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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1404/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GATTOLIN SARA (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore, sito in VIA CAVOUR 2 35042
ESTE ;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ 1) Disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori nata il [...] in [...] e nata il [...] Persona_1 Persona_2
in Monselice (PD) entrambe con collocazione abituale presso la madre in Ospedaletto Euganeo Via
Mandolare n. 61 o nella nuova residenza che verrà stabilita dalla sig.ra in Casale di Parte_1
Scodosia o zona limitrofa;
2) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative alla salute, all'educazione e alla formazione scolastica delle figlie, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà decidere autonomamente e separatamente nei
1 periodi di permanenza delle figlie presso di sé. 3) Le parti danno atto di aver messo in vendita l'abitazione sita in Ospedaletto Euganeo ed il sig. è favorevole al trasferimento delle Parte_2
figlie, unitamente alla madre, nel nuovo immobile che verrà acquistato dalla sig.ra in Parte_1
Casale di Scodosia o in zona limitrofa. 4) La casa familiare sita in Ospedaletto Euganeo Via
Mandolare n.61 viene assegnata, fino alla vendita, alla sig.ra che vi abiterà unitamente Parte_1
alle figlie. 5) Le parti danno, altresì, atto di aver già proceduto, di comune accordo, alla scelta della scuola secondaria di primo grado che verrà frequentata dalla figlia per l'A.S. Persona_2
2025/2026. 6) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse e previo avviso alla madre. 7) In ogni caso, ove possibile, le figlie trascorreranno con il padre una sera alla settimana, compatibilmente con gli orari lavorativi del sig. , con le trasferte lavorative dello stesso e con gli impegni delle Pt_2
minori, che verranno riaccompagnate a casa della madre entro le ore 21 in periodo scolastico o, entro le ore 23, in periodo estivo/non scolastico. 8) Le figlie, compatibilmente con gli orari lavorativi del sig. e con le trasferte lavorative dello stesso, trascorreranno con il padre due fine Pt_2
settimana al mese, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, salvo diverso accordo tra le parti.
9) Ciascun genitore si occuperà di accompagnare le figlie alle attività ludico-sportive nei giorni in cui sono allo stesso affidati. Resta inteso che il presente calendario potrà essere modificato di comune accordo in base agli impegni lavorativi dei genitori e agli impegni scolastici ed extra scolastici delle minori. 10) Le figlie trascorreranno durante le vacanze estive almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare e comunicare entro il 31 maggio di ogni anno. Tale termine è prorogabile solo su accordo di entrambi i genitori. 11) Durante le festività di Natale, le figlie trascorreranno con la madre e con il padre alternativamente il giorno di Natale e San Stefano nonché, di anno in anno, alternativamente il giorno del 31.12 e il giorno del 01.01. 12) Le figlie trascorreranno le festività Pasquali con la madre e con il padre, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. 13) Il genitore che porta le figlie con sé per spostamenti che prevedono pernottamenti fuori casa, sarà tenuto ad avvisare l'altro genitore della meta, indicare il mezzo di spostamento e informare una volta giunto a destinazione. In caso di spostamenti di più giorni, le figlie dovranno essere munite di documento d'identità e tesserino sanitario. 14) Il IG
, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, verserà la somma mensile di € Parte_2
200,00= per ciascuna di esse (e così complessivamente € 400,00) somma rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario in favore della
Sig.ra alle coordinate bancarie che verranno comunicate dalla stessa. 15) I genitori Parte_1
contribuiranno nella misura della metà ciascuno alle spese straordinarie per GI ed RI secondo il protocollo del CNF. 16) Tutte le spese straordinarie (richiedenti o meno il preventivo consenso)
2 sostenute da un genitore devono essere rimborsate, dall'altro genitore, entro 15 giorni dalla richiesta documentata. 17) I ricorrenti stabiliscono di comune accordo che il diritto a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico spetterà alla sig.ra nella misura del 100%, così Parte_1
come le detrazioni fiscali che saranno godute dalla stessa nella misura del 100%. 18) I genitori presteranno il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio per i figli minori;
19) In ragione del progetto educativo delle parti, le stesse si impegnano a condividere le scelte concernenti la crescita delle minori anche in ragione delle naturali inclinazioni delle figlie, garantendo alle stesse di mantenere un buon rapporto affettivo con gli ascendenti di ogni ramo;
20) I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e residenza, e comunque entro tre giorni dalla variazione stessa.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 14/04/2025, e Parte_1
hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di ricreare l'unione Parte_2
spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e le figlie minori, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale sono nate il 30.5.2009 e il 15.5.2014. Per_1 Per_2
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito mensile di euro 1.500,00 circa, mentre Parte_1 Parte_2
di euro 1.250,00 circa.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 22.4.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 25.5.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore all'udienza del 3.6.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
3 Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c.
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire alle figlie minori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 1404/2025 R.G.V.G. promossa da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 3.06.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
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