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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/07/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.C. 1344/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Carmela Mascarello Presidente dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Relatore dott.ssa Roberta Collidà Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopra indicata, promossa in grado di appello da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo DE ROSA, presso il cui studio in Parte_1
Torino, via Casalis n. 33, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
Parte appellante Contro e quali eredi di , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 deceduto il 06.10.2024 Parte appellata contumace avverso la sentenza n. 2650/2024 emessa in data 02.05.2024, (dep. in data 03.05.2024) dal Tribunale Ordinario di Torino (R.G. 19203/2023), in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
dato atto che il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
CONCLUSIONI Parte Appellante:
“Nel merito: emettere Sentenza di riforma avverso la Sentenza n. 2650/2024 del Tribunale di Torino, pronunciata nella causa iscritta al R.G.N. 19203/2023, disponendo la nullità/riforma/modifica della menzionata Sentenza così da confermare il rapporto di
tra i signori e , con emendamento della Per_2 Parte_1 Persona_1 sentenza nella parte in cui prevede
“... Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e , i cui estremi di Parte_1 Persona_1 iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione...”. In via Istruttoria: si richiede l'escussione quali testi dei sig.ri , Controparte_2 [...]
, , nonché alla presenza del Sig. ”. CP_1 Testimone_1 Testimone_2
1 MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Persona_1 in MAMMOLA (RC) il 27.12.1981. Dal matrimonio nascevano due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I suddetti coniugi erano legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16.12.2015. Con ricorso congiunto depositato il 02.11.2023, i coniugi chiedevano al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza in data 02.05.2024 il Tribunale Ordinario di Torino, definitivamente pronunciando, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Mammola di Persona_1 provvedere alle incombenze di legge;
prendeva atto degli accordi intervenuti tra le parti e, in particolare, che le parti avevano rinunciato a reciproche richieste di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, avendo già risolto – in sede di separazione – ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo.
Il 6 ottobre 2024, pendenti i termini per l'appello, il signor decedeva Persona_1
(certificato di morte rilasciato dal Comune di Torino il 5 novembre 2024).
Avverso la citata sentenza ha interposto gravame la sig.ra chiedendo, nel merito, Pt_1 di confermare la permanenza del rapporto di coniugio e, in via istruttoria, di escutere alcuni testimoni. A fondamento della propria domanda, rappresentava che: il sig. era stato ricoverato a far data dall'anno 2022 presso la struttura “Villa Per_1
Primula” in Torino, zona Vallette;
le condizioni psicofisiche dell'ex marito apparivano precarie e altalenanti, tanto che nel procedimento in primo grado lo stesso era stato assistito dall'Amministratore di Sostegno Avv. Luca Ruella (giusta autorizzazione G.T. del 25.10.2023); nonostante il deposito del ricorso per il divorzio, il sig. aveva Per_1 più volte espresso il desiderio di non concludere la propria esistenza con un divorzio dalla moglie, anche alla presenza di diversi testimoni.
***
All'udienza del 09.05.2025 la Corte dichiarava la contumacia di e CP_1 [...]
, eredi, assieme all'appellante signora del signor , CP_2 Pt_1 Persona_1 come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata dall'appellante su richiesta della Corte. All'udienza del 04.07.2025, l'appellante concludeva come riportato in epigrafe e rinunciava ai termini per il deposito di conclusionali e di repliche e la Corte tratteneva immediatamente la causa a decisione.
***
La sentenza di divorzio non è suscettibile di modificare lo status coniugale sino a che non sia divenuta definitiva. Nel caso di specie, l'accertato decesso del marito in pendenza dei
2 termini per l'appello comporta che il vincolo di coniugio si sia sciolto per morte dei uno dei coniugi (art. 149 Codice civile) e non, invece, in forza della sentenza di divorzio appellata, che a quella data non era passata in giudicato. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la morte di uno dei coniugi, quale evento che travolge ope legis il rapporto matrimoniale, rimuove i presupposti per la prosecuzione della causa di divorzio e determina la cessazione della materia del contendere in detta causa, con la conseguente caducazione di tutte le pronunce emesse nel corso del procedimento e non ancora passate in giudicato, anche quando si verifichi in pendenza del termine d'impugnazione (Corte d'Appello Torino, Sent., 16/08/2016, n. 1458; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/12/2022, n. 37896). Va quindi dichiarata, nel caso in esame, la cessazione della materia del contendere. La mancata opposizione da parte degli altri eredi del defunto sig. (parte Per_1 appellata) costituisce giusto motivo per disporre, sia pure virtualmente, la compensazione delle spese del grado di appello tra le parti;
dette spese, essendo state in concreto sostenute esclusivamente dalla parte appellante, resteranno quindi definitivamente a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2650/2024 emessa in data 02.05.2024, (dep. in data 03.05.2024) dal Tribunale Ordinario di Torino (R.G. 19203/2023), ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede: DICHIARA cessata la materia del contendere. DICHIARA compensate fra le parti le spese del grado di appello.
Così deciso il 4 luglio 2025 nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela Mascarello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Carmela Mascarello Presidente dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Relatore dott.ssa Roberta Collidà Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopra indicata, promossa in grado di appello da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo DE ROSA, presso il cui studio in Parte_1
Torino, via Casalis n. 33, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
Parte appellante Contro e quali eredi di , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 deceduto il 06.10.2024 Parte appellata contumace avverso la sentenza n. 2650/2024 emessa in data 02.05.2024, (dep. in data 03.05.2024) dal Tribunale Ordinario di Torino (R.G. 19203/2023), in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
dato atto che il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
CONCLUSIONI Parte Appellante:
“Nel merito: emettere Sentenza di riforma avverso la Sentenza n. 2650/2024 del Tribunale di Torino, pronunciata nella causa iscritta al R.G.N. 19203/2023, disponendo la nullità/riforma/modifica della menzionata Sentenza così da confermare il rapporto di
tra i signori e , con emendamento della Per_2 Parte_1 Persona_1 sentenza nella parte in cui prevede
“... Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e , i cui estremi di Parte_1 Persona_1 iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione...”. In via Istruttoria: si richiede l'escussione quali testi dei sig.ri , Controparte_2 [...]
, , nonché alla presenza del Sig. ”. CP_1 Testimone_1 Testimone_2
1 MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Persona_1 in MAMMOLA (RC) il 27.12.1981. Dal matrimonio nascevano due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I suddetti coniugi erano legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16.12.2015. Con ricorso congiunto depositato il 02.11.2023, i coniugi chiedevano al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza in data 02.05.2024 il Tribunale Ordinario di Torino, definitivamente pronunciando, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Mammola di Persona_1 provvedere alle incombenze di legge;
prendeva atto degli accordi intervenuti tra le parti e, in particolare, che le parti avevano rinunciato a reciproche richieste di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, avendo già risolto – in sede di separazione – ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo.
Il 6 ottobre 2024, pendenti i termini per l'appello, il signor decedeva Persona_1
(certificato di morte rilasciato dal Comune di Torino il 5 novembre 2024).
Avverso la citata sentenza ha interposto gravame la sig.ra chiedendo, nel merito, Pt_1 di confermare la permanenza del rapporto di coniugio e, in via istruttoria, di escutere alcuni testimoni. A fondamento della propria domanda, rappresentava che: il sig. era stato ricoverato a far data dall'anno 2022 presso la struttura “Villa Per_1
Primula” in Torino, zona Vallette;
le condizioni psicofisiche dell'ex marito apparivano precarie e altalenanti, tanto che nel procedimento in primo grado lo stesso era stato assistito dall'Amministratore di Sostegno Avv. Luca Ruella (giusta autorizzazione G.T. del 25.10.2023); nonostante il deposito del ricorso per il divorzio, il sig. aveva Per_1 più volte espresso il desiderio di non concludere la propria esistenza con un divorzio dalla moglie, anche alla presenza di diversi testimoni.
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All'udienza del 09.05.2025 la Corte dichiarava la contumacia di e CP_1 [...]
, eredi, assieme all'appellante signora del signor , CP_2 Pt_1 Persona_1 come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata dall'appellante su richiesta della Corte. All'udienza del 04.07.2025, l'appellante concludeva come riportato in epigrafe e rinunciava ai termini per il deposito di conclusionali e di repliche e la Corte tratteneva immediatamente la causa a decisione.
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La sentenza di divorzio non è suscettibile di modificare lo status coniugale sino a che non sia divenuta definitiva. Nel caso di specie, l'accertato decesso del marito in pendenza dei
2 termini per l'appello comporta che il vincolo di coniugio si sia sciolto per morte dei uno dei coniugi (art. 149 Codice civile) e non, invece, in forza della sentenza di divorzio appellata, che a quella data non era passata in giudicato. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la morte di uno dei coniugi, quale evento che travolge ope legis il rapporto matrimoniale, rimuove i presupposti per la prosecuzione della causa di divorzio e determina la cessazione della materia del contendere in detta causa, con la conseguente caducazione di tutte le pronunce emesse nel corso del procedimento e non ancora passate in giudicato, anche quando si verifichi in pendenza del termine d'impugnazione (Corte d'Appello Torino, Sent., 16/08/2016, n. 1458; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/12/2022, n. 37896). Va quindi dichiarata, nel caso in esame, la cessazione della materia del contendere. La mancata opposizione da parte degli altri eredi del defunto sig. (parte Per_1 appellata) costituisce giusto motivo per disporre, sia pure virtualmente, la compensazione delle spese del grado di appello tra le parti;
dette spese, essendo state in concreto sostenute esclusivamente dalla parte appellante, resteranno quindi definitivamente a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2650/2024 emessa in data 02.05.2024, (dep. in data 03.05.2024) dal Tribunale Ordinario di Torino (R.G. 19203/2023), ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede: DICHIARA cessata la materia del contendere. DICHIARA compensate fra le parti le spese del grado di appello.
Così deciso il 4 luglio 2025 nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela Mascarello
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