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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO I^ SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel.
dott. Susanna Menegazzi Giudice
dott. Alessandra Pesci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa portante il n.2412/023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Roberta Zanon con Parte_1
domicilio eletto presso lo studio della stessa in Mestre-Venezia (VE), come da mandato allegato al ricorso.
-RICORRENTE-
CONTRO
rappresentata e difesa da ultimo Controparte_1
dall'avv.to Maria Scardia con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Lecce,
come da mandato allegato alla costituzione di nuovo difensore.
-CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso
Conclusioni del ricorrente:
come da udienza del 25.3.2025
Conclusione del convenuto: come da udienza del 25.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc., così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
Fatto
Con ricorso depositato in data 12.04.2023, , nato a [...] il Parte_1
04.08.1989, riferiva di aver contratto matrimonio il 20.02.2021 con Controparte_1
, nata a [...]-Brasile l'11.02.1981, dalla cui unione era nato il figlio
[...]
a Treviso il 12.01.2023. Per_1
Il ricorrente premesso di essere alle dipendenze presso Dolcerie Veneziane srl,
azienda di famiglia, con qualifica di operaio di IV° livello, con una retribuzione mensile di €.1.500,00 comprensiva della 13 mensilità, riferiva che la moglie laureata in medicina era medico specializzato in nefrologia con contratto di formazione specialistica presso l'Università degli Studi di Padova, con una retribuzione netta mensile di €.1.500,00.
Riferiva che la moglie manifestava un attaccamento morboso alla propria famiglia di origine e che non si era mai veramente integrata in Italia, soffrendo molto le differenze culturali.
Che con l'arrivo della suocera in Italia, i rapporti tra i coniugi erano peggiorati e il deducente era stato escluso completamente da qualsiasi decisione famigliare soprattutto rispetto al piccolo , a seguito di ciò con il consenso della resistente, Per_1
il decideva di allontanarsi dalla casa coniugale, chiedendo ospitalità ai propri Pt_1
genitori.
Precisava che pretestuosamente la moglie aveva depositato ricorso ex art. 736 bis cpc.
e 342 bis cc. accusando il marito di avere atteggiamenti impositivi, autoritari nonché
razzisti, il tutto al fine di ottenere l'affidamento esclusivo del minore ed essere così
libera di portare con sé il bambino in Brasile, estromettendo del tutto il padre dalla vita
2 del figlio, per questo adiva l'intestato per la declaratoria di separazione, con CP_2
affidamento condiviso del minore e collocazione prevalente dello stesso alla madre a cui andava assegnata la casa coniugale in locazione, possibilità di vedere e stare con tre pomeriggi a settimana oltre due domeniche al mese dalle ore 14.00 alle Per_1
ore 20.00, compatibilmente alle esigenze del bambino. Inoltre, chiedeva un affidamento paritario quando non fosse stato più allattato al seno, regolamentando altresì Per_1
le vacanze e dichiarandosi disposto a contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile di €.300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con mantenimento diretto in caso di affidamento paritetico, oltre il 50%
delle spese straordinarie, con assegno unico nella misura di una giusta metà.
Si costituiva in causa che preliminarmente Controparte_1
proponeva domanda di addebito della separazione in capo al marito, prospettando come il non avesse fin dall'inizio del rapporto manifestato alcuna intenzione di Pt_1
costruire un legame solido con la partner e creare una famiglia, avendo in più occasioni dichiarato di averla sposata e di aver fatto con lei un figlio solo per farle piacere;
che fin da giugno 2022 il medesimo si era disinteressato della deducente, palesando un atteggiamento impositivo, autoritario, razzista, di disprezzo nei suo confronti.
Dal punto divista economico affermava che al suo stipendio andavano detratte le spese sostenute come specializzanda e di pagare un canone locativo di €.500,00 mensili per una nuova abitazione.
Di contro, significava che la condizione del ricorrente era di molto più agiata e benestante di quella prospettata essendo di fatto il referente dell'azienda di famiglia:
Dolcerie Veneziane srl, impegnato anche all'estero in qualità di dirigente con una società avente importanti fatturati e più esercizi/locali nel Veneto.
Prospettava l'esigenza di un provvedimento indifferibile in quanto gli atteggiamenti del
3 rendevano impossibile concordare tra i genitori le modalità di frequentazione e Pt_1
gli orari per la gestione del minore e concludeva, nel merito, per l'affidamento condiviso, lasciando alla valutazione del Tribunale l'eventuale affidamento esclusivo alla madre del piccolo comunque la collocazione prevalente dello stesso Per_1
presso di lei;
un programma di visita e permanenza del minore con il padre ispirato a criteri di gradualità; una contribuzione per il mantenimento del minore da parte del di €.1.000,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e un concorso Pt_1
nelle spese straordinarie nella misura del 50%, con assegno unico a suo favore.
Respinta la richiesta ex art.473 bis.15 cpc, il giudice relatore emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti del seguente contenuto, disponendo Ctu:
“1) impregiudicato ogni decisione sull'affidamento del minore colloca il medesimo in Per_1
via prevalente presso la madre.
2) il padre potrà vedere e stare con avuto anche riguardo ai tempi di allattamento Per_1
come prospettati dalla convenuta il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 15 alle
ore 19 nonché una domenica ogni 15 giorni dalle ore 15 alle ore 20.
3) il ricorrente concorrerà al mantenimento di mediante la corresponsione di un Per_1
assegno mensile di euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat oltre il 50%
delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale”.
All'esito dell'indagine peritale e a seguito delle istanze proposte dalle parti, in data
11.6.2024 sempre il giudice relatore emetteva il seguente provvedimento, nominando un Curatore speciale e definendo il subprocedimento sulla richiesta formulata dalla convenuta:
“….Ciò premesso, le risultanze cui è pervenuta la Ctu, vanno condivise perché logiche, non
contraddittorie e sorrette da adeguato approfondimento scientifico, infatti le censure mosse
da parte della convenuta, non hanno valenza tecnica, sono basate su meri rilievi soggettivi,
4 smentiti dai riscontri appurati nell'espletamento della CTU e dai dati scientifici acquisiti,
pertanto, va respinta la richiesta di supplemento di Ctu;
di chiarimenti e a maggior ragione di
rinnovazione della stessa, come dedotta dalla . CP_1
-Concorrono, quindi, i presupposti per la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti nei
termini di cui al dispositivo;
-l'affidamento del minore ai Servizi sociali territorialmente competenti su Casale sul Sile (TV),
comporta che le decisioni di ordinaria amministrazione, in caso di contrasto, siano assunte
dai predetti Servizi, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno assunte di
concerto sentiti i genitori e in caso di dissenso, sarà adito l'intestato Tribunale;
-il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e la delicatezza della situazione
che riguarda un minore di così tenera età, impone la nomina di un Curatore speciale che
individua nella persona dell'avv.to Barbara Lodi del Foro di Treviso, nota all'Ufficio, che avrà
oltre che poteri processuali anche di tipo sostanziale, dovendosi interfacciare con i Servizi
Sociali affidatari e dovendo accertare la concreta attuazione del piano genitoriale suggerito
dal Ctu e fatto proprio da questo Giudice, monitorando, in particolare, sulla salute del
minore, controllando gli accessi che eventualmente verranno effettuati dalla madre presso le
strutture ospedaliere.
-Esaminate le prove orali dedotte dalle parti, rigetta quelle formulate dal ricorrente in
memoria 5.7.2023 perché irrilevanti al fine del decidere, generiche, ininfluenti e documentali.
-Rigetta altresì quelle dedotte dalla convenuta in comparsa di costituzione e in memoria
14.7.2023 perché generiche, non circostanziate ed ininfluenti al fine del decidere;
-Ritenuto opportuno disporre un monitoraggio della situazione, dispone che la Ctu, Dott.
, rediga una relazione di aggiornamento entro il 31.12.2024, previa instaurazione del Per_2
contraddittorio tecnico.
-Rigetta la domanda attorea di rivisitazione dell'assegno di mantenimento per , Per_1
5 atteso che il progetto di ampliamento delle visite paterne è graduale e allo stato non sono
modificate le condizioni che suggerivano l'importo contributivo già stabilito.
-A tutela del principio di bigenitorialità e nell'interesse del minore, dispone il divieto di
espatrio di , mandando alla Questura di Treviso per gli adempimenti Parte_2
consequenziali, richiamando sul punto le considerazioni già espresse nel subprocedimento
(provvedimento del 10.6.2024), da ritenersi qui integralmente richiamate.
P.Q.M.
1. A modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, affida il minore ai Servizi Per_1
sociali territorialmente competenti su Casale sul Sile secondo il seguente calendario di
turnazione:
Si precisa che dall'estate 2025 il minore potrà trascorrere le vacanze estive con i genitori per
6 15 giorni non consecutivi, fino al compimento del 6° anno, successivamente le due settimane
potranno essere alternate. Entro il 1° aprile di ogni anno e parti comunicheranno all'altro il
proprio periodo di vacanza. Negli anni dispari avrà priorità il padre e negli anni pari la madre.
Si stabilisce che il minore non abbia tutte quelle figure delegate per accompagnarlo e andarlo
a prendere all'asilo nido, fino ai 3 anni, infatti si ritiene importante che i genitori chiedano
aiuto uno con l'altro per le necessità del piccolo.
La sig.a pertanto se non potrà andare a prendere personalmente il figlio e nè potrà la CP_1
propria madre e/o la sorella, dovrà chiedere aiuto al padre che si sostituirà con la propria
presenza o con quella dei nonni paterni.
Dal 3° anno di vita del minore potranno essere divise in due sia le vacanze Pasquali che quelle
Natalizie.
2. Richiama in toto gli ulteriori suggerimenti forniti dal Ctu alle pagg.69-70 da intendersi qui
integralmente richiamati e trascritti.
3.Le decisioni di ordinaria amministrazione per il minore, in caso di contrasto, saranno
assunte dai Servizi affidatari, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno
assunte di concerto sentiti i genitori e in caso di dissenso, sarà adito l'intestato Tribunale;
4. Nomina quale Curatore speciale del minore l'avv.to Barbara Lodi del Foro di Treviso, nota
all'Ufficio la quale si costituirà in causa entro la data del 30.6.2024, con i poteri sostanziali e
processuali indicati in parte motiva.
5.Dispone il divieto di espatrio del minore, mandando alla Questura di Treviso per ogni
adempimento consequenziale
6. Rigetta le richieste istruttorie dedotte dalle parti.
7. Rigetta la richiesta di modifica dedotta dal ricorrente.
8. Rinvia la causa all'udienza del 9.1.2025 ore 11.30, in presenza, assegnando termine al Ctu
fino al il 31.12.2024, per il deposito di una relazione di aggiornamento, previa instaurazione
7 del contraddittorio tecnico e previo monitoraggio della situazione.
Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti, nonché per la comunicazione ai Servizi
affidatari, al Ctu, al Curatore speciale e alla Questura di Treviso.
Treviso, 11/06/2024 Il Giudice Dott.ssa Daniela Ronzani”
Concluso l'aggiornamento peritale, all'udienza del 25.3.2025 dopo che le parti invitate precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, la stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione di un termine al Curatore speciale per il deposito di nota conclusiva.
Diritto
Pronuncia sulla separazione
La domanda di separazione giudiziale va accolta per le ragioni di cui appresso.
Poiché la convenuta è nata in [...], ma residente nel territorio nazionale, la fattispecie oggetto di causa presenta profili di transnazionalità.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi e risultando la convenuta residente in [...]di Treviso, sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del 25.6.2019
applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo successivamente all'1.8.2022, data di entrata in vigore del predetto Regolamento
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21.6.2012, trova applicazione il
Regolamento (UE) n.1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti sulla legge applicabile, la separazione è disciplinata dalla legge sostanziale italiana a mente dell'art.8 lett.a).
Ciò premesso, dalle stesse motivazioni addotte dalle parti, nonché dalla condotta
8 processuale delle stesse, è emerso che la prosecuzione della convivenza dei coniugi è
divenuta intollerabile e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può
essere ricostituita.
Addebito della separazione
La domanda di addebito come richiesta dalla convenuta va respinta, invero le allegazioni su cui si basa la stessa sono rimaste prive di adeguato riscontro probatorio,
non essendo state ammesse le prove orali dedotte CP_1
Affidamento e collocamento del figlio Per_1
Dalle risultanze emerse nella disposta Ctu, le cui conclusioni vanno condivise perché
logiche, non contraddittorie e sorrette da adeguato approfondimento, è emersa la necessità di confermare il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale,
infatti, all'esito dell'ulteriore monitoraggio il perito dott.ssa rilevava: “All'esito Per_3
delle osservazioni svolte durante il monitoraggio ritengo che il programma proposto dal
provvedimento possa essere portato a termine non avendo ravvisato nell'introduzione dei
pernottamenti del minore con il padre alcuna criticità. Nel corso degli incontri è stata
identificata la sig.a come persona delegata dalla madre per Testimone_1
l'accompagnamento del minore presso l'asilo nido quando la stessa ha il turno di lavoro la
mattina”.
In definitiva, le parti non risultano ancora pronte per affrontare una bigenitorialità piena,
da qui la conferma dell'affidamento del minore ai Servizi sociali Parte_2
territorialmente competenti su Casale sul Sile (TV), con collocazione prevalente presso la residenza della madre.
Relativamente ai poteri spettanti a tale Servizio, allo stesso viene attribuito il potere di assumere le decisioni di ordinaria amministrazione, qualora vi sia contrasto tra i genitori, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno assunte di concerto
9 con i medesimi genitori e in caso di dissenso i Servizi interpelleranno il Giudice tutelare del Tribunale di Treviso preposto alla Vigilanza il quale potrà assumere le decisioni previste dalla legge, impregiudicati i poteri del Giudice per l'attuazione ex art.473 bis 38
cpc.
Ad ogni buon conto, il Servizio sociale nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, dovrà tener conto delle indicazioni dei genitori, garantendo il superiore interesse dei minori.
Entro 15 gg. dalla comunicazione della sentenza il Servizio sociale comunicherà il nominativo del responsabile dell'affidamento al giudice Tutelare, ai genitori, al nominando curatore del minore.
D'ufficio viene disposta l'apertura di una Vigilanza.
Il giudice competente per l'attuazione, ex art.473 bis 38 cpc., su istanza del Servizio
sociale adotterà i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
A mente dell'art.5 bis n.184/1983, l'affidamento avrà una durata non superiore a 24
mesi, decorrenti dalla data del 11.6.2024, quando è stato inizialmente disposto.
Il predetto Servizio relazionerà ogni sei mesi al Giudice Tutelare preposto alla Vigilanza
sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori,
sull'attuazione del piano genitoriale di seguito indicato.
A mente dell'art. 5 bis comma 7 della L.n.184/1983, l'affidamento ai Servizi sociali è
prorogabile, dal Tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga.
L'affidamento al Servizio sociale cessa con il decorso del termine di cui sopra o con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore,
10 quando sia venuta meno la situazione che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
Attesa la conflittualità genitoriale il Tribunale ritiene necessario garantire un supporto per la coppia genitoriale con poteri di coordinamento e controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Poiché il nominato Curatore speciale a mente dell'art.473 bis 8 cpc. cessa la propria funzione con la definizione del giudizio, concorrono i presupposti per la nomina del
Curatore del minore ex art.473 bis 7 II comma cpc., nonché ex art.5 bis
n.184/1983, in presenza di una limitazione alla responsabilità genitoriale e sulla cui nomina vi è stata condivisione anche delle parti in causa.
Considerato che l'avv.to Barbara Lodi, quale Curatore speciale ha operato con diligenza fornendo un valido aiuto alla coppia, la stessa viene nominata quale Curatore
del minore con i seguenti poteri:
-dovrà periodicamente interfacciarsi con i Servizi sociali affidatari,
-dovrà accertare e controllare la concreta attuazione del piano genitoriale suggerito dal
Ctu e fatto proprio dal Tribunale,
-dovrà monitorare, in particolare, sulla salute del minore, controllando gli accessi che eventualmente verranno effettuati dalla madre presso le strutture ospedaliere.
-relazionerà ogni 6 mesi al Giudice tutelare preposto alla Vigilanza,
-dovrà concordare con il Servizio affidatario quando sia necessario e/o opportuno adire
Il giudice competente per l'attuazione, ex art.473 bis 38 cpc. per l'adozione di provvedimenti nell'interesse del minore.
Il compenso del Curatore del minore verrà liquidato dal Giudice tutelare preposto alla
Vigilanza alla conclusione dell'affidamento, su richiesta del predetto Curatore e verrà
posto a carico solidale di entrambi i genitori, attesa la finalità che sottende la sua
11 nomina.
Piano genitoriale
Viene predisposto il seguente piano genitoriale con i rispettivi turni di responsabilità
genitoriale che sostanzialmente ricalca quello indicato dal giudice relatore con il provvedimento del 11.6.2024, atteso che non sono state riscontrate criticità
nell'introduzione dei pernottamenti del minore con il padre:
Si precisa che dall'estate 2025 il minore potrà trascorrere le vacanze estive con i genitori per 15 giorni non consecutivi, fino al compimento del 6° anno, successivamente le due settimane potranno essere alternate. Entro il 1° aprile di ogni anno le parti comunicheranno all'altro il proprio periodo di vacanza. Negli anni dispari avrà priorità il padre e negli anni pari la madre.
Dal 3° anno di vita del minore potranno essere divise in due sia le vacanze Pasquali
12 che quelle Natalizie.
Si Richiamano in toto gli ulteriori suggerimenti forniti dal Ctu alle pagg.69-70 elaborato del 13.5.2024, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
Si aggiunga che nel corso degli incontri svolti in sede di aggiornamento della Ctu è
stata identificata la sig.ra come persona delegata dalla madre per Testimone_1
l'accompagnamento del minore presso l'asilo nido quando la stessa ha il turno di lavoro la mattina.
Pertanto, condividendo sul punto i suggerimenti forniti dal perito, se la madre avesse necessità di aiuto anche nel ritiro del bambino nel pomeriggio e nel tempo di sua competenza, dovrà richiedere la collaborazione del sig. che o di persona o Pt_1
delegando i nonni paterni, ritirerà il minore da scuola concordando con la sig.ra CP_1
l'orario di rientro di dalla madre (sarà la sig.ra in questo caso a Per_1 CP_1
riprendere il figlio presso l'abitazione della nonna paterna o del padre). La richiesta di collaborazione dovrà pervenire almeno 24 ore prima.
Si ritiene utile, inoltre, per facilitare l'aiuto alla sig.ra che la stessa appena avrà CP_1
a disposizione i turni di lavoro li comunichi al padre, ai servizi sociali e al curatore del minore in modo da definire una programmazione mensile delle eventuali eccezioni del calendario per la sicurezza del minore e per non alimentare il conflitto genitoriale.
Qualora i turni di lavoro materni disposti a fine mese per il mese successivo subiscano dei cambiamenti la sig.ra dovrà comunicarlo immediatamente (al padre, ai CP_1
servizi e al curatore del minore via mail) al fine di trovare le corrette soluzioni per il bene di . Per_1
La norma generale che dovrà rispettare la sig.ra è che, a parte CP_1
l'accompagnamento al nido la mattina di sua competenza in cui sarà aiutata dalla sig.ra
, negli altri giorni in cui non potrà stare con il figlio dovrà sempre prima Tes_1
13 chiedere la collaborazione del sig. almeno 24 ore prima. Pt_1
Per quanto riguarda i tempi di risposta alle richieste orientate alle necessità del minore le parti dovranno rispondere all'altro entro le successive 24 ore per scelte sia sanitarie che non sanitarie, qualora non ci fosse la risposta il genitore che fa la richiesta potrà
gestire le sue scelte in modo autonomo comunicandolo però sempre al servizio sociale e al curatore.
Profili economici
Tenuto conto della capacità reddituale delle parti, la convenuta attualmente percepisce un reddito mensile di €.2.500,00, facendo assistenza medica presso il carcere oltre ad attività medica presso la struttura;
rilevato altresì che il piano genitoriale è finalizzato a realizzare un tempo paritetico di permanenza del minore con entrambi i genitori, si ritiene che il padre possa e debba concorrere al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile di €.280,00 rivalutabile annualmente, con decorrenza dalla data della presente sentenza, da corrispondersi entro il gg.20 di ogni mese, fermi gli effetti della precedente statuizione fino a tale data, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Assegno unico come per legge nella misura di metà.
Compenso del Curatore speciale
Tenuto conto dell'impegno profuso e valutata l'attività svolta dal Curatore speciale, pare equo liquidare l'importo di €.3.000,00 oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge che viene posto a carico di entrambe le parti nella misura di metà, in via solidale.
Spese di lite
Valutata la prevalente soccombenza della convenuta che ha promosso anche un'istanza che ha generato un subprocedimento, si ritiene che le spese di lite, liquidate come da dispositivo senza il computo della fase decisionale, vadano compensate in
14 parte qua, con metà a carico della convenuta che non risulta neppure aver aderito ai turni di responsabilità prospettati, da ultimo, dalla Ctu.
Le spese di Ctu, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna in via tra loro solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nato a Parte_1
VENEZIA (VE) il 04/08/1989 e , nata a Controparte_1
Recife-BRASILE il 11/02/1981 che hanno contratto matrimonio il 20/02/2021 a CASALE
SUL SILE (TV);
-Rigetta la domanda di addebito proposta dalla convenuta.
-Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
2)affida il figlio minore ai Servizi sociali competenti sul Casale sul Parte_2
Sile(TV), con collocamento prevalente presso la madre.
2a)Il predetto Servizio assumerà le decisioni di ordinaria amministrazione, qualora vi sia contrasto tra i genitori, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno assunte di concerto con i medesimi genitori e in caso di dissenso i Servizi
interpelleranno il Giudice tutelare del Tribunale di Treviso preposto alla Vigilanza il quale eserciterà i poteri previsti dalla legge, impregiudicati i poteri del Giudice per l'attuazione ex art.473 bis 38 cpc.
2b)Il Servizio sociale nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, dovrà tener conto delle indicazioni dei genitori, garantendo il superiore interesse del minore.
2c)Entro 15 gg. dalla comunicazione della sentenza il Servizio sociale comunicherà il
15 nominativo del responsabile dell'affidamento al giudice Tutelare, ai genitori, al nominando curatore del minore.
2d)D'ufficio viene disposta l'apertura di una Vigilanza.
2e)Il giudice competente per l'attuazione, ex art.473 bis 38 cpc., su istanza del Servizio
sociale, adotterà i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
2f)A mente dell'art.5 bis n.184/1983, l'affidamento avrà una durata non superiore a 24
mesi, decorrenti dalla data del 11.6.2024, quando è stato inizialmente disposto.
2g)Il predetto Servizio relazionerà ogni sei mesi al Giudice Tutelare preposto alla
Vigilanza sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del piano genitoriale di seguito indicato.
2h)A mente dell'art. 5 bis comma 7 della L.n.184/1983, l'affidamento ai Servizi sociali è
prorogabile, dal Tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga.
2i)L'affidamento al Servizio sociale cessa con il decorso del termine di cui sopra o con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore,
quando sia venuta meno la situazione che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
3)Dichiara cessata la figura del Curatore speciale del minore.
4)Nomina Curatore del minore ex art.473 bis 7 II comma cpc., nonché ex art.5 bis n.184/1983, l'avv.to Barbara Lodi del foro di Treviso con i seguenti poteri:
-dovrà periodicamente interfacciarsi con i Servizi sociali affidatari,
-dovrà accertare e controllare la concreta attuazione del piano genitoriale suggerito dal
Ctu e fatto proprio dal Tribunale,
16 -dovrà monitorare, in particolare, sulla salute del minore, controllando gli accessi che eventualmente verranno effettuati dalla madre presso le strutture ospedaliere.
-relazionerà ogni 6 mesi al Giudice tutelare preposto alla Vigilanza,
-dovrà concordare con il Servizio affidatario quando sia necessario e/o opportuno adire
Il giudice competente per l'attuazione, ex art.473 bis 38 cpc. per l'adozione di provvedimenti nell'interesse del minore.
5)Predispone il seguente piano genitoriale:
Si precisa che dall'estate 2025 il minore potrà trascorrere le vacanze estive con i genitori per 15 giorni non consecutivi, fino al compimento del 6° anno, successivamente le due settimane potranno essere alternate. Entro il 1° aprile di ogni anno e parti comunicheranno all'altro il proprio periodo di vacanza. Negli anni dispari avrà priorità il padre e negli anni pari la madre.
17 Dal 3° anno di vita del minore potranno essere divise in due sia le vacanze Pasquali
che quelle Natalizie.
Si Richiamano in toto gli ulteriori suggerimenti forniti dal Ctu alle pagg.69-70 elaborato del 13.5.2024, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
-Se la madre avesse necessità di aiuto anche nel ritiro del bambino nel pomeriggio e nel tempo di sua competenza, dovrà richiedere la collaborazione del sig. che o Pt_1
di persona o delegando i nonni paterni, ritirerà il minore da scuola concordando con la sig.ra l'orario di rientro di dalla madre (sarà la sig.ra in questo CP_1 Per_1 CP_1
caso a riprendere il figlio presso l'abitazione della nonna paterna o del padre). La
richiesta di collaborazione dovrà pervenire almeno 24 ore prima.
Per facilitare l'aiuto alla sig.ra la stessa appena avrà a disposizione i turni di CP_1
lavoro li comunicherà al padre, ai servizi sociali e al curatore del minore in modo da definire una programmazione mensile delle eventuali eccezioni del calendario per la sicurezza del minore e per non alimentare il conflitto genitoriale.
Qualora i turni di lavoro materni disposti a fine mese per il mese successivo subiscano dei cambiamenti la sig.ra dovrà comunicarlo immediatamente (al padre, ai CP_1
servizi e al curatore del minore via mail) al fine di trovare le corrette soluzioni per il bene di . Per_1
La norma generale che dovrà rispettare la sig.ra è che, a parte CP_1
l'accompagnamento al nido la mattina di sua competenza in cui sarà aiutata dalla sig.ra
, negli altri giorni in cui non potrà stare con il figlio dovrà sempre prima Tes_1
chiedere la collaborazione del sig. almeno 24 ore prima. Pt_1
Per quanto riguarda i tempi di risposta alle richieste orientate alle necessità del minore le parti dovranno rispondere all'altro entro le successive 24 ore per scelte sia sanitarie che non sanitarie, qualora non ci fosse la risposta il genitore che fa la richiesta potrà
18 gestire le sue scelte in modo autonomo comunicandolo però sempre al servizio sociale e al curatore.
6)Pone a carico del ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio minore mediante la corresponsione di un assegno mensile di €.280,00, rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il gg.20 di ogni mese e con decorrenza dalla data della presente sentenza, impregiudicato fino a tale data gli effetti del precedente provvedimento, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Assegno unico come per legge nella misura di metà.
7)Liquida il compenso del Curatore speciale in €.3.000,00, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge che pone a carico di entrambe le parti nella misura di metà, in via solidale.
8)Liquida le spese di lite nella somma di €.7.281,00 per compenso professionale oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge che pone a carico della convenuta nella misura di metà, compensando per la restante parte.
9)Pone le spese di Ctu nella misura già liquidata, definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale nella giusta misura di metà ciascuna.
10)Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali competenti sul
Casale sul Sile (TV), al Curatore, al Giudice Tutelare preposto alla Vigilanza.
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 13.05.2025.
IL PRESIDENTE est. dott. Daniela Ronzani
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO I^ SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel.
dott. Susanna Menegazzi Giudice
dott. Alessandra Pesci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa portante il n.2412/023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Roberta Zanon con Parte_1
domicilio eletto presso lo studio della stessa in Mestre-Venezia (VE), come da mandato allegato al ricorso.
-RICORRENTE-
CONTRO
rappresentata e difesa da ultimo Controparte_1
dall'avv.to Maria Scardia con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Lecce,
come da mandato allegato alla costituzione di nuovo difensore.
-CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso
Conclusioni del ricorrente:
come da udienza del 25.3.2025
Conclusione del convenuto: come da udienza del 25.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc., così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
Fatto
Con ricorso depositato in data 12.04.2023, , nato a [...] il Parte_1
04.08.1989, riferiva di aver contratto matrimonio il 20.02.2021 con Controparte_1
, nata a [...]-Brasile l'11.02.1981, dalla cui unione era nato il figlio
[...]
a Treviso il 12.01.2023. Per_1
Il ricorrente premesso di essere alle dipendenze presso Dolcerie Veneziane srl,
azienda di famiglia, con qualifica di operaio di IV° livello, con una retribuzione mensile di €.1.500,00 comprensiva della 13 mensilità, riferiva che la moglie laureata in medicina era medico specializzato in nefrologia con contratto di formazione specialistica presso l'Università degli Studi di Padova, con una retribuzione netta mensile di €.1.500,00.
Riferiva che la moglie manifestava un attaccamento morboso alla propria famiglia di origine e che non si era mai veramente integrata in Italia, soffrendo molto le differenze culturali.
Che con l'arrivo della suocera in Italia, i rapporti tra i coniugi erano peggiorati e il deducente era stato escluso completamente da qualsiasi decisione famigliare soprattutto rispetto al piccolo , a seguito di ciò con il consenso della resistente, Per_1
il decideva di allontanarsi dalla casa coniugale, chiedendo ospitalità ai propri Pt_1
genitori.
Precisava che pretestuosamente la moglie aveva depositato ricorso ex art. 736 bis cpc.
e 342 bis cc. accusando il marito di avere atteggiamenti impositivi, autoritari nonché
razzisti, il tutto al fine di ottenere l'affidamento esclusivo del minore ed essere così
libera di portare con sé il bambino in Brasile, estromettendo del tutto il padre dalla vita
2 del figlio, per questo adiva l'intestato per la declaratoria di separazione, con CP_2
affidamento condiviso del minore e collocazione prevalente dello stesso alla madre a cui andava assegnata la casa coniugale in locazione, possibilità di vedere e stare con tre pomeriggi a settimana oltre due domeniche al mese dalle ore 14.00 alle Per_1
ore 20.00, compatibilmente alle esigenze del bambino. Inoltre, chiedeva un affidamento paritario quando non fosse stato più allattato al seno, regolamentando altresì Per_1
le vacanze e dichiarandosi disposto a contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile di €.300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con mantenimento diretto in caso di affidamento paritetico, oltre il 50%
delle spese straordinarie, con assegno unico nella misura di una giusta metà.
Si costituiva in causa che preliminarmente Controparte_1
proponeva domanda di addebito della separazione in capo al marito, prospettando come il non avesse fin dall'inizio del rapporto manifestato alcuna intenzione di Pt_1
costruire un legame solido con la partner e creare una famiglia, avendo in più occasioni dichiarato di averla sposata e di aver fatto con lei un figlio solo per farle piacere;
che fin da giugno 2022 il medesimo si era disinteressato della deducente, palesando un atteggiamento impositivo, autoritario, razzista, di disprezzo nei suo confronti.
Dal punto divista economico affermava che al suo stipendio andavano detratte le spese sostenute come specializzanda e di pagare un canone locativo di €.500,00 mensili per una nuova abitazione.
Di contro, significava che la condizione del ricorrente era di molto più agiata e benestante di quella prospettata essendo di fatto il referente dell'azienda di famiglia:
Dolcerie Veneziane srl, impegnato anche all'estero in qualità di dirigente con una società avente importanti fatturati e più esercizi/locali nel Veneto.
Prospettava l'esigenza di un provvedimento indifferibile in quanto gli atteggiamenti del
3 rendevano impossibile concordare tra i genitori le modalità di frequentazione e Pt_1
gli orari per la gestione del minore e concludeva, nel merito, per l'affidamento condiviso, lasciando alla valutazione del Tribunale l'eventuale affidamento esclusivo alla madre del piccolo comunque la collocazione prevalente dello stesso Per_1
presso di lei;
un programma di visita e permanenza del minore con il padre ispirato a criteri di gradualità; una contribuzione per il mantenimento del minore da parte del di €.1.000,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e un concorso Pt_1
nelle spese straordinarie nella misura del 50%, con assegno unico a suo favore.
Respinta la richiesta ex art.473 bis.15 cpc, il giudice relatore emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti del seguente contenuto, disponendo Ctu:
“1) impregiudicato ogni decisione sull'affidamento del minore colloca il medesimo in Per_1
via prevalente presso la madre.
2) il padre potrà vedere e stare con avuto anche riguardo ai tempi di allattamento Per_1
come prospettati dalla convenuta il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 15 alle
ore 19 nonché una domenica ogni 15 giorni dalle ore 15 alle ore 20.
3) il ricorrente concorrerà al mantenimento di mediante la corresponsione di un Per_1
assegno mensile di euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat oltre il 50%
delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale”.
All'esito dell'indagine peritale e a seguito delle istanze proposte dalle parti, in data
11.6.2024 sempre il giudice relatore emetteva il seguente provvedimento, nominando un Curatore speciale e definendo il subprocedimento sulla richiesta formulata dalla convenuta:
“….Ciò premesso, le risultanze cui è pervenuta la Ctu, vanno condivise perché logiche, non
contraddittorie e sorrette da adeguato approfondimento scientifico, infatti le censure mosse
da parte della convenuta, non hanno valenza tecnica, sono basate su meri rilievi soggettivi,
4 smentiti dai riscontri appurati nell'espletamento della CTU e dai dati scientifici acquisiti,
pertanto, va respinta la richiesta di supplemento di Ctu;
di chiarimenti e a maggior ragione di
rinnovazione della stessa, come dedotta dalla . CP_1
-Concorrono, quindi, i presupposti per la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti nei
termini di cui al dispositivo;
-l'affidamento del minore ai Servizi sociali territorialmente competenti su Casale sul Sile (TV),
comporta che le decisioni di ordinaria amministrazione, in caso di contrasto, siano assunte
dai predetti Servizi, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno assunte di
concerto sentiti i genitori e in caso di dissenso, sarà adito l'intestato Tribunale;
-il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e la delicatezza della situazione
che riguarda un minore di così tenera età, impone la nomina di un Curatore speciale che
individua nella persona dell'avv.to Barbara Lodi del Foro di Treviso, nota all'Ufficio, che avrà
oltre che poteri processuali anche di tipo sostanziale, dovendosi interfacciare con i Servizi
Sociali affidatari e dovendo accertare la concreta attuazione del piano genitoriale suggerito
dal Ctu e fatto proprio da questo Giudice, monitorando, in particolare, sulla salute del
minore, controllando gli accessi che eventualmente verranno effettuati dalla madre presso le
strutture ospedaliere.
-Esaminate le prove orali dedotte dalle parti, rigetta quelle formulate dal ricorrente in
memoria 5.7.2023 perché irrilevanti al fine del decidere, generiche, ininfluenti e documentali.
-Rigetta altresì quelle dedotte dalla convenuta in comparsa di costituzione e in memoria
14.7.2023 perché generiche, non circostanziate ed ininfluenti al fine del decidere;
-Ritenuto opportuno disporre un monitoraggio della situazione, dispone che la Ctu, Dott.
, rediga una relazione di aggiornamento entro il 31.12.2024, previa instaurazione del Per_2
contraddittorio tecnico.
-Rigetta la domanda attorea di rivisitazione dell'assegno di mantenimento per , Per_1
5 atteso che il progetto di ampliamento delle visite paterne è graduale e allo stato non sono
modificate le condizioni che suggerivano l'importo contributivo già stabilito.
-A tutela del principio di bigenitorialità e nell'interesse del minore, dispone il divieto di
espatrio di , mandando alla Questura di Treviso per gli adempimenti Parte_2
consequenziali, richiamando sul punto le considerazioni già espresse nel subprocedimento
(provvedimento del 10.6.2024), da ritenersi qui integralmente richiamate.
P.Q.M.
1. A modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, affida il minore ai Servizi Per_1
sociali territorialmente competenti su Casale sul Sile secondo il seguente calendario di
turnazione:
Si precisa che dall'estate 2025 il minore potrà trascorrere le vacanze estive con i genitori per
6 15 giorni non consecutivi, fino al compimento del 6° anno, successivamente le due settimane
potranno essere alternate. Entro il 1° aprile di ogni anno e parti comunicheranno all'altro il
proprio periodo di vacanza. Negli anni dispari avrà priorità il padre e negli anni pari la madre.
Si stabilisce che il minore non abbia tutte quelle figure delegate per accompagnarlo e andarlo
a prendere all'asilo nido, fino ai 3 anni, infatti si ritiene importante che i genitori chiedano
aiuto uno con l'altro per le necessità del piccolo.
La sig.a pertanto se non potrà andare a prendere personalmente il figlio e nè potrà la CP_1
propria madre e/o la sorella, dovrà chiedere aiuto al padre che si sostituirà con la propria
presenza o con quella dei nonni paterni.
Dal 3° anno di vita del minore potranno essere divise in due sia le vacanze Pasquali che quelle
Natalizie.
2. Richiama in toto gli ulteriori suggerimenti forniti dal Ctu alle pagg.69-70 da intendersi qui
integralmente richiamati e trascritti.
3.Le decisioni di ordinaria amministrazione per il minore, in caso di contrasto, saranno
assunte dai Servizi affidatari, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno
assunte di concerto sentiti i genitori e in caso di dissenso, sarà adito l'intestato Tribunale;
4. Nomina quale Curatore speciale del minore l'avv.to Barbara Lodi del Foro di Treviso, nota
all'Ufficio la quale si costituirà in causa entro la data del 30.6.2024, con i poteri sostanziali e
processuali indicati in parte motiva.
5.Dispone il divieto di espatrio del minore, mandando alla Questura di Treviso per ogni
adempimento consequenziale
6. Rigetta le richieste istruttorie dedotte dalle parti.
7. Rigetta la richiesta di modifica dedotta dal ricorrente.
8. Rinvia la causa all'udienza del 9.1.2025 ore 11.30, in presenza, assegnando termine al Ctu
fino al il 31.12.2024, per il deposito di una relazione di aggiornamento, previa instaurazione
7 del contraddittorio tecnico e previo monitoraggio della situazione.
Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti, nonché per la comunicazione ai Servizi
affidatari, al Ctu, al Curatore speciale e alla Questura di Treviso.
Treviso, 11/06/2024 Il Giudice Dott.ssa Daniela Ronzani”
Concluso l'aggiornamento peritale, all'udienza del 25.3.2025 dopo che le parti invitate precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, la stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione di un termine al Curatore speciale per il deposito di nota conclusiva.
Diritto
Pronuncia sulla separazione
La domanda di separazione giudiziale va accolta per le ragioni di cui appresso.
Poiché la convenuta è nata in [...], ma residente nel territorio nazionale, la fattispecie oggetto di causa presenta profili di transnazionalità.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi e risultando la convenuta residente in [...]di Treviso, sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del 25.6.2019
applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo successivamente all'1.8.2022, data di entrata in vigore del predetto Regolamento
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21.6.2012, trova applicazione il
Regolamento (UE) n.1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti sulla legge applicabile, la separazione è disciplinata dalla legge sostanziale italiana a mente dell'art.8 lett.a).
Ciò premesso, dalle stesse motivazioni addotte dalle parti, nonché dalla condotta
8 processuale delle stesse, è emerso che la prosecuzione della convivenza dei coniugi è
divenuta intollerabile e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può
essere ricostituita.
Addebito della separazione
La domanda di addebito come richiesta dalla convenuta va respinta, invero le allegazioni su cui si basa la stessa sono rimaste prive di adeguato riscontro probatorio,
non essendo state ammesse le prove orali dedotte CP_1
Affidamento e collocamento del figlio Per_1
Dalle risultanze emerse nella disposta Ctu, le cui conclusioni vanno condivise perché
logiche, non contraddittorie e sorrette da adeguato approfondimento, è emersa la necessità di confermare il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale,
infatti, all'esito dell'ulteriore monitoraggio il perito dott.ssa rilevava: “All'esito Per_3
delle osservazioni svolte durante il monitoraggio ritengo che il programma proposto dal
provvedimento possa essere portato a termine non avendo ravvisato nell'introduzione dei
pernottamenti del minore con il padre alcuna criticità. Nel corso degli incontri è stata
identificata la sig.a come persona delegata dalla madre per Testimone_1
l'accompagnamento del minore presso l'asilo nido quando la stessa ha il turno di lavoro la
mattina”.
In definitiva, le parti non risultano ancora pronte per affrontare una bigenitorialità piena,
da qui la conferma dell'affidamento del minore ai Servizi sociali Parte_2
territorialmente competenti su Casale sul Sile (TV), con collocazione prevalente presso la residenza della madre.
Relativamente ai poteri spettanti a tale Servizio, allo stesso viene attribuito il potere di assumere le decisioni di ordinaria amministrazione, qualora vi sia contrasto tra i genitori, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno assunte di concerto
9 con i medesimi genitori e in caso di dissenso i Servizi interpelleranno il Giudice tutelare del Tribunale di Treviso preposto alla Vigilanza il quale potrà assumere le decisioni previste dalla legge, impregiudicati i poteri del Giudice per l'attuazione ex art.473 bis 38
cpc.
Ad ogni buon conto, il Servizio sociale nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, dovrà tener conto delle indicazioni dei genitori, garantendo il superiore interesse dei minori.
Entro 15 gg. dalla comunicazione della sentenza il Servizio sociale comunicherà il nominativo del responsabile dell'affidamento al giudice Tutelare, ai genitori, al nominando curatore del minore.
D'ufficio viene disposta l'apertura di una Vigilanza.
Il giudice competente per l'attuazione, ex art.473 bis 38 cpc., su istanza del Servizio
sociale adotterà i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
A mente dell'art.5 bis n.184/1983, l'affidamento avrà una durata non superiore a 24
mesi, decorrenti dalla data del 11.6.2024, quando è stato inizialmente disposto.
Il predetto Servizio relazionerà ogni sei mesi al Giudice Tutelare preposto alla Vigilanza
sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori,
sull'attuazione del piano genitoriale di seguito indicato.
A mente dell'art. 5 bis comma 7 della L.n.184/1983, l'affidamento ai Servizi sociali è
prorogabile, dal Tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga.
L'affidamento al Servizio sociale cessa con il decorso del termine di cui sopra o con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore,
10 quando sia venuta meno la situazione che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
Attesa la conflittualità genitoriale il Tribunale ritiene necessario garantire un supporto per la coppia genitoriale con poteri di coordinamento e controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Poiché il nominato Curatore speciale a mente dell'art.473 bis 8 cpc. cessa la propria funzione con la definizione del giudizio, concorrono i presupposti per la nomina del
Curatore del minore ex art.473 bis 7 II comma cpc., nonché ex art.5 bis
n.184/1983, in presenza di una limitazione alla responsabilità genitoriale e sulla cui nomina vi è stata condivisione anche delle parti in causa.
Considerato che l'avv.to Barbara Lodi, quale Curatore speciale ha operato con diligenza fornendo un valido aiuto alla coppia, la stessa viene nominata quale Curatore
del minore con i seguenti poteri:
-dovrà periodicamente interfacciarsi con i Servizi sociali affidatari,
-dovrà accertare e controllare la concreta attuazione del piano genitoriale suggerito dal
Ctu e fatto proprio dal Tribunale,
-dovrà monitorare, in particolare, sulla salute del minore, controllando gli accessi che eventualmente verranno effettuati dalla madre presso le strutture ospedaliere.
-relazionerà ogni 6 mesi al Giudice tutelare preposto alla Vigilanza,
-dovrà concordare con il Servizio affidatario quando sia necessario e/o opportuno adire
Il giudice competente per l'attuazione, ex art.473 bis 38 cpc. per l'adozione di provvedimenti nell'interesse del minore.
Il compenso del Curatore del minore verrà liquidato dal Giudice tutelare preposto alla
Vigilanza alla conclusione dell'affidamento, su richiesta del predetto Curatore e verrà
posto a carico solidale di entrambi i genitori, attesa la finalità che sottende la sua
11 nomina.
Piano genitoriale
Viene predisposto il seguente piano genitoriale con i rispettivi turni di responsabilità
genitoriale che sostanzialmente ricalca quello indicato dal giudice relatore con il provvedimento del 11.6.2024, atteso che non sono state riscontrate criticità
nell'introduzione dei pernottamenti del minore con il padre:
Si precisa che dall'estate 2025 il minore potrà trascorrere le vacanze estive con i genitori per 15 giorni non consecutivi, fino al compimento del 6° anno, successivamente le due settimane potranno essere alternate. Entro il 1° aprile di ogni anno le parti comunicheranno all'altro il proprio periodo di vacanza. Negli anni dispari avrà priorità il padre e negli anni pari la madre.
Dal 3° anno di vita del minore potranno essere divise in due sia le vacanze Pasquali
12 che quelle Natalizie.
Si Richiamano in toto gli ulteriori suggerimenti forniti dal Ctu alle pagg.69-70 elaborato del 13.5.2024, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
Si aggiunga che nel corso degli incontri svolti in sede di aggiornamento della Ctu è
stata identificata la sig.ra come persona delegata dalla madre per Testimone_1
l'accompagnamento del minore presso l'asilo nido quando la stessa ha il turno di lavoro la mattina.
Pertanto, condividendo sul punto i suggerimenti forniti dal perito, se la madre avesse necessità di aiuto anche nel ritiro del bambino nel pomeriggio e nel tempo di sua competenza, dovrà richiedere la collaborazione del sig. che o di persona o Pt_1
delegando i nonni paterni, ritirerà il minore da scuola concordando con la sig.ra CP_1
l'orario di rientro di dalla madre (sarà la sig.ra in questo caso a Per_1 CP_1
riprendere il figlio presso l'abitazione della nonna paterna o del padre). La richiesta di collaborazione dovrà pervenire almeno 24 ore prima.
Si ritiene utile, inoltre, per facilitare l'aiuto alla sig.ra che la stessa appena avrà CP_1
a disposizione i turni di lavoro li comunichi al padre, ai servizi sociali e al curatore del minore in modo da definire una programmazione mensile delle eventuali eccezioni del calendario per la sicurezza del minore e per non alimentare il conflitto genitoriale.
Qualora i turni di lavoro materni disposti a fine mese per il mese successivo subiscano dei cambiamenti la sig.ra dovrà comunicarlo immediatamente (al padre, ai CP_1
servizi e al curatore del minore via mail) al fine di trovare le corrette soluzioni per il bene di . Per_1
La norma generale che dovrà rispettare la sig.ra è che, a parte CP_1
l'accompagnamento al nido la mattina di sua competenza in cui sarà aiutata dalla sig.ra
, negli altri giorni in cui non potrà stare con il figlio dovrà sempre prima Tes_1
13 chiedere la collaborazione del sig. almeno 24 ore prima. Pt_1
Per quanto riguarda i tempi di risposta alle richieste orientate alle necessità del minore le parti dovranno rispondere all'altro entro le successive 24 ore per scelte sia sanitarie che non sanitarie, qualora non ci fosse la risposta il genitore che fa la richiesta potrà
gestire le sue scelte in modo autonomo comunicandolo però sempre al servizio sociale e al curatore.
Profili economici
Tenuto conto della capacità reddituale delle parti, la convenuta attualmente percepisce un reddito mensile di €.2.500,00, facendo assistenza medica presso il carcere oltre ad attività medica presso la struttura;
rilevato altresì che il piano genitoriale è finalizzato a realizzare un tempo paritetico di permanenza del minore con entrambi i genitori, si ritiene che il padre possa e debba concorrere al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile di €.280,00 rivalutabile annualmente, con decorrenza dalla data della presente sentenza, da corrispondersi entro il gg.20 di ogni mese, fermi gli effetti della precedente statuizione fino a tale data, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Assegno unico come per legge nella misura di metà.
Compenso del Curatore speciale
Tenuto conto dell'impegno profuso e valutata l'attività svolta dal Curatore speciale, pare equo liquidare l'importo di €.3.000,00 oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge che viene posto a carico di entrambe le parti nella misura di metà, in via solidale.
Spese di lite
Valutata la prevalente soccombenza della convenuta che ha promosso anche un'istanza che ha generato un subprocedimento, si ritiene che le spese di lite, liquidate come da dispositivo senza il computo della fase decisionale, vadano compensate in
14 parte qua, con metà a carico della convenuta che non risulta neppure aver aderito ai turni di responsabilità prospettati, da ultimo, dalla Ctu.
Le spese di Ctu, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna in via tra loro solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nato a Parte_1
VENEZIA (VE) il 04/08/1989 e , nata a Controparte_1
Recife-BRASILE il 11/02/1981 che hanno contratto matrimonio il 20/02/2021 a CASALE
SUL SILE (TV);
-Rigetta la domanda di addebito proposta dalla convenuta.
-Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
2)affida il figlio minore ai Servizi sociali competenti sul Casale sul Parte_2
Sile(TV), con collocamento prevalente presso la madre.
2a)Il predetto Servizio assumerà le decisioni di ordinaria amministrazione, qualora vi sia contrasto tra i genitori, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno assunte di concerto con i medesimi genitori e in caso di dissenso i Servizi
interpelleranno il Giudice tutelare del Tribunale di Treviso preposto alla Vigilanza il quale eserciterà i poteri previsti dalla legge, impregiudicati i poteri del Giudice per l'attuazione ex art.473 bis 38 cpc.
2b)Il Servizio sociale nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, dovrà tener conto delle indicazioni dei genitori, garantendo il superiore interesse del minore.
2c)Entro 15 gg. dalla comunicazione della sentenza il Servizio sociale comunicherà il
15 nominativo del responsabile dell'affidamento al giudice Tutelare, ai genitori, al nominando curatore del minore.
2d)D'ufficio viene disposta l'apertura di una Vigilanza.
2e)Il giudice competente per l'attuazione, ex art.473 bis 38 cpc., su istanza del Servizio
sociale, adotterà i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
2f)A mente dell'art.5 bis n.184/1983, l'affidamento avrà una durata non superiore a 24
mesi, decorrenti dalla data del 11.6.2024, quando è stato inizialmente disposto.
2g)Il predetto Servizio relazionerà ogni sei mesi al Giudice Tutelare preposto alla
Vigilanza sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del piano genitoriale di seguito indicato.
2h)A mente dell'art. 5 bis comma 7 della L.n.184/1983, l'affidamento ai Servizi sociali è
prorogabile, dal Tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga.
2i)L'affidamento al Servizio sociale cessa con il decorso del termine di cui sopra o con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore,
quando sia venuta meno la situazione che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
3)Dichiara cessata la figura del Curatore speciale del minore.
4)Nomina Curatore del minore ex art.473 bis 7 II comma cpc., nonché ex art.5 bis n.184/1983, l'avv.to Barbara Lodi del foro di Treviso con i seguenti poteri:
-dovrà periodicamente interfacciarsi con i Servizi sociali affidatari,
-dovrà accertare e controllare la concreta attuazione del piano genitoriale suggerito dal
Ctu e fatto proprio dal Tribunale,
16 -dovrà monitorare, in particolare, sulla salute del minore, controllando gli accessi che eventualmente verranno effettuati dalla madre presso le strutture ospedaliere.
-relazionerà ogni 6 mesi al Giudice tutelare preposto alla Vigilanza,
-dovrà concordare con il Servizio affidatario quando sia necessario e/o opportuno adire
Il giudice competente per l'attuazione, ex art.473 bis 38 cpc. per l'adozione di provvedimenti nell'interesse del minore.
5)Predispone il seguente piano genitoriale:
Si precisa che dall'estate 2025 il minore potrà trascorrere le vacanze estive con i genitori per 15 giorni non consecutivi, fino al compimento del 6° anno, successivamente le due settimane potranno essere alternate. Entro il 1° aprile di ogni anno e parti comunicheranno all'altro il proprio periodo di vacanza. Negli anni dispari avrà priorità il padre e negli anni pari la madre.
17 Dal 3° anno di vita del minore potranno essere divise in due sia le vacanze Pasquali
che quelle Natalizie.
Si Richiamano in toto gli ulteriori suggerimenti forniti dal Ctu alle pagg.69-70 elaborato del 13.5.2024, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
-Se la madre avesse necessità di aiuto anche nel ritiro del bambino nel pomeriggio e nel tempo di sua competenza, dovrà richiedere la collaborazione del sig. che o Pt_1
di persona o delegando i nonni paterni, ritirerà il minore da scuola concordando con la sig.ra l'orario di rientro di dalla madre (sarà la sig.ra in questo CP_1 Per_1 CP_1
caso a riprendere il figlio presso l'abitazione della nonna paterna o del padre). La
richiesta di collaborazione dovrà pervenire almeno 24 ore prima.
Per facilitare l'aiuto alla sig.ra la stessa appena avrà a disposizione i turni di CP_1
lavoro li comunicherà al padre, ai servizi sociali e al curatore del minore in modo da definire una programmazione mensile delle eventuali eccezioni del calendario per la sicurezza del minore e per non alimentare il conflitto genitoriale.
Qualora i turni di lavoro materni disposti a fine mese per il mese successivo subiscano dei cambiamenti la sig.ra dovrà comunicarlo immediatamente (al padre, ai CP_1
servizi e al curatore del minore via mail) al fine di trovare le corrette soluzioni per il bene di . Per_1
La norma generale che dovrà rispettare la sig.ra è che, a parte CP_1
l'accompagnamento al nido la mattina di sua competenza in cui sarà aiutata dalla sig.ra
, negli altri giorni in cui non potrà stare con il figlio dovrà sempre prima Tes_1
chiedere la collaborazione del sig. almeno 24 ore prima. Pt_1
Per quanto riguarda i tempi di risposta alle richieste orientate alle necessità del minore le parti dovranno rispondere all'altro entro le successive 24 ore per scelte sia sanitarie che non sanitarie, qualora non ci fosse la risposta il genitore che fa la richiesta potrà
18 gestire le sue scelte in modo autonomo comunicandolo però sempre al servizio sociale e al curatore.
6)Pone a carico del ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio minore mediante la corresponsione di un assegno mensile di €.280,00, rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il gg.20 di ogni mese e con decorrenza dalla data della presente sentenza, impregiudicato fino a tale data gli effetti del precedente provvedimento, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Assegno unico come per legge nella misura di metà.
7)Liquida il compenso del Curatore speciale in €.3.000,00, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge che pone a carico di entrambe le parti nella misura di metà, in via solidale.
8)Liquida le spese di lite nella somma di €.7.281,00 per compenso professionale oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge che pone a carico della convenuta nella misura di metà, compensando per la restante parte.
9)Pone le spese di Ctu nella misura già liquidata, definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale nella giusta misura di metà ciascuna.
10)Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali competenti sul
Casale sul Sile (TV), al Curatore, al Giudice Tutelare preposto alla Vigilanza.
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 13.05.2025.
IL PRESIDENTE est. dott. Daniela Ronzani
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