte_7
getto.
Non si è costituito rimanendo contumace. Controparte_3
All'udienza Collegiale dell'8 maggio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
Proc. n. 454/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per nullità avendo il
Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata dall'interveniente di estromissione del Controparte_1 Controparte_3
Il motivo non è fondato.
L'art. 111 cod. proc. civ. stabilisce che, se nel corso del processo, si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
La stessa norma stabilisce che il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e l'alienante può essere estromesso, se le altre parti lo consentono.
Nel caso di specie la successore a titolo particolare, è inter- Controparte_1
venuta nel processo ed ha chiesto l'estromissione della cedente, ma le altre parti non hanno espresso il loro consenso, il Giudice non ha estromesso l'alienante ed il processo è proseguito tra tutte le parti, compresa quella originaria (l'alienante appunto).
In ogni caso, la mancata estromissione non determina la nullità della sentenza ma al contrario, la stessa, spiega i suoi effetti nei confronti del cedente e del cessio-
nario, senza che ciò comporti alcun vulnus ai diritti delle altre parti, essendo, co-
munque solo il titolare del diritto di credito a potersi giovare della pronunciata inefficacia degli atti dispositivi.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per errore della mo-
tivazione. Avrebbe errato il giudice nel ritenere che il credito, portato dal decreto ingiuntivo n. 38/16, emesso dal Tribunale di Brindisi per l'anticipo di pagamento di tre fatture sul rapporto di c/c 02159/0027/2305, e posto a base dell'azione
Proc. n. 454/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. revocatoria, non fosse contestato. Precisano che il DI era stato opposto ed il re-
lativo giudizio era ancora pendente.
Il motivo non ha fondamento.
Si rileva che i convenuti costituendosi non hanno mosso contestazioni rispetto al credito sia nell'an che nel quantum. E allo stato il D.I. di cui si discute, non risulta revocato. A proposito del credito che costituisce il primo dei presupposti dell'azione pauliana, occorre rammentare il costante indirizzo della giurispruden-
za di legittimità secondo il quale per l'accoglimento dell'azione revocatoria non è
necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma basta una semplice aspettativa che non si riveli, a prima vista, pretestuosa e che possa esser valutata come probabile, anche se non accertata definitivamente.
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza per insufficiente o illogi-
ca motivazione. Il giudice non avrebbe sufficientemente motivato la declaratoria di infondatezza dell'eccezione, sollevata dai convenuti, di carenza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ., poiché si sarebbe limitato ad affermare senza argomenta-
re sul procedimento logico giuridico su cui ha fondato tale assunto - che:
“l'interesse ad agire risiede proprio nel fatto che la domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. sia
stata trascritta successivamente alla trascrizione degli atti di disposizione che si è richiesto al
Tribunale di dichiarare inefficaci”. La decisione non sarebbe condivisibile “poiché la
domanda attrice, ancor prima di essere destituita di fondamento in fatto e diritto, è manifesta-
mente inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c e ciò sul presupposto che,
sebbene l'atto di vincolo pel notar è stato stipulato in data 16 settembre 2015 e Persona_1
trascritto presso i “PP.RR.II.” di Brindisi il 29/9/2015 al n. 12691 del registro generale e
al n. 9853 del registro particolare, la domanda giudiziale del è stata invece Controparte_3
Proc. n. 454/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. notificata il 19/12/2016 e quasi contestualmente trascritta, con la conseguenza che la confer-
ma della sentenza di primo grado non le consentirebbe comunque di poter procedere
all'espropriazione dei beni” (appello).
Il motivo non ha fondamento.
Prima di tutto l'eccezione deve essere ricondotta al solo vincolo di destinazione e non agli altri atti oggetto di revocatoria.
Ciò detto, occorre fare un distinguo tra la funzione dell'atto di trascrizione e della azione revocatoria.
La trascrizione è una forma di pubblicità che rende pubblici determinati atti, co-
me contratti di vendita di beni immobili, contratti di mutuo con ipoteca, o sen-
tenze, affinché siano conoscibili da terzi interessati. In sostanza, la trascrizione serve a rendere opponibili ai terzi gli effetti di tali atti. La trascrizione ha un effet-
to prenotativo, nel senso che rende inopponibili ai terzi gli atti trascritti dopo la trascrizione dell'atto che si intende far valere. La trascrizione però non garantisce la validità o l'efficacia dell'atto perché non è questa la sua funzione.
Perciò l'azione revocatoria, che ha la funzione di rendere inefficace nei confronti dei creditori l'atto dispositivo onde ricostituire la garanzia del credito, ben può
essere promossa anche dopo la trascrizione dell'atto medesimo.
A sostegno delle suddette considerazioni si richiama la Cassazione che con sen-
tenza. n. 16313/2023 ha stabilito: “L'azione di simulazione assoluta è proponibile dal
creditore della parte alienante, anche se l'avente causa di quest'ultimo abbia trascritto, in data
anteriore rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio, il vincolo
di destinazione, apposto ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. sul bene compravenduto, poiché la tra-
scrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale
Proc. n. 454/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso è natural-
mente privo”. Tale principio di diritto, pur riguardando l'azione di simulazione, ben può applicarsi anche alla fattispecie in esame, con la conseguenza che l'eccezione di difetto di interesse ex art. 100 cod. proc. civ., proposta dagli appellanti conve-
nuti in primo grado, è del tutto destituita di fondamento.
Con il quarto motivo gli appellanti censurano la sentenza sostenendo che il Giu-
dice di primo grado avrebbe errato nel ritenere revocabile l'atto di vincolo ex art. 2645 ter cod. civ. “in quanto nessun intento fraudolento è stato posto in essere dagli odierni
appellanti, i quali non hanno esitato a mettere a garanzia del buon esito della procedura con-
corsuale il loro immobili… Sul punto, poi, vi è che si tratterebbe comunque di un atto a titolo
oneroso, in quanto garanzia per debito altrui prestata contestualmente al credito garantito ex
art. 2901, 2° comma, c.c. e che i detti diritti non sarebbero pregiudicati dall'inefficacia dell'atto
impugnato in revocatoria, essendo pacifico che il libello introduttivo è stato trascritto a valle del-
la trascrizione dell'atto di vincolo. Sotto altro aspetto, vi è che tale atto deve considerarsi non
soggetto a revocatoria anche per l'affermazione del Giudice che si legge a pag. 5 della sentenza
impugnata secondo cui: “ è necessario esaminare gli atti impugnati tenendo conto della causa in
concreto da essi perseguita …, la causa perseguita dal vincolo di destinazione, come più volte
evidenziato la causa perseguita dal vincolo di destinazione, come più volte evidenziato nel corso
del giudizio di primo grado, è la garanzia di tutti i creditori ammessi al concordato della
CP_ C.&G. e revocarlo equivarrebbe a violare la par condicio creditorum a beneficio
dell'odierno appellato” (cfr. appello).
Il motivo non è fondato.
Quanto alla gratuità dell'atto di destinazione è sufficiente richiamare la CP_8
ne che con sentenza n. 3697/2020 ha statuito il seguente principio di diritto:
Proc. n. 454/2022 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. “L'atto di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso)
alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., costituisce, di regola,
un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti,
ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in
quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova
contropartita in una attribuzione in suo favore;
esso resta tale anche se, nel contesto di un atto
pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destina-
to propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di
destinazione solo occasionalmente contenuti nel medesimo atto pubblico notarile -, salvo che ri-
sulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà
delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere”.
Quanto alla revocabilità ex art. 2901 cod. civ. del medesimo atto di vincolo è suf-
ficiente richiamare la Cassazione che con sentenza n. 29727/2019 ha statuito che: “L'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché
non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in
senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha
effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è
conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non
identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di
beni in "trust".”.
Con il quinto motivo gli appellanti censurano la sentenza perché il giudice avrebbe omesso di esplicitare il percorso logico che gli ha fatto ritenere revocabi-
le l'atto di cessione del terreno e della casa evidenziando ai fini della scientia damni
solo il rapporto di parentela. Non vi sarebbe prova dell'elemento soggettivo dei
Proc. n. 454/2022 RG - 12 - dott.ssa Controparte_6 disponenti e degli acquirenti.
Il motivo non è fondato.
La sentenza ha correttamente motivato in ordine alla scientia damni dei disponenti e degli acquirenti e la censura appare inconsistente.
Infatti, incontestato che gli atti dispositivi siano stati compiuti dopo il sorgere del credito, ai fini della scientia damni del disponente il giudice ha rilevato che è suffi-
ciente la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato ai credi-
tori. Non vi è dubbio che i fideiussori, debitori della banca, avessero detta con-
sapevolezza al momento in cui disponevano dei loro beni in favore delle figlie.
Quanto alle destinatarie dei beni la scientia damni, consistente nella conoscenza del pregiudizio che l'atto possa arrecare alle ragioni del creditore, è stata ritenuta provata dal giudice attraverso ben due elementi presuntivi. Il Tribunale ha infatti valorizzato sia il rapporto di stretta parentela delle destinatarie degli atti di vendi-
ta con gli alienanti (figlie-genitori), sia la loro qualità di socie della CEA Con-
struction S.r.l., società per la quale, al fine di garantire la proposta irrevocabile di acquisto del complesso aziendale della , gli immobili de Controparte_4
quibus, dopo essere stati ceduti, sono stati sottoposti vincolo di destinazione.
Questi elementi presuntivi devono essere ritenuti più che sufficienti per ritenere fondatamente che le acquirenti, e fos- Parte_2 Parte_3
sero a conoscenza della qualità di fideiussori della e quindi della loro CP_4
posizione di debitori nei confronti della banca. Tanto anche alla luce del colle-
gamento tra (di cui le figlie dei fideiussori erano socie) e (di CP_5 CP_4
cui i coniugi erano garanti), in relazione al concordato al quale la Persona_2
prima società aveva chiesto di essere ammessa.
Proc. n. 454/2022 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ma c'è di più, il giudice andando oltre la mera scientia damni ha rilevato anche un in-
tento fraudolento, delle parti in causa, desunto dalla particolare scansione tempora-
le degli atti, decisione sulla quale nessuna censura è stata mossa dagli appellanti.
Con il sesto motivo gli appellanti ripropongono la domanda di danni ex art. 96
cod. proc. civ..
Il motivo non ha alcun fondamento alla luce del totale accoglimento della do-
manda revocatoria.
Con il settimo e ultimo motivo gli appellanti eccepiscono l'assenza di prova che il credito de quo rientrasse tra quelli ceduti a mezzo la cessione in blocco ex art. 48 TUB. L'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, non sarebbe sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, il contenuto del suddetto o l'avvenuta efficacia traslativa ex art. 1346 cod. civ..
L'eccezione non è fondata.
La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 21821 del 20/07/2023, ha confer-
mato che: “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per cate-
gorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti
ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base
all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come soffe-
renze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il
dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e
Proc. n. 454/2022 RG - 14 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa
azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti
esclusi dalla cessione”.
Nel caso in esame, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in atti, fa riferimento a: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, inden-
nizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, apertura
di credito e finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giu-
ridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il
31.12.2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”). I dati indicativi dei
Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta,
sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet
www.intesanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito”.
In conformità a quanto sostenuto dalla Suprema Corte, si può quindi affermare che, a fronte delle emergenze di fatto, pur in mancanza tra gli atti del giudizio del contratto di cessione, il credito azionato (si rammenta che trattasi di D.I. n.
38/2016, fondato su anticipo fatture risalenti al 2013 sul c/c del 1997, aperto con il dalla della quale e Controparte_3 CP_4 Parte_1 [...]
si costituirono fideiussori con atto del 30/12/1997) è compreso tra le Pt_4
pretese trasferite alla cessionaria, in ragione del titolo e del tempo della sua origi-
ne nonché della sua idoneità a essere identificato come credito “deteriorato”.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna degli appellati al pagamento in fa-
vore di delle spese di questo grado. Controparte_1
Nulla si dispone per la parte rimasta contumace.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
Proc. n. 454/2022 RG - 15 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17,
della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del
D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello;
condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento in favore di
[...]
delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre CP_1
IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 454/2022 RG - 16 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.