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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5717 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
In grado di Appello nella causa iscritta al n. 13054/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 24.02.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 19.05.2025.
TRA (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I, 228, presso lo studio dell'avv. Gaetano Pilato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE E
con sede legale in Mogliano Controparte_1
Veneto (TV), via Marocchesa n.14 (P. IVA in P.IVA_1 persona dei legali rapp.ti p.t. nella qualità di impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ed elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla Via A. Diaz n. 99 presso lo studio dell'Avv. Candida Cantalamessa che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATA
Oggetto: lesione personale - appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 1554/2022. Conclusioni: all'udienza del 24.02.2025, come in atti riportate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio in qualità di FGV per la Pt_1 CP_1 riforma della sentenza n. 1554\2022 emessa dal Giudice di pace di Barra, nella persona della Dott.ssa Antonella Giugliano. In particolare, l'appellante impugnava il detto provvedimento esclusivamente con riferimento alla quantificazione del danno operata dal giudicante di prime cure, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. nonché difetto di motivazione deducendo che “l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure consiste, sostanzialmente, nell'essersi discostato, nella determinazione del quantum debeatur risarcitorio, dalle risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio, senza tuttavia aver fornito un'adeguata motivazione, idonea ad esporre compiutamente le ragioni che lo hanno indotto a farlo e l'iter del pensiero seguito nell'emettere la sentenza”; l'appellante rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 1554/22 depositata in data 31.03.2022 dal Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Giugliano Antonella, accertare e dichiarare che i postumi patiti dall'odierno appellante nel sinistro del 14.03.2018 integrano, così come stabilito dal ctu designato nel giudizio di primo grado, un “danno biologico” o “menomazione dell'integrità psico-fisica” nella misura del 6% e un'inabilità temporanea di complessivi 63 giorni, di cui 3 gg. al 100%, 20 gg. al 75%, 20 gg. al 50% e 20 gg. al 25%, oltre le spese mediche sostenute e il danno non patrimoniale;
per l'effetto condannare la quale impresa Controparte_1 designata per la Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore del sig. della somma di € 4.793,56 pari alla Parte_1 differenza tra l'importo liquidato nella sentenza gravata e quello effettivamente dovuto a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni sofferte (€ 20.000,00) o in quella diversa somma che il Tribunale adito riterrà dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo”. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nella qualità di Fondo di CP_1
Garanzia delle Vittime della Strada chiedendo il rigetto del
- 2 - proposto gravame perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma dell'impugnata sentenza. Instauratosi il giudizio, all'udienza dell'8.02.2024 sono state precisate le conclusioni e la causa era riservata in decisione con termini ex art. 190 cpc. Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 22.05.2024 il Giudice, ritenuto necessario rinnovare la CTU, nominava la Dott.ssa . Espletata la CTU, all'udienza del Persona_1
24.02.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, nei termini di cui alla motivazione che segue. Con il primo ed unico motivo di appello, il Sig. lamenta Pt_1
l'erroneità della impugnata sentenza esclusivamente con riferimento al quantum debeatur, asserendo che la stessa sia viziata per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. ed affetta da difetto di motivazione. Occorre precisare che neppure l'appellata, ha sollevato alcuna eccezione in via di CP_2 appello incidentale con riferimento all'an debeatur della vicenda e, dunque, all'accertamento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, sul quale si è pertanto formato il giudicato. Va, invero, ricordato che l'effetto devolutivo dell'appello, entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, non potendo, pertanto, riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti e decidere con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata. In merito al contestato vizio di motivazione, occorre rammentare che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove
- 3 - ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (in termini, Cass., sez. 5, 3/02/2017, n. 2876; v. anche Cass., sez. U., 3/11/2016, n. 22232). Sono, quindi, colpite dalla sanzione della nullità, oltre alle sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass., sez. U,
7/04/2014, n. 8053; Cass., sez. 6-3, 8/10/2014, n. 21257), anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass., sez. 3, 25/02/2014, n. 4448), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass., sez. U., n. 22232 del 2016, cit. e la giurisprudenza ivi richiamata). Nella fattispecie in esame, la domanda è stata accolta avendo il Giudice di Pace ritenuto che parte attrice avesse adeguatamente provato la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato, nonché il nesso eziologico tra le lesioni e il sinistro, quest'ultimo accertato anche in sede di CTU espletata nel primo grado di giudizio. Per quel che concerne il quantum debeatur il Giudice di prime cure ha ritenuto di discostarsi parzialmente dalla quantificazione operata dal consulente nominato in ragione di tutto quanto prodotto agli atti ed in virtù dei criteri di comune esperienza. Si deve, pertanto, considerare soddisfatto l'onere minimo motivazionale di cui si è detto, né rileva sotto il profilo che si sta esaminando l'esattezza o meno della – seppur molto scarna – motivazione. Del resto, l'appellante è stato in grado di formulare, avverso la sentenza, specifici motivi di appello.
- 4 - In merito alla valutazione del quantum debeatur, nella fattispecie in esame, il Consulente tecnico nominato nel presente giudizio di appello, avendo il Tribunale ritenuto di dover dare nuovamente incarico ad altro professionista giusta ordinanza del 22.05.2024, ha accertato che l'appellante “in seguito al trauma patito in data 14.03.2018, riportò un trauma contusivo distorsivo ginocchio destro con interessamento del corno posteriore del menisco esterno, da lesione parziale e del legamento collaterale laterale, ed un trauma contusivo distorsivo del collo piede destro (come da referto della Risonanza magnetica del 26.03.2018 da me sottoposta a rilettura da parte di specialista radiologo). Pur essendo stato trattato adeguatamente con cavigliera e divieto di carico sono residuati postumi invalidanti permanenti di natura morfofunzionale a carico dell'articolazione della caviglia destra e del ginocchio destro, così come ampiamente descritto nell'esame obbiettivo. Da quanto riferito dal periziando, dai referti medici acquisiti e dall'esame obiettivo da me effettuato posso asserire che vi è nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente e trauma subito. Da quanto rilevabile dai referti medici acquisiti e dall'esame obiettivo da me effettuato, posso asserire che sono rispettati i criteri medico legali per la ricerca del nesso di causalità materiale. Tali lesioni non influiscono sull'attività lavorativa propria del periziando. […] I postumi permanenti derivanti dall'evento dannoso sono ormai da considerarsi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento mediante ulteriori trattamenti medici, non essendovi necessità di sottoporsi, in futuro, ad ulteriori controlli clinici - strumentali”. Il Consulente nominato ha così concluso: “Sulla scorta della documentazione medica esibita e dall'esame clinico da me effettuato, prendendo come riferimento le più comuni tabelle di valutazione del danno biologico vigenti (D.M. 03.07. 2003 di cui alla G.U. n. 211 del settembre 2003 + art. n. 138 del DLgs del 07.09.2005 n. 209), nonché , le “Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico” della
posso concludere che : il danno Controparte_3 biologico è del 5% (cinque). Per quanto attiene la temporanea, si conferma: Il periodo di inabilità temporanea totale ( ITT ) è di giorni 3 (tre ) . Il periodo di invalidità temporanea parziale ( ITP
- 5 - ) valutabile al 75% è di giorni 20 (venti). Il periodo di invalidità temporanea parziale ( ITP ) valutabile al 50% è di giorni 20 (venti). Il periodo di invalidità temporanea parziale ( ITP ) valutabile al 25% è di giorni 20 (venti)”. Tale valutazione, approfondita e correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, va condivisa e posta a base della liquidazione. Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza del Giudice di Pace va parzialmente riformata con riferimento alla quantificazione del danno. Ed infatti, tenuto conto dell'età della appellante all'epoca dei fatti (25 anni), il danno non patrimoniale va quantificato in euro 6.571,89 per danno biologico permanente al 5% difformemente da quanto statuito dal Giudice di Pace nell'impugnata sentenza. Al contrario, quanto alla invalidità temporanea totale e parziale quantificata in € 1567,17, alle spese mediche pari ad € 200,00, al danno non patrimoniale liquidato equitativamente in € 600,00 nonché agli interessi da lucro cessante riconosciuti nella misura del 2% va confermato quanto statuito dal Giudice di prime cure non essendo stata tale valutazione e liquidazione oggetto di specifiche censure. Alla luce di tutto quanto esposto, in parziale riforma della sentenza impugnata la convenuta va condannata al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 8939,06 confermando quanto ad interessi e spese l'impugnata sentenza. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 147/2022 tenuto conto del decisum e degli importi medi delle fasi svolte con attribuzione al procuratore antistatario . Le spese della disposta CTU in grado di appello, in coerenza con quanto stabilito per le spese processuali, sono poste in via definitiva (provvedendo ovviamente nei soli rapporti tra le parti) a carico della convenuta.
P.Q.M.
- 6 - Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, in grado di appello, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 8939,06 e conferma nel resto l'impugnata sentenza;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio di appello che liquida in euro 147,00 per spese ed euro 5077,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Gaetano Pilato dichiaratosi antistatario.
3. Pone le spese di CTU a carico della convenuta.
Così deciso in Napoli, il 9.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Rosa Romano Cesareo
- 7 -
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
In grado di Appello nella causa iscritta al n. 13054/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 24.02.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 19.05.2025.
TRA (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I, 228, presso lo studio dell'avv. Gaetano Pilato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE E
con sede legale in Mogliano Controparte_1
Veneto (TV), via Marocchesa n.14 (P. IVA in P.IVA_1 persona dei legali rapp.ti p.t. nella qualità di impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ed elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla Via A. Diaz n. 99 presso lo studio dell'Avv. Candida Cantalamessa che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATA
Oggetto: lesione personale - appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 1554/2022. Conclusioni: all'udienza del 24.02.2025, come in atti riportate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio in qualità di FGV per la Pt_1 CP_1 riforma della sentenza n. 1554\2022 emessa dal Giudice di pace di Barra, nella persona della Dott.ssa Antonella Giugliano. In particolare, l'appellante impugnava il detto provvedimento esclusivamente con riferimento alla quantificazione del danno operata dal giudicante di prime cure, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. nonché difetto di motivazione deducendo che “l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure consiste, sostanzialmente, nell'essersi discostato, nella determinazione del quantum debeatur risarcitorio, dalle risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio, senza tuttavia aver fornito un'adeguata motivazione, idonea ad esporre compiutamente le ragioni che lo hanno indotto a farlo e l'iter del pensiero seguito nell'emettere la sentenza”; l'appellante rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 1554/22 depositata in data 31.03.2022 dal Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Giugliano Antonella, accertare e dichiarare che i postumi patiti dall'odierno appellante nel sinistro del 14.03.2018 integrano, così come stabilito dal ctu designato nel giudizio di primo grado, un “danno biologico” o “menomazione dell'integrità psico-fisica” nella misura del 6% e un'inabilità temporanea di complessivi 63 giorni, di cui 3 gg. al 100%, 20 gg. al 75%, 20 gg. al 50% e 20 gg. al 25%, oltre le spese mediche sostenute e il danno non patrimoniale;
per l'effetto condannare la quale impresa Controparte_1 designata per la Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore del sig. della somma di € 4.793,56 pari alla Parte_1 differenza tra l'importo liquidato nella sentenza gravata e quello effettivamente dovuto a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni sofferte (€ 20.000,00) o in quella diversa somma che il Tribunale adito riterrà dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo”. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nella qualità di Fondo di CP_1
Garanzia delle Vittime della Strada chiedendo il rigetto del
- 2 - proposto gravame perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma dell'impugnata sentenza. Instauratosi il giudizio, all'udienza dell'8.02.2024 sono state precisate le conclusioni e la causa era riservata in decisione con termini ex art. 190 cpc. Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 22.05.2024 il Giudice, ritenuto necessario rinnovare la CTU, nominava la Dott.ssa . Espletata la CTU, all'udienza del Persona_1
24.02.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, nei termini di cui alla motivazione che segue. Con il primo ed unico motivo di appello, il Sig. lamenta Pt_1
l'erroneità della impugnata sentenza esclusivamente con riferimento al quantum debeatur, asserendo che la stessa sia viziata per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. ed affetta da difetto di motivazione. Occorre precisare che neppure l'appellata, ha sollevato alcuna eccezione in via di CP_2 appello incidentale con riferimento all'an debeatur della vicenda e, dunque, all'accertamento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, sul quale si è pertanto formato il giudicato. Va, invero, ricordato che l'effetto devolutivo dell'appello, entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, non potendo, pertanto, riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti e decidere con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata. In merito al contestato vizio di motivazione, occorre rammentare che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove
- 3 - ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (in termini, Cass., sez. 5, 3/02/2017, n. 2876; v. anche Cass., sez. U., 3/11/2016, n. 22232). Sono, quindi, colpite dalla sanzione della nullità, oltre alle sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico o che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass., sez. U,
7/04/2014, n. 8053; Cass., sez. 6-3, 8/10/2014, n. 21257), anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass., sez. 3, 25/02/2014, n. 4448), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass., sez. U., n. 22232 del 2016, cit. e la giurisprudenza ivi richiamata). Nella fattispecie in esame, la domanda è stata accolta avendo il Giudice di Pace ritenuto che parte attrice avesse adeguatamente provato la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato, nonché il nesso eziologico tra le lesioni e il sinistro, quest'ultimo accertato anche in sede di CTU espletata nel primo grado di giudizio. Per quel che concerne il quantum debeatur il Giudice di prime cure ha ritenuto di discostarsi parzialmente dalla quantificazione operata dal consulente nominato in ragione di tutto quanto prodotto agli atti ed in virtù dei criteri di comune esperienza. Si deve, pertanto, considerare soddisfatto l'onere minimo motivazionale di cui si è detto, né rileva sotto il profilo che si sta esaminando l'esattezza o meno della – seppur molto scarna – motivazione. Del resto, l'appellante è stato in grado di formulare, avverso la sentenza, specifici motivi di appello.
- 4 - In merito alla valutazione del quantum debeatur, nella fattispecie in esame, il Consulente tecnico nominato nel presente giudizio di appello, avendo il Tribunale ritenuto di dover dare nuovamente incarico ad altro professionista giusta ordinanza del 22.05.2024, ha accertato che l'appellante “in seguito al trauma patito in data 14.03.2018, riportò un trauma contusivo distorsivo ginocchio destro con interessamento del corno posteriore del menisco esterno, da lesione parziale e del legamento collaterale laterale, ed un trauma contusivo distorsivo del collo piede destro (come da referto della Risonanza magnetica del 26.03.2018 da me sottoposta a rilettura da parte di specialista radiologo). Pur essendo stato trattato adeguatamente con cavigliera e divieto di carico sono residuati postumi invalidanti permanenti di natura morfofunzionale a carico dell'articolazione della caviglia destra e del ginocchio destro, così come ampiamente descritto nell'esame obbiettivo. Da quanto riferito dal periziando, dai referti medici acquisiti e dall'esame obiettivo da me effettuato posso asserire che vi è nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente e trauma subito. Da quanto rilevabile dai referti medici acquisiti e dall'esame obiettivo da me effettuato, posso asserire che sono rispettati i criteri medico legali per la ricerca del nesso di causalità materiale. Tali lesioni non influiscono sull'attività lavorativa propria del periziando. […] I postumi permanenti derivanti dall'evento dannoso sono ormai da considerarsi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento mediante ulteriori trattamenti medici, non essendovi necessità di sottoporsi, in futuro, ad ulteriori controlli clinici - strumentali”. Il Consulente nominato ha così concluso: “Sulla scorta della documentazione medica esibita e dall'esame clinico da me effettuato, prendendo come riferimento le più comuni tabelle di valutazione del danno biologico vigenti (D.M. 03.07. 2003 di cui alla G.U. n. 211 del settembre 2003 + art. n. 138 del DLgs del 07.09.2005 n. 209), nonché , le “Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico” della
posso concludere che : il danno Controparte_3 biologico è del 5% (cinque). Per quanto attiene la temporanea, si conferma: Il periodo di inabilità temporanea totale ( ITT ) è di giorni 3 (tre ) . Il periodo di invalidità temporanea parziale ( ITP
- 5 - ) valutabile al 75% è di giorni 20 (venti). Il periodo di invalidità temporanea parziale ( ITP ) valutabile al 50% è di giorni 20 (venti). Il periodo di invalidità temporanea parziale ( ITP ) valutabile al 25% è di giorni 20 (venti)”. Tale valutazione, approfondita e correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, va condivisa e posta a base della liquidazione. Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza del Giudice di Pace va parzialmente riformata con riferimento alla quantificazione del danno. Ed infatti, tenuto conto dell'età della appellante all'epoca dei fatti (25 anni), il danno non patrimoniale va quantificato in euro 6.571,89 per danno biologico permanente al 5% difformemente da quanto statuito dal Giudice di Pace nell'impugnata sentenza. Al contrario, quanto alla invalidità temporanea totale e parziale quantificata in € 1567,17, alle spese mediche pari ad € 200,00, al danno non patrimoniale liquidato equitativamente in € 600,00 nonché agli interessi da lucro cessante riconosciuti nella misura del 2% va confermato quanto statuito dal Giudice di prime cure non essendo stata tale valutazione e liquidazione oggetto di specifiche censure. Alla luce di tutto quanto esposto, in parziale riforma della sentenza impugnata la convenuta va condannata al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 8939,06 confermando quanto ad interessi e spese l'impugnata sentenza. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 147/2022 tenuto conto del decisum e degli importi medi delle fasi svolte con attribuzione al procuratore antistatario . Le spese della disposta CTU in grado di appello, in coerenza con quanto stabilito per le spese processuali, sono poste in via definitiva (provvedendo ovviamente nei soli rapporti tra le parti) a carico della convenuta.
P.Q.M.
- 6 - Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, in grado di appello, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 8939,06 e conferma nel resto l'impugnata sentenza;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio di appello che liquida in euro 147,00 per spese ed euro 5077,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Gaetano Pilato dichiaratosi antistatario.
3. Pone le spese di CTU a carico della convenuta.
Così deciso in Napoli, il 9.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Rosa Romano Cesareo
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