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Sentenza 3 luglio 2024
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Sentenza 19 luglio 2024
Decreto presidenziale 3 settembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 21 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 28 marzo 2025
Ordinanza collegiale 10 giugno 2025
Parere definitivo 13 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 21/02/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01493/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06610/2024 REG.RIC.
N. 06815/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6610 del 2024, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Bellardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Capurso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda sanitaria locale di -OMISSIS-e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
della -OMISSIS-– società cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 6815 del 2024, proposto dalla Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la -OMISSIS-– società cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di -OMISSIS-, dell’Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS-e -OMISSIS-, dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari e della società -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
con entrambi i ricorsi n. 6610 e n. 6815 del 2024:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione seconda, n. 631 del 22 maggio 2024, resa tra le parti, concernente la realizzazione di una comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica nel Comune di -OMISSIS-.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nel giudizio n. 6610 del 2024 della -OMISSIS-, del Comune di -OMISSIS- e dell’Azienda sanitaria locale di -OMISSIS-e -OMISSIS- e nel giudizio n. 6815 del 2024 della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati Massimo Bellardi, Andrea Scarpellini Camilli, Michele Capurso, Aristide Police e Massimo Felice Ingravalle;
1. La Regione Puglia, con regolamento regionale n. 18 del 2014, ha disciplinato “ i requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e per l’accreditamento delle Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità ”.
1.1. Al Comune di -OMISSIS- sono quindi pervenute due istanze di autorizzazione per la realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (di seguito indicata come CRAP) dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità; la prima, del 28 gennaio 2021, della società -OMISSIS- per 12 posti letto da ubicare in via -OMISSIS- la seconda, inoltrata del 3 febbraio 2021 per 12 posti letto da ubicare in via -OMISSIS-, del consorzio di cooperative sociali -OMISSIS-.
1.2. Il Comune di -OMISSIS-, ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992, della legge regionale della Puglia n. 9 del 2017, del citato regolamento regionale n. 18 del 2015, del regolamento n. 20 del 2020, nonché della delibera regionale n. -OMISSIS-del 2013, dopo aver espresso il parere di compatibilità urbanistica sugli interventi previsti, ha chiesto alla Regione Puglia di rendere il parere di compatibilità, quanto al fabbisogno di posti letto, nonché alla localizzazione delle strutture residenziali richieste.
1.3. Successivamente, in esito valutazione comparativa delle due istanze, la Regione Puglia, con determinazione n. 314 del 3 dicembre 2021 ha rilasciato parere favorevole di compatibilità sull’istanza della società -OMISSIS- classificatasi al primo posto della graduatoria con il punteggio di 18 punti (il consorzio -OMISSIS- si è invece classificata al secondo posto con 16 punti).
1.4. In particolare, la Regione con determina n. 314 del 3 dicembre 2021 ha rilevato che “ la struttura afferente a -OMISSIS-è completamente autonoma ed indipendente, non ha affacci diretti di terzi nelle aree esterne e assicura la privacy dei pazienti ed un clima e contesto terapeutico più appropriato alle esigenze di cura ”, mentre la struttura afferente al consorzio -OMISSIS- “ è allocata nel centro urbano, si sviluppa all’interno di un grande complesso condominiale a piano strada … vi è pertanto la necessità di dover garantire l’effettiva privacy degli ospiti oltre alla gestione di eventuali condizioni di crisi e di urgenze … inoltre vi è l’assenza di aree dedicate ad effettivo verde ”.
1.5. Di conseguenza, in assenza del parere favorevole della Regione, l’istanza del consorzio -OMISSIS- non avrebbe potuto ottenere dal Comune di -OMISSIS- l’autorizzazione prevista dell’art.7 della legge regionale n. 9 del 2017.
1.6. La -OMISSIS- ha tuttavia eccepito che l’istanza inoltrata dalla società -OMISSIS-avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e perciò esclusa, in applicazione dei punti 4 e 6 della deliberazione regionale n. -OMISSIS-del 2013 e del sistema normativo disciplinante la materia, in quanto allocata, per il 50% della superficie dalla stessa occupata, in un piano interrato, in asserita violazione della legge regionale n. 33 del 2007, nonché, per essere priva dei requisiti strutturali minimi e non in linea con le norme sulla sicurezza dei posti di lavoro. Inoltre, la comparazione effettuata e l’attribuzione dei relativi punteggi, sarebbe stata viziata da difetto d’istruttoria e di motivazione.
1.7. Il consorzio ha quindi proposto ricorso al Tar di Bari contro il provvedimento regionale n. 314 del 2021. Con ulteriori motivi aggiunti ha poi impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di -OMISSIS- alla società -OMISSIS-(n. 22/2022), l’autorizzazione per la realizzazione della struttura in via Duchessa D’AN (n. 1011/2023) e la nota della Asl di -OMISSIS-e -OMISSIS- relativa alla verifica dei requisiti minimi per l’esercizio della struttura e per il suo accreditamento.
1.8. Il Tar di Bari, dopo aver disposto una verificazione con ordinanza n. 757 del 12 maggio 2023, ha accolto il ricorso ed i connessi motivi aggiunti con la sentenza indicata in epigrafe (n. 631 del 2024), compensando le spese di giudizio.
1.9. Lo stesso Tribunale, dopo aver considerato infondate le eccezioni in rito proposte dalla società -OMISSIS- ha ritenuto, nel merito, che nella struttura della predetta società non vi fossero le condizioni per allocare le funzioni residenziali (con riferimento all’utilizzo di un piano seminterrato in realtà interrato) e che la procedura comparativa sarebbe stata erronea in ordine alla valutazione e all’attribuzione dei punteggi relativi a diversi parametri tratti dalle disposizioni di settore (ubicazione, raggiungibilità, accessibilità, caratteristiche igienico sanitarie, sicurezza, utilizzo materiali e tecnologie nella struttura, presenza nell’area di un pronto soccorso, maggiore superficie interna, aspetti relativi al confort alberghiero e alle utilità e ai servizi aggiuntivi per l’utenza e i familiari).
2. La società -OMISSIS-ha impugnato la suddetta sentenza, con il ricorso n. 6610 del 2024, sulla base di diversi motivi di appello di seguito sinteticamente indicati:
i) erroneità della decisione impugnata relativamente alle eccezioni preliminari mosse in ordine all’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso di primo grado;
ii) errata qualificazione di interrato dei locali destinati al CRAP;
iii) errate conclusioni della verificazione disposta dal Tar e portata illegittimamente valutativa della stessa;
iv) vizio di motivazione della sentenza impugnata che acriticamente ha recepito le valutazioni del verificatore;
v) inesatta rilevazione della valutazione dei luoghi e errata valutazione del giudice di primo grado sui punteggi applicati nella comparazione delle domande;
vi) mancato esame di atti determinanti ai fini della decisione.
3. Anche la Regione Puglia, con ricorso n. 6815 del 2024, ha impugnato la stessa decisione del Tar, prospettando:
i) l’improcedibilità del gravame per mancata tempestiva impugnazione della determina del SUAP n. 1011 del 30 giugno 2023 di autorizzazione alla realizzazione della struttura da parte della società -OMISSIS-;
ii) l’ingiustificata attribuzione degli oneri relativi alle spese di verificazione alla sola Amministrazione regionale.
4. Si sono costituiti nel giudizio n. 6610 del 2024 la -OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS- e l’Azienda sanitaria locale di -OMISSIS-e -OMISSIS-, mentre nel giudizio n. 6815 del 2024 il consorzio -OMISSIS-.
5. Le parti costituite hanno poi depositato ulteriori memorie e documenti.
6. Nella camera di consiglio del 19 settembre 2024, l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso dalla società -OMISSIS- è stata abbinata al merito anche tenendo conto della connessione con l’appello proposto dalla Regione Puglia.
7. Le cause sono state quindi trattenute in decisione nell’udienza pubblica del 16 gennaio 2025.
8. Deve preliminarmente disporsi, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., la riunione degli appelli n. 6610 e n. 6815 del 2024, proposti avverso la medesima sentenza.
9. Ciò premesso, il Collegio ritiene necessario disporre, ai fini della decisione sui riuniti ricorsi, una verificazione in ordine ai seguenti aspetti:
a) l’accessibilità, anche con riferimento ai collegamenti pubblici nell’area, e l’ubicazione della struttura della società -OMISSIS-nell’ambito delle zone del centro abitato di -OMISSIS-;
b) le caratteristiche dell’immobile presso cui la stessa dovrebbe essere allocata, anche con riferimento ai materiali e alle tecnologie utilizzate, nonché alla sua coerenza con le norme igienico-sanitarie, di prevenzione degli incendi e alle disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche;
c) la natura (interata o seminterrata) e la consistenza della superficie dei locali destinati al CRAP da parte della società appellante, tenendo conto, nell’accertamento, della destinazione residenziale e delle disposizioni comunali e regionali applicabili al caso.
9.1. Della suddetta verificazione è incaricato il Direttore dell’Agenzia Regionale del Demanio della Puglia e della Basilicata, con facoltà di delega ad un dirigente tecnico della stessa Agenzia.
9.2. La verificazione dovrà avere luogo nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, entro il quale il verificatore trasmetterà la bozza preliminare della verificazione alle parti costituite o ai consulenti tecnici da queste eventualmente nominati, i quali, nel termine di quindici giorni della ricezione, potranno articolare eventuali controdeduzioni.
9.3. La relazione conclusiva, contenete un apposito paragrafo dedicato alla sintetica confutazione e/o valutazione delle osservazioni eventualmente formulate dai consulenti di parte, dovrà essere depositata sul fascicolo telematico entro i successivi dieci giorni, unitamente alla nota per la liquidazione delle competenze richieste per lo svolgimento della verificazione.
10. Il Collegio si riserva ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese al prosieguo fissato fin d’ora per l’udienza del 18 settembre 2025.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dispone, sui riuniti ricorsi n. 6610 e n. 6815 del 2024, l’incombente istruttorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese al definitivo.
Fissa per il prosieguo l’udienza di merito del 18 settembre 2025.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al verificatore nominato.
La presente ordinanza, a cura della Segreteria, sarà trasmessa alle parti e al verificatore nominato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO