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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 1583/2021
TRA
(C.F. n. e P.IVA n. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e Parte_2
difesa, in forza di procura generale alle liti per Notar del 2.3.2018, Rep. n. Persona_1
25201 – Racc. n. 5687, allegata all'atto di appello, dall'avv. Graziella Ausiello (C.F. n.
); C.F._1
Appellante
E
(P.IVA n. ), in persona della titolare Controparte_1 P.IVA_3
, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata alla Controparte_1 comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv. Luigi Gravante (C.F. n.
), presso il cui studio Caserta, alla via Ferrarecce, n.148, C.F._2
elettivamente domicilia;
Appellata/Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, n.
555/2021, pubblicata in data 1.3.2021, notificata in data 3.3.2021.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22.1.2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 2235/2016, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, in data 22.7.2016 e notificato in data 25.7.2016, era ingiunto alla ditta Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche di pagare in favore della
[...] CP_1 Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo la somma di € 6.734,40, a titolo di
[...] Pt_1
corrispettivo della fornitura di acido lattico 80% effettuata dalla in favore CP_2 Pt_1
della in data 14.12.2015, di cui alla fattura n. 21773 del 16.12.2015, oltre interessi come CP_1
richiesti (ossia, ai tassi e con le decorrenze di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002), nonché spese processuali.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo spiegava opposizione, con atto di citazione notificato in data 29.9.2016, la ditta che proponeva, in via preliminare, eccezione di incompetenza CP_1
per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
nel merito deduceva che la fornitura di cui alla fattura azionata in sede monitoria conteneva una concentrazione di acido lattico inferiore a quella pattuita, tanto che i suoi clienti, a cui aveva venduto l'acido lattico, avevano denunciato la scarsa resa conseguente all'utilizzo del prodotto. Le lamentele venivano portate a conoscenza della e, nel contraddittorio Pt_1
con quest'ultima, in data 1.2.2016 erano effettuati n. 5 prelievi di acido lattico acquistato per eseguire delle analisi chimiche attraverso il Laboratorio Bio-Lat; in data 17.02.2016 il
Laboratorio faceva pervenire gli esiti degli esami effettuati, che rilevavano una minore percentuale di acido lattico rispetto a quella contrattualmente prevista. L'opponente, pertanto, evidenziava che solo in data 17.2.2016 aveva piena contezza del grave inadempimento della e, quindi, della fondatezza delle lamentele dei propri clienti, terzi acquirenti;
il Pt_1
giorno successivo, il 18.02.2016, inviava missiva, a mezzo pec, alla con cui Pt_1
contestava il grave inadempimento della stessa e formulava eccezione di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., riservandosi di agire in sede giudiziaria per il risarcimento del danno. L'opponente ribadiva che il grave inadempimento della era Pt_1
tale da menomare la fiducia nelle forniture successive, tanto da indurla a chiedere la risoluzione del contratto di fornitura ed il risarcimento danno, che veniva quantificato in una somma da € 5.200,00 a € 26.000,00.
Tanto dedotto, l'opponente così concludeva: CP_1
“in via preliminare, accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale e per l'effetto
2 dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 344312016 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
- nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 344312016, stante la risoluzione del contratto di fornitura per il grave inadempimento posto in essere dalla
Parte_1
- rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta ovvero su documenti che dimostrano l'esistenza di fatti estintivi del patrocinato credito, oltre che di facile e pronta soluzione;
- condannare la società opposta al risarcimento dei danni subiti dalla DI di CP_1
nella misura tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 ovvero di quella somma che sarà accertata
[...]
nel corso del giudizio;
- il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio con attribuzione allo scrivente avvocato antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 7.11.2016, si costituiva in giudizio la che resisteva all'opposizione di cui chiedeva il rigetto, Pt_1
deducendo che le contestazioni dell'opponente relative alla qualità del prodotto fornito
(percentuale di acido lattico inferiore all'80%) erano state organizzate in modo tale da rendere verosimile l'esistenza del presunto vizio della merce e non incorrere nella decadenza dalla garanzia per vizi per la decorrenza del termine di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c.
In particolare, la evidenziava le incongruenze che si ravvisavano nella Pt_1 prospettazione dei fatti operata dall'opponente a) l'opponente non aveva depositato CP_1
nessuna prova delle dedotte lamentele che avrebbe ricevuto dai propri acquirenti sulla “scarsa resa conseguente all'utilizzo del prodotto”; b) dal verbale di prelevamento dei campioni del prodotto da analizzare dell'1.2.2016 risultava che i recipienti contenenti il prodotto erano integri nella loro sigillatura, ma, prima della redazione del verbale dell'1.2.2016, la con CP_1
mail del 29.1.2016, aveva rappresentato direttamente alla distributore per Parte_3
l'Italia del prodotto per cui è causa, la non conformità degli imballaggi dell'acido lattico ad essa fornito, allegando alla mail sette fotografie dei serbatoi (cubi) contenenti il prodotto da essa ritirato presso lo stabilimento dell'opposta in data 14.12.2015. Orbene – deduceva la
- se i sigilli, come risultava dal verbale dell'1.2.2016, erano integri, era Pt_1 materialmente impossibile che l'opponente aveva proceduto alla vendita del prodotto ai CP_1
3 propri clienti;
se, invece, come comunicato dalla con la mail del 29.1.2016, risultava la CP_1 non conformità dell'imballaggio dell'acido lattico, l'opposizione della avrebbe dovuto CP_1
essere rigettata, perché l'opponente era decaduta dal diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., in quanto la dedotta non conformità dell'imballaggio dell'acido lattico, per la presenza di sigilli non integri e non conformi, era vizio ben visibile al momento del ritiro dei quattro serbatoi contenenti l'acido lattico presso lo stabilimento della avvenuto in data 14.12.2015, Pt_1
sicchè da tale data decorreva il termine di otto giorni per la denuncia dei vizi. Ne derivava che l'opponente era decaduta dal diritto alla garanzia per vizi, ex art. 1495 c.c., e, conseguentemente, la proposta opposizione avrebbe dovuto essere rigettata, avendo l'opponente dedotto esclusivamente la mancanza di qualità del prodotto e non la vendita di aliud pro alio, pur se nell'atto di opposizione era stato richiamato l'art. 1453 c.c.
Tanto dedotto, l'opposta concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con Pt_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'assunzione dell'interrogatorio formale de legale rappresentante dell'opposta
, la causa era decisa con sentenza n. 555/2021, pubblicata in data 1.3.2021, Pt_1
notificata in data 3.3.2021, che così statuiva:
“1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.2235/2016;
2) Rigetta la domanda risarcitoria spiegata dalla ditta individuale Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
3) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento in favore della ditta individuale , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 4.835,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA da distrarre a favore dell'avv.to Gravante Luigi dichiaratosene antistatario;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.”.
Il giudice di primo grado, rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito:
- si preoccupava di indagare la causa petendi della risoluzione del contratto di compravendita richiesta dalla e, sulla base delle allegazioni della stessa riteneva che la fattispecie CP_1 CP_1
dedotta in giudizio dovesse essere inquadrata nella mancanza di qualità promesse, ex art. 1497
4 c.c., con conseguente applicazione degli stringenti termini di decadenza di cui all'art. 1495
c.c. (termine di otto giorni dalla scoperta della mancanza di qualità promesse per la effettuare la denuncia);
- riteneva che, nonostante il prodotto fosse stato acquistato nel dicembre 2015, la denuncia della mancanza delle qualità promesse, effettata dalla solo in data 18.2.2016, era CP_1
tempestiva, perché effettuata entro il termine di otto giorni dalla scoperta, avvenuta in data
17.2.2016, quando, cioè, erano stati resi noti i risultati delle analisi chimiche effettuate sul prodotto, che avevano accertato la presenza di una percentuale di acido lattico inferiore a quella pattuita;
- affermava che le argomentazioni dell'opposta secondo cui al momento del Pt_1
prelievo dei campioni i sigilli non erano integri, perché solo con la loro rottura la aveva CP_1
potuto vendere il prodotto ai suoi clienti (che avevano, poi, segnalato la scarsa resa del prodotto), potevano essere superate nel senso che, a fronte di quattro “cubi” contenenti il prodotto di acido lattico, di circa 1.200 Kg ciascuno, con scadenza nel 2019, era ragionevole ritenere che essi non fossero stati aperti tutti insieme, per cui appariva del tutto plausibile che il prelievo dei campioni da analizzare fosse stato effettuato da un “cubo” con sigilli integri, e, in ogni caso, l'integrità del sigillo era stata confermata dal referto del laboratorio di analisi e dal verbale di prelievo dei campioni, recante in calce le firme dei rappresentanti delle rispettive società;
- richiamati i principi di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento del contratto di compravendita, secondo cui è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene e, solo a fronte di tale prova, spetta al compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un altro difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore, affermava che la a fronte dell'allegazione dell'acquirente che il Pt_1 CP_1
prodotto acquistato era viziato sotto il profilo di difetto delle qualità promesse (acido lattico
80%), non aveva dimostrato nulla per smentire tale asserzione, risultando confutata la documentazione presentata a sostegno della propria prospettazione dall'avversa evidenza documentale;
5 - concludeva che l'opposizione doveva essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il primo giudice rigettava, invece, la domanda di risarcimento proposta dall'opponente per difetto di prova dell'ammontare dei danni asseritamente subiti.
B. Giudizio d'appello
Avverso la sentenza N. 555/2021, pubblicata in data 25.2.2021 e notificata in data 3.3.2021, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione notificato a Parte_1
mezzo pec in data 2.4.2021 alla ditta di con cui ha chiesto, in CP_1 Controparte_1
riforma della sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado, ossia di rigettare l'opposizione della e, conseguentemente, di confermare il decreto CP_1
ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita tempestivamente in giudizio in data 16.6.2021 (a fronte della prima udienza, fissata in citazione per il 20.10.2021) la che, in via CP_1 preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto;
nel contempo, ha spiegato appello incidentale al fine di impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria da essa avanzata, perché non provata nel quantum, e ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, che la fosse condannata Pt_1 al risarcimento dei danni da essa subiti quantificati in una somma compresa tra € 5.000,00 e €
26.000,00 o in quella somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 22.1.2025, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dei dettami di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma normativa introdotta dal d. lgs. 10.10.2022, n. 149
(c.d. Riforma Carratbia) ed applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, è infondata, in quanto l'atto di appello consente di individuare con chiarezza le parti della sentenza impugnate, le censure sollevate e le ragioni di dissenso ad esse sottese.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., è superata dalla prosecuzione del giudizio di appello.
C.1 Con il primo motivo di appello, la ha censurato la sentenza di primo grado nella Pt_1
6 parte in cui il primo giudice aveva ritenuto tempestiva la denuncia della mancanza delle qualità promesse effettuata dalla in data 18.2.2016, sul presupposto che la scoperta di CP_1
tale mancanza fosse avvenuta solo in data 17.12.2026, quando, cioè, si era avuta conoscenza dei risultati delle analisi chimiche effettuate in contraddittorio sui campioni del prodotto venduto e consegnato dalla alla in data 14.12.2015. Pt_1 CP_1
L'appellante ha dedotto che la era a conoscenza delle difformità del prodotto già il CP_1
29.1.2016, avendo in tale data la DI comunicato formalmente alla Parte_3
(distributrice per l'Italia del prodotto) la non conformità del prodotto, a seguito delle lamentele dei clienti, a cui la aveva venduto il prodotto, i quali ne denunciavano la CP_1
scarsa resa.
Pertanto, se la mancanza delle qualità promesse era conosciuta dalla per sua stessa CP_1
ammissione, sin dal 29.1.2016, era da tale data che decorreva il termine di otto giorni per la denuncia, ex art. 1495 c.c., sicchè la denuncia effettuata dalla medesima ad essa CP_1
appellante in data 18.2.2016 era intempestiva, con conseguente decadenza della dalla CP_1 garanzia di cui all'art. 1497 c.c.
Il motivo di appello è infondato.
Ed invero, la in data 29.1.2016 comunicava alla non la non conformità CP_1 Parte_3
del prodotto (acido lattico), come assume l'appellante, ma solo la non conformità dell'imballaggio del prodotto nei contenitori di Kg.
1.200 ciascuno (segnalando, in particolare, che il sigillo sul tappo superiore era anonimo;
il sigillo sul rubinetto di scarico del contenitore era manomesso;
il che fungeva da sigillo all'interno del rubinetto era Parte_4
danneggiato/tagliato ed il peso era non conforme a quanto dichiarato in etichetta) e dalla non conformità dell'imballaggio non poteva inferirsi la mancanza delle qualità promesse del prodotto acquistato, ossia la presenza di una percentuale di acido lattico inferiore a quella pattuita, come accertata dalle analisi chimiche successivamente effettuate.
In proposito, giova rilevare che, per orientamento giurisprudenziale consolidato, in materia di garanzia per vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza oggettiva e completa (e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti), sicchè, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata (cass. civ., 20.12.2021, n.
7 40814). Conseguentemente, quando i vizi sono stati appresi dal compratore con la necessaria certezza solo attraverso la relazione di un consulente tecnico nominato dal giudice in un accertamento tecnico preventivo, il termine di decadenza per la denuncia dei vizi, ex art. 1495
c.c., decorre dal momento della comunicazione della cancelleria dell'esito dell'accertamento tecnico preventivo (cass. civ., 8.7.1995, n. 7541; cass. civ., 23.5.2000, n. 6735; 16.3.2011, n.
6169).
Sulla base dei principi sopra indicati, che, benchè espressi dalla Corte di Cassazione in materia di vizi della cosa venduta, ex 1490 c.c., possono ben essere estesi all'ipotesi di mancanza di qualità promesse, ex art. 1497 c.c., deve ritenersi che la abbia avuto CP_1
conoscenza obiettiva e completa della mancanza delle qualità promesse del prodotto acquistato presso la solo con la conoscenza dei risultati delle analisi chimiche Pt_1
effettuate, acquisita in data 17.2.2016, per cui la denuncia effettuata il giorno dopo, 18.2.2016,
è assolutamente tempestiva, ex art. 1495 c.c.
C.2 Con il secondo motivo di appello, la ha impugnato la sentenza di primo grado, Pt_1
nella parte in cui il Tribunale, pur riconoscendo che la merce acquistata e consegnata alla era stata dalla stessa utilizzata, perché venduta a terzi, aveva ritenuto fondata CP_1
l'opposizione, senza considerare, invece, che essa appellante aveva legittimamente diritto al pagamento del corrispettivo di quanto acquistato ed effettivamente utilizzato dalla CP_1
Il motivo di appello è inammissibile, perché non coglie che la pronuncia del primo giudice di accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, trova il suo presupposto nella risoluzione del contratto di compravendita di acido lattico concluso tra la e la per mancanza di qualità promesse, ex art. 1497 c.c. Risolto il Pt_1 CP_1
contratto, infatti, veniva meno la causa giustificativa delle prestazioni delle parti, e, quindi, della prestazione del pagamento del prezzo che era a carico dell'acquirente CP_1
Va rilevato che la nell'atto di opposizione, dopo aver dedotto che il prodotto acquistato CP_1
conteneva acido lattico in percentuale inferiore a quella pattuita e che con pec del 18.2.2016 aveva contestato alla venditrice il grave inadempimento e formulato eccezione di Pt_1 risoluzione, ex art. 1453 c.c., concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo “stante la risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento della . Il Tribunale Pt_1
nella sentenza impugnata affermava la necessità di accertare la causa petendi della pronuncia di risoluzione richiesta dalla per inadempimento della consistente nell'aver CP_1 Pt_1
fornito un prodotto che non aveva le caratteristiche dichiarate al momento della vendita, e
8 concludeva che la fattispecie andava inquadrata nella mancanza di qualità promesse, sottoposta ai termini di decadenza di cui all'art. 1495 c.c., e che la a fronte delle Pt_1 allegazioni dell'acquirente in relazione al difetto delle qualità promesse, non aveva CP_1
dimostrato nulla per smentire tali asserzioni.
L'appellante avrebbe dovuto impugnare la sentenza di primo grado anche nella parte Pt_1
in cui il Tribunale accoglieva l'azione di garanzia per mancanza di qualità promesse, ex art. 1497 c.c., proposta dalla consistente nella richiesta di risoluzione del contratto, e CP_1
riteneva, quindi, risolto il contratto di compravendita, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (essendo venuta meno la causa giustificativa del pagamento del prezzo), ma la non si è fatta carico di tanto, non sollevando nessuna censura avverso la Pt_1
sentenza impugnata in relazione alla risoluzione del contratto, ex art. 1497 c.c.
Né la a fronte della richiesta della di risoluzione del contratto di Pt_1 CP_1
compravendita, per la mancanza di qualità promesse, ha proposto domanda di restituzione del prodotto che aveva venduto e consegnato alla predetta CP_1
D. Analisi dell'appello incidentale
La nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel presente CP_1
giudizio in data 16.6.2021, ha spiegato appello incidentale al fine di censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda risarcitoria da essa avanzata, per difetto di prova dell'ammontare dei danni asseritamente subiti, non potendo considerarsi esaustiva la relazione di consulenza tecnica di parte, non accompagnata da altri elementi atti a dimostrare la flessione degli ordini o la effettuazione di rimborsi riconducibili alla fornitura.
L'appellante incidentale ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo CP_1
giudice, essa, con il deposito della consulenza tecnica di parte, che aveva rendicontato l'andamento dell'azienda relativamente agli anni 2015 e 2016, aveva non solo provato l'esistenza dei danni, il nesso di causalità tra questi e la condotta inadempiente della società venditrice, ma aveva altresì quantificato i danni subiti in un importo compreso tra € 5.200,00
e € 26.000,00.
In particolare, l'appellante incidentale ha dedotto che dalla relazione di consulenza tecnica di parte risultava che uno dei suoi clienti di spessore era la produttrice di Parte_5
latticini, la quale, mentre nell'anno 2015, le aveva consentito di fatturare un imponibile di €
24.960,00, corrispondente ad una quantità di prodotto pari a Kg 19.200, venduto al prezzo di
1,30 al KG, con un guadagno di € 2.880,00, nell'anno 2016, a seguito della fornitura di acido
9 lattico non conforme agli standard indicati nella scheda tecnica, aveva ridotto i suoi acquisti presso la per poi interromperli del tutto, tanto che il fatturato per i prodotti venduti alla CP_1
si era ridotto a € 17.856,00, corrispondente ad una quantità di prodotto pari a Pt_5
14.400,00 KG venduto al prezzo di 1,24, con un guadano di € 720,00.
L'appellante incidentale ha dedotto che la consulenza tecnica di parte avrebbe potuto essere corroborata da altre prove da essa richieste, ma non ammesse dal primo giudice, come ad esempio, la prova testimoniale, di cui ha reiterato la richiesta di ammissione, e che, in ogni caso, il primo giudice avrebbe potuto liquidare i danni in via equitativa.
L'appello incidentale proposto dalla è infondato e, pertanto, deve essere confermata la CP_1
decisione del primo giudice anche in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale, seppure integrando la motivazione della sentenza impugnata con le argomentazioni che seguono.
Ed invero, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla nell'atto di CP_1
opposizione è infondata, perché, prima ancora della prova dell'ammontare dei danni asseritamente subiti, ciò che manca è l'allegazione degli stessi, atteso che la DI non specificava i danni subiti né nell'atto di opposizione, dove provvedeva solo a quantificare la somma pretesa a titolo risarcitoria in un ammontare ricompreso tra € 5.200,00 e 26.000,00, né nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ma si limitava solo ad allegare alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. una consulenza tecnica di parte sull'andamento dell'azienda negli anni 2015 e 2016.
E' evidente che la mancanza, sul piano deduttivo, dell'allegazione dei danni asseritamente subiti a causa della fornitura, da parte della di un prodotto con percentuale di acido Pt_1
lattico inferiore a quella pattuita, preclude ogni prova degli stessi, potendo essere provato solo ciò che è stato previamente allegato, e tanto in disparte ogni valutazione sul valore probatorio della mera consulenza tecnica di parte.
E. Le spese processuali
L'esito complessivo del giudizio di appello, che ha visto la reciproca soccombenza delle parti, con il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, determina l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
In considerazione del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei
10 presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello principale e dell'appello incidentale, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla nei confronti della Parte_1
ditta , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Seconda Controparte_1
Sezione Civile, n. 555/2021, depositata in data 25.2.2021, notificata in data 3.3.2021, nonché sull'appello incidentale proposto, avverso la medesima sentenza, dalla ditta Controparte_1
nei confronti della ogni diversa istanza ed eccezione
[...] Parte_1
rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello principale e dell'appello incidentale, il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 11.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 1583/2021
TRA
(C.F. n. e P.IVA n. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e Parte_2
difesa, in forza di procura generale alle liti per Notar del 2.3.2018, Rep. n. Persona_1
25201 – Racc. n. 5687, allegata all'atto di appello, dall'avv. Graziella Ausiello (C.F. n.
); C.F._1
Appellante
E
(P.IVA n. ), in persona della titolare Controparte_1 P.IVA_3
, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata alla Controparte_1 comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv. Luigi Gravante (C.F. n.
), presso il cui studio Caserta, alla via Ferrarecce, n.148, C.F._2
elettivamente domicilia;
Appellata/Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, n.
555/2021, pubblicata in data 1.3.2021, notificata in data 3.3.2021.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22.1.2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 2235/2016, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, in data 22.7.2016 e notificato in data 25.7.2016, era ingiunto alla ditta Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche di pagare in favore della
[...] CP_1 Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo la somma di € 6.734,40, a titolo di
[...] Pt_1
corrispettivo della fornitura di acido lattico 80% effettuata dalla in favore CP_2 Pt_1
della in data 14.12.2015, di cui alla fattura n. 21773 del 16.12.2015, oltre interessi come CP_1
richiesti (ossia, ai tassi e con le decorrenze di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002), nonché spese processuali.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo spiegava opposizione, con atto di citazione notificato in data 29.9.2016, la ditta che proponeva, in via preliminare, eccezione di incompetenza CP_1
per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
nel merito deduceva che la fornitura di cui alla fattura azionata in sede monitoria conteneva una concentrazione di acido lattico inferiore a quella pattuita, tanto che i suoi clienti, a cui aveva venduto l'acido lattico, avevano denunciato la scarsa resa conseguente all'utilizzo del prodotto. Le lamentele venivano portate a conoscenza della e, nel contraddittorio Pt_1
con quest'ultima, in data 1.2.2016 erano effettuati n. 5 prelievi di acido lattico acquistato per eseguire delle analisi chimiche attraverso il Laboratorio Bio-Lat; in data 17.02.2016 il
Laboratorio faceva pervenire gli esiti degli esami effettuati, che rilevavano una minore percentuale di acido lattico rispetto a quella contrattualmente prevista. L'opponente, pertanto, evidenziava che solo in data 17.2.2016 aveva piena contezza del grave inadempimento della e, quindi, della fondatezza delle lamentele dei propri clienti, terzi acquirenti;
il Pt_1
giorno successivo, il 18.02.2016, inviava missiva, a mezzo pec, alla con cui Pt_1
contestava il grave inadempimento della stessa e formulava eccezione di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., riservandosi di agire in sede giudiziaria per il risarcimento del danno. L'opponente ribadiva che il grave inadempimento della era Pt_1
tale da menomare la fiducia nelle forniture successive, tanto da indurla a chiedere la risoluzione del contratto di fornitura ed il risarcimento danno, che veniva quantificato in una somma da € 5.200,00 a € 26.000,00.
Tanto dedotto, l'opponente così concludeva: CP_1
“in via preliminare, accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale e per l'effetto
2 dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 344312016 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
- nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 344312016, stante la risoluzione del contratto di fornitura per il grave inadempimento posto in essere dalla
Parte_1
- rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta ovvero su documenti che dimostrano l'esistenza di fatti estintivi del patrocinato credito, oltre che di facile e pronta soluzione;
- condannare la società opposta al risarcimento dei danni subiti dalla DI di CP_1
nella misura tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 ovvero di quella somma che sarà accertata
[...]
nel corso del giudizio;
- il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio con attribuzione allo scrivente avvocato antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 7.11.2016, si costituiva in giudizio la che resisteva all'opposizione di cui chiedeva il rigetto, Pt_1
deducendo che le contestazioni dell'opponente relative alla qualità del prodotto fornito
(percentuale di acido lattico inferiore all'80%) erano state organizzate in modo tale da rendere verosimile l'esistenza del presunto vizio della merce e non incorrere nella decadenza dalla garanzia per vizi per la decorrenza del termine di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c.
In particolare, la evidenziava le incongruenze che si ravvisavano nella Pt_1 prospettazione dei fatti operata dall'opponente a) l'opponente non aveva depositato CP_1
nessuna prova delle dedotte lamentele che avrebbe ricevuto dai propri acquirenti sulla “scarsa resa conseguente all'utilizzo del prodotto”; b) dal verbale di prelevamento dei campioni del prodotto da analizzare dell'1.2.2016 risultava che i recipienti contenenti il prodotto erano integri nella loro sigillatura, ma, prima della redazione del verbale dell'1.2.2016, la con CP_1
mail del 29.1.2016, aveva rappresentato direttamente alla distributore per Parte_3
l'Italia del prodotto per cui è causa, la non conformità degli imballaggi dell'acido lattico ad essa fornito, allegando alla mail sette fotografie dei serbatoi (cubi) contenenti il prodotto da essa ritirato presso lo stabilimento dell'opposta in data 14.12.2015. Orbene – deduceva la
- se i sigilli, come risultava dal verbale dell'1.2.2016, erano integri, era Pt_1 materialmente impossibile che l'opponente aveva proceduto alla vendita del prodotto ai CP_1
3 propri clienti;
se, invece, come comunicato dalla con la mail del 29.1.2016, risultava la CP_1 non conformità dell'imballaggio dell'acido lattico, l'opposizione della avrebbe dovuto CP_1
essere rigettata, perché l'opponente era decaduta dal diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., in quanto la dedotta non conformità dell'imballaggio dell'acido lattico, per la presenza di sigilli non integri e non conformi, era vizio ben visibile al momento del ritiro dei quattro serbatoi contenenti l'acido lattico presso lo stabilimento della avvenuto in data 14.12.2015, Pt_1
sicchè da tale data decorreva il termine di otto giorni per la denuncia dei vizi. Ne derivava che l'opponente era decaduta dal diritto alla garanzia per vizi, ex art. 1495 c.c., e, conseguentemente, la proposta opposizione avrebbe dovuto essere rigettata, avendo l'opponente dedotto esclusivamente la mancanza di qualità del prodotto e non la vendita di aliud pro alio, pur se nell'atto di opposizione era stato richiamato l'art. 1453 c.c.
Tanto dedotto, l'opposta concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con Pt_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'assunzione dell'interrogatorio formale de legale rappresentante dell'opposta
, la causa era decisa con sentenza n. 555/2021, pubblicata in data 1.3.2021, Pt_1
notificata in data 3.3.2021, che così statuiva:
“1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.2235/2016;
2) Rigetta la domanda risarcitoria spiegata dalla ditta individuale Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
3) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento in favore della ditta individuale , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 4.835,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA da distrarre a favore dell'avv.to Gravante Luigi dichiaratosene antistatario;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.”.
Il giudice di primo grado, rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito:
- si preoccupava di indagare la causa petendi della risoluzione del contratto di compravendita richiesta dalla e, sulla base delle allegazioni della stessa riteneva che la fattispecie CP_1 CP_1
dedotta in giudizio dovesse essere inquadrata nella mancanza di qualità promesse, ex art. 1497
4 c.c., con conseguente applicazione degli stringenti termini di decadenza di cui all'art. 1495
c.c. (termine di otto giorni dalla scoperta della mancanza di qualità promesse per la effettuare la denuncia);
- riteneva che, nonostante il prodotto fosse stato acquistato nel dicembre 2015, la denuncia della mancanza delle qualità promesse, effettata dalla solo in data 18.2.2016, era CP_1
tempestiva, perché effettuata entro il termine di otto giorni dalla scoperta, avvenuta in data
17.2.2016, quando, cioè, erano stati resi noti i risultati delle analisi chimiche effettuate sul prodotto, che avevano accertato la presenza di una percentuale di acido lattico inferiore a quella pattuita;
- affermava che le argomentazioni dell'opposta secondo cui al momento del Pt_1
prelievo dei campioni i sigilli non erano integri, perché solo con la loro rottura la aveva CP_1
potuto vendere il prodotto ai suoi clienti (che avevano, poi, segnalato la scarsa resa del prodotto), potevano essere superate nel senso che, a fronte di quattro “cubi” contenenti il prodotto di acido lattico, di circa 1.200 Kg ciascuno, con scadenza nel 2019, era ragionevole ritenere che essi non fossero stati aperti tutti insieme, per cui appariva del tutto plausibile che il prelievo dei campioni da analizzare fosse stato effettuato da un “cubo” con sigilli integri, e, in ogni caso, l'integrità del sigillo era stata confermata dal referto del laboratorio di analisi e dal verbale di prelievo dei campioni, recante in calce le firme dei rappresentanti delle rispettive società;
- richiamati i principi di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento del contratto di compravendita, secondo cui è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene e, solo a fronte di tale prova, spetta al compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un altro difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore, affermava che la a fronte dell'allegazione dell'acquirente che il Pt_1 CP_1
prodotto acquistato era viziato sotto il profilo di difetto delle qualità promesse (acido lattico
80%), non aveva dimostrato nulla per smentire tale asserzione, risultando confutata la documentazione presentata a sostegno della propria prospettazione dall'avversa evidenza documentale;
5 - concludeva che l'opposizione doveva essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il primo giudice rigettava, invece, la domanda di risarcimento proposta dall'opponente per difetto di prova dell'ammontare dei danni asseritamente subiti.
B. Giudizio d'appello
Avverso la sentenza N. 555/2021, pubblicata in data 25.2.2021 e notificata in data 3.3.2021, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione notificato a Parte_1
mezzo pec in data 2.4.2021 alla ditta di con cui ha chiesto, in CP_1 Controparte_1
riforma della sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado, ossia di rigettare l'opposizione della e, conseguentemente, di confermare il decreto CP_1
ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita tempestivamente in giudizio in data 16.6.2021 (a fronte della prima udienza, fissata in citazione per il 20.10.2021) la che, in via CP_1 preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto;
nel contempo, ha spiegato appello incidentale al fine di impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria da essa avanzata, perché non provata nel quantum, e ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, che la fosse condannata Pt_1 al risarcimento dei danni da essa subiti quantificati in una somma compresa tra € 5.000,00 e €
26.000,00 o in quella somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 22.1.2025, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dei dettami di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma normativa introdotta dal d. lgs. 10.10.2022, n. 149
(c.d. Riforma Carratbia) ed applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, è infondata, in quanto l'atto di appello consente di individuare con chiarezza le parti della sentenza impugnate, le censure sollevate e le ragioni di dissenso ad esse sottese.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., è superata dalla prosecuzione del giudizio di appello.
C.1 Con il primo motivo di appello, la ha censurato la sentenza di primo grado nella Pt_1
6 parte in cui il primo giudice aveva ritenuto tempestiva la denuncia della mancanza delle qualità promesse effettuata dalla in data 18.2.2016, sul presupposto che la scoperta di CP_1
tale mancanza fosse avvenuta solo in data 17.12.2026, quando, cioè, si era avuta conoscenza dei risultati delle analisi chimiche effettuate in contraddittorio sui campioni del prodotto venduto e consegnato dalla alla in data 14.12.2015. Pt_1 CP_1
L'appellante ha dedotto che la era a conoscenza delle difformità del prodotto già il CP_1
29.1.2016, avendo in tale data la DI comunicato formalmente alla Parte_3
(distributrice per l'Italia del prodotto) la non conformità del prodotto, a seguito delle lamentele dei clienti, a cui la aveva venduto il prodotto, i quali ne denunciavano la CP_1
scarsa resa.
Pertanto, se la mancanza delle qualità promesse era conosciuta dalla per sua stessa CP_1
ammissione, sin dal 29.1.2016, era da tale data che decorreva il termine di otto giorni per la denuncia, ex art. 1495 c.c., sicchè la denuncia effettuata dalla medesima ad essa CP_1
appellante in data 18.2.2016 era intempestiva, con conseguente decadenza della dalla CP_1 garanzia di cui all'art. 1497 c.c.
Il motivo di appello è infondato.
Ed invero, la in data 29.1.2016 comunicava alla non la non conformità CP_1 Parte_3
del prodotto (acido lattico), come assume l'appellante, ma solo la non conformità dell'imballaggio del prodotto nei contenitori di Kg.
1.200 ciascuno (segnalando, in particolare, che il sigillo sul tappo superiore era anonimo;
il sigillo sul rubinetto di scarico del contenitore era manomesso;
il che fungeva da sigillo all'interno del rubinetto era Parte_4
danneggiato/tagliato ed il peso era non conforme a quanto dichiarato in etichetta) e dalla non conformità dell'imballaggio non poteva inferirsi la mancanza delle qualità promesse del prodotto acquistato, ossia la presenza di una percentuale di acido lattico inferiore a quella pattuita, come accertata dalle analisi chimiche successivamente effettuate.
In proposito, giova rilevare che, per orientamento giurisprudenziale consolidato, in materia di garanzia per vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza oggettiva e completa (e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti), sicchè, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata (cass. civ., 20.12.2021, n.
7 40814). Conseguentemente, quando i vizi sono stati appresi dal compratore con la necessaria certezza solo attraverso la relazione di un consulente tecnico nominato dal giudice in un accertamento tecnico preventivo, il termine di decadenza per la denuncia dei vizi, ex art. 1495
c.c., decorre dal momento della comunicazione della cancelleria dell'esito dell'accertamento tecnico preventivo (cass. civ., 8.7.1995, n. 7541; cass. civ., 23.5.2000, n. 6735; 16.3.2011, n.
6169).
Sulla base dei principi sopra indicati, che, benchè espressi dalla Corte di Cassazione in materia di vizi della cosa venduta, ex 1490 c.c., possono ben essere estesi all'ipotesi di mancanza di qualità promesse, ex art. 1497 c.c., deve ritenersi che la abbia avuto CP_1
conoscenza obiettiva e completa della mancanza delle qualità promesse del prodotto acquistato presso la solo con la conoscenza dei risultati delle analisi chimiche Pt_1
effettuate, acquisita in data 17.2.2016, per cui la denuncia effettuata il giorno dopo, 18.2.2016,
è assolutamente tempestiva, ex art. 1495 c.c.
C.2 Con il secondo motivo di appello, la ha impugnato la sentenza di primo grado, Pt_1
nella parte in cui il Tribunale, pur riconoscendo che la merce acquistata e consegnata alla era stata dalla stessa utilizzata, perché venduta a terzi, aveva ritenuto fondata CP_1
l'opposizione, senza considerare, invece, che essa appellante aveva legittimamente diritto al pagamento del corrispettivo di quanto acquistato ed effettivamente utilizzato dalla CP_1
Il motivo di appello è inammissibile, perché non coglie che la pronuncia del primo giudice di accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, trova il suo presupposto nella risoluzione del contratto di compravendita di acido lattico concluso tra la e la per mancanza di qualità promesse, ex art. 1497 c.c. Risolto il Pt_1 CP_1
contratto, infatti, veniva meno la causa giustificativa delle prestazioni delle parti, e, quindi, della prestazione del pagamento del prezzo che era a carico dell'acquirente CP_1
Va rilevato che la nell'atto di opposizione, dopo aver dedotto che il prodotto acquistato CP_1
conteneva acido lattico in percentuale inferiore a quella pattuita e che con pec del 18.2.2016 aveva contestato alla venditrice il grave inadempimento e formulato eccezione di Pt_1 risoluzione, ex art. 1453 c.c., concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo “stante la risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento della . Il Tribunale Pt_1
nella sentenza impugnata affermava la necessità di accertare la causa petendi della pronuncia di risoluzione richiesta dalla per inadempimento della consistente nell'aver CP_1 Pt_1
fornito un prodotto che non aveva le caratteristiche dichiarate al momento della vendita, e
8 concludeva che la fattispecie andava inquadrata nella mancanza di qualità promesse, sottoposta ai termini di decadenza di cui all'art. 1495 c.c., e che la a fronte delle Pt_1 allegazioni dell'acquirente in relazione al difetto delle qualità promesse, non aveva CP_1
dimostrato nulla per smentire tali asserzioni.
L'appellante avrebbe dovuto impugnare la sentenza di primo grado anche nella parte Pt_1
in cui il Tribunale accoglieva l'azione di garanzia per mancanza di qualità promesse, ex art. 1497 c.c., proposta dalla consistente nella richiesta di risoluzione del contratto, e CP_1
riteneva, quindi, risolto il contratto di compravendita, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (essendo venuta meno la causa giustificativa del pagamento del prezzo), ma la non si è fatta carico di tanto, non sollevando nessuna censura avverso la Pt_1
sentenza impugnata in relazione alla risoluzione del contratto, ex art. 1497 c.c.
Né la a fronte della richiesta della di risoluzione del contratto di Pt_1 CP_1
compravendita, per la mancanza di qualità promesse, ha proposto domanda di restituzione del prodotto che aveva venduto e consegnato alla predetta CP_1
D. Analisi dell'appello incidentale
La nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel presente CP_1
giudizio in data 16.6.2021, ha spiegato appello incidentale al fine di censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda risarcitoria da essa avanzata, per difetto di prova dell'ammontare dei danni asseritamente subiti, non potendo considerarsi esaustiva la relazione di consulenza tecnica di parte, non accompagnata da altri elementi atti a dimostrare la flessione degli ordini o la effettuazione di rimborsi riconducibili alla fornitura.
L'appellante incidentale ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo CP_1
giudice, essa, con il deposito della consulenza tecnica di parte, che aveva rendicontato l'andamento dell'azienda relativamente agli anni 2015 e 2016, aveva non solo provato l'esistenza dei danni, il nesso di causalità tra questi e la condotta inadempiente della società venditrice, ma aveva altresì quantificato i danni subiti in un importo compreso tra € 5.200,00
e € 26.000,00.
In particolare, l'appellante incidentale ha dedotto che dalla relazione di consulenza tecnica di parte risultava che uno dei suoi clienti di spessore era la produttrice di Parte_5
latticini, la quale, mentre nell'anno 2015, le aveva consentito di fatturare un imponibile di €
24.960,00, corrispondente ad una quantità di prodotto pari a Kg 19.200, venduto al prezzo di
1,30 al KG, con un guadagno di € 2.880,00, nell'anno 2016, a seguito della fornitura di acido
9 lattico non conforme agli standard indicati nella scheda tecnica, aveva ridotto i suoi acquisti presso la per poi interromperli del tutto, tanto che il fatturato per i prodotti venduti alla CP_1
si era ridotto a € 17.856,00, corrispondente ad una quantità di prodotto pari a Pt_5
14.400,00 KG venduto al prezzo di 1,24, con un guadano di € 720,00.
L'appellante incidentale ha dedotto che la consulenza tecnica di parte avrebbe potuto essere corroborata da altre prove da essa richieste, ma non ammesse dal primo giudice, come ad esempio, la prova testimoniale, di cui ha reiterato la richiesta di ammissione, e che, in ogni caso, il primo giudice avrebbe potuto liquidare i danni in via equitativa.
L'appello incidentale proposto dalla è infondato e, pertanto, deve essere confermata la CP_1
decisione del primo giudice anche in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale, seppure integrando la motivazione della sentenza impugnata con le argomentazioni che seguono.
Ed invero, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla nell'atto di CP_1
opposizione è infondata, perché, prima ancora della prova dell'ammontare dei danni asseritamente subiti, ciò che manca è l'allegazione degli stessi, atteso che la DI non specificava i danni subiti né nell'atto di opposizione, dove provvedeva solo a quantificare la somma pretesa a titolo risarcitoria in un ammontare ricompreso tra € 5.200,00 e 26.000,00, né nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ma si limitava solo ad allegare alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. una consulenza tecnica di parte sull'andamento dell'azienda negli anni 2015 e 2016.
E' evidente che la mancanza, sul piano deduttivo, dell'allegazione dei danni asseritamente subiti a causa della fornitura, da parte della di un prodotto con percentuale di acido Pt_1
lattico inferiore a quella pattuita, preclude ogni prova degli stessi, potendo essere provato solo ciò che è stato previamente allegato, e tanto in disparte ogni valutazione sul valore probatorio della mera consulenza tecnica di parte.
E. Le spese processuali
L'esito complessivo del giudizio di appello, che ha visto la reciproca soccombenza delle parti, con il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, determina l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
In considerazione del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei
10 presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello principale e dell'appello incidentale, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla nei confronti della Parte_1
ditta , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Seconda Controparte_1
Sezione Civile, n. 555/2021, depositata in data 25.2.2021, notificata in data 3.3.2021, nonché sull'appello incidentale proposto, avverso la medesima sentenza, dalla ditta Controparte_1
nei confronti della ogni diversa istanza ed eccezione
[...] Parte_1
rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello principale e dell'appello incidentale, il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 11.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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