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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 05/06/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3532 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SCISCA GIORGIO , giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. MAGAZZU' MARIA CECILIA , elettivamente domiciliato presso
Via Pippo Romeo 21 MESSINA VIA UGO BASSI 126 98123 MESSINA ITALIA;
- resistente –
, in persona del dirigente pro tempore, con l'avv. Antonello Monoriti;
CP_3
- resistente -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/11/2024 , proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'Intimazione di pagamento n. 295 2024 90154716 24/000, notificata a mezzo pec il 15.10.2024, nonché dei seguenti avvisi di addebito in essa contenuti e, segnatamente:
1) N. 59520190001687692000 asseritamente notificato il 5.9.2019 di € 2.749,40.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa contributiva e la carenza di idonea motivazione dell'atto.
Chiedeva, pertanto, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata e con gli avvisi di addebito presupposti, con vittoria di spese e compensi.
Resistevano in giudizio l' e l' contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, CP_3 CP_4
e chiedevano il rigetto del ricorso. Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sulla discussione orale dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza. propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
59520120000558075000 limitatamente alla parte relativa all' avviso di addebito sopra indicato, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali.
In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, per quanto riguarda i motivi di opposizione relativi alla denunciata nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, nonché per carenza di motivazione, essendo tali vizi di tipo formale.
Ne consegue che l'opposizione è inammissibile in relazione ai due suindicati motivi di impugnazione.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione delle pretese contributive dell' , relative CP_3 all' avviso di addebito sottostanti alla intimazione, essendo il ricorso tempestivo con riguardo a tale motivo di impugnazione, da qualificarsi come inerente ad una opposizione all'esecuzione. Sul punto, sulla base della produzione documentale dell' è possibile ricostruire i seguenti CP_3
atti interruttivi della prescrizione.
L'avviso di addebito N. 59520190001687692000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 5.9.2019 (cfr. doc. ). CP_3
Occorre, poi, tenere conto della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
La norma originaria emanata contestualmente alla proclamazione dello stato emergenziale
(art. 68 del D.L. n. 18/2020 – cd. decreto Cura Italia) aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento;
accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall' , nonché gli avvisi di addebito dell' ; accertamenti esecutivi Controparte_2 CP_3
doganali; ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
accertamenti esecutivi degli enti locali, stabilendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Inoltre, la stessa norma aveva previsto che i termini delle sospensioni decorrevano dal 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo
2020 (prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.
Dopo questa iniziale disposizione, dettata dall'emergenza dei primi mesi, con il perdurare e l'aggravarsi della situazione epidemiologica il Legislatore ha dovuto più volte prorogare la sospensione.
Sinteticamente, le norme che sono intervenute successivamente al Decreto Cura Italia sono le seguenti:
l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020
i termini di sospensione;
l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
il D.L. n. 125/2020 all'art 1 bis ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020; l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021;
l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 lo ha fissato al 28 febbraio 2021;
l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha posticipato il termine al 30 aprile 2021;
l'art. 9 del D.L. n. 73/2021, ha ulteriormente fatto slittare il termine al 30 giugno 2021;
l'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno (pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021), ha disposto un ulteriore rinvio dell'attività di riscossione al 31 agosto 2021.
Dall'indicata normativa emerge che sono stati sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995.
È di palmare evidenza, dunque, e in assenza di ulteriori documenti forniti da che alla CP_4 data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata non è decorso il termine prescrizionale per le richieste di pagamento di cui all'avviso di addebito n. 59520190001687692000, sottostante all'intimazione di pagamento oggi opposta.
Una notazione va, da ultimo, fatta.
Parte ricorrente, all'udienza odierna, ha dichiarato di voler disconoscere il documento telematicamente depositato dall e contrassegnato dal numero n. 689563577542-tif in quanto CP_3 copia fotostatica non attestata come conforme all'originale; ha altresì obiettato che, dalla firma apposta a questo documento è evidente che ci sia il nome di , familiare Persona_1
non convivente con il ricorrente , producendo a riprova un certificato di Controparte_1
famiglia.
Il Tribunale osserva quanto segue. Occorre rammentare che la notifica degli avvisi di addebito, in base all'art. 30 d.l. 78/2010, può essere operata direttamente dall'ente impositore , il quale può eseguirla “…anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Si applica nel caso di specie l'art. 38 del dpr 655/82 (“Recapito delle corrispondenze a domicilio”):
L'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale Postale che in quanto tale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge, comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso (Cass. 15315/14).
Anche per la notifica delle cartelle esattoriali, come per la notifica di atti tributari è previsto un sistema semplificato, potendo l'Amministrazione Finanziaria e il Concessionario per la riscossione notificare direttamente l'atto a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73.
Inoltre, sul punto va rammentato il condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui “a partire dal 15 maggio 1998, data dell'entrata in vigore dell'art. 20 della L. 146/1998, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta e in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/82” (Cass. n. 17598/2010; ord. 3073/2017).
In sostanza ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73 gli ufficiali della riscossione possono provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica.
L'Ufficiale Postale garantisce, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza fra destinatario e consegnatario della cartella (Cass.
6395/14).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è ormai conforme nel ritenere che nell'ipotesi di notifica dell'atto a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario “è sufficiente , per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass.
10554/2015, Cass. n. 946/2020).
Inoltre, l'indicazione del numero della cartella sull'avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12 dpr 655/82, ha valore sul piano presuntivo e ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova, laddove ai sensi dell'art. 1355 c.c., incombe sul destinatario l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della comunicazione ricevuta (perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso) rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi a una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima (Cass.
22687/17).
In conclusione, non può ritenersi la nullità della notifica né a causa della mancata identificazione del soggetto ricevente, né a causa della illeggibilità della firma, ma neppure a causa del mancato invio di notizia al destinatario a mezzo raccomandata, non trovando applicazione alla notifica in parola le disposizioni di cui alla l. 890/82 (e dunque la norma di cui all'art.
7. co. 5, che disciplina il caso di consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario).
Va rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, informatiche, fonografiche e, in genere, ogni rappresentazione meccanica di fatti e di cose, compreso l'atto di costituzione in mora inviata tramite il servizio postale, “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
E tale disconoscimento non può limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un mero disconoscimento ma, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. (Cass. 19.1.2018,
n. 1250)
In particolare, un generico disconoscimento non è idoneo a far venir meno l'efficacia probatoria degli atti prodotti in fotocopia dal resistente, atteso che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.” (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017 (Rv. 646981
- 01)).
Il procuratore del ricorrente, all'udienza odierna, si è limitato a disconoscere la conformità all'originale del documento n. 689563577542-tif senza compiutamente indicare i punti precisi del documento che apparissero difformi o artatamente modificati rispetto all'originale.
Ma vi è di più: ha comunque confermato che il documento sia stato consegnato a tale
[...]
lamentando che la stessa non sarebbe un familiare convivente, tuttavia affidando la prova Per_1
di tale non convivenza ad un certificato di stato di famiglia che non può che fotografare la situazione del nucleo familiare del alla data in cui è emesso, non producendo, invece, un certificato CP_1
storico di famiglia alla data della consegna della raccomandata contenente l'avviso di addebito.
Ne consegue che il disconoscimento operato all'udienza odierna si appalesa generico e comunque inefficace se contestualizzato rispetto all'atto cui si riferisce.
Ed infatti, va ancora una volta sottolineato che gli atti sono stati consegnati e le firme in questione sono state apposte davanti all'ufficiale postale, il quale ha attestato di aver consegnato il plico presso la residenza del destinatario al soggetto che si è qualificato come destinatario e/o come incaricato al ritiro, apponendo la relativa firma di ricevimento.
Conseguentemente, con riferimento al suindicato avviso di addebito, il procedimento notificatorio è stato correttamente eseguito essendo plausibile ritenere che l'ufficiale postale ha consegnato il plico presso la residenza della ricorrente, al soggetto che trovandosi presso il domicilio si è qualificato persona di famiglia e convivente, incaricato al ritiro.
Il ricorso va allora rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del soccombente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro Controparte_1 Controparte_2
C
e , in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., con ricorso depositato
[...] CP_3
il giorno 22/11/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione riguardo ai dedotti vizi formali;
- Rigetta l'opposizione riguardo agli altri vizi dedotti;
- Condanna al pagamento, in favore dell' e di delle spese Controparte_1 CP_3 CP_4
del giudizio che liquida, per ciascuno, in euro 886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 05/06/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena