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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/04/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 promossa da
Parte_1 domiciliata digitalmente presso l'indirizzo Email_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Tiana in forza di procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
[...] Controparte_2
In persona dei rispettivi legali rappresentanti, domiciliati elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Gallizzi che li rappresenta e difende, anche unitamente all'avv.to Gian Franco Salis in forza di procura in atti. APPELLATI oggetto: appello avverso la sentenza n. 324/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di differenze retributive. All'udienza del 23.4.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE in riforma della impugnata sentenza meglio descritta in epigrafe, così provvedere:
1) accertare e dichiarare che la
[...]
, in persona del legale Parte_2 rappresentante in carica p.t., P.I. , corrente in 07100 Sassari (SS), P.IVA_1
Regione Monte Oro Via Scardacciu Snc, la società in persona del CP_2 legale rappresentante in carica p.t., P.I. corrente in 07100 Sassari P.IVA_2
(SS), Regione Monte Oro Via Scardacciu Snc, ed il sig. , C.F. CP_2
, nato a [...] il [...], residente in 07041 CodiceFiscale_1
Alghero (SS) Via Don Minzoni n°3, ciascuno per i titoli in espositiva, erano datori di lavoro della ricorrente;
2) accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze dei predetti dal 25/07/2011 al 30/09/2014; 3) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono correttamente inquadrabili nel Livello 5 del CCNL Turismo (Aziende
1 Confcommercio); 4) conseguentemente condannare la
[...]
, in Parte_2 persona del legale rappresentante in carica p.t., P.I. , corrente in P.IVA_1
07100 Sassari (SS), Regione Monte Oro Via Scardacciu Snc, la società CP_2
in persona del legale rappresentante in carica p.t., P.I. ,
[...] P.IVA_2 corrente in 07100 Sassari (SS), Regione Monte Oro Via Scardacciu Snc, ed il sig.
, C.F. , nato a [...] il CP_2 CodiceFiscale_1
19/12/1945, residente in [...], ciascuno per i titoli in espositiva, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 19.782,03, a titolo di differenze retributive da busta paga per luglio 2011 – settembre 2014, ratei 13a e 14a mensilità, indennità di mancato preavviso, ferie e permessi contrattuali non goduti residui alla cessazione del rapporto e TFR, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
5) con vittoria delle spese, competenze, ed onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge;
6) in via istruttoria, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, ammettersi e disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio per accertare l'importo dovuto alla ricorrente;
NELL'INTERESSE DEGLI APPELLATI
1) Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) In via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello col favore delle spese dei due gradi di giudizio;
3) Nel merito rigettare l'appello proposto perchè infondato confermando la sentenza del Tribunale di Sassari impugnata;
4) Con il favore delle spese del primo del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con ricorso, depositato in data 30.5.2016 e debitamente notificato alla controparte, chiedeva a questo Tribunale: 1) di Parte_1 accertare e dichiarare che la
[...]
, in persona del legale Parte_2 rappresentante in carica p.t., la società in persona del legale CP_2 rappresentante in carica p.t., ed il sig. , ciascuno per i titoli in CP_2 espositiva, erano datori di lavoro della ricorrente;
2) di accertare e dichiarare che la ricorrente aveva prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze dei predetti dal 25/07/2011 al 30/09/2014; 3) di accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente erano correttamente inquadrabili nel Livello 5 del CCNL Turismo (Aziende Confcommercio); 4) conseguentemente condannare la Parte_2
, in persona del legale rappresentante in carica
[...]
p.t., la società in persona del legale rappresentante in carica p.t., CP_2 il sig. , ciascuno per i titoli in espositiva, in solido tra loro, a CP_2 corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 19.782,03, a titolo di differenze retributive da busta paga per luglio 2011 – settembre 2014, ratei 13a e
14a mensilità, indennità di mancato preavviso, ferie e permessi contrattuali non goduti residui alla cessazione del rapporto e TFR, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Deduceva: - di aver prestato la propria attività lavorativa continuativamente, ininterrottamente e con vincolo di subordinazione alle dipendenze della
[.. Controparte_3
, con qualifica di “addetta al servizio” per il periodo:
[...]
25/07/2011 - 30/09/2014, CCNL Turismo (Aziende Confcommercio), Livello: 5, con un orario di lavoro di 30 ore settimanali divise in tre giorni lavorativi (venerdì ore 16.00 – 01.00, sabato 16.00 – 03.30 e domenica 16.00 – 01.00), eccezion fatta per degli ulteriori brevi periodi in cui veniva pagata esclusivamente con dei c.d.
Voucher; - che la Parte_2
, di cui era socio il sig. aveva
[...] CP_2 dato in gestione l'attività di ristorazione bar presso il centro sportivo in Parte_2
Sassari alla società di cui era amministratore unico in carica e CP_2 legale rappresentante sempre il sig. e che entrambe le società CP_2 avevano medesima sede legale (07100 Sassari (SS), Regione Via Parte_2
Scardacciu Snc); - che l'istante, che era stata assunta e licenziata personalmente dal sig. dal momento della assunzione (25/07/2011) a quello del CP_2 licenziamento (30/09/2014), aveva sempre operato agli ordini e sotto le direttive sia del sig. che degli altri soci della sigg.ri CP_2 CP_2
e che il sig. Persona_1 Persona_2 Persona_3 presentava a clienti e dipendenti come titolari del bar ristorante;
CP_2
- che la sig.ra legale rappresentante in carica della Testimone_1
Parte_2
, a sua volta riceveva le direttive direttamente dal sig.
[...]
che curava personalmente assunzioni, licenziamenti, rapporti
CP_2 con il personale, con i fornitori e con la clientela, e provvedeva ai pagamenti, talvolta in contanti, talvolta con Voucher del valore di € 10,00, ed altre volte con assegni che venivano sottoscritti personalmente dal predetto:
CP_2 una parte del pagamento risultava in busta paga, la differenza veniva corrisposta con modalità cosiddette “in nero”; - che, pertanto, la in persona dei
CP_2 soci e
CP_2 Persona_1 Persona_2 Per_3
ed il sig. in proprio, esercitavano il potere direttivo nei
[...] CP_2 confronti della sig.ra legale rappresentante in carica della Testimone_1
Parte_2
, dell'istante e degli altri dipendenti, stabilendo modi e tempi
[...] dell'obbligazione lavorativa, e svolgendo il potere di controllo e vigilanza nei confronti dell'esponente, e provvedevano anche al ritiro dell'incasso a fine serata;
- che per l'attività lavorativa prestata dal momento dell'assunzione a quello della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 30/09/2014 con licenziamento, l'istante riceveva una retribuzione complessiva di € 21.165,00, mentre, sulla base dei conteggi che si allegano, rimaneva creditrice dell'importo di € 19.238,74 dovuto a titolo di: differenze retributive da busta paga per luglio 2011 – settembre
2014, ratei 13a e 14a mensilità, indennità di mancato preavviso, ferie e permessi contrattuali non goduti residui alla cessazione del rapporto e TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggi allegati al presente atto e che ne facevano parte integrante;
- che tali conteggi erano stati effettuati in applicazione del CCNL e sulla base del CUD 2013, ricostruiti con criterio prudenziale in applicazione dei minimi contrattuali;
- che pertanto la sig.ra Parte_1 allo stato, salvo errore e/o omissione, era creditore della somma di € 19.782,03; - che, a causa del mancato riconoscimento del credito di lavoro, la sig.ra Pt_3
[...] presentava alla Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari richiesta di
[...] intervento, a cui seguì la convocazione innanzi alla stessa per l'esperimento del tentativo di conciliazione monocratico, che si concludeva con esito negativo;
- che l'esito negativo della conciliazione dava seguito ad accertamenti ispettivi che appuravano, come da nota Prot. N°25 del 13/01/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Sassari, che “...al termine degli accertamenti, questo Ufficio ha provveduto ad inviare all di CP_4 Co Sassari i verbali per l'aggiornamento della posizione assicurativa della alle dipendenze della Ditta Polisportiva Monte Oro, nella quale il Sig. è CP_2 stato considerato corresponsabile o datore di lavoro di fatto, per il periodo corrente dal 12/07/2012 al 28/08/2014 per 30 ore settimanali medie e non per 18 ore settimanali....”; - che vano era il tentativo di ottenere le somme dovute. Rilevava, riguardo all'individuazione del reale datore di lavoro e della conseguente legittimazione passiva nella presente causa, che si poteva certamente affermare che il sig. e la erano i datori di lavoro CP_2 CP_2 della ricorrente, dai quali soli, fatta eccezione per un unico caso in cui un assegno veniva sottoscritto da aveva percepito direttamente il compenso Testimone_1 parte, come detto, in busta paga e parte “in nero”. Pertanto, l'evidente commistione creata dai convenuti, ne determina la legittimazione passiva nel presente contenzioso. Si costituivano in giudizio la
[...]
Controparte_6
e la società le quali premettevano che il CP_2 CP_2
CCNL applicato era stato quello per le piccole aziende esercenti attività turistiche
e pubblici servizi e non quello richiamato nel ricorso dalla controparte.
Deducevano che non rispondeva a verità che la avesse Parte_2 dato in gestione il servizio di ristorazione alla società mentre era vero CP_2 che quest'ultima aveva concesso in affitto alla prima l'intero complesso del Centro Sportivo Monte Oro. Deducevano altresì che, a differenza di quanto dichiarato nel ricorso, la era stata assunta dal 12.7.2012 al 31.10.2012, come da lettera Pt_1 di assunzione ed applicazione del contratto , prestando la propria CP_7 attività per 18 ore settimanali e non per quelle dedotte in ricorso. La ricorrente aveva inoltre sottoscritto – nel contratto di lavoro intercorso con la – Parte_2 una clausola di lavoro flessibile, in conseguenza della quale l'orario di lavoro, stabilito dalle ore 20,00 alle ore 23,00, poteva variare a seconda delle esigenze aziendali. Aveva altresì prestato la propria attività lavorativa nei confronti della predetta cooperativa nel periodo compreso tra il 24.8.2013 e il 31.8.2014; tale attività erastata svolta non in qualità di dipendente ed era stata retribuita a mezzo di voucher per le ore espletate. Alcuna attività era stata svolta nel periodo compreso tra il 31.10.2012 e il 24.8.2013: a riprova di tale assunto si rilevava che la era proprietaria al 50% della società Giorai arl, la quale aveva iniziato Pt_1 la propria attività di bar nel centro di Usini (SS) in data 1.8.2013. Ella era stata dunque impegnata in detta attività col fratello. Negavano che l'odierna ricorrente avesse operato agli ordini e sotto le direttive del e degli altri soci CP_2 della Questi ultimi risiedevano a Roma, ove svolgevano la loro attività CP_2 lavorativa;
le loro visite a Sassari ed al centro sportivo erano pertanto assai limitate. Il potere di gestione era in capo soltanto ad . Il Testimone_1 CP_2 era socio fondatore della;
la sua presenza e Parte_2
4 collaborazione nell'attività di struttura erano pertanto più che giustificate. Dal 2011 la struttura si era avvalsa della collaborazione di al quale, dal Parte_4
9.11.2013 sino al 02/2015 veniva affidata la gestione dell'attività di ristorazione. Chiedevano il rigetto del ricorso.” La causa, istruita con documenti e prova, è stata definita con la sentenza n. 324/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, di rigetto del ricorso e con compensazione delle spese di lite. Nel dettaglio, il Tribunale, richiamato il principio in tema di riparto dell'onere della prova in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto non assolto detto onere difettando un quadro chiaro e inequivocabile del periodo di attività lavorativa svolto continuativamente a favore delle parti resistenti. Infatti, le prove orali sono risultate insufficienti a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato ininterrottamente protrattosi per tre anni atteso che Part le dichiarazioni del sono risultate inattendibili in quanto smentite da quelle dei testi , e mentre scarsamente rilevanti sono risultate quelle Tes_2 Tes_3 Tes_4 del teste Tes_5 Anche l'orario di lavoro osservato è risultato indimostrato atteso il contrasto tra le dichiarazioni rese dai medesimi testi indicati in precedenza, nonché la flessibilità di detto orario, confermato anche dall'archiviazione del verbale unico di accertamento e notificazione dell'8.9.2015. Non diverso l'esito di dette prove in ordine all'esercizio del potere direttivo da parte del avuto riguardo sia alla circostanza che la ha concesso CP_2 CP_2 in affitto la struttura del centro sportivo di Sassari e non viceversa, sia Parte_2 al fatto che il predetto, quale socio fondatore della , ha Parte_2 svolto attività compatibile con detto ruolo senza potersi desumere la sua carica di datore di lavoro della ricorrente sia, ancora, alle dichiarazioni rese dai testi Part ( , e escussi in merito al ruolo del Tes_2 Tes_6 Tes_3
Avverso tale sentenza ha proposto appello la cui hanno resistito, con Pt_1 memoria, gli originari resistenti.
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Con l'unico motivo, si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto: motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria sull'assolvimento dell'onere della prova e sull'accertamento del rapporto di lavoro e sulla sua durata. In sintesi, l'appellante afferma che, sulla base delle dichiarazioni rese da e CP_2 Tes_ Part
nonché dai testi , è Tes_5 Tes_7 Tes_2 Tes_3 Tes_4 incontrovertibile la raggiunta dimostrazione di tutte le deduzioni riportate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Il motivo non è condivisibile. Invero, l'appellante, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha allegato: a) di avere prestato attività lavorativa continuativamente, ininterrottamente e con vincolo di subordinazione alle dipendenze della
Parte_2
, in persona del legale rappresentante in carica p.t., con
[...]
5 qualifica di “addetta al servizio” per il periodo: 25/07/2011 - 30/09/2014, CCNL: Turismo (Aziende Confcommercio) Livello: 5, con un orario di lavoro di 30 ore settimanali divise in tre giorni lavorativi (venerdì ore 16.00 – 01.00, sabato 16.00 –
03.30 e domenica 16.00 – 01.00), eccezion fatta per degli ulteriori brevi periodi in cui veniva pagata esclusivamente con dei c.d. Voucher;
b) di essere stata assunta e licenziata personalmente dal sig. dal momento della assunzione CP_2
(25/07/2011) a quello del licenziamento (30/09/2014), operando sempre agli ordini e sotto le direttive sia del sig. che degli altri soci della METIDE CP_2
SRL PETROCCHI Pietro, e che il Persona_2 Persona_3 presentava a clienti e dipendenti come titolari del bar ristorante;
c) che CP_2 la sig.ra legale rappresentante in carica della Testimone_1 [...]
, Parte_2 riceveva le direttive direttamente dal che curava personalmente CP_2 assunzioni, licenziamenti, rapporti con il personale, con i fornitori e con la clientela, e provvedeva ai pagamenti, talvolta in contanti, talvolta con Voucher del valore di € 10,00, ed altre volte con assegni che venivano sottoscritti personalmente dal predetto (assegni Banca di Sassari, Filiale di Via Sorso: num. CP_2 81999357 del 14/08/2012 di € 435,00; num. 81999358 del 14/08/2012 di € 865,00; num. 82003529 del 17/07/2012 di € 587,00; num. 82003530 del 24/09/2012 di € 713,00; num. 82006005 del 22/10/2012 di € 597,00; num. 82006006 del 22/10/2012 di € 700,00): una parte del pagamento risultava in busta paga, la differenza veniva corrisposta con modalità cosiddette “in nero”; d) che la CP_2
in persona dei soci
[...] CP_2 Persona_1 Per_2
e ed il sig. in proprio,
[...] Persona_3 CP_2 esercitavano il potere direttivo nei confronti dell'istante stabilendo modi e tempi dell'obbligazione lavorativa, e svolgendo il potere di controllo e vigilanza nei confronti dell'esponente, e provvedevano anche al ritiro dell'incasso a fine serata;
e) che, pertanto, è rimasta creditrice dell'importo di € 19.238,74 dovuto a titolo di: differenze retributive da busta paga per luglio 2011 – settembre 2014, ratei 13a e
14a mensilità, indennità di mancato preavviso, ferie e permessi contrattuali non goduti residui alla cessazione del rapporto e TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Per contro, il quadro istruttorio ha evidenziato che 1) il tentativo di conciliazione è stato promosso nei confronti della per il periodo
1.8.2011 al 31.8.2014; CP_2
2) la ha rivolto la richiesta di intervento alla direzione provinciale del Pt_1 lavoro di Sassari per l'accertamento del rapporto di lavoro con la in CP_2 persona del legale rappresentante svoltosi nel periodo dal 1.8.2011 CP_2 al 31.8.2014 per 30 ore settimanali suddivise in tre giorni lavorativi (venerdì –
h.16-01 -, sabato h. 16-03, domenica h. 16-01): dunque, non solo non risulta avanzata alcuna richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro nei confronti del e della Cooperativa sportiva, ma detto rapporto avrebbe avuto comunque CP_2 una data di inizio diversa da quella dedotta nel corso del presente giudizio;
3) l'appellante ha risposto affermativamente al capo M) dell'interrogatorio formale dedotto da parte appellata, confessando che dell'organizzazione dell'attività presso Part la struttura del centro sportivo se ne occupava il sin dal novembre 2011: quest'ultimo ha affermato di avere iniziato nell'ottobre 2011. Per quanto il mese Part non sia coincidente, è peraltro evidente che neppure il teste ha conoscenza
6 diretta dell'inizio del rapporto di lavoro per cui è giudizio dal mese di agosto 2011. Data che non viene confermata da nessuno dei testi escussi né è indicata nelle dichiarazioni prodotte dall'appellante, tutte per vero silenti in ordine all'invocato rapporto di lavoro della L'ammissione è, altresì, rilevante in quanto Pt_1 contrasta con l'allegazione dell'appellante secondo cui ella riceveva le direttive dal
4) il teste ha frequentato il centro sportivo da luglio a dicembre CP_2 Tes_5 2011 stante rapporti commerciali con lo stesso: ricorda di avere visto l'appellante lavorare o il venerdì o la domenica senza peraltro ricordare il periodo. Dunque, neppure detto teste consente di accertare non solo la data di inizio del rapporto di lavoro indicata dalla ma neppure una diversa data certa del 2011. Per Pt_1 contro, i testi , (quest'ultima dipendente della stessa Tes_2 Tes_3 Tes_4
e hanno tutti datato la presenza dell'appellante nel centro sportivo Pt_1 Tes_7 nel 2012. Quest'ultimo, in particolare, assunto quale pizzaiolo, ricorda di avervi lavorato per “circa un anno da aprile/maggio 2012” trovandovi già la quale Pt_1 cameriera: trattasi di un periodo in parte coincidente con quello in cui quest'ultima risulta regolarmente assunta;
5) nessuno dei testi ha confermato la durata Part ininterrotta del rapporto di lavoro fino al 30.9.2014: infatti, i testi , Tes_2 non riferiscono alcunché mentre la teste riferisce di attività Tes_5 Tes_3 lavorativa svolta genericamente nel 2014 e retribuita con voucher, mentre il teste si riferisce genericamente ad attività lavorativa svolta nel 2013 sempre Tes_4 retribuita con voucher. A ciò si aggiunga che alcuno dei testi ha indicato esattamente il proprio periodo lavorativo né il proprio orario di lavoro per cui è risultato che alcuni dei testi hanno lavorato soltanto il sabato e, a chiamata, anche la domenica: così i testi (che peraltro, riferisce anche del Tes_4 Tes_3 Tes_5 venerdì, ma comunque per l'anno 2011). Il teste ha ricordato, come già Tes_7 scritto, fatti dall'aprile/maggio 2012 fino a circa un anno dopo, senza nulla dire dell'orario e dei giorni di lavoro della Pt_1 L'unico teste che ha ricordato il maggior numero delle deduzioni dell'appellante è Part il il quale, all'epoca della deposizione testimoniale, svolgeva la propria attività lavorativa unitamente alla ciò che, ad avviso della Corte, risulta avere Pt_1 alterato la qualità dei ricordi atteso che ha riferito circostanze assai diverse da quelle dedotte dalla stessa appellante, logicamente più attendibile rispetto al ricordo del predetto teste, nonché diverse anche rispetto agli altri testi.
Infatti, oltre a indicare come mese di inizio del rapporto di lavoro in questione il luglio 2011, nonostante poi precisi di avere iniziato a lavorare presso la struttura del da ottobre 2011, ha riferito di un orario diverso da quello indicato Parte_2 dall'appellante, di attività lavorativa svolta 7 giorni su 7 nei mesi di giugno e luglio e di 6 giorni su 7 nel restante periodo, di direttive date dal benché fosse il CP_2 teste a gestire i rapporti di lavoro in qualità di direttore della struttura, nonché di direttive date anche dagli altri soci della società appellata benché questi ultimi si recassero soltanto occasionalmente presso la struttura della Parte_2
circostanze tutte contraddette da altri testi. Tutto ciò induce questa Corte a
[...] ritenere che, verosimilmente, vi sia stata la sovrapposizione di ricordi tra l'esperienza lavorativa pregressa e quella intrapresa successivamente con la
Pt_1
Non senza omettere di precisare che difetta integralmente la prova di un licenziamento, la prova dell'assunzione diretta da parte del dell'esercizio CP_2
7 di un potere gerarchico e disciplinare e, in generale, dell'eterodirezione, requisito essenziale ai fini della qualifica del rapporto di lavoro in termini di subordinazione.
Complessivamente, pertanto, deve condividersi il giudizio di mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellante con conseguente conferma della sentenza di rigetto delle relative pretese. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 324/2021 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con la
Controparte_8 CP_2
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
[...] CP_2 condanna l'appellante alla rifusione agli appellati delle spese processuali di grado che liquida in complessivi € 2.900,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Giorni 5 per la motivazione
Sassari il 23.4.2025.
Il Presidente
Dott. Marcello Giacalone
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 promossa da
Parte_1 domiciliata digitalmente presso l'indirizzo Email_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Tiana in forza di procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
[...] Controparte_2
In persona dei rispettivi legali rappresentanti, domiciliati elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Gallizzi che li rappresenta e difende, anche unitamente all'avv.to Gian Franco Salis in forza di procura in atti. APPELLATI oggetto: appello avverso la sentenza n. 324/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di differenze retributive. All'udienza del 23.4.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE in riforma della impugnata sentenza meglio descritta in epigrafe, così provvedere:
1) accertare e dichiarare che la
[...]
, in persona del legale Parte_2 rappresentante in carica p.t., P.I. , corrente in 07100 Sassari (SS), P.IVA_1
Regione Monte Oro Via Scardacciu Snc, la società in persona del CP_2 legale rappresentante in carica p.t., P.I. corrente in 07100 Sassari P.IVA_2
(SS), Regione Monte Oro Via Scardacciu Snc, ed il sig. , C.F. CP_2
, nato a [...] il [...], residente in 07041 CodiceFiscale_1
Alghero (SS) Via Don Minzoni n°3, ciascuno per i titoli in espositiva, erano datori di lavoro della ricorrente;
2) accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze dei predetti dal 25/07/2011 al 30/09/2014; 3) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono correttamente inquadrabili nel Livello 5 del CCNL Turismo (Aziende
1 Confcommercio); 4) conseguentemente condannare la
[...]
, in Parte_2 persona del legale rappresentante in carica p.t., P.I. , corrente in P.IVA_1
07100 Sassari (SS), Regione Monte Oro Via Scardacciu Snc, la società CP_2
in persona del legale rappresentante in carica p.t., P.I. ,
[...] P.IVA_2 corrente in 07100 Sassari (SS), Regione Monte Oro Via Scardacciu Snc, ed il sig.
, C.F. , nato a [...] il CP_2 CodiceFiscale_1
19/12/1945, residente in [...], ciascuno per i titoli in espositiva, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 19.782,03, a titolo di differenze retributive da busta paga per luglio 2011 – settembre 2014, ratei 13a e 14a mensilità, indennità di mancato preavviso, ferie e permessi contrattuali non goduti residui alla cessazione del rapporto e TFR, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
5) con vittoria delle spese, competenze, ed onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge;
6) in via istruttoria, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, ammettersi e disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio per accertare l'importo dovuto alla ricorrente;
NELL'INTERESSE DEGLI APPELLATI
1) Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
2) In via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello col favore delle spese dei due gradi di giudizio;
3) Nel merito rigettare l'appello proposto perchè infondato confermando la sentenza del Tribunale di Sassari impugnata;
4) Con il favore delle spese del primo del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con ricorso, depositato in data 30.5.2016 e debitamente notificato alla controparte, chiedeva a questo Tribunale: 1) di Parte_1 accertare e dichiarare che la
[...]
, in persona del legale Parte_2 rappresentante in carica p.t., la società in persona del legale CP_2 rappresentante in carica p.t., ed il sig. , ciascuno per i titoli in CP_2 espositiva, erano datori di lavoro della ricorrente;
2) di accertare e dichiarare che la ricorrente aveva prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze dei predetti dal 25/07/2011 al 30/09/2014; 3) di accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente erano correttamente inquadrabili nel Livello 5 del CCNL Turismo (Aziende Confcommercio); 4) conseguentemente condannare la Parte_2
, in persona del legale rappresentante in carica
[...]
p.t., la società in persona del legale rappresentante in carica p.t., CP_2 il sig. , ciascuno per i titoli in espositiva, in solido tra loro, a CP_2 corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 19.782,03, a titolo di differenze retributive da busta paga per luglio 2011 – settembre 2014, ratei 13a e
14a mensilità, indennità di mancato preavviso, ferie e permessi contrattuali non goduti residui alla cessazione del rapporto e TFR, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Deduceva: - di aver prestato la propria attività lavorativa continuativamente, ininterrottamente e con vincolo di subordinazione alle dipendenze della
[.. Controparte_3
, con qualifica di “addetta al servizio” per il periodo:
[...]
25/07/2011 - 30/09/2014, CCNL Turismo (Aziende Confcommercio), Livello: 5, con un orario di lavoro di 30 ore settimanali divise in tre giorni lavorativi (venerdì ore 16.00 – 01.00, sabato 16.00 – 03.30 e domenica 16.00 – 01.00), eccezion fatta per degli ulteriori brevi periodi in cui veniva pagata esclusivamente con dei c.d.
Voucher; - che la Parte_2
, di cui era socio il sig. aveva
[...] CP_2 dato in gestione l'attività di ristorazione bar presso il centro sportivo in Parte_2
Sassari alla società di cui era amministratore unico in carica e CP_2 legale rappresentante sempre il sig. e che entrambe le società CP_2 avevano medesima sede legale (07100 Sassari (SS), Regione Via Parte_2
Scardacciu Snc); - che l'istante, che era stata assunta e licenziata personalmente dal sig. dal momento della assunzione (25/07/2011) a quello del CP_2 licenziamento (30/09/2014), aveva sempre operato agli ordini e sotto le direttive sia del sig. che degli altri soci della sigg.ri CP_2 CP_2
e che il sig. Persona_1 Persona_2 Persona_3 presentava a clienti e dipendenti come titolari del bar ristorante;
CP_2
- che la sig.ra legale rappresentante in carica della Testimone_1
Parte_2
, a sua volta riceveva le direttive direttamente dal sig.
[...]
che curava personalmente assunzioni, licenziamenti, rapporti
CP_2 con il personale, con i fornitori e con la clientela, e provvedeva ai pagamenti, talvolta in contanti, talvolta con Voucher del valore di € 10,00, ed altre volte con assegni che venivano sottoscritti personalmente dal predetto:
CP_2 una parte del pagamento risultava in busta paga, la differenza veniva corrisposta con modalità cosiddette “in nero”; - che, pertanto, la in persona dei
CP_2 soci e
CP_2 Persona_1 Persona_2 Per_3
ed il sig. in proprio, esercitavano il potere direttivo nei
[...] CP_2 confronti della sig.ra legale rappresentante in carica della Testimone_1
Parte_2
, dell'istante e degli altri dipendenti, stabilendo modi e tempi
[...] dell'obbligazione lavorativa, e svolgendo il potere di controllo e vigilanza nei confronti dell'esponente, e provvedevano anche al ritiro dell'incasso a fine serata;
- che per l'attività lavorativa prestata dal momento dell'assunzione a quello della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 30/09/2014 con licenziamento, l'istante riceveva una retribuzione complessiva di € 21.165,00, mentre, sulla base dei conteggi che si allegano, rimaneva creditrice dell'importo di € 19.238,74 dovuto a titolo di: differenze retributive da busta paga per luglio 2011 – settembre
2014, ratei 13a e 14a mensilità, indennità di mancato preavviso, ferie e permessi contrattuali non goduti residui alla cessazione del rapporto e TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da conteggi allegati al presente atto e che ne facevano parte integrante;
- che tali conteggi erano stati effettuati in applicazione del CCNL e sulla base del CUD 2013, ricostruiti con criterio prudenziale in applicazione dei minimi contrattuali;
- che pertanto la sig.ra Parte_1 allo stato, salvo errore e/o omissione, era creditore della somma di € 19.782,03; - che, a causa del mancato riconoscimento del credito di lavoro, la sig.ra Pt_3
[...] presentava alla Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari richiesta di
[...] intervento, a cui seguì la convocazione innanzi alla stessa per l'esperimento del tentativo di conciliazione monocratico, che si concludeva con esito negativo;
- che l'esito negativo della conciliazione dava seguito ad accertamenti ispettivi che appuravano, come da nota Prot. N°25 del 13/01/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Sassari, che “...al termine degli accertamenti, questo Ufficio ha provveduto ad inviare all di CP_4 Co Sassari i verbali per l'aggiornamento della posizione assicurativa della alle dipendenze della Ditta Polisportiva Monte Oro, nella quale il Sig. è CP_2 stato considerato corresponsabile o datore di lavoro di fatto, per il periodo corrente dal 12/07/2012 al 28/08/2014 per 30 ore settimanali medie e non per 18 ore settimanali....”; - che vano era il tentativo di ottenere le somme dovute. Rilevava, riguardo all'individuazione del reale datore di lavoro e della conseguente legittimazione passiva nella presente causa, che si poteva certamente affermare che il sig. e la erano i datori di lavoro CP_2 CP_2 della ricorrente, dai quali soli, fatta eccezione per un unico caso in cui un assegno veniva sottoscritto da aveva percepito direttamente il compenso Testimone_1 parte, come detto, in busta paga e parte “in nero”. Pertanto, l'evidente commistione creata dai convenuti, ne determina la legittimazione passiva nel presente contenzioso. Si costituivano in giudizio la
[...]
Controparte_6
e la società le quali premettevano che il CP_2 CP_2
CCNL applicato era stato quello per le piccole aziende esercenti attività turistiche
e pubblici servizi e non quello richiamato nel ricorso dalla controparte.
Deducevano che non rispondeva a verità che la avesse Parte_2 dato in gestione il servizio di ristorazione alla società mentre era vero CP_2 che quest'ultima aveva concesso in affitto alla prima l'intero complesso del Centro Sportivo Monte Oro. Deducevano altresì che, a differenza di quanto dichiarato nel ricorso, la era stata assunta dal 12.7.2012 al 31.10.2012, come da lettera Pt_1 di assunzione ed applicazione del contratto , prestando la propria CP_7 attività per 18 ore settimanali e non per quelle dedotte in ricorso. La ricorrente aveva inoltre sottoscritto – nel contratto di lavoro intercorso con la – Parte_2 una clausola di lavoro flessibile, in conseguenza della quale l'orario di lavoro, stabilito dalle ore 20,00 alle ore 23,00, poteva variare a seconda delle esigenze aziendali. Aveva altresì prestato la propria attività lavorativa nei confronti della predetta cooperativa nel periodo compreso tra il 24.8.2013 e il 31.8.2014; tale attività erastata svolta non in qualità di dipendente ed era stata retribuita a mezzo di voucher per le ore espletate. Alcuna attività era stata svolta nel periodo compreso tra il 31.10.2012 e il 24.8.2013: a riprova di tale assunto si rilevava che la era proprietaria al 50% della società Giorai arl, la quale aveva iniziato Pt_1 la propria attività di bar nel centro di Usini (SS) in data 1.8.2013. Ella era stata dunque impegnata in detta attività col fratello. Negavano che l'odierna ricorrente avesse operato agli ordini e sotto le direttive del e degli altri soci CP_2 della Questi ultimi risiedevano a Roma, ove svolgevano la loro attività CP_2 lavorativa;
le loro visite a Sassari ed al centro sportivo erano pertanto assai limitate. Il potere di gestione era in capo soltanto ad . Il Testimone_1 CP_2 era socio fondatore della;
la sua presenza e Parte_2
4 collaborazione nell'attività di struttura erano pertanto più che giustificate. Dal 2011 la struttura si era avvalsa della collaborazione di al quale, dal Parte_4
9.11.2013 sino al 02/2015 veniva affidata la gestione dell'attività di ristorazione. Chiedevano il rigetto del ricorso.” La causa, istruita con documenti e prova, è stata definita con la sentenza n. 324/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, di rigetto del ricorso e con compensazione delle spese di lite. Nel dettaglio, il Tribunale, richiamato il principio in tema di riparto dell'onere della prova in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto non assolto detto onere difettando un quadro chiaro e inequivocabile del periodo di attività lavorativa svolto continuativamente a favore delle parti resistenti. Infatti, le prove orali sono risultate insufficienti a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato ininterrottamente protrattosi per tre anni atteso che Part le dichiarazioni del sono risultate inattendibili in quanto smentite da quelle dei testi , e mentre scarsamente rilevanti sono risultate quelle Tes_2 Tes_3 Tes_4 del teste Tes_5 Anche l'orario di lavoro osservato è risultato indimostrato atteso il contrasto tra le dichiarazioni rese dai medesimi testi indicati in precedenza, nonché la flessibilità di detto orario, confermato anche dall'archiviazione del verbale unico di accertamento e notificazione dell'8.9.2015. Non diverso l'esito di dette prove in ordine all'esercizio del potere direttivo da parte del avuto riguardo sia alla circostanza che la ha concesso CP_2 CP_2 in affitto la struttura del centro sportivo di Sassari e non viceversa, sia Parte_2 al fatto che il predetto, quale socio fondatore della , ha Parte_2 svolto attività compatibile con detto ruolo senza potersi desumere la sua carica di datore di lavoro della ricorrente sia, ancora, alle dichiarazioni rese dai testi Part ( , e escussi in merito al ruolo del Tes_2 Tes_6 Tes_3
Avverso tale sentenza ha proposto appello la cui hanno resistito, con Pt_1 memoria, gli originari resistenti.
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Con l'unico motivo, si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto: motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria sull'assolvimento dell'onere della prova e sull'accertamento del rapporto di lavoro e sulla sua durata. In sintesi, l'appellante afferma che, sulla base delle dichiarazioni rese da e CP_2 Tes_ Part
nonché dai testi , è Tes_5 Tes_7 Tes_2 Tes_3 Tes_4 incontrovertibile la raggiunta dimostrazione di tutte le deduzioni riportate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Il motivo non è condivisibile. Invero, l'appellante, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha allegato: a) di avere prestato attività lavorativa continuativamente, ininterrottamente e con vincolo di subordinazione alle dipendenze della
Parte_2
, in persona del legale rappresentante in carica p.t., con
[...]
5 qualifica di “addetta al servizio” per il periodo: 25/07/2011 - 30/09/2014, CCNL: Turismo (Aziende Confcommercio) Livello: 5, con un orario di lavoro di 30 ore settimanali divise in tre giorni lavorativi (venerdì ore 16.00 – 01.00, sabato 16.00 –
03.30 e domenica 16.00 – 01.00), eccezion fatta per degli ulteriori brevi periodi in cui veniva pagata esclusivamente con dei c.d. Voucher;
b) di essere stata assunta e licenziata personalmente dal sig. dal momento della assunzione CP_2
(25/07/2011) a quello del licenziamento (30/09/2014), operando sempre agli ordini e sotto le direttive sia del sig. che degli altri soci della METIDE CP_2
SRL PETROCCHI Pietro, e che il Persona_2 Persona_3 presentava a clienti e dipendenti come titolari del bar ristorante;
c) che CP_2 la sig.ra legale rappresentante in carica della Testimone_1 [...]
, Parte_2 riceveva le direttive direttamente dal che curava personalmente CP_2 assunzioni, licenziamenti, rapporti con il personale, con i fornitori e con la clientela, e provvedeva ai pagamenti, talvolta in contanti, talvolta con Voucher del valore di € 10,00, ed altre volte con assegni che venivano sottoscritti personalmente dal predetto (assegni Banca di Sassari, Filiale di Via Sorso: num. CP_2 81999357 del 14/08/2012 di € 435,00; num. 81999358 del 14/08/2012 di € 865,00; num. 82003529 del 17/07/2012 di € 587,00; num. 82003530 del 24/09/2012 di € 713,00; num. 82006005 del 22/10/2012 di € 597,00; num. 82006006 del 22/10/2012 di € 700,00): una parte del pagamento risultava in busta paga, la differenza veniva corrisposta con modalità cosiddette “in nero”; d) che la CP_2
in persona dei soci
[...] CP_2 Persona_1 Per_2
e ed il sig. in proprio,
[...] Persona_3 CP_2 esercitavano il potere direttivo nei confronti dell'istante stabilendo modi e tempi dell'obbligazione lavorativa, e svolgendo il potere di controllo e vigilanza nei confronti dell'esponente, e provvedevano anche al ritiro dell'incasso a fine serata;
e) che, pertanto, è rimasta creditrice dell'importo di € 19.238,74 dovuto a titolo di: differenze retributive da busta paga per luglio 2011 – settembre 2014, ratei 13a e
14a mensilità, indennità di mancato preavviso, ferie e permessi contrattuali non goduti residui alla cessazione del rapporto e TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Per contro, il quadro istruttorio ha evidenziato che 1) il tentativo di conciliazione è stato promosso nei confronti della per il periodo
1.8.2011 al 31.8.2014; CP_2
2) la ha rivolto la richiesta di intervento alla direzione provinciale del Pt_1 lavoro di Sassari per l'accertamento del rapporto di lavoro con la in CP_2 persona del legale rappresentante svoltosi nel periodo dal 1.8.2011 CP_2 al 31.8.2014 per 30 ore settimanali suddivise in tre giorni lavorativi (venerdì –
h.16-01 -, sabato h. 16-03, domenica h. 16-01): dunque, non solo non risulta avanzata alcuna richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro nei confronti del e della Cooperativa sportiva, ma detto rapporto avrebbe avuto comunque CP_2 una data di inizio diversa da quella dedotta nel corso del presente giudizio;
3) l'appellante ha risposto affermativamente al capo M) dell'interrogatorio formale dedotto da parte appellata, confessando che dell'organizzazione dell'attività presso Part la struttura del centro sportivo se ne occupava il sin dal novembre 2011: quest'ultimo ha affermato di avere iniziato nell'ottobre 2011. Per quanto il mese Part non sia coincidente, è peraltro evidente che neppure il teste ha conoscenza
6 diretta dell'inizio del rapporto di lavoro per cui è giudizio dal mese di agosto 2011. Data che non viene confermata da nessuno dei testi escussi né è indicata nelle dichiarazioni prodotte dall'appellante, tutte per vero silenti in ordine all'invocato rapporto di lavoro della L'ammissione è, altresì, rilevante in quanto Pt_1 contrasta con l'allegazione dell'appellante secondo cui ella riceveva le direttive dal
4) il teste ha frequentato il centro sportivo da luglio a dicembre CP_2 Tes_5 2011 stante rapporti commerciali con lo stesso: ricorda di avere visto l'appellante lavorare o il venerdì o la domenica senza peraltro ricordare il periodo. Dunque, neppure detto teste consente di accertare non solo la data di inizio del rapporto di lavoro indicata dalla ma neppure una diversa data certa del 2011. Per Pt_1 contro, i testi , (quest'ultima dipendente della stessa Tes_2 Tes_3 Tes_4
e hanno tutti datato la presenza dell'appellante nel centro sportivo Pt_1 Tes_7 nel 2012. Quest'ultimo, in particolare, assunto quale pizzaiolo, ricorda di avervi lavorato per “circa un anno da aprile/maggio 2012” trovandovi già la quale Pt_1 cameriera: trattasi di un periodo in parte coincidente con quello in cui quest'ultima risulta regolarmente assunta;
5) nessuno dei testi ha confermato la durata Part ininterrotta del rapporto di lavoro fino al 30.9.2014: infatti, i testi , Tes_2 non riferiscono alcunché mentre la teste riferisce di attività Tes_5 Tes_3 lavorativa svolta genericamente nel 2014 e retribuita con voucher, mentre il teste si riferisce genericamente ad attività lavorativa svolta nel 2013 sempre Tes_4 retribuita con voucher. A ciò si aggiunga che alcuno dei testi ha indicato esattamente il proprio periodo lavorativo né il proprio orario di lavoro per cui è risultato che alcuni dei testi hanno lavorato soltanto il sabato e, a chiamata, anche la domenica: così i testi (che peraltro, riferisce anche del Tes_4 Tes_3 Tes_5 venerdì, ma comunque per l'anno 2011). Il teste ha ricordato, come già Tes_7 scritto, fatti dall'aprile/maggio 2012 fino a circa un anno dopo, senza nulla dire dell'orario e dei giorni di lavoro della Pt_1 L'unico teste che ha ricordato il maggior numero delle deduzioni dell'appellante è Part il il quale, all'epoca della deposizione testimoniale, svolgeva la propria attività lavorativa unitamente alla ciò che, ad avviso della Corte, risulta avere Pt_1 alterato la qualità dei ricordi atteso che ha riferito circostanze assai diverse da quelle dedotte dalla stessa appellante, logicamente più attendibile rispetto al ricordo del predetto teste, nonché diverse anche rispetto agli altri testi.
Infatti, oltre a indicare come mese di inizio del rapporto di lavoro in questione il luglio 2011, nonostante poi precisi di avere iniziato a lavorare presso la struttura del da ottobre 2011, ha riferito di un orario diverso da quello indicato Parte_2 dall'appellante, di attività lavorativa svolta 7 giorni su 7 nei mesi di giugno e luglio e di 6 giorni su 7 nel restante periodo, di direttive date dal benché fosse il CP_2 teste a gestire i rapporti di lavoro in qualità di direttore della struttura, nonché di direttive date anche dagli altri soci della società appellata benché questi ultimi si recassero soltanto occasionalmente presso la struttura della Parte_2
circostanze tutte contraddette da altri testi. Tutto ciò induce questa Corte a
[...] ritenere che, verosimilmente, vi sia stata la sovrapposizione di ricordi tra l'esperienza lavorativa pregressa e quella intrapresa successivamente con la
Pt_1
Non senza omettere di precisare che difetta integralmente la prova di un licenziamento, la prova dell'assunzione diretta da parte del dell'esercizio CP_2
7 di un potere gerarchico e disciplinare e, in generale, dell'eterodirezione, requisito essenziale ai fini della qualifica del rapporto di lavoro in termini di subordinazione.
Complessivamente, pertanto, deve condividersi il giudizio di mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellante con conseguente conferma della sentenza di rigetto delle relative pretese. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 324/2021 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con la
Controparte_8 CP_2
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
[...] CP_2 condanna l'appellante alla rifusione agli appellati delle spese processuali di grado che liquida in complessivi € 2.900,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Giorni 5 per la motivazione
Sassari il 23.4.2025.
Il Presidente
Dott. Marcello Giacalone
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