Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/11/2024, n. 29206
CASS
Ordinanza 12 novembre 2024

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In ipotesi di astensione facoltativa, la mera istanza di autorizzazione ad astenersi non comporta alcun effetto processuale se e fin quando non venga autorizzata dal capo dell'ufficio, né il compimento di attività da parte del giudice successivamente alla presentazione di tale istanza, in mancanza di autorizzazione all'astensione, può considerarsi motivo di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, in quanto, a differenza delle ipotesi di astensione obbligatoria in cui tale effetto si determina per effetto immediato della dichiarazione di astensione, non determina il venir meno della capacità di giudicare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/11/2024, n. 29206
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29206
    Data del deposito : 12 novembre 2024

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